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Il cammino verso una scientificità della perizia psicologica per l

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Il cammino verso una scientificità della perizia psicologica per l
Psicologia & Giustizia
Anno XV, numero 1
Gennaio – Luglio 2014
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA FORENSE, CRIMINALE
E INVESTIGATIVA
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia forense e della Comunicazione
Gennaio – Giugno 2013
IL CAMMINO VERSO UNA SCIENTIFICITÀ DELLA PERIZIA
PSICOLOGICA PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO
DOCENTE
Avv. Prof. GUGLIELMO GULOTTA
ELABORATO di
Dott.ssa SILVIA SPANO’
1
INDICE
1. VERSO UNA SCIENZA APPLICATA AL CONTESTO PERITALE……...pag.4
1.1 Dalla consulenza tecnica clinico-tradizionale a quella sistemica.........pag.7
1.2 La tecnica peritale di Gulotta..................................................................pag.9
2. PER DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI
IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO - L'importanza del "relazionale" nel
sistema psicoforense della famiglia.........................................................................pag.12
2.1 Protocollo Di Milano..............................................................................pag.14
2.2 "La PAS esiste. La PAS non esiste": documento psicoforense sugli ostacoli
alla bigenitorialita’ ed al loro superamento...................................................pag.16
2.3 Le responsabilita' dei Tribunali italiani: la carta di Civitanova
Marche............................................................................................................pag.19
CONCLUSIONI …………………………………………………………………pag.21
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………pag.24
2
“Ogni assunzione non prospettata ad essere confutabile
riguardante valutazione sui minori in caso di
affidamento crea delle situazioni a rischio
per i minori in questione” Gulotta, 1983
L’intento di questo contributo è principalmente quello di mostrare l’importanza e la
necessità di tendere verso una maggiore scientificità del contesto peritale in materia di
affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio dei genitori. Dopo una sintetica
definizione di cosa sia la perizia in tale ambito e di cosa s’intenda per “scientificità
applicata al contesto peritale”, si è voluto dimostrare come l’importante passaggio tra il
modo tradizionale di fare perizia a quello di stampo prettamente psicologico sia
avvenuto in concomitanza ai grandi mutamenti storico–epistemologici avvenuti dagli
anni ‘70 fino ad oggi. Si è messo in risalto, dunque, come sia divenuta sempre più
chiara l’esigenza di potere disporre di linee guida univoche per ridurre al minimo il
margine di discrezionalità del singolo consulente e per fornire standard professionali e
scientifici non solo per i medesimi, ma anche per magistrati e legali che tutti i giorni
hanno a che fare con il difficile compito di collaborare per la scelta della migliore
soluzione affidataria, non solo nel qui ed ora, tenendo sempre a mente la dimensione
prognostica delle decisioni giudiziarie.
A seguire, all’interno della perizia di stampo psicologico, si è voluta approfondire una
prospettiva valorizzata solo negli ultimi anni, seppur presente da tempo all’interno del
contesto peritale: la perizia propriamente detta “sistemica”, il cui precursore fu
Guglielmo Gulotta già negli anni ’70 e, a seguire, Vittorio Cigoli ed altri professionisti
i quali hanno ritenuto valida e maggiormente efficiente tale prospettiva. Questo modo di
intendere e svolgere la perizia tende a volere utilizzare “in senso relazionale il contesto
consulenziale” (Cigoli & Iafrate, 1983), assumendo come criterio-guida "la continuità
dell’esercizio delle funzioni genitoriali" (Gulotta, 1983), differenziandosi notevolmente
dalla vecchia concezione di “genitore psicologico” (J. Goldstein, A. Freud, A. Solnit,
1973), riflesso anche di una maturazione culturale e legislativa in materia di
affidamento di minori. Infine, nell’intento di potere dimostrare l’importanza di
proseguire nel cammino di ricerca di un comune e validato “modus operandi” nelle
pratiche di valutazione in materia di affidamento, è stata fatta un’importante rassegna di
3
alcuni documenti creati per tale scopo dai professionisti più illustri nel panorama
psicogiuridico italiano in materia di affidamento, mettendo in evidenza, nella parte
conclusiva, i punti essenziali dell’ultimo convegno su questo tema, “Genitorialità e
bigenitorialità” tenutosi a Padova il 16 febbraio 2013 che è voluto essere una sintesi di
tutte le recenti evoluzione in tale cammino.
1. VERSO UNA SCIENZA APPLICATA AL CONTESTO PERITALE
La perizia in materia di affidamento è uno strumento adeguato alla tutela del minore
(Malagoli Togliatti & Lubrano Lavandera, 2003) e si riferisce ad un’attività
essenzialmente diagnostica e non terapeutica (Camerini, Volpini, Lopez, 2011),
finalizzata allo studio dei rapporti interpersonali fra i componenti della famiglia. Il Ctu
viene chiamato dal giudice come suo ausiliario, in base alla normativa del codice di
procedura civile, mantenendo un punto di vista obiettivo ed imparziale. Allo psicologo,
infatti, non spetta il compito né di prendere le decisioni, di competenza del giudice, né
di difendere una delle due parti, compito proprio dei legali (Bricklin, 2005).
Ciò che solitamente viene richiesto allo psicologo come consulente in materia di
affidamento è uno studio approfondito delle caratteristiche psicologiche e delle capacità
educative dei genitori, così come delle modalità con le quali i figli percepiscono e
vivono i rapporti con essi e, attraverso la stesura di una relazione, presentare al giudice
una valutazione accurata ed il più possibile aderente alla realtà in modo da consentire di
scegliere le modalità di affidamento più opportune per la situazione specifica (ibid.).
E’ ormai assodato quanto i procedimenti di affido siano delicati e specifici e la
superficialità e la soggettività con le quali, spesso, i professionisti si calano nel valutare
le situazioni attorno al minore possono essere spesso molto pericolose, non potendo
disporre di strumenti specifici e culture di riferimento scientifiche che possano
consentire un approccio unitario, chiaro ed in linea sia con l’attuale legge 54 del 2006,
con la stessa Costituzione italiana (art. 30) e con le Convenzioni Internazionali
riguardanti il fanciullo. Le conclusioni che ne trae il perito non sono sottoponibili a
nessun controllo e l’unica garanzia, non sempre verificabile, è la supposta
professionalità, deontologia ed esperienza del Ctu (Cesarano e Lomuscio, 1983). Fino a
4
questo momento sono mancate delle norme che abbiano disciplinato l’utilizzo di
metodologie cui il consulente deve attenersi per seguire le sue indagini (Bricklin, 2005).
