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Chiamata in commissione disciplin

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Chiamata in commissione disciplin
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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1
OGGETTO
PERMESSO PER AUDIZIONE IN COMMISIONE DISCIPLINA
QUESITO
(posto in data 22 agosto 2014)
Chiamata in commissione disciplinare, fuori orario di servizio, come
giustifico l'assenza lavorativa? Mi è stato consigliato come la presenza
in Tribunale, giustificazione firmata dal mio Dirigente che poi si è
corretto e senza avvisarmi, ha inviato all'Ufficio Presenza/Assenze una
e-mail facendola passare come giornata di ferie.
Posso chiedere il "motivo personale" o che altro?
Cosa è contemplato dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro
della dirigenza medica?
Dopo 28 anni di servizio Ospedaliero sono passata a svolgere servizio
negli ambulatori territoriali dell'ASL di Rimini ora vasta area
Romagnola. Ogni giorno mi sposto su sedi diverse ed ognuna ha un
orario e una tipologia di lavoro diversa.
È arrivato da 1 anno un nuovo Direttore che come tutti i "nuovi" vuol
dimostrare che tutto ciò che è stato fatto prima è "schifezza" e che lui è
il "migliore". Con questo presupposto ha già mandato in consiglio
disciplinare 4 colleghi senza poi trovare addebiti; fatto sospendere dal
lavoro 2 colleghi, e ha perso le cause in tribunale tutte e due le volte.
Ora è il mio turno e aprendo tutte le mie giornate lavorative del 2013 ha
insinuato sregolatezze che però sono in grado di dimostrare non essere
vere, come ho già fatto in commissione disciplinare, tanto che sono
disposta a ripagarlo con una querela.
Mi secca far passare per ferie una giornata in commissione disciplinare,
se non altro perché voglio essere ripagata anche per l'oltraggio che ho
dovuto subire davanti ai colleghi e in Direzione Sanitaria, in un
ambiente dove sono conosciuta e stimata (almeno sino ad ora).
Il giorno dell’audizione ero di servizio presso un ambulatorio a 40 KM
disagiati di strada e la convocazione alle ore 9.30 si è protratta oltre
le ore 12 (anche per ritardo di alcuni membri della commissione) e il mio
orario lavorativo sarebbe stato dalle ore 8 alle ore 14 con visite ed
ecografie su appuntamento.
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RISPOSTA
(inviata in data 25 agosto 2014)
L’audizione in commissione disciplina deve essere considerata orario
di servizio a tutti gli effetti, essendo connessa con l’attività svolta dal
dirigente nell’ambito dei propri compiti istituzionali. In questo senso
si esprime una circolare del MEF della quale si riporta l’estratto
relativo a questo specifico aspetto.
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Anche se riferita ad una diversa area contrattuale dei dipendenti
pubblici la circolare in questione risulta illuminante per quanto
concerne il principio in essa richiamato, principio che pare in toto
applicabile alla fattispecie oggetto del quesito.
In subordine l’assenza in questione può essere ricondotta a particolari
motivi personali, genericamente indicati al comma 1 dell’articolo 23
del CCNL 1994_1997 tra le cause per le quali possono essere chiesti
permessi retribuiti, o a quelle previste da specifiche disposizioni
di legge (la convocazione in commissione disciplina è esplicitamente
prevista dall’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che disciplina il procedimento disciplinare) previste al comma
6 dello stesso articolo 23.
Come considerare l’assenza per una audizione in commissione
disciplina deve essere oggetto di un regolamento aziendale, che non
esponga il dirigente ad una valutazione discrezionale, che in quanto
tale può risultare diversa per situazioni del tutto analoghe.
