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STUPEFACENTI ILLECITI AMMINISTRATIVI Fattispecie Nel

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STUPEFACENTI ILLECITI AMMINISTRATIVI Fattispecie Nel
STUPEFACENTI
ILLECITI AMMINISTRATIVI
Fattispecie
Nel momento in cui si è in presenza di fatti o comportamenti che non consentono di ritenere
dimostrata la destinazione ad un uso non esclusivamente personale del trasgressore, tali eventi
costituiscono un illecito amministrativo. Occorre rammentare come la legge non punisce l’uso
personale, ossia non vieta l'uso personale di stupefacenti, punisce, invece, con una sanzione
amministrativa, determinate condotte finalizzate all'uso personale.
Adempimenti di polizia giudiziaria
Il sistema sanzionatorio previsto per tali tipologie di illeciti è previsto dall’art. 75 T.U., così come
interamente sostituito dalla legge del 2006. Il comma 1 contiene una elencazione di sanzioni
amministrative (applicabili per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno) per
coloro che, fuori dai casi di cui all’art. 73, comma 1-bis, illecitamente importano, esportano,
acquistano, ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tali sanzioni sono: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione
della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro
documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per
motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. In caso di accertamento di
fatti costituenti illecito amministrativo, la polizia giudiziaria procedente è tenuta ad una serie di
adempimenti qui di seguito elencati (art. 75, co. 3):- contestazione con relativa redazione del
“verbale di contestazione” e sequestro della sostanza stupefacente con redazione del relativo verbale
di sequestro (combinato disposto art. 72, co. 5 L. 685/75 ed art. 75, co. 3 cit.)- riferire senza ritardo
e comunque entro 10 giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate
effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10 (ASL, laboratorio di igiene e profilassi,
sez. stupefacenti), al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza o di domicilio
dell'interessato (art. 13) allegando i sopra citati verbali. Se al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia
procedono, altresì, all'immediato ritiro della patente di guida. Se è in possesso di un ciclomotore,
viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica e il mezzo viene sottoposto a fermo
amministrativo (art. 214, co. 1 ter, cod. strada). Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato
di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di 30 giorni. La patente
di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma
13, unitamente all’informativa relativa all’illecito amministrativo. In caso di guida di un veicolo
durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a
fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del
nuovo codice della strada. In attesa del provvedimento di confisca e di distruzione della sostanza
stupefacente sequestrata, questa è affidata e custodita dagli organi accertatori (art. 20 L. 689/81, art.
15 dPR. 571/82). Alla distruzione provvedono gli organi di polizia, avvalendosi di idonea struttura
pubblica locale, ove esistente, o statale. Il verbale delle operazioni è trasmesso al Prefetto e al
Ministero della Sanità. L'art. 77 del TU punisce con la sanzione amministrativa chiunque in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o
abbandona, in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui, siringhe o altri strumenti pericolosi
utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
L’art. 75–bis, di nuova introduzione nel Testo unico, prevede una serie di provvedimenti che il
questore può emanare nei confronti di alcune categorie particolari di soggetti. Infatti, qualora in
relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75
possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non
definitivamente:
a) per reati contro la persona;
b) per reati contro il patrimonio;
c) per reati previsti dal testo unico stupefacenti;
d) violazione di norme sulla circolazione stradale;
e) violazione di norme del testo unico stupefacenti;
f) destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza può essere inoltre sottoposto, per la durata
massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
1) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o
presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
2) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una
determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
3) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
4) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
5) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di
entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
6) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il
giudice dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace
competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le
prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate
le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
Illeciti penali
L’art. 73. co. 1 TU prevede la sanzione della reclusione e della multa per “chi, senza autorizzazione,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”.
A titolo esemplificativo, la punibilità della “coltivazione” prescinde dal quantitativo di principio
attivo o dalla dimensione della piantagione o da quanto sia ricavabile delle piante da stupefacenti.