La mancanza di una cultura di riferimento è evidente anche nello stesso ambiente
giuridico, in quanto, come evidenziato anche dalle ultime sentenze in materia di
affidamento, non esistendo una linea guida che unisca le varie professionalità nei
procedimenti affidatari, si crea un contesto frammentato e pieno di crepe, in cui le scelte
molto spesso riflettono le contraddizioni di un cattivo funzionamento del sistema
giudiziario e, dunque, anche di quello psicogiuridico.
Oggi, nella cultura contemporanea, la scienza è diventata il Paradigma Del Sapere;
diventa, dunque, necessario sviluppare dei criteri di valutazione che assicurino
oggettività alle conclusioni raggiunte dagli esperti attraverso le evoluzioni ed i mezzi
scientifici. In generale, affinchè i risultati di un procedimento valutativo possano essere
dichiarati scientifici, bisogna che siano presenti i seguenti requisiti:
 la “falsificazione” dei giudizi espressi in considerazione di tutte le ipotesi alternative
e del loro grado di validità;
 la “verificabilita” attraverso l’analisi degli elementi osservati;
 l’affidabilità e la replicabilità delle tecniche utilizzate ovvero la probabilità di
ottenere i medesimi risultati a partire dai riscontri svolti da osservatori diversi
(Camerini, Volpini, Lopez, 2011).
Ne consegue che per effettuare adeguati procedimenti valutativi in materia di
affidamento bisogna tener conto di vari aspetti:

uso di protocolli che fungano da piattaforma comune a chi si imbatte nel terreno
delle Ctu in materia di affidamento. Come si avrà modo di illustrare, più avanti,
infatti, il Protocollo di Milano, così come il Pronunciamento della Bigenitorialità e
la Carta di Civitanova, sono stati creati con lo scopo di fornire linee guida
univoche ai professionisti del contesto psicogiuridico, così come a far confluire le
scoperte e le nozioni proprie della psicologia, intesa come scienza, con la cultura
legislativa attuale in materia di minori;

Specificità delle competenze dello psicologo in veste di consulente.
Allo psicologo consulente non basta condurre un assessment psicologico sul
bambino, sugli adulti e sulla famiglia; servono anche buone conoscenze della
psicopatologia del bambino, della famiglia e dell’impatto che il divorzio può avere
5
sui figli così come la familiarità con le procedure legali riguardanti il divorzio, e la
determinazione della custodia, e buone conoscenze delle ultime scoperte
scientifiche e professionali in merito alle procedure ed ai metodi di selezione ed
osservazione dei dati;

molteplicità dei metodi e presenza di più fonti per la raccolta dei dati per consentire
una maggiore validità nella scelta della migliore custodia per il minore (Brickling).
Ciò significa l’uso sia di metodologie formali, di strumenti cioè caratterizzati da
una struttura convenzionale (i test), ma anche di metodologie informali, cioè di
strumenti la cui struttura si vada delineando nel corso dell’interazione a partire
dagli obiettivi e dal paradigma di riferimento del consulente: colloquio,
osservazione diretta di ciascun genitore con il bambino, o del bambino con
entrambi i genitori, nello svolgimento di un compito, uso di videoregistrazioni,
colloqui con altre persone significative, indagine ambientale relazionale;

uso di test specificatamente validati per il contesto peritale in materia di
affidamento. All’interno delle metodologie formali, a parte quelli già utilizzati
tradizionalmente: si distinguono i test aspecifici, cioè non specificatamente creati
per essere utilizzati nel corso di consulenza tecniche in materia di affidamento dei
figli (fra questi si ricordano il Children’s report of parental behavior (Crpb),
Family Relation Test (FRT), Indicatore dei rapporti familiari (IRF), Million
clinical inventories), ma che risultano comunque adattabili a tale ambito (Gulotta,
1997), ed i test specifici, quelli appositamente creati per le situazioni di
affidamento in casi di separazione e divorzio

nuovi criteri nella ricerca del genitore affidatario.
Ciò significa fare riferimento a dei criteri che tengano maggior conto della dimensione
relazionale dei componenti di una famiglia come ad esempio il criterio dell’accesso
all’altro genitore e l’individuazione delle risorse latenti, possibilmente, presenti nel
sistema familiare, al di là della conflittualità emergenti nella dimensione coniugale
della coppia; ciò per facilitare la ristrutturazione del sistema nella fase post separativa:
“attenuare il più possibile il conflitto coniugale e migliorare al massimo le condizioni
della prole” (Cigoli, Gulotta, Santi, cap. 5, p. 142). Diventa chiara l’importanza della
valutazione delle capacità genitoriali, in quanto dato della relazione ritenuto indicatore
molto importante sia rispetto al fanciullo che all’altro coniuge. Tecnicamente, inoltre,
6
allo studio strutturale delle interazioni familiari, si affianca anche lo studio prognostico
della famiglia: prevedere, a partire dalla situazione attuale, la strutturazione che le
relazioni potranno assumere dopo lo scioglimento del sistema coniugale ed il
successivo affidamento dei figli.
1.1 DALLA CONSULENZA TECNICA CLINICO-TRADIZIONALE A QUELLA
SISTEMICA
“… resomi conto che ascoltando i partners separatamente … si era portati involontariamente a dare ragione a chi
era più capace di farsela dare …, trovai interessante la possibilità di trarre dati dalla osservazione dei partners
insieme, magari con il figlio da affidare …”
(Gulotta, 1997)
L’impianto psicogiuridico in casi di affidamento di minori è stato influenzato sia dalle
evoluzioni storico-legislative avvenute nei vari decenni, a partire dagli anni ’70 ad oggi,
al livello nazionale ed internazionale (P. Bisio, N. Selvaggi, 1983), sia dagli studi
psicologici sull’infanzia e sul divorzio: si pensi alla legge sul divorzio, alla modifica del
diritto di famiglia, così come alle influenze di contesti culturali più ampi, quali ad
esempio la propagazione delle Convenzioni riguardanti il Diritto del Fanciullo
(Convenzione di New York, quella Europea sull’esercizio del diritto sui minori). Tutto
ciò ha consentito la diffusione all’interno del contesto culturale e legislativo del
cosiddetto principio della bigenitorialità, il diritto cioè di ogni fanciullo “ad
intrattenere contatti diretti con entrambi a meno che ciò non sia contrario al suo
interesse preminente” (ART. 9 C.N.Y).
