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slide maggiore Alberioli corso Stupefacenti
GUARDIA DI FINANZA
La documentazione degli atti di p.g. in materia
di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti
e psicotrope
Trento, 14 aprile 2015
1
INDICE
1. Analisi di alcune tipologie di atti (perquisizione,
ispezione e controllo ex art. 103 d.p.r. 309/90 e verbale
di arresto facoltativo/obbligatorio)
2. Art. 73 del d.p.r. 309/90 – Aspetti procedurali
3. Casistica operativa
2
Controllo, ispezione e perquisizione ex art. 103 D.P.R. 309/90
in materia di stupefacenti
Gli ufficiali e gli agenti di P.G., nel corso di operazioni di polizia
per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni
luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo
di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti
o psicotrope.
Tale attività si differenzia dalla perquisizione di cui all’art. 352
c.p.p. e dall’ispezione di cui agli artt. 244 ss. c.p.p. Infatti,
mentre la perquisizione e l’ispezione previste dal codice di rito
presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri
concessi alla P.G. dall’art. 103 D.P.R. 309/90 sono finalizzati
anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo.
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L’ispezione prevista dall’art. 103 D.P.R. 309/90 consiste in
un’attenta osservazione di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti
personali durante il controllo di polizia.
Ad esempio, l’operatore, notato l’atteggiamento sospetto e
nervoso da parte della persona sottoposta a controllo, si fa
aprire il bagagliaio, facendosi mostrare il contenuto, facendo
togliere la ruota di scorta dall’alloggiamento, si fa aprire il
portaoggetti, si fa mostrare cosa ha negli indumenti personali,
senza avere un contatto fisico con la persona e con le cose.
Durante tale controllo l’operatore si limiterà ad osservare
attentamente ciò che chiede che gli sia fatto vedere: in tale
osservazione consiste l’ispezione
4
I presupposti per il controllo e l’ispezione di cui all’art. 103
D.P.R. 309/90 sono:
- deve essere in corso un’operazione di polizia per la
prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti;
-deve sussistere fondato motivo di ritenere che possano essere
rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo
verbale trasmesso entro 48 ore al Procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li
convalida entro le successive quarantotto ore.
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Per operazione di polizia deve intendersi l’insieme delle
attività poste in essere dagli operatori di polizia
nell’esecuzione dei compiti istituzionali. Quindi ad es. rientra
in tale concetto anche il mero posto di controllo.
L’atto deve essere redatto sul posto e deve essere consegnata
copia alla parte immediatamente.
Di regola l’operatore di P.G. non può accompagnare il
soggetto controllato in ufficio per la sola redazione dell’atto.
Resta salva tale facoltà quando sia necessario procedere ad
identificazione di pubblica sicurezza, oppure quando il
controllo dovesse dare esito positivo, subentrando in tal caso
gli obblighi connessi agli artt. 73 e 75 D.P.R. 309/90, agli artt.
161 e 349 c.p.p., ecc.
6
L’art. 103 c.3 D.P.R. 309/90 prevede inoltre che i soli ufficiali di
P.G. (non è possibile applicare l’art. 113 disp.att.), quando
ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non
consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del
magistrato competente, possono procedere a perquisizioni,
dandone notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al
procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i
presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.
La mancata convalida non pregiudica la legittimità
dell’eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle
altre cose pertinenti al reato, all’esito rinvenute (Cass., Sez. IV,
sent. n. 232793 del 15/11/2005).
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La norma si riferisce alle perquisizioni in senso ampio. Ciò
consente all’ufficiale di P.G. di procedere non solo a
perquisizione personale e del mezzo di trasporto, ma anche a
quella domiciliare, sia in conseguenza del controllo sia come
attività autonoma e indipendente dal controllo ed ispezione.
Gli ufficiali di P.G. sono tenuti a rilasciare immediatamente
all’interessato copia del verbale dell’esito della perquisizione,
pertanto non è consentito procedere all’accompagnamento
del soggetto in ufficio per la sola redazione dell’atto.
