Il cammino verso una scientificità della perizia psicologica per l
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Il cammino verso una scientificità della perizia psicologica per l
Psicologia & Giustizia Anno XV, numero 1 Gennaio – Luglio 2014 CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA FORENSE, CRIMINALE E INVESTIGATIVA Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia forense e della Comunicazione Gennaio – Giugno 2013 IL CAMMINO VERSO UNA SCIENTIFICITÀ DELLA PERIZIA PSICOLOGICA PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DOCENTE Avv. Prof. GUGLIELMO GULOTTA ELABORATO di Dott.ssa SILVIA SPANO’ 1 INDICE 1. VERSO UNA SCIENZA APPLICATA AL CONTESTO PERITALE……...pag.4 1.1 Dalla consulenza tecnica clinico-tradizionale a quella sistemica.........pag.7 1.2 La tecnica peritale di Gulotta..................................................................pag.9 2. PER DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO - L'importanza del "relazionale" nel sistema psicoforense della famiglia.........................................................................pag.12 2.1 Protocollo Di Milano..............................................................................pag.14 2.2 "La PAS esiste. La PAS non esiste": documento psicoforense sugli ostacoli alla bigenitorialita’ ed al loro superamento...................................................pag.16 2.3 Le responsabilita' dei Tribunali italiani: la carta di Civitanova Marche............................................................................................................pag.19 CONCLUSIONI …………………………………………………………………pag.21 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………pag.24 2 “Ogni assunzione non prospettata ad essere confutabile riguardante valutazione sui minori in caso di affidamento crea delle situazioni a rischio per i minori in questione” Gulotta, 1983 L’intento di questo contributo è principalmente quello di mostrare l’importanza e la necessità di tendere verso una maggiore scientificità del contesto peritale in materia di affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio dei genitori. Dopo una sintetica definizione di cosa sia la perizia in tale ambito e di cosa s’intenda per “scientificità applicata al contesto peritale”, si è voluto dimostrare come l’importante passaggio tra il modo tradizionale di fare perizia a quello di stampo prettamente psicologico sia avvenuto in concomitanza ai grandi mutamenti storico–epistemologici avvenuti dagli anni ‘70 fino ad oggi. Si è messo in risalto, dunque, come sia divenuta sempre più chiara l’esigenza di potere disporre di linee guida univoche per ridurre al minimo il margine di discrezionalità del singolo consulente e per fornire standard professionali e scientifici non solo per i medesimi, ma anche per magistrati e legali che tutti i giorni hanno a che fare con il difficile compito di collaborare per la scelta della migliore soluzione affidataria, non solo nel qui ed ora, tenendo sempre a mente la dimensione prognostica delle decisioni giudiziarie. A seguire, all’interno della perizia di stampo psicologico, si è voluta approfondire una prospettiva valorizzata solo negli ultimi anni, seppur presente da tempo all’interno del contesto peritale: la perizia propriamente detta “sistemica”, il cui precursore fu Guglielmo Gulotta già negli anni ’70 e, a seguire, Vittorio Cigoli ed altri professionisti i quali hanno ritenuto valida e maggiormente efficiente tale prospettiva. Questo modo di intendere e svolgere la perizia tende a volere utilizzare “in senso relazionale il contesto consulenziale” (Cigoli & Iafrate, 1983), assumendo come criterio-guida "la continuità dell’esercizio delle funzioni genitoriali" (Gulotta, 1983), differenziandosi notevolmente dalla vecchia concezione di “genitore psicologico” (J. Goldstein, A. Freud, A. Solnit, 1973), riflesso anche di una maturazione culturale e legislativa in materia di affidamento di minori. Infine, nell’intento di potere dimostrare l’importanza di proseguire nel cammino di ricerca di un comune e validato “modus operandi” nelle pratiche di valutazione in materia di affidamento, è stata fatta un’importante rassegna di 3 alcuni documenti creati per tale scopo dai professionisti più illustri nel panorama psicogiuridico italiano in materia di affidamento, mettendo in evidenza, nella parte conclusiva, i punti essenziali dell’ultimo convegno su questo tema, “Genitorialità e bigenitorialità” tenutosi a Padova il 16 febbraio 2013 che è voluto essere una sintesi di tutte le recenti evoluzione in tale cammino. 1. VERSO UNA SCIENZA APPLICATA AL CONTESTO PERITALE La perizia in materia di affidamento è uno strumento adeguato alla tutela del minore (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavandera, 2003) e si riferisce ad un’attività essenzialmente diagnostica e non terapeutica (Camerini, Volpini, Lopez, 2011), finalizzata allo studio dei rapporti interpersonali fra i componenti della famiglia. Il Ctu viene chiamato dal giudice come suo ausiliario, in base alla normativa del codice di procedura civile, mantenendo un punto di vista obiettivo ed imparziale. Allo psicologo, infatti, non spetta il compito né di prendere le decisioni, di competenza del giudice, né di difendere una delle due parti, compito proprio dei legali (Bricklin, 2005). Ciò che solitamente viene richiesto allo psicologo come consulente in materia di affidamento è uno studio approfondito delle caratteristiche psicologiche e delle capacità educative dei genitori, così come delle modalità con le quali i figli percepiscono e vivono i rapporti con essi e, attraverso la stesura di una relazione, presentare al giudice una valutazione accurata ed il più possibile aderente alla realtà in modo da consentire di scegliere le modalità di affidamento più opportune per la situazione specifica (ibid.). E’ ormai assodato quanto i procedimenti di affido siano delicati e specifici e la superficialità e la soggettività con le quali, spesso, i professionisti si calano nel valutare le situazioni attorno al minore possono essere spesso molto pericolose, non potendo disporre di strumenti specifici e culture