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Responsabilità amministrativo contabile

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Responsabilità amministrativo contabile
PROFILI EVOLUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA: I PROCEDIMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA
A cura di ELENA BRANDOLINI
Responsabilità patrimoniale/ammi.va
2
…
…
…
La responsabilità amministrativa, nella accezione di
patrimoniale è quella preposta alla salvaguardia
delle pubbliche finanza (responsabilità finanziari)
Significa che le gestioni finanziaria e patrimoniale
dello Stato e degli enti pubblici non devono subire
lesioni o pregiudizi
Se ciò avviene, chi ha arrecato il danno (erariale),
in presenza dei presupposti di legge, deve
risarcirlo
Elena Brandolini
20/06/2011
In che cosa consiste
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Rientrano nella giurisdizione contabile:
… la responsabilità amministrativopatrimoniale generica risarcitoria
… la responsabilità contabile restitutoria
… la responsabilità amministrativosanzionatoria tipizzata
…
Elena Brandolini
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Responsabilità prettamente contabile
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E‘ la responsabilità che investe esclusivamente gli agenti
contabili, ossia coloro i quali, in conseguenza del fatto di
avere maneggio di denaro di valori e di materiali di
pertinenza pubblica che li obbliga alla resa del conto
è ambivalente e può essere usata sia in senso sostanziale,
per indicare la responsabilità contabile in senso stretto, sia
in senso lato, per indicare la responsabilità amministrativa
intesa come comprensiva anche della responsabilità
contabile, tanto è che di recente si utilizza comunemente il
termine “responsabilità amministrativo-contabile” per
precisare che trattasi di responsabilità amministrativa a
contenuto patrimoniale
Elena Brandolini
20/06/2011
Responsabilità amministrativa
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La responsabilità amministrativa particolare ipotesi di
responsabilità in cui incorre l’operatore pubblico che, in
violazione dei doveri insiti nel rapporto con la P.A.,
abbia causato alla stessa e/o ad amministrazione
diversa da quella di appartenenza un danno
| responsabilità a contenuto patrimoniale, accertata nel
corso del “giudizio di responsabilità”.
| Ha natura pubblica in quanto il pregiudizio erariale
che la presuppone si riverbera innegabilmente sulla
collettività
| l’azione finalizzata al ristoro dei danni subiti ha natura
obbligatoria e non discrezionale.
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Responsabilità amministrativo contabile
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Nuova configurazione
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fonti
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Le principali fonti del diritto in materia sono:
La Costituzione : artt. 28,95,96,97, 100, 101, 103, comma 2, 113
Il T.U. della Corte dei conti n. 1214/1934,
Il regolamento di procedura R.D. 13 aprile 1933, n. 1038,
le leggi nn. 19 e 20 , entrambe del 1994, recanti il decentramento
della giurisdizione contabile e la istituzione del doppio grado di
giurisdizione, così come modificate dalla legge n. 639/1996 e dalla
legge n. 205/2000
Il codice civile : artt 2043 -2059
A livello procedurale si applica anche il c.p.c. in virtù del rinvio cd.
dinamico disposto dall’art. 26 del RD 1038/1933 in quanto
compatibile
Elena Brandolini
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azione
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…
l’azione di responsabilità è contemplata all’art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20
La legge n. 20/94 rappresenta la riforma della
responsabilità amministrativo contabile
Elena Brandolini
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Caratteri della giurisdizione contabile
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La giurisdizione contabile si caratterizza perché è
Piena: la Corte conosce del fatto e del diritto. Quindi il
sindacato di legittimità verte sia sugli atti che sui
comportamenti dei soggetti sottoposti alla sua giurisdizione
Esclusiva: la Corte conosce sia di diritti soggettivi che di
interessi legittimi
Altro elemento che caratterizza il giudizio di responsabilità
è il cd potere sindacatorio cioè il potere-dovere del giudice
di acquisire nuovi mezzi istruttori ed elementi di giudizio
in aggiunta o ad integrazione di quelli prodotti dalle parti
(Cdc SS.RR. 11.06.1992 n. 785)
Elena Brandolini
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Giurisdizione
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si estende ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) legati da un
rapporto di impiego o da un rapporto di servizio, nonché ai soggetti
privati che abbiano la gestione di risorse pubbliche per la
realizzazione di finalità pubbliche
sussiste giurisdizione di responsabilità amministrativa della Corte dei
conti quando vi sia una relazione con la pubblica amministrazione
che investa un soggetto - altrimenti estraneo all’amministrazione del compito di svolgere in sua vece un’attività, senza che rilevi né la
natura giuridica dell’atto di investitura - provvedimento, convenzione
o contratto - né quella del soggetto che la riceve, altra persona
giuridica o fisica, privata o pubblica
(Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza n. 28537 del 2 dicembre 2008. Si veda anche
Sezioni unite civili, ordinanza n. 25499 del 4 dicembre 2009)
Elena Brandolini
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Elementi strutturali dell’illecito erariale
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Ambiti e Struttura
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1.