E’ ammissibile, in mancanza di collaborazione del soggetto
destinatario del controllo o della perquisizione, procedere a
forzatura di bagagli o smontaggio di parti meccaniche del
veicolo.
8
Ispezione e controllo
Agenti e ufficiali di p.g.
Mezzi di trasporto e bagagli.
Anche effetti personali (solo
se consegnati
spontaneamente)
Generica attività di
osservazione e percezione
diretta
Perquisizione
SOLO ufficiali di p.g.
Personale, locale
(autovettura) o domiciliare
Attività di ricerca tipica della
p.g., anche con l’utilizzo di
metodi forzosi
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ARRESTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
Presupposto fondamentale affinché si possa eseguire l’arresto è
la flagranza di reato, ovvero l’attualità del reato.
La flagranza sussiste quando la condotta in cui si sostanzia il
reato sia ancora in corso o sia cessata immediatamente prima.
Tra l’intervento della P.G. e la condotta del reo, pertanto, deve
esistere un rapporto temporale di contestualità.
Due diverse ipotesi di flagranza:
- flagranza propria quando il reo è colto al momento di
commettere il fatto.
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quasi flagranza quando il reo:
-è inseguito subito dopo aver commesso il fatto dalla P.G.,
dalla persona offesa o da altre persone;
-è trovato con cose o tracce dalle quali appaia che
immediatamente prima abbia commesso il reato.
Esempio si ha flagranza quando il reo:
- è colto con le mani sul barattolo di marmellata (flagranza
propria);
- è inseguito mentre fugge con il barattolo di marmellata
asportato (quasi flagranza);
- è rintracciato con mani sporche di marmellata,
immediatamente dopo il furto del barattolo (quasi flagranza).
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L’arresto in flagranza si distingue in obbligatorio e facoltativo.
L’ ARRESTO OBBLIGATORIO, a differenza del facoltativo, non
lascia margini discrezionali.
Per i minori è sempre e solo facoltativo e mai obbligatorio.
L’art. 380 c.p.p. disciplina l’arresto obbligatorio:
gli ufficiali e gli agenti di P.G. devono procedere all’arresto di chi
è colto nella flagranza di un delitto doloso, tentato o consumato,
punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel
minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni (1 comma)
Il 2 comma elenca i reati per i quali è previsto, tra cui l’art. 73
d.p.r. 309/90 (escluso comma 5)
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L’arresto facoltativo è disciplinato dall’art. 381 c.p.p..
Il primo comma, nella prima parte, sancisce che gli ufficiali e
gli agenti di P.G. possono procedere all’arresto della persona
maggiorenne colta nella flagranza di un delitto doloso, tentato
o consumato, punito con la reclusione superiore nel massimo
a 3 anni.
La seconda parte dello stesso primo comma prevede, altresì,
che gli ufficiali ed agenti di P.G. possono procedere all’arresto
anche di chi è colto nella flagranza di un delitto colposo,
punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
13
Perché la P.G. possa procedere all’arresto facoltativo, non è
sufficiente il verificarsi di una delle condizioni indicate dai primi
due commi dell’art. 381 c.p.p., ma deve sussistere un altro
vincolante presupposto.
Il quarto comma, infatti, prescrive che si può procedere
all’arresto solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto
ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua
personalità o dalle circostanze del fatto.
Per la gravità del fatto, in primo luogo, è necessario tener conto
della pena edittale, del concorso di circostanze aggravanti comuni
o speciali, il luogo, il tempo e i mezzi usati per porre in essere
l’azione.
La pericolosità del soggetto, invece, potrà essere desunta dai
precedenti penali, dai motivi del fatto e dalle condizioni di vita,
sociali, individuali e familiari.
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Il fermo di indiziato di delitto
E’ un provvedimento provvisorio limitativo della libertà
personale disciplinato dall’art. 384 c.p.p.
Si tratta di una misura precautelare che si può adottare sia in
assenza di flagranza, sia in flagranza di reato.
