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le contravvenzioni penali e l`illecito amministrativo
“LE CONTRAVVENZIONI
PENALI E L’ILLECITO
AMMINISTRATIVO”
PROF. MICHELE DI IESU
Università Telematica Pegaso
Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
Indice
1
LE CONTRAVVENZIONI E LE DIFFERENZE CON I DELITTI, GLI ILLECITI DEPENALIZZATI -- 4
2
APPLICABILITÀ DEGLI ISTITUTI PROCESSUALI SULLE CONTRAVVENZIONI.---------------------- 7
3
LA CONTRAVVENZIONE DELL’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ ----- 10
4
LA CONTRAVVENZIONE DEL RIFIUTO DI INDICAZIONI SULLA PROPRIA INDENTITÀ
PERSONALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
5
LA CONTRAVVENZIONE DEL RIFIUTO DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA IN OCCASIONE DI
UN TUMULTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
6
LA CONTRAVVENZIONE DELLA VENDITA,DISTRIBUZIONE O AFFISSIONE ABUSIVA DI
SCRITTI O DISEGNI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
7
LA CONTRAVVENZIONE DELLA DIVULGAZIONE DI STAMPA CLANDESTINA ---------------------- 15
8
LA CONTRAVVENZIONE DELLA DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI AFFISSIONI --------- 16
9
LA CONTRAVVENZIONE RELATIVA AGLI SPETTACOLI O TRATTENIMENTI PUBBLICI SENZA
LICENZA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17
10 LA CONTRAVVENZIONE DELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE
ABUSIVE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
11
LA CONTRAVVENZIONE DELL’ESERCIZIO ABUSIVO DI MESTIERI GIROVAGHI ------------------ 19
12
LA CONTRAVVENZIONE DELL’INTRODUZIONE ABUSIVA IN LUOGHI MILITARI VIETATI --- 20
13 LA CONTRAVVENZIONE DELL’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE
ELEMENTARE DEI MINORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
14 LA CONTRAVVENZIONE DEL DANNEGGIAMENTO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO,
STORICO O ARTISTICO NAZIONALE --------------------------------------------------------------------------------------- 22
15 LA CONTRAVVENZIONE DELLA DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT
ALL’INTERNO DI UN SITO PROTETTO ------------------------------------------------------------------------------------ 23
16
LA CONTRAVVENZIONE DELLA DISTRUZIONE O DETURPAMENTO DI BELLEZZE NATURALI
26
17
SPUNTI GIURISPUDENZIALI -------------------------------------------------------------------------------------------- 27
18 LA CONTRAVVENZIONE DELLA DIVULGAZIONE DELLE GENERALITÀ O DELL’IMMAGINE DI
UNA PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE -------------------------------------------------------- 28
19 LA CONTRAVVENZIONE DELLA PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN
PROCEDIMENTO PENALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29
20 LA CONTRAVVENZIONE DELL’INDEBITA PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE CONCERNENTI UN
PROCEDIMENTO PENALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31
21 LA CONTRAVVENZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DI CORPI ARMATI NON DIRETTI A
COMMETTERE REATI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
22
LA CONTRAVVENZIONE DELLE GRIDA O MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE ---------------------------- 34
23
LA CONTRAVVENZIONE DELLA RADUNATA SEDIZIOSA --------------------------------------------------- 35
24 LA CONTRAVVENZIONE DELLA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE,
ESAGERATE O TENDENZIOSE, ATTE A TURBARE L’ORDINE PUBBLICO ------------------------------------ 37
25
LA CONTRAVVENZIONE DEL PROCURATO ALLARME PRESSO L’AUTORITÀ ---------------------- 39
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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26 LA CONTRAVVENZIONE DEL DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO ALLE
PERSONE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40
27
LA CONTRAVVENZIONE DELLA MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE -------------------------- 41
28
LA CONTRAVVENZIONE DELL’ABUSO DELLA CREDULITÀ POPOLARE ------------------------------ 43
29
LA PRESCRIZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI --------------------------------------------------------------- 44
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
1 Le contravvenzioni e le differenze
con i delitti, gli illeciti depenalizzati
Le contravvenzioni sono quei reati alla cui consumazione l’ordinamento penale ricollega la
sanzione dell’arresto e l’ammenda. La distinzione con i delitti consiste nel fatto che le
contravvenzioni sono forme di reato meno gravi, punite sicuramente in maniera più lieve. Il
distinguo con i delitti, è di natura meramente formale. Stabilisce infatti l'art. 17 del codice penale
che: sono delitti i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega (o ricollegava) le pene
seguenti: la pena di morte, la pena capitale era prevista per taluni gravissimi delitti fino al 1994, poi
sostituita con l'ergastolo e definitivamente esclusa anche in caso di legge penale di guerra,
l'ergastolo, la reclusione, la multa. Sono contravvenzioni i reati al cui verificarsi l'ordinamento
penale ricollega le pene seguenti: l'arresto, l'ammenda. La dottrina si è sforzata di rinvenire un
criterio sostanziale di differenziazione tra delitti e contravvenzioni, una ricerca questa influenzata
da concezioni politico criminali di volta in volta dominanti. Oggi la differenza poggia su un criterio
quantitativo, ossia una distinzione che opera sulla base di maggiore e minore gravità del fatto reato.
La legge 689 del 1981, secondo recente dottrina, ha rivalutato l’illecito amministrativo ponendo
l’interrogativo se si sia opportuno o meno, superare la vecchia bipartizione e trasferire l’intera parte
afferente alle contravvenzioni nel campo degli illeciti amministrativi puniti con sanzione
amministrativa. In realtà, ragioni di politica criminale, impongono che l’attuale bipartizione del
codice penale permanga, circostanza quest’ultima che incide notevolmente sull’attuale carico di
affari penali presenti presso le varie autorità giudiziarie,le cui conseguenze sono una congestione
massiva nel nostro sistema giudiziario. Nel libro terzo del codice penale sono individuate
sistematicamente le contravvenzioni, il libro terzo è a sua volta suddiviso in tre titoli, di cui il
primo, di gran lunga più ampio dedicato all’esame delle contravvenzioni di polizia, il secondo,
formato da quattro articoli relativo all’esame delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale
della Pubblica Amministrazioni, il terzo costituito da un solo articolo, inerente alle contravvenzioni
concernenti la tutela della riservatezza. Il Titolo primo, a sua volta, è poi suddiviso in due Capi che
a loro volta sono divisi in Sezioni e paragrafi. In particolare, il Titolo I si divide in:
Capo I,
dedicato all’esame delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza; Capo II, dedicato
all’esame delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale .A loro volta, i due
Capi si suddividono:
Il Capo I in tre Sezioni, e cioè: Sezione I, dedicata alle contravvenzioni
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concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica. Tale sezione a sua volta si divide nei
seguenti paragrafi:un primo paragrafo che comprende gli articoli 650-661 c.p. riguardante le
contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni
sediziose e pericolose;
un secondo paragrafo comprensivo degli articoli 662-664 c.p. dedicato alle contravvenzioni
concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità; un terzo paragrafo dedicato alle contravvenzioni
concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici; ed infine un quarto paragrafo
dedicato alle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione
dell’accattonaggio. La Sezione II invece, dedicata alle contravvenzioni concernenti l’incolumità
pubblica e da sua volta suddivisa nei seguenti paragrafi: paragrafo I, dedicato alle contravvenzioni
concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni; paragrafo 2,
dedicato alle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia
di materie esplodenti. La Sezione III, dedicata alle contravvenzioni concernenti la prevenzione di
talune specie di reati e suddivisa, a sua volta, nei seguenti paragrafi: paragrafo I, dedicato alle
contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti;
paragrafo II, dedicato alle
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo e dei delitti commessi in stato di
ubriachezza;
paragrafo II, dedicato alle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti
contro la fede pubblica; paragrafo IV, dedicato alle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei
delitti contro la vita e l’incolumità individuale;
paragrafo V, dedicato alle contravvenzioni
concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio;
paragrafo VI, dedicato alle
contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute. Il
Capo II, a sua volta, si divide in due Sezioni, cioè la prima dedicata all’esame delle contravvenzioni
concernenti la polizia dei costumi e la seconda dedicata all’esame delle contravvenzioni concernenti
la polizia sanitaria, sezioni che a loro volta non si ripartiscono ulteriormente in paragrafi. L’art. 12
della L. 15-2-1996, a. 66 ha introdotto il titolo II bis, che prevede le contravvenzioni concernenti la
tutela del la riservatezza. La legge in questione, ha ridisegnato la materia dei reati sessuali,
disponendo, fra l’altro, una più efficace tutela della riservatezza delle vittime, attraverso la
previsione del procedimento a porte chiuse, con divieto di domande sulla vita privata o sulla
sessualità della persona offesa, se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto, nonché con
l’introduzione del reato di cui all’art. 734bis c.p. che punisce chiunque divulghi le generalità o
l’immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, nonché di sfruttamento sessuale dei
minori senza il suo consenso. Lo studio e l’esame delle singole figure, inoltre prevede una
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comparazione con le recenti
pronunce
della Corte Costituzionale, che ha avuto modo di
interessarsi spesso delle norme che prevedono contravvenzioni in quanto esse costituiscono uno dei
principali limiti ai diritti di libertà dei cittadini.