di riferimento scientifiche che possano consentire un approccio unitario, chiaro ed in linea sia con l’attuale legge 54 del 2006, con la stessa Costituzione italiana (art. 30) e con le Convenzioni Internazionali riguardanti il fanciullo. Le conclusioni che ne trae il perito non sono sottoponibili a nessun controllo e l’unica garanzia, non sempre verificabile, è la supposta professionalità, deontologia ed esperienza del Ctu (Cesarano e Lomuscio, 1983). Fino a 4 questo momento sono mancate delle norme che abbiano disciplinato l’utilizzo di metodologie cui il consulente deve attenersi per seguire le sue indagini (Bricklin, 2005). La mancanza di una cultura di riferimento è evidente anche nello stesso ambiente giuridico, in quanto, come evidenziato anche dalle ultime sentenze in materia di affidamento, non esistendo una linea guida che unisca le varie professionalità nei procedimenti affidatari, si crea un contesto frammentato e pieno di crepe, in cui le scelte molto spesso riflettono le contraddizioni di un cattivo funzionamento del sistema giudiziario e, dunque, anche di quello psicogiuridico. Oggi, nella cultura contemporanea, la scienza è diventata il Paradigma Del Sapere; diventa, dunque, necessario sviluppare dei criteri di valutazione che assicurino oggettività alle conclusioni raggiunte dagli esperti attraverso le evoluzioni ed i mezzi scientifici. In generale, affinchè i risultati di un procedimento valutativo possano essere dichiarati scientifici, bisogna che siano presenti i seguenti requisiti: la “falsificazione” dei giudizi espressi in considerazione di tutte le ipotesi alternative e del loro grado di validità; la “verificabilita” attraverso l’analisi degli elementi osservati; l’affidabilità e la replicabilità delle tecniche utilizzate ovvero la probabilità di ottenere i medesimi risultati a partire dai riscontri svolti da osservatori diversi (Camerini, Volpini, Lopez, 2011). Ne consegue che per effettuare adeguati procedimenti valutativi in materia di affidamento bisogna tener conto di vari aspetti: uso di protocolli che fungano da piattaforma comune a chi si imbatte nel terreno delle Ctu in materia di affidamento. Come si avrà modo di illustrare, più avanti, infatti, il Protocollo di Milano, così come il Pronunciamento della Bigenitorialità e la Carta di Civitanova, sono stati creati con lo scopo di fornire linee guida univoche ai professionisti del contesto psicogiuridico, così come a far confluire le scoperte e le nozioni proprie della psicologia, intesa come scienza, con la cultura legislativa attuale in materia di minori; Specificità delle competenze dello psicologo in veste di consulente. Allo psicologo consulente non basta condurre un assessment psicologico sul bambino, sugli adulti e sulla famiglia; servono anche buone conoscenze della psicopatologia del bambino, della famiglia e dell’impatto che il divorzio può avere 5 sui figli così come la familiarità con le procedure legali riguardanti il divorzio, e la determinazione della custodia, e buone conoscenze delle ultime scoperte scientifiche e professionali in merito alle procedure ed ai metodi di selezione ed osservazione dei dati; molteplicità dei metodi e presenza di più fonti per la raccolta dei dati per consentire una maggiore validità nella scelta della migliore custodia per il minore (Brickling). Ciò significa l’uso sia di metodologie formali, di strumenti cioè caratterizzati da una struttura convenzionale (i test), ma anche di metodologie informali, cioè di strumenti la cui struttura si vada delineando nel corso dell’interazione a partire dagli obiettivi e dal paradigma di riferimento del consulente: colloquio, osservazione diretta di ciascun genitore con il bambino, o del bambino con entrambi i genitori, nello svolgimento di un compito, uso di videoregistrazioni, colloqui con altre persone significative, indagine ambientale relazionale; uso di test specificatamente validati per il contesto peritale in materia di affidamento. All’interno delle metodologie formali, a parte quelli già utilizzati tradizionalmente: si distinguono i test aspecifici, cioè non specificatamente creati per essere utilizzati nel corso di consulenza tecniche in materia di affidamento dei figli (fra questi si ricordano il Children’s report of parental behavior (Crpb), Family Relation Test (FRT), Indicatore dei rapporti familiari (IRF), Million clinical inventories), ma che risultano comunque adattabili a tale ambito (Gulotta, 1997), ed i test specifici, quelli appositamente creati per le situazioni di affidamento in casi di separazione e divorzio nuovi criteri nella ricerca del genitore affidatario. Ciò significa fare riferimento a dei criteri che tengano maggior conto della dimensione relazionale dei componenti di una famiglia come ad esempio il criterio dell’accesso all’altro genitore e l’individuazione delle risorse latenti, possibilmente, presenti nel sistema familiare, al di là della conflittualità emergenti nella dimensione coniugale della coppia; ciò per facilitare la ristrutturazione del sistema nella fase post separativa: “attenuare il più possibile il conflitto coniugale e migliorare al massimo le condizioni della prole” (Cigoli, Gulotta, Santi, cap. 5, p. 142). Diventa chiara l’importanza della valutazione delle capacità genitoriali, in quanto dato della relazione ritenuto indicatore molto importante sia rispetto al fanciullo che all’altro coniuge. Tecnicamente, inoltre, 6 allo studio strutturale delle interazioni familiari, si affianca anche lo studio prognostico della famiglia: prevedere, a partire dalla situazione attuale, la strutturazione che le relazioni potranno assumere dopo lo scioglimento del sistema coniugale ed il successivo affidamento dei figli. 