È un provvedimento proprio del P.M. è materialmente eseguito
dalla P.G. delegata dal P.M. che lo ha emesso. Per dare corso al
provvedimento è consentito accedere ai luoghi ove la persona
da sottoporre al fermo si trovi, nonché procedere alla relativa
perquisizione domiciliare (art. 352 c.p.p.).
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Il P.M. dispone il fermo in presenza dei seguenti
presupposti:
- sussistono gravi indizi di delitto a carico di un
soggetto;
- sussistono specifici elementi di prova che fanno ritenere
fondato il pericolo di fuga, anche il relazione
all’impossibilità d’identificare l’indiziato;
- si procede per un delitto doloso o colposo, tentato o
consumato, punito con l’ergastolo o la reclusione non
inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo
a 6 anni oppure per un delitto concernente armi da guerra,
esplosivi, terrorismo.
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Gli ufficiali e gli agenti di P.G. procedono al fermo
d’iniziativa quando il P.M. non ha ancora assunto la
direzione delle indagini, al verificarsi della stessa situazione
di necessità ed urgenza in cui il P.M. dispone il fermo e per
le stesse ragioni previste per il P.M. (art. 384 c.2 c.p.p.).
Il fermo è consentito anche nei confronti del minore
indiziato di delitto (art. 17 proc. min.) e può essere disposto
negli stessi casi in cui è possibile eseguirne l’arresto (artt. 16 e
23 proc. min.).
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Gli adempimenti in caso di arresto o fermo
Gli artt. 386 e 387 c.p.p. impongono alla P.G. obblighi di
informazione nei riguardi del P.M., dell’arrestato o fermato,
del difensore e dei familiari.
La P.G. deve, anzitutto, dare immediata notizia
dell’arresto o del fermo al P.M. del luogo in cui il
provvedimento è stato eseguito. Questa comunicazione
deve precedere tutte le altre.
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La P.G. deve dare notizia all’interessato di essere
sottoposto alla misura restrittiva:
- per consentirgli di nominare il difensore di fiducia;
- per chiedergli se intende rendere edotti dell’avvenuto
arresto o fermo i suoi familiari;
- per comunicargli, infine, il nominativo del difensore d’ufficio
(art. 28 disp. att. c.p.p.) o quello di fiducia eventualmente
nominato dai familiari (art. 96 c.2 c.p.p.), in difetto della
mancata nomina da parte dell’interessato;
- tramite l’interprete, quando si tratta di indagato che non
conosce la lingua italiana, per consentirgli di avvalersi della
facoltà di farsi assistere gratuitamente da un interprete nel
corso dell’eventuale colloquio con il difensore (art. 104 c.4
bis c.p.p.).
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L’autorità giudiziaria e l’autorità di pubblica sicurezza hanno
l’obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina del Paese di appartenenza del cittadino
non italiano destinatario di un provvedimento in materia di
libertà personale, salvi i casi di espressa dichiarazione
contraria da parte dell’interessato o di esigenze di tipo
umanitario.
In caso di arresto o fermo di un minore, la P.G. deve
adempiere agli stessi obblighi previsti dall’art. 386 c.p.p.,
ma ad essi si aggiungono anche quelli dettati dall’art. 18
D.P.R. 448/1988, il quale prevede, in particolare, l’obbligo di
informare i genitori o l’eventuale affidatario ed i servizi
minorili del Ministero della Giustizia.
I minori, inoltre, devono essere trattenuti in locali separati da
quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20
disp. att. proc. min.).
20
Gli obblighi esecutivi consistono:
- nel mettere a disposizione del P.M. l’arrestato o il
fermato;
- nella nomina di un interprete per consentire all’arrestato o
al fermato di comprendere le ragioni della misura
precautelare, quando non conosce la lingua italiana (art.
143 c.p.p.);
- nella redazione del verbale;
- nell’esecuzione delle disposizioni impartite dal P.M. a
seguito della comunicazione dell’avvenuto arresto.
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La messa a disposizione del P.M., al più presto e comunque
non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo, avviene con la
conduzione dell’arrestato o del fermato presso la casa
circondariale.
