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CIRCOLARE ANCE Analisi e commento nuovo Codice Appalti

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CIRCOLARE ANCE Analisi e commento nuovo Codice Appalti
1
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
con il contributo di:
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Direzione Legislazione Mercato Privato
Direzione Relazioni Industriali
Fiscalità Edilizia
Tecnologie, Qualità e Sicurezza delle Costruzioni
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
APRILE 2016
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SOMMARIO
INTRODUZIONE ...................................................................................................... 6
PARTE I: AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED
ESCLUSIONI ........................................................................................................... 7
Art. 1 – Oggetto dell’appalto e costi della sicurezza............................................ 7
Art. 5 – Affidamenti in house ................................................................................ 7
Art. 20 – Opere pubbliche realizzate a spese del privato .................................... 8
Art. 22 – Dibattito Pubblico.................................................................................... 9
Art. 23 – Livelli della Progettazione .................................................................... 10
Art. 26 – Verifica preventiva della progettazione ............................................... 11
Art. 28 – Contratti Misti ........................................................................................ 12
Art. 30 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
............................................................................................................................... 12
Art. 32 – Fasi delle procedure di affidamento .................................................... 13
PARTE II: CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ..... 13
Art. 35 – Anticipazione del corrispettivo ............................................................ 13
Art. 36 – Contratti sotto soglia ............................................................................ 14
a.
Procedure di affidamento ed esecuzione di lavori ............................................ 14
b.
Opere a scomputo ........................................................................................... 16
Art. 37- Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ............................. 17
Art. 38 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza .... 19
Art. 42 – Conflitto di interesse ............................................................................. 20
Art. 48 – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici ............................................................................................................. 21
Art. 50 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi ................................ 21
Art. 51 – Suddivisione in lotti .............................................................................. 22
Art. 59 – Scelta delle procedure - Appalto integrato .......................................... 23
Art. 62 – Procedura competitiva con negoziazione ........................................... 23
Art. 64 – Dialogo competitivo .............................................................................. 24
Art. 65 – Partenariati per l’innovazione............................................................... 24
Artt. 77 e 78 – Commissione di aggiudicazione e albo dei componenti ........... 24
Art. 80 – Motivi di esclusione .............................................................................. 25
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Art. 81 – Documentazione di gara ....................................................................... 28
Art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio ........................................... 29
a.
Criteri di selezione ........................................................................................... 29
b.
Soccorso istruttorio .......................................................................................... 29
c.
Sistema di premialità e penalità presso l’ANAC ............................................... 30
Art. 84 – Sistema unico di qualificazione per lavori pubblici – SOA................. 31
a) I lavori d’importo pari o superiore a 20 milioni di euro .............................. 32
b) Le verifiche sulla funzionalità del sistema SOA .......................................... 32
Art. 85 – Documento di gara unico europeo (DGUE) ......................................... 33
Art. 86 – Mezzi di prova ........................................................................................ 34
Art. 89 – Avvalimento ........................................................................................... 35
Art. 91 – “Forcella” ............................................................................................... 36
Art. 93 – Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura ............... 36
Artt. 95 e 97 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto – Prezzo più basso e
criterio del miglior rapporto “qualità-prezzo” – Esclusione automatica delle
offerte anomale .................................................................................................... 37
a.
Criteri di aggiudicazione .................................................................................. 37
b.
OEPV e rating di legalità ................................................................................. 39
c.
Oneri aziendali della sicurezza ........................................................................ 39
Artt. 103 e 104 - Garanzie per l’esecuzione ........................................................ 40
Art. 105 – Subappalto........................................................................................... 40
a.
Subappalto in generale.................................................................................... 40
b.
Nominativi dei subappaltatori in gara (comma 6) ............................................. 41
c.
Pagamento diretto ai subappaltatori (comma 13) ............................................ 41
d.
Obblighi retributivi e contributivi ....................................................................... 42
e.
La qualificazione attraverso i lavori subappaltati .............................................. 43
f.
Piani operativi di sicurezza .............................................................................. 43
Art. 108 – Risoluzione .......................................................................................... 43
Art. 114 – Norme applicabili ai settori speciali ................................................... 44
Art. 146 – Qualificazione nel settore dei Beni Culturali ..................................... 44
Art. 147 – Livelli e contenuti di progettazione .................................................... 45
Art. 148 – Affidamento dei contratti .................................................................... 45
Art. 151 – Sponsorizzazioni nei Beni Culturali ................................................... 46
Art. 162 – Contratti secretati ................................................................................ 46
Art. 163 – Somma urgenza e protezione civile ................................................... 46
PARTE III : CONTRATTI DI CONCESSIONE ........................................................ 47
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Artt. da 164 a 178 – Concessioni in generale ..................................................... 47
Art. 165 – Rischio ed equilibrio economico-finanziario delle concessioni ...... 47
Art. 177 – Concessioni autostradali .................................................................... 48
PARTE IV: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE
............................................................................................................................... 49
Art. 180 – Partenariato pubblico privato ............................................................. 49
Art. 192 – Albo “In house” ................................................................................... 50
Artt. da 194 a 199 – Contraente Generale ........................................................... 50
PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ............................................. 51
Art. 204 – Rito camerale ....................................................................................... 51
Art. 205 – Accordo bonario per i lavori ............................................................... 51
Art. 207 – Collegio consultivo tecnico ................................................................ 52
Art. 211 – Pareri di precontenzioso dell’ANAC .................................................. 52
Art. 212 – Cabina di Regia ................................................................................... 53
Art. 213 – Autorità nazionale anticorruzione ...................................................... 53
Artt. 216 e 217 – Ambito temporale di applicazione, regime transitorio e
abrogazioni ........................................................................................................... 54
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INTRODUZIONE
In attuazione della legge delega n. 11/2016 è stato adottato il decreto legislativo n.
50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il provvedimento costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori,
servizi e forniture.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 91 del 19
aprile 2016 – S.O. n. 10, ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Il Governo, in conformità alle diverse opzioni previste dalla legge delega, ha scelto
la strada dell’adozione di un unico decreto legislativo. Il nuovo Codice, quindi,
assicura, contemporaneamente, sia il corretto recepimento delle direttive UE, sia il
riordino complessivo della normativa di settore.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il Governo potrà
adottare eventuali decreti correttivi.
La nuova disciplina non prevede un regolamento di attuazione.
Al contempo, il Regolamento 207/2010 verrà progressivamente abrogato. Al suo
posto, saranno adottati molteplici atti attuativi, costituiti da linee guida Anac e
decreti ministeriali, che definiranno la disciplina di dettaglio di molti e rilevanti istituti
del codice.
Alle linee guida Anac, ad esempio, è attribuito il compito di regolamentare la
qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti, il sistema di rating
reputazionale, gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e la gestione
dell’Albo dei commissari.
Gli atti attuativi non saranno emanati immediatamente. Per tale ragione, il nuovo
Codice, prevede, rispetto alle prime bozze del testo circolate nei mesi scorsi, un
periodo transitorio più articolato, al fine di assicurare un miglior passaggio tra le
vecchie e le nuove regole.
In particolare, è prevista l’ultra-vigenza di ampie parti del Regolamento
207/2010, fino a quando non vedranno la luce i provvedimenti di attuazione
sostitutivi. Questi ultimi, peraltro, dovranno effettuare una precisa ricognizione delle
norme che intendono abrogare. Alcune parti specifiche del Regolamento - e il
previgente Codice - sono, invece, immediatamente abrogate.
Va segnalato, infine, che, diversamente da quanto suggerito dal Consiglio di Stato
nel relativo parere, il Codice nulla dice sulla natura giuridica delle linee guida Anac e
sul relativo carattere vincolante.
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Si allega una prima analisi delle principali novità e/o criticità di interesse per il
settore dei lavori pubblici, con riserva di effettuare successivamente ulteriori
approfondimenti di carattere tematico.
Le disposizioni sono analizzate in ordine di numerazione.
PARTE I: AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI
COMUNI ED ESCLUSIONI
Art. 1 – Oggetto dell’appalto e costi della sicurezza
La disposizione in commento, al comma 2, ultimo periodo, chiarisce che “l’offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione
esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza”.
Valutazione associativa
Il nuovo Codice ha recepito in questo esclusivo passaggio l’istanza di ANCE di dare
sistematicità ed omogeneità alle norme in materia di sicurezza, chiarendo che, con
la parola costi della sicurezza, si intendono quelli quantificati dalla stazione
appaltante e riportati al punto 4 dell’allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008.
Gli oneri, invece, sono quelli che l’impresa deve sostenere per la gestione del
rischio aziendale e riguardano adempimenti obbligatori in virtù della normativa
vigente.
Dalla lettura di alcuni articoli successivi emerge, invece, che non è stata mantenuta
tale distinzione, utilizzando indifferentemente il termine costi ed il termine oneri. Il
nuovo Codice poteva essere l’occasione per fare chiarezza tra gli operatori del
settore.
Si fa poi presente che nel nuovo codice è venuto meno il principio secondo il quale i
costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso. La previsione è comunque
contenuta nel D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Sarebbe stato opportuno mantenere anche nel codice appalti il criterio di non
assoggettabilità a ribasso dei costi di sicurezza.
Art. 5 – Affidamenti in house
La disposizione contiene la disciplina degli affidamenti “in house”, cioè dei contratti
di appalto pubblico e concessione sottratti dall’ambito di applicazione del Codice.
Si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina, derivante da una
disposizione delle nuove direttive comunitarie, che recepisce, con alcune
significative innovazioni, i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea su tale tema.
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In particolare, la norma elenca le tre condizioni in presenza delle quali
un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore non deve applicare il
Codice per l’affidamento di contratti pubblici ad una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato, ossia:
1) l’esercizio, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore, sulla
persona giuridica, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
(lett. a);
2) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore (lett. b);
3) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione
diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali
privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei Trattati, che non
esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (lett.c).
Valutazione associativa
La presenza di capitale privato all’interno della società “in house” consente a
soggetti privati di acquisire, in via diretta, lavori da utilizzare, poi, sul mercato, in
concorrenza con altri operatori non beneficiari di affidamenti diretti. In tal modo, si
rischia di produrre evidenti effetti distorsivi del mercato, compromettendo i principi di
tutela della concorrenza e parità di trattamento.
A fronte, quindi, delle criticità connesse all’ingresso di capitale privato all’interno
delle società “in house”, risulta positivo che il Governo, in ultima battuta, abbia
introdotto nel testo dell’articolo la specificazione che le forme di partecipazione di
capitali privati ammesse debbano essere prescritte da norme di legge.
Tale integrazione, recependo le osservazioni poste dal Consiglio di Stato, riallinea la
disciplina codicistica a quanto previsto, in via obbligatoria, dalle direttive comunitarie
(art. 12, par 1 lett c) Dir 24/2016).
Tuttavia, è scomparso l’ulteriore requisito, previsto dalla normativa comunitaria,
secondo cui la partecipazione privata non deve altresì comportare un potere di veto
o di controllo sulla persona giuridica controllata.
Art. 20 – Opere pubbliche realizzate a spese del privato
L’art. 20 del Codice disciplina una fattispecie non regolata dal D.lgs. 163/2006, e
cioè la realizzazione di opere pubbliche a “totale cura e spesa” di soggetti privati.
Il Codice non trova applicazione nel caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli
una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla
realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie
autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di una parte
dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.
La disposizione subordina l’esclusione dal regime pubblicistico alle seguenti
condizioni:
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-
-
-
i soggetti privati non si trovino nelle condizioni elencate dall’art. 80 del Codice in
tema di “motivi di esclusione” dalla partecipazione a procedure d’appalto o
concessione (es. sentenza penale di condanna per reati di associazione per
delinquere, anche di tipo mafioso, terrorismo, riciclaggio di proventi di attività
criminose, ma anche violazioni gravi degli obblighi di pagamento di imposte,
tasse e contributi previdenziali ovvero in stato di fallimento, concordato
preventivo, ecc.);
l’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuti che il progetto di
fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati
dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche;
la convenzione disciplini anche le conseguenze in caso di inadempimento
comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
Valutazione associativa
Positiva in un’ottica di regolazione di fattispecie fino ad ora prive di copertura
legislativa, ma di sempre più frequente diffusione soprattutto nell’attuazione dei
processi di trasformazione urbana, fermi restando i possibili problemi di compatibilità
con la normativa comunitaria per effetto della Sentenza della Corte di Giustizia UE
12 luglio 2001 in tema di opere a scomputo.
Art. 22 – Dibattito Pubblico
Il dibattito pubblico per la realizzazione delle opere infrastrutturali è collocato negli
articoli dedicati alla fase di programmazione dei contratti pubblici e progettazione
(artt. 21-27), che apportano innovazioni particolarmente rilevanti ai fini
dell’affidamento e della messa a gara dei progetti.
In particolare, l'articolo 22, al comma 1, prevede, a favore di una maggiore
trasparenza, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori debbano
provvedere, nel proprio profilo committente, alla pubblicazione dei progetti di
fattibilità relativi ai grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,
aventi impatto su ambiente, città o territorio, nonché degli esiti della consultazione
pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri con i portatori di interesse.
Lo stesso articolo prevede, ai commi 2 e seguenti, che con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
del nuovo Codice, sono fissati i criteri per l’individuazione delle grandi opere
suddette, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico.
Nello stesso provvedimento sono altresì definite le modalità di svolgimento e il
termine di conclusione della medesima procedura.
Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati in sede di
predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di
servizi relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico.
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10
Valutazione associativa
Positiva, in un’ottica di deflazione del contenzioso e, quindi, di accelerazione nella
realizzazione delle opere che servono all’ammodernamento del Paese.
Art. 23 – Livelli della Progettazione
Nel caso di appalti e concessioni di lavori, l’articolo 23 prevede un’articolazione su 3
livelli di progettazione:
1. progetto di fattibilità tecnica ed economica,
2. progetto definitivo;
3. progetto esecutivo.
La nuova denominazione utilizzata per il primo livello di progettazione sostituisce la
progettazione preliminare, prevista nella precedente disciplina.
Per quanto riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva, la disposizione prevede
che debbano essere svolte preferibilmente dal medesimo soggetto, al fine di
garantire una complessiva omogeneità e coerenza della progettazione (comma 12).
Inoltre, al comma 1, lettera c), viene previsto che la progettazione in materia di lavori
pubblici, sin dalla fase di fattibilità tecnica ed economica, assicuri il rispetto di quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza.
L’inserimento di tale principio valorizza la materia della salute e sicurezza in tutti i tre
livelli di progettazione. ANCE ha più volte sostenuto la necessità di valorizzare nel
testo la pianificazione della sicurezza, sin dalle prime fasi della progettazione.
Al fine di dare un maggiore contenuto ai tre livelli progettuali, viene prevista, poi, la
successiva adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture, con riferimento
al quale, tuttavia, manca qualsiasi termine (comma 3); nelle more della sua
adozione continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del D.P.R. 207/2010
(cfr. analisi dell’art. 216).
Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, secondo
quanto previsto dalla legge delega (comma 8).
Viene inoltre chiarito che gli oneri inerenti la progettazione, e tutti gli altri servizi di
ingegneria connessi, inclusi i piani di sicurezza e di coordinamento (quando previsti)
e il collaudo, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della
stazione appaltante cui accede la progettazione medesima (comma 11).
Inoltre, con particolare riferimento alle nuove opere e agli interventi di recupero e
riqualificazione o varianti, che riguardino prioritariamente lavori complessi, è previsto
che le stazioni appaltanti possano richiedere il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
nell’ambito dei quali è incluso anche l’uso del Building Information Modeling BIM (comma 13). Tale uso può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti
dotate di personale adeguatamente formato.
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Anche in questo caso, per le modalità ed i tempi di progressiva introduzione
dell’obbligatorietà dei suddetti metodi, è fatto rinvio ad un apposito decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 luglio 2016.
L’obbligatorietà sarà valutata in relazione alla tipologia delle opere e alla strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.
In ogni caso, l’utilizzo di dette metodologie costituisce elemento premiante ai fini
della qualificazione della stazione appaltante (comma 13, con riferimento all’art. 38).
Infine, al comma 16 dell’art. 23, è stata introdotta la previsione in virtù della quale il
costo del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture è determinato,
annualmente, in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Tale previsione, come noto, già
esistente nel vecchio Codice, è divenuta operativa solo di recente per il settore
dell’edilizia con l’approvazione delle relative tabelle da parte del Ministero del lavoro.
Lo stesso richiamo è stato confermato anche all’art. 97 in tema di offerte
anormalmente basse, nel quale viene statuita l’esclusione dell’offerta considerata
anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali
retributivi indicate nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 (le Tabelle ministeriali).
Valutazione associativa
Positiva per quanto concerne il BIM. Tali strumenti potranno contribuire
significativamente al raggiungimento di livelli di progettazione e realizzazione
sempre più elevati nelle opere pubbliche.
Il Codice, correttamente, prevede una graduale apertura del mercato a tali metodi
che, al momento, non sono generalmente diffusi tra gli operatori, legandola alla
strategia di digitalizzazione delle amministrazioni e del settore delle costruzioni.
Pertanto i nuovi metodi, in via immediata, avranno solo carattere volontario e
sperimentale, e potranno essere adottati esclusivamente dalle stazioni appaltanti
dotate di personale adeguatamente formato e potranno riguardare, prioritariamente,
solo i lavori complessi.
Appare, inoltre, senza dubbio positivo l’inserimento della tutela della salute e
sicurezza in tutti i livelli di progettazione. Sarebbe stato utile mantenere il principio
espresso dal decreto legislativo n. 163/2006 secondo cui anche la stima dei costi
della sicurezza deve essere effettuata su tutti i tre livelli di progettazione.
Art. 26 – Verifica preventiva della progettazione
L’articolo 26, al comma 4, lettera g) inserisce la sicurezza delle maestranze e degli
utilizzatori tra i punti oggetto della verifica preventiva della progettazione.
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Valutazione associativa
Sostanzialmente positiva. La verifica degli elaborati sotto il profilo della sicurezza
potrà garantire l’elaborazione di un piano di sicurezza e coordinamento (e della
relativa stima dei costi della sicurezza) con contenuti aderenti all’allegato XV del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 28 – Contratti Misti
La disposizione disciplina le modalità di affidamento, nei settori ordinari e speciali,
dei contratti misti, cioè dei contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto, tra
lavori, servizi e forniture.
Valutazione associativa
Positiva, laddove viene ripristinata, anche su istanza dell’ANCE, la previsione,
presente nel D.lgs. 163/2006, che garantisce il possesso di una adeguata
qualificazione da parte dell’operatore economico per ciascuna delle prestazioni
oggetto del contratto, compresi i lavori, a prescindere dal relativo importo.
Art. 30 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
a) Applicazione del contratto collettivo al personale impiegato negli appalti di
lavori e nelle concessioni.
Come richiesto dall’ANCE è stato specificato, al comma 4, il richiamo al contratto
collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative e il cui ambito di applicazione è strettamente
connesso con l’attività, oggetto dell’appalto o della concessione, svolta dall’impresa
anche in maniera prevalente.
Valutazione associativa
Positiva Si considera tale previsione di estrema importanza, e frutto dell’azione
svolta dall’ANCE, per eliminare quei fenomeni elusivi della leale concorrenza che si
sostanziano nell’applicazione di contratti collettivi diversi da quello dell’edilizia,
apparentemente più vantaggiosi dal punto di vista economico per le imprese
b) Intervento sostitutivo della stazione appaltante
Nello stesso articolo è stato introdotto, al comma 5, l’istituto dell’intervento
sostitutivo della stazione appaltante, fino ad oggi contenuto all’interno del
Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. n. 207/2010), in caso di
inadempienze contributive risultanti dal Durc, nei confronti del personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’art. 105 (Subappalto), impiegato nell’esecuzione del contratto.
Come precedentemente stabilito dal D.P.R. n. 207/2010, nel caso di specie, la
stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l’importo delle
inadempienze per operare successivamente i versamenti agli enti previdenziali e
assicurativi, comprese le Casse Edili.
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Al successivo comma 6, viene introdotto l’intervento sostitutivo della stazione
appaltante per le inadempienze retributive del personale di cui al comma 5, fino ad
ora contenuto nell’art. 5 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010).
Valutazione associativa
Positiva Si sottolinea l’importanza di tale istituto nello svolgimento degli appalti,
soprattutto al fine di evitare, come accadeva nel passato, il blocco dei pagamenti a
causa dell’irregolarità del subappaltatore.
Dovrà attendersi la circolare ministeriale esplicativa per poter verificare che
l’operatività di tali norme, come si presume, coincida con quanto già esplicitato dal
Ministero del Lavoro nel 2012.
Art. 32 – Fasi delle procedure di affidamento
Viene introdotta una innovazione terminologica nella definizione delle fasi di
aggiudicazione.
In particolare, l’aggiudicazione provvisoria sembra assumere una nuova
denominazione, ossia “proposta di aggiudicazione”. Quest’ultima, una volta
sottoposta alla verifica ai sensi dell’articolo 33, comma 1, assume la denominazione
di “aggiudicazione” (che verosimilmente corrisponde alla vecchia aggiudicazione
definitiva).
Infine, l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti da
parte dell’aggiudicatario.
Al di là della differenza nella terminologia usata, nella sostanza, le fasi per giungere
all’aggiudicazione restano tre.
Valutazione associativa
Non viene superata, nella sostanza, l’attuale impostazione “trifasica”
dell’aggiudicazione (provvisoria, definitiva e definitiva efficace), che allunga i tempi
di affidamento del contratto, ripristinando un’impostazione “bifasica” (provvisoria e
definitiva).
PARTE II: CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
Art. 35 – Anticipazione del corrispettivo
Il comma 18 della disposizione introduce, a regime, l’istituto dell’anticipazione del
corrispettivo pari al 20% sul valore stimato dell’appalto.
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L’anticipazione deve essere corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori,
previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, e viene
recuperata progressivamente da parte della stazione appaltante.
L’appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
some restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione.
Valutazione associativa
Positiva. L’introduzione a regime dell’anticipazione, fortemente auspicata dall’ANCE,
consente alle imprese di disporre delle risorse finanziarie necessarie a dare avvio al
cantiere e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e
dei fornitori, ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario.
Art. 36 – Contratti sotto soglia
a. Procedure di affidamento ed esecuzione di lavori
L’articolo 36 disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture “sotto
soglia”, cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
La previsione in commento apporta notevoli cambiamenti rispetto a quella prevista
dal D.lgs. n. 163/2006.
Viene, anzitutto, previsto che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengono:
 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità
e pubblicità;
 in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle MPMI
(microimprese, piccole e medie imprese).
Ciò posto, e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie secondo
modalità differenziate per classi di importo, come riportato nello schema seguente:
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LAVORI
Importo del contratto
(in euro)
Modalità di affidamento
inferiore a 40.000
Affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta
pari o superiore a 40.000
e inferiore a 150.000
Affidamento mediante procedura negoziata, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, con rotazione
degli inviti. l lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura negoziata previa consultazione di cui sopra
pari o superiore a 150.000
e inferiore a 1 milione
Affidamento mediante procedura negoziata, con
consultazione di almeno 10 operatori economici, ove
esistenti, con rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici (per tutti i lavori)
pari o superiore a 1
milione
Affidamento mediante procedure ordinarie
Il nuovo Codice non prevede una norma che, sulla falsariga dell’art. 122 del D.lgs.
163/2006, individua quali disposizioni e quali principi dettati per il sopra soglia
risultavano non derogabili anche per i contratti di importo sotto soglia.
Inoltre, è venuta meno la procedura ristretta semplificata, di cui all’articolo 123 del
previgente Codice.
Il comma 5 della norma in commento, poi, prevede che, ai fini dell’aggiudicazione
degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro o di importo compreso fra 40.000
e 150.000 euro, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di
carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli
operatori economici. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o
nel bando di gara.
Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, il
comma 6 prevede che la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
debba avvenire esclusivamente sull’aggiudicatario, sebbene la stazione
appaltante possa estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
Il medesimo comma stabilisce, altresì, che per lo svolgimento di tutte le procedure di
cui all’art. 36 le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente con modalità elettroniche; a tal fine, il Ministero
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dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 7 prevede, peraltro, che sarà l’ANAC, con proprie linee guida da adottare
entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, a stabilire la disciplina
attuativa per tale tipologia di appalti, individuando le modalità di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle
indagini di mercato e per gestire gli elenchi degli operatori economici.
Fino all’entrata in vigore di dette linee guida, troverà applicazione l’art. 216, comma
9, del Codice, a norma del quale le indagini di mercato dovranno essere effettuate
dalle stazioni appaltanti mediante avviso pubblico sul profilo del committente per un
periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi dei soggetti che
si intendono invitare, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori
economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice.
Il comma 8, analogamente alla previsione contenuta nell’art. 238, comma 7, del
previgente D.lgs. 163/2006, prevede che le imprese pubbliche e i soggetti titolari
di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia, rientranti nell'ambito dei settori speciali, applicano la
disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
Valutazione associativa
La norma non appare pienamente in linea con i criteri di delega previsti dalla legge
11/2016. In particolare, al comma 1, lettera q), della suddetta legge, al fine di
concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti di interesse e di favorire la
trasparenza nel settore degli appalti pubblici, viene prevista la necessità, in sede di
scrittura del decreto legislativo, di “individuare espressamente i casi nei quali, in via
eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente
pubblicazione di un bando di gara”.
La ratio di tale previsione risponde alla natura “fiduciaria” della stessa procedura,
che non favorisce la concorrenza ed il mercato, poiché riservata ad un numero
limitato di operatori. Per tali motivi, anche a livello comunitario, è limitata ad ipotesi
eccezionali.
Pertanto, il criterio di delega non appare rispettato nell’attuale previsione del comma
2 dell’art. 36 del nuovo Codice, nella parte in cui generalizza la possibilità per la
stazione appaltante di ricorrere a tale procedura.
Negativa anche l’eliminazione della procedura ristretta semplificata, in quanto
strumento agevole, trasparente e accompagnato da idonee garanzie procedurale.
b. Opere a scomputo
L’art. 36 del Codice contiene anche le norme sulla realizzazione delle opere a
scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria prevedendo che:
-
si applica la procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara
(comma 3). Si evidenzia che la norma è il risultato di una espressa condizione
contenuta in entrambi i pareri di Camera e Senato, mentre nei testi antecedenti
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-
si prevedeva, su specifica proposta dell’ANCE e in continuità con il D.lgs.
163/2006, la “procedura negoziata senza pubblicazione, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti”;
per le opere di urbanizzazione primaria (di importo inferiore alla soglia
comunitaria) funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio è
confermata l’applicazione dell’art. 16, comma 2-bis del Dpr 380/2001 “Testo
Unico Edilizia” e cioè l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di
costruire (comma 4).
Per le opere “a scomputo” sopra soglia, l’art. 1, comma 2, lett. e) del Codice
riproduce in larga parte i contenuti dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.lgs. 163/2006
e disciplina il regime di realizzazione delle opere a scomputo di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria (art. 35: attualmente pari a 5.225.000 milioni/€),
alle quali continuano a trovare applicazione le procedure ordinarie di gara.
Il comma 3 dell’art. 1 specifica che:
-
-
ai soggetti che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo non si applicano
le norme in tema di programmazione dei lavori pubblici (art. 21), di avvisi di
preinformazione (art. 70) e di incentivi per funzioni tecniche (art. 113);
in relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano esclusivamente le
norme che disciplinano il collaudo.
Valutazione associativa
Negativa, per la previsione, introdotta a seguito della richiesta del Parlamento, in
base alla quale anche per le opere a scomputo di importo inferiore alla soglia
comunitaria trovano applicazione le procedure ordinarie di gara.
Art. 37- Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
Gli articoli 37 e 38 delineano il nuovo sistema di aggregazione delle committenze e
della correlata qualificazione delle stazioni appaltanti.
Anzitutto, l’art. 37 prevede, al comma 1, modalità differenziate di acquisto di (beni,
servizi e lavori pubblici) a seconda delle classi di importo degli affidamenti e del
possesso, da parte delle stazioni appaltanti, della qualificazione disciplinata dal
successivo art. 38, così schematizzabili:
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Stazione appaltante non qualificata
LAVORI
Importo del contratto
(in euro)
Modalità di acquisizione
inferiore a 150.000
La stazione appaltante può procedere direttamente
e
autonomamente,
nonché
attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza (art. 37, co. 1, primo periodo)
pari o superiore a 150.000
La Stazione appaltante deve ricorrere a una
centrale di committenza o procedere mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 3)
Stazione appaltante qualificata
LAVORI
Importo del contratto
(in euro)
Modalità di acquisizione
inferiore a 150.000
La Stazione appaltante qualificata può procedere
direttamente e autonomamente, nonché attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza (art. 37, co. 1, primo periodo)
superiore a 150.000 e
inferiore a 1 milione (solo
per lavori di manutenzione
ordinaria)**
**la norma, forse per un refuso,
non
prevede il regime ordinario dei lavori
d’importo esattamente pari a 150.000
euro
Qualsiasi
La Stazione appaltante qualificata procede
mediante ricorso autonomo agli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di committenza qualificate (art. 37, co.
