LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO Le modalità
by user
Comments
Transcript
LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO Le modalità
LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO Le modalità ed i termini entro i quali il sostituto d’imposta deve operare i conguagli nei confronti dei propri dipendenti che hanno presentato il modello 730 sono definiti da: • • art. 19 e 20 del Decreto Ministeriale 31.5.1999 n. 164 Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 12 del 1 aprile 2005 Di seguito schematizziamo gli adempimenti previsti per le operazioni di conguaglio. CONGUAGLI A DEBITO IRPEF Quando Come Versamenti ADDIZIONALE REGIONALE Cod. Tributo Quando Come Versamenti ADDIZIONALE COMUNALE Cod. Tributo Quando Come Versamenti REDDITI TAX SEPARATA PAGAMENTI RATEALI Cod. Tributo Quando Come Versamenti Cod. Tributo Quando Come Versamenti Cod. Tributo SALDO 1° ACCONTO 2° ACCONTO Retribuzione erogata a partire da luglio Retribuzione erogata a partire da luglio Retribuzione erogata a novembre Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di luglio (novembre se II° acconto) Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative al mese di Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle luglio (generalmente 16 agosto) utilizzando l’apposito codice tributo previsto ritenute d’acconto del mese di novembre (generalmente 16 dicembre) utilizzando l’apposito codice tributo previsto F24 ERARIO - 4731 <<2004>> F24 ERARIO - 4730 <<2005>> SALDO - Retribuzione erogata a partire da luglio Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di luglio Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative al mese di luglio utilizzando gli appositi codici tributo previsti (generalmente 16 agosto) F24 REGIONE – 3803 <<2004>> SALDO - Retribuzione erogata a partire da luglio Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di luglio Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative al mese di luglio (generalmente 16 agosto) utilizzando l’apposito codice tributo previsto F24 ENTI LOCALI – 3818 <<2004>> ACCONTO DEL 20% - Retribuzione erogata a partire da luglio Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di luglio Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative al mese di luglio (generalmente 16 agosto) utilizzando l’apposito codice tributo previsto F24 ERARIO - 4201 <<2005>> SALDO E PRIMO ACCONTO IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE, ACCONTO 20% SUI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA (Non è possibile, invece, chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto IRPEF) Rate mensili di uguale importo scadenti da luglio a novembre (secondo il numero di rate indicate dal contribuente e risultanti dal modello 730-3 o 730-4). Se il conguaglio non può avvenire a partire dal mese di luglio, il sostituto deve ripartire le somme a debito in un numero di rate tendente alla scelta fatta dal contribuente. Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di riferimento. La scelta del pagamento rateale si intende effettuata per le somme risultanti globalmente a debito. L’importo delle singole rate dovrà essere calcolato dal sostituto d’imposta che effettua il conguaglio. Lo stesso sostituto calcolerà l’interesse in ragione dello 0,50% mensile previsto per la dilazione di pagamento. Esempio. Si supponga che dal mod. 730-4 emerga la seguente situazione: saldo IRPEF € 800,00, 1° acconto IRPEF € 300,00, Addizionale Regionale da trattenere € 100,00, per un totale somme a debito di € 1.200,00. Se il dipendente avesse optato per la rateizzazione in 3 quote mensili (€ 1.2000,00 : 3 = 400,00), il sostituto d’imposta dovrà effettuare in busta paga le seguenti trattenute mensili: luglio € 400,00 – agosto € 400,00 + 0,50% = € 402,00 – settembre € 400,00 + (0,50% x 2) = € 404,00. L’interesse dello 0,50% per il differito pagamento delle imposte deve essere versato unitamente alle somme a cui afferisce, utilizzando, si ritiene, il relativo codice tributo IRPEF: F24 ERARIO – 1668 <0000> / ADD.LE REGIONALE: F24 REGIONE – 3805 <0000> / ADD.LE COMUNALE: F24 ENTI LOCALI – 3804 <0000> CONGUAGLI A CREDITO IRPEF Quando Come ADDIZIONALE REGIONALE Quando Come ADDIZIONALE COMUNALE Quando Come SALDO - Retribuzione erogata a partire dal mese di luglio Rimborsando l’importo al dipendente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF effettuate sui compensi corrisposti (cioè erogati) nello stesso mese di luglio. SALDO - Retribuzione erogata a partire dal mese di luglio Rimborsando l’ importo al dipendente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di ADDIZIONALE REGIONALEi, effettuate sui compensi corrisposti (cioè erogati) nello stesso mese di luglio, relative alla medesima regione. SALDO - Retribuzione erogata a partire dal mese di luglio Rimborsando