La specifica precisazione deve essere inserita o nel regolamento che
l’Azienda dovrebbe adottare per disciplinare i permessi retribuiti, o nel
regolamento che disciplina il procedimento disciplinare.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Il dirigente in questione deve valutare la strategia complessiva che
ritiene da adottare, scegliendo tra due alternative possibili:
٧ una ricomposizione del rapporto con il proprio diretto superiore, e
nell’ambito di questa una ridefinizione della giornata di assenza dal
servizio, d’intesa ed in raccordo con il responsabile dell’ufficio
gestione risorse umane, che deve garantire trasparenza e
correttezza formale degli atti adottati;
٧ una contrapposizione frontale con il proprio diretto superiore,
anche attraverso l’adozione di iniziative di denuncia di un
comportamento che è espressione di un utilizzo disinvolto di quei
poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, attribuisce agli organi proposti alla gestione, e
delle prerogative che gli sono conferite come responsabile di una
struttura complessa.
Oggettivo elemento di debolezza nella situazione rappresentata è
costituito dal fatto che determinate scelte (considerare l’audizione
come orario di servizio, chiedere un permesso retribuito ai sensi
dell’articolo 23 comma 1 o comma 6 del CCNL 1994_1997), doveva
essere deciso prima dell’audizione, e non ex-post.
Se l’orientamento fosse quello di intraprendere iniziative di denuncia
del comportamento del direttore di struttura (comportamento che
appare oggettivamente opinabile), del tutto inopportuno sarebbe farlo
a livello personale, con evidenti implicazioni negative per quanto
concerne il proprio rapporto con la direzione. Un’iniziativa del genere
ha senso solo se intrapresa collegialmente, perché questa modalità
non solo dà forza all’iniziativa, ma evita rivalse e involuzioni che
possono risultare distruttive, soprattutto in un momento come
l’attuale in cui purtroppo l’orientamento normativo non appare
favorevole a tutelare i diritti del lavoratore, ma piuttosto i poteri del
datore di lavoro. Di questo occorre tener conto, pragmaticamente,
facendo prevalere considerazioni di opportunità rispetto ad una più
che comprensibile aspirazione a difendere i propri diritti.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 23
Assenze retribuite
1. situazioni nelle quali possono essere richiesti permessi retribuiti
Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
٧ partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni,
congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio:
giorni otto all'anno;
٧ lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed
affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
٧ particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita
di figli: 3 giorni all'anno.
Nei casi di grave e documentata infermità del coniuge, del
convivente o di un parente entro il secondo grado il lavoratore,
secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo 2000, n. 53, può concordare con il datore di lavoro diverse
modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
Tali permessi possono anche essere concessi per l'effettuazione
di testimonianze per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza
motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente
impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi,
in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più
favorevoli disposti dalle competenti autorità.
2. congedo matrimoniale
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi
in occasione di matrimonio con la precisazione che il permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni
successivi all’evento.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 23
Assenze retribuite
3. cumulabilità dei permessi retribuiti
Le assenze nelle quali al dirigente sono concessi permessi retribuiti
ai sensi della normativa contrattuale vigente (partecipazione a concorsi ed esami, motivi familiari o personali, congedo matrimoniale)
sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono
valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. trattamento economico e normativo dei permessi retribuiti
Per i giorni di assenza nei quali al dirigente sono concessi permessi
retribuiti ai sensi della normativa contrattuale vigente (partecipazione a concorsi ed esami, motivi familiari o personali, congedo
matrimoniale), al dirigente spetta l’intero trattamento economico
escluse quelle indennità commisurate ai giorni di effettiva presenza
in servizio.
5. non cumulabilità con i permessi concessi ai sensi della legge 104
I permessi previsti dall'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 104,
(permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da handicap)
non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato per
i permessi retribuiti per i motivi previsti dai precedenti commi
(partecipazione a concorsi ed esami, motivi familiari o personali) e
non riducono le ferie.
6. ulteriori casi in cui il dirigente ha diritto a permessi retribuiti
Il dirigente ha altresì diritto ad usufruire di permessi retribuiti
negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra
queste ultime assumono particolare rilievo i permessi per i donatori
di sangue ed i donatori di midollo osseo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 23
Assenze retribuite
7. partecipazione ad attività di volontariato
Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle
attività di volontariato e di protezione civile. Le aziende ed enti
favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini
professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi
senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro
l'espletamento del proprio mandato.
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