453 Vicariato di Roma Decreto di nomina di parroco (per sacerdote
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453 Vicariato di Roma Decreto di nomina di parroco (per sacerdote
85 Decreto di nomina di parroco Vicariato di Roma Decreto di nomina di parroco (per sacerdote secolare non incardinato a Roma) Fac-simil CAMILLO DEL TITOLO DI S. A GNESE FUORI LE MURA DELLA SANTA ROMANA CHIESA CARDINALE RUINI V ICARIO GENERALE DI SUA SANTITÀ ER LA DIOCESI DI ROMA Al Reverendo Don N.N. della Diocesi di Alba Salute nel Signore La parrocchia di A.A. in Roma si è resa vacante in seguito al trasferimento ad altro incarico pastorale del Rev.do Don X.X. Ora, per il dovere del mio ufficio pastorale, intendo provvedere alla nomina del suo successore nella persona di un sacerdote idoneo, affinché i fedeli ivi dimoranti non abbiano a mancare dei necessari aiuti spirituali e temporali. Pertanto, con animo di Pastore, responsabile della vita spirituale di ogni singola parrocchia nell'unità della indivisibile Chiesa locale, accogliendo la presentazione del Suo Ecc.mo Ordinario, fiducioso nelle Sue doti sacerdotali e nel Suo spirito di comunione ecclesiale, con la certezza che saprà attenersi generosamente e fedelmente alle direttive del programma pastorale diocesano, in virtù delle facoltà ordinarie a me concesse dal Santo Padre e con la sua approvazione, La nomino PARROCO della suddetta parrocchia e dell'annesso territorio, a norma dei ∗ can. 271, 519, 522 e 523 del Codice di diritto canonico, con dispensa dalle modalità per Testo ufficiale italiano. Fonti principali di riferimento: cann. 374 § 1, 515 CIC (nozione di parrocchia) Ë can. 519 CIC (nozione di parroco) Ë cann. 157, 523 CIC, art. 25 § 2 [60] (soggetto attivo della provvista) Ë comunicazione della nomina alle autorità civili: “2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato. 3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani” (art. 3 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense. del 18 febbraio 1984, AAS 77 (1985) 521-578) Ë con scambio di Note diplomatiche avvenuto il 23 novembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede si è data esecuzione all’art. 3 n. 2 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, disponendosi che “la comunicazione della nomina dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello stato sarà fatta dal vescovo o ordinario competente al Prefetto della Provincia in cui ha sede la parrocchia o l’ufficio in questione” ( “Notiziario CEI” 1985, pp. 633-634) Ë can. 51 CIC (motivazione) Ë can. 153 CIC (requisito di vacanza) Ë can. 383 CIC (dovere pastorale del vescovo) Ë cann. 453 85 Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica la presa di possesso previste dal can. 527 § 2. Sarà Sua cura adempiere a quanto dispone il Codice di diritto canonico circa l'emissione della professione di fede (can. 833, 6°) e circa il giuramento di diligente e fedele amministrazione dei beni di proprietà della parrocchia e degli enti da essa dipendenti (can. 1283). La durata del Suo incarico di Parroco è, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, di nove anni, trascorsi i quali continuerà nel Suo ufficio ad nutum Cardinalis Vicarii. A tale scopo, Le concedo tutte le facoltà necessarie per l'annuncio della Parola di Dio, per la celebrazione dei Sacramenti e per lo svolgimento delle altre attività parrocchiali, mentre esorto cordialmente i fedeli di codesta parrocchia non solo a riconoscerLa loro Pastore, ma anche a collaborare attivamente con Lei per la promozione della vita religiosa cristiana della parrocchia. L'accompagni nell'impegno pastorale l'Apostolica Benedizione che il Santo Padre Giovanni Paolo II, per mezzo mio, imparte di cuore a Lei, ai Suoi Collaboratori e ai fedeli della parrocchia. Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno, 31 febbraio 1999 N Card. N Mons. NN Vicario Generale di Sua Santutà per la diocesi di Roma 149, 521 CIC (requisiti del soggetto passivo) Ë cfr. art. 4 [96] Ë can. 271 CIC (licenza dell’ordinario proprio) Ë can. 527 § 2 CIC (presa di possesso dell’ufficio) Ë can. 522 CIC (stabilità nell’ufficio) Ë con delibera n. 5 del 23 dicembre 1983 la CEI ha stabilito che “I vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci ‘ad certum tempus’” (“Notiziario CEI” 1983, p. 209). Successivamente, con delibera n. 17 del 6 settembre 1984, la CEI ha precisato che “le nomine dei parroci ‘ad certum tempus’ hanno la durata di nove anni” (“Notiziario CEI” 1984, p. 204) Ë can. 833, 6º CIC (professione di fede) Ë giuramento di fedeltà: cfr. Congr. per la Dottrina della Fede, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinali adnexa, del 29 giugno 1998, AAS 90 (1998) 542-551 Ë can. 1283 CIC (giuramento di fedele gestione patrimoniale). Testo: lo stesso che per il documento [82]. Bibliografia: L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico pastorale, I, Roma, 1996, pp. 658 ss.; “Quaderni di Diritto ecclesiale” 1, 6, 1993, numero monografico; F. COCCOPALMERIO, De paroecia, Roma, 1991; J.E. LYNCH, The Parochial Ministry the New Code of Canon Law, in “The Jurist” 43 (1983) pp. 383 ss.; A. MARZOA, El concepto de parroquia y el nombramiento de párroco (cuestiones en torno a los cc. 515 y 522), in “Ius Canonicum” 29, 1989, pp. 449 ss.; T. MAURO, Parroco, in “Enciclopedia del Diritto” XXXI, 1981, pp. 887 ss.; G.P. MONTINI, Stabilità del parroco e permanenza nell’ufficio parrocchiale, in AA.VV., “La Parrocchia”, Città del Vaticano 1997, pp. 125 ss.;M. MORGANTE, La parrocchia nel Codice di diritto canonico, Torino, 1985; J.C. PERISSET, La paroise, Paris 1989; A.S. SÁNCHEZ-GIL, Comentario al can. 519 in ComEx II, pp. 1225 ss.; A. VIANA, El párroco, pastor propio de la parroquia, in “Ius Canonicum” 29, 1989, pp. 467 ss.; A. VITALE, Parrocchie e parroci, in “Eciclopedia giuridica” XXII, 1990. Nel caso di sacerdoti religiosi, vedi F. D’OSTILIO, Il parroco religioso, Città del Vaticano, 2000. 454 85 Decreto di nomina di parroco Cancelliere Prot. n. 1234/99. 455