2, primo periodo). In caso di indisponibilità di tali
strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti:
- - procedono mediante lo svolgimento di procedura
ordinaria (art. 37, co. 2, secondo periodo);
oppure
- ricorrono a una centrale di committenza o si
aggregano con una o più stazioni appaltanti aventi
la necessaria qualifica (art. 37, co. 2, secondo
periodo)
La Stazione appaltante qualificata può procedere
autonomamente o ricorrere ad una centrale di
committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38
(art. 37, co. 6)
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Il comma 4, riprendendo in parte la disciplina contenuta nel previgente D.lgs. n.
163/2006, stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di
provincia, ferma restando le previsioni sopra illustrate, procede secondo una delle
seguenti modalità:
 ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall'ordinamento;
 ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta
ai sensi della l. n. 56/2014 (recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni.”).
I criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di
aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, nonché l’individuazione degli
ambiti territoriali di riferimento, sono demandati dal comma 5 ad un apposito DPCM,
da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Codice.
La disposizione prevede, altresì, che, nelle more dell’adozione del suddetto
decreto, si applichi l’art. 216, comma 10 - in base al quale, fino all’entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione
sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti mediante l’iscrizione all’Anagrafe
delle stazioni appaltanti (al riguardo, v. commento sub art. 38).
Sul punto, occorre rilevare che la formulazione del comma 5, in combinato disposto
con la norma transitoria relativa all’operatività del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti, presentano alcuni problemi di coordinamento.
Non è chiaro, infatti, se, fino all’adozione del suddetto DPCM, il comma 4 della
disposizione in commento sarà o meno operativo.
Di particolare rilievo è, poi, la previsione del comma 7, che individua compiutamente
i compiti delle centrali di committenza, stabilendo che possono:
-
aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per
l’aggiudicazione dei propri appalti;
gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
Valutazione associativa
Sostanzialmente positiva.
Art. 38 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
Con la disposizione in commento viene introdotto un sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza, gestito dall’ANAC e basato
sull’accertamento quinquennale di requisiti (di base e premianti) afferenti la qualità,
l’efficienza e la professionalizzazione delle amministrazioni.
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La previsione, che non si applica agli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura
la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno
parte anche le centrali di committenza, nonché, di diritto, Consip, INVITALIA, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche, i soggetti aggregatori regionali.
La disciplina in commento non è, tuttavia, immediatamente efficace.
La sua attuazione è, infatti, demandata anzitutto ad un DPCM da adottare entro 90
giorni dall’entrata in vigore del Codice, che dovrà individuare i requisiti tecnico
organizzativi per l’iscrizione nell’elenco, in applicazione dei criteri di qualità,
efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere
di stabilità ed il relativo ambito territoriale, nonché le modalità attuative del sistema
delle attestazioni di qualificazione e la data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione.
Inoltre, con un provvedimento ad hoc (per il quale non sono previsti termini di
adozione) l’ANAC dovrà stabilire le modalità attuative del sistema di qualificazione,
prevedendo anche un termine congruo per consentire alle stazioni appaltanti di
dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione, nonché disciplinare la
qualificazione con riserva. AI fine di rendere effettiva la qualificazione sono previste
misure sanzionatorie e misure premiali.
Proprio in ragione della differita operatività delle previsioni in commento, l’art.
216, comma 10, del Codice prevede che, nelle more dell’entrata in vigore del
sistema di qualificazione, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dalle
stazioni appaltanti mediante l’iscrizione all’Anagrafe delle stazioni appaltanti,
di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. La mancata
ottemperanza a tale ultima disposizione comporta la nullità degli atti adottati e la
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
Valutazione associativa
Positiva. Si segnala, tuttavia, la criticità dovuta allo slittamento del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti, ove si consideri che, sin dall’entrata in vigore
del Codice (19 aprile 2016), le stesse godranno di maggiori poteri discrezionali
connessi soprattutto all’applicazione preferenziale del criterio di aggiudicazione
all’OEPV basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Ciò tanto più che l’obbligo di
nomina esterna dei commissari di gara viene escluso per gli appalti di importo
sottosoglia o comunque, anche sopra soglia, agli appalti privi di particolare
complessità (sic!) ( cfr. oltre commento sub artt. 77 e 95).
Art. 42 – Conflitto di interesse
La disposizione introduce una disciplina innovativa in materia di conflitto di interessi.
In particolare, si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
dovranno assumere misure adeguate a prevenire e contrastare situazioni di conflitto
di interesse nel corso delle procedure di gara, in modo da evitare fenomeni distorsivi
della concorrenza e garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici.
Viene, poi, disciplinato il contenuto minimo della definizione di conflitto d’interessi.
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Valutazione associativa
In generale, appare senza dubbio positiva ogni misura finalizzata a contrastare i
fenomeni di corruzione e clientelismo nelle procedure di gara.
Art. 48 – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici
La previsione in commento ricalca quella già prevista dall’art. 37 del D.lgs. n.
163/2006; peraltro, l’art. 216, recante le disposizioni transitorie, al comma 14
mantiene in vigore, fino all’entrata in vigore delle linee guida ANAC, e per quanto
compatibili, le disposizioni della parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010. In queste
ultime, rientra anche l’art. 92, contenente la disciplina relativa ai requisiti del
concorrente singolo e di quelli riuniti.
Innovazione di rilievo è quella contenuta nel comma 19, con cui è stato recepito un
consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale riguardante la modifica dei
raggruppamenti.
La norma ammette, infatti, il recesso di una o più imprese del raggruppamento
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, e sempre che le
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o
forniture ancora da eseguire. In ogni caso, la modifica soggettiva non è ammessa se
finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Anche l’ANAC, nel parere n. 44 del 27/03/2013, aveva già affermato espressamente
tale principio, che è stato testualmente riprodotto nella disposizione in commento,
precisando che “la modificazione in riduzione del raggruppamento temporaneo non
dà luogo a violazione della par condicio dei concorrenti, poiché non si tratta
di introdurre nuovi soggetti in corso di procedura, ma solo di consentire a
taluno degli associati o consorziati il recesso, sempreché la modifica in
senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. ovvero
per vicende patologiche sopravvenute che colpiscono una delle imprese associate,
e non invece per eludere la legge di gara ed evitare l’esclusione per difetto di un
requisito di ammissione al momento della presentazione dell’offerta”.
Valutazione associativa
Sostanzialmente positiva.
Art. 50 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
Con il testo pubblicato, si è tornati alla versione iniziale. Infatti l’articolo, declinato in
un unico comma, prevede che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possano
specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato, prevedendo inoltre l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti
collettivi di cui all’attuale D.Lgs. n. 81/2015 (per quanto riguarda il settore
dell’edilizia, i contratti collettivi nazionale e territoriali stipulati dalle associazione
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
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Valutazione associativa
Fermo restando quanto già rilevato con riferimento all’art. 30 circa la corretta
applicazione dei contratti collettivi, esprimendo quindi parere favorevole, si ritiene
congrua anche la scelta di prevedere l’introduzione facoltativa, e non obbligatoria
nei bandi di gara delle clausole sociali, nel contemperamento delle diverse esigenze
di settore e territorio.
Art. 51 – Suddivisione in lotti
La disposizione conferma l’obbligo, previsto nel precedente Codice, per le stazioni
appaltanti di suddividere l’appalto in lotti, fermo restando l’obbligo di motivare i casi
di mancata suddivisione. Inoltre, viene introdotto, accanto alla nozione di lotto
funzionale, già presente nella pregressa normativa, anche il nuovo concetto di lotto
prestazionale.
In particolare, l’articolo 3, lett. qq) definisce come lotto funzionale “uno specifico
oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura,
ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia
tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla
realizzazione delle altre parti”.
Inoltre, alla lettera ggggg) dello stesso articolo 3, si definisce come lotto
prestazionale “uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e
autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie
e/o specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del
progetto”.
La disposizione rafforza anche il principio secondo il quale il valore degli appalti
deve essere adeguato, in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione
delle MPMI.
Infine, viene riproposto il generale divieto di aggregazione e di suddivisione
artificiosa degli appalti, finalizzato ad eludere o ad alterare la corretta applicazione
del Codice.
Alle amministrazioni, tuttavia, è attribuita la facoltà, laddove specificato nel bando di
gara, di aggiudicare appalti che associano alcuni, o tutti i lotti, al medesimo
offerente.
Valutazione associativa
La definizione di lotto si riferisce sia a singole parti dell’opera che presentino una
funzionalità e fruibilità autonoma (lotto funzionale), sia a singole categorie e/o
specializzazioni di lavori (lotto prestazionale).
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Art. 59 – Scelta delle procedure - Appalto integrato
La disposizione individua le procedure di scelta del contraente (aperta, ristretta,
competitiva con negoziazione, negoziata senza bando, dialogo competitivo e
partenariato per l’innovazione) utilizzabili dalle stazioni appaltanti.
Inoltre, viene introdotto il nuovo principio secondo il quale gli appalti relativi ai
lavori devono essere affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il
cui contenuto deve garantire la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità
predeterminati, e dare certezza del rispetto dei tempi e costi previsti.
La norma, infine, specifica che è vietato l’affidamento congiunto delle attività di
“progettazione ed esecuzione”, ad esclusione dei casi di affidamento a
contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato
pubblico-privato e contratto di disponibilità.
In questo contesto, si consideri che anche il comma 13 dell’art. 28 sembra riferirsi
agli appalti di progettazione ed esecuzione, nell’ambito dei contratti misti. In
particolare, si prevede, con una formulazione poco chiara che richiama parzialmente
il principio di delega, che le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti misti del
presente articolo solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo delle opere
sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, prevedendo la
messa a gara del progetto esecutivo.
Valutazione associativa
Parzialmente positiva. Il Codice, infatti, non appare perfettamente in linea con le
indicazioni della legge delega.
Quest’ultima, in linea con le istanze dell’ANCE, ha previsto, da un lato,
l’eliminazione della possibilità di affidamento dei lavori su progetto preliminare e,
dall’altro, una radicale limitazione dell’appalto integrato su progetto definitivo
tenendo conto, in particolare, del contenuto innovativo o tecnologico delle opere in
rapporto al valore complessivo dei lavori da realizzare e prevedendo di norma la
messa a gara su progetto esecutivo (lett. oo della legge n.11/2016).
Il Codice, a ben vedere, da un lato, sancisce il divieto generale di appalto integrato –
tralasciando di prevedere la possibilità di utilizzarlo in generale sul progetto
definitivo per appalti aventi ad oggetto, le opere di particolare carattere innovativo o
tecnologico – e, dall’altro, fa espressa eccezione per casi – tra i quali la
concessione, o il contratto di disponibilità - che per lo più sono forme di partenariato.
Art. 62 – Procedura competitiva con negoziazione
La norma disciplina la nuova procedura competitiva con negoziazione, recependo
l'articolo 29 della direttiva 2014/24/UE. Tale procedura sostituisce, di fatto, la
precedente procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, che
scompare dal nuovo Codice.
L’articolo dispone che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a
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un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni. Nei documenti di
gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto, fornendo
una descrizione delle loro esigenze e le caratteristiche richieste per le forniture, i
lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e
indicando, altresì, i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
Rispetto alla precedente “negoziata con bando”, viene ampliato il novero dei casi in
cui essa può essere utilizzata dalle amministrazioni.
Infatti, oltre all’ipotesi di offerte tutte irregolari o inammissibili presentate in una
precedente procedura, può essere attivata, ad esempio, nei casi di appalti che
implichino progettazione o soluzioni innovative, laddove vi sia un’impossibilità di
preventiva impostazione giuridica o finanziaria dei progetti, o anche in caso di
assenza di soluzioni immediatamente disponibili.
Viene poi descritta puntualmente la c.d. fase di negoziazione, attraverso la quale
può giungersi, in fasi successive, anche ad una riduzione del numero di offerte da
negoziare. Inoltre, vengono previsti obblighi in materia di trasparenza e parità di
trattamento.
Art. 64 – Dialogo competitivo
L’articolo 64 disciplina il dialogo competitivo, recependo l'articolo 30 della direttiva
2014/24/UE, e l’articolo 48 della direttiva 2014/25/UE, e modificando la disciplina
contenuta nell’articolo 58 del d.lgs. 163/2006.
Il nuovo dialogo competitivo, come si evince dalla definizione contenuta all’articolo
3, lettera vvv) - non più limitata, come in passato, ai casi di appalti particolarmente
complessi - è una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia
un dialogo con i candidati ammessi, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a
soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati
selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può
chiedere di partecipare a tale procedura, fornendo le informazioni richieste dalla
stazione appaltante.
Art. 65 – Partenariati per l’innovazione
Attraverso il partenariato per l’innovazione, le amministrazioni potranno soddisfare
l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi e lavori innovativi, non disponibili sul
mercato.
Artt. 77 e 78 – Commissione di aggiudicazione e albo dei componenti
Le disposizioni in esame regolano la composizione della commissione
aggiudicatrice, da nominare nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, il comma 3, prevede che i commissari di gara siano scelti dalla
stazione appaltante non tra i funzionari appartenenti alla stessa, come prevedeva il
D.lgs. 163/2006, ma mediante sorteggio pubblico, da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto ai componenti da
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nominare e comunicata dall’ANAC - di esperti iscritti ad un apposito Albo
istituito sempre presso l’ANAC.
La stessa disposizione prevede poi la possibilità per la stazione appaltante di
derogare al principio che impone il ricorso a commissari esterni, in alcuni specifici
casi.
In particolare, è possibile nominare componenti interni alla stazione appaltante, in
caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità. Questi ultimi,
peraltro, vengono individuati dalla stessa norma in quelli la cui procedura di gara
venga svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione di cui all’articolo 59.
Inoltre, Consip, Invitalia ed i soggetti aggregatori regionali (di cui all’art. 9 del DL n.
66/2014), possono ricorrere a soggetti iscritti in apposita sezione dell’Albo.
Infine, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo (art. 78), la
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto
(art. 216 comma 12).
Valutazione associativa
Parzialmente positiva. Tale previsione non sembra attuare pienamente il criterio di
delega fissato al comma 1, lettera hh), n. 2, che prevede, in via generale e senza
alcuna eccezione in ragione della natura o della soglia d’importo degli appalti
“l’assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante sorteggio
pubblico da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno
doppio rispetto ai componenti da nominare o comunque nel rispetto del principio di
rotazione”.
Inoltre, sarebbe stato preferibile che il sorteggio dei commissari venisse effettuato
direttamente dall’ANAC, in un’ottica di maggiore trasparenza e tutela della legalità.
La criticità è vieppiù rilevante ove si consideri che, sin dall’entrata in vigore del
Codice (19 aprile 2016), le stazioni appaltanti godranno di maggiori poteri
discrezionali, connessi soprattutto all’applicazione preferenziale del criterio di
aggiudicazione all’OEPV basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, mentre non sarà
immediatamente operativo il sistema di qualificazione delle stesse (cfr commento
sub artt. 38 e 95), né l’Albo dei commissari presso l’ANAC.