2.
3.
La responsabilità amministrativa deriva dal danno causato
all’amministrazione da amministratori e dipendenti pubblici, per
azione o omissione, per dolo o colpa grave, nell’esercizio delle
proprie funzioni.
I requisiti fondamentali sono:
Un danno sofferto dallo Stato o sua articolazione organizzativa,
ovvero all’Ente pubblico
Una condotta tenuta da un soggetto legato all’amministrazione da
un rapporto di impiego o di servizio (oggi dopo la consacrazione
del “danno oggettivamente pubblico” non importa più la
qualificazione giuridica del soggetto agente, che può essere anche
una società privata, conta la qualificazione giuridica dell’oggetto
della prestazione)
L’esercizio illecito o contra jus di attività rientranti in tale rapporto
Elena Brandolini
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Occorrono tre elementi per il radicarsi della
giurisdizione contabile:
1. Un elemento soggettivo che concerne la natura
pubblica dell’ente
2. Un elemento oggettivo costituito dalla
qualificazione pubblica del denaro o del bene
oggetto della gestione
3. Il modo di agire caratterizzato dai criteri della
contabilità pubblica e non dalle regole del diritto
comune
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Elena Brandolini
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Il legislatore ha riconosciuto la giurisdizione della
Corte dei conti anche quando il danno sia stato
cagionato ad amministrazioni o enti diversi da
quelli di appartenenza (art. 1, comma 4, l. n.
20/94)
La norma di riforma ha comunque, all’epoca,
dettato le norme transitorie
Elena Brandolini
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Condotta imputabile
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La condotta imputabile può consistere sia in un’azione
che in una omissione (inerzia) e deve essere legata al
rapporto di impiego o servizio quantomeno da un
rapporto di occasionalità necessaria. I danni causati al
di fuori di tale legame saranno imputabili secondo la
normativa di diritto comune.
Dovrà pertanto trattarsi di una attività che si manifesti
verso l’esterno come operato della stessa
amministrazione, avente ad oggetto il perseguimento
dei fini istituzionali propri dell’ente pubblico e che sia
svolta nell’ambito delle attribuzioni proprie dell’ufficio
o del settore cui inerisce il soggetto agente.
Elena Brandolini
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Condotta imputabile
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Il comportamento imputabile può essere posto in essere sia
da un solo soggetto che dal concorso di più soggetti nelle
forme dell’atto collegiale, del concerto o dell’intesa.
I componenti degli organi collegiali sono imputabili di
responsabilità solo nel caso di voto favorevole (art. 1 ter L.
20/94, così come innovato dalla legge n. 639/1996).
La condotta può consistere nel compimento di un’attività
materiale o nel compimento di un atto amministrativo
Il conferimento della delega determina l’esclusione della
responsabilità del soggetto delegante permanendo, pur nel
rispetto dell’autonomia del delegato, un obbligo di
vigilanza sull’attività posta in essere
Elena Brandolini
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Può determinare responsabilità amministrativa la
violazione, da parte del funzionario, dell’obbligo di
comportarsi secondo buona fede, canone che la
P.A. è tenuta ad osservare, ex art. 1337 c.c.,
durante lo svolgimento delle trattative
Elena Brandolini
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Elemento psicologico
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Perché si configurino gli estremi di illecito erariale
necessitano:
l’ elemento soggettivo della natura pubblica dell’ ente;
quello oggettivo concernente la qualificazione pubblica
del denaro o del bene oggetto della gestione (
maneggio di pubblico denaro o beni pubblici )
l’ elemento psicologico del dolo o della colpa grave; la
condotta commissiva od omissiva imputabile al soggetto
il nesso di causalità
l’ evento di danno.
