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slide maggiore Alberioli corso Stupefacenti
GUARDIA DI FINANZA La documentazione degli atti di p.g. in materia di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope Trento, 14 aprile 2015 1 INDICE 1. Analisi di alcune tipologie di atti (perquisizione, ispezione e controllo ex art. 103 d.p.r. 309/90 e verbale di arresto facoltativo/obbligatorio) 2. Art. 73 del d.p.r. 309/90 – Aspetti procedurali 3. Casistica operativa 2 Controllo, ispezione e perquisizione ex art. 103 D.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti Gli ufficiali e gli agenti di P.G., nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale attività si differenzia dalla perquisizione di cui all’art. 352 c.p.p. e dall’ispezione di cui agli artt. 244 ss. c.p.p. Infatti, mentre la perquisizione e l’ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dall’art. 103 D.P.R. 309/90 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo. 3 L’ispezione prevista dall’art. 103 D.P.R. 309/90 consiste in un’attenta osservazione di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali durante il controllo di polizia. Ad esempio, l’operatore, notato l’atteggiamento sospetto e nervoso da parte della persona sottoposta a controllo, si fa aprire il bagagliaio, facendosi mostrare il contenuto, facendo togliere la ruota di scorta dall’alloggiamento, si fa aprire il portaoggetti, si fa mostrare cosa ha negli indumenti personali, senza avere un contatto fisico con la persona e con le cose. Durante tale controllo l’operatore si limiterà ad osservare attentamente ciò che chiede che gli sia fatto vedere: in tale osservazione consiste l’ispezione 4 I presupposti per il controllo e l’ispezione di cui all’art. 103 D.P.R. 309/90 sono: - deve essere in corso un’operazione di polizia per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti; -deve sussistere fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale trasmesso entro 48 ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. 5 Per operazione di polizia deve intendersi l’insieme delle attività poste in essere dagli operatori di polizia nell’esecuzione dei compiti istituzionali. Quindi ad es. rientra in tale concetto anche il mero posto di controllo. L’atto deve essere redatto sul posto e deve essere consegnata copia alla parte immediatamente. Di regola l’operatore di P.G. non può accompagnare il soggetto controllato in ufficio per la sola redazione dell’atto. Resta salva tale facoltà quando sia necessario procedere ad identificazione di pubblica sicurezza, oppure quando il controllo dovesse dare esito positivo, subentrando in tal caso gli obblighi connessi agli artt. 73 e 75 D.P.R. 309/90, agli artt. 161 e 349 c.p.p., ecc. 6 L’art. 103 c.3 D.P.R. 309/90 prevede inoltre che i soli ufficiali di P.G. (non è possibile applicare l’art. 113 disp.att.), quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore. La mancata convalida non pregiudica la legittimità dell’eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all’esito rinvenute (Cass., Sez. IV, sent. n. 232793 del 15/11/2005). 7 La norma si riferisce alle perquisizioni in senso ampio. Ciò consente all’ufficiale di P.G. di procedere non solo a perquisizione personale e del mezzo di trasporto, ma anche a quella domiciliare, sia in conseguenza del controllo sia come attività autonoma e indipendente dal controllo ed ispezione. Gli ufficiali di P.G. sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale dell’esito della perquisizione, pertanto non è consentito procedere all’accompagnamento del soggetto in ufficio per la sola redazione dell’atto. E’ ammissibile, in mancanza di collaborazione del soggetto destinatario del controllo o della perquisizione, procedere a forzatura di bagagli o smontaggio di parti meccaniche del veicolo. 8 Ispezione e controllo Agenti e ufficiali di p.g. Mezzi di trasporto e bagagli. Anche effetti personali (solo se consegnati spontaneamente) Generica attività di osservazione e percezione diretta Perquisizione SOLO ufficiali di p.g. Personale, locale (autovettura) o domiciliare Attività di ricerca tipica della p.g., anche con l’utilizzo di metodi forzosi 9 ARRESTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO Presupposto fondamentale affinché si possa eseguire l’arresto è la flagranza di reato, ovvero l’attualità del reato. La flagranza sussiste quando la condotta in cui si sostanzia il reato sia ancora in corso o sia cessata immediatamente prima. Tra l’intervento della P.G. e la condotta del reo, pertanto, deve esistere un rapporto temporale di contestualità. Due diverse ipotesi di flagranza: - flagranza propria quando il reo è colto al momento di commettere il fatto. 