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sentenza 31_2015 - Corte dei conti
31/2015 R E P U BB L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati: Mario Condemi Presidente Rossella Scerbo Giudice Domenico Guzzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 31/2015 nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 19995 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di: - Saverio Pinelli, nato a Brancaleone (RC) il 27.03.1944 ed ivi residente rione Zelante, C.F.: PNLSVR44C27B118T, all'epoca dei fatti Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva del Comune di Brancaleone (RC) – non costituito - Valastro Carmelo, nato a Brancaleone (RC) il 30.06.1949 ed ivi residente in via Regina Margherita N. 29 C.F.: VLSCML49H30B118U, all'epoca dei fatti Responsabile dell'Area economico-finanziaria – non costituito Uditi nella pubblica udienza del 27 gennaio 2015 il relatore Consigliere Domenico Guzzi e il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marilisa Beltrame. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in FATTO Con atto di citazione depositato il 7 maggio 2013, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti nominati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento di euro 3.684,81 in favore del Comune di Brancaleone. Riferisce il requirente che la vertenza ha tratto origine dalla nota n. 4737 del 10.07.2008, con cui gli veniva trasmessa la delibera commissariale n. 8 del 03.07.2008. Con tale atto, il Comune aveva provveduto al pagamento del debito di euro 22.419,94 maturato nei confronti del Comune di Casignana, e dall’istruttoria che ne conseguiva si è accertato che: - con decreto ingiuntivo n. 172 del 07.06.2006, il Tar Calabriasede Reggio Calabria, aveva ordinato al Comune di Brancaleone di pagare euro 18.732,13, oltre alle spese, in favore di Casignana; - tale debito rappresentava la quota-parte della somma dovuta a titolo di tributo speciale per l’utilizzo, nell’anno 1999, della discarica consortile sita nel Comune di Casignana, somma che quest’ultimo ente aveva già anticipato alla Regione Calabria in conformità alla disciplina prevista dalla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 e dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; - il citato decreto ingiuntivo risultava notificato dapprima in data 26.06.2006 e, una volta munito della formula esecutiva in data 16.10.2006, di nuovo notificato il 2.11.2006; - con due atti di precetto pervenuti rispettivamente in data 26 e 27 marzo 2007, il Comune di Casignana intimava il pagamento delle somme dovute in forza del decreto n. 172, ma lo faceva errando, perché, infatti, nei suddetti atti veniva indicato, per distinguere il titolo, l’errato numero 461/2006 anziché il 172/2006; - conseguentemente, con le delibere di Giunta comunale n. 15 del 29.03.2007 e n. 29 del 3.5.2007, il Comune di Brancaleone dava incarico a un legale di resistere all’attività esecutiva sul presupposto della predetta erroneità materiale; - con ulteriori atti di precetto ricevuti dal Comune di Brancaleone in data 25.06.2008 (prot. n. 4187 e n. 4188), l’ente creditore reiterava le richieste già avanzate, lamentando il mancato pagamento di: - euro 1.372,96 per spese del giudizio monitorio; - euro 21.043,98, di cui euro 18.732,13 per sorte capitale, euro 1.404,90 per interessi dall'1.01.2006 al 31.05.2008 ed euro 906,95 per spese di giudizio; - con la già indicata delibera n. 8 del 03.07.2008, il Commissario Prefettizio di Brancaleone dava definitivamente corso al pagamento di quanto dovuto al Comune di Casignana. In conseguenza di ciò, con la nota n. 5801 del 18.08.2008, venivano segnalati alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i nominativi dei presunti responsabili dell'omesso versamento, indicandoli nelle persone dei sigg.ri Saverio Pinelli e Valastro Carmelo, all’epoca dei fatti rispettivamente responsabili dell’area tecnica e dell’area economica e finanziaria A ciascuno, in base al ruolo ricoperto all’interno del Comune di Brancaleone, il requirente muove la contestazione