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pubblica sicurezza e illeciti amministrat i vi
Giovanni Calesini
w w w. L a u r u s R o b u f f o . e u
Leggi di
PUBBLICA SICUREZZA
E ILLECITI AMMINISTRATIVI
EDIZIONE
XXIV
CON IL PRONTUARIO
DEI CONTROLLI DI POLIZIA
Laurus
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Indice aggiornamenti
Capitolo XII “Stupefacenti e sostanze psicotrope” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.
5
Prontuario - Voce “Stupefacenti” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Errata corrige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Prontuario - Voce “Alberghi e Affittacamere” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Prontuario - Voce “Armi, munizioni e esplosivi (porto e trasporto)” . . . . . . . . . . . . . . . .
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In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 32/2014 (ud. 12 febbraio
2014), sostituire l’intero capitolo XXII “Stupefacenti e sostanze psicotrope” con
quello di seguito riportato e le relative violazioni riportate nel Prontuario alla vo ce “Stupefacenti”.
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CAPITOLO XXII
Stupefacenti e sostanze psicotrope
Sommario: 1.La nozione di sostanza stupefacente 2. La disciplina degli stupefacenti.
3. L’illecito amministrativo. 4. Illeciti penali. 5. Attività di iniziativa della polizia giudiziaria.
6. Attività di contrasto del traffico e spaccio di stupefacenti. 7. Autorizzazioni e controlli
§ 1. LA NOZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE
La materia è disciplinata dal D.PR. 9 ottobre 1990 n. 309 “TU. delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. Tuttavia né la legge italiana né le
convenzioni internazionali forniscono alcuna definizione giuridicamente rilevante preferendo adottare il cosiddetto sistema tabellare: secondo il D.P.R. 309/90 sono considerate stupefacenti quelle sostanze, sia naturali che sintetiche, elencate nelle tabelle
previste dagli articoli 13 e 14.
La dottrina adotta un altro criterio. Secondo una definizione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sono considerate sostanze stupefacenti tutte le sostanze
di origine vegetale o sintetica che provocano dipendenza fisica c/o psichica (bisogno di
ripetere l’assunzione) dando luogo in alcuni casi ad effetti di tolleranza (necessità di
aumentare le dosi).
In sintesi, per la definizione del concetto di droga:
a) la legge utilizza il sistema formale, considerando stupefacenti quelle sostanze
comprese nelle apposite tabelle;
b) la giurisprudenza ha ritenuto che una sostanza, benché non inserita in alcuna
tabella, possa considerarsi stupefacente se contiene una percentuale del principio attivo proprio di una delle sostanze incluse nelle tabelle;
c) la dottrina ricorre ad un criterio basato sugli effetti prodotti sull’organismo dall’assunzione della sostanza medesima.
“Quanto poi ad una pretesa distinzione sostanziale tra le sostanze stupefacenti e
quelle psicotrope, questa va esclusa, trattandosi di termini di analogo significato, anche
se correntemente si è soliti parlare di sostanze psicotrope soprattutto con riferimento
alle droghe più moderne di derivazione o di fabbricazione sintetica” (1).
In relazione all’origine, le droghe si distinguono in naturali e sintetiche, mentre
secondo gli effetti, possono essere suddivise in:
1) narcotici (oppio, eroina, metadone);
2) depressivi (barbiturici, ansiolitici);
3) stimolanti (cocaina, anfetamine);
4) allucinogeni (LSD o acido lisergico);
5) altri effetti (hashish, marijuana).
___________
(1) G. Amato, Droga e attività di polizia, ed. Laurus Robuffo, 2000, pag. 79 e segg.
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Capitolo XXII - Stupefacenti e sostanze psicotrope
§ 2. LA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI
Le norme relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope, riguardano numerose
discipline.
La Polizia Sanitaria, per quanto riguarda le autorizzazioni all’impiego delle
sostanze per le necessità mediche e di cura, la Polizia Doganale e Tributaria, per gli
aspetti connessi con le importazione ed esportazioni autorizzabili ed autorizzate, la
Polizia Amministrativa e la Polizia Giudiziaria, relativamente alle attività illecite variamente sanzionate, la Pubblica Sicurezza, per i riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica, l’Autorità Giudiziaria per ciò che attiene all’applicazione delle sanzioni penali ed
al relativo procedimento.
La materia è vastissima, ed in questo capitolo esamineremo soltanto quegli aspetti
della normativa che maggiormente interessano gli operatori di polizia addetti al controllo del territorio, lasciando agli specialisti dei singoli settori l’approfondimento degli
argomenti di specifica competenza.
2.1. I due pilastri del sistema: sanzioni penali e sanzioni amministrative
II referendum del 18 aprile 1993, con l’abrogazione di diversi articoli del D.P.R.
9 ottobre 1990 n. 309, ha modificato la legislazione sugli stupefacenti.
Dopo la sentenza 32/2014 (ud.12 febbraio 2014) della Corte Costituzionale, che
ha dichiarato la incostituzionalità di alcune modifiche introdotte con il d.l. 30 dicembre 2005, n., 272 possono verificarsi ora le seguenti situazioni:
• comportamenti illeciti puniti con sanzione amministrativa: importare, acquistare o comunque detenere sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso
personale;
• comportamenti illeciti puniti con sanzione penale: tutti i rimanenti casi di
illecito.
L’uso personale è una condotta completamente diversa dalla detenzione per uso
personale.
La legge non vieta l’uso personale di stupefacenti; in quest’ottica non si possono
quindi applicare le sanzioni amministrative a chi abbia abusato o rechi i segni di assunzione di sostanze stupefacenti, ma non sia sorpreso in possesso di alcuna dose.
Sono puniti invece con sanzione amministrativa, il possesso, l’importazione, l’acquisto, per farne uso personale (art. 75 del T.U.).
L’art. 73 del T.U. invece punisce con la reclusione (delitto), le stesse condotte
finalizzate ad un uso diverso da quello personale.
Perciò per questi comportamenti (possesso, importazione e acquisto), la linea di
demarcazione tra l’illecito amministrativo e quello penale è costituita dallo scopo:
• uso personale —————> illecito amministrativo;
• altro uso
—————> illecito penale.
Nelle indagini concernenti gli stupefacenti, fra i mezzi di ricerca della prova
assumono particolare rilievo la perquisizione d’iniziativa, le ispezioni ed i controlli.
I verbali di tali atti, cosiddetti ad irripetibilità originaria, confluiscono nel fascicolo del dibattimento ed assumono il valore di prove, utilizzabili ai fini della sentenza.
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Inoltre possono costituire gli unici elementi in base ai quali il giudice pronuncerà sentenza di giudizio abbreviato, o avverrà il “patteggiamento” tra P.M. e imputato.
2.2. Le tabelle
Con la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’articolo 73 tornano in vigore le vecchie tabelle previste dalla precedente formulazione dell’art. 14 del TU. 1. In
particolare:
• le tabelle I e III relative alle «droghe pesanti» quali, ad esempio, l’oppio e i
suoi derivati; le foglie di coca e i suoi alcaloidi; le anfetamine ad azione eccitante (tra
cui l’ecstasy); il tetraidrocannabinolo ecc.
• le tabelle II e IV relative alle «droghe leggere», quali ad esempio, la cannabis
indica e i suoi derivati (hashish, marijuana).
La distinzione tra droghe leggere e pesanti ha ora rilievo ai fini della pena, ma non
influisce sulle attività condotte di iniziativa dagli organi di polizia.
Giova rammentare che l’articolo 380, comma 2, lett. h) c.p.p., impone l’arresto in
flagranza anche per le droghe “leggere”, salvo i casi di lieve entità di cui al comma 5
dell’art. 73, che però prevedono l’arresto facoltativo
§ 3. L’ILLECITO AMMINISTRATIVO
L’illecito amministrativo sussite per esclusione, quando non si applicano le sanzioni penali, in relazione a quei comportamenti che non consentono di ritenere dimostrata la destinazione ad un uso non esclusivamente personale del trasgressore.
Assumono rilevanza amministrativa le medesime condotte (cioè quelle che non
sono per loro natura dimostrative della destinazione a terzi) quando riguardano medicinali detenuti senza prescrizione medica oppure per quantitativi esorbitanti la prescrizione.
Nota bene: non si potrà mai applicare la sanzione amministrativa per quelle
condotte, come ad esempio la vendita, che sono per loro natura dimostrative di cessione a terzi.
Il sistema amministrativo sanzionatorio è imperniato sulle sanzioni previste dall’articolo 75 le quali possono essere applicate dal prefetto al trasgressore, anche recidivo, dopo un procedimento che si conclude con il colloquio con il trasgressore stesso.
3.1. Le sanzioni amministrative per i consumatori
La nuova formulazione della legge non prevede più situazioni di non punibilità
(come invece avveniva per effetto dell’art. 80 abrogato); stabilisce però per la detenzione
di sostanze stupefacenti per uso personale, sanzioni amministrative anziché penali.
