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FATTO Riferisce la Procura di aver avuto notizia di danno dalla ASL

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FATTO Riferisce la Procura di aver avuto notizia di danno dalla ASL
Sent. 193/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai seguenti giudici:
dott. ssa Teresa BICA
Presidente
dott. ssa Chiara BERSANI
Consigliere
dott. Stefano PERRI
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74437 del registro di segreteria, promosso ad istanza del
Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di:
CELEBRINI Luigi, elettivamente domiciliato in Roma viale Mazzini n.11, Pal. H, int. 3 presso lo studio
dell’Avvocato Giovanni Valeri, rappresentato e difeso dall’Avvocato Chiarina Ianni, giusta delega in calce
alla memoria difensiva;
Visto l’atto introduttivo del giudizio, le memorie scritte e tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 26 maggio 2016, con l’assistenza del segretario dott.ssa Ponturo Anna
Sarina, il Consigliere relatore dott. Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore
generale dott. Massimo Perin, l’Avvocato Ianni per il convenuto;
FATTO
Riferisce la Procura di aver avuto notizia di danno dalla ASL di Frosinone che, con due missive del
marzo 2012 e del novembre 2014, ha evidenziato una fattispecie dannosa consistente
nell’erogazione di somme di denaro per illegittimo conferimento di mansioni superiori ad un
dipendente della medesima azienda sign. Vincenzo Scaccia.
In particolare, il Giudice del lavoro di Frosinone, con sentenza n. 82/2011, aveva condannato
l’azienda sanitaria a corrispondere al citato dipendente la somma complessiva di €. 197.938,67 a
titolo di sorte capitale ed oneri accessori comprese le spese di lite, quale differenze retributive
spettanti rispetto a quelle percepite per lo svolgimento indebito di mansioni superiori nel periodo
giugno 2002- luglio 2007.
Con successivo invito a dedurre, la Procura regionale formulava specifica contestazione di addebito
nei confronti dei dirigenti Luigi Celebrini, Enrico Ferri e Walter Pacifico che, nel periodo
suindicato, come responsabili pro-tempore della struttura complessa “Risorse umane, si erano
avvalsi della collaborazione del citato dipendente.
Il Celebrini respingeva ogni addebito sul presupposto della erroneità della sentenza del Giudice di
primo grado che non avrebbe tenuto in debita considerazione alcune risultanze documentali e, in
primis, l’atto aziendale intervenuto nel 2004, che nell’istituire gli uffici di livello dirigenziale, ne
individuava le caratteristiche nello svolgimento di funzioni di gestione finanziaria, di
organizzazione di risorse strumentali ed umane, nonché nell’attribuzione di specifici poteri di spesa,
funzioni e poteri che lo Scaccia non avrebbe mai esercitato, né ottenuto con provvedimento formale
da parte del Celebrini. Sosteneva, quindi, l’invitato che il danno sofferto dall’Azienda fosse
riconducibile alla negligente attività difensiva svolta dai legali dell’ASL che avrebbero prodotto un
atto di appello intempestivo, consentendo alla sentenza di primo grado di divenire irrevocabile.
Le attività svolte dallo Scaccia erano, invero, soltanto quelle tipicamente esecutive connesse al
profilo professionale di appartenenza. Né compiti dirigenziali sono stati mai affidati al medesimo
neppure quando, dopo l’emanazione dell’atto aziendale del 2004, si istituiva nell’ambito della
struttura complessa Risorse umane diretta dal medesimo, la struttura semplice “Trattamento
economico” che risulterebbe affidata di fatto allo Scaccia.
Infatti, per l’assegnazione di tale posto di funzione dirigenziale era stata indetta dall’Azienda una
apposita procedura concorsuale interna. Il candidato vincitore aveva, però, rinunciato all’incarico e i
vertici aziendali non avevano ritenuto di procedere allo scorrimento della graduatoria, nonostante
che il Celebrini, come responsabile della struttura complessa all’interno della quale era stata istituita
la predetta unità dirigenziale semplice, si adoperasse con esplicite e ripetute richieste per procedere
alla relativa copertura del posto di funzione.