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2 Applicabilità degli istituti
processuali sulle contravvenzioni.
Per le contravvenzioni che di qui a breve verranno esaminate l’esercizio dell’azione penale
avviene d’ufficio e la competenza è del Tribunale in composizione monocratica, salvo per quelle
prettamente individuate nel Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 che ha rimesso alla
competenza del giudice di pace solo determinate fattispecie. (Trattasi delle contravvenzioni previste
dagli articoli 689, 690,691,726 1° comma e 731 del codice penale). Si evidenzia altresì che sono
sempre applicabili le sanzioni sostitutive ex artt. 53 e segg. L. 689/1981, salvo per quelle devolute
al giudice di pace. La L. 689/1981 ha introdotto il disposto dell’art. l62bis, nelle contravvenzioni
per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può
essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per
la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Appare opportuno rilevare che ove sussista un rapporto inversamente proporzionale
intercorrente tra l’oblazione stessa e l’istituto della depenalizzazione maggiormente numerosi
saranno i reati depenalizzati minore sarà il campo operativo fornito dal beneficio di oblare. La
funzione deflattiva riconosciuta all’oblazione viene ribadita dall’’art. 141 disp. att. la cui “ratio”
ispiratrice si identifica in una sollecitazione della definizione dei procedimenti mediante la
possibilità di potersi avvalere dell’istituto giuridico dell’oblazione, qualora naturalmente ne
sussistano i presupposti. Comparativamente con gli altri procedimenti speciali quello
dell’oblazione, a dispetto degli altri istituti caratterizzati dalla discrezionalità del rappresentante
dell’accusa nel prestare l’eventuale consenso e dall’assenza di un penetrante controllo giudiziale,
rimette la decisione del giudice al rispetto di parametri valutativi determinati dalla legge. Infatti
mentre l’oblazione, anche quella cosiddetta discrezionale, può essere ammessa in presenza di
precisi presupposti il “patteggiamento” sul rito o sul merito invece non dipende da vincoli giuridici
ben determinati. Tuttavia in questo modo la figura del pubblico ministero nell’esercizio delle sue
funzioni assume un ampio margine discrezionale che appare non del tutto giustificabile in un
ordinamento giuridico caratterizzato dall’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Cost.) e
dall’indipendenza del pubblico ministero (art.108, II comma, Cost.); nei sistemi infatti dove
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l’organo dell’accusa dipende dal potere esecutivo la discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale
trova un corrispettivo nella responsabilità politica del governo mentre diversamente il beneficio
della discrezionalità per la pubblica accusa non regolata e limitata per legge deve considerarsi una
forma di discrezionalità ingiustificata e inaccettabile. La Corte Costituzionale a sostegno di tale
opinione con alcune sue pronunce successive all’entrata in vigore del nuovo codice del 1988 ha
ribadito la necessità di un rapido recupero dei poteri del giudice sulle determinazioni del pubblico
ministero. L’oblazione inoltre si caratterizza al pari di altri istituti deflattivi per la ricerca di
strumenti alternativi sia al processo, quale strumento di verità, sia al sistema carcerario, quale
trattamento indifferenziato del comportamento criminale, anticipando la conclusione del
procedimento in una fase anteriore al dibattimento e preferendo la pena pecuniaria a quella
detentiva breve. Già al tempo del codice abrogato numerosi autori furono divisi nel definire la
natura giuridica dell’oblazione poiché mentre alcuni, in accordo con l’opinione più diffusa,
riconoscevano all’oblazione carattere di transazione, di amichevole componimento, di
conciliazione, altri invece in accordo col pensiero di Pessina negavano la presenza di ogni idea di
componimento, costituendo l’oblazione un atto di riconoscimento della propria reità da parte
dell’imputato e di volontario assoggettamento alla pena. Una terza tesi proposta dal Manzini e
accolta nei lavori preparatori del codice attuale definisce l’oblazione un diritto soggettivo
individuale che produce l’effetto caratteristico di trasformare l’illecito penale in un illecito
amministrativo. Infatti l’imputato godendo del beneficio in questione rende da un lato possibile alla
pubblica amministrazione di realizzare direttamente il suo fine repressivo e dall’altro di trasformare
in sanzione amministrativa quella che secondo la norma rappresenta “la pena” comminata per il
fatto commesso il quale, proprio grazie all'oblazione, non può più essere considerato come illecito
penalmente punibile.
Quindi appare lecito affermare che l’atto di oblazione, in quanto
manifestazione di una volontà diretta ad impedire il promovimento o la prosecuzione dell’azione
penale, assume carattere di negozio giuridico unilaterale.
L’applicabilità degli altri istituti processuali in materia di contravvenzioni quali per esempio
le misure cautelari personali cd il fermo dell’indiziato di reato, non sono mai consentiti. Anche
l’arresto in flagranza non è mai consentito dal momento che gli artt. 380 e 381 del c.p.p. si
riferiscono ai soli delitti.
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Sotto il generico titolo di contravvenzioni concernenti l’attività della P.A. si possono far
rientrare tutte quelle contravvenzioni che, pur se contenute in varie parti del Libro Terzo del codice,
prendono tuttavia in esame fatti che, in sé, offendono l’attività della P.A. intesa in senso lato.
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3 La contravvenzione dell’inosservanza
dei provvedimenti dell’autorità
L’art. 650 del codice penale, punisce:” Chiunque non osserva un provvedimento legalmente
dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica , o d'ordine pubblico o d'igiene ,
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a duecentosei euro”
L’art. 650 costituisce il classico esempio di norma penale in bianco: presuppone cioè un
precetto non munito di una propria sanzione. La norma ha natura sussidiaria, in quanto applicabile
solo quando il fatto non sia previsto come reato da una norma specifica. Il bene giuridico tutelato
dalla norma in esame è l’ordine pubblico, inteso come condizione di pacifica convivenza, di buon
assetto e regolare andamento del vivere civile. La condotta è omissiva,consiste nel non osservare
un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di
ordine pubblico o d’igiene.