1.1 DALLA CONSULENZA TECNICA CLINICO-TRADIZIONALE A QUELLA SISTEMICA “… resomi conto che ascoltando i partners separatamente … si era portati involontariamente a dare ragione a chi era più capace di farsela dare …, trovai interessante la possibilità di trarre dati dalla osservazione dei partners insieme, magari con il figlio da affidare …” (Gulotta, 1997) L’impianto psicogiuridico in casi di affidamento di minori è stato influenzato sia dalle evoluzioni storico-legislative avvenute nei vari decenni, a partire dagli anni ’70 ad oggi, al livello nazionale ed internazionale (P. Bisio, N. Selvaggi, 1983), sia dagli studi psicologici sull’infanzia e sul divorzio: si pensi alla legge sul divorzio, alla modifica del diritto di famiglia, così come alle influenze di contesti culturali più ampi, quali ad esempio la propagazione delle Convenzioni riguardanti il Diritto del Fanciullo (Convenzione di New York, quella Europea sull’esercizio del diritto sui minori). Tutto ciò ha consentito la diffusione all’interno del contesto culturale e legislativo del cosiddetto principio della bigenitorialità, il diritto cioè di ogni fanciullo “ad intrattenere contatti diretti con entrambi a meno che ciò non sia contrario al suo interesse preminente” (ART. 9 C.N.Y). È anche interessante notare come a tale evoluzione epistemologica generale siano seguiti, all’interno del contesto psicogiuridico, altri mutamenti in ambiti più specifici. Ad esempio: nella conduzione della perizia, si ha l’importante passaggio dalla cosiddetta Perizia Psichiatrica a quella di stampo Psicologico; in particolare, dagli anni ’70 in poi viene delineata la “Perizia Sistemica”. i quesiti posti dal magistrato, il quale modifica il proprio meta contesto (tale termine, proveniente dall’approccio sistemico-relazionale, si riferisce all’insieme di idee, pensieri e valori che guidano in modo inconsapevole l’operato del giudice, riflettendo l’ambiente socio-culturale in cui è inserito) dirigendo il lavoro del 7 consulente sempre più verso uno studio relazionale dei componenti della famiglia; infatti, mentre prima l’interesse principale del giudice era individuare il genitore più idoneo (“genitore psicologico”), riflesso spesso di una inconscia compartecipazione dello stesso, insieme ai legali delle parti, alle dinamiche conflittuali che si sviluppavano fra gli ex coniugi –l’una a scapito dell’altro-, dagli anni ’90 in poi, e via via sempre più attualmente, diventa prioritaria la tutela del minore (minore da oggetto di tutela a soggetto avente dei diritti), e secondaria quello degli adulti, e di conseguenza la continuità della relazione di quest’ultimo con entrambi i genitori. Oggi, nonostante questa lenta, ma progressiva attenzione alle interazioni familiari nei procedimenti di affidamento dei figli in casi di separazione coniugale, non è ancora però presente un Paradigma peritale definito che sia di riferimento e guida per tutti coloro che lavorano in tale ambito e che concretizzi il diritto alla bigenitorialità di ogni fanciullo, pietra cardine ormai sia del contesto legislativo nazionale (Art 155 bis c.p.c, art 30 Costituzione) che di quello internazionale. Fino a non molto tempo fa il consulente dei tribunali era uno psichiatra, o tutt’al più, un neuropsichiatra infantile, sia nei procedimenti penali che civili, compresi quelli riguardanti la separazione coniugale ed il relativo affidamento dei figli. In quel contesto, il ruolo dello psicologo era solo quello di testista. Tutto ciò iniziò a mutare con l’entrata in vigore, nel 1975, del nuovo Diritto di Famiglia, attraverso il quale più che soffermarsi esclusivamente sulla presenza di patologie, o segni gravi di immoralità, in uno dei due coniugi, venne data maggiore attenzione all’influenza dei fattori psicologici nelle situazioni da esaminare segnando il passaggio dalla cosiddetta perizia di stampo psichiatrico a quella di stampo via via più psicologico. Ci si rese sempre più conto della ricchezza di informazioni rinvenibile dallo studio della relazioni, dati che non si sarebbero potuti recapitare dalla valutazione delle singole individualità, in quanto al di fuori della consapevolezza della famiglia. La Perizia Psichiatrica, attualmente, ha l’obiettivo di stabilire le condizioni di salute psichica di un soggetto e la sua capacità di intendere e di volere; per questo è utilizzata maggiormente in ambito penale e, dunque, per accertare o meno la presenza nell’imputato di un vizio di mente (Cesarano, 1997), classificandolo sistematicamente all’interno di categorie morbose prestabilite e constatando, anche, il livello di eventuale 8 compromissione delle sue funzioni psichiche (A. Quadrio, C. Cappellaro, L. Rizzardi, 1980). La Perizia Psicologica, inclusa quella specificatamente Sistemica, invece, non ha mai avuto a che fare con l’individuazione di segnali patologici di uno o di entrambi i genitori e, pertanto, non si tratta di una diagnosi nosografica. Il concetto chiave è quello di “relazione”, in quanto suo obiettivo è la valutazione, non solo delle caratteristiche personali dei soggetti in esame, ma anche dei rapporti interpersonali fra i componenti della famiglia. Nasce l’esigenza di studiare le personalità in relazione alle altre: padre e figlio, madre e figlio, dei coniugi insieme, dell’intera famiglia, dei vari componenti con altre persone che partecipano direttamente o meno alla situazione in esame (nonni, conviventi). 1.2 LA TECNICA PERITALE DI GULOTTA Fu Guglielmo Gulotta, negli anni ’70, a tentare l’ardua impresa di uscire dalla vecchia concezione consulenziale, nella quale fare perizia equivaleva alla ricerca del genitore affidatario più idoneo, spesso a scapito dell’altro; egli volle liberarsi dall’obiettivo, spesso fallimentare e non utile ai fini del benessere del minore, di attribuire torto o ragione alle parti ascoltandole separatamente, dando molta importanza al concetto di “relazione” all’interno della famiglia, attraverso l’uso di metodologie multiple e specifiche di raccolta dati e di strumenti creati ad hoc per il contesto di valutazione in questione. Per sistema, s’intende “un insieme di unità organizzate fra loro ed interagenti”; in altre parole ci si riferisce a come le singole particelle (unità) siano in scambio continuo (organizzate) ed interagenti allo scambio di informazioni e di messaggi tra le unità. Tale definizione applicata ai sistemi umani, in questo caso la famiglia, significa che quest’ultima, in quanto sistema, sia qualcosa di più della somma dei singoli elementi che la compongono; significa anche che esiste uno scambio continuo fra i