Elena Brandolini
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Per la colpa grave si intende la condotta caratterizzata da
un comportamento connotato da notevole negligenza,
imperizia, posto in essere senza l’osservanza di quel livello
minimo di diligenza che il caso concreto richiede, a seconda
del tipo di attività e della particolare preparazione
professionale dell’agente
La nozione di dolo non si identifica con quella di cui all’art.
43 c. p. ovvero come volontà dell’evento dannoso (evento
voluto e previsto dall’amministratore) ma si configura come
“dolo civile contrattuale” determinato dalla volontà di non
adempiere agli obblighi di servizio, dalla consapevolezza
della natura illecita dell’attività posta in essere
Elena Brandolini
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Indici di riconoscimento
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Previsione e prevedibilità dell’evento dannoso
Prevenibilità dello stesso
Superamento apprezzabile della diligenza dell’uomo
medio e del professionista
Imperizia e negligenza del comportamento indiscutibili
ovvero quando non si può dubitare ragionevolmente
del significato e della portata della norma violata e,
quindi, risulta evidente la macroscopica inosservanza di
obblighi elementari
Organizzazione ente: se l’organizzazione è di livello
buono o ottimale, la valutazione della colpa grave sarà
più rigorosa
Elena Brandolini
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esimenti
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L’unica causa di giustificazione espressamente codificata
dalla normativa è quella dell’ordine del superiore
Le altre esimenti possono essere applicate in quanto
espressione di principi generali dell’ordinamento
La giurisprudenza contabile ha ritenuto sussistente:
la esimente dello stato di necessità per le gravissime
difficoltà operative dell’ufficio
L’errore incolpevole, quale l’incertezza interpretativa
di una norma di legge di recente emanazione, priva di
conforto giurisprudenziale o di interpretazione
burocratica resa dagli uffici gerarchicamente
sovraordinati o di vigilanza
Elena Brandolini
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Adempimento ad un ordine
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In merito alle esimenti applicabili in materia di responsabilità
amministrativa, si applicano quelle codicistiche tipiche, oltre ad
alcune specifiche
Inoltre, sussiste l’ esenzione di responsabilità per l’ impiegato che
abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, ferma
restando la responsabilità del superiore che ha impartito l’ ordine (
potere di rimostranza: se l’ ordine è rinnovato per iscritto, lo si deve
eseguire salvo che l’ atto ordinato non sia vietato dalla legge
penale ).
Se, invece, l’ impiegato agisce per delega del superiore, diviene
responsabile dell’ affare o della questione delegatagli essendo la
delega un atto organizzatorio che sposta, in via autoritativa ed
unilaterale seppure temporaneamente, la competenza a provvedere
per un certo quid
Elena Brandolini
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Correttivi
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Art. 1, comma 1, L. 20/1994:
Limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o
colpa grave
Solidarietà delle responsabilità degli amministratori e
dipendenti pubblici unicamente allorchè il danno sia
stato determinato dal concorso di più azioni dolose
Rilievo della “buona fede” che impedisce l’estensione
della responsabilità ad organi politici nei casi di
approvazione, autorizzazione o consenso alla
esecuzione resi relativamente ad atti che rientrano nella
competenza propria di uffici tecnici o amministrativi
Elena Brandolini
20/06/2011
correttivi
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La responsabilità non può discendere unicamente
dalla titolarità di una posizione funzionale o di
supremazia e direzione, ma deve essere
conseguente ad un comportamento avente i
caratteri di una condotta almeno gravemente
colposa (in caso contrario si potrebbe configurare
una ipotesi di responsabilità meramente
oggettiva)
Elena Brandolini
20/06/2011
Nesso causale
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Il nesso di causalità tra l’evento ed il danno, ossia tra il
comportamento giuridico ed il verificarsi del danno ingiusto deve
considerarsi sussistente non soltanto in riferimento a danni
immediatamente conseguenti a tale comportamento, ma anche per i
danni indiretti che dello stesso comportamento costituiscano l’effetto
normale secondo il criterio della cd. regolarità causale.
