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Responsabilità amministrativo contabile
PROFILI EVOLUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: I PROCEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA A cura di ELENA BRANDOLINI Responsabilità patrimoniale/ammi.va 2 La responsabilità amministrativa, nella accezione di patrimoniale è quella preposta alla salvaguardia delle pubbliche finanza (responsabilità finanziari) Significa che le gestioni finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici non devono subire lesioni o pregiudizi Se ciò avviene, chi ha arrecato il danno (erariale), in presenza dei presupposti di legge, deve risarcirlo Elena Brandolini 20/06/2011 In che cosa consiste 3 Rientrano nella giurisdizione contabile: la responsabilità amministrativopatrimoniale generica risarcitoria la responsabilità contabile restitutoria la responsabilità amministrativosanzionatoria tipizzata Elena Brandolini 20/06/2011 Responsabilità prettamente contabile 4 y y E‘ la responsabilità che investe esclusivamente gli agenti contabili, ossia coloro i quali, in conseguenza del fatto di avere maneggio di denaro di valori e di materiali di pertinenza pubblica che li obbliga alla resa del conto è ambivalente e può essere usata sia in senso sostanziale, per indicare la responsabilità contabile in senso stretto, sia in senso lato, per indicare la responsabilità amministrativa intesa come comprensiva anche della responsabilità contabile, tanto è che di recente si utilizza comunemente il termine “responsabilità amministrativo-contabile” per precisare che trattasi di responsabilità amministrativa a contenuto patrimoniale Elena Brandolini 20/06/2011 Responsabilità amministrativa 5 La responsabilità amministrativa particolare ipotesi di responsabilità in cui incorre l’operatore pubblico che, in violazione dei doveri insiti nel rapporto con la P.A., abbia causato alla stessa e/o ad amministrazione diversa da quella di appartenenza un danno | responsabilità a contenuto patrimoniale, accertata nel corso del “giudizio di responsabilità”. | Ha natura pubblica in quanto il pregiudizio erariale che la presuppone si riverbera innegabilmente sulla collettività | l’azione finalizzata al ristoro dei danni subiti ha natura obbligatoria e non discrezionale. | Elena Brandolini 20/06/2011 Responsabilità amministrativo contabile 6 Elena Brandolini 20/06/2011 Nuova configurazione 7 Elena Brandolini 20/06/2011 fonti 8 y y y y y y y Le principali fonti del diritto in materia sono: La Costituzione : artt. 28,95,96,97, 100, 101, 103, comma 2, 113 Il T.U. della Corte dei conti n. 1214/1934, Il regolamento di procedura R.D. 13 aprile 1933, n. 1038, le leggi nn. 19 e 20 , entrambe del 1994, recanti il decentramento della giurisdizione contabile e la istituzione del doppio grado di giurisdizione, così come modificate dalla legge n. 639/1996 e dalla legge n. 205/2000 Il codice civile : artt 2043 -2059 A livello procedurale si applica anche il c.p.c. in virtù del rinvio cd. dinamico disposto dall’art. 26 del RD 1038/1933 in quanto compatibile Elena Brandolini 20/06/2011 azione 9 l’azione di responsabilità è contemplata all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 La legge n. 20/94 rappresenta la riforma della responsabilità amministrativo contabile Elena Brandolini 20/06/2011 Caratteri della giurisdizione contabile 10 y y y y La giurisdizione contabile si caratterizza perché è Piena: la Corte conosce del fatto e del diritto. Quindi il sindacato di legittimità verte sia sugli atti che sui comportamenti dei soggetti sottoposti alla sua giurisdizione Esclusiva: la Corte conosce sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi Altro elemento che caratterizza il giudizio di responsabilità è il cd potere sindacatorio cioè il potere-dovere del giudice di acquisire nuovi mezzi istruttori ed elementi di giudizio in aggiunta o ad integrazione di quelli prodotti dalle parti (Cdc SS.RR. 11.06.1992 n. 785) Elena Brandolini 20/06/2011 Giurisdizione 11 y y y si estende ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) legati da un rapporto di impiego o da un rapporto di servizio, nonché ai soggetti privati che abbiano la gestione di risorse pubbliche per la realizzazione di finalità pubbliche sussiste giurisdizione di responsabilità amministrativa della Corte dei conti quando vi sia una relazione con la pubblica amministrazione che investa un soggetto - altrimenti estraneo all’amministrazione del compito di svolgere in sua vece un’attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell’atto di investitura - provvedimento, convenzione o contratto - né quella del soggetto che la riceve, altra persona giuridica o fisica, privata o pubblica (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza n. 28537 del 2 dicembre 2008. Si veda anche Sezioni unite civili, ordinanza n. 25499 del 4 dicembre 2009) Elena Brandolini 20/06/2011 Elementi strutturali dell’illecito erariale 12 Elena Brandolini 20/06/2011 Ambiti e Struttura 13 y y 1. 