Provvedimento è qualsiasi atto che prescrive al soggetto un determinato comportamento,
negativo o positivo, con carattere di obbligatorietà.
Il provvedimento può essere tanto dell’autorità amministrativa che dell’autorità giudiziaria.
Legalmente dato è il provvedimento legittimo, e cioè quello emesso dall’autorità competente
con l’osservanza delle forme e dei contenuti imposti dalla legge.
A conoscere della regolarità formale e sostanziale del provvedimento è competente il
giudice penale, con il solo limite dell’insindacabilità dello stesso sotto il profilo del merito,
oltrepassato il quale si invaderebbe la competenza dell’autorità amministrativa.
Merito è qui inteso nel senso di opportunità o convenienza dell’atto, e cioè nel significato
che tale termine ha nel diritto amministrativo.
Le sentenze, le ordinanze ed i decreti, che sono i provvedimenti tipici del giudice, non
riguardano l’art. 650 in quanto la inosservanza di essi è sanzionata da specifiche disposizioni.
Inoltre i provvedimenti del giudice riguardano sempre un interesse particolare e non possono
trovare sanzione nell’art. 650 c.p. che tutela l’interesse generale concernente la polizia di sicurezza.
La giurisprudenza di legittimità, con una recente pronuncia ha affermato che è punibile ai sensi
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dell’art. 650 c.p. l’inosservanza dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal sindaco per
ragioni di igiene pubblica,sul punto la Suprema Corte ha affermato:”… la disposizione di cui all'art.
650 cod.pen. è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo
quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il
provvedimento dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo
di tutela degli interessi coinvolti (Sez. 1, n. 1711 del 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341; sez. I, n.
2653 del 3/3/2000, Parla, rv. 215373). Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è
dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da: inosservanza di un ordine specifico
impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere
necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di
ordine pubblico, oppure di igiene o di giustizia;inosservanza di ordine impartito con provvedimento
adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed
autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio;emissione del
provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene, a tutela
dell'interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati. A tal fine incombe sul giudice verificare
se il provvedimento assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se sia
articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte
alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte. Quando poi venga adottata un'ordinanza
'contingibile ed urgente' emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o
ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale una motivazione illustrativa della
concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato
intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con
il ricorso agli strumenti ordinari (Sez. 1, n. 15881 del 16/1/2007, Parlanti, rv. 236358)”.
L’elencazione delle suddette quattro “ragioni” è tassativa, per cui l’inosservanza di un
provvedimento dell’autorità emanato per una ragione diversa da esse non è punibile ai sensi dell’art.
650. Trattandosi di contravvenzione, il fatto è punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa. La
buona fede esclude la colpevolezza, L’elemento soggettivo è escluso quando il soggetto attivo non
sia stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni in base alle quali il provvedimento che lo
riguarda è stato emesso. La pena è dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a 206 euro.
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4 La contravvenzione del rifiuto di
indicazioni sulla propria indentità
personale
L’articolo 651 del codice penale recita:” Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul
proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino
a duecentosei euro”
La norma è posta a tutela dell’ordine pubblico inteso quest’ultimo come interesse generale a
evitare ogni intralcio dei pubblici ufficiali preposti istituzionalmente all’assolvimento di compiti di
prevenzione,accertamento o repressione dei reati o di garanzia della pace e della tranquillità
pubblica. Il reato contravvenzionale in esame è istantaneo, omissivo proprio;la condotta tipica
consiste infatti nella mancata indicazione delle proprie generalità. E’necessario inoltre chiarire che
qualora vi sia un rifiuto da parte dell’agente è irrilevante che il pubblico ufficiale possa accertare in
altro modo l’identità della persona interpellata e che detta identità sia facilmente accertabile per
conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale. Ovviamente,la richiesta promanante dal P.U.
deve essere legittima,ossia proveniente da un soggetto investito del necessario pubblico
potere,nell’esercizio delle proprie funzioni ed occorre che provenga da un pubblico ufficiale e non
da un incaricato di pubblico servizio. Difatti, per escludere la configurabilità del reato è sufficiente
la mera illegittimità dell’operato del richiedente. Per generalità s’intende inoltre,tutte quelle notizie
atte ad identificare una persona,commette comunque il reato in esame chi,indica soltanto il proprio
nome e cognome. Per qualità personali invece previste nel precetto penale,s’intendono quelle
qualità che servono a completare lo stato e l’identità della persona,pertanto,per esempio, è da
escludere che lo stato di tossicodipendenza possa costituire una qualità personale poiché esso non
incide sulla identità del soggetto. Il reato è punibile con la sola colpa,trattandosi di contravvenzione.
La pena è dell’arresto fino ad i mese o dell’ammenda fino a 206 euro.
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5 La contravvenzione del rifiuto di
prestare la propria opera in occasione
di un tumulto
L’articolo 652 del codice penale recita:” Chiunque, in occasione di un tumulto o di un
pubblico infortunio o di un comune pericolo , ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza
giusto motivo (1), di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le
indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda fino a trecentonove euro. Nell’ipotesi del primo comma siamo in presenza di un
reato omissivo proprio,in quella del secondo comma è ravvisabile un reato commissivo. Siamo di
fronte ad un reato istantaneo,nel senso che si consuma con il semplice rifiuto o mendacio.
Il reato è aggravato nel caso in cui il soggetto abbia dato indicazioni o informazioni
mendaci. La sussidiarietà della norma in questione comporta la sua inapplicabilità con altre
fattispecie di natura omissiva come per esempio le norme sul testo unico sulle leggi sanitarie.
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6 La contravvenzione della
vendita,distribuzione o affissione
abusiva di scritti o disegni
L’art. 663 prevede due distinte ipotesi di illecito: 1) commette la prima chiunque, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, vende e distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o
disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge; 2) commette la seconda
chiunque, senza licenza dell’autorità o senza osservare le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto
o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni o fa uso di mezzi luminosi o acustici per
comunicazioni al pubblico o, comunque, colloca iscrizioni o disegni. Tali due fattispecie di reato
sono state depenalizzate dall’art. 46 del D.Lgs. 30-12-1999, n. 507, mediante la sostituzione
dell’originaria sanzione penale con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
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7 La contravvenzione della
divulgazione di stampa clandestina
L’art. 663bis, aggiunto dall’art. 5 della legge 4 marzo del 1958, n. 127, sanziona, salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza
l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e
non periodica. Pubblicatore è colui che idea, con la materiale diffusione dell’opera, il contenuto
dell’opera medesima, sì che la finale divulgazione della stessa rappresenti l’ultimo atto del suo
processo volitivo.
Divulgatore è colui che fa circolare o consegna al pubblico lo stampato; tuttavia il reato non
è integrato con la consegna ad una sola persona.
Le indicazioni richieste per gli stampati dalla legge sulla stampa (luogo e anno della
pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore ed eventualmente dell’editore) devono risultare
esplicitamente espresse. Il reato in esame è stato depenalizzato dall’art. 47 Decreto Legislativo 30
dicembre 1999, 507, attraverso la sostituzione dell’originaria sanzione penale con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 a 619 euro.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
8 La contravvenzione della distruzione
o deterioramento di affissioni
Risponde di tale illecito chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibile o illeggibili
scritti o disegni, fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche. Presupposto
dell’ipotesi in esame è che i manifesti siano
già stati affissi, altrimenti ricorre il delitto di danneggiamento ex art. 635, cpv. n. 3.