In assenza di riscontro dei vertici aziendali, al fine di evitare che la struttura risultasse carente
nell’organizzazione dei servizi da svolgere, lo Scaccia, senza alcun provvedimento formale, di fatto
ha svolto le funzioni di responsabile, con indubbi vantaggi per l’Azienda che andrebbero valutati ai
fini della determinazione dell’eventuale danno che oggi viene contestato.
In ogni caso, e in via del tutto subordinata, ha sostenuto il Celebrini, il danno poteva risultare di
gran lunga dimensionato se l’Amministrazione avesse proposto appello tempestivo alla sentenza di
prime cure, sentenza che invece è passata in giudicato proprio a causa dell’inammissibilità
dell’appello proposto per tardività.
Anche il dirigente Ferri Enrico, nelle sue controdeduzioni, respingeva ogni addebito sul presupposto
di non aver mai affidato mansioni superiori allo Scaccia, anzi, al contrario, di aver emanato
un’apposita circolare interna con la quale si evidenziavano le mansioni dello stesso in senso
conforme al relativo inquadramento professionale di collaboratore amministrativo cat. Ds.
L’assenza di ogni sua responsabilità potrebbe dedursi, altresì, dalla circostanza di non essere stato
citato come teste nel giudizio del lavoro proprio per l’assenza di ogni riscontro documentale idoneo
a sostenere l’affidamento al dipendente di mansioni diverse da quelle di pertinenza.
Anche il Ferri riconduceva la responsabilità del danno prodotto alla negligente attività difensiva
dell’ufficio legale aziendale che, se correttamente svolta, avrebbe consentito una riduzione
consistente della pretesa, come peraltro già accaduto in altra fattispecie similare nella quale
l’Azienda aveva definito la vicenda giudiziaria con un dipendente che aveva svolto mansioni
superiori con una transazione per importi finali molto meno onerosi.
Ultimo invitato, il dott. Walter Pacifico, ha escluso la responsabilità dell’addebito contestato,
precisando di aver rivestito la qualifica di dirigente responsabile della struttura complessa Risorse
umane per un limitato periodo di soli otto mesi durante i quali ricopriva anche l’incarico di direttore
amministrativo dell’intero polo ospedaliero Frosinone-Ceccano. Il suo incarico sarebbe stato solo
temporaneo e inidoneo alla modifica di posizioni lavorative e, comunque, lo Scaccia, in quel
periodo, fu adibito soltanto alla predisposizione di atti amministrativi di liquidazione delle
competenze senza poteri di firma aventi rilevanza esterna.
Nell’atto di citazione, la Procura ha ritenuto le deduzioni opposte da Ferri e Pacifico idonee ad
escludere ogni responsabilità del danno derivante dall’indebito svolgimento delle mansioni
superiori, mentre nei riguardi del Celebrini ha riconosciuto la sussistenza dell’addebito, in quanto il
medesimo avrebbe consentito lo svolgimento delle funzioni dirigenziali dello Scaccia che avrebbe
diretto la struttura dirigenziale Trattamento economico per un tempo eccessivamente lungo e fino
alla designazione del responsabile.
Né alcuna rilevanza potrebbe avere la mancanza di un provvedimento formale di assegnazione in
quanto il Celebrini, nell’ambito dei suoi poteri organizzativi, avrebbe dovuto impedire lo
svolgimento di fatto di tali funzioni che hanno fatto sorgere il diritto alle differenze retributive,
come pure ruolo marginale nella produzione del danno è stato riconosciuto dall’attore alla
circostanza della non tempestività dell’atto di appello in considerazione del possibile esito
sfavorevole del giudizio di secondo grado in considerazione dei principi giurisprudenziali
consolidati in tema di erogazione di differenze retributive per mansioni superiori illegittimamente
affidate.
