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Tutela delle lavoratrici in gravidanza e in maternità

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Tutela delle lavoratrici in gravidanza e in maternità
Lavori vietati e situazioni a rischio
Lavori vietati e situazioni a rischio
a cura di Carlo Zoppi
Tutela delle lavoratrici
in gravidanza e in maternità
L
a tutela della maternità è prevista all’interno della nostra Costituzione all’art. 37, che sancisce
al primo comma: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a, parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adeguamento della sua
essenziale funzione famigliare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
Dalla costituzione ad oggi si sono succedute varie
normative fino ad arrivare all’emanazione del Decreto
Legislativo n. 151/2001 “Testo unico per la tutela ed il
sostegno della maternità e paternità”, che ha raccolto
gran parte delle norme precedenti ed ha esteso la tutela, oltre alle lavoratrici subordinate già previste nella
normativa precedente, alle lavoratrici autonome, alle
imprenditrici agricole, alle libere professioniste ed ai
titolari di rapporti atipici o discontinui.
Con il presente elaborato si cerca di fornire una descrizione organica della normativa, secondo l’aspetto
della tutela della salute e della sicurezza delle donne
in gravidanza e nelle fasi successive al parto, tramite
una lettura integrata dei testi di legge e dei relativi
allegati, perché l’evoluzione legislativa in alcuni casi
ha modificato i riferimenti originari.
Ciò può essere utile a quanti devono valutare i rischi
specifici per le lavoratrici, perché in un unico compendio sono raccolte le principali casistiche contemplate
dalle norme in corso di validità.
I SOGGETTI TUTELATI
Di fatto la normativa (art. 6, D.Lgs. 151/2001) non prevede la tutela della sola donna in gravidanza, ma amplia
tale diritto ad altri soggetti, al fine principale di assicurare le migliori condizioni anche al bambino.
Il periodo di tutela va dalla venuta a conoscenza dello
stato di gravidanza da parte del datore di lavoro fino
al settimo mese del nascituro: quindi è fondamentale che la donna eserciti i suoi diritti informando
tempestivamente il datore di lavoro circa il proprio
stato fisico.
Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza
e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni
vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette
mesi di età.
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza,
possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate,
oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione
preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.
COSA FARE IN CASO DI GRAVIDANZA
1. La lavoratrice informa il datore di lavoro dello stato
di gravidanza.
2. La lavoratrice chiede al datore di lavoro stesso di
essere informata dei rischi per la gravidanza, puerperio ed allattamento nel suo lavoro e delle misure
adottate per evitarli (le informazioni possono essere chieste anche alle RLS aziendali o allo sportello
dell’ASL – servizio prevenzione igiene e sicurezza
ambienti di lavoro.
3. La lavoratrice che è adibita a lavori rischiosi per la
salute sua e del nascituro ha diritto alla modifica temporanea delle condizioni e dell’orario di lavoro, se ciò
non è configurabile, si procederà allo spostamento
temporaneo ad altre mansioni (in deroga all’art. 2103
c.c. mantenendo lo stesso livello retributivo), compatibili con lo stato di gravidanza o in alternativa, se
lo spostamento ad altre mansioni non è possibile, si
provvederà all’astensione anticipata del lavoro.
4. L’astensione anticipata diventa obbligatoria nel caso in
cui l’interessata sia adibita a lavori vietati (per il suo
stato) e non sia possibile assegnarla ad altra mansione.
I lavori vietati (faticosi, pericolosi ed insalubri) e quelli
che possono comunque comportare rischi sono elencati
nelle tabelle allegate a questo articolo.
Ogni lavoratrice può chiedere maggiori informazioni
rivolgendosi:
• al proprio datore di lavoro;
• al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP);
• al Medico Competente (MC);
• al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
aziendale o territoriale (RLS/RLST);
• all’Azienda Sanitaria Locale (ASL – servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro);
• alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL).