Qualora il soggetto privato della libertà sia associato presso
un istituto carcerario, la P.G. ne dovrà documentare la
consegna con apposito atto (cd. biglietto di carcerazione)
a firma dell’ufficiale di P.G., al quale va allegata copia del
verbale d’arresto (art. 94 disp. att. c.p.p.,)
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Nel 3° comma dell’art. 386 c.p.p. è specificato il contenuto
del verbale di arresto o di fermo, che si aggiunge a
quanto prescritto in via generale dall’art. 136 c.p.p.:
- l’avvenuta nomina del difensore e la comunicazione al
medesimo dell’arresto o fermo o l’eventuale causa della
omessa informazione (si pensi ad es. alla assoluta
impossibilità di rintracciare il difensore o alla sopravvenuta
irreperibilità del medesimo);
- le ragioni dell’arresto o fermo (succinta esposizione dei
fatti-reato, lo stato di flagranza ed eventuale gravità dei fatti
e pericolosità del soggetto);
- il giorno, l’ora ed il luogo ove l’arresto o il fermo è stato
eseguito.
23
Una volta redatto, il verbale deve essere trasmesso al P.M.,
con ogni mezzo idoneo, anche per via telematica (art. 386
c.3 c.p.p.), nel termine di 24 ore dall’effettivo arresto.
La mancata trasmissione del verbale entro il termine
comporta la decadenza dell’arresto o del fermo, con il
contestuale obbligo di rimettere in libertà l’arrestato (artt.
386 c.7 e 389 c.p.p.).
Tempestiva trasmissione del verbale al P.M., al fine di:
- evitare l’inefficacia della misura precautelare per
inosservanza del termine;
- consentire al P.M. di verificare la sussistenza dei
presupposti di legge;
- permettere al P.M. di adottare i conseguenti provvedimenti
in ordine all’immediata liberazione (art. 389 c.p.p.) o alla
richiesta di convalida (art. 390 c.p.p.).
24
Il verbale d’arresto privo dell’indicazione del difensore, del
luogo, dell’ora, del giorno e dei fatti, non è inefficace se
entro le 24 ore dall’arresto i dati mancanti sono integrati
anche attraverso l’audizione dei verbalizzanti.
Il verbale non è nullo, quindi è comunque valido, quando si
omettono nei confronti dell’arrestato gli avvisi sulla nomina
del difensore o quando non si comunica al difensore
l’avvenuto arresto o fermo, non consentendogli così
l’esercizio del diritto di conferire con l’assistito.
In tal caso, l’omesso avviso all’interessato del diritto alla
difesa o al difensore dell’esecuzione della misura
precautelare non incide sulla validità dell’atto, ma comporta
responsabilità disciplinare ed eventualmente anche penale
in capo all’operatore di P.G.
25
D.P.R. 309/90: art. 73 tre distinte ipotesi di reato:
DROGHE PESANTI art. 73 co.1 (es. eroina, metadone,
morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD,
ecc.) → Reclusione da 8 a 20 anni
DROGHE LEGGERE art. 73 co.4 (derivati della cannabis)
→ Reclusione da 2 a 6 anni
FATTO LIEVE art. 73 co.5 (sia droghe pesanti che
leggere) → Reclusione da 6 mesi a 4 anni
Art. 75 - Illecito amministrativo:
- Art. 75 “uso esclusivamente personale”
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Per le condotte criminose in materia di spaccio o detenzione
ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (sia
droghe pesanti sia droghe leggere):
- l'arresto in flagranza è obbligatorio se il fatto NON è di
lieve entità (art. 380/2 lett. h c.p.p.);
- è facoltativo (art. 381/1 c.p.p.) se il fatto è di lieve entità;
il fermo di indiziato di delitto è consentito soltanto se si
tratta di droghe pesanti e il fatto non è di lieve entità;
non è mai consentito negli altri casi (droghe pesanti e
fatto lieve; droghe leggere indipendentemente dall'entità del
fatto);
l'arresto è vietato (perché il fatto non costituisce reato) se
la condotta è l'importazione, l'acquisto o comunque la
detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope per
27
farne uso (esclusivamente) personale;
Per quanto riguarda i MINORENNI il combinato disposto
degli artt. 23 e 16 d.P.R. 448/1988 e 380 co. 2 lett. h) c.p.p.
