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LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO Le modalità

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LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO Le modalità
LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO
Le modalità ed i termini entro i quali il sostituto d’imposta deve operare i conguagli nei confronti dei propri dipendenti che hanno presentato il
modello 730 sono definiti da:
•
•
art. 19 e 20 del Decreto Ministeriale 31.5.1999 n. 164
Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 12 del 1 aprile 2005
Di seguito schematizziamo gli adempimenti previsti per le operazioni di conguaglio.
CONGUAGLI A DEBITO
IRPEF
Quando
Come
Versamenti
ADDIZIONALE
REGIONALE
Cod. Tributo
Quando
Come
Versamenti
ADDIZIONALE
COMUNALE
Cod. Tributo
Quando
Come
Versamenti
REDDITI
TAX
SEPARATA
PAGAMENTI
RATEALI
Cod. Tributo
Quando
Come
Versamenti
Cod. Tributo
Quando
Come
Versamenti
Cod. Tributo
SALDO
1° ACCONTO
2° ACCONTO
Retribuzione erogata a partire da luglio
Retribuzione erogata a partire da luglio
Retribuzione erogata a novembre
Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di luglio (novembre se II° acconto)
Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative al mese di Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle
luglio (generalmente 16 agosto) utilizzando l’apposito codice tributo previsto
ritenute d’acconto del mese di novembre (generalmente 16
dicembre) utilizzando l’apposito codice tributo previsto
F24 ERARIO - 4731 <<2004>>
F24 ERARIO - 4730 <<2005>>
SALDO - Retribuzione erogata a partire da luglio
Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di luglio
Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative al mese di luglio utilizzando gli appositi codici tributo previsti
(generalmente 16 agosto)
F24 REGIONE – 3803 <<2004>>
SALDO - Retribuzione erogata a partire da luglio
Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di luglio
Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative al mese di luglio (generalmente 16 agosto) utilizzando l’apposito codice
tributo previsto
F24 ENTI LOCALI – 3818 <<2004>>
ACCONTO DEL 20% - Retribuzione erogata a partire da luglio
Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di luglio
Unitamente e nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative al mese di luglio (generalmente 16 agosto) utilizzando l’apposito codice
tributo previsto
F24 ERARIO - 4201 <<2005>>
SALDO E PRIMO ACCONTO IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE, ACCONTO 20% SUI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA
(Non è possibile, invece, chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto IRPEF)
Rate mensili di uguale importo scadenti da luglio a novembre (secondo il numero di rate indicate dal contribuente e risultanti dal modello 730-3 o 730-4). Se
il conguaglio non può avvenire a partire dal mese di luglio, il sostituto deve ripartire le somme a debito in un numero di rate tendente alla scelta fatta dal
contribuente.
Trattenendo l’importo dalla retribuzione netta (o compenso) corrisposta al dipendente nel mese di riferimento.
La scelta del pagamento rateale si intende effettuata per le somme risultanti globalmente a debito. L’importo delle singole rate dovrà essere calcolato dal
sostituto d’imposta che effettua il conguaglio. Lo stesso sostituto calcolerà l’interesse in ragione dello 0,50% mensile previsto per la dilazione di pagamento.
Esempio. Si supponga che dal mod. 730-4 emerga la seguente situazione: saldo IRPEF € 800,00, 1° acconto IRPEF € 300,00, Addizionale Regionale da
trattenere € 100,00, per un totale somme a debito di € 1.200,00. Se il dipendente avesse optato per la rateizzazione in 3 quote mensili (€ 1.2000,00 : 3 =
400,00), il sostituto d’imposta dovrà effettuare in busta paga le seguenti trattenute mensili: luglio € 400,00 – agosto € 400,00 + 0,50% = € 402,00 –
settembre € 400,00 + (0,50% x 2) = € 404,00.
L’interesse dello 0,50% per il differito pagamento delle imposte deve essere versato unitamente alle somme a cui afferisce, utilizzando, si ritiene, il relativo
codice tributo
IRPEF: F24 ERARIO – 1668 <0000> / ADD.LE REGIONALE: F24 REGIONE – 3805 <0000> / ADD.LE COMUNALE: F24 ENTI LOCALI – 3804 <0000>
CONGUAGLI A CREDITO
IRPEF
Quando
Come
ADDIZIONALE
REGIONALE
Quando
Come
ADDIZIONALE
COMUNALE
Quando
Come
SALDO - Retribuzione erogata a partire dal mese di luglio
Rimborsando l’importo al dipendente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF effettuate sui compensi corrisposti (cioè erogati)
nello stesso mese di luglio.