COSA FARE IN CASI DI GRAVIDANZA
CON PARTICOLARI PATOLOGIE
La lavoratrice in gravidanza “a rischio” (complicanze
durante il periodo di gravidanza, o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza, come previsto dall’art. 17 lettera a)
comma 2 D.Lgs. n. 151/2001) ha diritto all’estensione
anticipata dal lavoro, presentando apposita domanda
presso la Direzione Provinciale del Lavoro, integrata
da un certificato rilasciato su carta intestata da un ginecologo del servizio sanitario nazionale.
In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato
entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice (art. 17 D.Lgs. n. 151/2001).
ASTENSIONE ANTICIPATA
Deve essere richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del
parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi
e/o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di
gravidanza. La Direzione può, verificata la presenza
delle condizioni citate, disporre l’astensione dal lavoro
a partire da 3 mesi prima del parto (art. 17 comma 1
D.Lgs. n. 151/2001).
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Ha una durata di cinque mesi, che possono essere così
distribuiti:
• due mesi prima della data presunta del parto e tre
mesi dopo la data del parto;
• un mese prima della data presunta del parto e
quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell’astensione obbligatoria). Questa opzione può essere
richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal
ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con
esso convenzionato. Per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria, il Medico Competente dovrà
attestare l’assenza di controindicazioni lavorative.
• In caso di attività a rischio per l’allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il
parto (prolungamento del periodo di astensione
obbligatoria). La donna può inoltrare la domanda
al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del
bambino.
Nel periodo dell’astensione obbligatoria (o facoltativa) è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva
della retribuzione.
L’indennità viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della
gestazione (art. 22 D.Lgs. n. 151/2001).
PERMESSI PER ACCERTAMENTI
NELLA FASE PRE-NATALE
La lavoratrice gestante, che ha informato il Datore di
Lavoro consegnando il certificato medico di gravidanza, ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione
di esami prenatali, di accertamenti clinici, o di visite
specialistiche nel caso in cui debbano essere eseguiti
durante l’orario di lavoro (art. 14 D.Lgs. n. 151/2001).
ULTERIORI TUTELE
Alcune tipologie di lavoro “operativo” sono esplicitamente vietate e riguardano le lavoratrici di: Polizia di
Stato, penitenziaria e municipale e dei corpi militari.
Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio
sanitario dell’amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
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Notiziario sulla Sicurezza
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Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza
e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri,
da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità
per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie
di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità
per il personale del Corpo della guardia di finanza.
I FATTORI DI RISCHIO PER LE LAVORATRICI
La normativa individua una serie di fattori di varia
natura che possono mettere in condizioni di rischio la
lavoratrice durante il periodo della gestazione, della
gravidanza o dell’allattamento.
È compito del datore di lavoro individuare correttamente i rischi nell’ambito del più complesso obbli-
go di redazione della valutazione dei rischi prevista
dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (che ha sostituito il D.Lgs.
626/1994).
Pertanto, i riferimenti indicati nell’art. 11 del D.Lgs.
151/2001 vanno letti in funzione del nuovo disposto
normativo.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
Il lavoro notturno presenta dei rischi per la lavoratrice e può anche limitare o precludere la corretta assistenza
di cui possono avere bisogno i bambini nei primi anni di vita, nonché i portatori di handicap.
L’art. 53, D.Lgs. 151/2001, a tale proposito, prevede specifici diritti a favore dei genitori.
Art. 53.
Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni
di lavoro di cui all’allegato C(1), nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando
le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione
e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
(1)
il contenuto è riportato nella tabella 6
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro
notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni.
LAVORI VIETATI
Il legislatore ha previsto, per la massima tutela della madre, un elenco di lavori vietati come previsto dall’art. 7
del D.Lgs. 151/2001.
Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A(1) .
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B(2).
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza
della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio
1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
(1)
il contenuto è riportato nella tabella 1
(2)
il contenuto è riportato nella tabella 2
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Cell 335 8071018 - Tel. 071 9189272 - Fax 071 9162177 - Skipe: carlo.zoppi64
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Lavori vietati e situazioni a rischio
Lavori vietati e situazioni a rischio
a cura di Carlo Zoppi
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In sede di valutazione dei rischi, il datore di lavoro, avvalendosi anche dell’elenco riportato in tabella
6, deve analizzare i fattori presenti in azienda e che
possono comprendere i seguenti elementi.