10 quasi flagranza quando il reo: -è inseguito subito dopo aver commesso il fatto dalla P.G., dalla persona offesa o da altre persone; -è trovato con cose o tracce dalle quali appaia che immediatamente prima abbia commesso il reato. Esempio si ha flagranza quando il reo: - è colto con le mani sul barattolo di marmellata (flagranza propria); - è inseguito mentre fugge con il barattolo di marmellata asportato (quasi flagranza); - è rintracciato con mani sporche di marmellata, immediatamente dopo il furto del barattolo (quasi flagranza). 11 L’arresto in flagranza si distingue in obbligatorio e facoltativo. L’ ARRESTO OBBLIGATORIO, a differenza del facoltativo, non lascia margini discrezionali. Per i minori è sempre e solo facoltativo e mai obbligatorio. L’art. 380 c.p.p. disciplina l’arresto obbligatorio: gli ufficiali e gli agenti di P.G. devono procedere all’arresto di chi è colto nella flagranza di un delitto doloso, tentato o consumato, punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni (1 comma) Il 2 comma elenca i reati per i quali è previsto, tra cui l’art. 73 d.p.r. 309/90 (escluso comma 5) 12 L’arresto facoltativo è disciplinato dall’art. 381 c.p.p.. Il primo comma, nella prima parte, sancisce che gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono procedere all’arresto della persona maggiorenne colta nella flagranza di un delitto doloso, tentato o consumato, punito con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni. La seconda parte dello stesso primo comma prevede, altresì, che gli ufficiali ed agenti di P.G. possono procedere all’arresto anche di chi è colto nella flagranza di un delitto colposo, punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. 13 Perché la P.G. possa procedere all’arresto facoltativo, non è sufficiente il verificarsi di una delle condizioni indicate dai primi due commi dell’art. 381 c.p.p., ma deve sussistere un altro vincolante presupposto. Il quarto comma, infatti, prescrive che si può procedere all’arresto solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Per la gravità del fatto, in primo luogo, è necessario tener conto della pena edittale, del concorso di circostanze aggravanti comuni o speciali, il luogo, il tempo e i mezzi usati per porre in essere l’azione. La pericolosità del soggetto, invece, potrà essere desunta dai precedenti penali, dai motivi del fatto e dalle condizioni di vita, sociali, individuali e familiari. 14 Il fermo di indiziato di delitto E’ un provvedimento provvisorio limitativo della libertà personale disciplinato dall’art. 384 c.p.p. Si tratta di una misura precautelare che si può adottare sia in assenza di flagranza, sia in flagranza di reato. È un provvedimento proprio del P.M. è materialmente eseguito dalla P.G. delegata dal P.M. che lo ha emesso. Per dare corso al provvedimento è consentito accedere ai luoghi ove la persona da sottoporre al fermo si trovi, nonché procedere alla relativa perquisizione domiciliare (art. 352 c.p.p.). 15 Il P.M. dispone il fermo in presenza dei seguenti presupposti: - sussistono gravi indizi di delitto a carico di un soggetto; - sussistono specifici elementi di prova che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, anche il relazione all’impossibilità d’identificare l’indiziato; - si procede per un delitto doloso o colposo, tentato o consumato, punito con l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni oppure per un delitto concernente armi da guerra, esplosivi, terrorismo. 16 Gli ufficiali e gli agenti di P.G. procedono al fermo d’iniziativa quando il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini, al verificarsi della stessa situazione di necessità ed urgenza in cui il P.M. dispone il fermo e per le stesse ragioni previste per il P.M. (art. 384 c.2 c.p.p.). Il fermo è consentito anche nei confronti del minore indiziato di delitto (art. 17 proc. min.) e può essere disposto negli stessi casi in cui è possibile eseguirne l’arresto (artt. 16 e 23 proc. min.). 17 Gli adempimenti in caso di arresto o fermo Gli artt. 386 e 387 c.p.p. impongono alla P.G. obblighi di informazione nei riguardi del P.M., dell’arrestato o fermato, del difensore e dei familiari. La P.G. deve, anzitutto, dare immediata notizia dell’arresto o del fermo al P.M. del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito. Questa comunicazione deve precedere tutte le altre. 