Chiunque, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis (cioè per farne
uso personale) illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del TU.
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Capitolo XXII - Stupefacenti e sostanze psicotrope
L’uso personale è una condotta completamente diversa dalla detenzione per uso
personale. Non si possono quindi applicare le sanzioni amministrative a chi abbia abusato o rechi i segni di assunzione di sostanze stupefacenti, ma non sia sorpreso in possesso di alcuna dose.
La legge non vieta l’uso personale di stupefacenti; sono puniti invece con sanzione
amministrativa, determinate condotte finalizzate all’uso personale (art. 75 del TU).
In precedenza la legge attribuiva la competenza ad applicare le sanzioni al prefetto del luogo dov’era stato commesso il fatto. Il nuovo art. 75, più correttamente, stabilisce la competenza del prefetto in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell’interessato, superando cosi i problemi che sorgevano allorché un soggetto commetteva più infrazioni in province diverse.
Le sanzioni possibili sono:
• la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla;
• la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirla;
• la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o il
divieto di conseguirli;
• la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di
conseguirlo se cittadino extracomunitario (1).
È stato poi introdotto un provvedimento cautelare adottato da parte dell’organo di
polizia accertatore, il quale provvede all’immediato ritiro della patente di guida o del
patentino per ciclomotori, ed alla sottoposizione del ciclomotore a fermo amministrativo.
L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o un altro programma
educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e competente per territorio
o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.
3.2. Le nuove misure adottate dal questore
Il nuovo art. 75-bis, recante provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica, introduce specifiche misure, applicabili alla persona che risulti già condannata, anche non
definitivamente, a) per reati contro la persona, b) contro il patrimonio o c) per quelli previsti dalle disposizioni del testo unico sugli stupefacenti o d) dalle norme sulla circolazione stradale, e) oppure sanzionato per violazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti f) o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza
Il questore, qualora risulti che dalla condotta sanzionata in via amministrativa,
possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, potrà imporre una o più delle
seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio
della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente
competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
__________
(1) Con l’entrata in vigore dell’accordo di Maastricht, i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea NON sono stranieri. Tuttavia la precisazione evita ogni equivoco, il divieto riguarda solo
“i motivi di turismo” e solo i cittadini extra UE.
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c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Le predette misure (una o più, secondo necessità debitamente motivata) sono
applicate dal questore con provvedimenti da trasmettere, entro 48 ore dalla notifica
all’interessato, al giudice di pace territorialmente competente per la convalida. Le
stesse misure possono essere modificate qualora sopravvengano determinate circostanze e possono essere revocate in caso di esito positivo dei programma di recupero.
La violazione è punita con l’arresto.
3.3. Adempimenti in caso di illecito amministrativo
L’operatore di polizia, trovandosi in presenza di un soggetto sorpreso in possesso
di stupefacenti, al fine di farne uso personale, dovrà redigere:
a) verbale di sequestro amministrativo delle sostanze stupefacenti;
b) verbale di contestazione, (art. 72/5 L. 685/75, art. 75/5 TU) (1).
Nel verbale si dovrà:
b-1) indicare le generalità del soggetto. In mancanza di elementi concreti di identificazione, si potrà se del caso, procedere alla fotosegnalazione;
b-2) narrare succintamente la dinamica del fatto;
b-3) menzionare il peso della sostanza stupefacente sequestrata, e la sua natura;
b-4) specificare gli estremi dei documenti esibiti (numero, autorità e data di rilascio ecc.);
b-5) chiedere all’interessato indicazioni circa il possesso di passaporto, porto
d’armi, patente di guida ecc. specificando sul verbale;
b-6) per i cittadini stranieri, indicare l’eventuale possesso del permesso di soggiorno.
Successivamente, l’ufficio operante dovrà:
A) inoltrare, per l’analisi, la sostanza sequestrata alla A.S.L., laboratorio di
igiene e profilassi sezione stupefacenti;
B) inviare alla prefettura Ufficio Territoriale del Governo:
1) verbale di contestazione;
2) verbale di sequestro amministrativo;
3) risultato dell’esame tecnico rilasciato dal laboratorio.
C) custodire la sostanza residua, in attesa dei decreto di confisca e distruzione
che sarà emesso dalla prefettura.
__________
(1) Nella pratica, non essendo sempre possibile avere immediatamente la certezza di dover operare in via amministrativa anziché penale, il “verbale di contestazione” sarà redatto successivamente,
allorché si conosceranno gli esiti delle analisi delle sostanze sequestrate e si dovrà procedere anche alla
“notifica dei risultati dell’esame qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata”.
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3.4. Provvedimenti previsti dal Codice della strada
Come precisato dalla circolare ministeriale DR/1012/M/4 (5) uff. IV del 25 settembre 1991 del Ministero dell’Interno, la disciplina prevista dal Testo Unico delle
norme sulla circolazione stradale continua ad applicarsi nei confronti dei titolari di
patenti di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici
e psichici o della idoneità alla guida in relazione all’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
La suddetta normativa può trovare applicazione unitamente a quella contemplata
dall’art. 75 del D.P.R. 309/90, anche quando, ritenute inapplicabili le sanzioni amministrative di cui al citato articolo, ci si trovi in presenza di soggetto assuntore di droga,
che dia motivo di dubitare della permanenza dei requisiti di idoneità alla guida.
Nell’ipotesi in cui l’interessato abbia, al momento dell’accertamento dell’illecito
amministrativo, la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, il comma 3 dell’
art. 75 del TU prevede anche l’immediato ritiro della patente di guida e del certificato di
idoneità tecnica dei ciclomotori, nonché il fermo amministrativo di questi ultimi.
In questi casi, l’organo di polizia deve sempre procedere al ritiro immediato del
documento di abilitazione alla guida, oppure, se il documento non è portato al seguito,
ad ordinarne la consegna immediata all’Ufficio di Polizia (quello di appartenenza dell’organo accertatore o quello più vicino al trasgressore).
Quando la persona ha la disponibilità di un ciclomotore, l’organo di polizia deve
procedere anche al ritiro immediato del certificato di idoneità tecnica ovvero del certificato di circolazione del ciclomotore e disporre il fermo amministrativo del veicolo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell’art 214 del codice della strada.
Del ritiro deve essere redatto il verbale da trasmettere al prefetto insieme
all’informativa di cui all’art 75 del T.U.
Attenzione! Questi provvedimenti devono essere adottati dall’organo di polizia
procedente solo nel caso in cui il trasgressore sia proprietario, possessore o, comunque, detentore di un veicolo a motore sul quale egli si trovava al momento del
controllo oppure che era in sosta in luogo immediatamente limitrofo a quello in cui
tale controllo è avvenuto. È escluso, perciò, che la misura possa essere applicata
per il solo fatto che il trasgressore sia proprietario di un veicolo se non poteva
disporne momento dell’accertamento dell’illecito (1).
3.5. Custodia delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro amministrativo. Confisca e distruzione
La custodia delle sostanze stupefacenti sequestrate è affidata agli organi di polizia che hanno proceduto all’accertamento dell’illecito (art. 7 D.PR. 571/82).
Decorsi i termini per la richiesta di revisione delle analisi, e rigettata l’eventuale
opposizione al sequestro, il prefetto ordina la confisca e la distruzione delle cose sequestrate (art. 20 L. 689/81 e art. 15 D.PR. 571/82).
Per la distruzione delle dosi, si applicano anche nel procedimento amministrativo,
le disposizioni dell’art. 87 del T.U.
__________
(1) Circ. Min. Interno 777/A/1.1/134/93/2006 del 9 agosto 2006.
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Dell’avvenuta distruzione deve essere redatto verbale in 5 copie, (di cui una per
gli atti d’ufficio, e le altre per la prefettura Ufficio Territoriale dei Governo ed il Ministero della sanità), sul quale occorre indicare:
• generalità degli operanti;
• generalità del tecnico che ha proceduto all’incenerimento;
• natura e peso della sostanza;
• generalità della persona cui venne sequestrata.
A norma della circolare del Ministero dell’Interno n. DR/1012/M/4 (5) Uff. IV del
25 marzo 1991, alla distruzione, devono provvedere gli organi di polizia che hanno
curato la custodia e che devono trasmettere il verbale delle operazioni al Ministero
della sanità ed ai prefetti, secondo le modalità tecniche indicate dal decreto 19 luglio
1985 del Ministero della sanità.
La distruzione deve avvenire per incenerimento, in impianti con le caratteristiche determinate dal D.M. (San.) 15 settembre 1998. Sono ammessi anche sistemi di
incenerimento di tipo diverso purché in grado di assicurare pari efficienza in termini di
combustione.
3.6. Segnalazione di terzi
La eventuale segnalazione di terzi (genitori, parenti od altri) circa l’assunzione di
droga, non può essere ritenuta una notizia di illecito amministrativo; infatti la legge 24
novembre 1981, n. 689, cui la normativa rinvia, attribuisce la potestà di accertamento
delle violazioni amministrative ai soli soggetti indicati nell’art. 13, ed esclude i privati
dal novero degli agenti accertatori. Evidentemente è diverso il caso in cui la segnalazione dei terzi sia relativa ad un fatto di reato.