di aver procurato un danno patrimoniale con una condotta omissiva connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave, per non aver in particolare posto in essere tutti gli atti occorrenti a garantire il tempestivo versamento della quota di tributo speciale dovuta al Comune di Casignana. Né tale colpa potrebbe trovare esimente, secondo parte attrice, nella circostanza che non sarebbe stato possibile procedere ad ulteriori pagamenti oltre “i limiti delle disponibilità loro assegnate” (così in termini a pag. 6 dell’atto di citazione), in quanto ciò che dovrebbe risultare determinante ai fini dell’asserita responsabilità è il fatto che entrambi i convenuti “abbiano colpevolmente omesso di attivare il procedimento diretto a garantire il pagamento del residuo negli anni successivi, ponendo quindi le basi per l'attivazione del processo monitorio poi conclusosi con il pagamento delle somme dovute, maggiorate di accessori e spese di giudizio. L'istruttoria compiuta ha evidenziato in maniera chiara che, a fronte del versamento delle 4 4 somme per le quali il Comune di Brancaleone era debitore nei confronti dell'altro comune gestore della discarica presso la quale venivano conferiti i rifiuti soldi urbani, nessuna iniziativa risulta essere stata posta in essere da parte dei funzionari responsabili preposti alla formazione degli atti necessari al pagamento”. Nessuno dei due interessati risulta ritualmente costituito; solo il sig. Valastro Carmelo ha depositato un proprio scritto difensivo con il quale respinge ogni sua presunta responsabilità. In udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le contestazioni formulate con l’atto di citazione ed ha conseguentemente insistito per l’integrale accoglimento della domanda. Considerato in DIRITTO Nel prendere atto che nessuno dei due convenuti risulta costituito nonostante la rituale notifica, il Collegio non può che dichiararne in via pregiudiziale la contumacia ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Passando al merito, la contestazione che la Procura regionale rivolge ai sig.ri Pinelli Saverio e Valastro Carmelo, entrambi funzionari del Comune di Brancaleone, rispettivamente nella qualità di responsabile dell’area tecnica e di responsabile del settore finanziario, è di aver procurato un danno all’ente di appartenenza per aver disatteso l’obbligo di predisporre gli atti occorrenti al pagamento di un debito maturato nei confronti del Comune di Casignana. 5 Dalla documentazione in atti emerge che tale Comune era, in effetti, proprietario di una discarica nella quale diversi altri enti, tra questi anche Brancaleone, conferivano i rifiuti prodotti dalla propria popolazione. L’utilizzo di detta discarica, a sua volta, comportava l’obbligo di pagare alla Regione Calabria un tributo speciale da determinarsi in conformità alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 16, e per l’anno 1999, che è poi quello che interessa ai fini del giudizio, l’art. 3 di detta legge aveva stabilito che il tributo lo si dovesse determinare nella misura di Lire 20 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. Ciò ha comportato che la somma complessivamente dovuta alla Regione per l’utilizzo della discarica consortile fosse pari ad euro 85.919,40. In base all’art. 3, comma 24, della legge 549/1995, il tributo speciale non doveva, però, essere direttamente versato dai singoli Comuni utilizzatori, bensì dall’ente proprietario della discarica, il quale avrebbe dovuto, poi, rivalersi sugli altri enti in base alla quantità dei rifiuti da ciascuno effettivamente smaltita. Ebbene, il tributo speciale a carico del Comune di Brancaleone da versarsi al Comune di Casignana quale quota parte dell’intero tributo dovuto per l’anno 1999, era pari ad euro 18.732,13. Tutto ciò si desume dalla disamina degli atti prodotti dalla stessa Procura regionale e allegati alla nota n. 4737 del 10 luglio 2008 a firma del segretario comunale di Brancaleone, dott. Giuseppe Pipicelli. 