2. 3. La responsabilità amministrativa deriva dal danno causato all’amministrazione da amministratori e dipendenti pubblici, per azione o omissione, per dolo o colpa grave, nell’esercizio delle proprie funzioni. I requisiti fondamentali sono: Un danno sofferto dallo Stato o sua articolazione organizzativa, ovvero all’Ente pubblico Una condotta tenuta da un soggetto legato all’amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio (oggi dopo la consacrazione del “danno oggettivamente pubblico” non importa più la qualificazione giuridica del soggetto agente, che può essere anche una società privata, conta la qualificazione giuridica dell’oggetto della prestazione) L’esercizio illecito o contra jus di attività rientranti in tale rapporto Elena Brandolini 20/06/2011 segue 14 Occorrono tre elementi per il radicarsi della giurisdizione contabile: 1. Un elemento soggettivo che concerne la natura pubblica dell’ente 2. Un elemento oggettivo costituito dalla qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione 3. Il modo di agire caratterizzato dai criteri della contabilità pubblica e non dalle regole del diritto comune y Elena Brandolini 20/06/2011 segue 15 Il legislatore ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza (art. 1, comma 4, l. n. 20/94) La norma di riforma ha comunque, all’epoca, dettato le norme transitorie Elena Brandolini 20/06/2011 Condotta imputabile 16 La condotta imputabile può consistere sia in un’azione che in una omissione (inerzia) e deve essere legata al rapporto di impiego o servizio quantomeno da un rapporto di occasionalità necessaria. I danni causati al di fuori di tale legame saranno imputabili secondo la normativa di diritto comune. Dovrà pertanto trattarsi di una attività che si manifesti verso l’esterno come operato della stessa amministrazione, avente ad oggetto il perseguimento dei fini istituzionali propri dell’ente pubblico e che sia svolta nell’ambito delle attribuzioni proprie dell’ufficio o del settore cui inerisce il soggetto agente. Elena Brandolini 20/06/2011 Condotta imputabile 17 y y y y Il comportamento imputabile può essere posto in essere sia da un solo soggetto che dal concorso di più soggetti nelle forme dell’atto collegiale, del concerto o dell’intesa. I componenti degli organi collegiali sono imputabili di responsabilità solo nel caso di voto favorevole (art. 1 ter L. 20/94, così come innovato dalla legge n. 639/1996). La condotta può consistere nel compimento di un’attività materiale o nel compimento di un atto amministrativo Il conferimento della delega determina l’esclusione della responsabilità del soggetto delegante permanendo, pur nel rispetto dell’autonomia del delegato, un obbligo di vigilanza sull’attività posta in essere Elena Brandolini 20/06/2011 segue 18 Può determinare responsabilità amministrativa la violazione, da parte del funzionario, dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede, canone che la P.A. è tenuta ad osservare, ex art. 1337 c.c., durante lo svolgimento delle trattative Elena Brandolini 20/06/2011 Elemento psicologico 19 Perché si configurino gli estremi di illecito erariale necessitano: l’ elemento soggettivo della natura pubblica dell’ ente; quello oggettivo concernente la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione ( maneggio di pubblico denaro o beni pubblici ) l’ elemento psicologico del dolo o della colpa grave; la condotta commissiva od omissiva imputabile al soggetto il nesso di causalità l’ evento di danno. Elena Brandolini 20/06/2011 segue 20 y y Per la colpa grave si intende la condotta caratterizzata da un comportamento connotato da notevole negligenza, imperizia, posto in essere senza l’osservanza di quel livello minimo di diligenza che il caso concreto richiede, a seconda del tipo di attività e della particolare preparazione professionale dell’agente La nozione di dolo non si identifica con quella di cui all’art. 43 c. p. ovvero come volontà dell’evento dannoso (evento voluto e previsto dall’amministratore) ma si configura come “dolo civile contrattuale” determinato dalla volontà di non adempiere agli obblighi di servizio, dalla consapevolezza della natura illecita dell’attività posta in essere Elena Brandolini 20/06/2011 Indici di riconoscimento 21 Previsione e prevedibilità dell’evento dannoso Prevenibilità dello stesso Superamento apprezzabile della