Fattori fisici (che possono comportare l’esposizione
ad agenti fisici con rischio di lesioni del feto e/o di
distacco dalla placenta):
• colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
• movimentazione manuale di carichi pesanti che
comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
• rumore;
• radiazioni ionizzanti;
• radiazioni non ionizzanti;
• sollecitazioni termiche;
• movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia
all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica
mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività.
Fattori chimici (consistenti nell’esposizione ad agenti
chimici):
• sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti irreversibili), R45 (può provocare il cancro), R46 (può
provocare alterazioni genetiche ereditarie), R47
(può provocare malformazioni congenite);
• agenti chimici (idrocarburi policiclici aromatici di
fuliggine, catrame e pece, polveri di legno duro,
mercurio, medicamenti antimicotici, monossido
di carbonio);
• agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
Fattori biologici (collegati alla presenza di agenti che
possono causare malattie in soggetti umani nella misura in cui sia noto che gli agenti stessi o le terapie necessarie per la loro cura, mettono in pericolo la salute
della gestante o del nascituro):
• batteri, virus e tossine elencati nell’allegato n.
XLVI del D.Lgs. n. 81/2008 e negli allegati B e C
Tabella 1 - Lavori vietati
del D.Lgs. n.151/2001.
È opportuno che le lavoratrici soggette a rischio biologico in età feconda controllino il loro stato vaccinale
e/o immunitario nei confronti della rosolia, parotite e
morbillo.
Fattori organizzativi (da individuare nell’interrelazione tra la mansione lavorativa assegnata e le modalità
operative ed organizzative, che possono accentuare
l’esposizione ad alcuni rischi):
• movimentazione manuale dei carichi;
• assunzione di posture incongrue;
• esecuzione di movimenti ripetitivi;
• presenza di stress lavoro-correlato;
• uso dei videoterminali;
• ….
Ciò perché le conseguenze dei vari fattori dipendono:
• dall’esposizione, dall’entità e dalla durata;
• dal tipo di agente e dal meccanismo di azione;
• dallo stato di salute e di predisposizione individuale;
• da eventuali effetti con altri fattori.
CONCLUSIONI
Le tabelle rielaborate a corredo di questo lavoro mettono in rilievo le numerosissime casistiche che possono
influire sulla permanenza sui luoghi di lavoro delle
lavoratrici in maternità e forniscono lo spunto per completare la valutazione dei rischi in funzione di questo
profilo di soggetti.
Nello svolgimento dell’attività professionale si nota che
spesso il rischio viene sottovalutato, quando addirittura non succede che sia ignorato, magari a causa della
complessità della materia.
La speranza è quella di aver portato un piccolo positivo
contributo al miglioramento delle conoscenze nel caotico panorama normativo con cui conviviamo.
a cura di Carlo Zoppi
Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ART. 7
Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote
su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A. quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262(1);
B. quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto
(decreto abrogato con D.Lgs. 81/2008);
C. quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 (2) e 5 (3)
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni:
durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D. i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E. i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F. i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G. i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H. i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente,
o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I. i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L. i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M. i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione
del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N. i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O. i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
il contenuto è riportato nella tabella 3
il contenuto è riportato nella tabella 4
(3)
il contenuto è riportato nella tabella 5
(1)
(2)
Tabella 2 (lavori vietati in presenza di alcuni agenti e/o condizioni)
Allegato B al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici: toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta
contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
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Tabella 3 (lavori vietati in funzione della mansione svolta o dell’esposizione possibile)
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TABELLA A
(Allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 - integrato e modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262)
I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina,
fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore a 90 decibel LEP-d N.d.A.: ora 87 dB(A) in base al D.Lgs. 81/2008, anche se da una
lettura organica si ritiene che il valore di esposizione corretto dovrebbe essere non superiore a 80 dB(A).
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente
modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo
16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti
uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile
mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994 (N.d.A.: abrogato e sostituito dal Titolo IX,
II capo - agenti cancerogeni e mutageni - del D.Lgs. 81/2008);
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori: (il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso)
1. Processi e lavori di cui all’allegato VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994 (abrogato e sostituito
dal titolo X - agenti biologici - del D.Lgs. 81/2008).