La presenza di più azioni e più soggetti nella complessa azione
amministrativa riconosce l’accoglimento anche del principio di
equivalenza delle cause per cui nella ipotesi di una pluralità di
fatti collegati al fatto dannoso, va riconosciuta a ciascuno di essi
efficacia causale, se nella successione degli avvenimenti i singoli fatti
(e le relative condotte) abbiano determinato una situazione tale che,
senza alcuno di essi, non si sarebbe verificato l’evento dannoso.
Elena Brandolini
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Il danno all’erario o danno pubblico
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Elena Brandolini
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quantificazione
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|
1.
2.
Nella quantificazione del danno devono essere considerati due
ulteriori elementi:
Il potere riduttivo dell’addebito in virtù del quale “la Corte, valutate
le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o
parte del danno accertato o del valore perduto” (art. 52 R.D.
1214/1934) stante che i “funzionari (…) sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti, la quale, valutate le singole
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del
danno accertato o del valore perduto” (art. 83 R.D. 2440/1923).
Il tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione
o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilità
Elena Brandolini
20/06/2011
Vantaggi comunque conseguiti (compensatio lucri cum damno o
utile versione)
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Tale elemento non va limitato alle utilità o ai soli
vantaggi economicamente valutabili ma deve includere
ogni utilità lecita godibile dall’amministrazione o dalla
comunità interessata, conseguenza immediata e diretta
dello stesso fatto generale dell’addebito contestato.
Si colloca nella fase in cui occorre accertare l’esistenza
e l’ammontare del danno erariale, quindi, attiene ad un
momento logico antecedente all’esercizio del potere
riduttivo che invece determina quale danno sia
risarcibile e da addebitare ai responsabili
Elena Brandolini
20/06/2011
L’esimente politica
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|
|
|
Art. 1, comma 1 ter, L. n. 20/1994: “nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli
organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero
ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”.
Trattasi di esimente applicabile solo agli organi politici di
derivazione elettiva
Cdc, Sez. III Centr., n. 78/2002: non può ritenersi sussistente
la responsabilità dei componenti degli organi politici di una
P.A. che abbiano approvato una delibera produttiva di
danno erariale, quando, prima dell’approvazione abbiano
richiamato su di essa l’attenzione degli uffici tecnici o
amministrativi titolari dell’istruttoria
Elena Brandolini
20/06/2011
L’insindacabilità opera sempre?
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Elena Brandolini
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Atti contra legem
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Per atto contra legem deve intendersi anche quello che
pur se espressione di discrezionalità della P.A: si è
discostato dai fini specifici propri dell’amm.ne agente,
o non risponda ai parametri della economicità, della
efficienza e della pubblicità.
| È contra legem l’atto totalmente arbitrario, emanato in
carenza assoluta di potere.
| La valutazione deve essere fatta ex ante cioè con
riferimento al momento in cui gli amministratori hanno
operato.