È anche interessante notare come a tale evoluzione epistemologica generale siano
seguiti, all’interno del contesto psicogiuridico, altri mutamenti in ambiti più specifici.
Ad esempio:

nella conduzione della perizia, si ha l’importante passaggio dalla cosiddetta Perizia
Psichiatrica a quella di stampo Psicologico; in particolare, dagli anni ’70 in poi
viene delineata la “Perizia Sistemica”.

i quesiti posti dal magistrato, il quale modifica il proprio meta contesto (tale
termine, proveniente dall’approccio sistemico-relazionale, si riferisce all’insieme di
idee, pensieri e valori che guidano in modo inconsapevole l’operato del giudice,
riflettendo l’ambiente socio-culturale in cui è inserito) dirigendo il lavoro del
7
consulente sempre più verso uno studio relazionale dei componenti della famiglia;
infatti, mentre prima l’interesse principale del giudice era individuare il genitore più
idoneo (“genitore psicologico”), riflesso spesso di una inconscia compartecipazione
dello stesso, insieme ai legali delle parti, alle dinamiche conflittuali che si
sviluppavano fra gli ex coniugi –l’una a scapito dell’altro-, dagli anni ’90 in poi, e
via via sempre più attualmente, diventa prioritaria la tutela del minore (minore da
oggetto di tutela a soggetto avente dei diritti), e secondaria quello degli adulti, e di
conseguenza la continuità della relazione di quest’ultimo con entrambi i genitori.
Oggi, nonostante questa lenta, ma progressiva attenzione alle interazioni familiari nei
procedimenti di affidamento dei figli in casi di separazione coniugale, non è ancora però
presente un Paradigma peritale definito che sia di riferimento e guida per tutti coloro
che lavorano in tale ambito e che concretizzi il diritto alla bigenitorialità di ogni
fanciullo, pietra cardine ormai sia del contesto legislativo nazionale (Art 155 bis c.p.c,
art 30 Costituzione) che di quello internazionale.
Fino a non molto tempo fa il consulente dei tribunali era uno psichiatra, o tutt’al più, un
neuropsichiatra infantile, sia nei procedimenti penali che civili, compresi quelli
riguardanti la separazione coniugale ed il relativo affidamento dei figli. In quel contesto,
il ruolo dello psicologo era solo quello di testista. Tutto ciò iniziò a mutare con l’entrata
in vigore, nel 1975, del nuovo Diritto di Famiglia, attraverso il quale più che soffermarsi
esclusivamente sulla presenza di patologie, o segni gravi di immoralità, in uno dei due
coniugi, venne data maggiore attenzione all’influenza dei fattori psicologici nelle
situazioni da esaminare segnando il passaggio dalla cosiddetta perizia di stampo
psichiatrico a quella di stampo via via più psicologico. Ci si rese sempre più conto della
ricchezza di informazioni rinvenibile dallo studio della relazioni, dati che non si
sarebbero potuti recapitare dalla valutazione delle singole individualità, in quanto al di
fuori della consapevolezza della famiglia.
La Perizia Psichiatrica, attualmente, ha l’obiettivo di stabilire le condizioni di salute
psichica di un soggetto e la sua capacità di intendere e di volere; per questo è utilizzata
maggiormente in ambito penale e, dunque, per accertare o meno la presenza
nell’imputato di un vizio di mente (Cesarano, 1997), classificandolo sistematicamente
all’interno di categorie morbose prestabilite e constatando, anche, il livello di eventuale
8
compromissione delle sue funzioni psichiche (A. Quadrio, C. Cappellaro, L. Rizzardi,
1980).
La Perizia Psicologica, inclusa quella specificatamente Sistemica, invece, non ha mai
avuto a che fare con l’individuazione di segnali patologici di uno o di entrambi i
genitori e, pertanto, non si tratta di una diagnosi nosografica. Il concetto chiave è quello
di “relazione”, in quanto suo obiettivo è la valutazione, non solo delle caratteristiche
personali dei soggetti in esame, ma anche dei rapporti interpersonali fra i componenti
della famiglia.
Nasce l’esigenza di studiare le personalità in relazione alle altre: padre e figlio, madre e
figlio, dei coniugi insieme, dell’intera famiglia, dei vari componenti con altre persone
che partecipano direttamente o meno alla situazione in esame (nonni, conviventi).
1.2 LA TECNICA PERITALE DI GULOTTA
Fu Guglielmo Gulotta, negli anni ’70, a tentare l’ardua impresa di uscire dalla vecchia
concezione consulenziale, nella quale fare perizia equivaleva alla ricerca del genitore
affidatario più idoneo, spesso a scapito dell’altro; egli volle liberarsi dall’obiettivo,
spesso fallimentare e non utile ai fini del benessere del minore, di attribuire torto o
ragione alle parti ascoltandole separatamente, dando molta importanza al concetto di
“relazione” all’interno della famiglia, attraverso l’uso di metodologie multiple e
specifiche di raccolta dati e di strumenti creati ad hoc per il contesto di valutazione in
questione.
Per sistema, s’intende “un insieme di unità organizzate fra loro ed interagenti”; in altre
parole ci si riferisce a come le singole particelle (unità) siano in scambio continuo
(organizzate) ed interagenti allo scambio di informazioni e di messaggi tra le unità. Tale
definizione applicata ai sistemi umani, in questo caso la famiglia, significa che
quest’ultima, in quanto sistema, sia qualcosa di più della somma dei singoli elementi
che la compongono; significa anche che esiste uno scambio continuo fra i suoi
componenti e che, in conseguenza di ciò, le informazioni ricavabili dallo studio
dell’intero sistema, e dei sottosistemi, non sia equivalente a ciò che si può raccogliere
dalla valutazione delle singole persone. Partendo da tali presupposti, Gulotta definisce il
gruppo familiare come “un insieme interrelato in cui il comportamento, le emozioni e
9
gli atteggiamenti di ciascuno sono in relazione con quelli di tutti gli altri” (Gulotta,
1997, p.23).