suoi componenti e che, in conseguenza di ciò, le informazioni ricavabili dallo studio dell’intero sistema, e dei sottosistemi, non sia equivalente a ciò che si può raccogliere dalla valutazione delle singole persone. Partendo da tali presupposti, Gulotta definisce il gruppo familiare come “un insieme interrelato in cui il comportamento, le emozioni e 9 gli atteggiamenti di ciascuno sono in relazione con quelli di tutti gli altri” (Gulotta, 1997, p.23). La tecnica peritale di Gulotta applicata in materia di affidamento può essere sintetizzata attraverso i seguenti punti: Scopo. Studio ed osservazione dei componenti della famiglia attraverso colloqui individuali, ma anche e soprattutto in interazione con gli altri, non negando che si tratti di un contesto di lite e conflitto e partendo dal principio proprio, ormai, sia del diritto (L. 54/2006, diritto alla bigenitorialità del fanciullo) che della psicologia (le ricerche confermano come, fra le variabili relazionali più predittive di un buon adattamento dei figli alla situazione post-separazione, ci sia la buona relazione dei figli con entrambi i genitori (Dunlop e Burns, 1988; Demo, 1992, Simons e coll., 1994), andando al di là dunque di metodologie e tecniche che potrebbero rinforzare la conflittualità fra i coniugi (quando ad esempio la valutazione peritale ha come obiettivo l’individuazione del genitore più idoneo); Criteri da valutare per l’affidamento. Diviene fondamentale il criterio della continuità dell’esercizio delle funzioni genitoriali e, più nello specifico, il criterio dell’accesso all’altro genitore. Un genitore viene valutato idoneo specialmente se: protegge sinceramente agli occhi del figlio l’immagine dell’altro genitore, consapevole che il piccolo abbia idealmente bisogno di entrambi; sopperisce ai suoi bisogni fisici, materiali e psicologici; genera nel bambino un senso di fiducia in se stesso. Metodi e strumenti. Vi è l’uso di più metodologie (provenienti dai racconti dei soggetti stessi che dalle osservazioni), confrontabili fra loro: colloqui-individuali e congiunti-, somministrazione di test, osservazioni videoregistrate dei membri della famiglia, con particolare attenzione non solo ai contenuti delle comunicazioni, ma anche ai processi comunicativi che si osservano fra i membri. Vengono usati, inoltre, diversi strumenti, sia specifici, come già accennato, quale l’intervista strutturale di Watzlawick, il cuore della tecnica peritale di Gulotta ed il Disegno Congiunto della famiglia –elaborato, come si avrà modo di vedere più avanti nella trattazione- in secondo momento da V. Cigoli- così come alcuni test aspecifici quali il Blacky test (Blum, 1971), un test proiettivo per bambini, l’Indicatore delle 10 relazioni familiari, per lo studio della percezione che ogni soggetto ha delle relazioni con gli altri familiari, il Reattivo delle frasi di Sacks per gli adulti. A partire dalla tecnica sistemica elaborata e sperimentata dal professore Gulotta nel campo dell’affidamento dei figli in casi di separazione dei genitori, furono fatti poi importanti passi nel cammino di ricerca di metodologie sistematizzate che potessero consentire al consulente psicologo di avere una visione della famiglia come unità interagente e non come somma dei singoli componenti. Fu Vittorio Cigoli, un decennio più tardi, infatti, a prendere fra le mani le perizie sistemiche eseguite da Gulotta, approfondendo la concezione di sistema all’interno dello studio delle famiglie in casi di separazione, comprendendo anche in tale ricerca il ruolo non marginale del sottosistema giudiziario ed elaborando il cosiddetto “DISEGNO CONGIUNTO”, attraverso il quale ricavare una classificazione tipologica delle configurazioni familiari. Si tratta di uno strumento grafico interattivo, costruito con un sistema di codifica e di valutazione strutturato ed analitico, Vi sono diverse fasi: 1) la Strutturazione del setting: per l’esecuzione del disegno; 2) l’accoglienza della famiglia: lasciando ai membri, soprattutto ai bambini, il tempo di familiarizzare con l’ambiente e le figure presenti (CTU, CTTP, ecc.); 3) Definizione del compito e consenso: specificando che il disegno da svolgere serve semplicemente per avere un quadro più completo ai fini della perizia. 4) Consegna del materiale: viene consegnato alla famiglia un foglio formato A3, matite, gomme e colori. Il tempo impiegato per l’esecuzione del disegno varia in media dai 15 ai 20 minuti; 5) Osservazione: si osserva il grado di partecipazione dei diversi membri della famiglia, l’utilizzo dello spazio (vicinanza/distanza tra i vari membri durante l’esecuzione, esclusione di un membro, etc.); l’utilizzo del materiale (utilizzo dei colori, eventuali cancellature, etc.) 6) Discussione sul compito svolto: si discute insieme alla famiglia sul disegno, facendo in modo che la famiglia racconti i vari personaggi disegnati e il tema del disegno. Questa fase può risultare molto utile per far vedere alla famiglia un nuovo modo di comunicare (quello espressivo, oltre quello verbale) così come la possibilità di avere uno spazio e un tempo comune, nonostante gli eventuali conflitti presenti. In uno dei testi scritti da V. Cigoli con lo scopo di diffondere la tecnica sistemica, intitolato “Il legame disperante” (Cigoli, Galimberti, Mombelli, 1988) si legge: “con i 11 self report gli individui si pongono al di là del loro sistema di appartenenza e dentro una relazione diretta con il ricercatore. […] Se al centro dell’attenzione invece c’è l’interazione fra persone […] il fuoco attenzionale si viene a trovare all’interno della famiglia […] i sui membri si confrontano attraverso uno strumento”. Nel caso del disegno congiunto, ad esempio, sulla base di un compito da svolgere insieme “il ricercatore cerca di cogliere ciò che caratterizza la famiglia in quanto gruppo, osservando le interazioni” (ibid., p. 41). A parte gli strumenti suddetti, attualmente fra i test ritenuti validi per lo studio del sistema familiare in materia di affidamento, in particolare rispetto alla valutazione delle competenze genitoriali, la letteratura, internazionale e nazionale, propone una vasta gamma di strumenti: fra questi l’ACCESS (A Comprehensive Custody Evalution Stanard System) di B. Bricklin, composto a sua volta da 5 test (PORT, PPCP, APSIP, BPS, PASS), l’APS-I (Assessment of Parental Skills-Interview) di G. B. Camerini e collaboratori ed il Lousanna Trilogue test. 2. PER DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO L'importanza del "relazionale" nel sistema psicoforense della famiglia “Questa è l’epoca della sistemica e quello che conta non è solo capire quale sia la personalità dei singoli coniugi, ma anche la natura della relazione, la qualità parentale, le capacità genitoriali e la misurazione di quest’ultime....se c’è materia scientifica il giudice, il peritus peritorum, sarà maggiormente propenso a fare tesoro del suo lavoro, è la scienza che decide… è la scienza l’unico paradigma del sapere" (G. Gulotta, G Camerini, Padova, Febbraio 2013) In questo capitolo saranno passati in rassegna tre documenti, creati con lo scopo di fornire linee guida univoche ai professionisti del contesto psicogiuridico, così come a far confluire le scoperte e le nozioni proprie della psicologia, intesa come scienza, con la cultura legislativa attuale in materia di minori: 12 • il PROTOCOLLO DI MILANO1 creato nel Marzo 2012, dai professionisti più illustri del panorama psicoforense nazionale, per donare una struttura scientifica ai procedimenti consulenziali in tema di affidamento; • il PRONUNCIAMENTO PER IL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ2 (Ottobre 2012) per chiarire le idee fuorvianti in merito all’Alienazione Parentale; • la CARTA DI CIVITANOVA3 (Dicembre 2012), in relazione al bisogno di incentivare i tribunali italiani a sanzionare le violazioni dei diritti minorili, primi fra tutti quello alla bigenitorialità ed al rispetto della vita privata e familiare. Le parole chiave diventano dunque: • il concetto di RELAZIONE, nella valutazione delle dinamiche familiari, andando oltre la rilevazione di singoli tratti di personalità nei soggetti da esaminare, • i DIRITTI RELAZIONALI, ormai caposaldo della cultura legislativa internazionale, cioè il diritto di ogni soggetto, adulto o bambino che sia, a vivere in modo sano le proprie relazioni, prima di tutto quelle familiari, in quanto alla base della formazione della sua personalità e delle capacità di stare nel mondo; • il concetto di SISTEMA (e dunque l’importanza di tenere conto del contesto sia familiare che del più ampio contesto psicogiudiziario) corrispondente al riconoscimento dell'influenza che ogni singolo intervento in materia di affidamento -quale ad esempio quello di un magistrato, di un avvocato o di un consulenteFenomeni ha rispetto all’obiettivo finale che è la tutela del fanciullo. quali l’alienazione parentale, le tremolanti metodologie argomentative di cui si servono spesso i consulenti nelle loro valutazioni o la 1 http://www.psicologiagiuridica.eu/psicologia-giuridica/43-separazioni-e-divorzi/300-protocollo-di-milano.html 2 http://www.psicologiagiuridica.eu/psicologia-giuridica/43-separazioni-e-divorzi/338-documento-psicoforensesugli-ostacoli-bigenitorialita.html 3 http://www.arcobaleno.re.it/Data/Sites/1/documenti/documentieventi/carta-di-civitanova-marche-def.pdf 13 delega senza controllo dei tribunali italiani ai servizi territoriali, considerati adesso in una prospettiva sistemica fanno emergere il bisogno, ormai primario, di tendere verso un’univocità delle concezioni e degli interventi nei procedimenti psicogiudiziari in materia di minori e famiglia. 2.1 PROTOCOLLO DI MILANO L’esperto impiega più strumenti al fine di garantire accuratezza ed obiettività… utilizza metodi integrati e strumenti di osservazione …impiega, pertanto, una metodologia, dei criteri di valutazione e degli strumenti pertinenti rispetto all’oggetto di indagine ed accertati dalla comunità scientifica Protocollo di Milano, art. 8 (in ruoli e limiti del consulente) Com’è accaduto in ambito penale minorile con la Carta di Noto, il bisogno che soggiace alla creazione del Protocollo di Milano risiede principalmente nella volontà di spingere il contesto psicoforense verso una scientificità dei procedimenti consulenziali in tema di affidamento e di sistematizzare, finalmente, decenni di studi e ricerche, nell’intento di mettersi al passo con le evoluzioni scientifiche in tema di famiglia ed infanzia e con l’attuale cultura legislativa internazionale (“Convention on the Rigths of the Child” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e il Regolamento n.2201/2003 Bruxelles II bis ed i principi dell’American Psychology Association). Il documento rappresenta un riferimento concettuale, normativo, procedurale e metodologico, per consentire al consulente psicologo di sviluppare un’identità professionale adeguata alle proprie funzioni e per acquisire metodologie atte a consentire una maggiore validità dei procedimenti valutativi in materia di affidamento. Il protocollo inoltre è utile indirettamente anche a tutti coloro (i legali, il magistrato, le parti in questione) coinvolti nei procedimenti giudiziari in casi di affidamento, per spingerli verso una collaborazione tendente prima di tutto a garantire la tutela reale del minore. Nella prima parte del documento viene messo in evidenza il momento in cui si struttura l’idea sostanziale per la creazione del protocollo, il convegno tenutosi a Milano nel Marzo 2012, organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta e dall'Ordine degli 14 Avvocati di Milano e dall'AIAF Lombardia; vi è, poi, una parte incentrata principalmente sugli aspetti deontologici e procedurali della consulenza e, l’ultima parte, in cui è proposta una guida metodologica, particolarmente interessante rispetto ai fini della trattazione, in quanto vengono chiariti sia gli obiettivi cardini della valutazione dello psicologo in veste di consulente che l’oggetto di indagine così come i metodi e gli strumenti da utilizzare per una valutazione accurata. Rispetto agli obiettivi della valutazione, si nota come il protocollo sia del tutto in linea con la pietra cardine ormai in materia di affidamento al livello internazionale corrispondente al diritto alla bigenitorialità. La