| È preclusa al giudice contabile ogni valutazione di
convenienza ed opportunità
|
Elena Brandolini
20/06/2011
disservizio
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Il danno da disservizio si realizza quando l’agente pubblico
pone in essere un’attività che incide negativamente
sull’ordinario funzionamento dell’amministrazione per avere
disarticolato i moduli organizzativi della struttura,
provocando un danno patrimoniale che è costituito dall’uso
distorto dei mezzi dell’amministrazione, come le strutture, gli
strumenti e il tempo di servizio retribuito
Il danno consiste nello sviamento di risorse pubbliche verso
finalità diverse da quelle istituzionali o nella violazione dei
canoni di legalità, efficienza e produttività (in altri termini:
disfunzione o cattiva resa del servizio)
La misura del danno da disservizio è determinata in via
equitativa
Elena Brandolini
20/06/2011
Danno alla concorrenza
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…
…
deriva dalla violazione delle regole della
concorsualità le quali trovano il loro fondamento nei
criteri di buon andamento e imparzialità
dell’amministrazione
Secondo la giurisprudenza contabile il danno alla
concorrenza si concretizza nel maggior costo, o
nella minore qualità, delle prestazioni ricevute
dall’amministrazione in esecuzione di un contratto
concluso in mancanza della valutazione concorsuale
di un adeguato numero di potenziali contraenti
Elena Brandolini
20/06/2011
Ipotesi di illecito tipizzate
35
…
…
art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n.
244: nullità del contratto con il quale un ente pubblico
assicura propri amministratori per i rischi connessi alla
responsabilità per danni cagionati all’amministrazione
pubblica, derivanti dall’espletamento dei compiti
istituzionali
stabilisce che in caso di violazione del divieto
l’amministratore che ha posto in essere il contratto di
assicurazione e il beneficiario della relativa copertura
sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di
una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi
complessivamente stabiliti nel contratto medesimo
Elena Brandolini
20/06/2011
Segue ipotesi tipizzate
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-violazione di obblighi e di divieti in materia di applicazione
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. (Art. 24 della legge 27
dicembre 2002, n. 289)
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- violazione di obblighi e di divieti in materia di
indebitamento per spese diverse da quelle di investimento
(Art. 30, quindicesimo comma, della legge n. 289 del 2002)
y
- violazione di obblighi e di divieti in materia di inserimento
di clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e
servizi (Art. 4-bis, dodicesimo comma, del d.l. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con la legge 2 agosto
2008, n. 129)
y
- violazione di obblighi e di divieti in materia di
comunicazione di dati diretti a impedire l’erogazione del
trattamento pensionistico a soggetti deceduti (Art. 20, commi dodicesimo
e tredicesimo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133)
Elena Brandolini
20/06/2011
segue
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- violazione di obblighi e di divieti in materia di rispetto dei limiti
della spesa originariamente prevista, anche in relazione alla
mancata adozione delle misure necessarie per il suo contenimento
(Art. 60, quattordicesimo comma, del d.l. n.112 del 2008)
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- violazione di obblighi e di divieti in materia di lavoro flessibile
presso le pubbliche amministrazioni (Art. 49 del d.l. n.112 del 2008)
- violazione di obblighi e di divieti in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o di utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati (Art. 46, primo comma, del d.l. n.112 del 2008)
- violazione di obblighi e di divieti in materia di tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni (Art. 9, secondo comma, del d.l. 1°
luglio 2009, n. 78, convertito con la l. 3 agosto 2009, n. 102)
y
- violazione di obblighi e di divieti in materia di assenza fraudolenta
dal servizio (Art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto l’art. 55-quinquies del
d. lgs marzo 2001, n. 165)
Elena Brandolini
20/06/2011
precisazioni
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La peculiarietà di tali norme consiste nel considerare fonte di
responsabilità amministrativo-contabile un comportamento violativo
di regole, indipendentemente dalla presenza di un danno reale per
l’amministrazione e dalla colpevolezza dell’agente
Esempio: la stipulazione di un contratto di collaborazione non
consentito è causa di responsabilità a prescindere dalla circostanza
che l’amministrazione abbia potuto trarre un’utilità dalla prestazione
ricevuta, tale da annullare l’eventuale diminuzione patrimoniale
subita
intento del legislatore = porre misure di contrasto all’incremento
della spesa pubblica, colpendo in modo diretto gli amministratori
che in astratto l’hanno resa possibile
Elena Brandolini
20/06/2011
Alcuni esempi
39
…
L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell'ente,
deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile
soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero
nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
preventivamente comunicato agli organi di controllo ed
agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento
di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale…”
Elena Brandolini
20/06/2011
segue
40
…
legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria
2005), art. 1 comma 11: ha previsto che
l’affidamento di incarichi a terzi, in assenza dei
presupposti previsti dalla legge (art. 7 comma 6 ,
6bis, 6ter del D.L.vo 165/01 come modificato dal
Bersani), in materie e per oggetti rientranti nella
competenza della struttura burocratica dell’ente,
determina responsabilità erariale.