La tecnica peritale di Gulotta applicata in materia di affidamento può essere sintetizzata
attraverso i seguenti punti:
Scopo. Studio ed osservazione dei componenti della famiglia attraverso colloqui
individuali, ma anche e soprattutto in interazione con gli altri, non negando che si tratti
di un contesto di lite e conflitto e partendo dal principio proprio, ormai, sia del diritto
(L. 54/2006, diritto alla bigenitorialità del fanciullo) che della psicologia (le ricerche
confermano come, fra le variabili relazionali più predittive di un buon adattamento dei
figli alla situazione post-separazione, ci sia la buona relazione dei figli con entrambi i
genitori (Dunlop e Burns, 1988; Demo, 1992, Simons e coll., 1994), andando al di là
dunque di metodologie e tecniche che potrebbero rinforzare la conflittualità fra i coniugi
(quando ad esempio la valutazione peritale ha come obiettivo l’individuazione del
genitore più idoneo);
Criteri da valutare per l’affidamento. Diviene fondamentale il criterio della continuità
dell’esercizio delle funzioni genitoriali e, più nello specifico, il criterio dell’accesso
all’altro genitore. Un genitore viene valutato idoneo specialmente se:

protegge sinceramente agli occhi del figlio l’immagine dell’altro
genitore,
consapevole che il piccolo abbia idealmente bisogno di entrambi;

sopperisce ai suoi bisogni fisici, materiali e psicologici;

genera nel bambino un senso di fiducia in se stesso.
Metodi e strumenti. Vi è l’uso di più metodologie (provenienti dai racconti dei soggetti
stessi che dalle osservazioni), confrontabili fra loro: colloqui-individuali e congiunti-,
somministrazione di test, osservazioni videoregistrate dei membri della famiglia, con
particolare attenzione non solo ai contenuti delle comunicazioni, ma anche ai processi
comunicativi che si osservano fra i membri.
Vengono usati, inoltre, diversi strumenti, sia specifici, come già accennato, quale
l’intervista strutturale di Watzlawick, il cuore della tecnica peritale di Gulotta ed il
Disegno Congiunto della famiglia –elaborato, come si avrà modo di vedere più avanti
nella trattazione- in secondo momento da V. Cigoli- così come alcuni test aspecifici
quali il Blacky test (Blum, 1971), un test proiettivo per bambini, l’Indicatore delle
10
relazioni familiari, per lo studio della percezione che ogni soggetto ha delle relazioni
con gli altri familiari, il Reattivo delle frasi di Sacks per gli adulti.
A partire dalla tecnica sistemica elaborata e sperimentata dal professore Gulotta nel
campo dell’affidamento dei figli in casi di separazione dei genitori, furono fatti poi
importanti passi nel cammino di ricerca di metodologie sistematizzate che potessero
consentire al consulente psicologo di avere una visione della famiglia come unità
interagente e non come somma dei singoli componenti. Fu Vittorio Cigoli, un
decennio più tardi, infatti, a prendere fra le mani le perizie sistemiche eseguite da
Gulotta, approfondendo la concezione di sistema all’interno dello studio delle
famiglie in casi di separazione, comprendendo anche in tale ricerca il ruolo non
marginale del sottosistema giudiziario ed elaborando il cosiddetto “DISEGNO
CONGIUNTO”, attraverso il quale ricavare una classificazione tipologica delle
configurazioni familiari. Si tratta di uno strumento grafico interattivo, costruito con
un sistema di codifica e di valutazione strutturato ed analitico, Vi sono diverse fasi:
1) la Strutturazione del setting: per l’esecuzione del disegno; 2) l’accoglienza della
famiglia: lasciando ai membri, soprattutto ai bambini, il tempo di familiarizzare con
l’ambiente e le figure presenti (CTU, CTTP, ecc.); 3) Definizione del compito e
consenso: specificando che il disegno da svolgere serve semplicemente per avere un
quadro più completo ai fini della perizia. 4) Consegna del materiale: viene
consegnato alla famiglia un foglio formato A3, matite, gomme e colori. Il tempo
impiegato per l’esecuzione del disegno varia in media dai 15 ai 20 minuti; 5)
Osservazione: si osserva il grado di partecipazione dei diversi membri della
famiglia, l’utilizzo dello spazio (vicinanza/distanza tra i vari membri durante
l’esecuzione, esclusione di un membro, etc.); l’utilizzo del materiale (utilizzo dei
colori, eventuali cancellature, etc.) 6) Discussione sul compito svolto: si discute
insieme alla famiglia sul disegno, facendo in modo che la famiglia racconti i vari
personaggi disegnati e il tema del disegno. Questa fase può risultare molto utile per
far vedere alla famiglia un nuovo modo di comunicare (quello espressivo, oltre
quello verbale) così come la possibilità di avere uno spazio e un tempo comune,
nonostante gli eventuali conflitti presenti.
In uno dei testi scritti da V. Cigoli con lo scopo di diffondere la tecnica sistemica,
intitolato “Il legame disperante” (Cigoli, Galimberti, Mombelli, 1988) si legge: “con i
11
self report gli individui si pongono al di là del loro sistema di appartenenza e dentro
una relazione diretta con il ricercatore. […] Se al centro dell’attenzione invece c’è
l’interazione fra persone […] il fuoco attenzionale si viene a trovare all’interno della
famiglia […] i sui membri si confrontano attraverso uno strumento”. Nel caso del
disegno congiunto, ad esempio, sulla base di un compito da svolgere insieme “il
ricercatore cerca di cogliere ciò che caratterizza la famiglia in quanto gruppo,
osservando le interazioni” (ibid., p. 41).
A parte gli strumenti suddetti, attualmente fra i test ritenuti validi per lo studio del
sistema familiare in materia di affidamento, in particolare rispetto alla valutazione delle
competenze genitoriali, la letteratura, internazionale e nazionale, propone una vasta
gamma di strumenti: fra questi l’ACCESS (A Comprehensive Custody Evalution
Stanard System) di B. Bricklin, composto a sua volta da 5 test (PORT, PPCP, APSIP,
BPS, PASS), l’APS-I (Assessment of Parental Skills-Interview) di G. B. Camerini e
collaboratori ed il Lousanna Trilogue test.