2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi,
ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo
restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi
nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4. Lavori di mattatoio.
5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature
di produzione, di immagazzinamento o di impiego
di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole
contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7. Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento
e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come
definita dall’art. 268 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
(N.d.A.: norma abrogata e sostituita dal Titolo III,
Capo III del D.Lgs. 81/2008).
9. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina
e che sono pagati a cottimo.
10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come
ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe,
ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione
e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11. Lavorazioni nelle fonderie.
12. Processi elettrolitici.
13. soppresso (N.d.A.: D.Lgs. 262/2000)
14. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15. Produzione e lavorazione dello zolfo.
16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni
di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio
delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi
meccanici, di taglio dei massi.
17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria
estrattiva in genere.
18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce,
limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione,
polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19. Lavorazione dei tabacchi.
20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione,
manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori
di officina eseguiti nei reparti a terra.
21. Produzione di calce ventilata.
22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione
meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25. Lavori nei magazzini frigoriferi.
26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti
esposizione a prodotti farmaceutici.
27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione
di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto
previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con
propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio
dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29. Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili,
del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata
senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi
di elevata potenza.
35. Produzione di polveri metalliche.
36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico
o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37. Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare.
Tabella 4 (lavori vietati nell’industria se espongono alle seguenti malattie)
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 allegato 4 - malattie professionali dell’industria
1. Malattie causate da: a) piombo, leghe e suoi composti
inorganici; b) composti organici del piombo,
con le loro conseguenze dirette
2. Malattie causate da: a) mercurio, amalgame e composti
inorganici; b) composti organici del mercurio,
con le loro conseguenze dirette
3. Malattie causate da: a) fosforo e suoi composti inorganici; b)
composti organici del fosforo,
con le loro conseguenze dirette
4. Malattie causate da arsenico, leghe e composti inorganici;
b) composti organici dell’arsenico,
con le loro conseguenze dirette
5. Malattie causate da a:) cromo, leghe e composti del cromo
trivalente; b) composti del cromo esavalente,
con le loro conseguenze dirette
6. Malattie causate da berillio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
7. Malattie causate da cadmio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
8. Malattie causate da vanadio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
9. Malattie causate da:
a) nichel, leghe e composti inorganici;
b) nichel tetracarbonile, con le loro conseguenze dirette
10. Malattie causate da manganese, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
11. Malattie causate da alogeni e loro composti inorganici:
a. fluoro;
b. cloro;
c. bromo;
d. iodio, con le loro conseguenze dirette
12. Malattie causate da:
a. acido nitrico;
b. ossidi di azoto;
c. ammoniaca, con le loro conseguenze dirette
13. Malattie causate da:
a. anidride solforosa e acido solforico;
b. idrogeno solforato,
con le loro conseguenze dirette
14. Malattie causate da tallio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
15. Malattie causate da antimonio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette guenze dirette
16. Malattie causate da osmio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
17. Malattie causate da selenio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
18. Malattie causate da rame, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
19. Malattie causate da stagno, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
20. Malattie causate da zinco, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette
21. Malattie causate da acido carbammico,
tiocarbammico, carbammati e tiocarbammati
con le loro conseguenze dirette
22. Malattie causate da solfuri di bario, calcio e sodio,
con le loro conseguenze dirette
23. Malattie causate da:
a. ozono;
b. ozonuri e perossidi, con le loro conseguenze dirette
24. Malattie causate da:
a. acido cianidrico, cianuri,e composti del cianogeno;
b. acido isocianico ed isocianati,
con le loro conseguenze dirette
25. Malattie causate da:
a. alcoli e derivati;
b. glicoli e derivati; con le loro conseguenze dirette
26. Malattie causate da ossido di carbonio,
con le loro conseguenze dirette
27. Malattie causate da cloruro di carbonile,
con le loro conseguenze dirette
28. Malattie causate da solfuro di carbonio,
con le loro conseguenze dirette
Lavorazioni che espongono all’azione del solfuro di carboni:
4 anni. In caso di encefalopatia: 8 anni
29. Malattie causate da:
a. idrocarburi alifatici saturi;
b. idrocarburi alifatici non saturi;
c. idrocarburi aliciclici, con le loro conseguenze dirette
Lavorazioni che espongono all’azione degli idrocarburi
alifatici ed aliciclici: 3 anni
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Maggio-Giugno 2010
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Lavori vietati e situazioni a rischio
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Tabella 4 (lavori vietati nell’industria se espongono alle seguenti malattie)
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D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 allegato 4 - malattie professionali dell’industria
30. Malattie causate da idrocarburi aromatici mononucleari
e polinucleari, con le loro conseguenze dirette.