In altre parole, se la segnalazione del privato riguarda un illecito amministrativo,
non può essere utilizzata ai fini dell’applicazione della relativa sanzione, mentre se
riguarda un illecito sanzionato penalmente, deve formare oggetto di notizia di reato, ai
sensi dell’art. 347 C.P.P.
3.7. Interventi curativi e riabilitativi (Titolo XI del Testo Unico)
Quanto agli interventi curativi e riabilitativi, la legge stabilisce i seguenti principi:
a) affidamento al servizio pubblico per le tossicodipendenze, che ha il compito di
stabilire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, con possibilità anche, nei casi
di necessità ed urgenza, di disporre l’effettuazione di terapia di disintossicazione nonché trattamento psico-sociali e farmacologici;
b) possibilità della terapia volontaria e dell’anonimato, per chi lo richiede;
c) segreto professionale ai sensi dell’art. 200 e garanzie ai sensi dell’art. 103 del
C.P.P. per i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze, i quali perciò non
possono essere obbligati a deporre come testi su quanto hanno conosciuto per ragioni
della propria professione;
d) libera scelta, da parte del tossicodipendente, della struttura presso cui svolgere
il programma.
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3.8. Abbandono di siringhe
L’art. 77 del TU punisce con la sanzione amministrativa chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato, ma di comune o altrui uso, getta
o abbandona in modo da mettere a rischio l’incolumità altrui, siringhe o altri strumenti pericolosi, utilizzati per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (1).
Secondo i principi generali (art. 16 L. 689/81), l’interessato ha la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Trattandosi di illecito amministrativo, è ovviamente punibile anche a titolo di
colpa. È evidente che la norma sarà concretamente applicabile nei soli rarissimi casi di
sorpresa sul fatto.
La legge non fornisce (come invece dovrebbe) gli elementi per individuare l’autorità competente. La dottrina prevalente ritiene che sia il prefetto: tale opinione mi
sembra assai discutibile.
L’abbandono di siringhe, infatti, non è violazione in materia di stupefacenti; essa
invece può essere fatta rientrare:
• nello smaltimento di rifiuti;
• nella igiene pubblica.
Sia in un caso che nell’altro, la competenza appartiene al presidente della giunta
regionale (o all’organo da questi delegato) cui andrebbe quindi inviato il rapporto, in
caso di mancato pagamento in misura ridotta.
§ 4. ILLECITI PENALI
4.1. Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti
L’art. 73 del T.U. commina una sanzione penale a “chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o
mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista,
trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, sostanze stupefacenti o
psicotrope”.
Dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 32 del 2014). è sparita l’equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti, e le sanzioni sono nuovamente diversificate.
a) se si tratta di sostanze comprese nelle tabelle I e III, è prevista la reclusione da
8 a 20 anni e la multa,
__________
(1) Tuttavia secondo l’art. 674 C.P. “chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in
un luogo privato, ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone....
è punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda fino a euro 206”.
La differenza è minima: il getto di siringhe o strumenti pericolosi usati per l’assunzione di
sostanze stupefacenti è punito con sanzione amministrativa, viceversa se vengono gettate cose atte ad
offendere, ma utilizzate per altri scopi, si applica la legge penale.
Ritengo che la norma, se fosse sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, potrebbe essere
dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza).
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b) se si tratta invece di sostanze comprese nelle tabelle II e IV è stabilita la reclusione da 2 a 6 anni e la multa.
Quali sono i comportamenti penalmente rilevanti?
• coltiva: la coltivazione è una condotta che ha sempre un rilevanza penale, qualunque sia la dimensione della piantagione;
• produce, fabbrica, estrae, raffina: la legge punisce anche tutte quelle attività
che necessariamente precedono lo smercio illegale;
• vende, offre o mette in vendita: il reato è perfezionato con la semplice offerta o
proposta di vendita. A questo reato sono pertanto estranei l’eventuale accettazione della
proposta e la traditio (consegna) della sostanza medesima (vedi Cass. pen. - sez I - 20 giugno 1984, n. 5832). Non occorre neppure che l’offerente possieda materialmente la
sostanza offerta, ma è sufficiente l’accordo per lo scambio di merce contro prezzo;
• cede, distribuisce, commercia: il motivo della cessione non ha importanza,
«restano irrilevanti la liberalità, la cortesia, lo scambio reciproco, la restituzione, l’uso
di gruppo ... » (Cass. pen. - sez. I - 19 gennaio 1984 n. 2171). «L’offerta a terzi di una
pipa accesa, perché se ne aspiri dell’hashish in essa contenuto, integra il reato di cessione di sostanza stupefacente» (Cass. pen. - sez. 1 - 28 settembre 1982, n. 8345);
• trasporta, invia, passa o spedisce in transito: costituisce trasporto, lo spostamento di materiale da un luogo ad un altro, anche senza compenso;
• procura ad altri ovvero consegna per qualunque scopo: rientrano nella previsione, tutti i casi in cui il soggetto consente ad altra persona di conseguire la disponibilità della sostanza stupefacente;
• esporta, importa: l’importazione si realizza col superamento della linea di
confine politico; se l’introduzione avviene col mezzo aereo, l’illecito si consuma
quando la merce è introdotta nello spazio aereo italiano (in tal senso Cass. pen. - sez.I,
1 ottobre 1984, n. 8540). La giurisprudenza ha ritenuto che l’importazione illegale di
sostanze stupefacenti, integri anche il reato di contrabbando doganale;
• acquista o riceve a qualsiasi titolo: come per la cessione, sono irrilevanti i
motivi che hanno indotto il soggetto a ricevere la droga: la liberalità, la cortesia, lo
scambio reciproco, la restituzione, l’uso di gruppo;
• comunque illecitamente detiene: il termine detenzione non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente (altrimenti lo stesso
si identificherebbe con il portare addosso), ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stessa (in tal senso Cass. pen. - sez. I, 9 febbraio 1979, n.
1509). È considerato detentore chi occulta la droga in aperta campagna per prelevarla
o lasciarla prelevare di volta in volta. L’illecita detenzione è un reato permanente, per
cui la competenza per territorio del giudice, si determina con riferimento al luogo ove
ha avuto inizio la consumazione del reato mentre non ha rilevanza il luogo ove si è conclusa la condotta. Non costituisce però reato, ma violazione amministrativa, la detenzione per farne uso personale.
4.2. Fatti di lieve entità
Il comma 5 dell’art. 73 prevede che, quando per mezzi, per modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti di reato sono
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di lieve entità (piccolo spaccio) le pene sono edittali sono inferiori: da 1 a 6 anni, se si
tratta di sostanze comprese nelle tabelle I e III, o da 6 mesi a 4 anni se si tratta di
sostanze di cui alle tabelle II e IV
Per la polizia Giudiziaria, l’eventuale entità del fatto ha rilievo ai fini delle valutazioni in ordine all’arresto obbligatorio oppure facoltativo (vedi infra par. 5.4.2).
4.3. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU)
Questo reato associativo, che ha carattere di specialità rispetto al delitto di associazione per delinquere previsto dall’art. 416 C.P., si consuma quando si verificano due
condizioni:
a. l’accordo;
b. la finalità di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 del T.U. (coltivazione, produzione, fabbricazione, cessione ecc. di sostanze stupefacenti).
Il delitto è perfetto fin dal momento in cui viene costituita l’associazione: non
importa che i delitti siano realmente commessi perché il solo fatto dell’associazione
integra l’ipotesi criminosa, autonoma rispetto ai delitti programmati (Cass. - giurisprudenza costante).
All’interno della associazione, la giurisprudenza distingue varie figure:
• promotore: colui che da solo o con altri si faccia iniziatore dell’associazione;
• fondatore: chi partecipa alla costituzione dell’associazione;
• organizzatore: chi coordina l’attività degli associati e assicura la funzionalità
delle strutture;
• finanziatore: chi investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza dei fine
criminoso;
• capo: chi dirige la società o una parte di essa, stando in rapporto di superiorità
con gli associati;
• partecipe: chi esercita una attività qualsiasi all’interno dell’organizzazione. È
punito in maniera meno severa.
La legge prevede aggravanti:
a) se il numero degli associati è di dieci o più;
b) se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
c) se le sostanze stupefacenti sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne
risulti accentuata la potenzialità lesiva;
d) se l’associazione è armata non occorre che le armi siano portate, ma è sufficiente la disponibilità di esse anche se occultate o tenute in deposito.
4.4. Agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti (art. 79 TU)
Il delitto consiste nel favorire l’uso di sostanze stupefacenti da parte di una persona già determinata alla loro assunzione.