finalità principale diventa, infatti, la rilevazione prognostica delle possibilità di una buona riorganizzazione del sistema familiare dopo l’evento separativo, attraverso l’individuazione del tipo di risorse della famiglia, oggetto di valutazione, affinché l’evento separativo non sia percepito come rottura totale, ma come un processo che, se giustamente svolto, attraverso interventi psicogiudiziari adeguati, può aiutare quest’ultima a ricostruirsi. Più che la rilevazione dei tratti caratteristici di ogni singolo soggetto, l’oggetto di indagine della valutazione psicoforense diventa adesso complesso, in quanto bisogna indagare diverse aree, corrispondenti ad esempio alle cause scatenanti il conflitto parentale, alla qualità del legame di ciascun genitore con il figlio, all’individuazione delle disfunzionalità e delle risorse potenziali e residue della famiglia, individuali e relazionali, così come quelle del contesto allargato, sia pubblico che privato. Di fondamentale importanza diviene la valutazione delle capacità genitoriali (funzioni di cura, protettiva, empatica, organizzativa e di accesso all’altro genitore), un dato ormai indubbiamente indicativo sia rispetto all’attuale funzionamento del sistema familiare che, al livello prognostico, della possibilità di un buon adattamento o meno della famiglia nella fase post-separativa. Nel protocollo, la metodologia sistemica viene proposta come via maestra atta a consentire uno studio più accurato della famiglia nel contesto forense, come già descritto a proposito della tecnica peritale di Gulotta, nonostante essa, anche se in maniera via via più ridotta, stenti ad essere accettata come modalità in grado di dare maggiori informazioni sulla famiglia. 15 2.2 "LA PAS ESISTE. LA PAS NON ESISTE": DOCUMENTO PSICOFORENSE SUGLI OSTACOLI ALLA BIGENITORIALITA’ ED AL LORO SUPERAMENTO “I giudici della Cassazione si perdono nella sterile polemica se la PAS esista o meno, ma il problema è un altro: la legge garantisce al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e stabilisce che nel caso in cui madre o padre ostacolino questo rapporto l’affido condiviso può essere revocato. I giudici applichino le leggi” Giorgio Vaccaro, avvocato esperto in diritto familiare4 La PAS è un fenomeno individuato per la prima volta, nel 1980, da R. Gardner, che può colpire i figli di genitori separati in presenza di accese conflittualità fra gli ex coniugi; si manifesta attraverso un ingiustificato e netto rifiuto di avvicinare uno dei due genitori (genitore alienato), in seguito alla “programmazione” ed al “lavaggio del cervello” eseguito dall’altro (genitore alienante). Non si può parlare di PAS in quei casi in cui sia riscontrata una vera e propria violenza verso il minore, in quanto l’alienazione di risposta da parte del bambino sarebbe giustificata. Il dubbio sull’esistenza della PAS crea molte scissioni nel sistema giudiziario, ma anche in quello scientifico internazionale, in quanto non è tutt’ora confermata la sua validità come malattia mentale nel DSM IV, nonostante però ne sia previsto il suo inserimento nella prossima edizione del manuale all’interno dei Disturbi relazionali3. La SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), invece, contempla tale fenomeno nelle linee guida in tema di abuso dei minori (SINPIA, 2007). Tutto ciò comporta una gran confusione nel sistema giudiziario, in quanto alcuni giudici partono dal presupposto che se la PAS non è ammessa fra le malattie mentale, allora non esiste. Il documento sugli ostacoli alla Bigenitorialità, denominato anche “Pronunciamento per il diritto alla Bigenitorialità”, nasce proprio dalle numerose controversie, critiche e scissioni in merito all’Alienazione Parentale che hanno travolto il sistema giudiziario e la comunità scientifica internazionale negli ultimi tempi. Tale documento, creato dal 16 medesimo movimento di studiosi che si è impegnato per la realizzazione del Protocollo di Milano, si propone di definire il fenomeno dell’alienazione parentale come una malattia della relazione (Gulotta, 2011) e non una problematica individuale, chiarendo che, ai fini legislativi e tutelanti il minore, è importante prima di tutto riconoscere nell’esistenza del fenomeno del rifiuto immotivato di un figlio verso un genitore la violazione del diritto alla bigenitorialità, e che il suo non riconoscimento “a che fare con il commettere un errore grossolano e fuorviante” (Pronunciamento al diritto alla Bigenitorialità, art. 10) e, dunque censurabile, ostacolando seriamente i potenziali di sviluppo psicoevolutivo del minore coinvolto. D'altronde, neppure il mobbing e lo stalking sono riconosciute come malattie mentali, o sindromi, ma ne sono stati dimostrati comunque gli effetti deleteri su chi ne è stato vittima (Gulotta, Convegno Padova, 2013). Due sentenze molto recenti della stessa sezione della Cassazione, rispettivamente la n. 5847/13 del 12 Febbraio 20134 e la n. 7041/13 del 6-20 marzo 2013 5, riflettono le crepe presenti attualmente nel sistema psicogiudiziario a proposito della PAS. Nei suddetti casi, infatti, nonostante la sezione fosse composta dal medesimo presidente, sono state espresse posizioni diametralmente opposte rispetto allo stesso fenomeno: la Sentenza n. 5847 dell’8 marzo 2013 della Cassazione, propone il caso di una separazione personale di coniugi e del conseguente affidamento congiunto dei figli minorenni, prima, e poi, a seguito di giudizio di appello, trasformato in esclusivo alla madre, poiché la Corte di appello, in base a quanto riportato da una relazione del servizio di Psichiatria competente, ha riconosciuto come causa del comportamento negativo dei figli verso l’altro genitore, gli atteggiamenti ostruzionistici del padre, che ha screditato la figura materna ed ostacolato gli incontri, danneggiando l’equilibrio psicofisico dei figli. La Cassazione conferma il verdetto della Corte di Appello riconoscendo l’“esistenza di una sindrome di alienazione parentale causata da pressioni paterne” (ibid.). Interessante notare, inoltre, come, in tale caso, la Cassazione respinga anche l’audizione dei minori, nonostante l’età di questi risultasse adeguata, motivando tale scelta dal fatto che la forte pregnanza della condotta ostruzionistica paterna non avrebbe consentito ai figli di esprimere le loro reali intenzioni. 