consente l'arresto (sempre facoltativo) del minore per reati
sugli stupefacenti se e soltanto se il fatto non è di lieve
entità. Quindi l'arresto del minore per le condotte illecite in
tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità
NON è consentito.
per gli imputati maggiorenni è competente il tribunale in
composizione monocratica, tuttavia se sussiste una
circostanza aggravante di cui all'art. 80 t.u. stup. è
competente il tribunale in composizione collegiale.
28
Art. 73 co. 5 “lieve entità”
- Quando si configura la lieve entità? Non sempre di facile
valutazione
-Valutazione congiunta di vari parametri:
Mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità
delle sostanze stupefacenti
Parametro più importante:
Quantità della sostanza
29
30
Fatto di lieve entità - l'arresto facoltativo?
esempio di un soggetto che venga sorpreso con un
contenuto numero di dosi di eroina (fatto di lieve entità), che
risulti opportuno arrestare, trattandosi di persona pericolosa
perché pluripregiudicata.
Ipotesi in cui il fatto, pur di lieve entità ai fini e per l'effetto di
cui al comma 5 dell’articolo 73, sia ritenuto “grave”, o ex se
o per la personalità dell’agente, e tale da giustificare
l’arresto ex articolo 381, comma 4, del Cpp.
In ogni caso, è assolutamente essenziale che nel verbale di
arresto si dia conto delle ragioni in forza delle quali, pur in
presenza di un contesto che, oggettivamente e
soggettivamente, farebbe propendere per la configurabilità
del fatto di lieve entità, tuttavia si siano ritenute sussistenti le
ragioni giustificanti l'arresto facoltativo.
31
Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale
Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso
esclusivamente personale della sostanza stupefacente o
psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto
delle seguenti circostanze:
- la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche antidroga,
- nonché della modalità di presentazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad
altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze
sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
32
Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale
Necessità di un apprezzamento congiunto dei parametri,
con la possibilità di valorizzare anche l’uno o l’altro quando
presenti una valenza dimostrativa significativa
Per esempio, che il mero superamento della soglia,
specie se modesto, non accredita da solo, sempre e
comunque, la rilevanza penale del fatto, occorrendo una
disamina complessiva della vicenda, che deve consentire di
ravvisare l’illecito amministrativo quando il dato della
quantità non sia accompagnato da altre circostanze
indicative di una destinazione a terzi.
33
Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale
Importante indicazione per le forze dell’ordine:
allorquando gli esami tossicologici effettuati nell’ambito del
procedimento amministrativo abbiano dato come risultato la
presenza di un quantitativo “sopra soglia”, non per ciò solo
deve riferirsi alla AG penale, occorrendo una attenta verifica
complessiva
delle
circostanze
della
vicenda
[confezionamento frazionato, circostanze del sequestro,
ecc.], tali da accreditare una destinazione allo spaccio.
34
Art. 75 d.p.r. 309/90 – uso personale
- “confezionamento frazionato": non è dubitabile la
rilevanza indiziaria, giacchè può far fondatamente
ritenere che trattasi di sostanza stupefacente destinata
ad essere venduta al dettaglio.
-"altre circostanze dell'azione", nella relativa nozione
(estremamente ampia) rientrano tutte le circostanze
"oggettive" diverse dalle altre espressamente codificate
(quantitativo
di
principio
attivo,
peso
lordo,
frazionamento della sostanza) idonee a supportare
logicamente il giudizio sulla destinazione della
sostanza: per esempio, vi rientrano le modalità di
custodia della droga, le modalità spazio-temporali in cui
è stato eseguito il sequestro della medesima; il
ritrovamento di quantitativi di sostanza da taglio, ecc. 35
Denaro – sequestro?