Lavorazioni che espongono all’azione degli idrocarburi
aromatici, compresi il processo Sodeberg
per la preparazione dell’alluminio e i processi di fusione
dell’acciaio in forni ad arco, mononucleari e polinucleari:
3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato
31. Malattie causate da:
a. nitroderivati degli idrocarburi alifatici;
b. esteri nitrici, con le loro conseguenze dirette
32. Malattie causate da chinoni e derivati,
con le loro conseguenze dirette
33. Malattie causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli
ed omologhi, naftoli ed omologhi,
con le loro conseguenze dirette
34. Malattie causate da:
a. amine alifatiche (primarie, secondarie, terziarie
ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici,
nitrosi nitrati,e solfonati;
b. amine aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed
eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi,
nitrati e solfonati;
c. idrazine aromatiche e loro derivati alogenati,
fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati,
con le loro conseguenze dirette
35. Malattie causate da:
a. derivati alogenati, nitrici solfonici e fosforati degli
idrocarburi aromatici mononucleari e polinucleari;
b. derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforatici
dei fenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi,
con le loro conseguenze dirette
36. Malattie causate da:
a. cloruro di vinile;
b. altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici
saturi e non saturi, ciclici e non ciclici,
con le loro conseguenze dirette
37. Malattie causate da chetoni e derivati alogenati,
con le loro conseguenze dirette
38. Malattie causate da:
a. estere ed epossidi e loro derivati alogenati;
b. esteri organici o derivati,
con le loro conseguenze dirette
39. Malattie causate da:
a. aldeidi e loro derivati;
b. acidi organici, tioacidi ed anidridi e loro derivati,
con le loro conseguenze dirette
40. Asma bronchiale primario estrinseco con le sue
conseguenze dirette causato dai seguenti asmogeni
professionali non considerati in altre voci:
a. sali di platino, palladio, cobalto;
b. prepolimeri, oligomeri, catalizzatori
della polimerizzazione di resine sintetiche;
c. colofonia, gomma arabica;
d. enzimi proteolitici e glicolitici (amilasi, lisizima);
e. derivati di animali, compresi gli acari
ed altri artropodi;
f. pellicce e piume;
g. polveri e/o farine di: cerali, caffè verde, cacao,
carrube e sola;
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h. miceti e b. subtilis;
i. farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi);
l. residui di estrazione dell’olio di ricino;
m. polveri di legno;
n) persolfati
Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari
da essere derivate causate da miceti, altre sostanze
vegetali o animali o sostanze chimiche,
con le loro conseguenze dirette
Malattie cutanee causate dalle seguenti sostanze
e materiali:
a. catrame, bitume, pesce, fuliggine, antracene,
loro miscele e formulati;
b. paraffine grezze, olii minerali, fluidi
lubrorefrigeranti, cere, loro miscele e formulati;
c. resine naturali, artificiali e sintetiche, oligomeri,
elastomeri, gomma arabica, caprolattame;
d. olii di lino, trementina, suoi distillati e residui,
lacche, vernici, smalti e pitture;
e. cemento e calce;
f. alcali caustici, cloruro di sodio, persolfato
di ammonio e acido tannico;
g. detersivi;
h. conchiglie, coralli e madreperla;
i. antibiotici, disinfettanti e sulfamicidi;
l. legni ed altre sostanze vegetali
Pneumoconiosi da polveri di silicati,
con le loro conseguenze dirette
Pneumoconiosi da polveri di calcari e dolomie,
con le loro conseguenze dirette
Pneumoconiosi da polveri e fumi di alluminio
e di ossidi di alluminio, con le loro conseguenze dirette
Pneumoconiosi e processi fibrosanti del polmone
conseguenti ad alveoliti da polveri di “metalli duri” (carburi
metallici sinterizzati), con le loro conseguenze dirette
Siderosi
Bissinosi e pneumopatie da fibre tessili vegetali ed
animali, con le loro conseguenze dirette
Bronchite cronica ostruttiva
Ipoacusia e sordità da rumori
