Presentazione di PowerPoint - Dipartimento di Giurisprudenza
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Rimedi nel diritto italiano e comunitario della concorrenza Ciclo di lezioni presso la cattedra di diritto civile II - facoltà di giurisprudenza - Roma 3 marzo – aprile - maggio 2008 Terza settimana – L‟articolo 82 CE e legge 287/90 Pierluigi Congedo © King‟s College London – Roma III 1 Articolo 82 CE Schema della lezioni della terza settimana L‟abuso di posizione dominante. Art. 82 CE e art. 3 della legge 287/90. Lo Sherman Act del 1890 Nozione di dominanza e analisi delle principali pratiche abusive. Richiamo alla seconda settimana Casi fondamentali a livello comunitario (richiamo ai casi Hoffmann La Roche, United Brands e Continental Can – il caso Akzo –il caso Microsoft) Attuale processo di riforma dell‟articolo 82 CE – il concetto economico di “efficiency” Il divieto di abuso di dipendenza economica ai sensi dell‟art. 9 della legge n. 192/1998 (“disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive”), emendato dalla l. 5 marzo 2001, n. 2 57 Articolo 2 dello Sherman Act del 1890 Section 2. Monopolizing trade a felony; penalty “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.” Caso Standard Oil Caso Alcoa Caso AT&T 3 Sherman Act (segue) Non si vieta il monopolio quando questo è raggiunto solo per superiori capacità ed efficienza (dibattito al Congresso al momento dell‟adozione dello Sherman Act) Quello che è vietato è di fare leva su tale posizione dominante per monopolizzare il mercato non solo per trarne elevati profitti, ma per rafforzarla a dismisura 4 Articolo 82 CE (richiamo alle lezioni 1 e 2) Comma 1. “E’ incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.” 5 Articolo 82 CE (segue) Comma 2 –le condotte abusive Comma 2. “Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun 6 nesso con l’oggetto dei contratti stessi.” Articolo 3 della legge 287/90 Articolo sostanzialmente identico all‟articolo 82 CE “E’ vietato l’abuso da parte di una o più imprese in posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: … 7 Articolo 3 legge 287/90 (segue) “a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) Applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) Subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi”. 8 Richiamo alle lezioni precedenti “Market definition” e “Market power” Due fondamentali concetti per analizzare i comportamenti ex art. 81 CE (art. 2 legge 287/90), ma anche l‟art. 82 (art. 3 legge 287/90) ed, eventualmente, le operazioni di concentrazione Cos‟è la “definizione del mercato”? Cos‟è il mercato del prodotto? Cos‟è il mercato geografico? Cos‟è il potere di mercato? Cos‟è la dominanza? In cosa consiste l‟abuso? 9 La risposta a questi questi costituisce il DNA dell‟articolo 82 CE e si trova nelle seguenti sentenze (e relative decisioni a monte) Continental Can v. Commission C-6/72 [1973] ECR 315 United Brand v. Commission C-27/76 [1978] ECR 207 Hugin v. Commission C-22/78 [1978] ECR 1513 Hoffmann La Roche v. Commission C-85/76 [1979] ECR 461 Michelin v. Commission [1983] ECR 3461 Hilti GUCE [1985] L 65/19 Akzo v. Commission C-62/86 [1991] ECR I-3359 RTE v. Commission (Magill) C-76-77/89, IMS Health v. Commission (C-481/01), Oscar Bronner v. Mediaprint (C-7/97) Microsoft T-20)1/04 (17 September 2007) 10 Richiamo alla definizione di dominanza (“dominance”) o di potere di mercato (“market power” def. di natura economica) In Continental Can (C-6/72) la corte dirà che una impresa “si trova in posizione dominante quando può disporre di un’ampia libertà di comportamento che permette di agire senza tenere conto dei concorrenti, degli acquirenti o dei fornitori” 11 Hoffmann La Roche (vitamine) Sulla stessa lunghezza d‟onda di Continental Can, nel caso Hoffmann La Roche (C-85/76 – sentenza del 13.02.1979) la Corte afferma che la posizione dominante corrisponde ad „[…] una situazione di potenza economica grazie alla quale l‟impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti, ed in un ultima analisi, dei consumatori […]‟. 