Vengono sanzionati due comportamenti:
• adibire (o consentire che sia adibito) un locale pubblico o un circolo privato di
qualsiasi specie a luogo di convegno di persone per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
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• adibire (o consentire che altri adibisca) un immobile, un ambiente o un veicolo
a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le pene previste per questo reato sono aumentate se ai convegni partecipano dei
minori.
4.5. Istigazione, proselitismo ed induzione all’uso illecito di sostanze stupefacenti (art. 82 TU)
Sono attività dirette ad indurre un soggetto all’uso di sostanze stupefacenti,
quando egli non sia a ciò determinato.
La norma punisce:
• chiunque pubblicamente istiga all’uso: l’istigazione consiste in una esortazione rivolta in presenza di più persone;
• chiunque svolge attività di proselitismo: il proselitismo consiste in una attività
di convincimento e di persuasione per far aderire una persona a un gruppo di persone
che praticano l’assunzione di droga;
• chiunque induce una persona all’uso.
I fatti sono puniti più gravemente se sono commessi nei confronti di minori o di
persone incapaci o affidate all’autore del reato oppure se vengono commessi nelle adiacenze o all’interno di alcune strutture quali scuole, comunità, carceri, ospedali, servizi
sociali.
§ 5. ATTIVITÀ DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Nelle indagini concernenti gli stupefacenti, fra i mezzi di ricerca della prova assumono particolare rilievo la perquisizione in flagranza di reato ed il sequestro.
I verbali di tali atti, cosiddetti ad irripetibilità originaria, confluiscono nel fascicolo
del dibattimento ed assumono il valore di prove, utilizzabili ai fini della sentenza. Inoltre possono costituire gli unici elementi in base ai quali il giudice pronuncerà sentenza
di giudizio abbreviato, o avverrà il «patteggiamento» tra P.M. e imputato.
5.1. Perquisizioni
5.1.1. Forme ordinarie di perquisizione di iniziativa (art. 352 c.p.p. e 113 disp. att.
c.p.p.)
La perquisizione consiste in attività di ricerca di oggetti o documenti che costituiscono corpo del reato o pertinenti al reato; di norma è finalizzata al sequestro. Si
intende per cosa pertinente al reato tutto ciò che serve anche indirettamente ad accertare la consumazione del reato, l’autore, le circostanze.
Il Codice di procedura penale prevede due tipi di perquisizione:
a) personale;
b) locale (di cui quella domiciliare è una specificazione).
La perquisizione personale consiste nella ricerca eseguita su una persona; deve
essere effettuata nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In parti© Laurus
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colare, salvi casi di impossibilità o urgenza, deve avvenire da parte di persona dello
stesso sesso o da persona esercente professione sanitaria.
La perquisizione nel domicilio disposta dall’autorità giudiziaria, non può essere
iniziata, di regola prima delle ore 7 e dopo le ore 20. Tali limiti, possono non essere
osservati nelle perquisizioni ad iniziativa della P.G., quando il ritardo può pregiudicarne l’esito.
Le condizioni che legittimano la P.G. ad eseguire una perquisizione di iniziativa, sono:
a) una situazione di fragranza di reato;
b) il fondato motivo di ritenere che si trovino cose o tracce pertinenti al reato
che possono essere cancellate, o che nel luogo si trovi la persona sottoposta alle
indagini o l’evaso.
Il codice richiede il «fondato motivo di ritenere» (e non semplicemente motivo di
sospettare); devono esistere veri e propri indizi e non solo semplici sospetti.
La perquisizione di iniziativa è di regola consentita solo ad ufficiali di P.G.; tuttavia, nei casi di particolare necessità e urgenza, l’atto può essere effettuato anche da
agenti di P.G. (art. 113 N. Att.).
Prima dell’inizio delle operazioni l’indagato presente deve essere avvisato della
facoltà di farsi assistere da un difensore.
5.1.2. Perquisizioni, ispezioni e controlli di iniziativa
In materia di sostanze stupefacenti, l’art. 103/2 TU stabilisce che:
• «Gli ufficiali e gli agenti della PG., nel corso di operazioni di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope».
Le operazioni di polizia cui si riferisce la legge sono sia quelle a vasto raggio, sia
quelle normalmente svolte dalle pattuglie in attività di prevenzione e repressione del
traffico di droga. Non sembra invece lecito, pur in presenza delle altre condizioni, un
controllo effettuato, ad esempio, da una pattuglia comandata in servizio antiborseggio
o di polizia stradale.
L’art. 103/3 TU prevede una perquisizione anche personale:
• «Gli ufficiali di PG., quando ricorrono motivi di particolare necessità e
urgenza che non consentono di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato
competente, possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo
e comunque entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i
presupposti, le convalida entro le successive 48 ore».
Sia per la perquisizione (consentita solamente agli ufficiali di P.G.), sia per le
ispezioni e controlli (permesse anche agli agenti), deve essere redatto il verbale da
trasmettere entro 48 ore, per la convalida, al procuratore della Repubblica.
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5.2. Sequestro di polizia giudiziaria
Il sequestro, che è spesso conseguenza di una perquisizione, consiste nella imposizione di un vincolo su una determinata cosa, la quale viene sottratta alla disponibilità
di chi la detiene.
Oggetto del sequestro possono essere:
• il corpo del reato;
• le cose pertinenti al reato.
Per il sequestro di iniziativa della PG., occorre il pericolo che le cose o tracce possano subire alterazioni, dispersioni o modificazione prima dell’intervento del P.M.
In materia di stupefacenti, è evidente la necessità di sottoporre a sequestro sia la
droga (costituente corpo di reato), sia quanto è servito alla preparazione delle dosi, sia
i mezzi di trasporto utilizzati per il traffico illecito.
Di regola il sequestro può essere effettuato solo dagli ufficiali di P.G. (art. 354
C.P.P.); tuttavia in casi di particolare necessità e urgenza può essere compiuto anche da
agenti di P.G. (art. 113 N. Att.).
Il verbale di sequestro deve contenere (art. 81 N. Att.):
• il motivo del provvedimento;
• l’elenco delle cose sequestrate;
• la descrizione delle cautele adottate per assicurarle;
• l’indicazione delle specie e del numero dei sigilli apposti;
• l’indicazione del luogo di custodia.
Entro le 48 ore il verbale di sequestro è trasmesso, per la convalida, al P.M. del
luogo ove il sequestro è stato eseguito (che può essere anche diverso da quello competente per le indagini). Copia del verbale di sequestro è consegnata alla persona alla
quale le cose sono state sequestrate.
5.3. Violazione penale o violazione amministrativa?
L’operatore di polizia che abbia sorpreso una persona in possesso di una certa
quantità di sostanza stupefacente, si troverà a dover decidere:
• se si tratti di un semplice illecito amministrativo e rientri nella previsione dell’art. 75 del T.U.;
• se sia un delitto sanzionato dall’art. 73 del T.U.
Quando si rilevano comportamenti che per loro natura sono indicativi di cessione
ad altre persone (es: vendita), l’illecito è certamente di natura penale.
Quando un comportamento non è tra quelli indicativi di cessione, ma non emerge
neppure alcuna indicazione circa la possibilità di uso personale, si riferisce all’Autorità
Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti;
Se non sussistono elementi a sostegno dell’ipotesi di spaccio ed emergono indicazioni circa la concreta finalità di uso personale l’illecito è certamente di natura
amministrativa.
In sintesi: si procede in via amministrativa quando, essendo escluso il fine di
spaccio, è possibile ritenere accertato l’uso personale.
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A questo scopo, può risultare utile acquisire indicazioni circa lo stato di tossicodipendenza o l’uso anche saltuario della droga, ricorrendo alle metodiche previste
dal d.m. (sanità) 12 luglio 1990, n. 186:
a) riscontro documentale di trattamenti socio sanitari per le tossicodipendenze,
presso strutture pubbliche o private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso,
di ricovero per trattamento di patologie correlate all’abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico legali;
b) segni di assunzione abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
c) sintomi fisici o psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sindrome di astinenza in atto;
e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici o nei
tessuti.
Questi elementi non sono di facile acquisizione da parte dell’operatore di polizia
il quale, ad esempio, non sarà in grado di effettuare gli accertamenti di cui al punto e).
Tuttavia, se una persona sorpresa in possesso di quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, sosterrà di farne uso personale, non ci si potrà limitare a ritenere le
dichiarazioni non credibili, ma si dovrà effettuare ogni possibile accertamento.
La quantità di sostanza stupefacente, da sola, non sempre è determinante per
asserire o escludere il fine dell’uso personale, ma è certo un importante elemento di
valutazione.
5.4. Violazione penale. Arresto obbligatorio o facoltativo?
L’art. 380, comma 2 lettera h) del CPP, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza
per i delitti concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73
del TU, salvo che il fatto sia di lieve entità.
L’operatore di polizia può quindi trovarsi di fronte a tre situazioni:
• detenzione (o altro comportamento) per uso personale: violazione amministrativa,
• detenzione (o altro comportamento) per uso non personale, e il fatto è di
lieve entità: arresto facoltativo in flagranza
• detenzione (o altro comportamento) per uso non personale e il fatto è
grave: arresto obbligatorio in flagranza.
