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Celebrazione in luogo diverso dalla Casa comunale

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Celebrazione in luogo diverso dalla Casa comunale
STATO CIVILE
PARTE I - Materie Generali
Celebrazione in luogo diverso
dalla Casa comunale:
una Circolare del Ministero
dell’Interno a chiarimento
di una questione
da tempo dibattuta
Gabriele CASONI
Con Circolare n. 29 del 7 giugno 2007 (prot. n.
Il primo ed obbligatorio richiamo è agli artt. 106
200706193-15100/397), il Dipartimento per gli Affa-
e 110 del codice civile che rispettivamente stabili-
ri Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i
scono:
Servizi Demografici – del Ministero dell’Interno,
— il matrimonio deve essere celebrato pub-
ha inteso diramare istruzioni e chiarimenti agli uffi-
blicamente nella Casa comunale davanti all’ufficia-
ciali di stato civile circa la facoltà di celebrare i
le dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
matrimoni civili in luoghi diversi dalla Casa comu-
pubblicazione (art. 106);
nale. All’intervento ufficiale (la Circolare è disponi-
— è possibile la celebrazione al di fuori della
bile sul sito http://www.servizidemografici.interno.
Casa comunale solo in caso di infermità o altro
it) il Ministero è giunto a seguito del rilievo di
impedimento dei nubendi (art. 110) (1).
evidenti disomogeneità comportamentali tra gli
La norma è oltremodo chiara: la celebrazione
uffici di stato civile sull’intero territorio nazionale.
del matrimonio civile deve essere fatta nella Casa
A ben vedere e considerare, la questione solle-
comunale; nel caso di impossibilità a raggiungerla
cita ulteriori argomentazioni che vanno al di là delle
da parte dei nubendi (anche di uno solo) per infer-
delucidazioni ministeriali, in particolare afferenti
mità, la celebrazione è possibile fuori dalla Casa
la natura dell’istituto del matrimonio civile e la fa-
comunale. La circolare ministeriale aggiunge, in
coltà di porre eventuali oneri per la celebrazione a
forma che ne da per scontata l’interpretazione, che
carico dei nubendi da parte degli enti locali. È op-
«deve pertanto ritenersi pacifico che il matrimonio
portuno, in ogni caso, iniziare la trattazione dell’argomento avendo presente i principi vigenti in
materia e la fondamentale dispiegazione posta dal
Ministero alla quale devono attenersi gli ufficiali
di stato civile.
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1) Per completezza informativa è corretto citare anche gli artt.
109 e 115 del codice civile che consentono la celebrazione nella
Casa comunale di Comune diverso da quello ove fu presentata la
richiesta di pubblicazione o all’estero nelle sedi previste dalla legislazione straniera.
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STATO CIVILE
PARTE I - Materie Generali
deve essere normalmente celebrato in un ufficio in-
nevole continuità temporale e non potrà pertanto
serito all’interno della Casa comunale». È ovvio che
avvenire per un singolo matrimonio.
l’ufficio richiama una sede in cui vengono espletati
Non è del tutto chiaro se per sale esterne deb-
o erogati servizi istituzionali appartenenti all’ente
bano intendersi anche luoghi diversi dagli uffici se-
locale. È inoltre chiaro che l’infermità di cui dice
parati di stato civile, quali biblioteche, centri ser-
l’art. 110 è riferibile ad un tipo di impedimento ri-
vizi, edifici storici dedicati a mostre, teatri, ecc. È
guardante lo stato di salute dei nubendi.
ragionevole ritenere che tali sedi possano essere
Numerosi tra i quesiti posti riguardano la pos-
legittimamente deputate alla celebrazione dei ma-
sibilità di celebrare il matrimonio nei giardini del-
trimoni, purchè, esse siano in gestione all’ente per
la Casa comunale. Il Ministero, anche nella consi-
lo svolgimento di servizi continuativi.
derazione di incontrare il desiderio dei cittadini che
È ampiamente chiarito, dunque, che i matrimo-
intendono sposarsi in Comuni che non dispongo-
ni civili possono essere celebrati in sedi che pos-
no di proprie adeguate ed idonee sale per la cele-
seggono caratteristiche ben definite, anche, esten-
brazione (ovvio riferimento all’appropriato deco-
sivamente, diverse dalla Casa comunale che, a que-
ro che l’istituto civile del matrimonio deve conser-
sto punto è chiaro essere individuata solo nel mu-
vare), ritiene possa procedersi alla celebrazione in
nicipio.
Riassumendo, è possibile la celebrazione del
giardini (parchi o altri spazi verdi comunque de-
matrimonio civile nelle seguenti sedi:
nominate, N.d.R.) purchè dette aree siano di «per-
— municipio (Casa comunale propriamente
tinenza funzionale» all’edificio ove ha sede la Casa
detta);
comunale. Per contro la celebrazione non è possibile qualora le superfici aperte individuate siano
— separati uffici di stato civile, previo ado-
del tutto esterne alla Casa comunale e non risulta-
zione di deliberazione ed invio al Prefetto ai sensi
no «dedicate» al servizio di quest’ultima. Esempli-
dell’art. 3, del D.P.R. n. 396/2000;
ficando: non è sufficiente individuare un parco co-
— sale esterne alla Casa comunale, purchè
munale (di proprietà o in gestione all’ente); esso
nella disponibilità dell’ente per l’erogazione di ser-
deve essere adiacente alla Casa comunale ed a que-
vizi in modo continuativo;
— giardini o altre zone verdi, funzionali alla
sto funzionale quanto a contiguità e servizio.