12 (segue) Hoffmann La Roche la CGCE dirà che la posizione dominante „[…] a differenza di una situazione di monopolio o quasi monopolio, non esclude l’esistenza di una certa concorrenza ma pone la società che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tenere conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio’. 13 Definizione di abuso L‟art. 82 non fornisce una definizione di “abuso”, ma fornisce una lista di condotte abusive Hoffmann La Roche [C-85/76]: La CGCE definisce l‟abuso come: Para. 91: “I comportamenti di una impresa in posizione dominante sono tali quando possono influenzare la struttura di un mercato in cui, in particolare a seguito della presenza dell’impresa in questione, il grado di concorrenza è già indebolito, e hanno per effetto di ostacolare, attraverso il ricorso a mezzi differenti di quelli che governano una concorrenza normale dei prodotti o servizi sulla base delle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di tale concorrenza”. 14 I. Pratiche “di prezzi” A. Prezzi eccessivi (caso di scuola: United Brand, in cui nel 1976 la Commissione ha riconosciuto che l‟abuso portato avanti dalla United Brand era una conseguenza non solo di pratiche discriminatorie in mercati geografici differenti, ma anche dell‟imposizione di prezzi particolarmente elevati per i propri prodotti venduti in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Germania). La Commissione concluse che “i prezzi di United Brand sono eccessivi in relazione al valore economico del prodotto fornito. Ciò è confermato dalla differenza sostanziale dal 30 al 40 % tra i prezzi delle banane di marca vendute dalla UBC e quelle vendute con il marchio Ciquita, sebbene la qualità delle banane non di marca sia solo leggermente inferiore a quella della banane Ciquita. 15 Segue: Prezzi eccessivi – caso United Brand La Corte di Giustizia, invocata per l‟annullamento della decisione della Commissione, a termine del caso C27/76 la Corte accertò che la Commissione aveva errato nel condurre l‟analisi del prezzo. Ordinò pertanto un nuovo esame tenendo presente la STRUTTURA dei costi per definire l‟esistenza di un prezzo eccessivo, cosa non impossibile nel caso di un prodotto agricolo. La seconda analisi dimostrò infatti che il prezzo delle banane negli ultimi 20 anni non aveva subito grosse variazioni, e che la differenza di prezzo con i concorrenti in realtà era solo del 7%, non sufficiente per riconoscere un abuso per „prezzi eccessivi. La Commissione (e le Autorità nazionali) da quel momento oltre a valutare l‟esistenza di un prezzo eccessivo cercheranno di accertare anche un comportamento complessivo finalizzato a estromettere i concorrenti 16 I. Prezzi (segue) B. Discriminazione dei prezzi tra diversi mercati geografici C. Abbattimento dei prezzi e sconti (i) premi di fedeltà (loyalty rebates). Casi di scuola: Suiker Unie v. Commission C-40/73 – Hoffmann La Roche v. Commission C-85/76 dalla sentenza Hoffmann La Roche (para. 90): „Obligations of this kind [a system of loyalty rebates] to obtain supplies exclusively from a particular undertaking, whether or not they are in consideration of rebates or of the granting of fidelity rebates intended to give the purchaser an incentive to obtain his supplies exclusively from the undertaking in a dominant position, are incompatible with the objective of undistorted competition within the Common Market because […] they are not based on an economic transaction which justifies this burden or benefit but are designed to deprive the purchaser of[,] or restrict his possible choice of[,] sources of supply and to deny other producers access to the market […]‟. (ii) Raggiungimento