Art. 80 – Motivi di esclusione
L’articolo 80 riguarda la disciplina dei motivi di esclusione dell’operatore economico
dalle gare per appalti pubblici.
La disposizione recepisce l’art. 57 della dir. 2014/24/CE e, in particolare, rispetto
alle attuali disposizioni previste dall’art. 38 del Codice degli appalti, integra il
catalogo dei reati - e dei soggetti sottoposti a controllo - che determinano
l’esclusione dalla gara dell’operatore economico, in caso di condanna definitiva (o
patteggiamento) emessa nei confronti del titolare o altri specifici soggetti
dell’impresa, dotati di poteri di rappresentanza, direzione e controllo (commi 1 e 3).
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Permane, in ogni caso, la possibilità per l’operatore economico di ricorrere all’istituto
della dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in cui siano incorsi
soggetti cessati dalle cariche (comma 3).
In questo contesto viene introdotto il nuovo istituto del self-cleaning, di derivazione
comunitaria.
Con riferimento a quest’ultimo, nel caso in cui la pena detentiva inflitta non sia
superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione,
l’operatore economico, o il subappaltatore, possono provvedere alla dimostrazione
di essere affidabili, nonostante l’esistenza di motivi di esclusione (comma 7). La
stazione appaltante deve motivare, con apposita comunicazione all’operatore
economico, le ragioni per cui non ritiene sufficienti le misure adottate (comma 8).
Inoltre, è fissato un termine massimo di 5 anni nei casi in cui la sentenza di
condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione. In questi casi, la durata dell’incapacità
è anticipata se nel frattempo è intervenuta riabilitazione e se la pena principale sia di
durata inferiore, perché in tale caso è pari alla durata della pena principale (comma
10).
Con riferimento ai reati, si evidenzia, come osservato dal Consiglio di Stato, la
mancanza nel nuovo Codice di una norma di chiusura, al fine di poter ritenere
rilevanti, e quindi ostativi, anche reati non espressamente elencati, così come
presente nel previgente art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.
Nel nuovo Codice è stata, invece, preferita una limitazione della discrezionalità
interpretativa delle amministrazioni in merito alle condanne ostative alla
partecipazione alla gara dell’impresa, chiarendo che al di fuori del detto elenco è
motivo di esclusione “ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.” (comma 1, lett. “g”);
Viene inoltre esteso il novero dei soggetti sottoposti a controllo. In particolare, nel
nuovo Codice, oltre il titolare o i soggetti dotati di poteri di rappresentanza, sono
sottoposti alla verifica di moralità professionale anche tutti quei soggetti dotati di
poteri di direzione e controllo (commi 1 e 3).
Un’altra consistente differenza rispetto al previgente art. 38 del D.lgs. n. 163/2006
riguarda la procedura di fallimento, perché l’impresa fallita, non è più esclusa a priori
dall’amministrazione.
Il curatore autorizzato all'esercizio provvisorio dell’impresa o l’impresa ammessa al
concordato con continuità aziendale, può, su autorizzazione del giudice
delegato, sentita l'ANAC, partecipare a nuove procedure di gara ovvero essere
affidatario di subappalto; lo stesso può altresì continuare nell’esecuzione dei
contratti già stipulati (art. 110, co. 3). Tuttavia, l’ANAC, se l’impresa non è in regola
con i versamenti dei contributi o con le retribuzioni o non ha i requisiti aggiuntivi - di
cui alle emanande Linee guida ANAC - può subordinare la partecipazione
all’individuazione di un’impresa ausiliaria, che faccia da garante nei confronti
dell’amministrazione (art. 110, c. 5).
La stesso favor partecipationis, sopra descritto, è applicato anche nel caso in cui
l’operatore economico abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
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rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, allorché lo stesso abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe (comma 4).
In particolare, viene previsto che l’esclusione opera se l’operatore economico ha
commesso violazioni tributarie (mancato pagamento di imposte, tasse e contributi
previdenziali), che siano state definitivamente accertate, ovvero quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Con riferimento all’entità delle violazioni, viene confermata la previgente disciplina,
secondo cui rappresenta un motivo di esclusione dalla gara il mancato pagamento
di tributi di importo superiore a 10.000 euro, come individuato ai sensi dell’art. 48bis, co. 1 e 2-bis, del D.P.R. 602/1973.
Inoltre, l’ultimo periodo dell’art. 80 prevede che la suddetta causa di esclusione non
opera se il candidato ha pagato il suo debito tributario, ovvero si è impegnato a farlo
in modo vincolante (mediante la sottoscrizione di un piano di rateizzazione), prima
della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
gara d’appalto.
Nell’elencazione delle diverse cause di esclusione, poi, rappresenta una novità
quella prevista nel caso in cui la stazione appaltante dimostri con ogni mezzo che
l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi comportamenti, la norma ricomprende, a titolo esemplificativo, anche
“significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione” che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni (comma 5, lett. c).
Spetterà alle linee guida, elaborate dall’ANAC entro 90 giorni, precisare quali mezzi
di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione,
ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano
significative (comma 13).
Valutazione associativa
La previsione in tema di integrità e affidabilità professionale non sembra essere
pienamente in linea con il contenuto delle direttive comunitarie, che, all’art 57,
paragrafo 4, lett g), consentono agli Stati membri, in via facoltativa, di prevedere
l’esclusione dell’operatore economico solo se “ha evidenziato significative o
persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale di un precedente
contratto di appalto pubblico”.
La mancanza di un riferimento alle persistenti carenze potrebbe portare, in via
interpretativa, ad una causa di esclusione molto più ampia rispetto alla previsione
comunitaria, fino a determinare una grave violazione del principio di massima
concorrenza.
Anche la possibilità di partecipazione per i soggetto falliti o in situazioni
concordatarie va valutata negativamente, perché può comportare gravi alterazioni
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della concorrenza e del principio di parità di trattamento, considerate le particolari
tutele dalle azioni esecutive di cui godono i soggetti ammessi a tali procedimenti.
In materia fiscale, al comma 4, il nuovo dettato normativo, rispetto all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006, chiarisce definitivamente, come auspicato dall’ANCE,
l’ammissione alla procedura di gara anche alle imprese che abbiano già concordato
un piano di rateizzazione dei debiti tributari, fenomeno sempre più ricorrente a
causa della forte crisi che ormai da anni ha colpito l’intero settore.
Inoltre, è stato confermato, sempre al comma 4, il riferimento, per le violazioni gravi
e definitivamente accertate in materia contributiva, a quelle ostative al rilascio del
Durc di cui all’art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015,
aggiungendo che tale comma non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato pagando, o impegnandosi a pagare, purché tale pagamento o tale
impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Si continuano ad esprimere forti perplessità sull’inserimento del rimando all’art. 8 del
decreto sul Durc. Infatti, come più volte ribadito dall’ANCE nel corso dei lavori
preparatori alla legge, l’art. 8 del decreto rimanda, al solo fine del godimento dei
benefici normativi e contributivi previsti per legge, alle violazioni di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate all’allegato
A.
Tali violazioni riguardano illeciti penali (artt. 437, 589, 2° co, 590, 3° co.), illeciti in
materia di salute e sicurezza sul Lavoro, in materia di immigrazione e di lavoro nero,
la commissione dei quali determina l’inibizione al rilascio del Durc regolare per
intervalli di tempo da 3 mesi a due anni. Non si tratta, pertanto, di violazioni
strettamente connesse alla materia contributiva e previdenziale, ma altre violazioni
che, peraltro, non potrebbero essere regolarizzate.
Dovrebbe essere chiarito, pertanto, che i motivi di esclusione, di cui al comma 4,
devono essere ricondotti alle violazioni gravi e definitivamente accertate in materia
contributiva di cui alla normativa sul rilascio del Durc di cui al Decreto 30 gennaio
2015, che prevede anche le modalità della regolarizzazione.
È necessario, pertanto, un intervento chiarificatore sul tema, sul quale l’ANCE
provvederà ad effettuare le opportune richieste.
Art. 81 – Documentazione di gara
In continuità rispetto al previgente Codice, è stabilito che la documentazione che
prova il possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle
procedure di appalto sia acquisita soltanto mediante la banca dati nazionale degli
operatori economici, prima gestita dall’Anac, attraverso l’Osservatorio, e ora affidata
al Ministero delle infrastrutture.
Con riferimento a tale banca dati, è poi rimandata ad un successivo Decreto del
Ministro delle infrastrutture, sentita l’ANAC e l’Agenzia per l’Italia digitale,
l’individuazione dei dati e dei documenti inerenti la partecipazione alle gare nonché
le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la relativa consultazione da
parte delle stazioni appaltanti.
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Queste ultime continueranno ad utilizzare la banca dati AVCPass, fino all’adozione
del decreto del Ministero delle infrastrutture, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016,
con cui si determinerà il passaggio a questo Ministero della titolarità delle
convenzioni stipulate da ANAC per l’accesso ai dati degli operatori economici.
Art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio
La disposizione presenta un contenuto piuttosto eterogeneo, comprendendo al suo
interno la disciplina di diversi profili della procedura, riguardanti, in particolare, i
criteri di selezione dei concorrenti, il soccorso istruttorio, e il sistema di premialità e
penalità da istituire presso l’ANAC.
a. Criteri di selezione
Per quanto riguarda i lavori, l’articolo 83 comma 2, prevede specifiche linee guida
dell’ANAC - da adottare entro 1 anno dall’entrata in vigore del Codice, previo parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari - a disciplinare nel dettaglio il
sistema di qualificazione, regolando anche i casi e le modalità di avvalimento, i
requisiti del concorrente e la relativa documentazione richiesta a comprova degli
stessi.
Le suddette linee guida devono favorire l’accesso al mercato degli appalti pubblici
da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.
Fino all’entrata in vigore di tali linee guida, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni sulla qualificazione di cui alla Parte II, titolo III e relativi
allegati del d.p.r. n. 207/2010 (SOA e qualificazione per lavori sotto i 150.000 euro)
b. Soccorso istruttorio
Nella disposizione è contenuta la disciplina sul soccorso istruttorio, in parte
modificata rispetto al previgente Codice.
In particolare, il comma 9 dell’articolo 83, prevede che il soccorso istruttorio trova
applicazione in caso di carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”,
inoltre, si specifica che “la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo” obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
di una sanzione pecuniaria, in caso di regolarizzazione.
L’istituto non trova applicazione per le carenze afferenti l’offerta tecnica ed
economica.
In relazione alla nuova disciplina, va evidenziato che non è scomparsa la sanzione
pecuniaria ma la stessa si è ridotta di entità. Infatti, l’importo massimo della
sanzione è stato fissato in 5.000 euro, in luogo dei precedenti 50 mila euro.
Inoltre, è stato precisato che il relativo pagamento è dovuto esclusivamente in
caso di regolarizzazione. Al riguardo, la norma precisa infatti che l’integrazione
istruttoria deve essere accompagnata dalla quietanza di pagamento della sanzione,
a pena di esclusione dalla gara (comma 9).
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E’ confermato, poi, il principio secondo il quale la sanzione non è dovuta in caso di
irregolarità formali e incompletezza di dichiarazioni non essenziali, che dovranno
comunque essere regolarizzate, sia pure gratuitamente.
Altro profilo innovativo della disposizione riguarda la definizione di “irregolarità
essenziali non sanabili”, che vengono identificate nelle carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Infine, viene confermata, al comma 15 dell’articolo 95, la previsione presente nel
previgente codice secondo cui “ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo
di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte”.
c. Sistema di premialità e penalità presso l’ANAC
Novità di rilievo è, infine, l’istituzione presso l’ANAC, del sistema di rating di
impresa e delle relative premialità-penalità, da applicarsi ai soli fini della
qualificazione delle imprese, per le quali l’Autorità rilascia apposita certificazione.
Per i lavori, la certificazione del rating è rilasciata dall’ANAC ed il relativo possesso
è attestato dalla SOA (art. 84, comma 4, lett. d) (vedi commento sub art. 84)
Il suddetto sistema è connesso a criteri reputazionali valutati, sulla base di indici
quali-quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché su accertamenti definitivi che
esprimono la capacità strutturale e l’affidabilità dell’impresa.
In particolare, i requisiti reputazionali tengono conto dei precedenti comportamenti
delle imprese, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione degli
appalti, nonché all’incidenza del contenzioso in sede di partecipazione alle
procedure di gara ed in fase esecutiva, ivi comprese le irregolarità nei pagamenti dei
contributi previdenziali (con riferimento ai tre anni precedenti)..
Tale innovativo sistema, nel valutare la storia dell'impresa, considera altresì il rating
di legalità, rilevato dall’ANAC in collaborazione con l'Antitrust.
Pertanto, ad integrazione della normale qualificazione, il rating esprimerà, di fatto, il
curriculum e la storia di ogni impresa.
Il Codice non definisce nel dettaglio il funzionamento dal nuovo sistema, ma rinvia
tale compito all’Anac, che, mediante linee guida da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del Codice, fisserà i principi di questo sistema di
valutazione.
Rientra, poi, nell’ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema, la
determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di
omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive (comma
10).
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Valutazione associativa
Negativa per quanto riguarda il soccorso istruttorio. Infatti, il mantenimento della
sanzione non è in linea con la legge delega che, in ossequio alla normativa
comunitaria, ha sancito il principio della “piena possibilità di integrazione
documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda,
purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell’offerta” (lett.
z).
Positivo il riferimento al sistema quali-quantitativo come base del rating
reputazionale dell’impresa, rilasciato dall’ANAC e non demandato, come auspicato
da ANCE, ad una valutazione “gara per gara” da parte delle stazioni appaltanti.
Con riferimento al sistema di penalità e premialità viene, tuttavia, effettuata una
commistione - evidenziata anche dal Consiglio di Stato - tra due diversi criteri della
legge delega, riguardanti, da un lato, un sistema di penalità e premialità, regolato
sotto la direzione dell’ANAC, per la denunzia obbligatoria delle richieste estorsive e
corruttive (lettera q), e, dall’altro, concernente le misure di premialità connesse a
criteri reputazionali, con valenza a fini qualificatori (lettera uu).
L’irrogazione di eventuali penalità sussiste solo per una delle due fattispecie, quella
relativa alla denuncia obbligatoria delle richieste estorsive, e non ha una espresso
collegamento con il sistema di qualificazione.
Con riguardo, poi, alla menzione tra i requisiti di rating, dell’assenza di contenzioso,
va evidenziata la limitazione che ne deriverebbe al diritto alla difesa,
costituzionalmente riconosciuto (art. 124 Cost), laddove il mero ricorso in giudizio
costituisse, di per sé stesso, motivo di lesione della reputazione/qualificazione
dell’operatore economico.
Art. 84 – Sistema unico di qualificazione per lavori pubblici – SOA
Analogamente a quanto già previsto dall’art. 40 del previgente Codice, viene
mantenuto “a regime” un sistema unico di qualificazione per i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro (comma
1) mediante attestazione da parte delle SOA.