Casa comunale o a separati uffici di stato civile o a
Rammenta ancora la circolare che l’art. 3, com-
sedi esterne.
ma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Or-
La celebrazione non è possibile in luoghi di-
dinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2,
versi da quelli sopra elencati, sostanzialmente de-
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»,
dicati a scopi, usi, servizi o funzioni diverse da
prevede che i Comuni possono disporre, anche per
quelle che, o per disciplina legislativa o per auto-
singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati
determinazione, sono svolte dal Comune.
uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato
È opportuno aggiungere che, al di là dell’obbli-
civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione
go di legge posto dal D.P.R. n. 396/2000 con riguar-
della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al
do alla deliberazione che il Comune deve adottare
Prefetto. L’istituzione di una sede esterna, precisa
per l’istituzione di separati uffici di stato civile, è
il Ministero, sempre e comunque nella disponibili-
conveniente, anche se non obbligatorio, delibera-
tà del Comune, dovrà avere un carattere di ragio-
re l’elenco delle sedi ove è possibile la celebrazio-
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ne dei matrimoni civili, con l’indicazione delle date
Alla luce delle anzidette considerazioni risulta
e degli orari giornalieri entro i cui termini è possi-
chiaro che il Comune non può richiedere un corri-
bile lo svolgimento del rito. L’atto di giunta soddi-
spettivo in danaro, a qualsiasi titolo o corrispon-
sfa in linea generale ovvie esigenze di trasparenza
dente a qualsiasi voce tributaria, per la celebrazio-
e regolarità amministrativa ed evita potenziali equi-
ne dei matrimoni. O almeno non lo può fare in sen-
voci tra Comune e nubendi circa i procedimenti
so assoluto. Ciò che s’intende qui porre in eviden-
per la disponibilità delle sale, prenotazione e cele-
za è che la celebrazione del matrimonio con rito
brazione.
civile, sia di cittadini residenti sia di cittadini non
Vi è un’altra questione, inizialmente qui accen-
residenti, deve comunque essere garantita senza
nata, circa la natura dell’istituto della celebrazio-
costi a carico di questi ultimi. Tuttavia si ritiene
ne del matrimonio con rito civile e la facoltà di
che oltre alla garanzia della predetta gratuità, per
porre eventuali oneri a carico dei cittadini per la
la celebrazione in sale o luoghi che per loro speci-
celebrazione medesima.
fica peculiarità richiedono di sostenere costi ag-
Gli argomenti sono tra loro strettamente con-
giuntivi (arredo, pulizie, custodia ed organizzazio-
nessi. Risulta che molti Comuni, in forme diverse
ne in senso lato), sarà possibile istituire tariffe in
e con modalità le più disparate, fissano, a gravare
danaro delle quali dovranno farsi carico i nuben-
sui cittadini, costi per la celebrazione dei matri-
di. Il servizio potrà in tal modo configurarsi quale
moni.
«servizio a domanda individuale» e non dovrà, per-
Si consideri che:
tanto, prevedere costi superiori alle reali spese ne-
— la celebrazione del matrimonio è istituto
cessarie alla gestione dello stesso (3).
previsto dalla legge;
— i Comuni svolgono le funzioni dello stato
civile (assieme ai servizi di anagrafe, elettorale, leva
e statistica) per delega dello Stato senza, perciò,
avere potestà impositiva sulla disciplina, se non
nell’organizzazione logistica dei servizi;
— è nei compiti dell’ente (del Sindaco) garantire la soddisfazione delle previsioni normative
nei termini da queste ultime posti;
— non è possibile per il Comune fissare autonomamente costi per lo svolgimento dei «servizi
demografici» (2).
2) Si ritiene, per analogia dell’argomento trattato, riportare
la risposta data dall’Anci ad un quesito riguardante la facoltà impositiva degli enti locali di tributi.
Anci 13 giugno 2000. Anagrafe, identità, spese, rimborsi.
Quesito. Si chiede se sia legittimo applicare un «rimborso» del
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costo degli stampati, nell’emissione di certificati di anagrafe e/o
stato civile. Quanto sopra in ordine all’autonomia impositiva e
finanziaria del Comune. Lo scrivente ritiene che sia illegittimo in
quanto la pretesa non trova, nella fattispecie, nessuna normativa
di legge oltre a quella stabilita per i Diritti di Segreteria (legge 8
giugno 1962, n. 604) Diritti di Stato Civile (artt. 190 e 194 R.D. 9
luglio 1939, n. 1238). Vedi anche Circolare MIACEL n. 14 del 19
dicembre 1994. Risposta: Con riferimento al quesito posto, si premette che l’autonomia impositiva e fiscale riconosciuta agli enti
locali ha come presupposto una fattispecie legislativa nel cui ambito si esplicita tale autonomia. Nessuna norma prevede la possibilità di applicare un rimborso spese relativo al rilascio dei certificati di stato civile e anagrafe che, oltretutto, attengono ad un
servizio dello Stato e sfugge alla citata autonomia impositiva. La
questione non è nuova e più volte è stata rimarcata in varie sedi la
mancanza di fondamento giuridico di tale imposizione. Il ristoro
per le spese sostenute dai Comuni deriva dall’imposizione dei diritti di segreteria, come già rilevato dalla Corte dei Conti, tant’è
che la riduzione degli stessi è stata resa possibile solo in virtù del
disposto art. 2, comma 15 della legge 127/97.
3) A titolo puramente personale riterrei comunque ed in ogni
caso scorretto per l’ente prevedere sedi gratuite e sedi a pagamento, in quanto tale differenziazione crea disparità tra cittadini
più o meno facoltosi a fronte di un diritto garantito dalla legge.
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