Elena Brandolini
20/06/2011
segue
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…
obbligo di pubblicazione provvedimenti di
affidamento incarichi a collaboratori esterni per tutte
le PA. Obbligo di pubblicazione sul sito
dell’amministrazione dei provvedimenti (per intero) di
affidamento di incarichi a personale esterno: con
indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell’incarico, dell’ammontare del compenso. I contratti
di consulenza con PA divengono efficaci solo dalla
data della pubblicazione. in caso di mancata
pubblicazione l’erogazione del compenso costituisce
illecito disciplinare e responsabilità erariale
Elena Brandolini
20/06/2011
precisazioni
42
…
Dal testo letterale di tutte le previsioni in discorso, sembrerebbe che
la sola violazione di legge, ovvero il superamento dei limiti di spesa
o la mancanza delle condizioni legislative per il conferimento degli
incarichi in discorso, determinino un’automatica responsabilità
amministrativa. In realtà, come già ritenuto dalla giurisprudenza
contabile in ipotesi simili, la violazione delle previsioni normative non
è idonea a concretizzare, ex se, una responsabilità amministrativa.
Infatti, le norme in discorso, si limitano, semplicemente, a ribadire, in
particolari settori sensibili, nei quali, eventualmente, maggiore può
essere il rischio di illeciti, il principio generale, già contenuto nel
sistema, per il quale i soggetti legati da un rapporto di servizio alle
amministrazioni pubbliche rispondono innanzi alla Corte dei conti
dei danni, oggettivamente dimostrati, causati a queste ultime con
dolo o colpa grave.
Elena Brandolini
20/06/2011
precisazioni
43
…
Una contraria interpretazione contrasterebbe con la
consolidata giurisprudenza contabile che, in
conformità alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 72 del 1983 (che ha affermato l’inammissibilità
delle c.d. responsabilità formali, richiede, per la
sussistenza di una responsabilità amministrativa la
dimostrazione non solo di un danno effettivo e non
ipotetico, ma anche dell’elemento psicologico del
dolo o della colpa grave. Quest’ultima, poi, non
potrebbe essere fatta coincidere con la mera
violazione di una norma.
Elena Brandolini
20/06/2011
Cosa significa?
44
…
Che, con le disposizioni relative alla previsione di una
responsabilità amministrativa, in caso di conferimento di
incarichi a soggetti esterni all’amministrazione
conferente fuori dalle ipotesi previste, il legislatore,
per rendere maggiormente evidente l’obbligo di
osservare norme ritenute di particolare rilevanza per il
rispetto della trasparenza e dell’economicità
dell’azione pubblica, ha solo ricordato che la violazione
delle stesse può essere causa di una responsabilità
amministrativa. Ciò, ovviamente, in presenza di tutti i
presupposti che l’ordinamento ritiene necessari per la
sussistenza della stessa….
Elena Brandolini
20/06/2011
Interpretazione nuove norme
45
…
…
…
Sezioni Riunite della Corte dei conti, sentenza 12/QM
del 27 dicembre 2007
per la configurazione della fattispecie di responsabilità
tipizzata non occorre la sussistenza di un danno attuale
e concreto valutabile economicamente ma soltanto la
potenziale lesione degli equilibri di bilancio indotta
dalla violazione dei limiti fissati dalla norma
E’ invece necessario che ricorra, nella fattispecie
concreta, l’elemento soggettivo della colpa grave o del
dolo
Elena Brandolini
20/06/2011
Caso diverso
46
…
…
…
…
Ipotesi sanzionatoria pura:
Il legislatore stabilisca anche il quantum, di sanzione
irrorabile
Es.: la norma prevede un divieto e la sanzione (es. 10 volte
l’ammontare della cifra) a carico dell’amministratore che ha
disposto il pagamento
in tal caso, il legislatore, derogando ai principi in materia,
ha conferito un significato dannoso tipico a determinati
comportamenti posti in essere in violazione di legge, nel
senso di non ritenere necessaria la dimostrazione del
danno causato, in concreto, all’ente conferente, considerato
in re ipsa, e stabilendo, nel contempo, anche l’importo
fisso della sanzione.