L’attore si è dimostrato contrario anche alla richiesta difensiva di riconoscimento degli eventuali
vantaggi conseguiti dall’Amministrazione in relazione alla prestazione dello Scaccia, in quanto la
illegittimità avrebbe un’evidenza tale come violazione di legge da escludere ogni positiva
valutazione; ha richiamato, infine, giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto responsabile colui
che avrebbe soltanto tollerato l’esercizio di fatto delle funzioni superiori senza preoccuparsi di
predisporre una diversa organizzazione del servizio atta ad impedire la reiterata violazione di legge.
Ha concluso, chiedendo una condanna ad un importo di danno pari a €. 100.000,00, inferiore
all’effettivo pregiudizio subito dall’Azienda sanitaria, in considerazione della complessità
dell’incarico svolto e del possibile andamento del contenzioso che in appello avrebbe potuto
comportare un ristoro delle pretese attoree più contenuto.
Con memoria depositata in data 4 maggio 2016, il Celebrini ha nuovamente ribadito l’assoluta
infondatezza della sentenza del Giudice del lavoro da cui ha tratto origine l’atto di citazione che
muove da presupposti fattuali del tutto erronei, come evincibile anche dallo stesso atto di appello
predisposto dalla ASL avverso la sentenza, impugnativa che non è stata esaminata nel merito perché
depositata tardivamente. In particolare, dagli atti risulterebbe che il convenuto, fin dal 2001,
avrebbe affidato le incombenze ricollegabili agli inquadramenti contrattuali del personale aziendale
a due unità interne diverse dallo Scaccia, coadiuvate sotto il profilo tecnico da un’apposita società
aggiudicataria di gara pubblica ISSOS s.r.l. che ebbe a prestare la dovuta collaborazione per
soddisfare tutte le esigenze connesse con i nuovi inquadramenti del personale anche dal punto di
vista economico; risulta, inoltre, dagli atti che la struttura semplice “Trattamento economico” è stata
istituita dall’atto aziendale del 2004, quindi non potrebbe lo Scaccia aver esercitato funzioni
dirigenziali in epoca pregressa laddove esisteva una sola struttura complessa affidata per l’appunto
al Celebrini. All’epoca lo Scaccia svolgeva, come altri dipendenti, soltanto compiti di routine e
quindi esecutivi propri della sua qualifica. Mancherebbe, secondo la difesa, la prova che lo Scaccia
abbia svolto i compiti propri della figura dirigenziale, essendo le funzioni svolte quelle proprie della
sua qualifica e non potendo avere alcun rilievo la nota aziendale del 2008 nella quale si afferma che
soltanto nel 2008 la struttura “Trattamento economico” fu affidata ad un dirigente in quanto la nota
è successiva alla preposizione del Celebrini alla struttura complessa “Risorse Umane” e non è stato
in alcun modo dimostrato che quanto posto in essere dal successivo funzionario responsabile
Catracchia sia identico alle mansioni affidate allo Scaccia.
Da ultimo, la difesa ha riportato alcuni stralci delle deposizioni testimoniali rese dai dirigenti di
struttura complessa Ferri, Celebrini e Pacifico nel giudizio ordinario di primo grado da cui si
evincerebbe che nessuna funzione dirigenziale è stata posta in essere dallo Scaccia in quanto, anche
dopo l’emanazione dell’atto aziendale del 2004, le funzioni dirigenziali della struttura “Trattamento
economico” furono avocate dal medesimo Celebrini che lasciò allo Scaccia i soli compiti connessi
alla figura di responsabile del procedimento in linea con la sua qualifica di collaboratore
amministrativo esperto. Per quanto riguarda le deposizioni degli altri due dirigenti Ferri e Pacifico, i
medesimi hanno escluso il conferimento di tali funzioni dirigenziali allo Scaccia.
La difesa ha, altresì, argomentato che il Celebrini sarebbe da ritenersi esente da responsabilità in
quanto non solo non avrebbe esplicitamente affidato nessuna funzione dirigenziale allo Scaccia ma,
al contrario, avrebbe più volte sollecitato i vertici aziendali a ricoprire la posizione organizzativa
“Trattamento economico” senza ottenere alcuna risposta, per cui l’eventuale responsabilità
dovrebbe ricadere sui vertici aziendali che per lungo tempo non hanno ricoperto il posto
dirigenziale.