diligenza dell’uomo medio e del professionista Imperizia e negligenza del comportamento indiscutibili ovvero quando non si può dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, quindi, risulta evidente la macroscopica inosservanza di obblighi elementari Organizzazione ente: se l’organizzazione è di livello buono o ottimale, la valutazione della colpa grave sarà più rigorosa Elena Brandolini 20/06/2011 esimenti 22 y y y y y L’unica causa di giustificazione espressamente codificata dalla normativa è quella dell’ordine del superiore Le altre esimenti possono essere applicate in quanto espressione di principi generali dell’ordinamento La giurisprudenza contabile ha ritenuto sussistente: la esimente dello stato di necessità per le gravissime difficoltà operative dell’ufficio L’errore incolpevole, quale l’incertezza interpretativa di una norma di legge di recente emanazione, priva di conforto giurisprudenziale o di interpretazione burocratica resa dagli uffici gerarchicamente sovraordinati o di vigilanza Elena Brandolini 20/06/2011 Adempimento ad un ordine 23 y y y In merito alle esimenti applicabili in materia di responsabilità amministrativa, si applicano quelle codicistiche tipiche, oltre ad alcune specifiche Inoltre, sussiste l’ esenzione di responsabilità per l’ impiegato che abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, ferma restando la responsabilità del superiore che ha impartito l’ ordine ( potere di rimostranza: se l’ ordine è rinnovato per iscritto, lo si deve eseguire salvo che l’ atto ordinato non sia vietato dalla legge penale ). Se, invece, l’ impiegato agisce per delega del superiore, diviene responsabile dell’ affare o della questione delegatagli essendo la delega un atto organizzatorio che sposta, in via autoritativa ed unilaterale seppure temporaneamente, la competenza a provvedere per un certo quid Elena Brandolini 20/06/2011 Correttivi 24 y y y y Art. 1, comma 1, L. 20/1994: Limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave Solidarietà delle responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici unicamente allorchè il danno sia stato determinato dal concorso di più azioni dolose Rilievo della “buona fede” che impedisce l’estensione della responsabilità ad organi politici nei casi di approvazione, autorizzazione o consenso alla esecuzione resi relativamente ad atti che rientrano nella competenza propria di uffici tecnici o amministrativi Elena Brandolini 20/06/2011 correttivi 25 La responsabilità non può discendere unicamente dalla titolarità di una posizione funzionale o di supremazia e direzione, ma deve essere conseguente ad un comportamento avente i caratteri di una condotta almeno gravemente colposa (in caso contrario si potrebbe configurare una ipotesi di responsabilità meramente oggettiva) Elena Brandolini 20/06/2011 Nesso causale 26 y y Il nesso di causalità tra l’evento ed il danno, ossia tra il comportamento giuridico ed il verificarsi del danno ingiusto deve considerarsi sussistente non soltanto in riferimento a danni immediatamente conseguenti a tale comportamento, ma anche per i danni indiretti che dello stesso comportamento costituiscano l’effetto normale secondo il criterio della cd. regolarità causale. La presenza di più azioni e più soggetti nella complessa azione amministrativa riconosce l’accoglimento anche del principio di equivalenza delle cause per cui nella ipotesi di una pluralità di fatti collegati al fatto dannoso, va riconosciuta a ciascuno di essi efficacia causale, se nella successione degli avvenimenti i singoli fatti (e le relative condotte) abbiano determinato una situazione tale che, senza alcuno di essi, non si sarebbe verificato l’evento dannoso. Elena Brandolini 20/06/2011 Il danno all’erario o danno pubblico 27 Elena Brandolini 20/06/2011 quantificazione 28 | 1. 2. Nella quantificazione del danno devono essere considerati due ulteriori elementi: Il potere riduttivo dell’addebito in virtù del quale “la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (art. 52 R.D. 1214/1934) stante che i “funzionari (…) sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (art. 83 R.D. 2440/1923). Il tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità Elena Brandolini 20/06/2011 Vantaggi comunque conseguiti (compensatio lucri cum damno o utile versione) 29 | | Tale elemento non va limitato alle utilità o ai soli vantaggi economicamente valutabili ma deve includere ogni utilità lecita godibile dall’amministrazione o dalla comunità interessata, conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto generale dell’addebito contestato. Si colloca nella fase in cui occorre accertare l’esistenza e l’ammontare del danno