Il fatto non deve esser commesso per disprezzo dell’autorità, altrimenti si configura il delitto
ex art. 345. Si tratta di una contravvenzione che è stata depenalizzata dal D.Lgs. 30-12-1999, n.
507. Anche l’aver commesso il fatto in scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei
modi consentiti dalla legge o dall’autorità è ipotesi che è stata depenalizzata dal medesimo
provvedimento normativo. Il trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi semplice è la sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro; per l’ipotesi attenuata la sanzione amministrativa
pecuniaria da 51 a 309 euro.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
9 La contravvenzione relativa agli
spettacoli o trattenimenti pubblici
senza licenza
Risponde di tale illecito chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli e sale da
ballo o di audizione. L’illecito è aggravato se la licenza è stata negata, revocata o sospesa. Se
l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo
all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e
nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non
superiore a sette giorni. Spettacoli sono quelli ai quali il pubblico assiste passivamente.
Trattenimenti sono le riunioni indette a scopo di divertimento, in cui si svolgono
manifestazioni o azioni alle quali partecipano attivamente anche persone del pubblico.
Si tratta di un’ipotesi depenalizzata dall’art. 49 del D.Lgs. 30-12-1999, n. 507.
Per l’ipotesi semplice, il trattamento sanzionatorio previsto è la sanzione amministrativa
pecuniaria da 259 a 1.549 euro; per quella aggravata da 413 a 2.478 euro.
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10 La contravvenzione delle
rappresentazioni teatrali o
cinematografiche abusive
Due sono le ipotesi contravvenzionali che consistono: 1) la prima nel fatto di chiunque
recita in pubblico drammi o altre opere ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque
genere senza averli prima comunicati all’autorità;
2) la seconda nel fatto di chiunque fa rappresentare in pubblico pellicole. Cinematografi che
non sottoposte prima alla revisione dell’autorità.
Le due contravvenzioni sono aggravate se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità.
L’ultimo comma dell’art. 668 dispone che il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre
taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell’art. 266.
La pena per le ipotesi semplici è dell’arresto fino a 6 mesi o dell’ammenda fìno a 309 euro;
per le ipotesi aggravate le pene dell’arresto e dell’ammenda si applicano congiuntamente.
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11 La contravvenzione dell’esercizio
abusivo di mestieri girovaghi
L’art. 669 prevede due distinte figure: 1) commette la prima chiunque esercita un mestiere
girovago senza la licenza dell’autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge; 2)
commette la seconda il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni
diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
Per effetto dell’art. 33 della L. 24-11-1981, n. 689 entrambe le ipotesi contravvenzionali
sono state depenalizzate per cui oggi costituiscono solo illeciti amministrativi, salvo per le ipotesi
aggravate, il che ci induce ad esaminare ugualmente l’articolo.
Mestiere girovago,è quel mestiere che si esercita fuori da una sede fissa o
permanente,spostandosi continuamente o periodicamente da luogo a luogo. Consistono in arti o
piccole industrie o in commerci al minuto o prestazioni o esibizioni personali o in altre attività che
la legge espressamente considera come tali. Le due figure sono aggravate:
1. se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità o della legge;
2. se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente
condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
In mancanza di espressa menzione dell’art. 33 si discute se le ipotesi aggravate costituiscano
ancora oggi reato oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, avendo l’art. 38 della ricordata
L. 689/1981 fissato la sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 669 senza distinguere tra
]‘ipotesi semplice e quella aggravata. Nella dottrina formatasi immediatamente dopo l’entrata in
vigore della legge prevale la tesi dell’abrogazione implicita. Se si accetta la tesi dell’abrogazione
implicita delle ipotesi aggravate, la sanzione per tutti i casi di illecito consiste nel pagamento di una
somma di danaro da 25 a 258 euro.
Se si accetta l’opposta tesi, le ipotesi aggravate costituiscono ancora oggi reato e sono punite
con l’arresto da uno a quattro mesi o con l’ammenda da 10 a 206 euro.
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12 La contravvenzione dell’introduzione
abusiva in luoghi militari vietati
L’art. 682 recita:” Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse
militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a
un anno, ovvero con l'ammenda da cinquantuno euro a trecentonove euro. Il soggetto attivo di tale
reato può essere chiunque. Va però segnalato che i codici penali militari prevedono alcune
disposizioni specifiche, rivolte ai soli militari. Siamo in presenza di un reato di pericolo,in quanto la
tutela penale è attivata dalla mera possibilità che l’intruso pervenga a conoscenza di fatti o notizie
che si vuole mantenere segreti o riservati. Un’ultima osservazione sul concetto d’introduzioni in
luoghi vietati nell’interesse militare dello Stato,tale condotta introduttiva non deve avvenire
clandestinamente o con inganno altrimenti potrebbe configurarsi il delitto di cui all’articolo 260 del
codice penale.
Il divieto,poi, deve essere posto da una legge o comunque da un provvedimento legittimo
dell’autorità competente. La colpa per la punibilità di tale fattispecie,appare sufficiente. Si discute
se occorra la effettiva conoscenza del divieto o basti la concreta conoscibilità di esso.
13)LA CONTRAVVENZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE DISCUSSIONI O
DELLE DELIBERAZIONI SEGRETE DI UNA DELLE CAMERE
L’art. 683, nel testo modificato dall’art. 44 della L. 689/1981, punisce il fatto di chiunque,
senza autorizzazione, pubblichi col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’art.
662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o
della Camera dei deputati, qualora il fatto non costituisca un più grave reato. Si tratta, come appare
evidente, di una norma sussidiaria: ipotesi più gravi rispetto a quella in esame sono, infatti, ad
esempio, previste dall’art. 261 e dall’art. 326 c.p.. Discussioni o deliberazioni segrete sono quelle
indicate come tali dalla legge o dai Regolamenti delle stesse Camere.
La pena è dell’arresto fino a trenta giorni e dell’ammenda da 51 a 258 euro.
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13 La contravvenzione dell’inosservanza dell’obbligo
dell’istruzione elementare dei minori
L’articolo 731 del codice penale punisce la condotta di chiunque:” Chiunque, rivestito di
autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo , d'impartirgli o
di fargli impartire l'istruzione [elementare] è punito con l'ammenda fino a trenta euro”
La fattispecie penale configura un reato proprio in quanto l’autore di un reato può essere
solo un genitore o chi ne fa le veci,come i tutori gli adottanti e gli affilianti,oltre che le persone
incaricate dalla vigilanza del minore per ragioni di educazione,istruzione, cura e custodia. E’
configurabile secondo la giurisprudenza, il reato in capo al genitore non affidatario in caso di
divorzio. Siamo in presenza di una norma penale in bianco,il cui precetto è integrato dalle leggi
extrapenali che si susseguono nel tempo,quindi il concetto espresso nel precetto penale di “
istruzione elementare” non ha carattere tassativo stendendosi anche alla scuola media e comunque
fino al quindicesimo anno di età ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 1859/1962. La punibilità è a
titolo sia di dolo che di colpa. Parte della dottrina ritiene che la fattispecie sia solo dolosa,in quanto
l’intenzionalità dell’agente deve essere proiettata al mancato conseguimento del risultato che
consiste proprio nell’istruzione elementare dei minori.