l’importo al dipendente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di ADDIZIONALE REGIONALE, effettuate sui compensi corrisposti (cioè erogati) nello stesso mese di luglio, nell’ambito di uno stesso comune. ATTENZIONE. Si precisa che il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o 730-4 deve essere trattenuto o rimborsato anche se di importo inferiore a € 10,33 CASI PARTICOLARI INSUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA per l’effettuazione dei conguagli a DEBITO ATTENZIONE ⎝ ATTENZIONE ⎝ INCAPIENZA DEL MONTE RITENUTE per l’effettuazione dei conguagli a CREDITO ATTENZIONE ⎝ ATTENZIONE ⎝ CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ASPETTATIVA CON ASSENZA DI RETRIBUZIONE (o analoga posizione) COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATTENZIONE DECESSO DEL LAVORATORE PASSAGGIO DI LAVORATORI DIPENDENTI ⎝ Nel caso in cui la retribuzione corrisposta in luglio risultasse insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua dovrà essere trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese di agosto e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni erogate nei successivi mesi dell’anno 2005. Per il differito pagamento si applica sulle somme trattenute nel mese di agosto e nei successivi mesi l’interesse dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme a cui afferisce. Analogo comportamento dovrà tenersi nel caso di incapienza della retribuzione di novembre circa la seconda o unica rata di acconto. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la trattenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta dovrà applicare oltre all’interesse dello 0,50% mensile dovuto per la rateizzazione, anche quello dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento. Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intero importo a seguito dell’isufficienza delle retribizioni corrisposte, il sostituto deve comunicare all’assistito gli importi ancora dovuti che dovranno essere direttamente versati da quest’ultimo entro gennaio maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile (considerando anche il mese di gennaio). Nel caso di incapienza delle ritenute effettuate a titolo di IRPEF e/o ADDIZIONALE REGIONALE e/o ADDIZIONALE COMUNALE per l’effettuazione dei conguagli secondo quanto descritto nel paragrafo “Conguagli a Credito”, il sostituto d’imposta procederà utilizzando l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti (cioè erogati) nello stesso mese di luglio. Nel caso in cui anche quest’ultimo ammontare fosse insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito , gli importi residui verranno rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute citate relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2005. In presenza di una pluralità di aventi diritto i rimborsi avranno cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti gli assistiti determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (compresi, quindi, anche quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare l’intero rimborso il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all’interessato gli importi residui al quale lo stesso ha diritto provvedendo ad indicarli anche nella relativa cerificazione dei redditi rilasciata (CUD). Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, occorre distinguere fra: Conguagli a debito – In tal caso il sostituto d’imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello UNICO Persone Fisiche), con i codici di versamento previsti per l’Autotassazione: F24 ERARIO: 4001 <<2004>> saldo irpef – 4033 <<2005>> 1° acconto irpef – 4034 <<2005>> 2° acconto irpef – F24 REGIONE: 3801 <<2004>> add.le regionale – F24 ENTI LOCALI: 3817 <<2004>> add.le comunale. Conguagli a credito – In tal caso il sostituto è tenuto all’effettuazione del conguaglio a credito, operando quindi i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, sempreché la presentazione della dichiarazione sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. Tale credito sarà percepito dal lavoratore con le modalità normalmente utilizzate dal sostituto per corrispondere ai propri dipendenti cessati eventuali emolumenti residui. Nel caso di lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione (o analoga posizione) nonché di collaboratori coordinati e continuativi che non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio (luglio) il sostituto si comporterà come segue: Conguaglio a credito: il sostituto deve procedere all’effettuazione delle operazioni di conguaglio effettuando il rimborso delle somme dovute nei termini e con le modalità ordinariamente previste. Conguaglio a debito: il sostituto deve verificare se prima della conclusione del periodo d’imposta saranno erogati a tali soggetti dei compensi: 1. se non venisse erogato alcun