In quanto ritenuto il risultato economico dell’attività di
spaccio va qualificato come “profitto” del reato di cui
all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 ed è
assoggettabile a confisca facoltativa sempre che venga
dimostrata la sussistenza di un “nesso” tra tale reato e
l’attività criminosa.
La dimostrazione del "collegamento diretto" tra il denaro rinvenuto nella
disponibilità del reo e il reato può essere raggiunta con qualsiasi altro
mezzo di prova, sia diretto che indiretto. In particolare, tale collegamento
può essere desunto da specifiche fonti di prova (quali, laddove mancasse
un accertamento "in flagranza" della dazione illecita, i pregressi
accertamenti di polizia giudiziaria o le dichiarazioni di testi) o da varie
circostanze di fatto (quali, l'entità della somma in rapporto al reddito del
detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo
di rinvenimento o altro ancora).
36
CASISTICA
DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina,
crack, amfetamina, metamfetamina, LSD
Art. 73 comma 1
SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI
FINI DI SPACCIO
fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)
e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)
coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o
mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,
commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad
altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque
scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14
ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.
FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito
competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO
37
MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito
Art. 73 comma 1 + Art. 80
SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI
FINI DI SPACCIO AGGRAVATA
fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)
e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)
coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o
mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,
commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad
altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque
scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14
aggravanti specifiche art. 80 : comma 1: a) sostanza destinata a un
minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di
tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza
adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione
sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme,
carceri, ospedali ; comma 2: ingente quantità di sostanza
ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.
FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito
competenza : TRIBUNALE COLLEGIALE
38
MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito
Art. 73 comma 5 in relazione al comma 1
SPACCIO LIEVE DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI
SPACCIO LIEVE
fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)
quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità
coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o
mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,
commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad
altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque
scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14
ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.
FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito
competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO
MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON
consentito
39
DROGHE LEGGERE: Cannabis (foglie e inflorescenze, olio, resina marijuana, hashish)
Art. 73 comma 4 in relazione al comma 1
SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI
FINI DI SPACCIO
fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)
e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)
coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o
mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,
commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad
altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque
scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14
ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.
FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito
competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO
MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. NON
40
consentito
Art. 73 comma 4 + Art. 80
SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI
FINI DI SPACCIO AGGRAVATA
fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)
e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)
coltivare, produrre, fabbricare, (ecc.............), consegnare per qualunque
scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14
aggravanti specifiche art. 80 : comma 1: a) sostanza destinata a un
minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di
tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza
adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione
sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme,
carceri, ospedali; comma 2: ingente quantità di sostanza
ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.
FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito
competenza : TRIBUNALE COLLEGIALE
MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. : per art.
80 co.1 NON consentito; per art. 80 co. 2 consentito
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Art. 73 comma 5 in relazione al comma 4
SPACCIO LIEVE DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI
SPACCIO LIEVE
fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)
quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità
coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o
mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire,
commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad
altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque
scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14
ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.
FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito
competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO
MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON
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consentito
CASO PARTICOLARE: Le sezioni unite penali della Cassazione
(sentenza n. 35737 del 2010), hanno statuito la compatibilità tra il fatto di
lieve entità del comma 5 e alcune delle aggravanti dell'art. 80, primo
comma (per es. cessione a un minore di modica quantità di
hashish)
SPACCIO LIEVE, MA AGGRAVATO, DI DROGHE PESANTI e
LEGGERE
Art. 73 comm 5 e art. 80 comma 1
fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)
quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità
coltivare, produrre, (ecc.......), consegnare per qualunque scopo o
comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti (DROGHE
PESANTI E LEGGERE)
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aggravanti specifiche art. 80 comma 1: a) sostanza destinata a un
minore, b) coinvolgemento di minore nel reato, c) coinvolgimento di
tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza
adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione
sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme,
carceri, ospedali ;
ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.
FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito
MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON
consentito
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Grazie per l’attenzione!
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