Il reato in esame è permanente e si esaurisce solo con l’adempimento dell’obbligo.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
14 La contravvenzione del danneggiamento al
patrimonio archeologico, storico o artistico
nazionale
Risponde di tale contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un
monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un
nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
Il reato può essere commesso solo dal proprietario della cosa.
Al proprietario è stato equiparato colui il quale abbia la concreta disponibilità del bene di
proprietà altrui (es.: amministratore di società). La condotta è identica a quella del delitto di
danneggiamento. La punibilità è indifferentemente a titolo di dolo o colpa; la colpevolezza è
esclusa dal fatto che il soggetto non conosca il pregio rilevante della cosa propria. L’oggetto
giuridico della norma è costituito dalla salvaguardia del patrimonio culturale dello Stato.
Il
momento consumativo del reato è controverso: esso è individuato nel momento della distruzione,
del deterioramento etc. da coloro che ravvisano una condizione obiettiva di punibilità; al contrario
per coloro che individuano nel suddetto elemento l’evento del reato, il momento consumativo è
quello in cui si realizza il nocumento del patrimonio culturale dello Stato.
È stato ritenuto
rilevante, ai fui della contravvenzione oggetto di interesse, anche la realizzazione di un restauro non
eseguito a regola d’arte. La pena è dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda non inferiore a 2065
euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o danneggiata.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
La contravvenzione della distruzione o
deterioramento di habitat all’interno di un sito
protetto
L’articolo 727 bis è rubricato uccisione,distruzione cattura,prelievo detenzione di esemplari
e specie animali o vegetali selvatiche protette, recita:” chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide,
cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta e’ punito con
l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi
una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta e’ punito con l’ammenda fino a 4.
000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. Tale articolo è stato inserito
dall’articolo 1 comma 1 lettera A del decreto legislativo 7.07.2011 n. 121 che recepisce le direttiva
92/43/CE e 200/47/CE nella quale sono elencate appunto le specie di animali e vegetali protette”.
L’ obiettivo comunitario della tutela dell’ ambiente( art, 2 e 6 TCE) si concretizza, a seguito della
direttiva 2008/99 , anche attraverso il diritto penale (comportando un’estensione della competenza
del diritto comunitario al diritto penale) ,stante la rilevata insufficienza delle sanzioni istituite, in
materia, dagli stati membri di garantire la piena attuazione della politica comunitaria per la tutela
dell’ambiente. La Commissione ha evidenziato che la criminalità in materia di ambiente ha,
spesso,implicazioni transnazionali ed il problema deve essere affrontato in maniera uniforme in
modo da determinare un ravvicinamento delle sanzioni degli stati membri. La direttiva ha previsto
una serie di condotte che devono essere considerate reati e mira ad un avvicinamento, delle sanzioni
minime per i casi più gravi. Gli Stati Membri , altresì, dovranno adottare i provvedimenti necessari
affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili delle condotte commesse a
loro vantaggio o allorquando , la commissione dei reati si sia resa possibile a causa della la carenza
di sorveglianza o controllo da parte di essi . La scelta politica del legislatore in ambito comunitario
dello strumento della direttiva, lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella
sua attuazione. Ai sensi dell’articolo 176 CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere e di istituire
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
disposizioni più stringenti di quelle previste dalla direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono
istituire nuove figure di reato, perseguire penalmente anche i reati commessi per semplice
negligenza e prevedere ulteriori sanzioni o sanzioni più severe.
Il Consiglio dei Ministri ha attuato lo schema del decreto legislativo che recepisce la
direttiva 2008 /99 CE sulla “ tutela penale dell’ ambiente” Occorre osservare che già sussistevano
alcune norme in materia sia nel corpo del codice penale ( l’ art. 674 c.p. che punisce tra l’ altro la
condotta di al di fuori dei casi consentiti dalla legge provoca emissioni di gas , vapori , fumo atti a
molestare le persone, l’ art.733 c.p. e 734 c,p, rispettivamente in materia di tutela del patrimonio
archeologico , storico artistico nazionale e in materia di tutela delle bellezze naturali ) che nell’
ambito di alcune leggi di settore tra cui la più rilevante è il decreto legislativo 152/2006.
Il decreto legislativo in questione prevede dopo l’articolo 727 c.p. l’ inserimento dell’art.
727 bis volta a sanzionare penalmente con l’ arresto da uno a sei mesi o con l’ ammenda fino a euro
4000,00 la condotta di chi uccide , cattura preleva o detiene esemplari di specie animali protetta e
con l’ ammenda fino a 4000 ,00 euro chi fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta
Ed ancora è previsto dopo l’articolo il reato
di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto che punisce con l’
arresto fino a diciotto mesi e con l’ ammenda non inferiore a 3000 euro la condotta di chi distrugge
un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di
conservazione
Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV
della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.
La novità più rilevante del decreto in esame è l’introduzione della responsabilità delle
persone giuridiche per i reati ambientali, che va ad aggiungersi a quanto previsto dal decreto
legislativo 231 /2001 in materia di responsabilità degli enti per i fatti costituenti reato . Ciò al fine di
attuare una piena ed efficace azione dissuasiva della disciplina in materia di reati ambientali in
conformità con quanto disciplinato dalla direttiva Ce 2008/99.
Entrando più nello specifico,la norma in questione è volta a sanzionare le condotte di chi
uccide,distrugge preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali
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selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriore in modo significativo un habitat
all’interno di un sito protetto.
L’introduzione di tale norma ha suscitato dubbi interpretativi sulla sua applicabilità, per
quanto riguarda la comparazione con altra fattispecie in tema di furto venatorio,in quanto la norma
di “nuovo conio” si porrebbe in un rapporto di specialità con la fattispecie di furto
venatorio,rendendo applicabile la disciplina dell’articolo 727 bis in quanto norma più favorevole al
reo. Una recentissima pronuncia di merito è di veduta diametralmente opposta,si legge nella
sentenza:” La presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” è
invero di per sé sufficiente a far prevalere fattispecie interferenti punite più severamente, quale è,
senza dubbio, l’ipotesi del furto, laddove è pacifico che la fauna selvatica resta pur sempre
patrimonio indisponibile dello Stato. Non è revocabile in dubbio che la clausola di riserva operi nel
senso cennato ove si ponga mente, tra l’altro, ad alcuni aspetti della legge sulla caccia (l. 157/92,
cit.), tuttora pienamente vigente. La legge n. 157/92 ha espressamente escluso l’applicabilità degli
artt. 624, 625 e 626 c.p. nei casi disciplinati dall’art. 30 prima parte e 31, stessa legge. Si tratta di
fattispecie penali che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato come applicabili
ai soli casi in cui l’autore della condotta sia il titolare di licenza di caccia (la quale rende lecito un
comportamento altrimenti non consentito); la mancanza dell’abilitazione, invece, fa scattare la
responsabilità per furto venatorio (vedi per tutte Cass. pen., sez. IV, 27.5.2044; n. 24352). Si noti
che le condotte descritte dalla nuova norma di cui all’art. 727 bis c.p. sono pressoché coincidenti
con quelle dell’art. 30 l. 157/92 (che alla lettera b sanziona chi “abbatte, cattura o detiene
mammiferi o uccelli” appartenenti a specie protette). La presenza della clausola di salvaguardia, e
l’assenza di un’espressa esclusione dell’applicabilità della disciplina del furto (come è nel caso
della legge sulla caccia) rendono evidente come il c.d. “furto venatorio” sia pienamente
configurabile nel caso di sottrazione al fine di profitto di fauna protetta costituente patrimonio
indisponibile dello Stato,E del resto, proprio in ragione dell’esiguità dei casi cui la nuova norma
appare attagliarsi (si è fatto l’esempio dell’uccisione colposa di animali fuori dell’ambito
dell’attività di caccia), autorevoli commentatori hanno sottolineato come l’ambito di applicazione
del reato, con riferimento agli esemplari faunistici, sia alquanto angusto, e dunque non tale da
rafforzare in modo significativo la tutela penale dell’ambiente animale, siccome richiesto dalla
direttiva europea.”