Infine la difesa, in via subordinata, ha richiesto di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti
dall’azienda che escluderebbe qualsiasi danno erariale, come pure ha chiesto di tener conto
dell’assenza di gravità della colpa nella condotta del convenuto.
Alla pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha fatto rinvio all’atto di citazione e alla
giurisprudenza ivi citata in tema di illegittimo esercizio di mansioni superiori.
La difesa ha fatto rinvio allo scritto depositato nel quale ha evidenziato l’erroneità della sentenza
del Giudice del lavoro che non ha tenuto conto dei documenti istruttori depositati e della richiesta di
riconoscimento delle mansioni superiori formulata dallo stesso Scaccia a decorrere dal 2004 e non
dal 2002. L’interposto appello, se fosse stato tempestivo, avrebbe consentito l’esatto inquadramento
della fattispecie anche alla luce della declaratoria del profilo di appartenenza di collaboratore
amministrativo contenuto nel contratto collettivo nazionale.
In sede di replica, il Pubblico ministero ha affermato di aver tenuto conto della possibile riforma
della sentenza di primo grado, qualora l’appello depositato fosse stato tempestivo, chiedendo una
condanna ridotta rispetto all’entità del danno prodotto.
DIRITTO
Questo Giudice deve preliminarmente individuare la normativa applicabile alla fattispecie in esame,
consistente nello svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali presso l’ASL di Frosinone da parte di
un impiegato Vincenzo Scaccia avente funzione di collaboratore amministrativo livello Ds.
All’epoca dei fatti, in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, vigeva la
norma di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001 che così recitava: “ 1 . Il prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello
sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2 . Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3 . Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.
4 . Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta
per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5 . Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni
proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6 . Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina
degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2,
3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore.”
Era altresì vigente il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del servizio
sanitario nazionale normativo 2002/2005 economico biennio 2002-2003 che aveva rideterminato le
posizioni giuridiche espresse prima in qualifiche e livelli in categorie.
Per quanto riguarda lo Scaccia, il medesimo ha rivestito fino al 1 gennaio 2004 la qualifica VIIcategoria D- collaboratore amministrativo e solo dopo quella data è stato inquadrato nella qualifica
VIII, categoria Ds quindi collaboratore amministrativo avente funzione direttiva e praticamente
apicale nel ruolo amministrativo.
E’ stato pacificamente riconosciuto dall’odierno convenuto che la struttura semplice “Trattamento
economico” era un’unità di livello dirigenziale posta all’interno di un’unità complessa coordinata
dal medesimo nel periodo 2004-2007, salvo brevi parentesi temporali nelle quali la responsabilità di
detta struttura complessa è risultata affidata ad altre due persone che, raggiunte in prima battuta dal
medesimo invito a dedurre, hanno dimostrato documentalmente l’estraneità agli addebiti contestati,
per cui la Procura ha ritenuto correttamente di archiviare le rispettive posizioni.
D’altra parte che l’Unità trattamento economico fosse una struttura di livello dirigenziale è
pacificamente dimostrato dal fatto che, fin dal sua istituzione (marzo 2004 ma ancor di più dal
settembre 2004), l’Azienda sanitaria (Dirigente Ferri) ebbe a bandire uno specifico avviso pubblico
riservato ai dirigenti in servizio per la copertura del posto di funzione.
A tale unità semplice è risultato essere stato applicato lo Scaccia che, in assenza della figura del
responsabile, avrebbe, secondo la prospettazione attorea, di fatto svolto le funzioni dirigenziali,
compiti che sono stati valutati dal Giudice del lavoro di Frosinone come esercizio di quella funzione
per cui, pur non determinando l’acquisizione della qualifica giuridica di dirigente, hanno fatto
sorgere la legittima pretesa alla corrispondente retribuzione, pretesa riconosciuta nella sentenza del
Tribunale di Frosinone n. 82/2011.
