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NOTIZIARIO
ENTE VINI BRESCIANI
SETTEMBRE 2013
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SOMMARIO
DECRETO REGIONALE N° 7730 DEL 09/08/2013 - AUTORIZZAZIONE AUMENTO DEL TITOLO
ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE IN REGIONE LOMBARDIA DEI PRODOTTI DESTINATI A
DIVENTARE VINI DOP, IGP E GENERICI (Vendemmia 2013)
FECCE E VINACCE - DETENZIONE, SMALTIMENTO E COMUNICAZIONI
ALCUNI PROMEMORIA - (DOCUMENTI CHE SCORTANO IL TRASPORTO DELLE UVE –
ACIDIFICAZIONE - INTRODUZIONE DELL’ANIDRIDE CARBONICA IN CANTINA – VINO NOVELLO)
CORSO ONAV – PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI (14 novembre 2013)
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DECRETO REGIONALE N° 7730 DEL 09/08/2013 - AUTORIZZAZIONE AUMENTO DEL TITOLO
ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE IN REGIONE LOMBARDIA DEI PRODOTTI DESTINATI A DIVENTARE
VINI DOP, IGP E GENERICI (Vendemmia 2013)
Per la vendemmia 2013 è consentito aumentare il titolo alcolometrico
alcolometrico volumico naturale dei prodotti.
Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti
comunitari nel limite massimo di 1,5% vol, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato
e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, fatte salve le misure più
restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
Le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti destinate all’elaborazione dei vini spumanti sono
autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Barbera, Chardonnay, Croatina, Groppello, Incrocio
Manzoni, Lambrusco, Malvasia, Marzemino, Moscato, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Pinot Bianco,
Pinot Grigio, Pinot Nero, Trebbiano di Soave, Ughetta, Uva rara. Esse debbono essere effettuate secondo
le modalità previste dai regolamenti comunitari nel limite massimo di 1,5 % vol., utilizzando saccarosio,
mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive
previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
FECCE E VINACCE -
DETENZIONE, SMALTIMENTO E COMUNICAZIONI
Ricordiamo che a decorrere dalla campagna 2009/2010 non è più richiesto l’attestato di Assolvimento
prestazioni viniche per accedere agli aiuti comunitari ma persiste l’obbligo di consegna dei sottoprodotti
della vinificazione delle uve o in distilleria ai fini delle stesse prestazioni viniche o mediante il ritiro sotto
controllo per uso agronomico o cicli altri cicli produttivi e usi alternativi regolamentati dalle Regioni. Con
l’emanazione del D.M. 4 agosto 2010, in particolare sono state ampliate le possibilità di impiego dei
sottoprodotti per altri usi alternativi.
In sostanza, con la nuova disciplina il produttore può ora adempiere l’obbligo o attraverso la consegna
totale o parziale dei sottoprodotti della vinificazione in distilleria oppure, se espressamente confermato e
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regolamentato da specifiche delibere della regione, attraverso la consegna delle vinacce e fecce al ritiro
sotto controllo per i seguenti usi alternativi:
a)
, mediante distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite
uso agronomico diretto
massimo di 3.000 Kg per ettaro di superficie agricola risultante dal fascicolo aziendale
del
produttore vinicolo;
b)
uso agronomico indiretto,
c)
uso energetico,
d)
uso farmaceutico;
e)
uso cosmetico;
f)
uso agroalimentare,
mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la produzione di biomassa;
(le vinacce destinate all’estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti
agroalimentari - prodotti ortofrutticoli, formaggi, prodotti da forno - sono considerate come utilizzate
per uso alternativo).
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è sempre vietata a decorrere del trentesimo giorno
dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il Provvedimento Regionale
(a tal
proposito ricordiamo, come comunicato nella circolare precedente, che la Regione Lombardia con decreto
Regionale n° 7139 del 26/07/2013 per la campagna 2013/2014, ha stabilito il periodo vendemmiale e il
periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 5 agosto 2013 al 31
dicembre 2013).
La
feccia destinata in distilleria
distilleria
ai fini dell’assolvimento delle prestazioni viniche
entro 30 giorni dalla presa in carico dei registri
deve essere consegnata
e comunque non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna.