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La contravvenzione della distruzione o
deturpamento di bellezze naturali
L’articolo 734 del codice penale recita:” Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in
qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale
protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da milletrentadue euro a seimilacentonovantasette
euro”.
Risponde della contravvenzione in questione chi effettivamente ha determinato la
distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali, a nulla rilevando la semplice alterazione delle
cose sottoposte a vincolo o la mera esecuzione dell’opera.
La fattispecie penale è tipicamente di danno a forma libera si configura anche in presenza di
un effettivo e grave danno ambientale,risultante da impatti negativi di tipo percettivo,visivo,storico
culturale e da impatti negativi sull’ecosistema,sul paesaggio e sulla fauna. Ai fini della punibilità
s’individua l’elemento soggettivo indifferentemente dal dolo o dalla colpa. E’ tuttavia necessaria la
conoscenza o la conoscibilità dell’esistenza del vincolo ed è esclusa la sussistenza dell’elemento
psicologico qualora sia stata rilasciata l’autorizzazione paesistica.
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17 Spunti giurispudenziali
La contravvenzione di cui all’art.734 c.p. si configura come un reato di danno e non di
pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la
distruzione o l’alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi
del reato né l’esecuzione di un’opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose
sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione
o il deturpamento delle bellezze naturali
Ai tini dell’applicazione dell’art. 734 c.p. è demandato sempre al giudice penale
l’accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi
soggetti alla speciale protezione dell’autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica
amministrazione, della quale ,se intervenuta ,il giudice dovrà ,con adeguata motivazione, tenere
conto. (La Cassazione ha evidenziato che l’eventuale autorizzazione amministrativa non esclude la
sussistenza della violazione delle bellezze naturali, ma può assumere semmai rilevanza in materia di
valutazione dell’elemento psicologico o della gravità del reato, spettando unicamente al giudice
penale l’accertamento del verificarsi dell’evento concretante la contravvenzione)
Per la sussistenza del reato di cui all’art. 734 c.p. non è necessario che l’alterazione del
luogo protetto abbia carattere primario, potendo anche l’opera abusiva seguire altre e così
concorrere ad alterare i contorni originari del paesaggio
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18
La contravvenzione della divulgazione delle
generalità o dell’immagine di una persona offesa
da atti di violenza sessuale
La contravvenzione in esame punisce chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli
600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies,
divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della
persona offesa senza il suo consenso. Introdotta dall’art. 12 della legge n. 66 del 1996 , e
successivamente così modificata dall’art. 8 della legge 269/1998 (cd. legge antipedofilia), Da
ultimo, con L. 6 febbraio 2006, n. 38, recante
Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet si è estesa
l’applicabilità della previsione al caso in cui i delitti di cui agli articoli 600ter e 600quater abbiano
ad oggetto il materiale pornografico virtuale di cui all’art. 600quater. L’interesse tutelato da tale
nuova fattispecie, è la riservatezza delle vittime dei reati di violenza sessuale e pedofilia, la cui
carica di offensività si spinge ben oltre le condotte incriminate in quanto tali.
La condotta può essere realizzata da chiunque (si tratta, dunque, di reato comune). La
divulgazione consiste nel rendere di pubblico dominio le generalità o l’immagine della persona
offesa dai reati richiamati nel testo della contravvenzione. Vale la pena sottolineare che Il dissenso
della persona offesa è un elemento costitutivo della contravvenzione,perciò da questo discende,
l’assoluta impossibilità di applicare la causa di giustificazione prevista all’articolo 50 del codice
penale. Trattandosi di fattispecie contravvenzionale, può essere realizzata indifferentemente con
dolo o con colpa, mentre è escluso il tentativo. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
La contravvenzione della pubblicazione
arbitraria di atti di un procedimento penale
L’articolo 684 del c.p. recita:” Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a
guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la
pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da cinquantuno euro a
duecentocinquantotto euro “.
L’art. 684 c.p. presuppone la compiuta regolamentazione del regime di pubblicità di atti e
documenti di un procedimento penale. Le norme di riferimento, che nel vecchio codice di rito
potevano individuarsi soprattutto negli articoli 164 e 423 nell’attuale sistema processuale sono
rappresentate principalmente dagli articoli 114 e 329 c.p.
Chiunque può essere soggetto attivo della presente contravvenzione.
La pubblicazione può avvenire con qualsiasi mezzo, modo o forma, anche sintetica,
diversamente da quanto previsto dall’articolo 683. Per quanto concerne atti e documenti devono
innanzi tutto concernere i soli procedimenti penali, non anche quelli civili o amministrativi o
disciplinari. Sono atti del procedimento penale tutti quelli a tal fine ricevuti o compiuti dal pubblico
ufficiale o compiuti da altri in sua presenza. Sono invece da intendersi documenti tutte le scritture
che siano state formate fuori dal processo penale e ad esso legittimamente acquisite. La norma in
questione non indica quali siano gli atti e i documenti per i quali vige il divieto,ma recepisce in
“toto” quello che indica il precetto penale. Bisogna però doverosamente distinguere gli atti coperti
da segreto assoluto per i quali vige un divieto assoluto di pubblicazione, e atti per i quali non
sussiste il segreto,conseguendone così un divieto limitato di pubblicazione che è assai circoscritto e
viene meno nello svolgimento del processo. Infine le modifiche introdotte non hanno comportato
secondo la Cassazione, una successione di leggi penali nel tempo,non essendovi stata effettiva
immutatio legis,il fatto,quindi, descritto dalla norma incriminatrice è rimasto nella sostanza
immutato.
La pena, ai sensi dell’art, 45 L. 689/1981, è dell’arresto fino a trenta giorni o della ammenda
da 51 a258euro. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 14 aprile 1965, n. 25, ha ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in relazione all’art. 21 Cost. con
riferimento agli atti del dibattimento tenuto a porte chiuse, e con la sentenza 29 gennaio 1981, n. 16
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
ha considerato ugualmente non fondata la questione con riferimento al terzo comma dell’art. 21
Cost. per i divieti di pubblicità del dibattimento posti a tutela dei minori.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
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La contravvenzione dell’indebita
pubblicazione di notizie concernenti un
procedimento penale
Risponde di tale contravvenzione chiunque pubblica i nomi dei giudici con 1’indicazione dei
voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale.
Giudici sono sia quelli togati che quelli laici.
La norma tutela l’interesse dello Stato alla segretezza delle votazioni nelle deliberazioni
giurisdizionali penali nonché la libertà, tranquillità e indipendenza dei singoli giudici.
Pertanto è irrilevante che le notizie pubblicate siano vere o false perché il segreto verrebbe
in ogni caso violato dalle risultanze delle indagini al riguardo. La norma non si applica quando il
segreto del voto può ritenersi superato dal decorso del tempo.
La pena, per effetto dell’art. 46 L. 689/1981,è dell’arresto fino a 15 giorni o dell’ammenda
da 25 a 103 euro.
21)LA CONTRAVVENZIONE DELLA BESTEMMIA
La contravvenzione in esame, sanzionante chiunque pubblicamente bestemmia, con
invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è stata depenalizzata dall’art, 57 DLgs. 30-121999, n. 507 che ha trasformato tale fattispecie in illecito amministrativo.
