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sentenza 31_2015 - Corte dei conti

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sentenza 31_2015 - Corte dei conti
31/2015
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
Mario Condemi
Presidente
Rossella Scerbo
Giudice
Domenico Guzzi
Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 31/2015
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 19995 del registro di
Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei
confronti di:
- Saverio Pinelli, nato a Brancaleone (RC) il 27.03.1944 ed ivi
residente rione Zelante, C.F.: PNLSVR44C27B118T, all'epoca dei fatti
Responsabile
dell'Area
Tecnico
manutentiva
del
Comune
di
Brancaleone (RC) – non costituito
- Valastro Carmelo, nato a Brancaleone (RC) il 30.06.1949 ed ivi
residente in via Regina Margherita N. 29 C.F.: VLSCML49H30B118U,
all'epoca dei fatti Responsabile dell'Area economico-finanziaria – non
costituito
Uditi nella pubblica udienza del 27 gennaio 2015 il relatore Consigliere
Domenico Guzzi e il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marilisa
Beltrame.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 7 maggio 2013, la Procura regionale
presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto
in giudizio i soggetti nominati in epigrafe per sentirli condannare al
pagamento di euro 3.684,81 in favore del Comune di Brancaleone.
Riferisce il requirente che la vertenza ha tratto origine dalla nota n. 4737
del
10.07.2008,
con
cui
gli
veniva
trasmessa
la
delibera
commissariale n. 8 del 03.07.2008.
Con tale atto, il Comune aveva provveduto al pagamento del debito di
euro 22.419,94 maturato nei confronti del Comune di Casignana, e
dall’istruttoria che ne conseguiva si è accertato che:
-
con decreto ingiuntivo n. 172 del 07.06.2006, il Tar Calabriasede
Reggio
Calabria,
aveva
ordinato
al
Comune
di
Brancaleone di pagare euro 18.732,13, oltre alle spese, in
favore di Casignana;
-
tale debito rappresentava la quota-parte della somma dovuta a
titolo di tributo speciale per l’utilizzo, nell’anno 1999, della
discarica consortile sita nel Comune di Casignana, somma che
quest’ultimo ente aveva già anticipato alla Regione Calabria in
conformità alla disciplina prevista dalla legge regionale 28
agosto 2000, n. 16 e dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;
-
il citato decreto ingiuntivo risultava notificato dapprima in data
26.06.2006 e, una volta munito della formula esecutiva in data
16.10.2006, di nuovo notificato il 2.11.2006;
-
con due atti di precetto pervenuti rispettivamente in data 26 e 27
marzo 2007, il Comune di Casignana intimava il pagamento delle
somme dovute in forza del decreto n. 172, ma lo faceva errando,
perché, infatti, nei suddetti atti veniva indicato, per distinguere il
titolo, l’errato numero 461/2006 anziché il 172/2006;
-
conseguentemente, con le delibere di Giunta comunale n. 15
del 29.03.2007 e n. 29 del 3.5.2007, il Comune di Brancaleone
dava incarico a un legale di resistere all’attività esecutiva sul
presupposto della predetta erroneità materiale;
-
con ulteriori atti di precetto ricevuti dal Comune di Brancaleone in
data 25.06.2008 (prot. n. 4187 e n. 4188), l’ente creditore
reiterava le richieste già avanzate, lamentando il mancato
pagamento di:
-
euro 1.372,96 per spese del giudizio monitorio;
-
euro 21.043,98, di cui euro 18.732,13 per sorte capitale, euro
1.404,90 per interessi dall'1.01.2006 al 31.05.2008 ed euro
906,95 per spese di giudizio;
-
con
la
già
indicata
delibera
n.
8
del
03.07.2008,
il
Commissario Prefettizio di Brancaleone dava definitivamente
corso al pagamento di quanto dovuto al Comune di Casignana.
