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453 Vicariato di Roma Decreto di nomina di parroco (per sacerdote

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453 Vicariato di Roma Decreto di nomina di parroco (per sacerdote
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Decreto di nomina di parroco
Vicariato di Roma
Decreto di nomina di parroco
(per sacerdote secolare non incardinato a Roma)
Fac-simil
CAMILLO
DEL TITOLO DI S. A GNESE FUORI LE MURA
DELLA SANTA ROMANA CHIESA
CARDINALE RUINI
V ICARIO GENERALE DI SUA SANTITÀ
ER LA DIOCESI DI ROMA
Al Reverendo Don N.N. della Diocesi di Alba
Salute nel Signore
La parrocchia di A.A. in Roma si è resa vacante in seguito al trasferimento
ad altro incarico pastorale del Rev.do Don X.X.
Ora, per il dovere del mio ufficio pastorale, intendo provvedere alla nomina
del suo successore nella persona di un sacerdote idoneo, affinché i fedeli ivi
dimoranti non abbiano a mancare dei necessari aiuti spirituali e temporali.
Pertanto, con animo di Pastore, responsabile della vita spirituale di ogni
singola parrocchia nell'unità della indivisibile Chiesa locale, accogliendo la
presentazione del Suo Ecc.mo Ordinario, fiducioso nelle Sue doti sacerdotali e
nel Suo spirito di comunione ecclesiale, con la certezza che saprà attenersi
generosamente e fedelmente alle direttive del programma pastorale
diocesano, in virtù delle facoltà ordinarie a me concesse dal Santo Padre e con
la sua approvazione, La nomino
PARROCO
della suddetta parrocchia e dell'annesso territorio, a norma dei ∗ can. 271,
519, 522 e 523 del Codice di diritto canonico, con dispensa dalle modalità per
Testo ufficiale italiano.
Fonti principali di riferimento: cann. 374 § 1, 515 CIC (nozione di parrocchia) Ë
can. 519 CIC (nozione di parroco) Ë cann. 157, 523 CIC, art. 25 § 2 [60] (soggetto attivo
della provvista) Ë comunicazione della nomina alle autorità civili: “2. La nomina dei titolari di
uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà
comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi
diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei
Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato. 3.
Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di
cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani” (art. 3 Accordo tra la
Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense. del
18 febbraio 1984, AAS 77 (1985) 521-578) Ë con scambio di Note diplomatiche avvenuto
il 23 novembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e l’Ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede si è data esecuzione all’art. 3 n. 2 dell’Accordo di revisione del
Concordato Lateranense, disponendosi che “la comunicazione della nomina dei parroci e dei
titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello stato sarà fatta dal
vescovo o ordinario competente al Prefetto della Provincia in cui ha sede la parrocchia o
l’ufficio in questione” ( “Notiziario CEI” 1985, pp. 633-634) Ë can. 51 CIC (motivazione) Ë
can. 153 CIC (requisito di vacanza) Ë can. 383 CIC (dovere pastorale del vescovo) Ë cann.
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Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica
la presa di possesso previste dal can. 527 § 2. Sarà Sua cura adempiere a
quanto dispone il Codice di diritto canonico circa l'emissione della professione
di fede (can. 833, 6°) e circa il giuramento di diligente e fedele
amministrazione dei beni di proprietà della parrocchia e degli enti da essa
dipendenti (can. 1283).
La durata del Suo incarico di Parroco è, secondo le disposizioni della
Conferenza Episcopale Italiana, di nove anni, trascorsi i quali continuerà nel Suo
ufficio ad nutum Cardinalis Vicarii.
A tale scopo, Le concedo tutte le facoltà necessarie per l'annuncio della
Parola di Dio, per la celebrazione dei Sacramenti e per lo svolgimento delle
altre attività parrocchiali, mentre esorto cordialmente i fedeli di codesta
parrocchia non solo a riconoscerLa loro Pastore, ma anche a collaborare
attivamente con Lei per la promozione della vita religiosa cristiana della
parrocchia.
L'accompagni nell'impegno pastorale l'Apostolica Benedizione che il Santo
Padre Giovanni Paolo II, per mezzo mio, imparte di cuore a Lei, ai Suoi
Collaboratori e ai fedeli della parrocchia.
Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il
giorno, 31 febbraio 1999
N Card. N
Mons. NN
Vicario Generale di Sua Santutà per la
diocesi di Roma
149, 521 CIC (requisiti del soggetto passivo) Ë cfr. art. 4 [96] Ë can. 271 CIC (licenza
dell’ordinario proprio) Ë can. 527 § 2 CIC (presa di possesso dell’ufficio) Ë can. 522 CIC
(stabilità nell’ufficio) Ë con delibera n. 5 del 23 dicembre 1983 la CEI ha stabilito che “I
vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci ‘ad certum tempus’” (“Notiziario CEI” 1983, p.
209). Successivamente, con delibera n. 17 del 6 settembre 1984, la CEI ha precisato che “le
nomine dei parroci ‘ad certum tempus’ hanno la durata di nove anni” (“Notiziario CEI” 1984,
p. 204) Ë can. 833, 6º CIC (professione di fede) Ë giuramento di fedeltà: cfr. Congr. per la
Dottrina della Fede, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine
Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinali adnexa, del 29 giugno 1998, AAS 90 (1998)
542-551 Ë can. 1283 CIC (giuramento di fedele gestione patrimoniale).
Testo: lo stesso che per il documento [82].
Bibliografia: L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico pastorale, I,
Roma, 1996, pp. 658 ss.; “Quaderni di Diritto ecclesiale” 1, 6, 1993, numero monografico; F.
COCCOPALMERIO, De paroecia, Roma, 1991; J.E. LYNCH, The Parochial Ministry the New Code
of Canon Law, in “The Jurist” 43 (1983) pp. 383 ss.; A. MARZOA, El concepto de parroquia y
el nombramiento de párroco (cuestiones en torno a los cc. 515 y 522), in “Ius Canonicum”
29, 1989, pp. 449 ss.; T. MAURO, Parroco, in “Enciclopedia del Diritto” XXXI, 1981, pp. 887
ss.; G.P. MONTINI, Stabilità del parroco e permanenza nell’ufficio parrocchiale, in AA.VV., “La
Parrocchia”, Città del Vaticano 1997, pp. 125 ss.;M. MORGANTE, La parrocchia nel Codice di
diritto canonico, Torino, 1985; J.C. PERISSET, La paroise, Paris 1989; A.S. SÁNCHEZ-GIL,
Comentario al can. 519 in ComEx II, pp. 1225 ss.; A. VIANA, El párroco, pastor propio de la
parroquia, in “Ius Canonicum” 29, 1989, pp. 467 ss.; A. VITALE, Parrocchie e parroci, in
“Eciclopedia giuridica” XXII, 1990. Nel caso di sacerdoti religiosi, vedi F. D’OSTILIO, Il parroco
religioso, Città del Vaticano, 2000.
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Decreto di nomina di parroco
Cancelliere
Prot. n. 1234/99.
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