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Celebrazione in luogo diverso dalla Casa comunale
STATO CIVILE PARTE I - Materie Generali Celebrazione in luogo diverso dalla Casa comunale: una Circolare del Ministero dell’Interno a chiarimento di una questione da tempo dibattuta Gabriele CASONI Con Circolare n. 29 del 7 giugno 2007 (prot. n. Il primo ed obbligatorio richiamo è agli artt. 106 200706193-15100/397), il Dipartimento per gli Affa- e 110 del codice civile che rispettivamente stabili- ri Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i scono: Servizi Demografici – del Ministero dell’Interno, — il matrimonio deve essere celebrato pub- ha inteso diramare istruzioni e chiarimenti agli uffi- blicamente nella Casa comunale davanti all’ufficia- ciali di stato civile circa la facoltà di celebrare i le dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di matrimoni civili in luoghi diversi dalla Casa comu- pubblicazione (art. 106); nale. All’intervento ufficiale (la Circolare è disponi- — è possibile la celebrazione al di fuori della bile sul sito http://www.servizidemografici.interno. Casa comunale solo in caso di infermità o altro it) il Ministero è giunto a seguito del rilievo di impedimento dei nubendi (art. 110) (1). evidenti disomogeneità comportamentali tra gli La norma è oltremodo chiara: la celebrazione uffici di stato civile sull’intero territorio nazionale. del matrimonio civile deve essere fatta nella Casa A ben vedere e considerare, la questione solle- comunale; nel caso di impossibilità a raggiungerla cita ulteriori argomentazioni che vanno al di là delle da parte dei nubendi (anche di uno solo) per infer- delucidazioni ministeriali, in particolare afferenti mità, la celebrazione è possibile fuori dalla Casa la natura dell’istituto del matrimonio civile e la fa- comunale. La circolare ministeriale aggiunge, in coltà di porre eventuali oneri per la celebrazione a forma che ne da per scontata l’interpretazione, che carico dei nubendi da parte degli enti locali. È op- «deve pertanto ritenersi pacifico che il matrimonio portuno, in ogni caso, iniziare la trattazione dell’argomento avendo presente i principi vigenti in materia e la fondamentale dispiegazione posta dal Ministero alla quale devono attenersi gli ufficiali di stato civile. LUGLIO 2007 489 1) Per completezza informativa è corretto citare anche gli artt. 109 e 115 del codice civile che consentono la celebrazione nella Casa comunale di Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione o all’estero nelle sedi previste dalla legislazione straniera. LO STATO CIVILE ITALIANO STATO CIVILE PARTE I - Materie Generali deve essere normalmente celebrato in un ufficio in- nevole continuità temporale e non potrà pertanto serito all’interno della Casa comunale». È ovvio che avvenire per un singolo matrimonio. l’ufficio richiama una sede in cui vengono espletati Non è del tutto chiaro se per sale esterne deb- o erogati servizi istituzionali appartenenti all’ente bano intendersi anche luoghi diversi dagli uffici se- locale. È inoltre chiaro che l’infermità di cui dice parati di stato civile, quali biblioteche, centri ser- l’art. 110 è riferibile ad un tipo di impedimento ri- vizi, edifici storici dedicati a mostre, teatri, ecc. È guardante lo stato di salute dei nubendi. ragionevole ritenere che tali sedi possano essere Numerosi tra i quesiti posti riguardano la pos- legittimamente deputate alla celebrazione dei ma- sibilità di celebrare il matrimonio nei giardini del- trimoni, purchè, esse siano in gestione all’ente per la Casa comunale. Il Ministero, anche nella consi- lo svolgimento di servizi continuativi. derazione di incontrare il desiderio dei cittadini che È ampiamente chiarito, dunque, che i matrimo- intendono sposarsi in Comuni che non dispongo- ni civili possono essere celebrati in sedi che pos- no di proprie adeguate ed idonee sale per la cele- seggono caratteristiche ben definite, anche, esten- brazione (ovvio riferimento all’appropriato deco- sivamente, diverse dalla Casa comunale che, a que- ro che l’istituto civile del matrimonio deve conser- sto punto è chiaro essere individuata solo nel mu- vare), ritiene possa procedersi alla celebrazione in nicipio. Riassumendo, è possibile la celebrazione del giardini (parchi o altri spazi verdi comunque de- matrimonio civile nelle seguenti sedi: nominate, N.d.R.) purchè dette aree siano di «per- — municipio (Casa comunale propriamente tinenza funzionale» all’edificio ove ha sede la Casa detta); comunale. Per contro la celebrazione non è possibile qualora le superfici aperte individuate siano — separati uffici di stato civile, previo ado- del tutto esterne alla Casa comunale e non risulta- zione di deliberazione ed invio al Prefetto ai sensi no «dedicate» al servizio di quest’ultima. Esempli- dell’art. 3, del D.P.R. n. 396/2000; ficando: non è sufficiente individuare un parco co- — sale esterne alla Casa comunale, purchè munale (di proprietà o in gestione all’ente); esso nella disponibilità dell’ente per l’erogazione di ser- deve essere adiacente alla Casa comunale ed a que- vizi in modo continuativo; — giardini o altre zone verdi, funzionali alla sto funzionale quanto a contiguità e servizio. Casa comunale o a separati uffici di stato civile o a Rammenta ancora la circolare che l’art. 3, com- sedi esterne. ma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Or- La celebrazione non è possibile in luoghi di- dinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, versi da quelli sopra elencati, sostanzialmente de- comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127», dicati a scopi, usi, servizi o funzioni diverse da prevede che i Comuni possono disporre, anche per quelle che, o per disciplina legislativa o per auto- singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati determinazione, sono svolte dal Comune. uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato È opportuno aggiungere che, al di là dell’obbli- civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione go di legge posto dal D.P.R. n. 396/2000 con riguar- della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al do alla deliberazione che il Comune deve adottare Prefetto. L’istituzione di una sede esterna, precisa per l’istituzione di separati uffici di stato civile, è il Ministero, sempre e comunque nella disponibili- conveniente, anche se non obbligatorio, delibera- tà del Comune, dovrà avere un carattere di ragio- re l’elenco delle sedi ove è possibile la celebrazio- LO STATO CIVILE ITALIANO 490 LUGLIO 2007 STATO CIVILE PARTE I - Materie Generali ne dei matrimoni civili, con l’indicazione delle date Alla luce delle anzidette considerazioni risulta e degli orari giornalieri entro i cui termini è possi- chiaro che il Comune non può richiedere un corri- bile lo svolgimento del rito. L’atto di giunta soddi- spettivo in danaro, a qualsiasi titolo o corrispon- sfa in linea generale ovvie esigenze di trasparenza dente a qualsiasi voce tributaria, per la celebrazio- e regolarità amministrativa ed evita potenziali equi- ne dei matrimoni. O almeno non lo può fare in sen- voci tra Comune e nubendi circa i procedimenti so assoluto. Ciò che s’intende qui porre in eviden- per la disponibilità delle sale, prenotazione e cele- za è che la celebrazione del matrimonio con rito brazione. civile, sia di cittadini residenti sia di cittadini non Vi è un’altra questione, inizialmente qui accen- residenti, deve comunque essere garantita senza nata, circa la natura dell’istituto della celebrazio- costi a carico di questi ultimi. Tuttavia si ritiene ne del matrimonio con rito civile e la facoltà di che oltre alla garanzia della predetta gratuità, per porre eventuali oneri a carico dei cittadini per la la celebrazione in sale o luoghi che per loro speci- celebrazione medesima. fica peculiarità richiedono di sostenere costi ag- Gli argomenti sono tra loro strettamente con- giuntivi (arredo, pulizie, custodia ed organizzazio- nessi. Risulta che molti Comuni, in forme diverse ne in senso lato), sarà possibile istituire tariffe in e con modalità le più disparate, fissano, a gravare danaro delle quali dovranno farsi carico i nuben- sui cittadini, costi per la celebrazione dei matri- di. Il servizio potrà in tal modo configurarsi quale moni. «servizio a domanda individuale» e non dovrà, per- Si consideri che: tanto, prevedere costi superiori alle reali spese ne- — la celebrazione del matrimonio è istituto cessarie alla gestione dello stesso (3). previsto dalla legge; — i Comuni svolgono le funzioni dello stato civile (assieme ai servizi di anagrafe, elettorale, leva e statistica) per delega dello Stato senza, perciò, avere potestà impositiva sulla disciplina, se non nell’organizzazione logistica dei servizi; — è nei compiti dell’ente (del Sindaco) garantire la soddisfazione delle previsioni normative nei termini da queste ultime posti; — non è possibile per il Comune fissare autonomamente costi per lo svolgimento dei «servizi demografici» (2). 2) Si ritiene, per analogia dell’argomento trattato, riportare la risposta data dall’Anci ad un quesito riguardante la facoltà impositiva degli enti locali di tributi. Anci 13 giugno 2000. Anagrafe, identità, spese, rimborsi. Quesito. Si chiede se sia legittimo applicare un «rimborso» del LUGLIO 2007 491 costo degli stampati, nell’emissione di certificati di anagrafe e/o stato civile. Quanto sopra in ordine all’autonomia impositiva e finanziaria del Comune. Lo scrivente ritiene che sia illegittimo in quanto la pretesa non trova, nella fattispecie, nessuna normativa di legge oltre a quella stabilita per i Diritti di Segreteria (legge 8 giugno 1962, n. 604) Diritti di Stato Civile (artt. 190 e 194 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238). Vedi anche Circolare MIACEL n. 14 del 19 dicembre 1994. Risposta: Con riferimento al quesito posto, si premette che l’autonomia impositiva e fiscale riconosciuta agli enti locali ha come presupposto una fattispecie legislativa nel cui ambito si esplicita tale autonomia. Nessuna norma prevede la possibilità di applicare un rimborso spese relativo al rilascio dei certificati di stato civile e anagrafe che, oltretutto, attengono ad un servizio dello Stato e sfugge alla citata autonomia impositiva. La questione non è nuova e più volte è stata rimarcata in varie sedi la mancanza di fondamento giuridico di tale imposizione. Il ristoro per le spese sostenute dai Comuni deriva dall’imposizione dei diritti di segreteria, come già rilevato dalla Corte dei Conti, tant’è che la riduzione degli stessi è stata resa possibile solo in virtù del disposto art. 2, comma 15 della legge 127/97. 3) A titolo puramente personale riterrei comunque ed in ogni caso scorretto per l’ente prevedere sedi gratuite e sedi a pagamento, in quanto tale differenziazione crea disparità tra cittadini più o meno facoltosi a fronte di un diritto garantito dalla legge. LO STATO CIVILE ITALIANO