In conseguenza di ciò, con la nota n. 5801 del 18.08.2008, venivano
segnalati alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti i nominativi dei presunti responsabili dell'omesso
versamento, indicandoli nelle persone dei sigg.ri Saverio Pinelli e
Valastro Carmelo, all’epoca dei fatti rispettivamente responsabili
dell’area tecnica e dell’area economica e finanziaria
A ciascuno, in base al ruolo ricoperto all’interno del Comune di
Brancaleone, il requirente muove la contestazione di aver procurato un
danno patrimoniale con una condotta omissiva connotata dall’elemento
soggettivo della colpa grave, per non aver in particolare posto in essere
tutti gli atti occorrenti a garantire il tempestivo versamento della quota
di tributo speciale dovuta al Comune di Casignana.
Né tale colpa potrebbe trovare esimente, secondo parte attrice, nella
circostanza che non sarebbe stato possibile procedere ad ulteriori
pagamenti oltre “i limiti delle disponibilità loro assegnate” (così in
termini a pag. 6 dell’atto di citazione), in quanto ciò che dovrebbe
risultare determinante ai fini dell’asserita responsabilità è il fatto che
entrambi i convenuti “abbiano colpevolmente omesso di attivare il
procedimento diretto a garantire il pagamento del residuo negli anni
successivi, ponendo quindi le basi per l'attivazione del processo
monitorio poi conclusosi con il pagamento delle somme dovute,
maggiorate di accessori e spese di giudizio. L'istruttoria compiuta ha
evidenziato in maniera chiara che, a fronte del versamento delle
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4
somme per le quali il Comune di Brancaleone era debitore nei
confronti dell'altro comune gestore della discarica presso la quale
venivano conferiti i rifiuti soldi urbani, nessuna iniziativa risulta essere
stata posta in essere da parte dei funzionari responsabili preposti alla
formazione degli atti necessari al pagamento”.
Nessuno dei due interessati risulta ritualmente costituito; solo il sig.
Valastro Carmelo ha depositato un proprio scritto difensivo con il quale
respinge ogni sua presunta responsabilità.
In udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le contestazioni formulate
con l’atto di citazione ed ha conseguentemente insistito per l’integrale
accoglimento della domanda.
Considerato in
DIRITTO
Nel prendere atto che nessuno dei due convenuti risulta costituito
nonostante la rituale notifica, il Collegio non può che dichiararne in via
pregiudiziale la contumacia ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Passando al merito, la contestazione che la Procura regionale rivolge
ai sig.ri Pinelli Saverio e Valastro Carmelo, entrambi funzionari del
Comune di Brancaleone, rispettivamente nella qualità di responsabile
dell’area tecnica e di responsabile del settore finanziario, è di aver
procurato un danno all’ente di appartenenza per aver disatteso
l’obbligo di predisporre gli atti occorrenti al pagamento di un debito
maturato nei confronti del Comune di Casignana.
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Dalla documentazione in atti emerge che tale Comune era, in effetti,
proprietario di una discarica nella quale diversi altri enti, tra questi
anche
Brancaleone, conferivano
i rifiuti prodotti dalla
propria
popolazione.
L’utilizzo di detta discarica, a sua volta, comportava l’obbligo di pagare
alla Regione Calabria un tributo speciale da determinarsi in conformità
alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 16, e per l’anno 1999, che è poi
quello che interessa ai fini del giudizio, l’art. 3 di detta legge aveva
stabilito che il tributo lo si dovesse determinare nella misura di Lire 20
per ogni chilogrammo di rifiuto conferito.
Ciò ha comportato che la somma complessivamente dovuta alla
Regione per l’utilizzo della discarica consortile fosse pari ad euro
85.919,40.
In base all’art. 3, comma 24, della legge 549/1995, il tributo speciale
non doveva, però, essere direttamente versato dai singoli Comuni
utilizzatori, bensì dall’ente proprietario della discarica, il quale avrebbe
dovuto, poi, rivalersi sugli altri enti in base alla quantità dei rifiuti da
ciascuno effettivamente smaltita.
Ebbene, il tributo speciale a carico del Comune di Brancaleone da
versarsi al Comune di Casignana quale quota parte dell’intero tributo
dovuto per l’anno 1999, era pari ad euro 18.732,13.
Tutto ciò si desume dalla disamina degli atti prodotti dalla stessa
Procura regionale e allegati alla nota n. 4737 del 10 luglio 2008 a firma
del segretario comunale di Brancaleone, dott. Giuseppe Pipicelli.