2. PER DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI
IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
L'importanza del "relazionale" nel sistema psicoforense della famiglia
“Questa è l’epoca della sistemica e quello che conta non è solo capire quale
sia la personalità dei singoli coniugi, ma anche la natura della relazione, la
qualità parentale, le capacità genitoriali e la misurazione di quest’ultime....se
c’è materia scientifica il giudice, il peritus peritorum, sarà maggiormente
propenso a fare tesoro del suo lavoro, è la scienza che decide… è la scienza
l’unico paradigma del sapere"
(G. Gulotta, G Camerini, Padova, Febbraio 2013)
In questo capitolo saranno passati in rassegna tre documenti, creati con lo scopo di
fornire linee guida univoche ai professionisti del contesto psicogiuridico, così come a
far confluire le scoperte e le nozioni proprie della psicologia, intesa come scienza, con
la cultura legislativa attuale in materia di minori:
12
•
il PROTOCOLLO DI MILANO1 creato nel Marzo 2012, dai professionisti
più illustri del panorama psicoforense nazionale, per donare una struttura
scientifica ai procedimenti consulenziali in tema di affidamento;
•
il PRONUNCIAMENTO PER IL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ2
(Ottobre 2012) per chiarire le idee fuorvianti in merito all’Alienazione
Parentale;
•
la CARTA DI CIVITANOVA3 (Dicembre 2012), in relazione al bisogno di
incentivare i tribunali italiani a sanzionare le violazioni dei diritti minorili,
primi fra tutti quello alla bigenitorialità ed al rispetto della vita privata e
familiare.
Le parole chiave diventano dunque:
•
il concetto di RELAZIONE, nella valutazione delle dinamiche familiari,
andando oltre la rilevazione di singoli tratti di personalità nei soggetti da
esaminare,
•
i DIRITTI RELAZIONALI, ormai caposaldo della cultura legislativa
internazionale, cioè il diritto di ogni soggetto, adulto o bambino che sia, a
vivere in modo sano le proprie relazioni, prima di tutto quelle familiari, in
quanto alla base della formazione della sua personalità e delle capacità di stare
nel mondo;
•
il concetto di SISTEMA (e dunque l’importanza di tenere conto del contesto
sia familiare che del più ampio contesto psicogiudiziario) corrispondente al
riconoscimento dell'influenza che ogni singolo intervento in materia di
affidamento -quale ad esempio quello di un magistrato, di un avvocato o di un
consulenteFenomeni
ha rispetto all’obiettivo finale che è la tutela del fanciullo.
quali
l’alienazione
parentale,
le
tremolanti
metodologie
argomentative di cui si servono spesso i consulenti nelle loro valutazioni o la
1
http://www.psicologiagiuridica.eu/psicologia-giuridica/43-separazioni-e-divorzi/300-protocollo-di-milano.html
2
http://www.psicologiagiuridica.eu/psicologia-giuridica/43-separazioni-e-divorzi/338-documento-psicoforensesugli-ostacoli-bigenitorialita.html
3
http://www.arcobaleno.re.it/Data/Sites/1/documenti/documentieventi/carta-di-civitanova-marche-def.pdf
13
delega senza controllo dei tribunali italiani ai servizi territoriali, considerati
adesso in una prospettiva sistemica fanno emergere il bisogno, ormai primario,
di tendere verso un’univocità delle concezioni e degli interventi nei
procedimenti psicogiudiziari in materia di minori e famiglia.
2.1 PROTOCOLLO DI MILANO
L’esperto impiega più strumenti al fine di garantire accuratezza ed obiettività…
utilizza metodi integrati e strumenti di osservazione …impiega, pertanto, una metodologia,
dei criteri di valutazione e degli strumenti pertinenti rispetto all’oggetto
di indagine ed accertati dalla comunità scientifica
Protocollo di Milano, art. 8 (in ruoli e limiti del consulente)
Com’è accaduto in ambito penale minorile con la Carta di Noto, il bisogno che
soggiace alla creazione del Protocollo di Milano risiede principalmente nella volontà di
spingere il contesto psicoforense verso una scientificità dei procedimenti consulenziali
in tema di affidamento e di sistematizzare, finalmente, decenni di studi e ricerche,
nell’intento di mettersi al passo con le evoluzioni scientifiche in tema di famiglia ed
infanzia e con l’attuale cultura legislativa internazionale (“Convention on the Rigths of
the Child” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e il Regolamento n.2201/2003 Bruxelles II bis ed i
principi dell’American Psychology Association).
Il documento rappresenta un riferimento concettuale, normativo, procedurale e
metodologico, per consentire al consulente psicologo di sviluppare un’identità
professionale adeguata alle proprie funzioni e per acquisire metodologie atte a
consentire una maggiore validità dei procedimenti valutativi in materia di affidamento.
Il protocollo inoltre è utile indirettamente anche a tutti coloro (i legali, il magistrato, le
parti in questione) coinvolti nei procedimenti giudiziari in casi di affidamento, per
spingerli verso una collaborazione tendente prima di tutto a garantire la tutela reale del
minore.
Nella prima parte del documento viene messo in evidenza il momento in cui si struttura
l’idea sostanziale per la creazione del protocollo, il convegno tenutosi a Milano nel
Marzo 2012, organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta e dall'Ordine degli
14
Avvocati di Milano e dall'AIAF Lombardia; vi è, poi, una parte incentrata
principalmente sugli aspetti deontologici e procedurali della consulenza e, l’ultima
parte, in cui è proposta una guida metodologica, particolarmente interessante rispetto ai
fini della trattazione, in quanto vengono chiariti sia gli obiettivi cardini della valutazione
dello psicologo in veste di consulente che l’oggetto di indagine così come i metodi e gli
strumenti da utilizzare per una valutazione accurata.