A fronte di questo riconoscimento giudiziale, il convenuto ha opposto l’atto aziendale del 2004 (lo
stesso sulla base del quale lo Scaccia veniva inquadrato nella categoria Ds) nel quale sarebbero state
individuate le caratteristiche della funzione e dei correlati poteri dirigenziali, precisando altresì che
fino all’istituzione nel 2004 della unità semplice “Trattamento economico” lo Scaccia avrebbe
svolto soltanto compiti di routine connessi al profilo di appartenenza, essendo presenti nell’Ufficio
coordinato dal convenuto altra risorsa umana, dott. Margiotta, cui furono affidati compiti di
rilevanza esterna, compiti che, per la particolare complessità, hanno legittimato persino un
affidamento esterno a società di consulenza e servizi (Issos di Arezzo).
Ne consegue che, fino all’istituzione della struttura semplice “Trattamento economico”, vista la
qualifica giuridica dello Scaccia e l’esistenza di altre figure responsabili dei compiti con valenza
esterna, non si può configurare alcun esercizio di funzioni dirigenziali da parte dello Scaccia.
Successivamente, invece, ritiene questo Giudice, che lo Scaccia ebbe effettivamente a svolgere
mansioni superiori. A fronte di ciò, il Celebrini ha fondato la sua estraneità all’addebito sul
presupposto che non avrebbe mai emesso un provvedimento formale di assegnazione di funzioni
allo Scaccia, come pure di aver più volte richiesto alla Direzione generale dell’Asl lo scorrimento
della graduatoria del concorso interno bandito proprio per la copertura del posto ma rimasto deserto,
senza ottenere, però, alcun riscontro e di aver, quindi, utilizzato lo Scaccia nella nuova struttura al
fine di evitare la paralisi dei servizi, per cui, in via del tutto residuale, qualora si volesse riconoscere
una responsabilità dannosa, la stessa andrebbe attribuita ai vertici aziendali rimasti del tutto inerti e,
comunque, si dovrebbe tener conto anche dei vantaggi comunque conseguiti dall’Azienda per il
servizio prestato dallo Scaccia.
Ha anche affermato nella memoria difensiva di aver avocato a sé i poteri dirigenziali della struttura
semplice anche se, però, tale affermazione non è stata documentalmente provata e peraltro è in
contrasto con quanto affermato dallo stesso Celebrini di aver utilizzato lo Scaccia per evitare la
paralisi dei servizi e di aver lasciato praticamente solo lo Scaccia ad occuparsi di detto settore.
Quanto, poi, all’affermazione che non sarebbe stato dimostrato l’esercizio di funzioni dirigenziali
da parte dello Scaccia, questo Giudice deve precisare che, a fronte di un’assegnazione di fatto dello
Scaccia come funzionario più alto in grado alla struttura semplice dirigenziale “Trattamento
economico” incombe a chi vuole dimostrare il contrario provare i fatti di mancato esercizio di
funzioni dirigenziali, quali ad esempio, la sussistenza di un ordine di servizio con il quale il
Dirigente della struttura complessa aveva avocato a se i poteri o svolgeva ad interim queste funzioni
che, come abbiamo visto, nella specie non è stato esibito ma solo genericamente affermato dallo
stesso convenuto, peraltro in contraddizione con la deposizione resa dal medesimo nel processo
civile di cui si fa esplicito riferimento nella sentenza di primo grado.
Né alcuna rilevanza può avere a tal riguardo la nota prot. 587 del 20 gennaio 2005 nella quale il
Ferri indicava semplicemente lo Scaccia come destinatario di un sub procedimento amministrativo
ma nulla veniva affermato in ordine alle sue mansioni che, come vedremo, all’epoca erano già da
considerarsi superiori.