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Da tali documenti (si veda in particolare il ricorso per decreto ingiuntivo
in data 5 giugno 2006, con allegato decreto di accoglimento emesso
dal TAR Calabria – Sez. Staccata di Reggio Calabria in data 7 giugno
2006), oltre al fatto che il Comune di Casignana aveva effettivamente
liquidato alla Regione Calabria l’importo di euro 85.818,40, rileva
soprattutto per quel che interessa il presente giudizio, che il debito di
euro 18.732,13 a carico del Comune di Brancaleone è stato
quantificato dal creditore Comune di Casignana con la determina n. 41
del 13 marzo 2006.
Tali notazioni, oltre a configurare gli esatti termini della vicenda
anzitutto con riferimento alla loro scansione temporale, ad avviso del
Collegio consentono di poter oggettivamente valutare il momento
dell’insorgenza del danno rispetto alla condotta omissiva contestata
agli odierni convenuti al fine di verificarne il nesso di causalità.
Ebbene, sul punto non pare che la Procura regionale abbia valutato i
fatti per come avrebbe dovuto.
Ed invero, si è visto come il credito di euro 18.732,13 è stato
quantificato da Casignana solo con la determina n. 41/2006, atto con
cui, peraltro, veniva liquidato alla Regione Calabria l’intero tributo di
euro 85.818,40 dovuto per l’anno 1999.
Si è altresì evidenziato come proprio dal mancato pagamento del
debito e dai ritardi che ne sono susseguiti la Procura regionale abbia
tratto ragione per quantificare
il danno di euro 3.684,81, danno
esclusivamente ricondotto alle spese aggiuntive che il Comune di
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Brancaleone ha dovuto subire a titolo di “interessi sulla sorte capitale
dall'1.01.2006 al 31.05.2008 per euro 1.404,90, di spese per 906,95
e di spese del procedimento monitorio per euro 1.372,96 derivante
dalla somma erogata a fronte dei mandati di pagamento emessi in
data 21.07.2008” (cfr. pag. 9 atto di citazione).
Ora,
se
questo
è
il
danno
oggetto
della
domanda
e
se,
conseguentemente, è ad esso che occorre riferire la contestazione che
la Procura regionale rivolge a entrambi i convenuti di aver tenuto una
condotta omissiva, ci si deve a fortiori chiedere come si possa
configurare, dal punto di vista causale, un danno come quello di tal
fatta nei confronti di un soggetto, il geometra Pinelli,
che aveva
cessato il suo rapporto di servizio l’1 agosto 2003, quindi ben prima
che venisse quantificata la sorte capitale del debito nei confronti del
Comune di Brancaleone.
Il debito di euro 18.732,13 è stato, infatti, determinato dall’ente
creditore, giova sottolinearlo, solo il 13 marzo 2006 con la determina n.
41 in pari data, per cui la condotta omissiva censurata dal requirente di
non aver predisposto tutti gli adempimenti occorrenti al tempestivo
pagamento non può certo riguardare un soggetto che nel momento in
cui avrebbe dovuto procedere ai necessari atti non era più in servizio.
Salvo che il Procuratore regionale non abbia voluto
riferire la
contestazione ad un’omissione che si sarebbe perpetrata prima del
collocamento in quiescenza del Pinelli e che in sostanza si sarebbe
dovuta sul piano logico concretizzare nel non avere, il predetto
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convenuto, posto in essere gli atti di impegno a fronte di una spesa
che successivamente il Comune di Brancaleone avrebbe dovuto
onorare quale utilizzatore della discarica consortile di Casignana.
Se così avesse inteso opinare il Procuratore regionale - in aggiunta
alla circostanza risolutiva sin qui considerata, secondo la quale l’atto di
citazione non contesta il mancato pagamento della sorte capitale, ma
solo le somme aggiuntive determinate dal ritardo nel pagamento del
debito principale, debito che, però, era divenuto giuridicamente certo,
liquido ed esigibile solo dopo il collocamento in quiescenza del Pinelli occorrerebbe nondimeno rilevare che quand’anche il requirente avesse
voluto far “retroagire” l’omissione del responsabile del servizio tecnico
a prima del suo pensionamento, non si potrebbe comunque
prescindere dal fatto che con la determina n. 179 del 31 dicembre
1999, nell’assumere l’impegno di spesa di Lire 74.877.880 pari
all’intera dotazione finanziaria presente sul relativo capitolo di bilancio,
lo stesso geom. Pinelli non mancava di far presente che la “spesa
presunta” per “l’anno in corso”, ossia per il 1999, era di Lire
80.000.000, con ciò indubbiamente adoperandosi per portare a
conoscenza degli organi collegiali dell’amministrazione comunale tenuti
a stabilire le dotazioni di bilancio, la necessità di una ulteriore provvista
finanziaria per far fronte alle spese derivanti dall’utilizzo della discarica
consortile di Casignana.
