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DEL. N. 09 CAPITANI RICCARDO schiaffo all`arbitro
CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato Provinciale di Ascoli Piceno Prot. G.U. n. 09 Stagione Sportiva 2015/2016 DELIBERAZIONE del GIUDICE UNICO DELIBERA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI CAPITANI RICCARDO Il Giudice Unico, VISTO il referto arbitrale e, soprattutto, la relazione integrativa sulla partita tra FUTSAL CASELLE – POLISPORTIVA GAGLIARDA giocata in data 30.11.2015, secondo cui CAPITANI RICCARDO del FUTSAL CASELLE, dopo essere stato già richiamato verbalmente per alcuni suoi interventi al limite del regolamento, effettuava un altro intervento da terra sull’avversario, dopo avere perso il possesso del pallone, “sforbiciandolo” in maniera cattiva e facendolo cadere, indi, alla vista del cartellino rosso, si scagliava contro l’arbitro con varie proteste ed insulti, fino a colpirlo in faccia con uno schiaffo; VISTO lo Statuto C.S.I., il Regolamento locale per la stagione 2015/2016, il Regolamento Nazionale, le norme per l’Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva nel nuovo “Sport in Regola”, validi per la corrente stagione, in particolare l’art. 31 lett. d) R.G.S. ed il “Massimario delle Sanzioni”; VISTA la propria delibera istruttoria n. 08 del 3/12/2015 di convocazione del tesserato; VISTA e letta la dichiarazione fatta pervenire dal Presidente della società Futsal Caselle; RITENUTO : il tesserato ha espresso in modo pressoché continuativo una condotta lesiva delle più disparate norme della disciplina sportiva, poiché la condotta risulta: scorretta; poco etica; ironica, protestatoria; violenta nei confronti di altro tesserato, “avversario sforbiciato”; verbalmente ingiuriosa e dal tono minaccioso nei confronti dell’ufficiale di gara e tale da mettere a rischio, così come è avvenuto, l’andamento della gara; antisportiva, fallosa in campo, offensiva, irrisoria e lesiva della dignità personale dell’ufficiale di gara; lo schiaffo costituisce senz’ombra di dubbio un ulteriore ed inammissibile episodio di violenza nei confronti dell’ufficiale di gara con danno alla persona. Il Capitani Riccardo era stato richiamato più volte per altri episodi durante il gioco, senza trarre profitto da tali richiami per stare più attento nel prosieguo del gioco. Egli, al contrario, ha effettuato un intervento contro l’avversario, facendolo cadere a terra con evidente pericolo di subire danni alla persona, dopo aver perso il possesso del pallone, al di fuori di quanto possa accadere a causa di una dinamica di gioco vivace, quindi in modo del tutto ingiustificabile. Un episodio di violenza analogo ad uno schiaffo all’arbitro durante lo svolgersi di una gara, non era mai stato sottoposto all’attenzione del giudice sportivo di questo Comitato. Esso appare comunque una quasi logica e prevedibile conclusione di comportamenti via via peggiorativi. Esso, in termini tecnici giuridici, integra il reato delittuoso di percosse p. e p. dall’art. 581 c. p. dello Stato italiano, il quale commina la pena della reclusione fino a sei mesi. Non è possibile che reati inammissibili nella normale vita quotidiana, vengano poi commessi con tanta disinvoltura negli incontri sportivi, dove “a fortiori”, i comportamenti devono essere improntati pur sempre al rispetto del valore dell’avversario e di ogni persona. Peraltro, le dichiarazioni del Presidente della società sportiva in questione, conferma l’instaurarsi nel settore dello sport Avv. GIUSEPPE SENESI Giudice Unico tel. n. (0736) 255587 – fax n. (0736) 498320 [email protected] CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato Provinciale di Ascoli Piceno di una troppo disinvolta banalizzazione dei comportamenti vietati, laddove egli definisce lo schiaffo uno spiacevole episodio dello “schiaffetto” al direttore di gara, senza però riuscire ad esprimere il senso diminutivo, che vorrebbe attribuire al fatto, definito gesto non violento “ma di scherno”: come se lo scherno possa esser meno grave, quand’esso è invece l’interiore atteggiamento di cui lo schiaffo è manifestazione concreta violenta. Invece la “ratio” di tutta la normativa, Statuto “in primis”, del C.S.I., è improntata all’importanza preminente di “… vivere l’esperienza dello sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio … ” (art. 1, comma 5, dello Statuto). Il che significa che anche le società ed i loro dirigenti sono impegnati in tale promozione educativa nei confronti dei valori statutari, così come i tesserati tutti sono impegnati ad usufruirne per un miglioramento personale e sociale, per la comprensione ed applicazione nel concreto di tali valori, preminenti rispetto agli incontri sportivi ed alla vittoria, che pure sono importanti; ma sono importanti proprio in vista dei valori sottesi, perseguiti e da conseguire, e giammai a loro discapito. I fatti del 30 novembre u.s., risultano in netto contrasto con gli scopi posti alla base degli incontri organizzati dal C.S.I. ed impongono la promozione di opportunità di riflessione e di miglioramento per tutti i protagonisti. Per quanto riguarda il tesserato in parola, egli nemmeno in seguito alla convocazione ha mostrato un intento di emenda, poiché le scuse espresse dal Presidente della società meritano riconoscimento come buon senso, buona volontà e benevolenza del medesimo verso il tesserato, ma non sono attribuibili al predetto, poiché i riferiti “motivi lavorativi” non sono scriminanti del suo non essere “disponibile all’incontro”, vista pure la possibilità, concessagli con la delibera istruttoria, di “fissare data ed orario dell’incontro”, concessa da parte chi non è meno impegnato e non ha affatto, anche per funzioni professionali ed istituzionali, una maggiore disponibilità di tempo: ciò non depone a favore del tesserato. Emerge piuttosto la necessità, con corrispondente dovere di un giudice sportivo, d’individuare un congruo periodo di squalifica, nell’auspicio che esso possa costituire non una vera e propria punizione, quanto piuttosto un’occasione di riflessione che consenta al sanzionato di assumere un preciso e determinante impegno di mutamento di rotta, di miglioramento e maturazione, utili non soltanto nello sport, ma nella vita in genere, anche per evitare più gravi e possibili inconvenienti. Il periodo, in questo caso, non può essere limitato alle giornate di gara, ma deve essere a tempo, nel rispetto dell’art. 31 lett. d) R.G.S. e delle indicazioni del Massimario alla lettera C), alinea sesta, n. 2), assorbenti ma non esaustivi delle altre indicazioni per gli episodi vari ed anch’essi gravi commessi nella gara sospesa. P. T. M. A carico di CAPITANI RICCARDO Delibera le seguenti sanzioni disciplinari: SQUALIFICA PER 8 (OTTO) MESI. Avv. GIUSEPPE SENESI Giudice Unico tel. n. (0736) 255587 – fax n. (0736) 498320 [email protected] CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato Provinciale di Ascoli Piceno Ascoli Piceno, 15/12/2015 Avv. GIUSEPPE SENESI Giudice Unico tel. n. (0736) 255587 – fax n. (0736) 498320 [email protected] Avv. Giuseppe Senesi