La semplice offerta o proposta di vendita assumono già rilevanza penale, senza che sia necessaria
l'eventuale accettazione della proposta o la consegna della sostanza medesima.
Il “motivo” della cessione non ha importanza, ben potendo essere anche a titolo di cortesia, cosi
come il trasporto. Allo stesso modo il comma 1 bis dell’art. 73 punisce con una sanzione penale
quei fatti di importazione, esportazione, detenzione illecita e acquisto o ricezione a qualsiasi titolo
della sostanza che, per una serie di “indicatori indizianti”, “appaiono destinati ad un uso non
esclusivamente personale” (p.e., principio attivo superiore ai limiti massimi, modalità di
presentazione della sostanza oppure “per altre circostanze dell'azione”). Il reato si perfeziona, nel
caso di “importazione”, nel superamento dei confini nazionali e nel caso specifico di “importazione
aerea”, nel momento in cui la merce è introdotta nello spazio aereo italiano. La “detenzione”,
invece, va intesa nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stessa. L'illecita detenzione è un
reato permanente, per cui la competenza per territorio del giudice, si determina con riferimento al
luogo ove ha avuto inizio la consumazione del reato mentre non ha rilevanza il luogo ove si è
conclusa la condotta. L’art. 73, comma 5 prevede, inoltre, che quando, per i mezzi, per la modalità o
le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti sono di lieve entità,
la pena è diminuita. Una novità della Bossi-Fini (art. 73, co. 5 bis) è la possibilità per il giudice di
applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del “lavoro di pubblica utilità” di cui
all'articolo 54 del d.lgs. 274/2000, per i reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore
di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il comma 6 prevede un aumento di pena per i fatti commessi
in concorso da tre o più persone. L’art. 74 TU punisce l’associazione (tre o più persone) finalizzata
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o più in generale per commettere i reati di
cui all’art. 73 TU. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito
con la reclusione non inferiore a venti anni, mentre chi partecipa all'associazione è punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni. Le aggravanti sono previste nel caso in cui gli associati siano
“dieci o più” o se tra i partecipanti vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope oppure se l’associazione è armata. Occorre rammentare come tale delitto si perfeziona
fin dal momento della costituzione dell’associazione, non occorrendo, per la fattispecie, che i delitti
siano realmente commessi.
Attività di iniziativa della polizia giudiziaria
Controlli, ispezioni e perquisizioni previsti dal T.U. Stupefacenti
Oltre a quanto previsto dall’art. 352 c.p.p. e art. 113 norme att., in relazione alle perquisizioni
“ordinarie”, il Testo Unico prevede all’art. 103, co. 2, che gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione
dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere
che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive
quarantotto ore. L’art. 103, co. 3, T.U. prevede, invece, che gli ufficiali di polizia giudiziaria,
quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni
dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. Nei casi sopra
citati (controllo, ispezione e perquisizione) gli operatori procedenti sono tenuti a rilasciare
immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.
Sequestro
Alla attività appena descritta fa spesso seguito il rinvenimento di sostanza stupefacente che dovrà
essere sequestrata. Per il sequestro di iniziativa degli ufficiali di p.g. (art. 354 c.p.p.; casi di
particolare necessità e urgenza, anche da agenti p.g., art. 113 n. att.), occorre che vi sia il pericolo
che le cose o tracce possano subire alterazioni, dispersioni o modificazione prima dell'intervento del
Pubblico ministero; nel caso particolare di rinvenimento di sostanza stupefacente, va sequestrato
anche tutto quanto sia servito alla preparazione delle dosi nonché i mezzi di trasporto utilizzati per il
traffico illecito. Naturalmente il tutto deve essere cristallizzato in un verbale di sequestro redatto
con le forme e i contenuti previsti dal combinato disposto dell’art. 355 c.p.p. e art. 81 delle norme di
attuazione. Copia del verbale di sequestro va consegnata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate. Il predetto verbale va trasmesso, senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore, al
pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito per la convalida (art. 355, co. 1,
c.p.p.)