Il possesso dei requisiti speciali di qualificazione di cui all’art. 83 continuerà ad
essere certificato dalle SOA (società organismi di attestazione), secondo
un’articolazione per tipologie e importo dei lavori.
La durata delle attestazione è confermata in cinque anni, con verifica entro il terzo
anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di
capacità strutturale indicati nelle linee guida (commi 5 e 11).
Le SOA, ai sensi del comma 4, continueranno ad attestare, come in passato, i
requisiti di carattere generale (lett. “a”, così come indicati dall’art. 80 del presente
Codice), i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (lett. “b”,
indicati all'art. 83) nonché il possesso della certificazione di qualità (lett. “c”).
Per quanto riguarda l’oggetto dell’attività di attestazione, un primo e rilevante
elemento di novità è contenuto nella lettera “d” del comma 4, che aggiunge il rating
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d’impresa (cfr. art. 83, comma 10), come certificato dall’ANAC, alla verifica in
ordine al possesso dei requisiti generali (sub lett a) e speciali (sub lett. b).
Un altro elemento fortemente innovativo è rappresentato dal principio secondo cui le
SOA devono effettuare controlli di natura non meramente documentale sui requisiti
di qualificazione.
a) I lavori d’importo pari o superiore a 20 milioni di euro
Per quanto riguarda i requisiti richiesti agli operatori economici che partecipano ad
appalti di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, nel Codice è prevista una
qualificazione rafforzata, differente da quella disciplinata nel previgente
Regolamento, poiché facoltativa per le stazioni appaltanti.
E’, infatti, previsto che, per tale fascia di appalti, le stazioni appaltanti, possono
richiedere in aggiunta alla SOA:
• parametri economici, certificati da società di revisione, che indichino in modo
inequivocabile l’esposizione finanziaria dell’impresa al momento della gara; in
alternativa, può essere richiesta al concorrente la dimostrazione, nel triennio
antecedente, di una cifra in lavori pari a 2 volte l’importo posto a base di gara;
• lavori analoghi, per entità e tipologia, a quelli compresi nella categoria individuata
come prevalente, laddove di importo superiore a 100 milioni di euro.
Anche in quest’ultimo caso, concernente gli appalti di importo pari o superiore ai 20
milioni di euro, per l’applicazione di tale disposizione, sembrano necessarie linee
guida ANAC, da adottare entro un anno, che disciplineranno il sistema di
qualificazione in coerenza con le nuove regole.
b) Le verifiche sulla funzionalità del sistema SOA
Rispetto al sistema di attestazione SOA, si evidenzia una particolare attenzione
posta dal legislatore in merito alla verifica della sua funzionalità; ciò si concretizza in
cinque previsioni essenziali:
-
-
-
-
la ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attività da parte delle SOA attualmente operanti, che l’ANAC dovrà
effettuare entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Codice, sui cui esiti la stessa
dovrà relazionare al Governo e al Parlamento (comma 3);
l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare controlli, almeno a campione,
sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, che dispone la
sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell’istanza medesima (comma 5);
la pubblicazione sul sito dell’ANAC dei controlli a campione effettuati
annualmente sulle attestazioni rilasciate dalla singola SOA (comma 8);
la conferma di un sistema sanzionatorio posto a carico delle SOA nel caso in
cui non osservino le disposizioni contenute nelle linee guida sulla
qualificazione e che può portate anche alla revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di attestazione (comma 9).
l’emanazione, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Codice, di un
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
dell' ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, finalizzato
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all’individuazione di modalità di qualificazione, anche alternative rispetto alla
SOA stessa, che potrebbero anche portare ad un graduale superamento del
sistema unico di qualificazione ovvero di necessità di individuazione di forme
di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione
(comma 3);
Valutazione associativa
Positivo il riferimento alla certificazione SOA come condizione necessaria e
sufficiente per affidamenti sopra i 150 mila euro (e non sopra 1 milione di euro,
come inizialmente previsto), in linea con quanto auspicato da ANCE.
Positiva anche l’inclusione del rating reputazionale, sulla basi di indici qualiquantitativi dell’impresa, rilasciato dall’ANAC ed il cui possesso, per i lavori, viene
attestato dalla SOA:
Negativo il riferimento al fatturato nei tre anni antecedenti per gli appalti pari o
superiori a 20 milioni di euro, che genera una restrizione del mercato in una
situazione economica di forte contrazione.
Art. 85 – Documento di gara unico europeo (DGUE)
L’articolo introduce il documento di gara unico europeo (DGUE), il quale consiste in
un'autodichiarazione valevole come prova documentale preliminare in sostituzione
dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore
economico soddisfa una serie di condizioni (la norma richiama in particolare
l’assenza di motivi di esclusione e il soddisfacimento dei criteri di selezionequalificazione) e con cui sono rese le informazioni rilevanti richieste dalla stazione
appaltante.
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a decorrere dal 18 aprile
2018, in linea con quanto previsto dall’art. 90, paragrafo 3 , della direttiva n. 24., ed
è redatto il conformità al modello di formulario adottato con Regolamento della
Commissione Europea n. 7 /2016.
Inoltre, il DGUE consiste altresì in un’autodichiarazione aggiornata in materia
contributiva.
Infatti, la lett. a) dello stesso comma prevede che l’operatore economico non debba
trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comprensivo, al comma 4, delle
regolarità contributiva.
Valutazione associativa
Ferme restando le perplessità già esposte a proposito dell’art. 80, e gli assunti ormai
da anni noti circa l’autodichiarazione/autocertificazione della regolarità contributiva,
sulla quale più volte si è espresso il Ministero del Lavoro, è bene evidenziare,
comunque, che potrebbero sussistere criticità nell’armonizzare tale previsione con
quella contenuta nel successivo art. 86 per la verifica di tale autodichiarazione
tramite il Durc (si rimanda al commento del successivo art. 86).
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Art. 86 – Mezzi di prova
L’art. 86, al comma 2, prevede che le stazioni appaltanti possono esigere, come
mezzo di prova attestante il possesso del requisito di regolarità fiscale richiesto
dall’art. 80 “apposita certificazione rilasciata dall’Amministrazione fiscale
competente”.
Inoltre, tale articolo prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di acquisire mezzi
di prova circa l’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, in capo agli
operatori economici.
In particolare, al comma 2, lett. b) si prevede la possibilità di verificare l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 (regolarità contributiva) tramite il
Durc.
Valutazione associativa
Negativa. Tale disposizione, ad avviso dell’ANCE, appare critica in quanto introduce
un ulteriore adempimento, a carico del candidato, il quale deve preventivamente
ottenere dall’Amministrazione finanziaria la documentazione attestante la regolarità
tributaria, ai fini dell’ammissione alla gara.
La nuova regola introduce un ulteriore onere a carico delle imprese e suscita forti
perplessità poiché richiede ad un soggetto terzo (l’Amministrazione finanziaria) il
rilascio della certificazione fiscale, esponendo così il candidato al rischio di non
poter disporre, nei tempi a volte stringenti fissati dalla stazione appaltante, di tutta la
documentazione necessaria per la partecipazione alla medesima gara.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che, con riferimento all’art. 86,
comma 2, lett. b), recependo le osservazioni dell’ANCE, ha evidenziato l’esigenza di
verificare la correttezza di tale disposizione, la quale “esigendo un’apposita
certificazione dell’amministrazione fiscale, aggrava gli oneri documentali posti a
carico degli operatori economici”.
Occorre, quindi, ripristinare il regime previgente, stabilito dall’art. 38, co. 2, D.Lgs.
163/2006, in base al quale è la stessa impresa interessata a dover attestare la
propria “regolarità fiscale”, presentando alla Stazione appaltante una dichiarazione
sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000.
Si rileva, inoltre, con riferimento al comma 2, lett. b), l’assenza della specifica
acquisizione d’ufficio ormai prevista per legge e il richiamo alle Casse Edili tra gli
istituti deputati al rilascio.
Ma ciò che si sottolinea in maniera più evidente è il problema dell’armonizzazione di
tale previsione con la nuova normativa sul Durc on Line, la quale non permette il
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva “alla data del…” (cd. Durc
storico) e, pertanto, non permette di verificare la veridicità dell’autodichiarazione
resa dall’operatore economico.
Tale criticità, più volte fatta presente dall’ANCE, unitamente a Inps Inail e Casse
Edili oltre che al Ministero del Lavoro, non ha trovato piena comprensione. Si
auspica che l’Anac fornisca, nel breve periodo, un’indicazione interpretativa per
garantire agli operatori e alle stazioni appaltanti di operare in correttezza e nel pieno
rispetto degli equilibri del mercato.
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Sul punto si è espresso anche da ultimo il consiglio di Stato, che ha preso in esame
la legittimità di procedere alla regolarizzazione successiva dell’operatore economico
che aveva reso l’autodichiarazione di regolarità.
Art. 89 – Avvalimento
La nuova disciplina dell’avvalimento da un lato conferma parte delle disposizioni
dettate dal previgente Codice (art. 49 e 50) dall’altro introduce innovazioni, in
recepimento dell’articolo 63 della direttiva n. 24 e dell’art. 79 della direttiva n. 25.
Da tali disposizioni sembrerebbe emergere, da una parte, una riduzione dei casi in
cui è possibile ricorrere all’avvalimento, dall’altra, una maggiore partecipazione
dell’ausiliaria.
Una prima novità è rappresentata dall'indicazione dei titoli di studio e
professionali, o delle esperienze professionali dell’ausiliaria. Infatti, gli operatori
economici possono fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi
ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste
(comma 1).
Una seconda novità è rappresentata dalla mancata riproduzione del previgente
art. 50, riguardante, per i lavori, l’avvalimento cd. “stabile”, operante nel caso di
sistemi di attestazione.
E poi rilevante la previsione che riguarda la fase successiva alla gara, in cui si
chiarisce che, in corso di esecuzione, la stazione appaltante deve eseguire le
verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. Al contempo, la stessa stazione
appaltante è tenuta a portare all’attenzione dell’ausiliaria le stesse comunicazioni
indirizzate al concorrente (comma 9, nonché art. 52).
Le stazioni appaltanti possono, inoltre, stabilire nei documenti di gara, che taluni
compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente, escludendo, quindi,
la possibilità di avvalimento (comma 4).
A tale riguardo, lo stesso Codice prevede comunque non è ammesso l’avvalimento
per opere di rilevante complessità tecnica il cui valore superi il 10 per cento
dell’appalto, da individuarsi con decreto del MIT, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del Codice (comma 11).
Questa norma deve essere letta insieme al comma 5 dell’art. 105, che prevede
altresì un limite del 30 per cento alla possibilità di subappalto; ciò al fine di chiarire la
previsione della necessità di ricorrere ad un’ATI (obbligatoria) nei casi in cui
l’operatore economico non sia debitamente qualificato.
Parimenti, non può essere oggetto di avvalimento l'iscrizione all'Albo nazionale dei
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(comma 10).
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Superando un’equivoca formula del precedente Codice, viene altresì fugato ogni
dubbio sull’ammissibilità dell’avvalimento plurimo e frazionato anche per la
qualificazione in gara attraverso l’attestazione SOA (comma 6).
Anche in questo caso, sarà pertanto possibile avvalersi - senza limitazioni - di uno
più soggetti ausiliari; ciò in linea con la giurisprudenza comunitaria, che consente
all’operatore economico di avvalersi di una o più imprese ausiliare (cfr. Corte di
giustizia europea, sentenza 10 ottobre 2013, nella causa C-94/2012).
Valutazione associativa
La previsione di un divieto di avvalimento generalizzato per lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica appare positiva.
Tuttavia, il combinato di tale limitazione con l’analogo limite al subappalto per le
medesime lavorazioni, può determinare forti restrizioni della concorrenza, a favore
di pochi operatori.
Art. 91 – “Forcella”
Si consente alle stazioni appaltanti, in caso di procedure ristrette, competitive con
negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione, di operare una
riduzione del numero dei candidati che possono essere invitati a presentare
un’offerta (cd. “forcella”).
Tale possibilità di riduzione si è ampliata rispetto a quanto previsto dal previgente
Codice, nel quale la “forcella” era ammessa solo in caso di lavori di importo
superiore a 40 milioni.
La riduzione è comunque consentita solo quando lo richieda una particolare
difficoltà o complessità dell’opera.
Inoltre, è cambiato anche il numero minimo di candidati da invitare a presentare
offerta. Infatti, nel caso di procedure ristrette è previsto che siano invitati almeno 5
soggetti - mentre in precedenza erano almeno 20 - e , negli altri casi, almeno 3,
mentre in precedenza erano 6.
Art. 93 – Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura
Tale disposizione disciplina le garanzia a corredo dell’offerta, innovando in parte le
norme dettate dall’art. 75 del Codice previgente.
In particolare, l’importo della cauzione provvisoria – che ora assume la
denominazione “garanzia provvisoria” - è pari al 2 per cento dell’importo a base di
gara, salvo che la stazione appaltante, previa motivazione, scelga di ridurla all’1 per
cento o, viceversa, di incrementarla fino al 4 per cento. Ciò in base all’oggetto del
contratto e al connesso grado di rischio.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario,
riconducibile a dolo o colpa grave.
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Valutazione associativa
Positiva la previsione del dimezzamento delle garanzie in presenza di qualità.
Negativo il possibile incremento fino al 4 per cento.
Artt. 95 e 97 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto – Prezzo più basso e
criterio del miglior rapporto “qualità-prezzo” – Esclusione automatica delle
offerte anomale
a. Criteri di aggiudicazione
L’art. 95 disciplina il campo dei criteri di aggiudicazione, assegnando alle stazioni
appaltanti la possibilità di procedere all’aggiudicazione degli appalti sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto
“qualità-prezzo” o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo, in
quest’ultimo caso, un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo
di vita (di cui all’art. 96).
L’articolo riproduce sostanzialmente quanto previsto in materia dalle nuove direttive
UE. A questo proposito, si vuole precisare che queste ultime presentano un unico
criterio, denominato offerta economicamente più vantaggiosa, che non è più quello
fino ad oggi praticato, in quanto ricomprende le ipotesi, rappresentate
dall’aggiudicazione sulla base del prezzo (o anche del costo, seguendo un
approccio costo/efficacia, quale ad esempio il costo del ciclo di vita), o sulla
base del miglior rapporto “qualità-prezzo”.
Ciò premesso, il comma 4 dell’art. 95 prevede che, per i lavori, il minor prezzo
(intendendosi per tale il prezzo più basso) possa essere utilizzato per appalti pari o
inferiore ad 1 milione di euro, “tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di
qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del
progetto esecutivo”.