Quando la violazione è penale e non semplicemente amministrativa, il caso concreto prevede l’arresto obbligatorio o facoltativo?
Se il caso concreto rientra tra i fatti di lieve entità, ed è perciò previsto l’arresto
facoltativo, si deve procedere in stato d’arresto o in stato di libertà?
Solo nel caso in cui la droga sia veramente rilevante per quantità e qualità, sussiste
sicuramente l’ipotesi grave (e l’arresto obbligatorio) anche in assenza di altri elementi.
5.4.1. Arresto in flagranza
È forse utile ricordare che è considerato in stato di flagranza:
• chi viene colto nell’atto di commettere un reato;
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• chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona
offesa o da altri;
• chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che ha commesso il reato
immediatamente prima.
Anche con le modifiche introdotte dalla legge 49/2006, lo spaccio consumato di
droga (rectius: la destinazione ad un uso non personale) è punito con la reclusione da
sei a venti anni e rientra quindi nei limiti generali per i quali l’art. 380 comma 1 C.P.P.
prevede l’arresto obbligatorio.
Peraltro l’art. 380, comma 2 lettera h) del C.P.P., stabilisce l’obbligatorità dell’arresto di chi è colto nella flagranza di uno dei delitti, non colposi, consumati o tentati,
concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, puniti a norma dell’art. 73 del T.U.,
salvo che si tratti di fatto di lieve entità.
Quest’ultima disposizione è limitata alle sostanze stupefacenti o psicotrope, e non
riguarda i comportamenti illeciti relativi ai “medicinali contenenti stupefacenti e psicotrope” pur sanzionati penalmente dall’art. 73 del T.U.
5.4.2. Fatto di lieve entità
Secondo il comma 5 dell’art. 73 i fatti sono di lieve entità «per i mezzi, per la
modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze.»
In tal caso l’arresto non è più obbligatorio, ma facoltativo (art. 381 c.p.p.).
Quando un fatto può essere ritenuto di lieve entità?
Primo problema: il fatto è grave o di lieve entità?
Il fatto di lieve entità non ha nulla a che vedere con la «modica quantità» prevista
dalla legge precedente la quale, per definizione, faceva riferimento soltanto alla quantità di sostanza stupefacente detenuta.
La nozione di lieve entità del fatto non dipende unicamente dal dato oggettivo della
quantità di sostanza stupefacente; occorre invece aver riguardo a tutte le altre indicazioni
che emergono dalla norma, cioè ai mezzi e alle modalità oggettive e soggettive dell’azione.
La lieve entità del fatto è riconosciuta quando la valutazione di tutti i suddetti elementi conduce a formulare un giudizio di ridotta offensività in funzione del parametro
dell’allarme sociale, quando cioè il fatto appare tale da determinare soltanto modeste
reazioni e preoccupazioni nella comunità.
Naturalmente può avvenire che uno soltanto di tali elementi appaia qualificato da
estremi di gravità e pericolosità tali da impedire la configurabilità dell’attenuante in
questione (1).
Nel “fatto di lieve entità” occorre tener conto anche di vari parametri, come ad esempio:
a) la qualità della sostanza stupefacente:
• se la droga sia confezionata in dosi;
• se sia pura o tagliata;
b) le modalità del fatto:
• se il soggetto sia stato sorpreso in compagnia di pregiudicati o persone pericolose;
• se sia in possesso di bilancini di precisione;
• se sia in possesso di sostanze per il taglio;
• se sia in possesso di somme notevoli di denaro contante.
__________
(1) Vedi Corte di Cassazione, sezione IV penale (ud. 17/2/1995), 22 marzo 1995, sentenza n. 3040.
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È chiaro quindi che la detenzione della identica quantità di droga può essere
ritenuta «fatto di lieve entità» oppure «fatto grave», in base alla presenza o meno di
alcuno di questi elementi.
La valutazione deve essere effettuata discrezionalmente caso per caso in base agli
elementi in possesso degli operatori nel momento in cui debbono decidere.
Secondo problema: se il fatto è di lieve entità, come procedere?
Le difficoltà sorgono quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze il fatto risulta di lieve entità
e l’arresto è perciò facoltativo.
In questo caso occorre sempre tener presente quanto previsto dall’art. 381 c.p.p.:
«si procede all’arresto in flagranza soltanto (N.B. soltanto) se la misura è giustificata dalla gravità dei fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità o dalle circostanze del fatto».
Poiché si è già stabilito che il fatto non è grave (altrimenti l’arresto sarebbe obbligatorio) occorre ancora valutare, a questi fini, le qualità del soggetto;
• se egli sia noto come tossicodipendente;
• se sia noto come spacciatore;
• se risulti che si accompagna con persone pregiudicate o pericolose;
• se abbia precedenti penali, e quali;
• se sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (indice di pericolosità
sociale).
Solo dopo la valutazione di questi ulteriori parametri, si potrà decidere se operare
o meno l’arresto in flagranza.
5.5. Codetenzione di sostanze stupefacenti
5.5.1. Concorso di persone nel reato
Se uno dei fatti previsti dall’art. 73 è commesso da più persone in concorso tra
loro, la pena è aumentata.
In tema di concorso di persone la giurisprudenza ha costantemente affermato che
qualora più persone si accordino per l’acquisto di un quantitativo di droga, ognuna
risponde dell’acquisto e detenzione dell’intero quantitativo, e non della sola quota ideale spettante a ciascuna: ogni partecipe va considerato codetentore del tutto.
Il concorso di persone nel reato è un fatto diverso dal cosiddetto uso di gruppo
5.5.2. La codetenzione per uso personale (uso di gruppo)
Che accade se alcune persone acquistano insieme sostanze stupefacenti da
destinare al rispettivo uso personale, e solo in un momento successivo procedono alla
suddivisione?
Prima del referendum del 18 aprile 1993, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si era consolidata nel senso che ciascuno dei codetentori dovesse rispondere
dell’intero quantitativo, e che la successiva ripartizione configurasse una condotta di
cessione.
Successivamente la giurisprudenza si è divisa e la stessa Corte di Cassazione si è
espressa in modo contraddittorio: a volte ha stabilito che si debba applicare la sanzione
amministrativa, altre volte e per casi identici ha invece ritenuto che qualunque situazione di acquisto in comune o di codetenzione debba esser punita penalmente.
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Al riguardo le sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che: «ciò che esige la
norma, per la qualificazione del fatto come illecito amministrativo, è il consumo “personale”, a prescindere dalle modalità della detenzione. Quanto sopra postula che l’acquisto e la detenzione della sostanza avvengano sin dall’inizio per conto e nell’interesse
anche degli altri soggetti, essendo certa sin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché
manifesta la volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale» (1).
Recentemente si sono nuovamente espresse le Sezioni unite (2).
Nel caso di codetenzione occorre sempre un’indagine sulla presenza «di quell’elemento teleologico (3) rappresentato dalla destinazione ad uso personale».
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è
penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75, a
condizione che:
• l’acquirente sia uno degli assuntori;
• l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
• sia certa, sin dall’inizio, l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di
procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto.
Le situazioni di dubbia codetenzione debbono essere attentamente considerate
dalla polizia giudiziaria, che deve decidere se debba effettuare l’arresto o se, invece
debba procedere in via amministrativa riferendo al Prefetto.
§ 6. ATTIVITÀ DI CONTRASTO DEL TRAFFICO E SPACCIO DI STUPEFACENTI
La legge prevede alcuni istituti per una più efficace lotta allo spaccio di droga;
basti ricordare i nuovi poteri attribuiti alla polizia giudiziaria relativamente a:
a) possibilità di attività sotto copertura;
b) possibilità di ritardare o di omettere atti di cattura, arresto e sequestro, al fine
di acquisire elementi probatori;
c) possibilità di perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di traffico
illecito di droga;
d) possibilità di controlli ed ispezioni negli spazi doganali e nel corso di operazioni di polizia;
In particolare, allo scopo di superare alcuni dei problemi che si pongono agli
organi di polizia e che derivano dalla necessità di condurre attività che potrebbero
essere considerate di agente provocatore, la legge ha introdotto nuovi strumenti, tra cui
la possibilità di condurre attività sotto copertura (art. 97 T.U.).
6.1. Attività sotto copertura (art. 97 T.U.)
Vedi cap. IX par. 4.
__________
(1) Corte di Cassazione, sezioni unite penali (ud. 28/5/1997), 18 luglio 1997, sentenza n. 4, in Gazzetta giuridica n. 34/1997 e Pluris.
(2) Corte di Cassazione, sezioni unite penali (ud. 31/1/2013), 10 giugno 2013, sentenza n. 25401.
(3) Teleologia: che riguarda il fine, la finalità.