Arresto in flagranza: obbligatorio e facoltativo
L'art. 380, co. 2 lett. h), c.p.p., prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti concernenti
sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del Testo Unico stupefacenti, salvo
che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (fatti di lieve entità). In
quest’ultimo caso vi è l’arresto facoltativo in flagranza, mentre nel caso di detenzione di droga “per
uso personale” (o altro fatto) si è in presenza di una violazione amministrativa. L’art. 73, co. 5
prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della
multa da euro 1.032 a euro 10.329. Per poter classificare un fatto di “lieve entità” bisogna
considerare una serie di parametri che vanno ben oltre alle quantità di droga posseduta dal soggetto.
Bisogna aver riguardo, infatti, a tutte le circostanze di natura soggettiva e oggettiva che si
rinvengono, ictu oculi, al momento dell’accertamento della violazione penale. Si può dire che la
lieve entità può essere parametrata rispetto al principio di offensività penale, così come sancito nei
principi generali del codice penale. Possono rientrare nella valutazione dell’operatore di polizia le
circostanze relative alla qualità della sostanza stupefacente, alle modalità di svolgimento dell’azione
e quant’altro. Una circostanza che si potrebbe verificare è la c.d. codetenzione di sostanze
stupefacenti. Quest’ultima fattispecie costituisce reato, anche se è qualificabile come “fatto di lieve
entità” se l’acquisto avviene per il consumo di ciascuno del gruppo ivi compreso l’acquirente;
viceversa se l’acquirente detentore non è anche assuntore, la circostanza non può essere qualificata
di lieve entità con tutte le conseguenze del caso.
PROCEDURE OPERATIVE IN MATERIA DI STUPEFACENTI DOPO LA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La sentenza della corte costituzionale nr.32/2014 ha dichiarato incostituzionali gli artt.4 bis e 4
vicies ter del D.L.20.12.205 nr.272 convertito con L.21.02.2006 nr.49 (legge Fini Giovanardi) le
ricadute di tale sentenza sull’art.73 DPR 309/90 sono la riviviscenza delle norme precedentemente
vigenti, ossia quelle contenute nella legge Iervolino Vassalli (L.162/90), fondata come noto sulla
distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.
Il testo ripristinato dell’art.73 del T.U. stupefacenti prevede ora (come allora) due distinte reati a
seconda dell’oggetto materiale della condotta: i primi tre commi riguardano le c.d. droghe pesanti,
ossia le sostanze elencate nelle tabelle I e III dell’art.14 prevedendo, per l’ipotesi di cui al comma 1,
la pena della reclusione da 8 a 20 anni, mentre il quarto comma riguarda le cosiddette droghe
leggere, ossia le sostanze catalogate nelle tabelle II e IV dell’art.14, prevedendo la pena della
reclusione da 2 a 6 anni
Per le condotte criminose in materia di spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti o psicotropiche, sia che si tratti di droghe pesanti (tab.I e III) sia che si tratta di droghe
leggere (tab.II e IV) l’arresto in flagranza è obbligatorio se il fatto NON è di lieve entità, per
fatti di lieve entità l’arresto è facoltativo.
STUPEFACENTI E MINORI
Per quanto riguarda i minorenni giova ricordare che il combinato disposto degli artt.23 e 16 DPR
448/88 e 380 co.2 lett h) c.p.p. consente l’arresto FACOLTATIVO del minore per i reati sugli
stupefacenti NON di lieve entità’,
L’arresto del minore per le condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotropiche di
LIEVE ENTITÀ non è consentito.
Come è noto l’arresto in flagranza di cui al comma 1° dell’art. 16 del D.P.R. 448/1998 è sempre
facoltativo ( anche se trattasi di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio, in caso di arresto
si deve tenere conto della gravità del fatto, nonché dell’età e della personalità del minore) ed è
consentito solo per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a nove anni.