Rispetto agli obiettivi della valutazione, si nota come il protocollo sia del tutto in linea
con la pietra cardine ormai in materia di affidamento al livello internazionale
corrispondente al diritto alla bigenitorialità. La finalità principale diventa, infatti, la
rilevazione prognostica delle possibilità di una buona riorganizzazione del sistema
familiare dopo l’evento separativo, attraverso l’individuazione del tipo di risorse della
famiglia, oggetto di valutazione, affinché l’evento separativo non sia percepito come
rottura totale, ma come un processo che, se giustamente svolto, attraverso interventi
psicogiudiziari adeguati, può aiutare quest’ultima a ricostruirsi.
Più che la rilevazione dei tratti caratteristici di ogni singolo soggetto, l’oggetto di
indagine della valutazione psicoforense diventa adesso complesso, in quanto bisogna
indagare diverse aree, corrispondenti ad esempio alle cause scatenanti il conflitto
parentale, alla qualità del legame di ciascun genitore con il figlio, all’individuazione
delle disfunzionalità e delle risorse potenziali e residue della famiglia, individuali e
relazionali,
così come quelle del contesto allargato, sia pubblico che privato. Di
fondamentale importanza diviene la valutazione delle capacità genitoriali (funzioni di
cura, protettiva, empatica, organizzativa e di accesso all’altro genitore), un dato ormai
indubbiamente indicativo sia rispetto all’attuale funzionamento del sistema familiare
che, al livello prognostico, della possibilità di un buon adattamento o meno della
famiglia nella fase post-separativa.
Nel protocollo, la metodologia sistemica viene proposta come via maestra atta a
consentire uno studio più accurato della famiglia nel contesto forense, come già
descritto a proposito della tecnica peritale di Gulotta, nonostante essa, anche se in
maniera via via più ridotta, stenti ad essere accettata come modalità in grado di dare
maggiori informazioni sulla famiglia.
15
2.2
"LA
PAS
ESISTE.
LA
PAS
NON
ESISTE":
DOCUMENTO
PSICOFORENSE SUGLI OSTACOLI ALLA BIGENITORIALITA’ ED AL
LORO SUPERAMENTO
“I giudici della Cassazione si perdono nella sterile polemica
se la PAS esista o meno, ma il problema è un altro:
la legge garantisce al minore il diritto a mantenere
un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi
i genitori e stabilisce che nel caso in cui madre
o padre ostacolino questo rapporto l’affido
condiviso può essere revocato. I giudici applichino le leggi”
Giorgio Vaccaro, avvocato esperto in diritto familiare4
La PAS è un fenomeno individuato per la prima volta, nel 1980, da R. Gardner, che
può colpire i figli di genitori separati in presenza di accese conflittualità fra gli ex
coniugi; si manifesta attraverso un ingiustificato e netto rifiuto di avvicinare uno dei
due genitori (genitore alienato), in seguito alla “programmazione” ed al “lavaggio del
cervello” eseguito dall’altro (genitore alienante). Non si può parlare di PAS in quei
casi in cui sia riscontrata una vera e propria violenza verso il minore, in quanto
l’alienazione di risposta da parte del bambino sarebbe giustificata.
Il dubbio sull’esistenza della PAS crea molte scissioni nel sistema giudiziario, ma anche
in quello scientifico internazionale, in quanto non è tutt’ora confermata la sua validità
come malattia mentale nel DSM IV, nonostante però ne sia previsto il suo inserimento
nella prossima edizione del manuale all’interno dei Disturbi relazionali3. La SINPIA
(Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), invece,
contempla tale fenomeno nelle linee guida in tema di abuso dei minori (SINPIA, 2007).
Tutto ciò comporta una gran confusione nel sistema giudiziario, in quanto alcuni giudici
partono dal presupposto che se la PAS non è ammessa fra le malattie mentale, allora
non esiste.
Il documento sugli ostacoli alla Bigenitorialità, denominato anche “Pronunciamento per
il diritto alla Bigenitorialità”, nasce proprio dalle numerose controversie, critiche e
scissioni in merito all’Alienazione Parentale che hanno travolto il sistema giudiziario e
la comunità scientifica internazionale negli ultimi tempi. Tale documento, creato dal
16
medesimo movimento di studiosi che si è impegnato per la realizzazione del Protocollo
di Milano, si propone di definire il fenomeno dell’alienazione parentale come una
malattia della relazione (Gulotta, 2011) e non una problematica individuale, chiarendo
che, ai fini legislativi e tutelanti il minore, è importante prima di tutto riconoscere
nell’esistenza del fenomeno del rifiuto immotivato di un figlio verso un genitore la
violazione del diritto alla bigenitorialità, e che il suo non riconoscimento “a che fare
con il commettere un errore grossolano e fuorviante” (Pronunciamento al diritto alla
Bigenitorialità, art. 10) e, dunque censurabile, ostacolando seriamente i potenziali di
sviluppo psicoevolutivo del minore coinvolto. D'altronde, neppure il mobbing e lo
stalking sono riconosciute come malattie mentali, o sindromi, ma ne sono stati
dimostrati comunque gli effetti deleteri su chi ne è stato vittima (Gulotta, Convegno
Padova, 2013).
Due sentenze molto recenti della stessa sezione della Cassazione, rispettivamente la n.
5847/13 del 12 Febbraio 20134 e la n. 7041/13 del 6-20 marzo 2013 5, riflettono le
crepe presenti attualmente nel sistema psicogiudiziario a proposito della PAS. Nei
suddetti casi, infatti, nonostante la sezione fosse composta dal medesimo presidente,
sono state espresse posizioni diametralmente opposte rispetto allo stesso fenomeno: la
Sentenza n. 5847 dell’8 marzo 2013 della Cassazione, propone il caso di una
separazione personale di coniugi e del conseguente affidamento congiunto dei figli
minorenni, prima, e poi, a seguito di giudizio di appello, trasformato in esclusivo alla
madre, poiché la Corte di appello, in base a quanto riportato da una relazione del
servizio di Psichiatria competente, ha riconosciuto come causa del comportamento
negativo dei figli verso l’altro genitore, gli atteggiamenti ostruzionistici del padre, che
ha screditato la figura materna ed ostacolato gli incontri, danneggiando l’equilibrio
psicofisico dei figli. La Cassazione conferma il verdetto della Corte di Appello
riconoscendo l’“esistenza di una sindrome di alienazione parentale causata da pressioni
paterne” (ibid.). Interessante notare, inoltre, come, in tale caso, la Cassazione respinga
anche l’audizione dei minori, nonostante l’età di questi risultasse adeguata, motivando
tale scelta dal fatto che la forte pregnanza della condotta ostruzionistica paterna non
avrebbe consentito ai figli di esprimere le loro reali intenzioni.