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Capitolo XXII - Stupefacenti e sostanze psicotrope
6.2. Disciplina premiale per i collaboratori (art. 73 T.U.)
Sulla scia dei provvedimenti in materia di terrorismo, il legislatore ha introdotto
un meccanismo di riduzione delle pene per chi collabora con la giustizia.
Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi:
1) si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
2) aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti;
3) si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato di associazione
finalizzata al traffico illecito, o per sottrarre all’associazione stessa risorse decisive per
la commissione dei delitti.
6.3. Perquisizione e cattura di navi e aeromobili (art. 99 T.U.)
La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale
o in alto mare una nave nazionale anche da diporto, sospettata di trasportare sostanze
stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del
carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui
risieda una autorità consolare.
Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e
al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell’ordinamento internazionale.
È sufficiente il sospetto per legittimare questa attività nei confronti di:
– navi italiane: anche se si trovano al di fuori delle acque territoriali, in acque
internazionali. Non è consentito il controllo se la nave italiana si trova nelle acque territoriali di uno Stato estero e quindi sottoposta alla giurisdizione di detto stato;
– navi estere: possono essere Sottoposte a controllo e perquisizione solo se sorprese nelle acque territoriali italiane.
La fascia del mare territoriale è compresa nelle dodici miglia dalla costa.
6.4. Uso di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
(art. 100 T.U.)
Tutti i beni mobili iscritti in pubblici registri (esempio autoveicoli), le navi, le
imbarcazioni e i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività antidroga (non per altri usi).
Subito dopo l’arresto di un trafficante, si potrebbe ora legittimamente utilizzare la sua
auto (sequestrata) per trarre in inganno i complici ed avvicinarsi al luogo di un convegno.
I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta:
• all’amministrazione di appartenenza dell’organo di polizia che li abbia avuti in
uso;
• ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
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§ 7. AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI
Esistono enti e imprese che, per fini leciti, debbono essere autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio, alla detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
La vigilanza in materia è affidata al Ministero della sanità (ora Ministero della
salute), che la effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, avvalendosi dei
nuclei specializzati od ordinari degli organismi di polizia.
Le norme relative alle autorizzazioni e ai controlli sono dettagliatamente esposte
nei titoli da I a VI del T.U.
In particolare:
titolo I: individua gli organismi e le tabelle;
titolo II: riguarda le autorizzazioni ed i controlli per chi intende coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito,
commerciare a qualsiasi titolo e comunque detenere per il commercio
sostanze stupefacenti e psicotrope;
titolo III: disciplina la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’impiego e
il commercio all’ingrosso delle sostanze stupefacenti e psicotrope e
individua gli organi addetti alla vigilanza;
titolo IV: tratta delle disposizioni relative alla distribuzione, vendita o cessione a
qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope alle persone in possesso di autorizzazione. Sono previsti particolari obblighi per i medici
chirurghi, veterinari, farmacisti, istituti di ricerca scientifica ecc.;
titolo V: riguarda l’importazione, l’esportazione e il transito e disciplina in dettaglio le relative autorizzazioni;
titolo VI: è relativo alla documentazione e custodia delle sostanze stupefacenti e
agli obblighi di tenuta dei registri di entrata e uscita per gli enti e le persone autorizzate.
Oltre a quanto previsto dall’art. 73 del TU, Per le violazioni a queste disposizioni
sono previste sanzioni sia penali che amministrative.
7.1. Modalità di richiesta, invio e consegna, nei casi autorizzati (art. 41 T.U.)
La vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope alle persone autorizzate
deve essere fatta in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità (art. 38 T.U.).
Ogni buono acquisto, che deve essere utilizzato per la richiesta di una sola
sostanza o preparazione, è diviso in tre sezioni:
Sezione prima: costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad
essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore recante gli
estremi dei buono acquisto cui si riferisce.
Sezione seconda: è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della
fattura di vendita.
Sezione terza: deve essere inviata dal venditore al Ministero della sanità o, se
l’acquirente è il titolare di una farmacia, all’autorità regionale nel cui territorio si trova
la farmacia medesima.
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Capitolo XXII - Stupefacenti e sostanze psicotrope
La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione ai titolari o direttori delle
farmacie, di preparazioni comprese nella tabella II, sez. D ed E, da parte di imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.
La consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte degli enti e delle imprese
autorizzate alla coltivazione (art. 27), alla fabbricazione (art. 32), all’impiego (art. 36), al
commercio all’ingrosso (art. 37), può avvenire unicamente in uno dei seguenti modi, espressamente previsti dall’art. 41 T.U.:
Consegna, presso la sede dell’impresa venditrice, personalmente al destinatario (commerciante o farmacista)
Deve essere previamente accertata l’identità personale dell’acquirente ed i dati del
documento di riconoscimento debbono essere annotati in calce al buono d’acquisto.
La consegna è ammessa unicamente all’intestatario dell’autorizzazione al commercio,
o al farmacista, i quali debbono provvedere di persona al ritiro, e non possono delegare alcun
collaboratore, dipendente o familiare.
Consegna, al domicilio dell’acquirente, a mezzo di dipendente dell’impresa, debitamente
autorizzato
Come nel caso precedente deve essere obbligatoriamente accertata l’identità personale
dell’acquirente e gli estremi del documento di identificazione debbono essere annotati in
calce al buono di acquisto.
Anche in questo caso la consegna è consentita unicamente all’acquirente che deve
provvedere di persona al ritiro, e deve essere effettuata da un dipendente del mittente: non
sarebbe ammesso, ad esempio, un collaboratore occasionale.
Consegna a mezzo di pacco postale assicurato
Non è sufficiente, ad esempio, la spedizione tramite servizio raccomandato; occorre
invece il pacco postale assicurato. La ricevuta dell’avvenuta spedizione deve essere conservata.
Consegna mediante agenzia di trasporto o corriere privato
Con questa modalità di consegna, in certi casi occorrono particolari cautele. Infatti, se
la spedizione riguarda quantità superiori a 100 grammi di sostanze stupefacenti delle tabelle
I e II Sez. A, il mittente deve darne preventiva comunicazione scritta al più vicino ufficio
della Polizia di Stato o comando dei Carabinieri o della Guardia di finanza.
Nella comunicazione, in triplice copia, debbono essere indicati: il mittente, il destinatario, il giorno in cui sarà effettuato il trasporto, nonché la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati:
• una copia viene trattenuta agli atti;
• la seconda copia è inviata all’ufficio o comando del luogo del destinatario;
• la terza copia, timbrata e vistata dovrà accompagnare la merce ed essere poi restituita
dal destinatario al mittente.
7.1.1. Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni che disciplinano la consegna di sostanze stupefacenti
o psicotrope può costituire, a seconda dei casi, illecito penale, ovvero semplice illecito amministrativo (art. 41).
Illecito penale: chi consegna o trasporta sostanze stupefacenti o psicotrope senza osservare le modalità prescritte, è punito con l’arresto e l’ammenda.
Ad esempio, costituisce reato:
1) non annotare gli estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente sul buono
di acquisto (art. 41 lett. a);
2) consegnare la merce a persona diversa dall’intestatario dell’autorizzazione (art. 41
lett. a);
3) effettuare la consegna a mezzo di persona non dipendente dell’ente o dell’impresa
mittente (art. 41 lett. b);
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Capitolo XXII - Stupefacenti e sostanze psicotrope
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459
4) effettuare la spedizione a mezzo di pacco postale non assicurato (art. 41 lett. c);
5) effettuare l’invio con mezzi diversi dalle poste, agenzie di trasporto o corrieri privati (art. 41 lett. d);
6) omettere, nel caso di invio di oltre 100 grammi di sostanze indicate nelle tabelle
I e II, sez. A, di effettuare la previa comunicazione all’ufficio di Polizia di Stato,
comando Carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero omettere di accompagnare la merce con la terza copia, timbrata e vistata, della comunicazione (art. 41
lett. d).
Illecito amministrativo: la violazione degli obblighi di conservare copia della fattura,
il buono acquisto e, a seconda dei casi, la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o dall’agenzia di trasporti o dal corriere, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a euro 516.
7.2. Consegna di sostanze stupefacenti a persona minore o inferma di mente
L’art. 44 TU fa divieto di consegnare sostanze stupefacenti o psicotrope a persona
minore o manifestamente inferma di mente.
Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola questa disposizione è punito con la
sanzione amministrativa fino a euro 1.032.
La consegna a minori è prevista da varie norme, che regolano però situazioni
differenti. Attenzione a non confondere!!!
1) Spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73) con l’aggravante della consegna
o della destinazione a minore (art. 80): pena prevista per l’attività illecita, aumentata
da un terzo alla metà;
2) Consegna, da parte dì persona autorizzata alla vendita o al commercio di
medicinali, di sostanze velenose o stupefacenti a persona minore di anni 16, anche
su prescrizione medica: ammenda fino a euro 516 (art. 730 C.P.);
3) Consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope a persona minore o
inferma di mente, nell’ambito di una attività autorizzata: sanzione amministrativa,
salvo che il fatto costituisca reato (art. 44 T.U.).