La pena è la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro.
22)LA CONTRAVVENZIONE DELLE MANIFESTAZIONI OLTRAGGIOSE VERSO I
DEFUNTI
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
La contravvenzione in esame, sanzionante chiunque compie qualsiasi pubblica
manifestazione oltraggiosa verso i defunti, è stata depenalizzata dall’art. 57 del D.Lgs. 30-12-1999,
n. 507 che ha trasformato tale fattispecie in illecito amministrativo.
La pena è la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro.
23)LE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO.
Gli artt. 653-661 del c.p. prevedono contravvenzioni che consistono in minori
manifestazioni sediziose o in lievi turbamenti della tranquillità pubblica o privata e che, appunto per
questo loro carattere, fanno da “pendant”ai delitti di cui agli artt. 4 14 e 421 del codice penale. Di
tali reati minori, le figure più importanti sono la radunata sediziosa (art. 655), il disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone (art. 659) e la molestia o disturbo alle persone (art. 660).
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
21 La contravvenzione relativa alla formazione di
corpi armati non diretti a commettere reati
Costituisce contravvenzione il fatto di chiunque, senza autorizzazione,forma un corpo
armato non diretto a commettere reati. Va ricordato al riguardo che il D.Lgs. 14.02.1948, n. 43 ha
vietato la formazione di qualsiasi associazione di carattere militare.
Formare un corpo armato significa creare un’organizzazione di persone munite di armi
senza l’autorizzazione dell’autorità di PS. (è il caso di chi crea un corpo di vigilanza privata armato
non autorizzato). Per la fattispecie in esame è applicabile l’art. 308 del codice penale. Il reato è
istantaneo ad effetti permanenti; lo scioglimento del corpo dopo la costituzione non esclude né
attenua il reato.
L’oggetto giuridico consiste nella tutela dell’ordine pubblico, inteso come
tranquillità e sicurezza collettiva. Secondo il prevalente orientamento della dottrina, l’espressione
corpo armato non diretto a commettere reati deve essere intesa come comprensiva sia dei delitti che
delle contravvenzioni. Tuttavia, mentre nel caso in cui il fatto sia finalizzato alla commissione di
delitti, esso rientra in più gravi e specifiche
fattispecie criminose, nel caso in cui il fatto sia invece finalizzato alla commissione di
contravvenzioni, esso risulta non punibile, mancando una specifica disposizione sanzionatoria in tal
senso. Per ovviare a tale inconveniente una dottrina minoritaria propone di interpretare
restrittivamente l’espressione suddetta, facendovi rientrare soltanto i delitti. La pena è dell’arresto
fino ad un anno.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
22 La contravvenzione delle grida o manifestazioni
sediziose
Commette tale illecito chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma
del n. 3 dell’art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie
manifestazioni o emette grida sediziose.
Tale fattispecie è stata depenalizzata dall’art. 45 del D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 che ha
trasformato la contravvenzione in esame in illecito amministrativo.
La pena è la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 619 euro.
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23 La contravvenzione della radunata sediziosa
Il disposto dell’articolo 655 del codice penale recita:” Chiunque fa parte di una radunata
sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un
anno. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi. Siamo
di fronte ad un reato di pericolo,infatti dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che non
occorre che sussista un pericolo concreto per l’ordine pubblico,è sufficiente che esso sia potenziale.
Si discute se nel novero delle “dieci persone” possano ricomprendersi anche i soggetti che non
siano imputabili o punibili. Secondo la giurisprudenza vi rientrano tutti i partecipanti,anche quelli
che non siano stati identificati dalla polizia. Ecco che siamo in presenza di un reato plurisoggettivo.
Passando in rassegna la condotta del reato ebbene sottolineare che per radunata s’intende la riunione
di più persone nello stesso luogo per uno scopo prestabilito. Si distingue dall’assembramento, che
invece consiste in una riunione dovuta a motivi occasionali ed improvvisi. E’indifferente che il
luogo di riunione sia pubblico o privato ciò che rileva è la natura sediziosa di essa. La
giurisprudenza intende per sediziosa,la condotta che rivela ribellione verso i pubblici poteri e verso
gli organi dello Stato. Rivelano quindi tutti quei fatti che appaiano manifestazione di ostilità a chi,
in quel momento, rappresenta l’autorità o la forza di legge. L’opinione prevalente ritiene che la
norma preveda una fattispecie tipicamente dolosa,anche se non sembra necessario il fine specifico
di sovvertire le istituzioni dello Stato.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla
radunata.
La circostanza aggravante speciale e causa speciale della esclusione della pena.
Il reato è aggravato, ai sensi del 2° comma dell’art. 655, se chi fa parte della radunata è
armato; per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 4 della legge 18.04.1975 n. 110,tale
aggravante deve ritenersi applicabile solo in caso di radunata non pubblica; se la radunata è
pubblica ricorre il più grave reato previsto dalla citata disposizione.
Per effetto dell’ultimo comma dell’art. 655, non è punibile chi, prima dell’ingiunzione
dell’Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
La pena, per l’ipotesi semplice, è dell’arresto fino ad un anno; nel caso che ricorra 1’
aggravante del capoverso, la pena è dell’arresto da sei mesi a un anno.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
La contravvenzione della pubblicazione
o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico
Commette la contravvenzione in esame chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate
o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico; trattasi anche qui di reato
sussidiario, in quanto sussiste solo se il fatto non costituisce più grave reato.
Siamo di fronte ad un reato di pericolo,infatti, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi
contravvenzionale di cui all’articolo 656 c.p. non è necessaria la concreta insorgenza di una
situazione di pericolo per l’ordine pubblico, essendo sufficiente l’astratta idoneità dell’azione a
produrla.
La condotta incriminata è quella divulgativa,diretta ad un numero indeterminate di persone.
Resta esclusa dall’alveo penale, la comunicazione interpersonale purché non sia posta in essere con
modalità “ seriali” tali da raggiungere comunque una pluralità non irrilevante di destinatari.
Occorre però, per costante orientamento giurisprudenziale, che il contenuto della notizia
abbia attitudine a turbare l’ordine pubblico,il che non può ritenersi implicito nella falsità o
tendenziosità della notizia.
Tale requisito è da ritenersi come elemento essenziale del reato e non come condizione
obiettiva di punibilità. Le notizie false o esagerate previste nel precetto penale,non vanno confuse
con le semplici voci, vaghe e incontrollate né tantomeno con i commenti,interpretazioni e
valutazioni soggettive che le accompagnano,costituendo appunto libere manifestazioni di pensiero e
pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione del reato.
Ad ogni modo la Cassazione ritiene falsa la notizia in toto difforme dalla realtà,anche solo
con riguardo alla ragione di un avvenimento, tendenziosa quella che, per le modalità di
diffusione,sia atta a produrre un effetto dannoso per l’ordine e la tranquillità pubblica.
Integrano il reato in esame la condotta a titolo di dolo o colpa.
La giurisprudenza ritiene che non sia rimproverabile chi,convinto di affermare il vero o
comunque ignaro di narrare il falso,rifacendosi a fatti realmente accaduti,ne dia una interpretazione
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
soggettiva che trovi nei fatti stessi un fondamento di possibile verità e sia legittimata da opinioni
nello stesso tempo diffuse.