erariale, quindi, attiene ad un momento logico antecedente all’esercizio del potere riduttivo che invece determina quale danno sia risarcibile e da addebitare ai responsabili Elena Brandolini 20/06/2011 L’esimente politica 30 | | | Art. 1, comma 1 ter, L. n. 20/1994: “nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”. Trattasi di esimente applicabile solo agli organi politici di derivazione elettiva Cdc, Sez. III Centr., n. 78/2002: non può ritenersi sussistente la responsabilità dei componenti degli organi politici di una P.A. che abbiano approvato una delibera produttiva di danno erariale, quando, prima dell’approvazione abbiano richiamato su di essa l’attenzione degli uffici tecnici o amministrativi titolari dell’istruttoria Elena Brandolini 20/06/2011 L’insindacabilità opera sempre? 31 Elena Brandolini 20/06/2011 Atti contra legem 32 Per atto contra legem deve intendersi anche quello che pur se espressione di discrezionalità della P.A: si è discostato dai fini specifici propri dell’amm.ne agente, o non risponda ai parametri della economicità, della efficienza e della pubblicità. | È contra legem l’atto totalmente arbitrario, emanato in carenza assoluta di potere. | La valutazione deve essere fatta ex ante cioè con riferimento al momento in cui gli amministratori hanno operato. | È preclusa al giudice contabile ogni valutazione di convenienza ed opportunità | Elena Brandolini 20/06/2011 disservizio 33 y y y Il danno da disservizio si realizza quando l’agente pubblico pone in essere un’attività che incide negativamente sull’ordinario funzionamento dell’amministrazione per avere disarticolato i moduli organizzativi della struttura, provocando un danno patrimoniale che è costituito dall’uso distorto dei mezzi dell’amministrazione, come le strutture, gli strumenti e il tempo di servizio retribuito Il danno consiste nello sviamento di risorse pubbliche verso finalità diverse da quelle istituzionali o nella violazione dei canoni di legalità, efficienza e produttività (in altri termini: disfunzione o cattiva resa del servizio) La misura del danno da disservizio è determinata in via equitativa Elena Brandolini 20/06/2011 Danno alla concorrenza 34 deriva dalla violazione delle regole della concorsualità le quali trovano il loro fondamento nei criteri di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione Secondo la giurisprudenza contabile il danno alla concorrenza si concretizza nel maggior costo, o nella minore qualità, delle prestazioni ricevute dall’amministrazione in esecuzione di un contratto concluso in mancanza della valutazione concorsuale di un adeguato numero di potenziali contraenti Elena Brandolini 20/06/2011 Ipotesi di illecito tipizzate 35 art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: nullità del contratto con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi connessi alla responsabilità per danni cagionati all’amministrazione pubblica, derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali stabilisce che in caso di violazione del divieto l’amministratore che ha posto in essere il contratto di assicurazione e il beneficiario della relativa copertura sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo Elena Brandolini 20/06/2011 Segue ipotesi tipizzate 36 y -violazione di obblighi e di divieti in materia di applicazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. (Art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) y - violazione di obblighi e di divieti in materia di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento (Art. 30, quindicesimo comma, della legge n. 289 del 2002) y - violazione di obblighi e di divieti in materia di inserimento di clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi (Art. 4-bis, dodicesimo comma, del d.l. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con la legge 2 agosto 2008, n. 129) y - violazione di obblighi e di divieti in materia di comunicazione di dati diretti a impedire l’erogazione del trattamento pensionistico a soggetti deceduti (Art. 20, commi dodicesimo e tredicesimo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133) Elena Brandolini 20/06/2011 segue 37 y - violazione di obblighi e di divieti in materia di rispetto dei limiti della spesa originariamente prevista, anche in relazione alla mancata adozione delle misure necessarie per il suo contenimento (Art. 60, quattordicesimo comma, del d.l. n.112 del 2008) y y y - violazione di obblighi e di divieti in materia di lavoro flessibile presso le pubbliche amministrazioni (Art. 49 del d.l. n.112 del 2008) - violazione di obblighi e di divieti in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o di utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati (Art. 46, primo comma, del d.l. n.112 del 2008) - violazione di obblighi e di divieti in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (Art. 9, secondo comma, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con la l. 3 agosto 2009, n. 102) y - violazione di obblighi e di divieti in materia di assenza fraudolenta dal servizio (Art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto l’art. 55-quinquies del d. lgs marzo 2001, n. 165) Elena Brandolini 20/06/2011 precisazioni 38 y y y La peculiarietà di tali norme consiste nel considerare fonte di responsabilità amministrativo-contabile un comportamento violativo di regole, indipendentemente dalla presenza di un danno reale per l’amministrazione e dalla colpevolezza dell’agente Esempio: la stipulazione di un contratto di collaborazione non consentito è causa di responsabilità a prescindere dalla circostanza che l’amministrazione abbia potuto trarre un’utilità dalla prestazione ricevuta, tale da annullare l’eventuale diminuzione patrimoniale subita intento del legislatore = porre misure di contrasto all’incremento della spesa pubblica, colpendo in modo diretto gli amministratori che in astratto l’hanno resa possibile Elena Brandolini 20/06/2011 Alcuni esempi 39 L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale…” Elena Brandolini 20/06/2011 segue 40 legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005), art. 1 comma 11: ha previsto che l’affidamento di incarichi a terzi, in assenza dei presupposti previsti dalla legge (art. 7 comma 6 , 6bis, 6ter del D.L.vo 165/01 come modificato dal Bersani), in materie e per oggetti rientranti nella competenza della struttura burocratica dell’ente, determina responsabilità erariale. Elena Brandolini 20/06/2011 segue 41 obbligo di pubblicazione provvedimenti di affidamento incarichi a collaboratori esterni per tutte le PA. Obbligo di pubblicazione sul sito dell’amministrazione dei provvedimenti (per intero) di affidamento di incarichi a personale esterno: con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico, dell’ammontare del compenso. I contratti di consulenza con PA divengono efficaci solo dalla data della pubblicazione. in caso di mancata pubblicazione l’erogazione del compenso costituisce illecito disciplinare e responsabilità erariale Elena Brandolini 20/06/2011 precisazioni 42 Dal testo letterale di tutte le previsioni in discorso, sembrerebbe che la sola violazione di legge, ovvero il superamento dei limiti di spesa o la mancanza delle condizioni legislative per il conferimento degli incarichi in discorso, determinino un’automatica responsabilità amministrativa. In realtà, come già ritenuto dalla giurisprudenza contabile in ipotesi simili, la violazione delle previsioni normative non è idonea a concretizzare, ex se, una responsabilità amministrativa. Infatti, le norme in discorso, si limitano, semplicemente, a ribadire, in particolari settori sensibili, nei quali, eventualmente, maggiore può essere il rischio di illeciti, il principio generale, già contenuto nel sistema, per il quale i soggetti legati da un rapporto di servizio alle amministrazioni pubbliche rispondono innanzi alla Corte dei conti dei danni, oggettivamente dimostrati, causati a queste ultime con dolo o colpa grave. Elena Brandolini 20/06/2011 precisazioni 43 Una contraria interpretazione contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza contabile che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 1983 (che ha affermato l’inammissibilità delle c.d. responsabilità formali, richiede, per la sussistenza di una responsabilità amministrativa la dimostrazione non solo di un danno effettivo e non ipotetico, ma anche dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave. Quest’ultima, poi, non potrebbe essere fatta coincidere con la mera violazione di una norma. Elena Brandolini 20/06/2011 Cosa significa? 44 Che, con le disposizioni relative alla previsione di una responsabilità amministrativa, in caso di conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione conferente fuori dalle ipotesi previste, il legislatore, per rendere maggiormente evidente l’obbligo di osservare norme ritenute di particolare rilevanza per il rispetto della trasparenza e dell’economicità dell’azione pubblica, ha solo ricordato che la violazione delle stesse può essere causa di una responsabilità amministrativa. Ciò, ovviamente, in presenza di tutti i presupposti che l’ordinamento ritiene necessari per la sussistenza della stessa…. Elena Brandolini 20/06/2011 Interpretazione nuove norme 45 Sezioni Riunite della Corte dei conti, sentenza 12/QM del 27 dicembre 2007 per la configurazione della fattispecie