di obiettivi di vendita (decisione della Commissione Michelin 81/969) 17 D. Predatory Pricing. „La determinazione di prezzi predatori, cioè al di sotto dei propri costi di produzione, da parte di una impresa dominante in un particolare mercato rappresenta un abuso di posizione dominante ed un‟infrazione dell‟articolo 82 EC‟ da Prosperetti-Merini „Appunti e casi di economia antitrust‟: 18 Meccanismo di calcolo di un prezzo predatorio Negli Stati Uniti due economisti Areeda e Turner, nel 1975, elaborarono una teoria dei prezzi predatori che, in estrema sintesi, si basava sul principio „che un prezzo al di sotto del costo marginale di breve periodo è da considerare predatorio, mentre non lo è un prezzo al di sopra di tale soglia‟ (Prosperetti-Marini) 19 Caso di scuola: ECS/Akzo, decisione della Commissione 85/609 – supera la definizione del prezzo in base alla teoria Areeda Turner Commissione, 14.12.1985: ECS: piccolo produttore inglese di sostanze chimiche, da usare sia nel mercato degli addittivi per farine che per la produzione di polimeri AKZO: multinazionale, con quote di mercato dominanti in entrambi i mercati 20 Segue ECS/AKZO (1985) ECS inizialmente si era concentrata sul mercato degli addittivi per farine – ad un certo punto decide di investire nel mercato dei polimeri (più redditizio) – AKZO reagisce con sconti fortissimi ai clienti di ECS nel mercato dei polimeri La Commissione, accertato l‟intento di estromettere dal mercato ECS mediante ribassi eccessivi, condannò AKZO ad una multa di 10 milioni di ECU (=EUR) 21 AKZO – ricorso alla Corte di Giustizia – definizione di „prezzo predatorio‟ La CGCE ha così definito i prezzi predatori: „I prezzi inferiori alla media dei costi variabili (cioè che variano in funzione dei costi variabili) mediante i quali un‟impresa dominante persegue l‟obiettivo di eliminare un concorrente devono ritenersi illeciti‟. […] D‟ALTRA PARTE … 22 AKZO: prezzi sotto i costi medi totali […] d‟altra parte, prezzi inferiori alla media dei costi totali, i quali comprendono i costi fissi e quelli variabili, ma superiori alla media dei costi variabili, sono da considerare illeciti allorché sono fissati nell‟ambito di un disegno inteso ad eliminare un concorrente‟ […] 23 AKZO: conclusioni […] Tali prezzi (al di sopra dei CMV e al di sotto dei CMT) possono infatti estromettere dal mercato imprese le quali potrebbero essere altrettanto efficienti („as efficient‟) come l‟impresa dominante, ma che, per via delle loro più modeste capacità finanziarie, sono incapaci di resistere alla concorrenza che viene esercitata nei loro confronti‟ (ECJ, para. 71 e 72) 24 Schema di riepilogo del caso AKZO Schema di prezzi predatori dopo la sentenza AKZO 1 Prezzi al di sotto dei costi medi variabili Quasi certamente indicativi di prezzi predatori 2 Prezzi al di sopra dei costi medi variabili ma al di sotto dei costi medi totali Non sono un indizio di predatorietà dei prezzi a meno che il prezzo non sia una variabile strategica per eliminare la concorrenza 3 Prezzi al di sopra dei costi medi totali Generalmente sono ritenuti come non predatori 25 Segue: E. Margin squeeze E. Price (o margin) squeeze (schiacciamento del prezzo o del margine). Caso di scuola: Napier Brown/British Sugar, decisione della Commissione 88/518 (la Commissione ritenne che “se British Sugar avesse mantenuto questo margine nel lungo periodo, Napier Brown o qualsivoglia impresa […] sarebbe stata obbligata ad uscire dal mercato britannico dello zucchero al dettaglio). Non molte decisioni a riguardo, interessanti quelle nel settore delle telecomunicazioni (Deutsche Telecom, British Telecom, Telecom Italia, Telefonica) 26 II. Le barriere all‟ingresso – Il rifiuto di fornitura (“refusal to supply”) (p.es. una materia prima o una “essential facility”) Casi rilevanti a livello comunitario [Anticipiamo la lezione 6, che