MISURA PRE CAUTELARE PER LIEVE ENTITA’ MINORE
ALL’ACCOMPAGNAMENTO IN UFFICIO
A SEGUITO DI FLAGRANZA DI REATO
ART. 18 BIS DEL D.P.R. 448/88.Trattasi di atto diverso dall’accompagnamento per l’identificazione poiché influisce sulla libertà
dell’individuo è un atto che necessita di convalida nei termini di legge.
Per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, gli Ufficiali e gli Agenti possono – (non devono) procedere
all’accompagnamento di cui all’art. 18 bis del D.P.R. 448/1988 e cioè affidare entro dodici ore il
minore ai genitori (o chi per essi) invitati presso i propri uffici per riceverlo in consegna, con
l’avviso dell’obbligo di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero. Se l’ambiente familiare non
appare idoneo al controllo del minore(ad. Es. genitori tossicodipendenti, con precedenti in materia
di sfruttamento alla prostituzione o schiavitù etc.) ovvero nessuno dei genitori si presenta per
riceverlo in consegna, la Polizia Giudiziaria informe il Pubblico Ministero, il quale disporrà che il
minore accompagnato sia condotto presso una comunità o presso il Centro di Prima Accoglienza.
LIEVE ENTITA’
La lieve entità è prevista dall’art 73 comma 5 DPR 309/90 prima attenuante ad effetto speciale ora
in virtù del D.L. nr.146/2013 convertito in Legge nr.10/2014 è autonoma figura di reato.
Il fatto di lieve entità si sostanzia, come noto, di un insieme di parametri, che vanno esaminati l’uno
indipendentemente dagli altri (peso dello stupefacente, modalità o circostanze dell’azione e mezzi
utilizzati).
Per costante giurisprudenza, il vaglio in senso negativo anche di uno solo dei parametri di
riferimento individuati dalla legge deve condurre ad escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità (Cfr.
App. Lecce, 5 settembre 2012, Da.Ma.)
Si riportano a titolo esemplificativo alcune sentenze della cassazione sulla lieve entità.
Cass. pen. Sez. IV, 12/11/2010, n. 43399 (rv. 248947) In tema di sostanze stupefacenti, ai fini
della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è
tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti
l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale
del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo,
conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità".
(Fattispecie nella quale sono state ritenute ostative al riconoscimento dell'attenuante la quantità e
qualità delle sostanze detenute illegalmente dall'imputato, pari nella specie a g. 155 di hashish e 9
involucri di crack). (Rigetta, App. Salerno, 03/07/2009)
Cass. pen. Sez. VI, 01/07/2010, n. 29250 (rv. 249369) In materia di sostanze stupefacenti, la
circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa sulla
base del mero presupposto che l'imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione
della droga reiterate nel tempo, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri
dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990. (Annulla in parte con rinvio,
App. Venezia, 21 Dicembre 2009)
Cass. pen. Sez. Unite, 24/06/2010, n. 35737 (rv. 247911) La circostanza attenuante speciale del
fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta
solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente
assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie nella quale
l'attenuante era stata riconosciuta valorizzando la qualità e quantità di droga - un grammo di hashish
- ceduta a soggetto minore di età, nonché i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione,
abitualmente posta in essere senza particolari accorgimenti). (Rigetta, App. Campobasso,
02/07/2009)
Cass. pen. Sez. IV, 03/06/2009, n. 34331 (rv. 245199) In tema di detenzione di sostanze
stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità non può trovare applicazione quando
la quantità di sostanza si riveli considerevole, trattandosi di sintomo sicuro di una notevole
potenzialità offensiva del fatto e di diffusività della condotta di spaccio. (Nella concreta fattispecie,
la detenzione illecita di centocinquanta pastiglie di ecstasy è stata ritenuta indicativa di potenzialità
offensiva del fatto non sussumibile nella connotazione di "lieve entità"). (Annulla senza rinvio,
Trib. Cagliari, 04/05/2007)
COSA SIGNIFICA "SPACCIO" E COME SI ACCERTA
Intanto, è utile premettere che spaccio significa cessione ad un altra persona, anche gratuitamente
ed anche una dose minima: regalare una "canna" o fornire una "riga" ad un amico è dunque
spaccio.
Lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio vanno peraltro provati dall'accusa: infatti, a seguito
della depenalizzazione della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in esito al
referendum abrogativo di talune disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (D.P.R. 5 giugno
1993 n. 171), la destinazione allo spaccio costituisce un elemento costitutivo del reato di illecita
detenzione di droga e, come tale, deve ovviamente essere provata dall’accusa, non potendo farsi
carico all'imputato di provare la destinazione a uso personale della sostanza di cui e stato trovato in
possesso (cfr. tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 29/04/2003, n. 26709, Pezzella).
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/90, dunque, non è l'indagato
a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta (così da potersi giovare della "sole"
sanzioni amministrative previste dall’art. 75 dello stesso d.P.R.); è invece l’accusa, secondo i
principi generali, a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale
(cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. 4, 4-6-2004 n. 36755, Vidonis; Cass. Pen. Sez. 6, 22-9-2003,
Pommella).
La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale - penalmente
irrilevante - o della cessione a terzi - penalmente rilevante) è effettuata dal giudice secondo
parametri come:
 la quantità,
 la qualità e la composizione della sostanza , anche
 in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare nonché
 la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza oltre
che

sulla base delle concrete circostanze del caso (cfr. tra le altre, Cass. pen., sez. VI,
19/04/2000, n.6282, D'Incontro).
La destinazione della droga al fine di spaccio, quindi, è argomentata anche facendo esclusivamente
riferimento ad elementi asseritamente "oggettivi univoci e significativi" (anche senza dichiarazioni
di terze persone) come il quantitativo della droga sequestrata, il rinvenimento dello strumentario che
lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (bilancino, etc.), la
ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga (cfr.
ex pluribus, Cass., Sez. VI, 1-4-2003, Grisolia).
Cercando di spiegare i singoli elementi (chiamati indiziari perchè costituiscono indizio di un
reato):
1. Quantità
Maggiore è il peso (lordo) maggiore è la "presunzione" che la sostanza stupefacente sia detenuta ai
fini di spaccio (almeno parziale), anche se il solo superamento del cd. peso soglia non comporta di
per sè la sussistenza del reato.
Sostanza ripartita in diverse "pesature" (es. 3 pezzi da un grammo, e ciò perchè è indice di un
confezionamento per la vendita, cfr. sotto)
2. Qualità e la composizione della sostanza, disponibilità di materiale da taglio
Maggiore è la purezza / qualità della sostanza stupefacente (percentuale di principio attivo) più si
suppone che il detentore sia spacciatore e non consumatore. Se trovano più sostanze (cocaina e
hashish, ma anche marijuana e hashish), è un indizio per la destinazione a terzi (perchè la
giurisprudenza nega in genere la possibilità di un cd. poliuso).
E' evidente che se viene trovata anche sostanza da taglio (es mannite), la destinazione a terzi della
sostanza è praticamente provata (il consumatore infatti non talgierà mai la sostanza che vuole
consumare).
3. Reddito del detentore e del suo nucleo familiare
Se viene ritrovata sostanza stupefacente nella disponibilità di chi si dichiara consumatore,
l'interessato deve poter provare di avere reddito lecito sufficiente per potersi pagare il consumo. Se
il consumatore infatti non ha lavoro ma in sede di perquisizione viene trovata sostanza stupefacente,
la giurisprudenza presume lo spaccio per pagare con il ricavato le dosi che vengono consumate. La
presenza di soldi contanti è altro indizio (forte) di spaccio.
4. Bilancino (disponibilità di attrezzature per la pesatura) o il confezionamento della sostanza
Il ritrovamento di un bilancino e sacchetti di nylon, magari tagliati, o scatoline, sacchettini con la
zip, bustine (es. quelle trasparenti delle sigarette), ..