Elena Brandolini
20/06/2011
dottrina
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Anche se il legislatore ha coniato numerose
apparenti fattispecie sanzionatorie “contabili” che,
pur esplicitando in modo chiaro l’intento punitivo del
legislatore ( “determina responsabilità erariale”),
alcuni interpreti ritengono comunque queste
fattispecie prive di contenuto innovativo perché, ad
esempio, mancanti di una esplicita sanzione
Elena Brandolini
20/06/2011
In sintesi
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Occorre scindere
1) la responsabilità per illecito conferimento
dell’incarico (responsabilità amministrativo
contabile)
2) L'obbligo di risarcire l'importo della spesa
sostenuta per l'incarico non pubblicizzato (anche
legittimo)
Elena Brandolini
20/06/2011
segue
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la differenza tra quella amministrativa e quella
sanzionatoria si concreta nel fatto che per quest'ultima
è sufficiente la violazione del precetto legislativo che
indica la condotta antidoverosa, qualificata dalla
legge come dannosa per l'interesse finanziario
dell'ente, a prescindere dal verificarsi di un danno
effettivo, determinando già in ragione di questo
l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
La responsabilità amministrativa, invece, presuppone
che dalla condotta antigiuridica consegua anche un
danno effettivo per l'amministrazione, danno che una
volta accertato deve essere risarcito.
Elena Brandolini
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SS.RR. 12/2007
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tanto la responsabilità sanzionatoria quanto quella
amministrativa presuppongono una condotta dolosa
o gravemente colposa, ed antigiuridica perché
lesiva di un pubblico interesse di tipo finanziario
la previsione di sanzioni pecuniarie a fronte di una
condotta antidoverosa, a titolo di illecito
amministrativo-finanziario, non esclude l'ipotesi di
responsabilità amministrativa da cui possa scaturire
un concorrente risarcimento del danno patrimoniale
Elena Brandolini
20/06/2011
procedimento
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è quello della disciplina dell’ordinario giudizio di
responsabilità in quanto la responsabilità
sanzionatoria, ancorché tipizzata a differenza
dell’altra che non è tipizzata, è comune riconducibile
alla più generale categoria della responsabilità
amministrativa degli amministratori e dipendenti
pubblici.
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Elena Brandolini
20/06/2011
regola
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la regola che “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa
grave”, ha carattere generale e trova conseguente applicazione
anche per l’applicazione che per l’ipotesi considerata della sanzione
pecuniaria. Quindi:
a) - l’iniziativa per applicare la sanzione spetta esclusivamente al
Procuratore regionale che ha l’obbligo di emettere preventivamente
l’invito a dedurre;
b) - l’applicazione della sanzione richiede la sussistenza del dolo o
della colpa grave;
c) - è necessario che si realizzi l’evento pregiudizievole,
d) - il beneficiario della sanzione è l’ente danneggiato (e non lo
Stato).
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Altro orientamento
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L’elemento psicologico deve sussistere però c’è
l’inversione dell’onere della prova.
È il convenuto che deve dimostrare di non avere
colpa
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In conclusione
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l’illecito contabile costruito sulla base del danno
ingiusto va mantenuto distinto da quelle fattispecie
in cui prevale la sanzione che si basa sulla mera
antigiuridicità della condotta
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Nullità atti istruttori
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L’art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n.
78, convertito con la l. 3 agosto 2009, n. 102, come
modificato dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103,
convertito con la legge 3 ottobre 2009, n.141, che
prescrive che l’attività istruttoria può avere inizio
solo se la notizia di danno, qualunque ne sia la
fonte, presenta i caratteri della specificità e della
concretezza non opera nelle fattispecie di
responsabilità tipizzata
Elena Brandolini
20/06/2011
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