Malattie causate da:
a. radiazioni ionizzanti;
b) laser e onde elettromagnetiche,
con le loro conseguenze dirette
Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate
da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti
di lavoro e trasmesse al sistema mano-braccio,
con le loro conseguenze dirette
Malattie causate da lavori subacquei
ed in camere iperbariche
Cataratta da energie raggianti
Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette
Malattie neoplastiche causate dall’asbesto: mesotelioma
pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone
Malattie neoplastiche causate da polvere di legno:
carcinoma delle cavità nasali e paranasali
Malattie neoplastiche causate da polvere di cuoio:
carcinoma delle cavità nasali e paranasali
Servizi tecnici ed amministrativi in materia di:
Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Copertura incarico di RSPP e di Datore di Lavoro
con Procura Notarile
Sicurezza nei cantieri edili – D.Lgs. 81/80
Redazione PSC, POS, PIMUS
Coordinamento in fase di progettazione
e di esecuzione
Incarico di Responsabile dei lavori
Certificazioni di Qualità
Certificazioni OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001,
Sistemi di gestione UNI INAIL
Marcatura CE
Marcatura CE di macchine e linee di produzione
Redazione del Fascicolo Tecnico (FASTEST)
Redazione del manuale d’uso e manutenzione
e dei requisiti essenziali di sicurezza (VARES)
Compilazione della dichiarazione di conformità
Analisi livello della rumorosità delle macchine
Medicina del lavoro
Incarico di medico competente
Elaborazione del protocollo sanitario
Tenuta scadenziario e compilazione cartelle
cliniche
Rifiuti
Classificazione dei rifiuti nella relativa “classe”
Individuazione aree adatte allo stoccaggio
Tenuta dei registri di carico e scarico
Compilazione e gestione dei FORMULARI
e del MUD
Istanze per la concessione delle autorizzazioni
Bonifica di siti industriali e ambienti inquinati
Gestione di impianti di depurazione
Aria e Acqua
Analisi e prelievi su camini, Autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera, Progettazione
di impianti, Analisi degli scarichi, Determinazione
della potabilità, Autorizzazioni agli scarichi idrici
Sistemi di depurazione: controllo e funzionalità
Agenti fisici
Monitoraggi acustici in ambiente esterno
Valutazioni di impatto acustico
Analisi del rumore nei luoghi di pubblico spettacolo
Analisi del microclima in ambienti interni ed esterni
Valutazioni di illuminotecnica in ambienti di lavoro
HACCP
Procedure di autocontrollo,
Redazione manuale di corretta prassi igienica
Formazione operatori
CSA è partner di

Loc. Boschetto di Pile – 67100 L'Aquila – Tel. 0862.401515/26103 – Fax 0862.481407 – [email protected]
www.csateam.it
Lavori vietati e situazioni a rischio
a cura di Carlo Zoppi
Tabella 5 (lavori vietati in agricoltura se espongono alle seguenti malattie)
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 allegato 5 - malattie professionali dell’agricoltura
1. Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette
12. Malattie causate da derivati degli arilsolfoni,
2. Malattie causate da:
con le loro conseguenze dirette
a. composti inorganici dell’arsenico;
13. Malattie causate dai fenossiderivati,
b. composti organici dell’arsenico,
con le loro conseguenze dirette
con le loro conseguenze dirette
14. Malattie causate dai derivati dell’acido ftalico
3. Malattie causate da:
e della ftalimide, con le loro conseguenze dirette
a. composti inorganici del mercurio;
15. Malattie causate dai derivati delle diazine e delle triazine,
b. composti organici del mercurio,
con le loro conseguenze dirette
con le loro conseguenze dirette
16. Malattie causate dai derivati del dipiridile,
4. Malattie causate da solfuro di carbonio,
con le loro conseguenze dirette
con le loro conseguenze dirette
17. Malattie causate dai derivati clorurati dell’acido benzoico,
5. Malattie causate da:
con le loro conseguenze dirette
a. composti inorganici del fosforo;
18. Malattie causate da:
b) composti organici del fosforo,
a. ammoniaca;