5. Altre concrete circostanze del caso
Trovato in possesso di stupefacente divisa in dosi, in locale pubblico o luogo pubblico frequentato
da giovani tossicodipendenti.
COLTIVAZIONE PER USO PERSONALE (COLTIVAZIONE DOMESTICA)
La coltivazione di marijuana (anche di una sola piantina sul balcone di casa) è considerata sempre
reato a condizioni che la pianta possieda una efficacia drogante anche minima.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 51497/13; depositata il 19 dicembre) La
coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante ai sensi
degli artt. 26 e 28, D.P.R. n. 309/1990, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico
agraria e coltivazione domestica, posto che l’attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni,
è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga. Irrilevante deve considerarsi, inoltre, ogni
richiamo al valore minimo del principio attivo ricavabile dalle piante stesse allorquando non di
una singola piantina si tratti, ma della coltivazione in serra, sia pure rudimentale, di una
pluralità...
Sentenza della Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 40295 del 17-10-2006 (ud. del 17-10-2006),
Q.C. (rv. 235425) In tema di stupefacenti, alla coltivazione di piante da cui possono ricavarsi
sostanze stupefacenti non si applica l'art.75 d.P.R. 9 ottobre 1990, bensì l'articolo 73 dello stesso
d.P.R., essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità penale, la destinazione ad
uso personale della coltivazione, nonché la modesta estensione di quest'ultima. Solo l'assenza o
insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata consente di escludere l'offensività della
condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall'articolo 49 cod.pen.. (Nella specie,
la Corte ha osservato che le modifiche introdotte con la legge 21 febbraio 2006 n. 49 non hanno
inciso sulla disciplina relativa alla "coltivazione" di stupefacenti).
CONSUMO DI GRUPPO DI SOSTANZA STUPEFACENTE
In tema di consumo di gruppo di sostanza stupefacente, "occorre che la sostanza sia stata acquistata
da uno dei componenti il gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione,
ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti, di
talchè possa affermarsi che l'acquirente agisca come longa manus degli altri e che il successivo
frazionamento della sostanza acquisita sia solo una operazione materiale di divisione senza
trasferimento dall'uno all'altro di valore". E' stato, ancora, affermato che "la condotta di un soggetto
acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non punibile, perchè finalizzata al consumo di
gruppo, solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin
dall'origine - e cioè fin dal momento dell'acquisto - quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui
si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l'acquirente deve considerarsi
l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una cessione principale.
La sentenza della Cassazione penale , sez. IV, sentenza 29.01.2013 n° 4560 sancisce la non
punibilità dell'uso comunitario, sia nella forma del mandato all'acquisto che in quella dell'acquisto
in comune, riconducendosi entrambi le fattispecie all'uso di gruppo e quindi all'uso personale (tra le
altre, Cass. Sez. 6, sent. n. 17396 del 27.2.2012, Bove, rv. 252499). Orbene, anche ad accedere a
quest'ultima tesi, occorre pur sempre che l'acquirente-mandatario, il quale opera materialmente (o
conclude) le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori; che sia certa sin dall'inizio
l'identità dei componenti il gruppo, nonchè manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi
la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta un'intesa in ordine
al luogo ed ai tempi del relativo consumo; che gli effetti dell'acquisizione traslino direttamente in
capo agli interessati, senza passaggi mediati" (Cass. 17396/2012, cit).
Pertanto per quanto precede il consumo di gruppo non è punibile penalmente solo se ricorrono le
sottonotate condizioni: coinvolga anche il mandatario deputato alla ricezione materiale dello stupefacente;
 nella esatta identificazione ab origine di tutti coloro che compongono il gruppo;
 nella comprovata volontà di procurarsi lo stupefacente, destinata ad un uso personale
di ciascuno dei sodali;
 nella circostanza che non si verifichino passaggi intermedi che possano interessare lo
stupefacente acquistato.
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