compenso fino al termine del periodo d’imposta il sostituto dovrà comunicare al contribuente l’importo delle somme a debito che lo stesso dovrà versare autonomamente secondo le modalità previste per i casi di cessazione del rapporto di lavoro precedentemente descritte; 2. se a tali soggetti venissero corrisposti compensi prima del termine del periodo d’imposta, il sostituto dovrà far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta delle stesse nel primo mese utile, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile dovuto per il differito pagamento. Il decesso del lavoratore dipendente fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio. Se il decesso avviene prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto dovrà comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi stessi secondo i termini e le modalità previsti per la dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi (si ricorda che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti). Nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che gli stessi dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius. La circolare n.12 del 1 aprile 2005, e si ritiene che continuino anche a valere le seguenti precisazioni fornite in passato con la circolare 90/E del 25/03/98, specificano che: 1. passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, con interruzione del rapporto di lavoro: il nuovo datore di lavoro non assume nessun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal vecchio datore di lavoro. In relazione al vecchio datore di lavoro vale quanto precisato per il caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2. passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro (fusione, scissione, cessione/affitto di ramo d’azienda ....): il nuovo datore di lavoro è tenuto alla prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal vecchio datore di lavoro. ____________________________________________________________________________________ COMUNICAZIONE DELLE SOMME A DEBITO IN CASO DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DI SITUAZIONI SIMILARI __________________________________________________________________ FAC-SIMILE della comunicazione al dipendente dell’ importo del saldo e delle rate di acconto (luglio e novembre) da versare autonomamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di situazioni similari. __________________________________________________________________ Egregio Sig. _____________________ OGGETTO: versamento IRPEF, Addizionale Acconto tassazione separata. Regionale e Comunale , In riferimento al modello 730/2005 da Lei presentato e conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale N.12 del 1 aprile 2005, si comunica che a seguito della: cessazione del rapporto di lavoro aspettativa non retribuita (o analoga posizione) intervenuto con la nostra Società in data _____________, Ella dovrà provvedere autonomamente e secondo i termini e le modalità previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi modello UNICO 2005, ai versamenti delle seguenti somme: entro il ______________ (indicare il mese di scadenza)1 IRPEF Saldo per il 2004 I^ rata acconto per il 2005 Acconto 20% redditi a tax separata Add.le Add.le Regionale Comunale ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ed entro il prossimo 30 novembre: IRPEF 2^ o unica rata acconto per il 2005 ,00 Cordiali saluti. _______________________________ Data ______________________ Timbro e firma Nel caso di importi rateizzati è opportuno indicare mese per mese le somme che devono essere versate direttamente ed il relativo interesse dello 0,50% mensile previsto in questi casi 1 __________________________________________________________________ COMUNICAZIONE ALL’AZIENDA PER L’ACCONTO DI NOVEMBRE __________________________________________________________________ FAC-SIMILE della comunicazione all’azienda per la richiesta di non versamento (o riduzione) dell’acconto di novembre ai fini IRPEF da inoltrare entro il 30 settembre __________________________________________________________________ Spett.le _________________ OGGETTO: richiesta di non versamento (o riduzione) dell’acconto di novembre ai fini IRPEF. Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a ___________________________, il ____________________________ residente in ________________, via/p.zza ____________________________ Codice Fiscale ____________________, dipendente di codesta Società, VISTO - l’art. 19 del D.M. 31.5.1999 CHIEDE sotto la sua responsabilità, che dalla retribuzione da erogare nel prossimo mese di novembre vengano prelevati i seguenti importi a titolo di seconda (o unica) rata di acconto IRPEF per il 2005: nessun acconto IRPEF IRPEF: € ________________ Cordiali saluti. _______________________________ Data ___________________________ Firma