Inoltre la feccia destinata in distilleria ai fini dell’assolvimento delle prestazioni viniche
denaturata
deve essere
prima della sua estrazione dalla cantina con la sostanza rivelatrice cloruro di litio. Il cloruro di
litio al termine dell’operazione di denaturazione deve essere presente nelle fecce nella misura tra 5 e 10
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grammi per ogni 100 litri di prodotto. (N.B. - Se le fecce di vino sono destinate all’uso agronomico devono
essere denaturate con “solfato ferroso per uso agricolo correttivo avente un titolo minimo di 90% in solfato
ferroso eptaidrato. Anche in questo caso la denaturazione deve esser effettuata prima dell’estrazione in
cantina, nella misura di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia)
Le vinacce e le fecce destinate a una distilleria per l’assolvimento delle prestazioni obbligatorie devono
circolare con un documento di accompagnamento (per la vinaccia anche D.D.T. o ex bolla Xab) oppure
con un normale DOCO, non convalidato una volta compilato in Comune né sottoposto a microfilmatura. Se
le vinacce sono destinate in distilleria per il solo assolvimento delle prestazioni obbligatorie non richiedono
l’invio del documento all’Icqrf competente per il territorio - mentre è obbligatorio per il DOCO delle fecce che
deve essere trasmesso all’Icqrf competente per il territorio entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello di partenza del prodotto. (Nel caso in cui le vinacce sono destinate e consegnate appositamente per
la produzione di grappe con indicazione di origine e/o di vitigno, la copia del Doco delle vinacce deve
essere trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza all’Ufficio Repressione
Frodi competente per il luogo di carico)
Il produttore di vino che invece intende destinare i sottoprodotti ad usi alternativi
deve effettuare una
comunicazione compilando il modello di cui all’allegato del DM. 4 agosto 2010 e trasmettere lo stesso per
fax o posta elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni di ritiro, all’ufficio
dell’Icqrf territorialmente competente: La comunicazione deve contenere obbligatoriamente a) la natura e la
qualità dei sottoprodotti; b) il luogo in cui sono depositati; c) il tipo di destinazione; d) il giorno e l’ora
dell’inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell’inizio del trasporto
verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti o un piano di consegna se il ritiro avviene in più giorni;
e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l’impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni
agricoli presenti nei fascicoli aziendali. La comunicazione deve anche contenere il numero di codice del
registro di carico e scarico del produttore. La comunicazione deve essere conservata per almeno 5 anni.
Sui registri il produttore è obbligato a effettuare lo scarico delle viacce e delle fecce, destinate al ritiro sotto
controllo, dal registro di carico e scarico, l giorno stesso in cui effettua l’operazione di ritiro annotando, tra
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l’altro nella colonna relativa alla descrizione dell’operazione il riferimento alla comunicazione e alla data di
trasmissione della stessa.
Secondo le ultime disposizioni in merito all’uso agronomico diramate dalla Regione Lombardia in una
circolare dove recepisce e regolamenta quanto stabilito dal decreto ministeriale l’utilizzo agronomico dei
sottoprodotti, salvo nuove disposizioni, è vietato:
1) su terreni già interessati nello stesso anno da distribuzioni di fanghi, effluenti di allevamento, reflui
oleari o altri residui di comprovata utilità agronomica;
2)
in relazione ai corpi idrici naturali a meno di:
A) 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi d’acqua superficiali individuati come non significativi
dal Piano di tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006;
B) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi;
C) 25 m di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle
zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché
non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuna una copertura vegetale permanente
e spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone;
3)
Sulle superfici non interessate all’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde
pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
4)
Nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali;
5)
Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, e sui terreni saturi
di acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
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di norma dal primo novembre a fine febbraio, fermo restando ulteriori disposizioni
disposizioni annuali
determinate
dalle
dalle
amministrazioni
regionali
in
merito
all’individuazione
del
periodo
utile
di
spandimento di cui al d.m. 7 aprile 2006
7)
Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non
percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
8)
In tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti
di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli
animali, per l’uomo o per la difesa dei corsi idrici;
9)
In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga
interrato immediatamente.
Lo stoccaggio temporaneo delle vinacce deve sempre prevedere una corretta gestione del relativo
percolato, che ricordiamo si produce anche solo dalla semplice pressatura del cumulo: Pertanto è
consigliabile che le stesse vengano conservate in appositi container oppure su platee cementate,
possibilmente coperte, con pozzetto di raccolta del liquido. Lo stoccaggio in campo è sconsigliabile ma se
applicato deve obbligatoriamente prevedere la raccolta del liquido di sgrondo mediante l’utilizzo di appositi
teli cellofanati.
Ricordiamo infine che i controlli sono svolti da Icqrf in collaborazione
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato (art.
2 del DM 04/08/2010) e che, nel caso della Lombardia, tutte le comunicazioni obbligatorie suddette che
vanno trasmesse all’Icqrf competente per il territorio, i recapiti sono:
Istituto Centrale per la Qualità
Qualità e la Repressione delle Fodri di Milano (Icqrf)
Via R. Pitteri, 110 - 20134 Milano
Tel. 02.26410497 – 02.26411747
Fax 02.26414804
Mail: [email protected]
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ALCUNI PROMEMORIA
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Documenti che scortano il trasporto delle uve
Per distanze tra il luogo di raccolta dell’uva (vigneto) e la cantina di vinificazione, sia essa dello stesso
soggetto o di un eventuale acquirente, superiori ai 40 Km è disposto che le uve fresche debbano essere
sempre e obbligatoriamente scortate dal documento di accompagnamento
e possono
possono
essere utilizzati
utilizzati
ancora il DA IT (DOCO).