SALDO - Retribuzione erogata a partire dal mese di luglio
Rimborsando l’ importo al dipendente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di ADDIZIONALE REGIONALEi, effettuate sui compensi
corrisposti (cioè erogati) nello stesso mese di luglio, relative alla medesima regione.
SALDO - Retribuzione erogata a partire dal mese di luglio
Rimborsando l’importo al dipendente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di ADDIZIONALE REGIONALE, effettuate sui compensi
corrisposti (cioè erogati) nello stesso mese di luglio, nell’ambito di uno stesso comune.
ATTENZIONE. Si precisa che il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o 730-4 deve essere trattenuto o rimborsato anche se di importo inferiore a € 10,33
CASI PARTICOLARI
INSUFFICIENZA DELLA
RETRIBUZIONE CORRISPOSTA
per l’effettuazione dei conguagli
a DEBITO
ATTENZIONE
⎝
ATTENZIONE
⎝
INCAPIENZA DEL MONTE
RITENUTE per l’effettuazione dei
conguagli a CREDITO
ATTENZIONE
⎝
ATTENZIONE
⎝
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ASPETTATIVA CON ASSENZA DI
RETRIBUZIONE
(o analoga posizione)
COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
ATTENZIONE
DECESSO DEL LAVORATORE
PASSAGGIO DI LAVORATORI
DIPENDENTI
⎝
Nel caso in cui la retribuzione corrisposta in luglio risultasse insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua dovrà essere
trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese di agosto e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni erogate nei successivi mesi dell’anno
2005. Per il differito pagamento si applica sulle somme trattenute nel mese di agosto e nei successivi mesi l’interesse dello 0,40% mensile,
trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme a cui afferisce. Analogo comportamento dovrà tenersi nel caso di
incapienza della retribuzione di novembre circa la seconda o unica rata di acconto.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la trattenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta dovrà applicare oltre
all’interesse dello 0,50% mensile dovuto per la rateizzazione, anche quello dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intero importo a seguito dell’isufficienza delle retribizioni corrisposte, il sostituto deve
comunicare all’assistito gli importi ancora dovuti che dovranno essere direttamente versati da quest’ultimo entro gennaio maggiorati dell’interesse
dello 0,40% mensile (considerando anche il mese di gennaio).
Nel caso di incapienza delle ritenute effettuate a titolo di IRPEF e/o ADDIZIONALE REGIONALE e/o ADDIZIONALE COMUNALE per l’effettuazione dei
conguagli secondo quanto descritto nel paragrafo “Conguagli a Credito”, il sostituto d’imposta procederà utilizzando l’ammontare complessivo
delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti (cioè erogati) nello stesso mese di luglio. Nel caso in cui anche
quest’ultimo ammontare fosse insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito , gli importi residui verranno rimborsati mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute citate relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2005.
In presenza di una pluralità di aventi diritto i rimborsi avranno cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti gli assistiti
determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (compresi, quindi, anche
quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare l’intero rimborso il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all’interessato gli
importi residui al quale lo stesso ha diritto provvedendo ad indicarli anche nella relativa cerificazione dei redditi rilasciata (CUD).
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, occorre distinguere fra:
Conguagli a debito – In tal caso il sostituto d’imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al
contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi
dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche (Modello UNICO Persone Fisiche), con i codici di versamento previsti per l’Autotassazione: F24 ERARIO: 4001
<<2004>> saldo irpef – 4033 <<2005>> 1° acconto irpef – 4034 <<2005>> 2° acconto irpef – F24 REGIONE: 3801 <<2004>> add.le
regionale – F24 ENTI LOCALI: 3817 <<2004>> add.le comunale.
Conguagli a credito – In tal caso il sostituto è tenuto all’effettuazione del conguaglio a credito, operando quindi i rimborsi spettanti ai dipendenti
cessati, sempreché la presentazione della dichiarazione sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. Tale credito sarà percepito dal lavoratore con
le modalità normalmente utilizzate dal sostituto per corrispondere ai propri dipendenti cessati eventuali emolumenti residui.
Nel caso di lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione (o analoga posizione) nonché di collaboratori coordinati e continuativi che
non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio (luglio) il sostituto si comporterà come segue:
Conguaglio a credito: il sostituto deve procedere all’effettuazione delle operazioni di conguaglio effettuando il rimborso delle somme dovute nei
termini e con le modalità ordinariamente previste.