con le loro conseguenze dirette
b. altri concimi azotati, con le loro conseguenze dirette
6. Malattie causate da:
19. Malattie causate da cianocomposti,
a. derivati clorurati degli idrocarburi alifatici;
con le loro conseguenze dirette
b. derivati bromurati degli idrocarburi alifatici,
20. Malattie causate da chinoni, con le loro conseguenze dirette
con le loro conseguenze dirette
21. Malattie causate da:
7. Malattie causate da:
a. zolfo;
a. derivati del benzolo ed omologhi;
b. anidride solforosa, con le loro conseguenze dirette
b. derivati dei fenoli ed omologhi;
22. Malattie causate da:
c. derivati dei cresoli ed omologhi,
a. composti amminici;
con le loro conseguenze dirette
b. composti ammidici, con le loro conseguenze dirette
8. Malattie causate dai composti del rame,
23. Malattie cutanee causate da olii minerali
con le loro conseguenze dirette
24. Asma bronchiale primario estrinseco causato da sostanze
9. Malattie causate da derivati dell’acido carbammico
vegetali e derivati animali, con le sue conseguenze dirette
e tiocarbammico, con le loro conseguenze dirette
25. Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da esse
10. Malattie causate da:
derivate, causate da miceti e da altre sostanze vegetali
a. polisolfuri di bario;
o animali, con le loro conseguenze dirette
b. polisolfuri di calcio;
26. Ipoacusia e sordità da rumori
c. polisolfuri di sodio, con le loro conseguenze dirette
27. Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate
11. Malattie causate da composti organici dello stagno,
da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema
con le loro conseguenze dirette
mano-braccio, con le loro conseguenze dirette
Tabella 6 (alcuni elementi da analizzare nella valutazione dei rischi)
Allegato C al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 11
3. Agenti chimici
A. Agenti
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare
sempreché non figurino ancora nell’allegato II:
il distacco della placenta, in particolare:
a. sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi
a. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora
b. movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano
nell’allegato II;
rischi, soprattutto dorso-lombari;
b. agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto
c. rumore;
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
d. radiazioni ionizzanti;
modificazioni ed integrazioni (N.d.A.: abrogato e sostituito
e. radiazioni non ionizzanti;
dal titolo X - agenti biologici - del D.Lgs. 81/2008);
f. sollecitazioni termiche;
c. mercurio e suoi derivati;
g. movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno
d. medicamenti antimitotici;
sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica
e. monossido di carbonio;
e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici
f. agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
di cui all’art. 1.
B. Processi
2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le
ed integrazioni (N.d.A.: abrogato e sostituito dal titolo X - agenti
terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute
biologici - del D.Lgs. 81/2008).
delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
C. Condizioni di lavoro
nell’allegato II (N.d.A.: riferimento normativo abrogato e sostituito
Lavori sotterranei di carattere minerario.
dal titolo X - agenti biologici - del D.Lgs. 81/2008).
DPR 462/01
Verifiche impianti di messa a terra di impianti elettrici
Verifica dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Verifiche impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
D.Lgs 81/08
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Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale.
Capo III - Impianti ed Apparecchiature elettriche:
- Art.80 Obblighi del datore di lavoro
- Art.86 Verifiche
- Art.87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive.
- Art.296 Verifiche
- Art.297 Sanzioni
Con oltre 25.000 impianti già ispezionati su tutto il
territorio Nazionale, Verifica S.p.A. è l’organismo di
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