18 La P.G. deve dare notizia all’interessato di essere sottoposto alla misura restrittiva: - per consentirgli di nominare il difensore di fiducia; - per chiedergli se intende rendere edotti dell’avvenuto arresto o fermo i suoi familiari; - per comunicargli, infine, il nominativo del difensore d’ufficio (art. 28 disp. att. c.p.p.) o quello di fiducia eventualmente nominato dai familiari (art. 96 c.2 c.p.p.), in difetto della mancata nomina da parte dell’interessato; - tramite l’interprete, quando si tratta di indagato che non conosce la lingua italiana, per consentirgli di avvalersi della facoltà di farsi assistere gratuitamente da un interprete nel corso dell’eventuale colloquio con il difensore (art. 104 c.4 bis c.p.p.). 19 L’autorità giudiziaria e l’autorità di pubblica sicurezza hanno l’obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese di appartenenza del cittadino non italiano destinatario di un provvedimento in materia di libertà personale, salvi i casi di espressa dichiarazione contraria da parte dell’interessato o di esigenze di tipo umanitario. In caso di arresto o fermo di un minore, la P.G. deve adempiere agli stessi obblighi previsti dall’art. 386 c.p.p., ma ad essi si aggiungono anche quelli dettati dall’art. 18 D.P.R. 448/1988, il quale prevede, in particolare, l’obbligo di informare i genitori o l’eventuale affidatario ed i servizi minorili del Ministero della Giustizia. I minori, inoltre, devono essere trattenuti in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20 disp. att. proc. min.). 20 Gli obblighi esecutivi consistono: - nel mettere a disposizione del P.M. l’arrestato o il fermato; - nella nomina di un interprete per consentire all’arrestato o al fermato di comprendere le ragioni della misura precautelare, quando non conosce la lingua italiana (art. 143 c.p.p.); - nella redazione del verbale; - nell’esecuzione delle disposizioni impartite dal P.M. a seguito della comunicazione dell’avvenuto arresto. 21 La messa a disposizione del P.M., al più presto e comunque non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo, avviene con la conduzione dell’arrestato o del fermato presso la casa circondariale. Qualora il soggetto privato della libertà sia associato presso un istituto carcerario, la P.G. ne dovrà documentare la consegna con apposito atto (cd. biglietto di carcerazione) a firma dell’ufficiale di P.G., al quale va allegata copia del verbale d’arresto (art. 94 disp. att. c.p.p.,) 22 Nel 3° comma dell’art. 386 c.p.p. è specificato il contenuto del verbale di arresto o di fermo, che si aggiunge a quanto prescritto in via generale dall’art. 136 c.p.p.: - l’avvenuta nomina del difensore e la comunicazione al medesimo dell’arresto o fermo o l’eventuale causa della omessa informazione (si pensi ad es. alla assoluta impossibilità di rintracciare il difensore o alla sopravvenuta irreperibilità del medesimo); - le ragioni dell’arresto o fermo (succinta esposizione dei fatti-reato, lo stato di flagranza ed eventuale gravità dei fatti e pericolosità del soggetto); - il giorno, l’ora ed il luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. 23 Una volta redatto, il verbale deve essere trasmesso al P.M., con ogni mezzo idoneo, anche per via telematica (art. 386 c.3 c.p.p.), nel termine di 24 ore dall’effettivo arresto. La mancata trasmissione del verbale entro il termine comporta la decadenza dell’arresto o del fermo, con il contestuale obbligo di rimettere in libertà l’arrestato (artt. 386 c.7 e 389 c.p.p.). Tempestiva trasmissione del verbale al P.M., al fine di: - evitare l’inefficacia della misura precautelare per inosservanza del termine; - consentire al P.M. di verificare la sussistenza dei presupposti di legge; - permettere al P.M. di adottare i conseguenti provvedimenti in ordine all’immediata liberazione (art. 389 c.p.p.) o alla richiesta di convalida (art. 390 c.p.p.). 24 Il verbale d’arresto privo dell’indicazione del difensore, del luogo, dell’ora, del giorno e dei fatti, non è inefficace se entro le 24 ore dall’arresto i dati mancanti sono integrati anche attraverso l’audizione dei verbalizzanti. Il verbale non è nullo, quindi è comunque valido, quando si omettono nei confronti dell’arrestato gli avvisi sulla nomina del difensore o quando non si comunica al difensore l’avvenuto arresto o fermo, non consentendogli così l’esercizio del diritto di conferire con l’assistito. In tal caso, l’omesso avviso all’interessato del diritto alla difesa o al difensore dell’esecuzione della misura precautelare non incide sulla validità dell’atto, ma comporta