Conguaglio a debito: il sostituto deve verificare se prima della conclusione del periodo d’imposta saranno erogati a tali soggetti dei compensi:
1. se non venisse erogato alcun compenso fino al termine del periodo d’imposta il sostituto dovrà comunicare al contribuente l’importo delle
somme a debito che lo stesso dovrà versare autonomamente secondo le modalità previste per i casi di cessazione del rapporto di lavoro
precedentemente descritte;
2. se a tali soggetti venissero corrisposti compensi prima del termine del periodo d’imposta, il sostituto dovrà far operare al contribuente la scelta
tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta delle stesse nel primo mese utile, con l’applicazione dell’interesse dello
0,40% mensile dovuto per il differito pagamento.
Il decesso del lavoratore dipendente fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio.
Se il decesso avviene prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto dovrà comunicare agli eredi l’ammontare
delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi stessi secondo i termini e le modalità previsti per la dichiarazione
dei redditi presentata dagli eredi (si ricorda che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti).
Nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che
gli stessi dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.
La circolare n.12 del 1 aprile 2005, e si ritiene che continuino anche a valere le seguenti precisazioni fornite in passato con la circolare 90/E del
25/03/98, specificano che:
1. passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, con interruzione del rapporto di lavoro: il nuovo datore di lavoro non
assume nessun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal vecchio datore di lavoro. In relazione al vecchio datore di lavoro vale
quanto precisato per il caso di cessazione del rapporto di lavoro;
2. passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro (fusione, scissione, cessione/affitto di
ramo d’azienda ....): il nuovo datore di lavoro è tenuto alla prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal vecchio datore di
lavoro.
____________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE DELLE SOMME A DEBITO IN CASO DI INTERRUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO E DI SITUAZIONI SIMILARI
__________________________________________________________________
FAC-SIMILE della comunicazione al dipendente dell’ importo del saldo e delle rate di
acconto (luglio e novembre) da versare autonomamente a seguito della cessazione
del rapporto di lavoro o di situazioni similari.
__________________________________________________________________
Egregio Sig.
_____________________
OGGETTO:
versamento IRPEF, Addizionale
Acconto tassazione separata.
Regionale
e
Comunale
,
In riferimento al modello 730/2005 da Lei presentato e conformemente a quanto
previsto dalla circolare ministeriale N.12 del 1 aprile 2005, si comunica che a
seguito della:
cessazione del rapporto di lavoro
aspettativa non retribuita (o analoga posizione)
intervenuto con la nostra Società in data _____________, Ella dovrà provvedere
autonomamente e secondo i termini e le modalità previsti per i versamenti relativi
alla dichiarazione dei redditi modello UNICO 2005, ai versamenti delle seguenti
somme:
entro il ______________ (indicare il mese di scadenza)1
IRPEF
Saldo per il 2004
I^ rata acconto per il 2005
Acconto 20% redditi a tax separata
Add.le
Add.le
Regionale
Comunale
,00
,00
,00
,00
,00
ed entro il prossimo 30 novembre:
IRPEF
2^ o unica rata acconto per il 2005
,00
Cordiali saluti.
_______________________________
Data
______________________
Timbro e firma
Nel caso di importi rateizzati è opportuno indicare mese per mese le somme che devono essere
versate direttamente ed il relativo interesse dello 0,50% mensile previsto in questi casi
1
__________________________________________________________________
COMUNICAZIONE ALL’AZIENDA PER L’ACCONTO DI NOVEMBRE
__________________________________________________________________
FAC-SIMILE della comunicazione all’azienda per la richiesta di non versamento (o
riduzione) dell’acconto di novembre ai fini IRPEF da inoltrare entro il 30
settembre
__________________________________________________________________
Spett.le
_________________
OGGETTO:
richiesta di non versamento (o riduzione) dell’acconto di
novembre ai fini IRPEF.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a ___________________________, il ____________________________
residente in ________________, via/p.zza ____________________________
Codice Fiscale ____________________, dipendente di codesta Società,
VISTO
- l’art. 19 del D.M. 31.5.1999
CHIEDE
sotto la sua responsabilità, che dalla retribuzione da erogare nel prossimo mese di
novembre vengano prelevati i seguenti importi a titolo di seconda (o unica) rata di
acconto IRPEF per il 2005:
nessun acconto IRPEF
IRPEF: € ________________
Cordiali saluti.
_______________________________
Data
___________________________
Firma
Fly UP