tratterà dei rimedi “funzionali o strutturali” ex-post, art. 7 Reg. 1/2003/CE] Commercial Solvents (1970) RTE (Magill) ITP v. Commission [1995] ECR I-743 Oscar Bronner v. Mediaprint [1998] ECR I7791 IMS Health v. NDC sentenza del 29.4.2004 Microsoft decisione della Commissione del 24 marzo 2004 e sentenza del TPI del 17 settembre 2007 – si vedano i comunicati stampa della Commissione e del Tribunale di prima istanza 27 Telefònica Caso Commercial Solvents Zoja/CSC-ICI, Decisione della Commissione 72/457, in GUCE 1972 L 299/51 Appello: Istituto Chemioterapico e Commercial Solvents c. Commissione europea, Casi congiunti 6 e 7/73 [1974] ECR 223 28 Commercial Solvents (CSC) (segue) La società CSC produceva in monopolio le materie prime per la produzione di etambutolo, indispensabile per la produzione di farmaci contro la tubercolosi CSC forniva l‟etambutolo attraverso l‟Istituto Chemioterapico Italiano (ICI) Nel 1970 CSC decide di produrre da sola il farmaco antitubercolare Attraverso ICI cessa di fornire l‟etambutolo a Zoja La Commissione giunse alla conclusione che attraverso il rifiuto di fornire le materie prime, CSC aveva estromesso Zoja, per cui ingiunse a CSC di riprendere a fornire le materie prime La decisione fu confermata in appello Simile caso si ripresenta oggi con Microsoft – precedentemente con Magill, Oscar Bronner, IMS29 Health (vedremo nelle prossime lezioni) Altre forme di abuso A) condizioni discriminatorie imposte ai clienti (caso Napier Brown/British Sugar) B) imposizione diretta o indiretta di condizioni di transazione non eque (BRT c. Sabam 1977) C) “Tying” [lett.: “legare”] (caso IBM e, di recente, Microsoft), consiste nel subordinare la conclusione di contratti all‟accettazione da parte degli altri concorrenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi, non abbiano alcun nesso con l‟oggetto dei contratti stessi 30 Casi più recenti a livello comunitario e inglese Commissione: Caso Tomra (si veda il press release della Commissione del 29 marzo 2006) Caso in cui la Commissione ha imposto una sanzione di 24 milioni di Euro a Tomra per aver stipulato accordi di esclusiva, soglie quantitative e sconti di fidelizzazione nel mercato della fornitura di macchine per la raccolta di contenitori usati di bevande in cambio di un deposito. 31 Aggiornamento: il caso Microsoft, nel 2004 e 2008 Commissione: Caso Microsoft (comunicati stampa della Commissione del 24 marzo 2004, del 12 luglio 2006 e del 27 febbraio 2008 – sentenza del TPI del 17 settembre 2007) DECISIONE COMP/C-3/37.792 Microsoft La Commissione emana una decisione con una sanzione esemplare, pari a EUR 497,196,304 – la maggiore sanzione mai inflitta fino al 2004 (oggi superata sia dal caso Ascensori del 2007 che vetro per automobili del 2008 (EUR 1383 Million), che dalla decisione Microsoft II del 27.02.08). 32 Microsoft I: analisi dei comportamenti abusivi La Commissione, nella sua decisione (302 pagine, 1080 §), identifica due comportamenti abusivi: 1. Rifiuto di fornire („refusal to supply’) ai concorrenti le informazioni per la interoperabilità e il rifiuto di autorizzarli ad usare le informazioni per sviluppare prodotti concorrenti nel mercato dei sistemi operativi per i gruppi di lavoro … 33 Microsoft I - segue 2. Pratica di „tying‟: cioè, si è accertato che Microsoft abbia „legato‟ il proprio Windows Media Player al sistema operativo, impedendo agli acquirenti di poter ottenere un prodotto privo di WMP, danneggiando non solo i concorrenti (i.e. Real Player) ma gli stessi consumatori finali 34 Condizioni perché si possa considerate verificata la pratica abusiva di „tying‟ (dalla decisione Microsoft) 1. L‟impresa che pratica il „tying‟ deve essere dominante 2. Il prodotto „legante‟ e il prodotto „legato‟ devono essere due separati prodotti 3. I consumatori non hanno alternativa che acquistare il prodotto legante