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Chiamata in commissione disciplin
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO PERMESSO PER AUDIZIONE IN COMMISIONE DISCIPLINA QUESITO (posto in data 22 agosto 2014) Chiamata in commissione disciplinare, fuori orario di servizio, come giustifico l'assenza lavorativa? Mi è stato consigliato come la presenza in Tribunale, giustificazione firmata dal mio Dirigente che poi si è corretto e senza avvisarmi, ha inviato all'Ufficio Presenza/Assenze una e-mail facendola passare come giornata di ferie. Posso chiedere il "motivo personale" o che altro? Cosa è contemplato dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro della dirigenza medica? Dopo 28 anni di servizio Ospedaliero sono passata a svolgere servizio negli ambulatori territoriali dell'ASL di Rimini ora vasta area Romagnola. Ogni giorno mi sposto su sedi diverse ed ognuna ha un orario e una tipologia di lavoro diversa. È arrivato da 1 anno un nuovo Direttore che come tutti i "nuovi" vuol dimostrare che tutto ciò che è stato fatto prima è "schifezza" e che lui è il "migliore". Con questo presupposto ha già mandato in consiglio disciplinare 4 colleghi senza poi trovare addebiti; fatto sospendere dal lavoro 2 colleghi, e ha perso le cause in tribunale tutte e due le volte. Ora è il mio turno e aprendo tutte le mie giornate lavorative del 2013 ha insinuato sregolatezze che però sono in grado di dimostrare non essere vere, come ho già fatto in commissione disciplinare, tanto che sono disposta a ripagarlo con una querela. Mi secca far passare per ferie una giornata in commissione disciplinare, se non altro perché voglio essere ripagata anche per l'oltraggio che ho dovuto subire davanti ai colleghi e in Direzione Sanitaria, in un ambiente dove sono conosciuta e stimata (almeno sino ad ora). Il giorno dell’audizione ero di servizio presso un ambulatorio a 40 KM disagiati di strada e la convocazione alle ore 9.30 si è protratta oltre le ore 12 (anche per ritardo di alcuni membri della commissione) e il mio orario lavorativo sarebbe stato dalle ore 8 alle ore 14 con visite ed ecografie su appuntamento. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 25 agosto 2014) L’audizione in commissione disciplina deve essere considerata orario di servizio a tutti gli effetti, essendo connessa con l’attività svolta dal dirigente nell’ambito dei propri compiti istituzionali. In questo senso si esprime una circolare del MEF della quale si riporta l’estratto relativo a questo specifico aspetto. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Anche se riferita ad una diversa area contrattuale dei dipendenti pubblici la circolare in questione risulta illuminante per quanto concerne il principio in essa richiamato, principio che pare in toto applicabile alla fattispecie oggetto del quesito. In subordine l’assenza in questione può essere ricondotta a particolari motivi personali, genericamente indicati al comma 1 dell’articolo 23 del CCNL 1994_1997 tra le cause per le quali possono essere chiesti permessi retribuiti, o a quelle previste da specifiche disposizioni di legge (la convocazione in commissione disciplina è esplicitamente prevista dall’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il procedimento disciplinare) previste al comma 6 dello stesso articolo 23. Come considerare l’assenza per una audizione in commissione disciplina deve essere oggetto di un regolamento aziendale, che non esponga il dirigente ad una valutazione discrezionale, che in quanto tale può risultare diversa per situazioni del tutto analoghe. La specifica precisazione deve essere inserita o nel regolamento che l’Azienda dovrebbe adottare per disciplinare i permessi retribuiti, o nel regolamento che disciplina il procedimento disciplinare. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 INDICAZIONI OPERATIVE Il dirigente in questione deve valutare la strategia complessiva che ritiene da adottare, scegliendo tra due alternative possibili: ٧ una ricomposizione del rapporto con il proprio diretto superiore, e nell’ambito di questa una ridefinizione della giornata di assenza dal servizio, d’intesa ed in raccordo con il responsabile dell’ufficio gestione risorse umane, che deve garantire trasparenza e correttezza formale degli atti adottati; ٧ una contrapposizione frontale con il proprio diretto superiore, anche attraverso l’adozione di iniziative di denuncia di un comportamento che è espressione di un utilizzo disinvolto di quei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce agli organi proposti alla gestione, e delle prerogative che gli sono conferite come responsabile di una struttura complessa. Oggettivo elemento di debolezza nella situazione rappresentata è costituito dal fatto che determinate scelte (considerare l’audizione come orario di servizio, chiedere un permesso retribuito ai sensi dell’articolo 23 comma 1 o comma 6 del CCNL 1994_1997), doveva essere deciso prima dell’audizione, e non ex-post. Se l’orientamento fosse quello di intraprendere iniziative di denuncia del comportamento del direttore di struttura (comportamento che appare oggettivamente opinabile), del tutto inopportuno sarebbe farlo a livello personale, con evidenti implicazioni negative per quanto concerne il proprio rapporto con la direzione. Un’iniziativa del genere ha senso solo se intrapresa collegialmente, perché questa modalità non solo dà forza all’iniziativa, ma evita rivalse e involuzioni che possono risultare distruttive, soprattutto in un momento come l’attuale in cui purtroppo l’orientamento normativo non appare favorevole a tutelare i diritti del lavoratore, ma piuttosto i poteri del datore di lavoro. Di questo occorre tener conto, pragmaticamente, facendo prevalere considerazioni di opportunità rispetto ad una più che comprensibile aspirazione a difendere i propri diritti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 23 Assenze retribuite 1. situazioni nelle quali possono essere richiesti permessi retribuiti Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi: ٧ partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno; ٧ lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; ٧ particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno. Nei casi di grave e documentata infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado il lavoratore, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Tali permessi possono anche essere concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 2. congedo matrimoniale Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 23 Assenze retribuite 3. cumulabilità dei permessi retribuiti Le assenze nelle quali al dirigente sono concessi permessi retribuiti ai sensi della normativa contrattuale vigente (partecipazione a concorsi ed esami, motivi familiari o personali, congedo matrimoniale) sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. trattamento economico e normativo dei permessi retribuiti Per i giorni di assenza nei quali al dirigente sono concessi permessi retribuiti ai sensi della normativa contrattuale vigente (partecipazione a concorsi ed esami, motivi familiari o personali, congedo matrimoniale), al dirigente spetta l’intero trattamento economico escluse quelle indennità commisurate ai giorni di effettiva presenza in servizio. 5. non cumulabilità con i permessi concessi ai sensi della legge 104 I permessi previsti dall'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 104, (permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da handicap) non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato per i permessi retribuiti per i motivi previsti dai precedenti commi (partecipazione a concorsi ed esami, motivi familiari o personali) e non riducono le ferie. 6. ulteriori casi in cui il dirigente ha diritto a permessi retribuiti Il dirigente ha altresì diritto ad usufruire di permessi retribuiti negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 23 Assenze retribuite 7. partecipazione ad attività di volontariato Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività di volontariato e di protezione civile. Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l'espletamento del proprio mandato. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it