Ma riportando ancora l’attenzione sulla contestazione formulata da
parte attrice, che è poi quella che deve interessare ai fini di una
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decisione conforme alla causa petendi ed al conseguente petitum, il
Collegio deve, inoltre, sottolineare che la determina per l’impegno di
spesa occorrente al tempestivo pagamento del debito di euro
18.732,13, determina di competenza del funzionario
responsabile
dell’area tecnica che non poteva, però, essere il Pinelli già in pensione,
non avrebbe potuto in ogni caso aver corso, ove si consideri che se
anche fosse stata adottata all’indomani della notifica del decreto
ingiuntivo munito della formula esecutiva il 2 novembre 2006, cui
hanno fatto seguito due atti di precetto, uno per il credito principale,
l’altro per le spese legali, questi ultimi entrambi notificati nel marzo
2007, il Comune si è però opposto con delibera della Giunta comunale
n. 15 del 29 marzo 2007, per cui, stando così le cose, non si vede
come la dirigenza comunale, sia essa tecnica che contabile, avrebbe
potuto dare al procedimento monitorio quell’esecuzione che le decisioni
dell’amministrazione avevano, invece, voluto escludere.
Le considerazioni sin qui svolte sono state principalmente riferite al
geom. Pinelli per l’ovvia regione che questi era il funzionario tecnico e
perché la spesa oggetto di causa atteneva, appunto, alla gestione
tecnica del Comune, per cui il relativo impegno occorrente al
pagamento non avrebbe potuto che provenire dal responsabile di
quell’area.
Tale ultima notazione è sufficiente a chiarire, da un lato, il ruolo che
sulla vicenda debitoria del Comune di Brancaleone avrebbe, invece,
dovuto svolgere il responsabile del servizio finanziario e, dall’altro lato,
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conseguentemente evidenziare l’infondatezza della contestazione
mossa a suo carico dalla Procura regionale.
Infatti, pur senza voler considerare che in base a quanto emerge dagli
atti anche il sig. Valastro è stato collocato in quiescenza con
decorrenza 1 gennaio 2007, quando cioè era ancora in corso il
procedimento tecnico- amministrativo e contabile per il soddisfacimento
del credito vantato dal Comune di Casignana, procedimento che, però,
aveva subito un arresto per via dell’opposizione deliberata non solo agli
atti di precetto ma anche al successivo pignoramento presso il
tesoriere comunale (si veda delibera di Giunta n. 29 del 3 maggio
2007), il profilo che è sufficiente rimarcare con riferimento alla
posizione del responsabile del servizio finanziario è che, a norma
dell’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, egli avrebbe sì potuto provvedere
al pagamento, ma solo in presenza di un impegno di spesa, ovvero di
un atto di liquidazione prodromico che solo altri soggetti, trattandosi di
una spesa non attinente alla propria area gestionale, avrebbero potuto
emettere, impegno che, però, per le ragioni sin qui evidenziate, non è
stato mai assunto all’indirizzo del suo ufficio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Collegio non può che
prosciogliere entrambi i convenuti sia per la mancanza del nesso di
causalità tra la condotta e il danno, sia, conseguentemente, per
l’inesistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
P . Q. M.
La Sezione, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa o
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eccezione reietta,
RESPINGE
l’atto di citazione in epigrafe.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dei convenuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 27 gennaio 2015
IL GIUDICE ESTENSORE
f.to
Domenico Guzzi
IL PRESIDENTE
f.to
Mario Condemi
Deposito in segreteria il 03/03/2015
Il Funzionario
f.to dott.ssa Stefania Vasapollo
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