responsabilità disciplinare ed eventualmente anche penale in capo all’operatore di P.G. 25 D.P.R. 309/90: art. 73 tre distinte ipotesi di reato: DROGHE PESANTI art. 73 co.1 (es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD, ecc.) → Reclusione da 8 a 20 anni DROGHE LEGGERE art. 73 co.4 (derivati della cannabis) → Reclusione da 2 a 6 anni FATTO LIEVE art. 73 co.5 (sia droghe pesanti che leggere) → Reclusione da 6 mesi a 4 anni Art. 75 - Illecito amministrativo: - Art. 75 “uso esclusivamente personale” 26 Per le condotte criminose in materia di spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (sia droghe pesanti sia droghe leggere): - l'arresto in flagranza è obbligatorio se il fatto NON è di lieve entità (art. 380/2 lett. h c.p.p.); - è facoltativo (art. 381/1 c.p.p.) se il fatto è di lieve entità; il fermo di indiziato di delitto è consentito soltanto se si tratta di droghe pesanti e il fatto non è di lieve entità; non è mai consentito negli altri casi (droghe pesanti e fatto lieve; droghe leggere indipendentemente dall'entità del fatto); l'arresto è vietato (perché il fatto non costituisce reato) se la condotta è l'importazione, l'acquisto o comunque la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope per 27 farne uso (esclusivamente) personale; Per quanto riguarda i MINORENNI il combinato disposto degli artt. 23 e 16 d.P.R. 448/1988 e 380 co. 2 lett. h) c.p.p. consente l'arresto (sempre facoltativo) del minore per reati sugli stupefacenti se e soltanto se il fatto non è di lieve entità. Quindi l'arresto del minore per le condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità NON è consentito. per gli imputati maggiorenni è competente il tribunale in composizione monocratica, tuttavia se sussiste una circostanza aggravante di cui all'art. 80 t.u. stup. è competente il tribunale in composizione collegiale. 28 Art. 73 co. 5 “lieve entità” - Quando si configura la lieve entità? Non sempre di facile valutazione -Valutazione congiunta di vari parametri: Mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze stupefacenti Parametro più importante: Quantità della sostanza 29 30 Fatto di lieve entità - l'arresto facoltativo? esempio di un soggetto che venga sorpreso con un contenuto numero di dosi di eroina (fatto di lieve entità), che risulti opportuno arrestare, trattandosi di persona pericolosa perché pluripregiudicata. Ipotesi in cui il fatto, pur di lieve entità ai fini e per l'effetto di cui al comma 5 dell’articolo 73, sia ritenuto “grave”, o ex se o per la personalità dell’agente, e tale da giustificare l’arresto ex articolo 381, comma 4, del Cpp. In ogni caso, è assolutamente essenziale che nel verbale di arresto si dia conto delle ragioni in forza delle quali, pur in presenza di un contesto che, oggettivamente e soggettivamente, farebbe propendere per la configurabilità del fatto di lieve entità, tuttavia si siano ritenute sussistenti le ragioni giustificanti l'arresto facoltativo. 31 Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: - la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, - nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; 32 Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale Necessità di un apprezzamento congiunto dei parametri, con la possibilità di valorizzare anche l’uno o l’altro quando presenti una valenza dimostrativa significativa Per esempio, che il mero superamento della soglia, specie se modesto, non accredita da solo, sempre e comunque, la rilevanza penale del fatto, occorrendo una disamina complessiva della vicenda, che deve consentire di ravvisare l’illecito amministrativo quando il dato della quantità non sia accompagnato da altre circostanze indicative di una destinazione a terzi. 33 Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale Importante indicazione per le forze dell’ordine: allorquando gli esami tossicologici effettuati nell’ambito del procedimento amministrativo abbiano dato come risultato la presenza di un quantitativo “sopra soglia”, non per ciò solo deve riferirsi alla AG penale, occorrendo una attenta verifica complessiva delle circostanze della vicenda [confezionamento frazionato, circostanze del sequestro, ecc.], tali da accreditare una destinazione allo spaccio. 