In tal caso, ai sensi del successivo art. 97 comma 8, le stazioni appaltanti possono
prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sempreché il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a 10. Va precisato, invero, che il predetto
comma 8, con un inciso poco coordinato con l’art. 95 comma 4, prevede che, tale
facoltà possa essere esercitata “quando il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie” (sic!). Tuttavia, come
detto, per i lavori, il criterio del prezzo più basso – che rende attivabile l’esclusione
automatica - può essere applicato comunque fino alla soglia massima di 1 milione.
A sua volta, l’art. 97 prevede che, al fine di non rendere predeterminabile dai
candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell’anomalia, venga effettuato in
gara il sorteggio del metodo di individuazione della soglia di anomalia,
secondo una pluralità di criteri previsti dalla stessa disposizione.
Pertanto, per l’aggiudicazione dei lavori, le stazioni appaltanti, fermo il divieto di
ricorso al minor prezzo per opere oltre 1 milione di euro, possono utilizzare il criterio
del miglior rapporto qualità-prezzo, cui si aggiunge, verosimilmente, anche il criterio
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del costo, quest’ultimo secondo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo
di vita.
Si fa presente che, innovando rispetto al passato, l’elemento relativo al costo può
assumere la forma di un prezzo o costo fisso, sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in funzione dei criteri qualitativi.
Infine, occorre rilevare che, al comma 10 dell’art. 95, è stato mantenuto il principio
per il quale gli operatori economici devono indicare i propri costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
Il termine costi, utilizzato dal legislatore è improprio. Si intendono gli oneri che
l’impresa deve sostenere per la gestione del rischio aziendale a prescindere
dall’esecuzione dei singoli contratti di appalto e riguardano gli adempimenti
obbligatori in virtù della normativa vigente.
Valutazione associativa
Negativa. Va evidenziato che il limite fino ad 1 milione di euro per l’utilizzo del
metodo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, con sorteggio del criterio
in chiave antiturbativa, espone le stazioni appaltanti ad un aggravio procedimentale
notevole, connesso alla maggiore complessità degli altri criteri (qualità/prezzo e
costo/efficacia).
La possibilità, per converso, di utilizzare il massimo ribasso “tout court” entro la
stessa soglia d’importo– stante il fatto che l’esclusione automatica è prevista come
una mera opzione – espone l’84 per cento dei bandi alle distorsioni generate da tale
criterio.
Peraltro, tale soluzione non sembra in linea con le esigenze di semplificazione, ed
efficienza delle procedure richieste dalla legge delega per gli appalti di lavori al di
sotto della soglia comunitaria.
Si vuole poi evidenziare che la nuova regola dell’appalto su progetto esecutivo – di
per sé completo - non si confà pienamente con il criterio dell’OEPV basata sul
miglior rapporto “qualità prezzo” che, invece, per definizione, presuppone un
apporto progettuale dell’impresa in gara, in chiave migliorativa. Per converso, ciò
potrebbe dare spazio ad un’applicazione distorta del criterio, incentivando quelle
prassi, dichiarate più volte illegittime dalla giurisprudenza amministrativa, volte a
richiedere lavorazione aggiuntive – cui assegnare punteggio - anziché soluzioni
migliorative.
Infine, suscita preoccupazione, dal punto di vista della tutela della trasparenza e
della prevenzione di fenomeni corruttivi, il fatto che sussistono ampie deroghe
all’obbligo di nomina della commissione giudicatrice tramite elenchi ANAC, cui si
aggiunge la circostanza che, anche laddove previsto, l’operatività di tale
adempimento è rinviato al momento in cui sarà attivato l’Albo.
Anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, utile adempimento a
garanzia dell’incremento di poteri discrezionali loro attribuiti dal nuovo Codice, non
entrerà in vigore immediatamente.
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Sarebbe stato auspicabile che il metodo di esclusione automatica “antiturbativa
fosse esteso almeno agli appalti fino a 2,5 milioni di euro.
Infine, con riferimento al comma 10 dell’art. 95, è positivo che la norma, letta
insieme al comma 5, lettera c) dell’articolo 97, chiarisca che l’indicazione degli oneri
aziendali della sicurezza in sede di offerta è funzionale a verificarne la congruità in
sede di verifica dell’anomalia.
b. OEPV e rating di legalità
La disposizione, al comma 13, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di
indicare, tra le altre cose, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali
che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating
di legalità dell’offerente; ciò, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità.
Valutazione associativa
Parzialmente negativa. Il rating di legalità, misura di per sé positiva, attiene ai profili
di maggiore consonanza dell’impresa rispetto a più elevati standard di legalità.
L’offerta tecnica invece, infatti, andrebbe valutata di regola in base a criteri che
abbiano una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che siano idonei a
misurarne il valore, e non sulla sfera soggettiva dell’offerente, la cui valenza è
limitata all’ammissione alla gara (cfr, in termini, parere del Consiglio di Stato).
c. Oneri aziendali della sicurezza
Al comma 5, lettera c) dell’art. 97, si parla di oneri aziendali della sicurezza di cui
all’articolo 95, comma 9. Vi è un evidente refuso poiché il comma interessato non è
il comma 9 bensì il comma 10 dove si parla, erroneamente, di costi e non – come
sarebbe corretto – di oneri.
E’ stato mantenuto il principio secondo cui tali oneri aziendali, indicati in sede di
offerta dall’operatore economico, costituiscono un elemento la cui congruità va
verificata nell’ambito della valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Il comma 6 definisce “oneri di sicurezza” quelli che invece sarebbe appropriato
definire “costi della sicurezza”. Rimane pertanto un’ambiguità dei termini utilizzati
dal legislatore.
Valutazione associativa
Positiva. La norma, letta insieme all’articolo 95, comma 10, chiarisce che
l’indicazione degli oneri aziendali della sicurezza in sede di offerta è funzionale a
verificarne la congruità in sede di verifica dell’anomalia.
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Artt. 103 e 104 - Garanzie per l’esecuzione
Tali disposizioni disciplinano le garanzie fideiussorie nell’esecuzione dei contratti
pubblici.
In particolare, l’art. 103, nel regolare la cd garanzia definitiva, ripropone il contenuto
dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, ivi compresa, come sostanzialmente sollecitato da
ANCE, la riduzione del 50% della cauzione definitiva (anche relativa agli appalti
d’importo pari o superiore a 100 milioni di euro), in presenza di certificazione di
qualità, in linea con quanto già previsto dalla recente legge sulla Green Economy.
L’art. 104, invece, regola le garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare
valore, sostituendo il sistema della garanzia globale di esecuzione.
In particolare, viene prevista, per gli affidamenti a contraente generale e, ove
prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di
ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro, in luogo della garanzia
definitiva di cui all’art. 103, comma 1, una garanzia di buon adempimento - che deve
essere presentata dal soggetto aggiudicatario senza incremento in funzione del
ribasso presentato - pari al 5 per cento dell’importo contrattuale, come risultante
dall’aggiudicazione.
Alla stessa, si accompagna una ulteriore garanzia, denominata garanzia “extra
costi” per la risoluzione, di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale,
comunque per un importo calcolato su un massimo di 100 milioni di euro.
Valutazione associativa
Positivo la previsione di una riduzione delle garanzie in presenza di qualità, così
come il superamento del performance bond. Forti perplessità sull’onere economico
della garanzia sostitutiva c.d. “extra costi”.
Art. 105 – Subappalto
a. Subappalto in generale
Si introduce un limite percentuale al subappalto, pari al 30% dell’importo
complessivo del contratto (comma 2).
Inoltre, la possibilità di consentire il subappalto è rimessa alla valutazione
della stazioni appaltanti, che dovranno prevedere espressamente in bando le
categorie per le quali è ammesso (comma 4).
Viene, poi, ripristinato il divieto di subappalto oltre il 30% delle categorie cd.
“superspecializzate”, se d’importo superiore al 10% (con conseguente obbligo
di ATI verticale, in caso di mancata qualificazione specifica dell’appaltatore
principale); per le stesse non è ammesso neanche l’avvalimento (comma 5).
Permane, peraltro, il limite del 20% al ribasso praticabile al subappaltatore (comma
14)
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Valutazione associativa
Negativa. Il limite complessivo al subappalto del 30% appare eccessivamente
stringente. Inoltre, tale norma impatta senza alcuna gradualità sulla struttura
aziendale delle imprese e sulla loro organizzazione.
Negativa appare anche la reintroduzione del divieto di subappalto per le opere
superspecializzate, che, oltreché in violazione dei precetti comunitari in materia di
raggruppamenti, può essere foriera di forti restrizioni del concorrenza, considerando
che alcune categorie sono in capo a pochissimi soggetti. Il limite al ribasso
praticabile al subappaltatore non sembra coerente con il divieto di gold plating
b. Nominativi dei subappaltatori in gara (comma 6)
Si prevede l’obbligo di indicare una terna di nominativi dei subappaltatori per gli
appalti sopra soglia comunitaria, e per i quali non sia necessaria una particolare
specializzazione. Inoltre, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di prevedere
ulteriori casi, anche per contratti sotto soglia .
Valutazione associativa
Negativa. Tale obbligo, sia pure limitato a casi specifici, solleva notevoli perplessità,
considerate le peculiarità proprie del settore dei lavori pubblici. Infatti, il notevole
lasso di tempo che può intercorrere tra l’aggiudicazione del contratto di appalto e
l’esecuzione dei lavori in subappalto, può rendere l’indicazione in gara dei
subappaltatori un onere particolarmente gravoso per il concorrente, soprattutto se si
tratta di una piccola e media impresa.
Al riguardo, va altresì ricordato che, proprio a fronte delle peculiarità che
caratterizzano il settore dei lavori pubblici, l’articolo 71, paragrafo 5, della direttiva
2014/24/UE contiene una particolare previsione, con riferimento a tale ambito, che
inserisce l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori dopo l’aggiudicazione
dell’appalto e, al più tardi, all’inizio dell’esecuzione del contratto. Tale linea
interpretativa riguardante il settore dei lavori pubblici, è stata peraltro condivisa
anche dalla Commissione Europea, nell’ambito della fase di supporto tecnico agli
Stati Membri per il recepimento delle nuove norme.
c. Pagamento diretto ai subappaltatori (comma 13)
Si consente alle stazioni appaltanti di corrispondere direttamente al subappaltatore,
al cottimista e al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola
impresa;
b. in caso di inadempimento dell’appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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Inoltre, si prevede l’eliminazione della responsabilità solidale retributiva e
contributiva dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento
diretto, nei soli casi di cui alle ipotesi a) e c).
Valutazione associativa
Positiva l’eliminazione della responsabilità solidale in caso di pagamento diretto, in
linea con la posizione ANCE.
L’obbligo di pagamento diretto, laddove l’impresa sia una piccola o una micro
impresa, non è in linea con il contenuto della legge delega, che, al comma 1, lettera
rrr), richiede, ove il subappaltatore sia un microimpresa o una piccola impresa,
l’espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al
pagamento diretto.
d. Obblighi retributivi e contributivi
Viene introdotto uno specifico comma (comma 8) che, oltre a prevedere la
responsabilità in via esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione
appaltante, prevede la responsabilità in solido tra l’aggiudicatario e il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, rinviando
specificamente all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Tale responsabilità
viene meno nei casi di pagamento diretto del
subappaltatore (nelle ipotesi di cui alle lett. a) e c) del comma 13, ossia quando il
subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o una piccola impresa e in caso di
richiesta del subappaltatore).
Analoghe previsioni sono contenute anche nell’art. 174, comma 5, in materia di
subappalto nell’esecuzione di concessioni dove, peraltro, l’esclusione dalla
responsabilità solidale, nelle ipotesi di pagamento diretto dei subappaltatori,
opera anche nei casi di inadempienza dell’appaltatore.
L’ipotesi di esclusione della responsabilità in solido, in caso di pagamento diretto del
subappaltatore, rappresenta, ovviamente, un’importante novità in linea con quanto
da tempo sostenuto dall’ANCE.
Vengono, inoltre, ricalcati al comma 9 gli obblighi dell’osservanza dei trattamenti
previsti dalle norme e dai contratti collettivi (nazionale e territoriale) anche per i
dipendenti del subappaltatore, nonché l’obbligo per l’affidatario e per il suo tramite
dei subappaltatori della trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, di tutta la
documentazione attestante l’iscrizione agli enti previdenziali e alla Cassa Edile e
l’acquisizione d’ufficio del Durc per i pagamenti delle prestazioni rese nell’ambito
dell’appalto e del subappalto (previsioni queste già contenute nell’art. 118 del
vecchio Codice).
Al comma 10 viene espressamente richiamato l’intervento sostitutivo della stazione
appaltante anche in caso di inadempienze retributive e contributive nei confronti del
personale del subappaltatore, di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30.
È stato poi inserito, al comma 14, il riferimento ai costi della manodopera relativa
alle prestazioni affidate in subappalto che, unitamente a quelli della sicurezza,
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devono essere corrisposti dall’affidatario alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso. Si segnala, con specifico riguardo ai costi della manodopera, che i
precedenti riferimenti alle relative tabelle ministeriali – le quali si ritiene abbiano un
collegamento funzionale con detta previsione – riportano dizioni diverse. Si fa
riferimento al costo del lavoro (art 23, comma 16), al costo del personale (art. 97,
comma 5, lett d)) e, appunto, da ultimo, ai costi della manodopera. Anche in tal caso
saranno sollecitati chiarimenti al riguardo.
Infine, viene riportata al comma 16 la previsione già contenuta nel vecchio Codice
degli appalti all’art. 118, comma 6bis in materia di congruità della incidenza della
manodopera relativa allo specifico contratto affidato attraverso il recepimento, da
parte del Ministero del Lavoro, degli accordi stipulati dalle parti sociali sul tema.
e. La qualificazione attraverso i lavori subappaltati
Riguardo alla qualificazione delle imprese, si evidenzia che, al comma 22, viene
precisato che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la
qualificazione all’appaltatore “scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e
la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto”.
Valutazione associativa
Negativa. Il nuovo codice nega il cd. “premio di coordinamento” ai fini della
qualificazione (fino ad un massimo del 30% o 40%) che, ai sensi di tutta la
previgente disciplina, spettava all’appaltatore sui lavori subappaltati (cfr. in ultimo
art. 84 del D.P.R. 207/2010).
f.
Piani operativi di sicurezza
E’ stato inserito un inutile orpello in capo all’impresa affidataria che dovrà
trasmettere i piani operativi di sicurezza (POS) redatti dai singoli subappaltatori
operanti nel cantiere, alla stazione appaltante. Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 già prevede la trasmissione di tali piani al coordinatore in fase di esecuzione.
Valutazione associativa
Negativa. L’onere di trasmissione dei POS alla stazione appaltante risulta pertanto
un inutile appesantimento burocratico, che non aggiunge nulla dal punto di vista
della salute e sicurezza.
Art. 108 – Risoluzione
La disposizione prevede, al comma 1, le ipotesi in cui la stazione appaltante può
procedere alla risoluzione di un contratto pubblica, durante il periodo della sua
efficacia.