4 5 http://www.personaedanno.it/attachments/article/42027/5847.2013%20testo.doc http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=74 17 La Sentenza della Cassazione 7041/2013, depositata il 20 marzo 2013, invece, corrisponde all’ultima sentenza espressa rispetto al caso del bambino di Cittadella. Tale caso, inizia, come il precedente, con l’evento separativo di due coniugi e con il conseguente ed iniziale affidamento in primo grado alla madre. In seguito, la Corte di appello, dopo la CTU, decide di affidare il minore al padre, inserendolo in una struttura residenziale educativa, poichè la madre risultava alienante rispetto alla figura paterna. In base alle conclusioni del consulente, la signora non aveva per nulla incoraggiato o favorito la ricostruzione del rapporto con il padre, mantenendo in realtà un controllo ed un potere assoluto sul figlio, presentando, dunque, un deficit nelle capacità genitoriali e, nello specifico, un’inadeguatezza rispetto al "criterio dell’accesso all’altro genitore", che sappiamo essere, allo stato dell’arte, un criterio fondamentale per garantire l’equilibrio psicofisico dei figli e dunque il loro diritto alla bigenitorialità. La madre poneva ricorso in Cassazione, la quale rigettando il verdetto della Corte, ha sostenuto che i giudici della Corte di appello si siano affidati alle conclusioni della consulenza tecnica sull’accertamento della PAS, senza però valutare la validità sul piano scientifico di tale patologia e non tenendo conto che tale teoria non risulti ancora scientificamente consolidata. In questo caso la Cassazione non ha riconosciuto, dunque, la validità scientifica della PAS: “di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adattarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico” (Sentenza della Cassazione 7041/2013) Rispetto all’ultima sentenza sopradetta, recentemente la SINPIA ha ammonito le autorità giudiziarie “che non devono sostituirsi alla comunità scientifica” e ha fatto un esplicito riferimento ad una sentenza del 2010, la Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786), nella quale, fra i criteri di scientificità di una teoria, è direttamente confermata la generale accettazione della stessa da parte della comunità di esperti (ibid.). Dato che l’esistenza dell’alienazione parentale, dunque, risulta confermata da un’ampia letteratura nazionale ed internazionale, pare che anche la Cassazione nella sentenza 7041 abbia omesso alcune considerazioni importanti e valide rispetto a tale fenomeno. Tutto ciò ha dei risvolti importanti anche per il consulente psicologo, il quale deve armarsi di scientificità ed accuratezza attraverso una formazione specifica, l'uso di 18 strumenti validati, di metodologie sistematizzate e multiple, e di procedimenti che donino obiettività e validità alle proprie valutazioni. 2.3 LE RESPONSABILITA' DEI TRIBUNALI ITALIANI: LA CARTA DI CIVITANOVA MARCHE Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale (ART 8, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) Il tribunale ha l’obbligo di fare di tutto per consentire il riavvicinamento del genitore e del figlio, nonostante il conflitto genitoriale Sentenza Lombardo, 29.1.13 La tutela del minore a volte non corrisponde a semplici interventi di controllo saltuario o di delega ai servizi sociali territoriali da parte dei tribunali. In alcuni casi, per garantire il benessere al minore bisogna mettere in atto interventi, anche forti, ma che ne consentano la reale tutela. Nei casi di affidamento di minori dopo la separazione dei genitori, il tribunale ha l’obbligo di fare di tutto per consentire che i figli possano mantenere relazioni stabili con entrambe le figure genitoriali, nonostante il conflitto genitoriale, considerando anche l’importanza di un intervento immediato, in quanto spesso il tempo ha degli effetti deleteri sulla qualità delle relazioni e sulla formazione delle personalità di soggetti in età evolutiva. Oggi la normativa italiana è più che sufficiente a garantire la bigenitorialità (De Cataldo, Convegno Padova, 2013): • l’art 403 c.c, che prevede l’allontanamento momentaneo del minore dalla famiglia in un luogo sicuro, quando questo si trovi in una condizione di grave pericolo per la sua integrità psicofisica; • l’art 709 ter c.p.c comma 2 e 3, riguardante i provvedimenti rispetto ai genitori nel momento in cui mettano in atto gravi inadempienze o atti che comunque arrechino 19 pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento; • l’art 614 bis c.p.c, che prevede la richiesta da parte del giudice di somme di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Le norme esistono, ma devono esserci anche gli strumenti efficaci che rendano tale protezione effettiva. Nelle sentenze Piazzi, nel 2010, e Lombardo, nel 2013, la CEDU ha condannato i tribunali italiani per non avere preso i giusti provvedimenti riguardo quei comportamenti antigiuridici commessi dagli adulti a scapito dei bambini per non aver garantito il sacro diritto alla bigenitorialità dei fanciulli. In nessuno dei due casi, nonostante le evidenti difficoltà di relazione esistenti fra il minore ed uno dei due genitori, i giudici del TM erano riusciti a dare giustizia, fermandosi solo ad emettere una serie di disposizioni ed affidando poi la gestione degli incontri ai servizi sociali i quali ne erano risultati impossibilitati per volontaria opposizione dell’altro genitore. All’interno della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo esistono due articoli, il 34 ed il 35, che danno la possibilità ai cittadini, all’interno degli Stati Europei firmatari di tale Convezione, di accedere alla Corte Europea quando essi sentano di essere state vittime di una violazione posta in essere dal proprio Stato e se abbiano esaurito tutte le vie di ricorso interne (ed entro sei mesi dalla data della decisione interna definitiva). Ed è ciò che è accaduto nei due casi suddetti. In linea con quanto appena detto, nel dicembre 2012, la comunità scientifica giuspsicologica italiana ha varato un altro importante documento, sottoscritto dai più illustri neuropsichiatri e psicologi forensi: la Carta di Civitanova Marche, che rappresenta un altro passo nel cammino verso la sistematizzazione dei procedimenti giudiziari in caso di affidamento dei figli di genitori separati per consentire la diffusione di buone pratiche in ambito psicoforense. In assenza di tali linee guida ufficializzate, può accadere che siano gli stessi professionisti operanti nei casi i quali, non avendo chiaro come sia giusto operare, tendono a non garantire il sacro diritto del minore al rispetto della vita familiare (art 8 CEDU) ed in generale dei diritti relazionali di adulti e bambini. 