Questo Giudice, dall’esame delle risultanze istruttorie acquisite al fascicolo, ha potuto verificare,
quindi, che soltanto dal 2004 e non dal 2002 come indicato dal Giudice del lavoro, lo Scaccia ha
svolto mansioni superiori nella sua qualità di responsabile di fatto della struttura dirigenziale
“Trattamento economico” e, per tale ragione, ha maturato il diritto al corrispondente trattamento
economico, ai sensi della normativa prima indicata e in applicazione dell’articolo 36 della
Costituzione.
E’ bene precisare, come già fatto presente in altro analogo giudizio (Sezione Lazio n. 1435/2011),
che il Giudice contabile non è vincolato all’accertamento compiuto dal Giudice ordinario dalla cui
sentenza è scaturito il danno erariale che viene oggi al suo esame, ben potendo vagliare nuovamente
i fatti per giungere ad una nuova determinazione del danno che potrebbe comportare anche un
diverso onere economico da porre a carico del responsabile.
Dalla data del marzo/maggio 2004 (data di emanazione/pubblicazione dell’atto aziendale) viene,
quindi, in evidenza lo svolgimento di fatto delle funzioni dirigenziali da parte dello Scaccia che, alla
scadenza del termine massimo di un anno, che secondo la normativa sopra indicata può giustificare
l’assegnazione temporanea e non indebita di mansioni superiori, visto il contestuale svolgimento
della procedura concorsuale di reclutamento dirigenziale, risulta aver continuato a svolgere con la
mera tolleranza del coordinatore del servizio oggi convenuto.
Pertanto, pur avendo lo Scaccia diritto alle differenze retributive fin dal 2004, soltanto un anno
dopo le attività connesse alla qualifica dirigenziale erano al medesimo precluse e il convenuto
avrebbe dovuto provvedere in altro modo ad organizzare il servizio per non incorrere nella
violazione di un precisa norma di legge, che configura quella colpa grave necessaria per rispondere
del danno prodotto dinanzi a questa Corte.
La fattispecie dannosa, quindi, perseguibile dinanzi a questa Corte riguarda soltanto il periodo
2005-2007 e, per quanto riguarda il Celebrini, la seconda parte dell’incarico di dirigente della
struttura complessa Risorse umane dal 5 maggio 2005 al 31 ottobre 2006, restando altresì escluso il
successivo breve periodo di dirigenza del Pacifico, la cui posizione è stata archiviata per assenza di
colpa grave in considerazione della brevità dell’incarico e del contemporaneo svolgimento di altra
funzione dirigenziale.
Appare, pertanto, evidente che questa Corte, nella determinazione del danno da porre a carico del
convenuto dovrà necessariamente tener conto esclusivamente dello svolgimento di fatto di funzioni
superiori avvenute in questo circoscritto periodo temporale.
Non può, però, accogliersi la deduzione difensiva sugli eventuali vantaggi conseguiti dall’Azienda
dallo svolgimento di mansioni superiori dello Scaccia, in quanto la palese e diretta violazione di
legge impedisce di valutare positivamente la prestazione resa dal dipendente che ha svolto
indebitamente oltre il termine massimo consentito le mansioni superiori (in tal senso cfr. Corte di
Cassazione sez. lavoro n. 12193 del 6 giugno 2011 da leggere unitamente a Sezione 2^di appello di
questa Corte n. 226 del 10 luglio 2002 richiamata in citazione ).
Ne consegue che la posta dannosa da porre a carico del responsabile rispetto a quanto richiesto dalla
Procura, deve essere rideterminata nella minor somma di €. 30.000,00 comprensiva di rivalutazione
monetaria a cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza
e fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, definitivamente pronunciando
CONDANNA
Celebrini Luigi al risarcimento del danno nei confronti dell’ente Azienda sanitaria locale di Frosinone della
somma di €. 30.000,00 compresa rivalutazione monetaria oltre interessi legali come in motivazione.
Le spese di giudizio liquidate in €. 376,43 (trecentosettantasei/43)
seguono la soccombenza.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 26 maggio 2016
L’Estensore
Il Presidente
F.to Stefano Perri
F.toTeresa Bica
Depositata in Segreteria il 14 giugno 2016.
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to Dott. Luigi DE MAIO
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