Valutazione associativa
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A seguito dell’azione dell’ANCE, ed in linea con le indicazioni del Consiglio di Stato,
non è più prevista, tra le ipotesi, l’iscrizione di riserve per una domanda superiore al
15% dell’importo contrattuale.
Art. 114 – Norme applicabili ai settori speciali
I settori speciali sono individuati dagli articoli 114 - 121.
Le disposizioni di questo capo recepiscono i contenuti della direttiva 2014/25/UE,
concernente le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che disciplina puntualmente tutte le
fasi relative agli appalti nei settori speciali.
Il legislatore, nel recepire la direttiva, ha ritenuto di rinviare, per le disposizioni
comuni anche ai settori ordinari (dall’art. 1 al 58), alle relative norme, disciplinando
in questo capo, esclusivamente le disposizioni connotate da specialità.
In via generale, per ciascuno settore, vengono precisati i limiti entro i quali la
disciplina del Codice è applicabile. Viene altresì definito l’ambito dei soggetti a cui si
applicano le disposizioni riguardanti i medesimi settori speciali.
Art. 146 – Qualificazione nel settore dei Beni Culturali
Gli articoli da 145 a 151 dettano la disciplina generale relativa a contratti pubblici
concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, intervenendo – tra le altre sulle disposizioni inerenti il possesso di requisiti di qualificazione (art. 146) ed i livelli
e contenuti della progettazione (art.147).
Per la qualificazione delle imprese che operano nel settore dei beni culturali, è
previsto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad
assicurare la tutela del bene oggetto di intervento, conformemente a quanto
disposto dall’articolo 9-bis e dall’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, in materia di competenze delle figure professionali interessate.
A tale scopo, sono individuati con decreto del competente dal Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, specifici requisiti di qualificazione riguardanti i dei direttori tecnici e
degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione (art. 146, co.
4).
Tale decreto deve essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del
nuovo Codice dei contratti pubblici.
Ai fini della valutazione della qualificazione del concorrente, il Codice prevede che considerata la specificità del settore - nei beni culturali:


in sede di qualificazione, i lavori eseguiti, utilizzabili unicamente
dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, non sono condizionati da
criteri di validità temporale (comma 2);
in gara, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento (artt. 89 e 146,
co. 3).
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Riguardo al primo punto, per la prima volta è presente una previsione consente
all’operatore economico di utilizzare in sede di qualificazione l’esperienza maturata,
senza più che questa possa essere limitata all’interno di uno spazio temporale,
quinquennio, decennio o ventennio che sia.
Ne consegue che le imprese partecipanti a gare in cui sia prevista almeno una delle
categorie OG2, OS2 (A e B), nonché OS25, non potranno qualificarsi in tali
categorie utilizzando requisiti di terzi (avvalimento), ma unicamente sulla base delle
attestazioni da loro stesse possedute.
Art. 147 – Livelli e contenuti di progettazione
Riguardo la progettazione su beni tutelati, è previsto che, in sede di progetto di
fattibilità, debba essere redatta di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione
delle caratteristiche del bene oggetto di intervento (comma 1).
Nei lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilità comprende oltre la predetta
scheda tecnica anche le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo
sommario di spesa
E’ inoltre sempre necessario il progetto esecutivo per l’appalto dei suddetti lavori di
monitoraggio e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi
al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali
e del paesaggio.
Art. 148 – Affidamento dei contratti
Per i lavori concernenti beni tutelati, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville,
parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, si prevede, tra l’altro, quanto segue:



salvo che eccezionali esigenze, motivatamente accertate dal responsabile
del procedimento, non lo rendano impossibile, per tali interventi è vietato
l’affidamento congiunto con lavori afferenti a categorie di opere generali e
speciali; ciò indipendentemente da qualsiasi valutazione di opportunità o
convenienza della stazione appaltante (comma 1);
le lavorazioni suddette specialistiche non possono essere assorbite in altra
categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si
compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il
valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo
complessivo (comma 2).
la stazione appaltante può motivatamente applicare la disciplina degli appalti
di servizi o di forniture, indipendentemente dall’importo dei lavori; ciò
tagliando fuori le imprese di lavori, seppure limitatamente agli allestimenti di
istituti e luoghi della cultura e alla manutenzione o al restauro di giardini
storici.
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Art. 151 – Sponsorizzazioni nei Beni Culturali
Fatte salve le competenze dell’Autorità preposta alla tutela del bene, sono introdotte
forme speciali di partenariato, da attivare da parte del Ministero dei beni culturali con
enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire, anche mediante
concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione,
anche con finalità di ricerca scientifica (comma 3).
Art. 162 – Contratti secretati
Nel nuovo Codice è inclusa la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture
segretati o la cui esecuzione esige particolari misure di sicurezza, per quali sono
previsti maggiori controlli da parte della Corte dei Conti.
Infatti, seppure nel testo viene riprodotto in gran parte l’art. 17 del Codice
previgente, sembra doversi intendere che il controllo sulla regolarità, correttezza
ed efficacia della gestione, effettuato dalla Corte dei Conti, non si esaurisca
nella fase preventiva, investendo l’intera durata della gestione del contratto.
Ciò si evidenzia, nella parte in cui si prevede, presso la Corte dei conti, l’istituzione
di un ufficio organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di
riservatezza, che esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei
contratti nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione (comma 5).
Art. 163 – Somma urgenza e protezione civile
La disposizione regola le circostanze di somma urgenza in presenza delle quali il
responsabile del procedimento o il tecnico, che si reca per primo sul luogo, può
affidare ad uno o più operatori, previa indicazione dei motivi dello stato di urgenza,
l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, in
quest’ultimo caso per un periodo non superiore a 30 giorni.
Costituisce, inoltre, circostanza di somma urgenza, ai sensi del comma 6 della
disposizione in commento, anche il verificarsi, ovvero la ragionevole previsione di un
imminente verificarsi, degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile),
ossia le situazioni fronteggiabili con interventi di protezione civile.
L’affidamento diretto per motivi di somma urgenza non è comunque ammesso per
appalti d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
Valutazione associativa
Parzialmente positiva. L’ANCE, in linea con il parere reso dal Consiglio di Stato, ha
evidenziato, durante la fase precedente all’approvazione del Codice, l’opportunità di
meglio circoscrivere le possibilità di deroghe alla gara pubblica in caso di eventi di
protezione civile, limitandole allo stretto necessario e chiarendo meglio la natura e la
durata dell’ “evento imminente”, che la disposizione prevede quale presupposto per
l’esercizio della deroga.
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Dovrebbe, infatti, trattarsi di una previsione fondata su parametri scientifici e riferita
alla probabile oltre che imminente verificazione dell’evento, al fine di evitare utilizzi
distorti dei poteri derogatori (artt. 63 e 163).
Il testo approvato accoglie in parte tali sollecitazione, introducendo il concetto di
“ragionevole previsione” dell’imminente verificarsi di eventi calamitosi.
PARTE III : CONTRATTI DI CONCESSIONE
Artt. da 164 a 178 – Concessioni in generale
La disciplina dei contratti di concessione, sulla scorta di quanto prevede la direttiva
2014/23/UE, per la prima volta detta regole generali unitarie per le concessioni
di lavori e di servizi. A queste ultime, nella precedente disciplina, si applicavano
solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 165 – Rischio ed equilibrio economico-finanziario delle concessioni
La norma chiarisce che nei contratti di concessione l’elemento distintivo è
rappresentato dal trasferimento al concessionario del rischio operativo inteso
come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da
un rischio sul lato della domanda e su quello dell’offerta, e che comporta la
possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati o i costi sostenuti
per la gestione dei lavori o dei servizi.
Sembra, quindi, che il legislatore identifichi il modello concessorio esclusivamente
per le operazioni di project financing cosiddette “calde”, ovvero per quelle iniziative
in cui la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario deriva dalla vendita
dei servizi resi al mercato.
Al contrario per le opere cosiddette “fredde”, ovvero quelle in cui la remunerazione
dell’investimento deriva prevalentemente dal canone pagato dall’amministrazione, il
Codice, all’articolo 180, sembra prediligere l’istituto del partenariato pubblico privato.
La norma, inoltre, ripropone le disposizioni già previste nel D.lgs. 163/2006 in tema
di bancabilità (art. 144, commi 3-bis a 3-quater, lasciando inalterate le novità più
recenti a favore dell’ottenimento del closing finanziario delle operazioni, quali, tra gli
altri la risoluzione del contratto nel caso in cui il finanziamento non sia perfezionato
entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione stessa.
Infine, si segnala l’inserimento, in sede di approvazione definitiva del
provvedimento, della possibilità di procedere al riequilibrio del piano economico
finanziario in caso di fatti non riconducibili al concessionario.
Valutazione associativa
La ripartizione netta tra l’istituto della concessione e quelli del partenariato pubblico
privato come elemento distintivo delle caratteristiche contrattuali, appare artificioso e
lontano dall’esperienza operata fino ad oggi. Successivamente ad una valutazione
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della allocazione dei rischi, l’istituto giuridico da applicare sarà quello che meglio
tiene conto delle caratteristiche progettuali e dei flussi di cassa attesi dell’iniziativa.
La norma stabilisce, inoltre, che l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al
valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a
carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento
del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
L’ANCE esprime preoccupazione per la riduzione dell’eventuale contributo pubblico,
inizialmente previsto al 50%, al 30% al costo dell’investimento, oltre il quale non
sarebbe ammissibile il ricorso al contratto di concessione. Si ritiene che tale vincolo
possa limitare notevolmente l’utilizzo dello strumento.
In merito poi alla possibilità di procedere al riequilibrio del piano economico
finanziario in caso di fatti non riconducibili al concessionario può determinare
incertezza ai fini della bancabilità delle operazioni. Occorre chiarire che la revisione
del PEF deve essere garantita per tutti gli eventi non riconducibili al concessionario
e stabiliti nella convenzione. In particolare, il riferimento è ai casi di sopravvenute
disposizioni legislative (cosiddetto “change in law” e agli eventi di forza maggiore.
Art. 177 – Concessioni autostradali
Si prevede l’obbligo, per i titolari di concessioni autostradali di importo superiore a
150.000 euro, ed affidate senza gara, di esternalizzare l’80 per cento dei
contratti di lavori, servizi e forniture di loro competenza; si prevede, altresì, un
periodo transitorio di adeguamento non superiore a 24 mesi.
La verifica del rispetto del limite percentuale da parte dei soggetti preposti e
dall’ANAC è effettuata annualmente, secondo modalità individuate dall’ANAC con
linee guida da adottare entro 90 giorni.
Le situazioni di squilibrio devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel
caso di reiterati squilibri per due anni consecutivi, il concedente applica una penale
pari al 10% dell’importo complessivo dei lavori che avrebbero dovuto essere
affidati con gara.
Valutazione associativa
Positiva, in linea con quanto auspicato da ANCE. La disposizione recepisce la
posizione di compromesso individuata dal Parlamento nella legge delega. Fino
all’entrata in vigore delle nuove norme (al massino entro il 2018) continua a trovare
attuazione l’attuale tetto al 60%.
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PARTE IV: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE
GENERALE
Art. 180 – Partenariato pubblico privato
La norma, al fine di qualificare i contratti di partenariato pubblico privato, chiarisce
che i ricavi di gestione devono derivare dal canone riconosciuto dall’ente
concedente e/o da ulteriori introiti derivanti dalla gestione del servizio purché
permanga in capo all’operatore privato, oltre al rischio di costruzione, anche il
rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di
domanda.
In questo caso, quindi, il legislatore sembra fare riferimento alle opere cosiddette
“fredde”.
Analogamente a quanto previsto per le concessioni, la norma stabilisce che
l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie
pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo
dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
In tema di bancabilità, la norma stabilisce che il contratto di finanziamento deve
essere perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso. Vengono, quindi, escluse le misure a favore della
bancabilità previste nel D.Lgs. 163/2006 e confermate per le concessioni.
Inoltre, in tema di bancabilità, risultano confermati anche per il PPP i rischi legati alla
revisione del PEF per fatti non imputabili al concessionario riportati all’art. 165.
Valutazione associativa
Valgono le considerazioni riportate per l’art. 165.
Art. 183 – Finanza di progetto
La norma riprende in parte il contenuto dell’articolo 153 del d.lgs.163/2006, che
disciplinava l’affidamento in finanza di progetto, prevedendo solo due procedure:


la procedura a gara unica per lavori inclusi nella programmazione (commi 114).
la procedura su iniziativa del promotore per lavori non inclusi nella
programmazione (commi 15-20), con diritto di prelazione, come sollecitato
dall’ANCE.
Valutazione associativa
L’ANCE ha accolto con favore la semplificazione procedurale proposta.
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Art. 192 – Albo “In house”
È istituito presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società “in house”.
In linea con la legge delega, che ha previsto un rafforzamento dei presupposti
legittimanti il ricorso all’in house (cfr. art1, comma 1, lett eee), viene introdotto
l’obbligo per le stazioni appalti di motivare le ragioni del mancato ricorso al
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,
anche in termini di maggiore economicità della scelta di affidare “in house”.
Infine previsto l’obbligo per la stazione appaltante di pubblicare tutti gli atti connessi
all'affidamento, nonché di valutare la congruità dell'offerta dei soggetti “in house”.
Valutazione associativa
Positiva, sostanzialmente in linea con quanto auspicato dall’ANCE.
Artt. da 194 a 199 – Contraente Generale
Tali articoli disciplinano l’istituto del contraente generale, ossia di un soggetto
dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico organizzativa e finanziaria, a cui
l’amministrazione affida la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto
delle esigenze specificate nel progetto redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a
base di gara, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto in parte dopo l’ultimazione
dei lavori.
L’operatività di tale istituto, nelle previsioni del D.lgs. 163/2006, era prevista
nell’ambito della disciplina sulla realizzazione delle infrastrutture strategiche.
In proposito, va segnalato che, come previsto dalla legge delega, la Legge
Obiettivo n. 443/2001, relativa alla realizzazione delle infrastrutture
strategiche, viene abrogata.
Il nuovo Codice, pertanto, prevede ora che si possa far ricorso all’affidamento
unitario al contraente generale sia nella realizzazione di infrastrutture e di
insediamenti produttivi (art. 200) sia nella locazione finanziaria di opere pubbliche o
di pubblica utilità ( art. 187).
Rispetto alla precedente normativa, il contraente generale non provvede più alla
direzione dei lavori, in quanto è il soggetto aggiudicatore che nomina il direttore
dei lavori e i collaudatori. Viene, altresì, previsto un costante monitoraggio dei lavori
anche mediante un comitato permanente, costituito dai rappresentanti sia
dell’amministrazione sia del contraente generale (art. 194, comma 3, lettera c).