6 Da tali documenti (si veda in particolare il ricorso per decreto ingiuntivo in data 5 giugno 2006, con allegato decreto di accoglimento emesso dal TAR Calabria – Sez. Staccata di Reggio Calabria in data 7 giugno 2006), oltre al fatto che il Comune di Casignana aveva effettivamente liquidato alla Regione Calabria l’importo di euro 85.818,40, rileva soprattutto per quel che interessa il presente giudizio, che il debito di euro 18.732,13 a carico del Comune di Brancaleone è stato quantificato dal creditore Comune di Casignana con la determina n. 41 del 13 marzo 2006. Tali notazioni, oltre a configurare gli esatti termini della vicenda anzitutto con riferimento alla loro scansione temporale, ad avviso del Collegio consentono di poter oggettivamente valutare il momento dell’insorgenza del danno rispetto alla condotta omissiva contestata agli odierni convenuti al fine di verificarne il nesso di causalità. Ebbene, sul punto non pare che la Procura regionale abbia valutato i fatti per come avrebbe dovuto. Ed invero, si è visto come il credito di euro 18.732,13 è stato quantificato da Casignana solo con la determina n. 41/2006, atto con cui, peraltro, veniva liquidato alla Regione Calabria l’intero tributo di euro 85.818,40 dovuto per l’anno 1999. Si è altresì evidenziato come proprio dal mancato pagamento del debito e dai ritardi che ne sono susseguiti la Procura regionale abbia tratto ragione per quantificare il danno di euro 3.684,81, danno esclusivamente ricondotto alle spese aggiuntive che il Comune di 7 Brancaleone ha dovuto subire a titolo di “interessi sulla sorte capitale dall'1.01.2006 al 31.05.2008 per euro 1.404,90, di spese per 906,95 e di spese del procedimento monitorio per euro 1.372,96 derivante dalla somma erogata a fronte dei mandati di pagamento emessi in data 21.07.2008” (cfr. pag. 9 atto di citazione). Ora, se questo è il danno oggetto della domanda e se, conseguentemente, è ad esso che occorre riferire la contestazione che la Procura regionale rivolge a entrambi i convenuti di aver tenuto una condotta omissiva, ci si deve a fortiori chiedere come si possa configurare, dal punto di vista causale, un danno come quello di tal fatta nei confronti di un soggetto, il geometra Pinelli, che aveva cessato il suo rapporto di servizio l’1 agosto 2003, quindi ben prima che venisse quantificata la sorte capitale del debito nei confronti del Comune di Brancaleone. Il debito di euro 18.732,13 è stato, infatti, determinato dall’ente creditore, giova sottolinearlo, solo il 13 marzo 2006 con la determina n. 41 in pari data, per cui la condotta omissiva censurata dal requirente di non aver predisposto tutti gli adempimenti occorrenti al tempestivo pagamento non può certo riguardare un soggetto che nel momento in cui avrebbe dovuto procedere ai necessari atti non era più in servizio. Salvo che il Procuratore regionale non abbia voluto riferire la contestazione ad un’omissione che si sarebbe perpetrata prima del collocamento in quiescenza del Pinelli e che in sostanza si sarebbe dovuta sul piano logico concretizzare nel non avere, il predetto 8 convenuto, posto in essere gli atti di impegno a fronte di una spesa che successivamente il Comune di Brancaleone avrebbe dovuto onorare quale utilizzatore della discarica consortile di Casignana. Se così avesse inteso opinare il Procuratore regionale - in aggiunta alla circostanza risolutiva sin qui considerata, secondo la quale l’atto di citazione non contesta il mancato pagamento della sorte capitale, ma solo le somme aggiuntive determinate dal ritardo nel pagamento del debito principale, debito che, però, era divenuto giuridicamente certo, liquido ed esigibile solo dopo il collocamento in quiescenza del Pinelli occorrerebbe nondimeno rilevare che quand’anche il requirente avesse voluto far “retroagire” l’omissione del responsabile del servizio tecnico a prima del suo pensionamento, non si potrebbe comunque prescindere dal fatto che con la determina n. 179 del 31 dicembre 1999, nell’assumere l’impegno di spesa di Lire 74.877.880 pari all’intera dotazione finanziaria presente sul relativo capitolo di bilancio, lo stesso geom. Pinelli non