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La contravvenzione del procurato allarme
presso l’autorità
Commette tale contravvenzione chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli
inesistenti, suscito allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico
servizio. È il caso di chi, per scherzo, telefona ai pompieri chiamandoli per un incendio inesistente
o chi telefona alla polizia denunciando un inesistente incidente stradale. Il reato non è escluso
dall’immediata controllabilità della notizia.
La pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda da 10 a 516 euro.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
La contravvenzione del disturbo delle
occupazioni o del riposo alle persone
L’articolo 659 del codice penale recita:” Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o
i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove
euro.
Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell'Autorità”.
La norma in esame prevede due distinte ipotesi di reato contravvenzionale: la prima è
costituita dal fatto di disturbare le occupazioni o riposo delle persone; l’altra consiste nell’esercitare
una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell’autorità. Il bene
giuridico tutelato è,oltre la tranquillità pubblica,la quiete provata, da ricomprendere anch’essa nel
concetto di ordine pubblico. Il disturbo penalmente rilevante concerne infatti non soltanto il riposo
ma la quiete che è bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna,a prescindere da orari lavorativi. In
entrambi le fattispecie è sufficiente la mera potenzialità offensiva,consistente nel primo caso,
nell’attitudine dei rumori a propagarsi e a disturbare un numero indeterminato di persone. Nel
secondo caso,nella violazione delle prescrizioni normative. Nell’ipotesi del primo comma siamo di
fronte ad un reato comune, nel secondo comma invece di reato proprio. Soggetti passivi sono sia gli
abitanti degli immobili latistanti ma anche i semplici passanti appartenenti alla collettività o coloro
che sostano lungo la via. E’sufficiente per la punibilità del reato la volontarietà della condotta,non
occorre l’intenzione di arrecare disturbo alla quiete pubblica. Il reato di perfeziona con la
consumazione del minimun del disturbo.
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
La contravvenzione della molestia o disturbo
alle persone
Commette la contravvenzione in esame chiunque:” Chiunque, in un luogo pubblico o aperto
al pubblico, ovvero col mezzo del telefono (1), per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a
taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”
L’elemento materiale del reato in esame consiste nella commissione di fatti che arrechino
molestia, fastidio o disturbo.
La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la contravvenzione in esame: nel caso di chi
telefona insistentemente ad una donna per continuare nella relazione sentimentale troncata dalla
donna stessa; nel caso di chi chiama insistentemente, di giorno e di notte, un determinato numero
telefonico senza poi rispondere alla vittima; nel caso di chi con urla e fischi disturba un pubblico
comizio; nel caso di chi suona a vanvera i campanelli di appartamenti;
Di segno diametralmente opposto si è espressa la Cassazione, rispondendo doverosamente
agli interrogativi della dottrina e parte della giurisprudenza di merito, sul fatto se le molestie o il
disturbo potessero avvenire solo col mezzo del telefono, o che la previsione della norma
incriminatrice possa essere dilatata sino a comprendere l'invio di corrispondenza elettronica
sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio Difatti, la Cassazione ha affermato
che:”… In relazione all'oggetto giuridico della norma incriminatrice l'azione perturbatrice dei due
sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze
tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto,
ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale. Notevolmente diversa è, invece, la
comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica. La modalità della comunicazione
è asincrona. L'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla
possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla
memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la
comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all'elaboratore e
accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e
proceda alla lettura del messaggio. Di tutta evidenza è l'analogia con la tradizionale corrispondenza
epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta
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Le contravvenzioni penali e l’illecito amministrativo
sistemata presso l'abitazione del destinatario. Epperò l'invio di un messaggio di posta elettronica esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale - non comporta (a differenza
della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione
diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.Orbene, l'evento immateriale - o psichico - del
turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente, infatti per
integrare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 c.p., devono concorrere
(alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati
dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero
l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato. E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini
dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o
aperto al pubblico - proprio per il carattere in va si vo della comunicazione alla quale il destinatario
non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale
evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost.,
comma 1).Tanto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale”
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La contravvenzione dell’abuso della
credulità popolare
Commette tale contravvenzione chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura,
anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare, se da tale fatto possa derivare un
turbamento dell’ordine pubblico. L’oggetto giuridico della norma è l’ordine pubblico inteso come
tranquillità pubblica.
Impostura è ogni atteggiamento malizioso diretto ad ingannare e idoneo allo scopo in
relazione al soggetto verso cui si esplica. L’impostura deve essere usata verso il pubblico, cioè nei
confronti di un numero indeterminato di persone; se essa è usata verso una persona determinata per
indurla in errore e conseguire, con essa, un ingiusto profitto con danno per la vittima, si avrà truffa.
Commettono la contravvenzione in esame, i maghi, le streghe, i ciarlatani, i falsi fachiri, i sedicenti
veggenti etc. Anche tale contravvenzione è punita esclusivamente a titolo di dolo. Trattandosi di
reato di pericolo, per la sua consumazione è sufficiente che il soggetto tenga una condotta idonea ad
abusare della credulità popolare e capace di turbare altresì l’ordine pubblico. La pena è dell’arresto
fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a 1.032 euro.
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29 La prescrizione nelle contravvenzioni
L'art. 157 del codice penale recita:” La prescrizione estingue il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non
inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché
puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel
qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è
determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e
la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla
pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella
pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche
come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. I reati per i quali è prevista la pena
dell'ergastolo non sono prescrittibili. L'art. 157 del codice penale, è stato modificato dalla legge 5
dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente
al massimo tra i due seguenti parametri: massimo della pena edittale stabilita dalla legge sei anni,
per i delitti, o quattro anni, per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Detti
termini ricominciano a decorrere, poi, in presenza di determinati eventi interruttivi espressamente
indicati dal codice penale (come la disposizione dell'interrogatorio dell'indagato o la richiesta di
rinvio a giudizio da parte del PM), ma senza poter mai superare il tempo prescritto aumentato di un
quarto (ad esempio: nel caso del tempo fissato in sei anni, detto termine diverrà di sette anni e sei
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mesi, in quanto somma del termine di sei anni più del suo quarto, ovvero un anno e mezzo). Inoltre,
altre cause di “dilatamento” della prescrizione sono la contestazione di aggravanti specifiche, come
nel caso della recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Per determinare il tempo necessario
alla prescrizione non vengono considerate né le attenuanti né le aggravanti, eccezion fatta per le
aggravanti che aumentano la pena di oltre un terzo e quelle per le quali la legge stabilisce una pena
diversa; in tali casi si tiene conto dell'aumento massimo della pena prevista per l'aggravante.
Quando la legge prescrive per un reato sia una pena detentiva che una pecuniaria, la prescrizione si
calcola sulla sola pena detentiva. La legge, in determinate fattispecie, può prevedere una pena
alternativa a quella detentiva e pecuniaria: in tal caso la prescrizione matura in tre anni. La
prescrizione è espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione del reato è l'istituto che
risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale vi è la rinuncia da parte
dello Stato della pretesa punitiva nei confronti del reo, quando dalla sua commissione sia trascorso
un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello
stesso. La prescrizione non equivale ad un'assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per
l'imputato possono sembrare identici,tuttavia in presenza di determinati “ “sbarramenti”
procedimentali, la sua applicazione non è un automatismo processuale. La declaratoria di
inammissibilità del ricorso per cassazione prevale su quella di estinzione delle contravvenzioni per
prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado, é, pertanto, preclusa la possibilità di
dichiarare il reato estinto per prescrizione . Lo hanno sancito le Sezioni Unite con una recente
pronuncia sul punto. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato (art. 157
cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere
riconosciuta la propria innocenza.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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