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A002269 LA TRATTENUTA IN BUSTA PAGA
A002269, 1 A002269 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da ILSOLE24ORE, del 16/1/2012, pag 11 <<LA TRATTENUTA IN BUSTA PAGA: IL DATORE DI LAVORO PAGA PER L’INADEMPIENTE>> di Carmelo Padalino, giornalista. (perché correlati a questo argomento generale, suggeriamo di vedere da A002261 a A002277 compresi) Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato. Se un coniuge, lavoratore dipendente o pensionato, non paga puntualmente l’assegno di mantenimento per i figli o per l’altro coniuge, lo strumento più sicuro e rapido per ottenere l’adempimento (nel lungo periodo) è l’ordine di pagamento diretto che il giudice della separazione pronuncia -su richiesta dell’avente diritto- nei confronti del datore di lavoro o dell’ente pensionistico: in sostanza, si ordina al datore o all’ente di versare direttamente al coniuge beneficiario dell’assegno una quota dello stipendio o della pensione dell’obbligato, anche contro la sua volontà. Diversamente il coniuge sarebbe costretto, mese per mese, a procedere al pignoramento dello stipendio o della pensione dell’altro, con aggravio di spese legali e ritardo nei tempi di pagamento. L’ordine di pagamento al datore di lavoro si può utilizzare solo nell’ambito delle separazioni dei coniugi e va richiesto, in pendenza del giudizio, al giudice istruttore, mentre, se la sentenza è stata già pronunciata si chiede al tribunale competente a provvedere sulla modifica delle condizioni di separazione (art. 156, comma 6, del C.C. e 709 e 710 del CPC). Il coniuge creditore è tenuto solo a indicare, con idonea documentazione, le generalità del datore di lavoro dell’inadempiente. Il giudice dispone quest’ordine anche nei casi di inadempimento sporadico (per esempio:vengono pagati il mese di gennaio e febbraio 2011 ma non quello di marzo) o di semplice ritardo (viene pagato il mese di marzo 2011 il giorno 20 del mese successivo), senza che abbia alcun rilievo la giustificazione dell’inadempimento (Cassazione, sentenza 19 maggio 2011 n. 11062). Viceversa, se il mancato pagamento riguarda l’assegno divorzile o l’assegno di mantenimento per i figli stabilito nel giudizio divorzio (anche alla fine della fase presidenziale, secondo il Tribunale di Catania, 15 marzo 2011), è prevista una particolare procedura per il soddisfacimento diretto, in base alla quale il coniuge creditore –dopo aver messo in mora l’altro (mediante raccomandata)- potrà chiedere direttamente al datore di lavoro o all’ente previdenziale, tenuti a corrispondere, rispettivamente, lo stipendio o i trattamenti pensionistici dell’obbligato, di versargli la somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento (non essendo necessaria alcuna ulteriore pronuncia del giudice del divorzio,né potendo essere utilizzato, tanto meno, l’ordine di pagamento diretto previsto dall’art. 156 del C.C.. Tanto i crediti retributivi che le altre prestazioni in denaro (compresi i trattamenti pensionistici) sono sottoposti al prelievo A002269, 2 diretto nella quota della metà delle somme dovute al coniuge obbligato (Cassazione, 28 novembre 2011, n. 25043). Le misure coercitive previste dall’articolo 156 del Codice civile (ordine di pagamento diretto e sequestro dei beni dell’obbligato) possono applicarsi, anche congiuntamente, nel giudizio di affidamento e mantenimento dei figli naturali promosso,ai sensi dell’articolo 317-bis del Codice civile, dinanzi al tribunale per i minorenni, trattandosi di forme di attuazione del principio di responsabilità genitoriale, che richiede il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dei figli, a prescindere dal loro status (Corte Costituzionale, 18/4/1997, n.99; Corte di appello di Brescia, 16/3/2011; tribunale per i minorenni di Trieste, 14 luglio 2010). La pronuncia dell’ordine di pagamento diretto presuppone la proposizione di una domanda rituale di parte, nel rispetto del principio del contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei processi camerali (Cassazione, 16/4/2008, n.10006). La richiesta può essere avanzata, per la prima volta, anche nel giudizio di appello contro la sentenza di separazione e non va proposta necessariamente nell’atto di impugnazione. LA TRATTENUTA IN BUSTA PAGA. 01__ PAGAMENTO DIRETTO. Il giudice della separazione può imporre ala datore di lavoro (o all’ente che eroga la pensione) del coniuge tenuto al mantenimento di trattenere dalla busta paga (o dalla pensione) l’importo dell’assegno e di versarlo direttamente al coniuge avente diritto. 02__ SE C’È GIÀ LA SENTENZA. Se la sentenza di separazione è stata già pronunciata, l’ordine di pagamento diretto può essere emesso dal tribunale competente a modificarne le condizioni. 03__ L’INADEMPIMENTO. Il giudice può disporre il pagamento diretto da parte del datore di lavoro anche nel caso in cui l’inadempimento è sporadico. 04__ DOPO IL DIVORZIO. Se l’inadempimento riguarda l’assegno di divorzio o il mantenimento dei figli stabilito nel giudizio di divorzio, la procedura è differente. In questi casi, infatti, l’avente diritto mette in mora l’ex coniuge con raccomandata e poi può chiedere il soddisfacimento direttamente al datore di lavoro senza passare per un nuovo giudizio.