Il primo caso, riguarda comportamenti che sarebbero illeciti anche senza la presenza dei minori.
Il secondo e il terzo caso, riguardano invece comportamenti che, senza la presenza
dei minori, sarebbero leciti.
L’art. 44 T.U. si applica nelle fattispecie sottratte all’art. 730 C.P. (1), cioè quando
la consegna avviene a minori di età compresa tra 16 e 18 anni o ad infermi di mente,
oppure per atti commessi da persona autorizzata ad attività diverse dalla vendita o commercio dei medicinali.
7.3. Il divieto di propaganda pubblicitaria (art. 84 T.U.)
È vietata la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle
tabelle previste dall’art. 14 (sostanze stupefacenti o psicotrope).
Il divieto vale anche se la propaganda è effettuata in modo indiretto, ad esempio
attraverso la creazione di prodotti di genere diverso, ma che presentano i segni distintivi (colore, logo ecc.) del prodotto di cui è vietata la pubblicità.
___________
(1) Vedi cap. IV, parag. 3.9.
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Capitolo XXII - Stupefacenti e sostanze psicotrope
Il contravventore è punito con sanzione amministrativa, salvo che non ricorra il
delitto di istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore previsto dall’art. 82 (1).
Di conseguenza “l’illecito amministrativo sarà configurabile nelle sole ipotesi
colpose di pubblicità, mentre nel caso di forme dolose di propaganda saranno applicabili le gravi sanzioni penali di cui all’art. 82 citato (1).
Non sono considerate propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633).
Ad esempio,
• non ricadrebbe sotto questa norma la rappresentazione anche apologetica del
consumo di stupefacenti, inserita in un’opera teatrale o cinematografica (opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore);
• potrebbe essere sanzionato in via amministrativa dall’art. 84, lo spot pubblicitário di una maglietta recante la vistosa riproduzione delle foglie di marijuana (propaganda pubblicitaria in forma indiretta);
• potrebbe essere punito penalmente in base all’art. 82 chi svolgesse attività di
proselitismo all’uso illecito di sostanze stupefacenti, indossando la stessa maglietta con
la vistosa riproduzione delle foglie di marijuana e la scritta “la droga rende liberi” (attività di proselitismo).
___________
(1) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 82, Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona
minore. 1. Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero
svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164.
(2) G. AMATO, Droga e attività di polizia, Ed.Laurus Robuffo, pag. 185.
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STUPEFACENTI
VIOLAZIONE
SANZIONE EDITTALE
PROCEDURA (1)
AUTORITÀ
ANNOTAZIONI
Traffico di sostanze appartenenti alle tab. I e III
Fabbricazione, distribuzione, vendita, cessione, trasporto, illecita
detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I
e III e per fatti di non lieve entità
(art. 73/1^ T.U. D.P.R. 309/90)
Reclusione da Procedibilità: d’ufficio
otto a 20 anni e Arresto: obbligatorio
multa da
Fermo: consentito
€ 25.822,00 a
€ 258.228,00
Procura
Sent. C. Cost.
32/2014
Traffico di sostanze appartenenti alle tab. I e III
Fabbricazione, distribuzione, vendita, cessione, trasporto, illecita
detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I
e III e per fatti di lieve eneità (art.
73/5^ T.U. D.P.R. 309/90)
Reclusione da Procedibilità: d’ufficio
uno a cinque Arresto: facoltativo
anni e multa da
Fermo: non consentito
€ 3.000,00 a
€ 26.000,00
Procura
C. Cass. Sez. IV
5/3/2014 n. 10514
Traffico di sostanze appartenenti alle tab. II e IV
Fabbricazione, distribuzione, vendita, cessione, trasporto, illecita
detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle II
e IVe per fatti di non lieve entità
(art. 73/4^ T.U. D.P.R. 309/90)
Reclusione da Procedibilità: d’ufficio
due a sei anni e Arresto: obbligatorio
multa da
Fermo: non consentito
€ 5.164,00 a
€ 77.468,00
Procura
Sent. C. Cost.
32/2014
Traffico di sostanze appartenenti alle tab. II e IV
Fabbricazione, distribuzione, vendita, cessione, trasporto, illecita
detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle II
e IV e per fatti di lieve entità (art.
73/5^ T.U. D.P.R. 309/90)
Reclusione da Procedibilità: d’ufficio
uno a cinque Arresto: facoltativo
anni e multa da
Fermo: non consentito
€ 3.000,00 a
€ 26.000,00
Procura
C. Cass. Sez. IV
5/3/2014 n. 10514
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STUPEFACENTI
VIOLAZIONE
SANZIONE EDITTALE
PROCEDURA (1)
AUTORITÀ
ANNOTAZIONI
Abuso di autorizzazione
Essendo munito dell’autorizzazione prevista dall’art. 17,
illecitamente cedere, mettere o
procurare che altri metta in commercio le sostanze o le
preparazioni appartenenti alle
tabelle I e III (art. 73/3^ TU D.P.R.
309/90)
Reclusione da Procedibilità: d’ufficio
otto a ventidue Arresto: obbligatorio
anni e multa da Fermo: consentito
€ 25.822,00
€ 309.874,00
Procura
Sent. C. Cost.
32/2014
(103)
Abuso di autorizzazione
Essendo munito di autorizzazione,
coltivare, produrre o fabbricare
sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite
nel decreto di autorizzazione
Reclusione da Procedibilità: d’ufficio
otto a ventidue Arresto: obbligatorio
anni e multa da Fermo: consentito
€ 25.822,00
€ 309.874,00
Procura
Sent. C. Cost.
32/2014
(103)
Associazione finalizzata al traf- Reclusione non Procedibilità: d’ufficio
fico illecito di sostanze stupefa- inferiore ai 20 Arresto: obbligatorio
anni
centi o psicotrope
Fermo: consentito
Promuovere, costituire, dirigere,
organizzare o finanziare una associazione di tre o più persone che si
associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73 (art. 74/1° TU 309/90)
Procura
(109)
Associazione finalizzata al traf- Reclusione non Procedibilità: d’ufficio
fico illecito di sostanze stupefa- inferiore ai 10 Arresto: obbligatorio
anni
centi o psicotrope
Fermo: consentito
Partecipare ad una associazione
di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dall’articolo
73 (art. 74/2° TU 309/90)
Procura
(109)
Pene previste
Prescrizioni abusive
Medico chiururgo o medico veteri- dall’art. 73,
nario che rilascia prescrizioni delle commi 1, 4 e 5
sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nell’art. 73 per uso
non terapeutico (art. 83 TU
309/90)
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Errata corrige
A pag. 241, quint’ultima riga anzichè “periodo di 5 anni”, correggere con “periodo di 50 anni”.
A pag. 425, vetnicinquesima riga del testo, anzichè “art. 3, comma 4”, correggere con “art. 3 com ma 40”.
Nel Prontuario, alla voce “Alberghi e affittacamere”, sostituire le violazioni relative all’art. 109
TULPS come indicato alle pagine 31 e 32 di questa addenda.
Nel Prontuario, alla voce “Armi, munizioni ed esplosivi”, correggere le violazioni all’art. 4/4 e 4/5
della L. 110/1975, come indicato alle pagine 33 e 34 di questa addenda
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ALBERGHI E AFFITTACAMERE
Sono affittacamere le strutture ricettive composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti
ammobiliati siti in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e eventuali servizi complementari.
VIOLAZIONE
Esercitare, senza licenza del sindaco, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, sale
pubbliche per biliardi o per altri
giochi leciti o stabilimenti di bagni,
ovvero locali di stallaggio e simili
(art. 86 T.U.L.P.S.)
SANZIONE EDITTALE
PROCEDURA (1)
AUTORITÀ
ANNOTAZIONI
Sanz. amm.va da P.M.R.: entro 60 gg.
€ 516 a
€ 1.032
€ 3.098
(art. 17 bis/1°
T.U.L.P.S.)
Prefetto
(art. 17
quinquies
T.U.L.P.S.)
Per i bar, ristoranti,
caffè ecc. vige
invece la L. 287/91
(22)
Attività di affittacamere senza l’au- Sanz. amm.va da P.M.R.: entro 60 gg.
(28)
torizzazione sanitaria (art. 231 € 20 a
€ 34,33 (4)
€ 103
R.D. 1265/34)
Regione
Sanz. amm.va da P.M.R.: entro 60 gg.
€ 10
€ 5a
€ 103
(art. 12
L. 1111/39)
Procura
Attività di affittacamere senza l’osservanza delle prescrizioni di
legge (legge 16 giugno 1939 n.
1111) quali: 1) non affittare per un
periodo inferiore a 7 giorni (tranne
che a persone di spettacolo,
orchestrali ecc.) 2) non somministrare bevande superalcoliche 3)
presentare denuncia dei prezzi
massimi praticati
Gestore di struttura ricettiva che
dà alloggio a persone non munite
di carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti (art.
