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A002269 LA TRATTENUTA IN BUSTA PAGA

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A002269 LA TRATTENUTA IN BUSTA PAGA
A002269, 1
A002269
FONDAZIONE INSIEME onlus.
Da ILSOLE24ORE, del 16/1/2012, pag 11 <<LA TRATTENUTA IN BUSTA
PAGA: IL DATORE DI LAVORO PAGA PER L’INADEMPIENTE>> di Carmelo
Padalino, giornalista. (perché correlati a questo argomento generale,
suggeriamo di vedere da A002261 a A002277 compresi)
Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato.
Se un coniuge, lavoratore dipendente o pensionato, non paga
puntualmente l’assegno di mantenimento per i figli o per l’altro
coniuge, lo strumento più sicuro e rapido per ottenere
l’adempimento (nel lungo periodo) è l’ordine di pagamento diretto
che il giudice della separazione pronuncia -su richiesta
dell’avente diritto- nei confronti del datore di lavoro o
dell’ente pensionistico: in sostanza, si ordina al datore o
all’ente di versare direttamente al coniuge beneficiario
dell’assegno una quota dello stipendio o della pensione
dell’obbligato, anche contro la sua volontà.
Diversamente il coniuge sarebbe costretto, mese per mese, a
procedere al pignoramento dello stipendio o della pensione
dell’altro, con aggravio di spese legali e ritardo nei tempi di
pagamento.
L’ordine di pagamento al datore di lavoro si può utilizzare
solo nell’ambito delle separazioni dei coniugi e va richiesto, in
pendenza del giudizio, al giudice istruttore, mentre, se la
sentenza è stata già pronunciata si chiede al tribunale competente
a provvedere sulla modifica delle condizioni di separazione (art.
156, comma 6, del C.C. e 709 e 710 del CPC).
Il coniuge creditore è tenuto solo a indicare, con idonea
documentazione, le generalità del datore di lavoro
dell’inadempiente.
Il giudice dispone quest’ordine anche nei casi di
inadempimento sporadico (per esempio:vengono pagati il mese di
gennaio e febbraio 2011 ma non quello di marzo) o di semplice
ritardo (viene pagato il mese di marzo 2011 il giorno 20 del mese
successivo), senza che abbia alcun rilievo la giustificazione
dell’inadempimento (Cassazione, sentenza 19 maggio 2011 n. 11062).
Viceversa, se il mancato pagamento riguarda l’assegno
divorzile o l’assegno di mantenimento per i figli stabilito nel
giudizio divorzio (anche alla fine della fase presidenziale,
secondo il Tribunale di Catania, 15 marzo 2011), è prevista una
particolare procedura per il soddisfacimento diretto, in base alla
quale il coniuge creditore –dopo aver messo in mora l’altro
(mediante raccomandata)- potrà chiedere direttamente al datore di
lavoro o all’ente previdenziale, tenuti a corrispondere,
rispettivamente, lo stipendio o i trattamenti pensionistici
dell’obbligato, di versargli la somma dovuta a titolo di assegno
di mantenimento (non essendo necessaria alcuna ulteriore pronuncia
del giudice del divorzio,né potendo essere utilizzato, tanto meno,
l’ordine di pagamento diretto previsto dall’art. 156 del C.C..
Tanto i crediti retributivi che le altre prestazioni in denaro
(compresi i trattamenti pensionistici) sono sottoposti al prelievo
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diretto nella quota della metà delle somme dovute al coniuge
obbligato (Cassazione, 28 novembre 2011, n. 25043).
Le misure coercitive previste dall’articolo 156 del Codice
civile (ordine di pagamento diretto e sequestro dei beni
dell’obbligato) possono applicarsi, anche congiuntamente, nel
giudizio di affidamento e mantenimento dei figli naturali
promosso,ai sensi dell’articolo 317-bis del Codice civile, dinanzi
al tribunale per i minorenni, trattandosi di forme di attuazione
del principio di responsabilità genitoriale, che richiede il
tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dei
figli, a prescindere dal loro status (Corte Costituzionale,
18/4/1997, n.99; Corte di appello di Brescia, 16/3/2011; tribunale
per i minorenni di Trieste, 14 luglio 2010).
La pronuncia dell’ordine di pagamento diretto presuppone la
proposizione di una domanda rituale di parte, nel rispetto del
principio del contraddittorio, che costituisce esigenza
irrinunciabile anche nei processi camerali (Cassazione, 16/4/2008,
n.10006).
La richiesta può essere avanzata, per la prima volta, anche
nel giudizio di appello contro la sentenza di separazione e non va
proposta necessariamente nell’atto di impugnazione.
LA TRATTENUTA IN BUSTA PAGA.
01__ PAGAMENTO DIRETTO.
Il giudice della separazione può imporre ala datore di lavoro
(o all’ente che eroga la pensione) del coniuge tenuto al
mantenimento di trattenere dalla busta paga (o dalla pensione)
l’importo dell’assegno e di versarlo direttamente al coniuge
avente diritto.
02__ SE C’È GIÀ LA SENTENZA.
Se la sentenza di separazione è stata già pronunciata,
l’ordine di pagamento diretto può essere emesso dal tribunale
competente a modificarne le condizioni.
03__ L’INADEMPIMENTO.
Il giudice può disporre il pagamento diretto da parte del
datore di lavoro anche nel caso in cui l’inadempimento è
sporadico.
04__ DOPO IL DIVORZIO.
Se l’inadempimento riguarda l’assegno di divorzio o il
mantenimento dei figli stabilito nel giudizio di divorzio, la
procedura è differente.
In questi casi, infatti, l’avente
diritto mette in mora l’ex coniuge con raccomandata e poi può
chiedere il soddisfacimento direttamente al datore di lavoro senza
passare per un nuovo giudizio.
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