4
5
http://www.personaedanno.it/attachments/article/42027/5847.2013%20testo.doc
http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=74
17
La Sentenza della Cassazione 7041/2013, depositata il 20 marzo 2013, invece,
corrisponde all’ultima sentenza espressa rispetto al caso del bambino di Cittadella. Tale
caso, inizia, come il precedente, con l’evento separativo di due coniugi e con il
conseguente ed iniziale affidamento in primo grado alla madre. In seguito, la Corte di
appello, dopo la CTU, decide di affidare il minore al padre, inserendolo in una struttura
residenziale educativa, poichè la madre risultava alienante rispetto alla figura paterna. In
base alle conclusioni del consulente, la signora non aveva per nulla incoraggiato o
favorito la ricostruzione del rapporto con il padre, mantenendo in realtà un controllo ed
un potere assoluto sul figlio, presentando, dunque, un deficit nelle capacità genitoriali e,
nello specifico, un’inadeguatezza rispetto al "criterio dell’accesso all’altro genitore",
che sappiamo essere, allo stato dell’arte, un criterio fondamentale per garantire
l’equilibrio psicofisico dei figli e dunque il loro diritto alla bigenitorialità. La madre
poneva ricorso in Cassazione, la quale rigettando il verdetto della Corte, ha sostenuto
che i giudici della Corte di appello si siano affidati alle conclusioni della consulenza
tecnica sull’accertamento della PAS, senza però valutare la validità sul piano scientifico
di tale patologia e non tenendo conto che tale teoria non risulti ancora scientificamente
consolidata. In questo caso la Cassazione non ha riconosciuto, dunque, la validità
scientifica della PAS:
“di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adattarsi delle soluzioni
prive del necessario conforto scientifico” (Sentenza della Cassazione 7041/2013)
Rispetto all’ultima sentenza sopradetta, recentemente la SINPIA ha ammonito le
autorità giudiziarie “che non devono sostituirsi alla comunità scientifica” e ha fatto un
esplicito riferimento ad una sentenza del 2010, la Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n.
43786), nella quale, fra i criteri di scientificità di una teoria, è direttamente confermata
la generale accettazione della stessa da parte della comunità di esperti (ibid.). Dato che
l’esistenza dell’alienazione parentale, dunque, risulta confermata da un’ampia
letteratura nazionale ed internazionale, pare che anche la Cassazione nella sentenza
7041 abbia omesso alcune considerazioni importanti e valide rispetto a tale fenomeno.
Tutto ciò ha dei risvolti importanti anche per il consulente psicologo, il quale deve
armarsi di scientificità ed accuratezza attraverso una formazione specifica, l'uso di
18
strumenti validati, di metodologie sistematizzate e multiple, e di procedimenti che
donino obiettività e validità alle proprie valutazioni.
2.3 LE RESPONSABILITA' DEI TRIBUNALI ITALIANI: LA CARTA DI
CIVITANOVA MARCHE
Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non
può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio
di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale
(ART 8, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali)
Il tribunale ha l’obbligo di fare di tutto per consentire il
riavvicinamento del genitore e del figlio, nonostante il
conflitto genitoriale
Sentenza Lombardo, 29.1.13
La tutela del minore a volte non corrisponde a semplici interventi di controllo saltuario
o di delega ai servizi sociali territoriali da parte dei tribunali. In alcuni casi, per garantire
il benessere al minore bisogna mettere in atto interventi, anche forti, ma che ne
consentano la reale tutela. Nei casi di affidamento di minori dopo la separazione dei
genitori, il tribunale ha l’obbligo di fare di tutto per consentire che i figli possano
mantenere relazioni stabili con entrambe le figure genitoriali, nonostante il conflitto
genitoriale, considerando anche l’importanza di un intervento immediato, in quanto
spesso il tempo ha degli effetti deleteri sulla qualità delle relazioni e sulla formazione
delle personalità di soggetti in età evolutiva.
Oggi la normativa italiana è più che sufficiente a garantire la bigenitorialità (De
Cataldo, Convegno Padova, 2013):
•
l’art 403 c.c, che prevede l’allontanamento momentaneo del minore dalla famiglia in
un luogo sicuro, quando questo si trovi in una condizione di grave pericolo per la
sua integrità psicofisica;
•
l’art 709 ter c.p.c comma 2 e 3, riguardante i provvedimenti rispetto ai genitori nel
momento in cui mettano in atto gravi inadempienze o atti che comunque arrechino
19
pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di
affidamento;
•
l’art 614 bis c.p.c, che prevede la richiesta da parte del giudice di somme di denaro
per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento.
Le norme esistono, ma devono esserci anche gli strumenti efficaci che rendano tale
protezione effettiva.
Nelle sentenze Piazzi, nel 2010, e Lombardo, nel 2013, la CEDU ha condannato i
tribunali italiani per non avere preso i giusti provvedimenti riguardo quei
comportamenti antigiuridici commessi dagli adulti a scapito dei bambini per non aver
garantito il sacro diritto alla bigenitorialità dei fanciulli. In nessuno dei due casi,
nonostante le evidenti difficoltà di relazione esistenti fra il minore ed uno dei due
genitori, i giudici del TM erano riusciti a dare giustizia, fermandosi solo ad emettere una
serie di disposizioni ed affidando poi la gestione degli incontri ai servizi sociali i quali
ne erano risultati impossibilitati per volontaria opposizione dell’altro genitore.
All’interno della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo esistono due
articoli, il 34 ed il 35, che danno la possibilità ai cittadini, all’interno degli Stati Europei
firmatari di tale Convezione, di accedere alla Corte Europea quando essi sentano di
essere state vittime di una violazione posta in essere dal proprio Stato e se abbiano
esaurito tutte le vie di ricorso interne (ed entro sei mesi dalla data della decisione interna
definitiva). Ed è ciò che è accaduto nei due casi suddetti.