di responsabilità tipizzata non occorre la sussistenza di un danno attuale e concreto valutabile economicamente ma soltanto la potenziale lesione degli equilibri di bilancio indotta dalla violazione dei limiti fissati dalla norma E’ invece necessario che ricorra, nella fattispecie concreta, l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo Elena Brandolini 20/06/2011 Caso diverso 46 Ipotesi sanzionatoria pura: Il legislatore stabilisca anche il quantum, di sanzione irrorabile Es.: la norma prevede un divieto e la sanzione (es. 10 volte l’ammontare della cifra) a carico dell’amministratore che ha disposto il pagamento in tal caso, il legislatore, derogando ai principi in materia, ha conferito un significato dannoso tipico a determinati comportamenti posti in essere in violazione di legge, nel senso di non ritenere necessaria la dimostrazione del danno causato, in concreto, all’ente conferente, considerato in re ipsa, e stabilendo, nel contempo, anche l’importo fisso della sanzione. Elena Brandolini 20/06/2011 dottrina 47 Anche se il legislatore ha coniato numerose apparenti fattispecie sanzionatorie “contabili” che, pur esplicitando in modo chiaro l’intento punitivo del legislatore ( “determina responsabilità erariale”), alcuni interpreti ritengono comunque queste fattispecie prive di contenuto innovativo perché, ad esempio, mancanti di una esplicita sanzione Elena Brandolini 20/06/2011 In sintesi 48 Occorre scindere 1) la responsabilità per illecito conferimento dell’incarico (responsabilità amministrativo contabile) 2) L'obbligo di risarcire l'importo della spesa sostenuta per l'incarico non pubblicizzato (anche legittimo) Elena Brandolini 20/06/2011 segue 49 la differenza tra quella amministrativa e quella sanzionatoria si concreta nel fatto che per quest'ultima è sufficiente la violazione del precetto legislativo che indica la condotta antidoverosa, qualificata dalla legge come dannosa per l'interesse finanziario dell'ente, a prescindere dal verificarsi di un danno effettivo, determinando già in ragione di questo l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La responsabilità amministrativa, invece, presuppone che dalla condotta antigiuridica consegua anche un danno effettivo per l'amministrazione, danno che una volta accertato deve essere risarcito. Elena Brandolini 20/06/2011 SS.RR. 12/2007 50 tanto la responsabilità sanzionatoria quanto quella amministrativa presuppongono una condotta dolosa o gravemente colposa, ed antigiuridica perché lesiva di un pubblico interesse di tipo finanziario la previsione di sanzioni pecuniarie a fronte di una condotta antidoverosa, a titolo di illecito amministrativo-finanziario, non esclude l'ipotesi di responsabilità amministrativa da cui possa scaturire un concorrente risarcimento del danno patrimoniale Elena Brandolini 20/06/2011 procedimento 51 è quello della disciplina dell’ordinario giudizio di responsabilità in quanto la responsabilità sanzionatoria, ancorché tipizzata a differenza dell’altra che non è tipizzata, è comune riconducibile alla più generale categoria della responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici. Elena Brandolini 20/06/2011 regola 52 la regola che “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave”, ha carattere generale e trova conseguente applicazione anche per l’applicazione che per l’ipotesi considerata della sanzione pecuniaria. Quindi: a) - l’iniziativa per applicare la sanzione spetta esclusivamente al Procuratore regionale che ha l’obbligo di emettere preventivamente l’invito a dedurre; b) - l’applicazione della sanzione richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave; c) - è necessario che si realizzi l’evento pregiudizievole, d) - il beneficiario della sanzione è l’ente danneggiato (e non lo Stato). Elena Brandolini 20/06/2011 Altro orientamento 53 L’elemento psicologico deve sussistere però c’è l’inversione dell’onere della prova. È il convenuto che deve dimostrare di non avere colpa Elena Brandolini 20/06/2011 In conclusione 54 l’illecito contabile costruito sulla base del danno ingiusto va mantenuto distinto da quelle fattispecie in cui prevale la sanzione che si basa sulla mera antigiuridicità della condotta Elena Brandolini 20/06/2011 Nullità atti istruttori 55 L’art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con la l. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con la legge 3 ottobre 2009, n.141, che prescrive che l’attività istruttoria può avere inizio solo se la notizia di danno, qualunque ne sia la fonte, presenta i caratteri della specificità e della concretezza non opera nelle fattispecie di responsabilità tipizzata Elena Brandolini 20/06/2011