20 Il documento è suddiviso principalmente in due parti: la prima riguardante le linee di indirizzo giuridico per giudici, pubblici ministeri, avvocati, consulenti, che lavorano per l’attuazione di provvedimenti per la tutela dei diritti relazionali, sulla base della normativa e della giurisprudenza internazionale e nazionale sopracitata. La seconda parte, invece, ha a che fare con l’elenco delle buone prassi per proteggere tali diritti; queste riguardano sia l’attuazione di provvedimenti specifici da parte delle autorità amministrative in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore, sia gli interventi dei servizi socio sanitari, i quali non hanno a che fare con “l‘esecuzione di un provvedimento giudiziario, ma concorrono all’attuazione di tali provvedimenti” (Carta di Civitanova). CONCLUSIONI IL CONVEGNO SULLA "BIGENITORIALITA"- PADOVA 16 FEBBRAIO 2013 Le conclusioni che seguono non sono e non possono essere un vero e proprio epilogo in quanto “bisogna continuare a camminare” ed è quello che si è fatto con l'ultimo convegno, “LA GENITORIALITA’ E LA BIGENITORIALITA’”, Febbraio 2013 a Padova, che ha tenutosi il 16 visto la partecipazione delle diverse figure professionali operanti nel delicato campo dell’affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori: il professore-avvocato Guglielmo Gulotta, la Prof.ss De Cataldo, coautrice insieme a Gulotta della rinomata Carta di Noto, il prof. Sartori, illustre docente nel campo delle neuroscienze forensi, la prof.ssa Magro, l’avvocato Forza, il magistrato Gustavo Sergio, presidente del TM di Napoli, il professore Camerini, autore di uno dei più sofisticati strumenti di rilevazione delle capacità genitoriali. In tale occasione sono stati mostrati i passi chiave che stanno percorrendo per garantire il rispetto alla bigenitorialita in ambito psicogiudiziario. • il Protocollo di Milano, • il Pronunciamento per il diritto alla Bigenitorialità, • le Sentenze, Piazzi e Lombardo, attraverso cui la Corte Europea ha condannato per ben due volte ed in poco tempo i tribunali italiani per non avere garantito la tutela dei diritti relazionali di genitori e figli, quei diritti aventi a che fare con la dimensione relazionale, emotiva ed affettiva delle persone, 21 • la Carta di Civitanova Marche e l’importanza di mettere in atto quei provvedimenti (ad esempio art 709 ter) per la battaglia per i diritti del fanciullo, difficilmente messi in atto nel sistema giudiziario italiano, seppur esistenti ed in linea con le convenzioni e le normative internazionali (art 8 CEDU, ART 7-9-18 Convenzione Di New York) e quelle nazionali esistenti per il rispetto dei diritto alla bigentiorialità di ogni bambino; • gli studi, allo stato dell’arte, riguardo i danni che l’assenza di uno, o di entrambi i genitori, può arrecare nel bambino; • l’importanza della scienza come unico paradigma del sapere e di un approccio "evidence based", più che di una scienza argomentativa che dà luogo solo a pareri contrastanti, • la letteratura internazionale e la misurazione delle capacità genitoriali, ritenute ormai un dato fondamentale per la scelta affidataria, specie il criterio dell’accesso, per aiutare la famiglia a mettere in campo le proprie risorse al di là degli aspetti conflittuali, • un esame accurato di un gruppo di perizie in materia di affidamento per mettere in luce gli aspetti di forza e di debolezza del modo di lavorare di un consulente e l’importanza di inserire un prova scientifica nel proprio lavoro. L’obiettivo è sempre quello di incentivare, promuovere e proseguire nel cammino verso • la sistematizzazione degli interventi e delle metodologie in ambito psicoforense della famiglia, • la considerazione della complessità insita in tema di famiglia ed infanzia; • l’importanza di assumere un paradigma che abbia come oggetto indagine, più che lo studio del singolo caso o del singolo individuo, la relazione fra individui e l’influenza dei contesti e meta contesti, compresi quelli giudiziari, nella determinazione dei comportamenti degli individui e dell’efficacia degli interventi. • un cammino sempre più scorrevole, infine, verso una struttura scientifica del lavoro consulenziale per offrire validi contributi ed uscire dall’attuale impasse in cui si ritrovano i tribunali rispetto alle buone prassi in materia di affidamento, potendo indicare finalmente in modo univoco e valido a tutti coloro che lavorano per il 22 benessere del minore quali siano le vie regie per consentire la reale tutela e la valorizzazione dei diritti relazionali. Utilizzando metodologie ed interventi validati si potranno effettuare interventi efficaci, ad esempio rispetto al fenomeno dell’Alienazione Genitoriale, “non è una questione di sindrome o non sindrome – sostiene il prof. Gulotta- il fenomeno esiste e bisogna saperlo diagnosticare ed a tal proposito è stato creato un altro importante documenti, quello del Pronunciamento” (Gulotta, Convegno Padova, 16 Febbraio 2013). Termina qui questo affascinante percorso nei meandri del mondo psicoforense della famiglia, nella speranza che si possa procedere nella direzione che si è intrapresa con la creazione di documenti ad hoc atti prima di tutto a regolamentare e rendere più fluidi e celeri gli interventi per garantire il diritto alla bigenitorialità ad ogni bambino, figlio di genitori separati. 23 BIBLIOGRAFIA BISIO, P., SELVAGGI, N. 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