...

Quadro CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Quadro CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
FASCICOLO 1 - QUADRO CS
Quadro CS
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
ADEMPIMENTO X
A decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito
complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, è stato introdotto un contributo
di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo (art. 2,
commi 1 e 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).
La Legge di stabilità 2014 ha previsto la proroga dell’applicazione del contributo di
solidarietà per il triennio 2014-2016 (art. 1, comma 590, Legge n. 147/2013).
SOGGETTI INTERESSATI X
Deve essere compilato dalle persone fisiche che, nel periodo di imposta, hanno
conseguito un reddito complessivo lordo superiore ad euro 300.000.
VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ X
Il contributo di solidarietà viene trattenuto dal datore di lavoro se derivante da reddito di lavoro dipendente o assimilati, determinato dal contribuente se derivante da
redditi diversi da quello di lavoro dipendente oppure scegliere una delle due modalità se derivante da redditi appartenenti alle due suddette categorie.
DEDUCIBILITÀ
DEL CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ X
COME SI COMPILA X
CASI PRATICI X
RIFERIMENTI NORMATIVI X
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo di imposta in cui si riferisce il contributo stesso.
Il quadro CS si compone di 1 Sezione:
- Righi CS1-CS2 - Contributo di solidarietà.
Il contributo di solidarietà dovuto viene determinato nel quadro CS al netto di quanto già eventualmente trattenuto dal datore di lavoro.
- Calcolo del contributo di solidarietà
Art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011; art. 1, comma 590, Legge n.
147/2013
X ADEMPIMENTO
A decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a
300.000 euro lordi annui, è stato introdotto un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo (art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).
La Legge di stabilità 2014 ha previsto la proroga dell’applicazione del contributo di solidarietà per il
triennio 2014-2016 (art. 1, comma 590, Legge n. 147/2013).
X SOGGETTI INTERESSATI
Il presente Quadro deve essere compilato dalle persone fisiche che, nel periodo di imposta, hanno conseguito un reddito complessivo lordo (ex art. 8 del D.P.R. n. 917/1986) superiore ad euro 300.000.
Il reddito complessivo di riferimento è costituito dal reddito imponibile IRPEF. Non sono pertanto rilevanti gli eventuali redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (es. redditi derivanti dalla locazione di
immobili abitativi per i quali si è optato per la c.d. “cedolare secca”). Il contributo di solidarietà non si
applica su redditi assoggettati al contributo pensioni.
Al fine di verificare se il contributo è dovuto, va fatto riferimento alla somma dei redditi di ogni
categoria (reddito fondiario, di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, da partecipazione, di
capitale, redditi diversi, ecc.) conseguiti dalla persona fisica e da assoggettare ad IRPEF, al netto
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
489
FASCICOLO 1 - QUADRO CS
delle perdite dalla stessa conseguite ovvero alla stessa imputate, senza considerare eventuali
deduzioni (art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 e deduzioni per abitazione principale). L’importo dei redditi
assoggettati al contributo pensioni, anche se non assoggettati al contributo di solidarietà, rileva al fine
della verifica del limite di euro 300.000, oltre il quale è dovuto il contributo di solidarietà.
Il presente Quadro non deve essere compilato se sussistono le seguenti condizioni:
• il reddito complessivo (Rigo RN1 Colonna 5) risulta inferiore ad euro 300.000;
• non è stato compilato il Rigo RC15, Colonna 2 (contributo di solidarietà trattenuto), in quanto dalla
Certificazione Unica 2015 (punto 171) non risulta trattenuto alcun importo a titolo di contributo di
solidarietà.
X VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Se il reddito superiore a euro 300.000 è costituito:
• da reddito di lavoro dipendente o redditi ad esso assimilati, spetta al datore di lavoro trattenere
l’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà (Certificazione Unica 2015, punto 171, Modello
UNICO 2015 Rigo RC15, Colonna 2, contributo di solidarietà trattenuto). Il sostituto d’imposta provvederà poi al relativo versamento nei termini previsti per il versamento delle ritenute;
• unicamente da redditi diversi dai precedenti, il contribuente determina l’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà in sede di presentazione del Modello UNICO PF. Il versamento dell’importo dovuto va effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF (16 giugno 2015 ovvero 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%);
• da redditi appartenenti alle due categorie di cui sopra, il contribuente potrà alternativamente:
- comunicare gli “altri redditi” al datore di lavoro, in modo tale che quest’ultimo possa provvedere a
tutti gli adempimenti, come sopra illustrato;
- non comunicare gli “altri redditi” al datore di lavoro. In tal caso il dipendente dovrà determinare il
contributo dovuto in sede di presentazione del Modello UNICO PF.
X DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta in
cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.
Il contributo dovuto per l’anno 2014, è pertanto deducibile dal reddito complessivo dell’anno 2014 medesimo.
In particolare:
• se il contributo di solidarietà è determinato e versato direttamente dal contribuente, la deduzione viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi;
• se invece il contributo di solidarietà è determinato e versato dal sostituto d’imposta, la deduzione viene riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno.
X COME SI COMPILA
Nel presente Quadro viene determinato il contributo di solidarietà dovuto, al netto di quanto già eventualmente trattenuto dal sostituto d’imposta (Rigo RC15, colonna 2 ).
490
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 1 - QUADRO CS
RIGO CS1: BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Il Rigo CS1 deve essere compilato indicando le informazioni richieste in corrispondenza di ciascuna Colonna.
In particolare:
• in Colonna 1 riportare l’importo del reddito complessivo indicato nel Rigo RN1 Colonna 5;
• in Colonna 2 riportare l’ammontare del contributo di solidarietà già trattenuto dal sostituto d’imposta,
indicato nel Rigo RC15, colonna 2;
• in Colonna 3 deve essere indicata la somma degli importi presenti in Colonna 1 e 2 del presente Rigo;
• in Colonna 4 deve essere indicato l’importo del reddito già assoggettato al contributo pensioni, indicato nel rigo RC15, Colonna 1;
• in Colonna 5 se l’importo indicato in Colonna 4 è inferiore o uguale a euro 300.000, indicare il risultato della seguente operazione: colonna 3 (reddito complessivo lordo) - 300.000.
• Se l’importo indicato in Colonna 4 è maggiore di euro 300.000, indicare il risultato della seguente operazione: colonna 3 (reddito complessivo lordo) - colonna 4 (reddito al netto del contributo pensioni).
RIGO CS2: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Nel
•
•
•
•
Rigo CS2 devono essere inserite le seguenti informazioni:
in Colonna 1 indicare il 3% dell’importo del Rigo CS1 Colonna 5;
in Colonna 2 indicare l’importo del Rigo RC15, Colonna 2;
in Colonna 3 indicare l’importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni
emanate a seguito degli eventi eccezionali (punto 172 della Certificazione Unica 2015), già compreso
nell’importo di Colonna 2;
in Colonna 4 indicare l’ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta risultante dal Rigo 102 (Rigo 122 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730/2015.
Questa Colonna va compilata solo se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare
un Mod. 730/2015 precedentemente presentato.
•
in Colonna 5 indicare il risultato (se positivo) della seguente operazione:
Rigo CS2 Colonna 1 - Rigo CS2 Colonna 2 - Rigo CS2 Colonna 4
Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per il versamento del saldo IRPEF (16 giugno 2015, maggiorato dello 0,40% se versato entro 16 luglio 2015).
Poiché il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, tale importo va riportato nel
Rigo RN3 (Oneri deducibili).
•
in Colonna 6 indicare il risultato (se negativo) della medesima operazione di cui alla Colonna 5.
Detto credito va riportato anche nella Colonna 1 del Rigo RX6.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
491
FASCICOLO 1 - QUADRO CS
X CASI PRATICI
CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Il sig. Rossi nel 2014 ha conseguito un reddito complessivo pari a euro 355.000, di cui:
• euro 320.000 da lavoro autonomo;
• euro 35.000 dalla locazione di fabbricati.
Il soggetto è tenuto a versare il contributo di solidarietà in quanto, il suo reddito complessivo (320.000 +
35.000), è superiore alla soglia di euro 300.000.
Il contributo di solidarietà va calcolato su euro 55.000, ossia sulla differenza tra il reddito complessivo e la
soglia dei 300.000 euro. Il contributo di solidarietà dovuto è pari ad euro 1.650 (55.000 x 3%).
I Campi da compilare risultano essere pertanto i seguenti:
• CS1 Colonna 1 euro 355.000
• CS1 Colonna 3 euro 355.000
• CS1 Colonna 5 euro 55.000
• CS2 Colonna 1 euro 1.650
• CS2 Colonna 5 euro 1.650
492
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
Fly UP