CON il prodotto legato 4. La pratica deve impedire la concorrenza 35 Caso Microsoft: Sanzioni per inadempimento La Commissione ha imposto nel 2006 una prima sanzione di 280 milioni di Euro a Microsoft per non aver osservato la decisione del 24 marzo 2004 – il 27 febbraio 2008 la Commissione adotta una nuova decisione per imporre le penalità di mora pari a EUR 899 milioni, per non aver dato seguito prima del 22 ottobre 2007 agli obblighi imposti dalla dec. del 24 marzo 2004 [http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisio ns/37792/art24_2_decision.pdf] 36 Microsoft - appello al Tribunale di Prima Istanza – sent. 17.09.07 Il Tribunale di Prima Istanza il 17.09.07 ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della decisione della Commissione, e dei due capi di imputazione in particolare – ma annulla la decisione nella parte in cui essa ordina a Microsoft di nominare un „monitoring trustee‟ con il potere di aver accesso, in maniera indipendente dalla Commissione, all‟assistenza, alle informazioni, ai documenti, ai locali e agli impiegati di Microsoft e ai codice fonte (source code) dei prodotti rilevanti di Microsoft, oltre che nel punto in cui stabilisce che tutti i costi debbano essere sopportati da Microsoft fonte://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/microsoft/ 37 Microsoft ‘II ‟ - segue „Microsoft è la prima società in cinquanta anni di politica della concorrenza comunitaria che la Commissione ha dovuto sanzionare per aver omesso di rispettare una decisione antitrust‟ Neelie Kroes 38 Decisione Microsoft ‘II’ del 27.02.08 Tecnicamente, si tratta di una nuova decisione rispetto a quella del 2004 – La Commissione aveva richiesto a Microsoft di rivelare le informazioni necessarie per la interoperabilità a favore dei produttori di software per i sistemi operativi dei servers per gruppi di lavoro Microsoft inizialmente aveva richiesto per una licenza di brevetto royalties pari al 3.87% del ricavato del prodotto del licenziatario, e pari al 2.98% per una licenza che desse accesso alle informazioni segrete di interoperabilità 39 Segue Microsoft II La Commissione aveva stabilito nello SOO (statement of objections) del 01.03.07 che tali prezzi erano irragionevoli Il 21.05.07 Microsoft aveva fissato soglie inferiori (rispettivamente 0.7% e 0.5%) entro lo spazio EEA, lasciando inalterati i valori a livello mondiale Ma solo a partire dal 22.10.07 Microsoft aveva fissato un „flat fee‟ ragionevole di Euro 10,000 e un licenza di brevetto a livello mondiale opzionale per una royalty ridotta allo 0.4% dei ricavi del prodotto del licenziatario Per ulteriori inform.: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/ca ses/microsoft/index.html 40 Enforcement dell‟art. 82 CE o equivalente nel Regno Unito – un esempio di decisione inglese Caso AtTheRaces v British Horse Racing Board Sentenza della Chancery Division della High Court del 21 dicembre 2005. Si riconosce che BHB ha abusato della sua posizione dominante ex art. 82 CE nel contratto di licenza con AtTheRaces relativo alla trasmissione dei dati “pre-corsa” dei cavalli necessari per permettere agli allibratori di gestire le scommesse (condotte: prezzi eccessivi, rifiuto di fornire i dati da parte di BHB) 2 febbraio 2007: la Corte d‟Appello annulla la sentenza del dicembre 2005, e ritiene che la Chancery Division non abbia correttamente valutato l‟effettivo valore economico dei dati forniti a AtTheRaces 41 L‟attuale processo di riforma dell‟art. 82 CE Il “Discussion Paper” sull‟art. 82 del Dicembre 2005 Neelie Kroes presso la Fordham University il 23 settembre 2005 ha lanciato la proposta di modernizzare l‟art. 82 Segue nel dicembre 2005 il “Discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses”. Commenti pubblici nel marzo 2006 Necessità di affiancare all‟art. 82 CE normativa di dettaglio del tipo adottato