(DOCO).
Questo documento è soggetto a una doppia vidimazione da parte del Comune [l’amministrazione di
riferimento è solitamente quella della sede legale ovvero quella ove risiede l’impianto produttivo/cantina]
ossia esso deve presentare al momento dell’accompagnamento delle uve due timbri: uno preventivo
effettuato dal comune al momento della registrazione dei moduli e uno detto “visto a partire” che deve
essere fatto non oltre le 48 ore precedenti il trasporto vero e proprio delle uve; in questo caso, in quanto
trattasi di uve, non è necessaria la spedizione della copia di controllo all’ICQRF.
Per distanze tra il luogo di raccolta dell’uva (vigneto) e la cantina di vinificazione inferiori ai 40
40 Km si
applica la seguente distinzione:
-
nel caso di uve destinate allo stabilimento di vinificazione dello stesso proprietario dei vigneti (trasporto
effettuato per proprio conto o da terzi autorizzati), vige l’esonero dell’emissione del DA IT.
È comunque buona norma durante il trasporto essere muniti di un documento interno giustificativo, redatto
in carta semplice, senza numero progressivo di emissione o altro, in cui si dichiara di trasportare uva di
proprietà dell’azienda vinificatrice
e si motiva pertanto la mancanza di documenti ufficiali di
accompagnamento.
ES: Il sottoscritto______________produttore delle uve____________(descrizione di qualità e quantità,
precisando le uve Dop e Igp ed eventuali superi), dichiara di trasportare uva di proprietà dell’azienda
vinificatrice e omette l’emissione del documento di trasporto in base all’art. 25 del Reg. Ce 436/09 che ne
consente la deroga.
Data______________________
Firma______________________________
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-
nel caso in cui le uve raccolte sono destinate alla vendita e sono indirizzate allo stabilimento di
vinificazione dell’acquirente ed il trasporto è a cura di quest’ultimo (destinatario o intermediario), il
produttore/venditore è teoricamente obbligato all’emissione del documento di accompagnamento DA IT
ma essendo tale obbligo subordinato alla verifica di ulteriori requisiti è sempre consigliato verificare nel
dettaglio la casistica.
-
nel caso in cui le uve raccolte sono destinate alla vendita e sono indirizzate allo stabilimento di
vinificazione dell’acquirente ed il trasporto è a cura del produttore/venditore quest’ultimo è esonerato
dall’emissione del DA IT ma obbligato a procedere con una delle seguenti modalità:
a) fatturazione diretta (emissione fatturazione accompagnatoria del bene)
b) fatturazione differita (entro 15 giorni del mese successivo a quello della consegna) con documento di
trasporto (DDT).
Il produttore esonerato dalla contabilità IVA (ovvero con un volume d’affari inferiore a 7000,00 euro annui) è
da considerarsi esonerato dall’emissione dei documenti ufficiali di accompagnamento (DDT e DA IT) ma è
soggetto all’obbligo di portare con se la dichiarazione di esonero della contabilità Iva. In questo casoil
destinatario delle uve (considerati gli obblighi di natura fiscale) all’entrata in possesso delle uve dovrà in
ogni caso redigere autofattura da consegnare in copia al produttore esonerato.
ES: Il sottoscritto _______________ produttore delle uve __________ (descrizione di qualità e quantità,
precisando le uve DOC/G e/o IGP ed eventuali superi) trasportate in data odierna e destinata alla ditta
__________dichiara di essere esonerato dall’emissione di documenti di accompagnamento ai sensi dell’art.
25 del Reg. CE 436/09 in quanto il sottoscritto per l’anno 2011 ha realizzato un volume d’affari inferiore ai
7.000,00 € e si trova in regime di esonero dalla contabilità IVA ai sensi dell’art. 32-bis e 34 del DPR 633/72
e successive modifiche.
Data ____________
Firma ____________________
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da un vettore incaricato dal produttore/venditore quest’ultimo è
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tenuto a rilasciare al medesimo la “dichiarazione d’incarico”, sostitutiva del documento di
accompagnamento e della scheda di trasporto prevista dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto e
circolazione stradale, e che, se consegnata in copia al destinatario, ha effetto anche come “documento
giustificativo” per la presa in carico sul registro dell’acquirente.