109 T.U.L.P.S.)
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a € 206
(art. 17
T.U.L.P.S.)
Gestore di struttura ricettiva che
dà alloggio a stranieri extracomunitari (cioè non appartenenti ad
uno stato dell’UE) non muniti di
passaporto o documento equivalente, in forza di accordi internazionali, purché munito di fotografia
(art. 109 T.U.L.P.S.)
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a € 206
(art. 17
T.U.L.P.S.)
Procedibilità: d’ufficio Procura
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Procedibilità: d’ufficio Procura
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
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Si applica solo in
mancanza di prescrizioni diverse imposte dalle leggi
regionali
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ALBERGHI E AFFITTACAMERE
VIOLAZIONE
SANZIONE EDITTALE
PROCEDURA (1)
AUTORITÀ
ANNOTAZIONI
Procedibilità: d’ufficio Procura
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Gestore di struttura ricettiva che
omette o ritarda la comunicazione
all’autorità di P.S. delle persone alloggiate, entro le 24 ore successive
all’arrivo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno (art. 109 T.U.L.P.S.)
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a € 206
(art. 17
T.U.L.P.S.)
Assumere personale in servizio in
un albergo, senza il previo accertamento, in base a certificato medico
debitamente legalizzato, di data
recente, che non sia affetto da
malattia contagiosa (art. 14/1 R.D.
25 maggio 1925, n. 1102)
Arresto fino a 6 mesi
e ammenda da
Procedibilità: d’ufficio Procura
€ 20 a
Arresto: non consentito
€ 416
Fermo: non consentito
(art. 260 R.D. 27
luglio 1934 n. 1265)
Violazione della norma che impone
di allontanare al più presto il personale in servizio in un albergo, qualora al medesimo o alle persone
con esso conviventi sopravvenga
una malattia contagiosa (art. 14/2
R.D. 24 maggio 1925, n. 1102)
Arresto fino a 6 mesi
e ammenda da
Procedibilità: d’ufficio Procura
€ 20 a
Arresto: non consentito
€ 413
Fermo: non consentito
(art. 260 R.D. 27
luglio 1934 n. 1265)
Violazione della norma che impone
ai direttori degli alberghi di denunziare subito all’ufficio locale di
igiene, per gli accertamenti e provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di
servizio, che dia luogo a sospetti
circa la natura contagiosa (art. 14/2
R.D. 24 maggio 1925, n. 1102)
Arresto fino a 6 mesi
e ammenda da
Procedibilità: d’ufficio Procura
€ 20 a
Arresto: non consentito
€ 413
Fermo: non consentito
(art. 260 R.D. 27
luglio 1934 n. 1265)
L’esclusione sarà
definitiva in caso di
tubercolosi polmonare. Per le altre
malattie la riammissione potrà avvenire su certificato
dell’ufficiale sanitario che assicuri non
esservi più pericolo
di contagio
VOCI COLLEGATE
Handicap:
(portatori di) discriminazione, art. 23 L. 104/1992, non riportata nel prontuario
Pubblicità:
di stabilimenti termali, pensioni per gestanti ecc., art. 201 R.D. 1265/1934, in AFFISSIONI, PUBBLICITÀ
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ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI (porto e trasporto)
VIOLAZIONE
SANZIONE EDITTALE
PROCEDURA (1)
AUTORITÀ
Porto senza licenza, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente,
noccoliere, storditori elettrici e
apparecchi analoghi (art. 4/1°
L.110/75)
Arresto da 6 Procedibilità: d’ufficio Procura
mesi a 2 anni e Arresto: non consentito
ammenda da
Fermo: non consentito
€ 1.000,00 a
€ 10.000,00
Reato previsto dal precedente art.
4/1 L. 110/75, se il fatto è commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso, ovvero al fine
di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi che hanno tra i loro scopi le
medesime finalità (art. 3 D.L.
122/93)
Arresto da 6 Procedibilità: d’ufficio Procura
mesi a 2 anni e Arresto: facoltativo
ammenda da
(art. 6/2 D.L. 122/93)
€ 1.000,00 a
Fermo: non consentito
€ 10.000,00
aumentata fino
alla metà
Senza giustificato motivo, portare
fuori della propria abitazione o delle
appartenenze di essa, bastoni
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad
offendere, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di
tempo e di luogo, per l’offesa alla
persona (art. 4/2 L. 110/75)
Arresto da 6 Procedibilità: d’ufficio Procura
mesi a 2 anni e Arresto: non consentito
ammenda da
Fermo: non consentito
€ 1.000 a
€ 10.000
Strumenti riproducenti armi e
puntatori laser
Senza giustificato motivo, portare
fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa strumenti riproducenti armi, o puntatori
laser di classe pari o superiore a 3b
(art. 4/2° l. 110/1975
Arresto da 6 Procedibilità: d’ufficio Procura
mesi a 2 anni e Arresto: non consentito (34)
ammenda da
Fermo: non consentito
€ 1.000 a
€ 10.000
Porto di armi in una riunione pub- Arresto da 1 a 3 Procedibilità: d’ufficio
blica da parte di persona munita di anni e ammen- Arresto: facoltativo
da da
(art. 6 D.L. 122/93)
licenza (art. 4/4° L. 110/75)
Porto di armi in una riunione pubblica, da parte di persona non
munita di licenza (art. 4/4° L.
110/75)
Procura
€ 3.000 a
€ 30.000
Fermo: non consentito
Arresto da 3 a 6
anni e ammenda
da
€ 5.000 a
€ 20.000
Procedibilità: d’ufficio Procura
Arresto: facoltativo
(art. 6 D.L. 122/93)
Fermo: non consentito
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ANNOTAZIONI
Per le armi da
guerra e comuni da
sparo,
vedi
L.
895/67
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ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI (porto e trasporto)
VIOLAZIONE
SANZIONE EDITTALE
PROCEDURA (1)
AUTORITÀ
Procedibilità: d’ufficio Procura
Arresto: facoltativo
(art. 6 D.L. 122/93)
Fermo: non consentito
Porto in una riunione pubblica, di
armi proprie non da sparo (mazze
ferrate, bastoni ferrati, sfollagente o
noccoliere) ovvero strumenti atti a
offendere dei quali è vietato il porto
senza giustificato motivo (bastoni
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti a
offendere, mazze, tubi, catene,
fionde, bulloni, sfere metalliche
ecc.) (art. 4/5° L. 110/75)
Arresto da 6 a 18
mesi e ammenda da
€ 2.000 a
€ 20.000
Strumenti riproducenti armi e
puntatori laser
Porto, in una riunione pubblica, di
strumenti riproducenti armi, o puntatori laser di classe pari o superiore a 3b (art. 4/5° l. 110/1975)
Arresto da 6 a 18 Procedibilità: d’ufficio Procura
mesi e ammen- Arresto: non consentito (34)
da da
Fermo: non consentito
€ 2.000 a
€ 20.000
Esercitare la caccia senza aver Sanz. amm.va da P.R.M.: entro 60 gg.
€ 308
effettuato il versamento delle tas- € 154 a
se di concessione governativa € 929
(art. 31/1/c legge 11 febbraio
1992, n. 157)
Trasporto di armi da guerra o tipo
guerra, ovvero comuni, o parti di
esse, con inosservanza delle disposizioni relative ai soggetti che
possono effettuare il trasporto,
nonché con inosservanza delle
modalità determinate con decreto
del Ministro dell’interno (art. 18 L.
110/75)
ANNOTAZIONI
Provincia
Reclusione da 6 Procedibilità: d’ufficio Procura
mesi a 1 anno e Arresto: non consentito
multa da
Fermo: non consentito
€ 20 a
€ 103
Trasporto di armi da guerra o tipo Arresto da 1 Procedibilità: d’ufficio Procura
guerra, senza aver dato l’avviso al mese a 3 anni e Arresto: non consentito
ammenda da
Fermo: non consentito
prefetto (art. 28 T.U.L.P.S.)
€ 3.000 a
€ 30.000
Trasporto di singole parti di armi da
guerra o tipo guerra senza aver
dato l’avviso al prefetto (art. 19 L.
110/75)
Arresto non infe- Procedibilità: d’ufficio Procura
riore a 1 mese e Arresto: non consentito
ammenda da
Fermo: non consentito
€ 250 a
€ 1.000
Trasportare armi all’interno dello
Stato, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza (art.
34 T.U.L.P.S.)
Arresto fino a 3 Procedibilità: d’ufficio Procura
mesi o ammenda Arresto: non consentito
fino a
Fermo: non consentito
€ 206
(art. 17 T.U.L.P.S.)
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È il caso del porto di
fucile a scopo di
caccia, per cui non
sia stata versata la
prescritta tassa
Il trasporto deve
avvenire a mezzo
di pubblici servizi o
di imprese di trasporto in possesso
dei requisiti prescritti, o di soggetti dipendenti dalle
aziende produttrici
o commerciali, muniti di autorizzazione del questore
Per ricevere cataloghi
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