In linea con quanto appena detto, nel dicembre 2012, la comunità scientifica
giuspsicologica italiana ha varato un altro importante documento, sottoscritto dai più
illustri neuropsichiatri e psicologi forensi: la Carta di Civitanova Marche, che
rappresenta un altro passo nel cammino verso la sistematizzazione dei procedimenti
giudiziari in caso di affidamento dei figli di genitori separati per consentire la diffusione
di buone pratiche in ambito psicoforense. In assenza di tali linee guida ufficializzate,
può accadere che siano gli stessi professionisti operanti nei casi i quali, non avendo
chiaro come sia giusto operare, tendono a non garantire il sacro diritto del minore al
rispetto della vita familiare (art 8 CEDU) ed in generale dei diritti relazionali di adulti e
bambini.
20
Il documento è suddiviso principalmente in due parti: la prima riguardante le linee di
indirizzo giuridico per giudici, pubblici ministeri, avvocati, consulenti, che lavorano per
l’attuazione di provvedimenti per la tutela dei diritti relazionali, sulla base della
normativa e della giurisprudenza internazionale e nazionale sopracitata.
La seconda parte, invece, ha a che fare con l’elenco delle buone prassi per proteggere
tali diritti; queste riguardano sia l’attuazione di provvedimenti specifici da parte delle
autorità amministrative in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio
al minore, sia gli interventi dei servizi socio sanitari, i quali non hanno a che fare con
“l‘esecuzione di un provvedimento giudiziario, ma concorrono all’attuazione di tali
provvedimenti” (Carta di Civitanova).
CONCLUSIONI
IL CONVEGNO SULLA "BIGENITORIALITA"- PADOVA 16 FEBBRAIO 2013
Le conclusioni che seguono non sono e non possono essere un vero e proprio epilogo in
quanto “bisogna continuare a camminare” ed è quello che si è fatto con l'ultimo
convegno, “LA GENITORIALITA’ E LA BIGENITORIALITA’”,
Febbraio 2013 a Padova, che ha
tenutosi il 16
visto la partecipazione delle diverse figure
professionali operanti nel delicato campo dell’affidamento dei figli in caso di
separazione dei genitori: il professore-avvocato Guglielmo Gulotta, la Prof.ss De
Cataldo, coautrice insieme a Gulotta della rinomata Carta di Noto, il prof. Sartori,
illustre docente nel campo delle neuroscienze forensi, la prof.ssa Magro, l’avvocato
Forza, il magistrato Gustavo Sergio, presidente del TM di Napoli, il professore
Camerini, autore di uno dei più sofisticati strumenti di rilevazione delle capacità
genitoriali. In tale occasione sono stati mostrati i passi chiave che stanno percorrendo
per garantire il rispetto alla bigenitorialita in ambito psicogiudiziario.
• il Protocollo di Milano,
• il Pronunciamento per il diritto alla Bigenitorialità,
• le Sentenze, Piazzi e Lombardo, attraverso cui la Corte Europea ha condannato per
ben due volte ed in poco tempo i tribunali italiani per non avere garantito la tutela
dei diritti relazionali di genitori e figli, quei diritti aventi a che fare con la
dimensione relazionale, emotiva ed affettiva delle persone,
21
• la Carta di Civitanova Marche e l’importanza di mettere in atto quei provvedimenti
(ad esempio art 709 ter) per la battaglia per i diritti del fanciullo, difficilmente
messi in atto nel sistema giudiziario italiano, seppur esistenti ed in linea con le
convenzioni e le normative internazionali (art 8 CEDU, ART 7-9-18 Convenzione
Di New York) e quelle nazionali esistenti per il rispetto dei diritto alla bigentiorialità
di ogni bambino;
• gli studi, allo stato dell’arte, riguardo i danni che l’assenza di uno, o di entrambi i
genitori, può arrecare nel bambino;
•
l’importanza della scienza come unico paradigma del sapere e di un approccio
"evidence based", più che di una scienza argomentativa che dà luogo solo a pareri
contrastanti,
• la letteratura internazionale e la misurazione delle capacità genitoriali, ritenute ormai
un dato fondamentale per la scelta affidataria, specie il criterio dell’accesso, per
aiutare la famiglia a mettere in campo le proprie risorse al di là degli aspetti
conflittuali,
• un esame accurato di un gruppo di perizie in materia di affidamento per mettere in
luce gli aspetti di forza e di debolezza del modo di lavorare di un consulente e
l’importanza di inserire un prova scientifica nel proprio lavoro.
L’obiettivo è sempre quello di incentivare, promuovere e proseguire nel cammino verso
•
la sistematizzazione degli interventi e delle metodologie in ambito psicoforense
della famiglia,
•
la considerazione della complessità insita in tema di famiglia ed infanzia;
•
l’importanza di assumere un paradigma che abbia come oggetto indagine, più che lo
studio del singolo caso o del singolo individuo, la relazione fra individui e
l’influenza dei contesti e meta contesti, compresi quelli giudiziari, nella
determinazione dei comportamenti degli individui e dell’efficacia degli interventi.
•
un cammino sempre più scorrevole, infine, verso una struttura scientifica del lavoro
consulenziale per offrire validi contributi ed uscire dall’attuale impasse in cui si
ritrovano i tribunali rispetto alle buone prassi in materia di affidamento, potendo
indicare finalmente in modo univoco e valido a tutti coloro che lavorano per il
22
benessere del minore quali siano le vie regie per consentire la reale tutela e la
valorizzazione dei diritti relazionali.
Utilizzando metodologie ed interventi validati si potranno effettuare interventi efficaci,
ad esempio rispetto al fenomeno dell’Alienazione Genitoriale, “non è una questione di
sindrome o non sindrome – sostiene il prof. Gulotta- il fenomeno esiste e bisogna
saperlo diagnosticare ed a tal proposito è stato creato un altro importante documenti,
quello del Pronunciamento” (Gulotta, Convegno Padova, 16 Febbraio 2013).
Termina qui questo affascinante percorso nei meandri del mondo psicoforense della
famiglia, nella speranza che si possa procedere nella direzione che si è intrapresa con la
creazione di documenti ad hoc atti prima di tutto a regolamentare e rendere più fluidi e
celeri gli interventi per garantire il diritto alla bigenitorialità ad ogni bambino, figlio di
genitori separati.
23
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25
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