I documenti accompagnatori delle uve, nelle modalità di emissione suddette, devono obbligatoriamente
contenere le seguente informazioni:
-
ragione sociale completa e indirizzo dello speditore/venditore;
-
ragione sociale completa e indirizzo del destinatario/cantina;
-
numero del documento;
-
data di redazione e di spedizione;
-
causale del trasporto che può essere di tre tipologie:
a)vendita;
b) vinificazione in proprio; anche nel caso in cui si porti l’uva presso una cantina terza ma ove detta uva sia
caricata sulla propria posizione di cantina in termine di posizione ICQRF e registri aperti presso la cantina
ospitante, in questo caso come destinatario si metterà il proprietario delle uve;
c) contolavorazione; nel caso in cui si porti l’uva presso una cantina terza ma ove detta uva sia caricata sui
registri della cantina ospitante che effettua le operazioni di vinificazione; in questo caso come destinatario
si metterà il prestatore del servizio;
-
quantità del prodotto trasportato, sempre espresso o in chilogrammi o in tonnellate, il dato può essere
presunto ed essere controvalidato presso la pesa della cantina. Per i DDT in tal caso è necessario
riportare a fianco del peso la dicitura “peso presunto”. Nel DA IT il dato riportato non può essere
assolutamente accompagnato dalla dicitura “peso presunto” ed è da considerarsi valido solo se con
una tolleranza del 1,5% rispetto al peso reale verificato in cantina, nel caso in cui la difformità superi la
detta tolleranza il DA IT deve essere annullato.
-
aspetto esteriore del bene: sfuso;
-
n° colli: nel caso di vendemmia a cassetta, si può indicare il numero delle cassette;
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descrizione del prodotto:
a) per la Zona Franciacorta è obbligatorio indicare:
Varietà: es. chardonnay, pinot bianco o pinot nero
Rivendicazione:
- Uva atta a Franciacorta Saten, Rosé o Docg (se rientrante nelle rese di campagna da displinare)
- Uva da supero atta a Curtefranca bianco DOP e/o atta a Sebino bianco IGP e/o senza DOP e IGP
(per la parte eccedente la resa del disciplinare e comunque entro il 20% massimo consentito di supero)
b) per la altre zone come Lugana, Garda, Capriano del Colle, Val Camonica, ecc:
Varietà: non è obbligatoria
Colore: es. uva a bacca rossa o uva a bacca bianca
Rivendicazione:
a) Uva atta a Lugana Dop, Garda Classico Dop, Valtènesi Dop, Botticino Dop, ecc (se rientrante nelle rese
di campagna da disciplinare)
b) Uva da supero atta a Benaco Bresciano Rosso IGP, uva rossa senza DOP e IGP ecc. (per la parte
eccedente la resa del disciplinare e comunque entro il 20% massimo consentito di supero)
c) Uva rossa/bianca atto a vino
I documenti che non contengono tutti questi dati o che presentano cancellature, raschiature e/o correzioni
non sono considerati validi.
L’inosservanza delle suddette regole comporta pesanti sanzioni (da 619,00 a 15.493,00 € e fermo del
trasporto fino all’emissione di nuovo documento).
-
Acidificazione
Può essere effettuata soltanto entro il limite massimo di 1,5 g/l espresso in acido tartarico, ossia di 20
milliequivalenti per litro. Per effettuare tale pratica e' necessario presentare la dichiarazione di acidificazione
all'ufficio Repressione Frodi competente per territorio al più tardi il secondo giorno successivo a quello in
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cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel corso della campagna vendemmiale; tale
dichiarazione è, valida per tutte le medesime operazioni che si effettueranno nella campagna stessa.
Rimane obbligatoria la tenuta del registro delle acidificazioni preventivamente vidimato sul quale dovranno
essere annotate le operazioni di acidificazione.
-
Introduzione dell’anidride carbonica in cantina
E’ consentita anche negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti mediante semplice comunicazione
da effettuarsi ogni volta contestualmente all’introduzione della stessa all’ Icqrf.
-
Vino Novello
Novello - Data di immissione al consumo (30 ottobre)
Ricordiamo che la data per l’immissione al consumo del vino novello è il 30 ottobre [DM 13 agosto 2012].
ONAV - Corso per Aspiranti Assaggiatori (14
(14 novembre 2013)
2013)
Giovedì 14 novembre 2013 . Corso di degustazione, per diventare Assaggiatori ONAV (18 lezioni + esame)
Le lezioni si svolgono nelle serate di Martedì e Giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30/23.
Luogo dell'evento: "Castalimenti" ( sede Corso), Via Serenissima 3 – Brescia.
L'evento e aperto a tutti. Il numero di partecipanti e fissato in un minimo di 25 e un massimo di 40.
Per informazioni e chiarimenti:
ENTE VINI BRESCIANI
Ufficio Tecnico
Viale della Bornata, 110 - 25123 Brescia
Tel. 030 364755 (int. 3-4) Fax 030 3362085
[email protected]
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