34 Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale - “confezionamento frazionato": non è dubitabile la rilevanza indiziaria, giacchè può far fondatamente ritenere che trattasi di sostanza stupefacente destinata ad essere venduta al dettaglio. -"altre circostanze dell'azione", nella relativa nozione (estremamente ampia) rientrano tutte le circostanze "oggettive" diverse dalle altre espressamente codificate (quantitativo di principio attivo, peso lordo, frazionamento della sostanza) idonee a supportare logicamente il giudizio sulla destinazione della sostanza: per esempio, vi rientrano le modalità di custodia della droga, le modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro della medesima; il ritrovamento di quantitativi di sostanza da taglio, ecc. 35 Denaro – sequestro? In quanto ritenuto il risultato economico dell’attività di spaccio va qualificato come “profitto” del reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 ed è assoggettabile a confisca facoltativa sempre che venga dimostrata la sussistenza di un “nesso” tra tale reato e l’attività criminosa. La dimostrazione del "collegamento diretto" tra il denaro rinvenuto nella disponibilità del reo e il reato può essere raggiunta con qualsiasi altro mezzo di prova, sia diretto che indiretto. In particolare, tale collegamento può essere desunto da specifiche fonti di prova (quali, laddove mancasse un accertamento "in flagranza" della dazione illecita, i pregressi accertamenti di polizia giudiziaria o le dichiarazioni di testi) o da varie circostanze di fatto (quali, l'entità della somma in rapporto al reddito del detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo di rinvenimento o altro ancora). 36 CASISTICA DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD Art. 73 comma 1 SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale) e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO 37 MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito Art. 73 comma 1 + Art. 80 SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO AGGRAVATA fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale) e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 aggravanti specifiche art. 80 : comma 1: a) sostanza destinata a un minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali ; comma 2: ingente quantità di sostanza ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito competenza : TRIBUNALE COLLEGIALE 38 MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito Art. 73 comma 5 in relazione al comma 1 SPACCIO LIEVE DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO LIEVE fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale) quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON consentito 39 DROGHE LEGGERE: Cannabis (foglie e inflorescenze, olio, resina marijuana, hashish) Art. 73 comma 4 in relazione al comma 1 SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale) e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. NON 40 consentito Art. 73 comma 4 + Art. 80 SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO AGGRAVATA fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale) e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) coltivare, produrre, fabbricare, (ecc.............), consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 aggravanti specifiche art. 80 : comma 1: a) sostanza destinata a un minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali; comma 2: ingente quantità di sostanza ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito competenza : TRIBUNALE COLLEGIALE MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. : per art. 80 co.1 NON consentito; per art. 80 co. 2 consentito 41 Art. 73 comma 5 in relazione al comma 4 SPACCIO LIEVE DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO LIEVE fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale) quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON 42 consentito CASO PARTICOLARE: Le sezioni unite penali della Cassazione (sentenza n. 35737 del 2010), hanno statuito la compatibilità tra il fatto di lieve entità del comma 5 e alcune delle aggravanti dell'art. 80, primo comma (per es. cessione a un minore di modica quantità di hashish) SPACCIO LIEVE, MA AGGRAVATO, DI DROGHE PESANTI e LEGGERE Art. 73 comm 5 e art. 80 comma 1 fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale) quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità coltivare, produrre, (ecc.......), consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti (DROGHE PESANTI E LEGGERE) 43 aggravanti specifiche art. 80 comma 1: a) sostanza destinata a un minore, b) coinvolgemento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali ; ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p. FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON consentito 44 Grazie per l’attenzione! 45