mancava di far presente che la “spesa presunta” per “l’anno in corso”, ossia per il 1999, era di Lire 80.000.000, con ciò indubbiamente adoperandosi per portare a conoscenza degli organi collegiali dell’amministrazione comunale tenuti a stabilire le dotazioni di bilancio, la necessità di una ulteriore provvista finanziaria per far fronte alle spese derivanti dall’utilizzo della discarica consortile di Casignana. Ma riportando ancora l’attenzione sulla contestazione formulata da parte attrice, che è poi quella che deve interessare ai fini di una 9 decisione conforme alla causa petendi ed al conseguente petitum, il Collegio deve, inoltre, sottolineare che la determina per l’impegno di spesa occorrente al tempestivo pagamento del debito di euro 18.732,13, determina di competenza del funzionario responsabile dell’area tecnica che non poteva, però, essere il Pinelli già in pensione, non avrebbe potuto in ogni caso aver corso, ove si consideri che se anche fosse stata adottata all’indomani della notifica del decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva il 2 novembre 2006, cui hanno fatto seguito due atti di precetto, uno per il credito principale, l’altro per le spese legali, questi ultimi entrambi notificati nel marzo 2007, il Comune si è però opposto con delibera della Giunta comunale n. 15 del 29 marzo 2007, per cui, stando così le cose, non si vede come la dirigenza comunale, sia essa tecnica che contabile, avrebbe potuto dare al procedimento monitorio quell’esecuzione che le decisioni dell’amministrazione avevano, invece, voluto escludere. Le considerazioni sin qui svolte sono state principalmente riferite al geom. Pinelli per l’ovvia regione che questi era il funzionario tecnico e perché la spesa oggetto di causa atteneva, appunto, alla gestione tecnica del Comune, per cui il relativo impegno occorrente al pagamento non avrebbe potuto che provenire dal responsabile di quell’area. Tale ultima notazione è sufficiente a chiarire, da un lato, il ruolo che sulla vicenda debitoria del Comune di Brancaleone avrebbe, invece, dovuto svolgere il responsabile del servizio finanziario e, dall’altro lato, 10 conseguentemente evidenziare l’infondatezza della contestazione mossa a suo carico dalla Procura regionale. Infatti, pur senza voler considerare che in base a quanto emerge dagli atti anche il sig. Valastro è stato collocato in quiescenza con decorrenza 1 gennaio 2007, quando cioè era ancora in corso il procedimento tecnico- amministrativo e contabile per il soddisfacimento del credito vantato dal Comune di Casignana, procedimento che, però, aveva subito un arresto per via dell’opposizione deliberata non solo agli atti di precetto ma anche al successivo pignoramento presso il tesoriere comunale (si veda delibera di Giunta n. 29 del 3 maggio 2007), il profilo che è sufficiente rimarcare con riferimento alla posizione del responsabile del servizio finanziario è che, a norma dell’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, egli avrebbe sì potuto provvedere al pagamento, ma solo in presenza di un impegno di spesa, ovvero di un atto di liquidazione prodromico che solo altri soggetti, trattandosi di una spesa non attinente alla propria area gestionale, avrebbero potuto emettere, impegno che, però, per le ragioni sin qui evidenziate, non è stato mai assunto all’indirizzo del suo ufficio. Alla luce delle suesposte argomentazioni il Collegio non può che prosciogliere entrambi i convenuti sia per la mancanza del nesso di causalità tra la condotta e il danno, sia, conseguentemente, per l’inesistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. P . Q. M. La Sezione, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa o 11 eccezione reietta, RESPINGE l’atto di citazione in epigrafe. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dei convenuti. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Catanzaro il 27 gennaio 2015 IL GIUDICE ESTENSORE f.to Domenico Guzzi IL PRESIDENTE f.to Mario Condemi Deposito in segreteria il 03/03/2015 Il Funzionario f.to dott.ssa Stefania Vasapollo 12