Inoltre, non sussistendo più l’intervento del CIPE, vengono rimesse al soggetto
aggiudicatore tutte le attività necessarie all’approvazione del progetto definitivo, ove
detto progetto non sia stato posto a base di gara (art. 194, comma 3, lettera a).
Quanto all’affidamento a terzi dei lavori del contraente generale, viene confermata la
previgente disciplina del D.lgs. 163/2006 che consente al soggetto privato
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l’affidamento a terzi dei lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di
lavori pubblici.
Valutazione associativa
Positivo il superamento della Legge Obiettivo e del meccanismo di nomina del
direttore dei lavori da parte del Contraente Generale
PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 204 – Rito camerale
La disposizione in commento modifica l’art. 120 del D.lgs. 104/2010 ( Codice del
processo amministrativo), introducendo, anzitutto, un rito speciale camerale
presso il TAR per l’impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni e
le ammissioni alla procedura di gara, all’esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali. Tali vizi sono
immediatamente ricorribili entro 30 giorni. In caso di omessa impugnazione, è
preclusa la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di
gara, anche con ricorso incidentale.
Valutazione associativa
In via generale, appare pienamente condivisibile l’introduzione di misure
acceleratorie e deflattive del contenzioso. Nello specifico, tuttavia, l’introduzione di
un rito camerale speciale con obbligo di impugnazione immediata dei vizi di
legittimità attinenti l’ammissione di altri concorrente, all’esito della pubblicazione
della lista dei concorrenti che possono presentare offerta, potrebbe comportare un
aumento del contenzioso.
Ciò, laddove venisse interpretata nel senso di obbligare ad un’impugnazione
immediata, da attivare prima e a prescindere dalla conoscenza della graduatoria
delle offerte ammesse.
Art. 205 – Accordo bonario per i lavori
In merito al ricorso all’accordo bonario, si prevede la possibilità di attivare tale
istituto laddove l’ammontare del contratto, per effetto delle riserve, possa variare tra
il 5% e il 15% (l’art. 240 del D.lgs. 163/2006 prevedeva un minimo del 10%).
La procedura viene, inoltre, semplificata, prevedendo il ricorso eventuale ad un
esperto, scelto da una lista di cinque soggetti proposti dalla Camera arbitrale, su
richiesta dello stesso RUP. In mancanza di ricorso all’esperto esterno, la proposta di
accordo viene formulata direttamente dal RUP.
Permane, infine, l’impossibilità di iscrivere riserve su aspetti progettuali validati.
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Valutazione associativa
Positivo l’abbassamento della soglia di attivazione dal 10% (attuale) al 5%, in chiave
deflattiva del contenzioso.
Negativo il mantenimento della norma “taglia riserve” su aspetti progettuali. Tale
disposizione, infatti, determina una ingiustificata compressione del diritto soggettivo
dell’appaltatore di far valere una domanda di maggior corrispettivo, di rimborso di
spese sostenute o di risarcimento del danno, per errori non imputabili allo stesso, e
che potrebbero, peraltro, dipendere anche da comportamenti illeciti
dell’amministrazione.
Art. 207 – Collegio consultivo tecnico
Viene introdotto, sempre tra i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, l’istituto del
collegio consultivo tecnico, da costituire, con l’accordo delle parti, prima
dell’avvio dell’esecuzione del contratto, con la funzione di assistenza per la
rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell’esecuzione del contratto stesso.
Il collegio, all’esito della propria attività, formula una proposta scritta di soluzione
della controversia, che, ove accettata dalle parti, ha natura giuridica di transazione.
Valutazione associativa
Positiva.
Art. 211 – Pareri di precontenzioso dell’ANAC
Il Codice prevede la possibilità per l’ANAC di pronunciarsi in sede consultiva, entro
30 giorni, su questioni che possano insorgere nello svolgimento delle procedure di
gara.
La procedura si attiva previa richiesta di parte e le vincola al rispetto di quanto
stabilito dall’ANAC, laddove le stesse abbiano acconsentito, preventivamente, ad
attenersi a quanto deciso (attualmente tale potere dell’autorità è previsto dall’art. 6
del Codice degli appalti). In ogni caso è possibile impugnare il parere d’innanzi gli
organi di giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo
amministrativo.
Se l’Autorità accerta che la procedura è viziata, invita la stazione appaltante ad
agire in autotutela rimuovendo gli atti illegittimi entro 60 giorni.
Se la stazione appaltante non si adegua alle indicazioni dell’ANAC, il dirigente è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria tra 250 e 25.000 euro, e tale
sanzione incide sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti (v. sopra, art. 36
dello schema).
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Valutazione associativa
Sostanzialmente positiva
Art. 212 – Cabina di Regia
È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia con una
serie di compiti, tra i quali quello di sovrintendere, fra l’altro, lo stato di attuazione
del codice e di coordinare l’adozione, da parte dei soggetti istituzionali competenti,
degli atti attuativi previsti.
La Cabina si interfaccia anche con l’ANAC per la segnalazione di eventuali
specifiche violazioni o problemi sistemici. La composizione e la modalità di
funzionamento della cabina di regia saranno stabiliti con Decreto della Presidenza
dei Ministri da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice
Art. 213 – Autorità nazionale anticorruzione
Con il nuovo Codice, l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) acquisisce nuovi
poteri che si aggiungono a quelli ad essa già attribuiti dalla previgente normativa.
In generale, l'Anac diventa il principale organo di regolazione del mercato,
preparando linee guida generali e di settore, oltre che determinazioni, bandi e
contratti tipo o semplici atti di indirizzo, ciò a favore della promozione dell'efficienza
e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, favorendo lo sviluppo delle
migliori pratiche.
A tale scopo, è previsto che l’ANAC adotti forme e metodi di consultazione, analisi e
verifica dell’impatto della regolazione, consolidando ,altresì, le linee guida in testi
unici integrati, organici ed omogenei per materia, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale
(comma 2).
Peraltro, gli atti di regolazione ritenuti di maggior impatto dovranno essere trasmessi
alle Camere immediatamente dopo la loro adozione.
A ciò si aggiungono ulteriori poteri strategici, a favore della trasparenza e della
legalità, come, ad esempio, la verifica delle varianti, per controllare possibili
distorsioni e abusi. Tra le novità spicca, inoltre, la gestione di tutte le banche dati
pubbliche del settore, con l'esclusione dell'Avcpass, che passa al Ministero delle
Infrastrutture.
In particolare, all’Autorità spetta, tra l‘altro, la vigilanza:
-
-
sui contratti pubblici anche di interesse regionale (comma 3, lettera a),
sull’economicità di esecuzione dei contratti pubblici e sull’eventuale pregiudizio
per il pubblico erario (comma 3, lettera b);
sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori – che
peraltro gestisce - e l'esercizio dei correlati poteri sanzionatori (comma 3, lettera
f)
sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza, in sua gestione (comma 4);
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-
sul corretto di affidamento dei contratti, anche con riferimento all’applicazione
della disciplina di deroga, riservata ai casi di somma urgenza e di protezione
civile (comma 3, lettera g).
Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni
con l’ausilio degli altri organi dello Stato e del Corpo della Guardia di finanza
(comma 5) e poi segnalare eventuali rilievi alla Procura della Repubblica e alla
Procura generale della Corte dei conti (comma 6).
Inoltre, nell’ambito dell’attività preventiva di tutela della legalità, l’ANAC può svolgere
attività di vigilanza collaborativa, previa la stipulazione di protocolli d'intesa con le
stazioni appaltanti richiedenti, con finalità di supporto nella predisposizione degli atti
e nella gestione dell'intera procedura di gara (comma 3, lettera h).
La vigilanza ed il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi,
al fine di "prevenire e contrastare illegalità e corruzione" è altresì attuata attraverso il
potere di segnalazione, al Parlamento ed al Governo, di fenomeni particolarmente
gravi di inosservanza o applicazione distorta della normativa di settore (comma 3,
lettera c) e formula eventuali proposte di modifica normativa (comma 3, lettera d).
In quest’ambito, è, infine, prevista una collaborazione con l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato per la rilevazione dei comportamenti aziendali meritevoli
di valutazione per l'attribuzione del cd. "rating di legalità" (comma 7).
Sotto un profilo strettamente economico e sanzionatorio, fatta salva la possibilità di
chiedere contribuzioni ai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza
(comma 12), è confermato in capo all’ANAC il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti che (comma 13):
a) rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire
i documenti da essa richiesti;
b) non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore
di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento;
c) forniscono informazioni o documenti non veritieri a fronte di richiesta dell'autorità;
d) forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di
attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di
qualificazione.
Dal punto di vista gestionale, infine, oltre alla qualificazione delle stazioni appaltanti,
spetta all’ANAC, il compito di istituire e gestire la Camera arbitrale per i contratti
pubblici (comma 11), l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle
Commissioni giudicatrici, l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house nonché, nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'elenco dei soggetti aggregatori
(comma 16).
Artt. 216 e 217 – Ambito temporale di applicazione, regime transitorio e
abrogazioni
Al primo comma dell’art. 216, è chiarito che le disposizioni del nuovo Codice, se non
diversamente previsto, si applicano:
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a. alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati
successivamente alla data di entrata n vigore del Codice,
b. nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrare in vigore del
Codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Con riguardo agli appalti “sotto soglia”, fino all’adozione delle linee guida sugli
appalti (articolo 36, comma 7), le stazioni appaltanti procedono all’individuazione
degli operatori economici tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione
appaltante, previa la pubblicazione di un avviso, ovvero mediante selezione dai
vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se
compatibili con il presente Codice (comma 9).
Inoltre, nel regime transitorio, è specificato che, fino all’entrata in vigore del sistema
di qualificazione di cui all’art. 38, la semplice iscrizione all’anagrafe delle stazioni
appaltanti, soddisfa i requisiti di qualificazione delle stesse (comma 10).
Sotto un diverso profilo, sempre di interesse delle stazioni appaltanti, nel regime
transitorio del Codice, è esplicitato che, fino al 31 dicembre 2016, o comunque
fino alla data fissata del decreto di riordino sulla materia (di cui all’art 73, comma
4), l’aggiudicatario dovrà sostenere le spese di pubblicazione dei bandi e degli
avvisi di gara relativi a lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, in
Gazzetta Ufficiale. Al contempo, e fino al 31 dicembre 2016, occorrerà procedere
alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi per estratto, su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale, nonché su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
Infine, per quanto riguarda i commissari da nominare nelle gare aggiudicate con
il criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, si ricorda che,
come già evidenziato, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo (art. 78), la commissione giudicatrice continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto (comma 12).
Nel regime transitorio è altresì disciplinata la qualificazione delle imprese, da
attuare nell’attesa che vengano adottate dall’ANAC le linee guida in materia di
lavori. In particolare, la disposizione transitoria ripropone buona parte del
Regolamento per la disciplina, ai fini dell’ottenimento della SOA e della
qualificazione alle gare per importi inferiori a 150.000 mila euro, nonché per quella
dei raggruppamenti temporanei (comma 16).
Pertanto, le attestazioni che verranno rilasciate dalle SOA nel periodo compreso tra
l’entrata in vigore del Codice e l’adozione delle linee guida sulla qualificazione,
seguiranno ancora la disciplina del Regolamento 207/2010, con riferimento ai
requisiti maturati dall’operatore economico nell’ultimo quinquennio (il decennio di
riferimento per i requisiti di qualificazione era, infatti, contenuto nell’abrogato D.lgs.
163/2006 e non nel Regolamento).
Al riguardo, si evidenzia che fino alla data di entrata in vigore del decreto MIT di cui
all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni che individuano le
categorie super-specialistiche e a qualificazione obbligatoria di cui all’articolo 12 del
D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014 (comma 15).
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Quanto alle abrogazioni, il codice provvede al superamento dell’impianto normativo
in materia dei contratti pubblici su cui hanno inciso, specie negli ultimi anni,
numerosi interventi normativi, che non sempre si sono configurati come novelle al
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
In particolare, come previsto dal comma 4 della delega, le abrogazioni
comprendono, anzitutto, il decreto legislativo n. 163 del 2006 e il Regolamento
di attuazione ed esecuzione di tale decreto, ossia il D.P.R. n. 207 del 2010, nei
termini di seguito riportati.
Con riferimento all’abrogazione del D.lgs. n. 163/2006, vengono meno anche le
proroghe al 31 luglio 2016, da ultimo operate dal cd D.l. “Milleproroghe 2016”
di alcune disposizioni, quali :
1) esclusione automatica per le offerte anomale per gli appalti fino a soglia
comunitaria;
2) possibilità di utilizzare il decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il computo dei requisiti di qualificazione;
Quanto alle disposizioni del regolamento D.P.R. 207/2010, le stesse sono abrogate
in base alla seguente suddivisione temporale:
1) con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo
Codice, i quali operano una ricognizione delle disposizioni del Regolamento
da esse sostituite;
2) dalla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016): la Parte I; la
Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V,
VI,VII,VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad
esclusione dell’articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e
256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.
Con tale disciplina transitoria, in tema di qualificazione, si osserva che viene
abrogato anche l’articolo 357 del Regolamento, compreso nella Parte VII, nel quale
sussistono diverse norme, che consentono, ad es. di utilizzare i migliori cinque anni
su dieci per gli appalti di importo superiore a venti milioni, oppure di mantenere un
direttore tecnico in deroga, laddove già iscritto nell’albo nazionale dei costruttori,
indipendentemente dal titolo professionale posseduto nonché le norme sulla
suddivisione in percentuali specifiche della categoria OG 11.
Tali disposizioni sono peraltro riportate nel “Manuale sulla qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” adottato a fine
2014 dall’ANAC e recentemente modificato (cfr. Comunicato – datato 9 marzo
2016., pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 84 dell’11.4.2016)
riguardo al quale manca una ricognizione delle norme “compatibili” con il nuovo
Codice.
Considerata la complessità sottesa al progressivo abbandono del D.P.R. 207/2010,
il Codice affida alla Cabina di regia la cura, anche adottando un apposito piano di
azione, della fase di attuazione del Codice coordinando l'adozione, da parte dei
soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici
integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza
reciproca (art. 212, comma 1, lett. b).
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Valutazione associativa
Il sistema transitorio appare implementato rispetto alle versioni precedenti e in
questo senso notevolmente migliorato.
In particolare, si prevede un’abrogazione progressiva di alcune parti del
regolamento, a decorrere dall’adozione degli atti attuativi, ma anche una
abrogazione immediata di alcune parti dello stesso.
Sarebbe stato preferibile, forse, considerare un periodo ben determinato e
contenuto di temporanea ultra vigenza della disciplina codicistica e regolamentare,
decorso il quale fare entrare in vigore il nuovo Codice, compresi i relativi atti attuativi
medio tempore adottati.
Si auspica che l’impianto generale del transitorio non evidenzi vuoti normativi che
solo la prima fase applicativa potrà far emergere.
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