per l‟art. 81 CE Possibilità di introdurre il “rule of reason”? Per se v Rule of Reason Il “legal test” e l‟”economic test” Effectiveness (legale) e efficiency (economica) 42 Guidance on the Commission‟s Enforcement in Applying Article 82 Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings [3 December 08] Com (2008) È il „topolino partorito dalla montagna‟? Grande quantità di documenti (papers) inviati alla Commissione – impossibile recepire in un unico documento la mole di „suggestions‟ fornite da autorevoli esponenti della concorrenza Tuttavia, dall‟analisi delle più significative sentenze e decisioni è stato possibile estrapolare alcuni principi-guida – per esempio: 43 Segue „Guidance‟ Sul concetto di dominanza: si dovrà tenere conto quale sia la possibilità che i concorrenti già esistenti si espandano o che potenziali concorrenti entrino nel mercato (valutazione „prospettiva‟) Nell‟esaminare le barriere all‟ingresso che possono rendere più forte l‟impresa dominante, si valutano ad esempio la superiorità tecnologica, il controllo su „essential facilities‟, il controllo di networks di distribuzione (caso Hilti) Uno degli aspetti più interessanti delle nuova Guidance è il fatto di tenere in considerazione in una prospettiva dinamica l‟effettivo peso, nel medio periodo, che una impresa di minori dimensioni potrà avere nel mercato 44 Un esempio italiano: l‟abuso di dipendenza economica nell‟ordinamento italiano Precedente: l‟articolo 9 della legge 192 del 18 giugno 1998 “Disciplina della subfornitura nella attività produttive”: Art. 9] Abuso di dipendenza economica 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. 45 Legge 5 marzo 2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati” Art. 11. Abuso di dipendenza economica e concorrenza 1.] Il comma 3 dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente: «3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni». 46 L‟abuso di dipendenza economica in Italia (segue) 2.] Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso». 47 L‟abuso di dipendenza economica (segue) 3.] All‘art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le imprese di cui al comma 2 [imprese pubbliche e in monopolio legale], qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate. 2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità. 2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 48 L‟abuso di dipendenza economica (segue) 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all’articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15. 2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni». 4.] All‘articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: «in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al dieci per cento», e le parole: «relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante» sono soppresse. 49 Conclusioni Importante avere una visione globale dell‟abuso di posizione dominante (Sherman Act, Art. 82 CE, legge italiana 287/90, abuso di dipendenza economica) Tutela della concorrenza, tutelando l‟esistenza dei concorrenti, e non solo avendo in mente i consumatori finali (scuola di Chicago) Scuola di Harvard, molto sensibile nella prima metà del secolo scorso, sui rischi della „monopolizzazione‟… Casi Alcoa e AT&T Affievolimento di questo approccio negli ultimi decenni, all‟emergere della scuola di Chicago e del concetto di efficienza economica negli USA Caso Trinko nel 2004 e sentenze USA Microsoft negli anni „90 v. decisione della Commissione e sentenze del Tribunale di Prima Istanza „Microsoft‟ del 2004 e del 2008 Discussion Paper del 2005 sull‟applicazione dell‟art. 82 CE e recente Guidance della Commissione del 2008 Importanza di bilanciare l‟approccio legale „per se‟ con la valutazione di ragioni economiche, ma anche altre, quali 50 l‟interesse generale, le cosiddette „public interest reasons‟