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Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato

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Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
1
OGGETTO
SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE
PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO
QUESITO
(posto in data 4 luglio 2014)
Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato ed
a tempo pieno (38 ore settimanali) dal 2009 e ora sono vincitrice di un
concorso da dirigente medico sempre a tempo indeterminato. Non so se
mi conviene accettare. Mi sapreste dare delle informazioni su eventuali
vantaggi o svantaggi?
RISPOSTA
(inviata in data 4 luglio 2014)
La scelta tra i due rapporti di lavoro in questione deve essere fatta
tenendo conto di tre aspetti:
٧ la gratificazione che può derivare dall’esercizio della professione
nell’uno e nell’altro dei due rapporti possibili, gratificazione che
non dipende tanto dalla natura giuridica del rapporto quanto dal
contenuto tecnico professionale del lavoro: le funzioni attribuite,
ciò che quotidianamente esprime il proprio impegno professionale,
il rapporto con il paziente, il rapporto con i colleghi;
٧ la qualità della vita che le due diverse tipologie di rapporto rendono
possibile, in relazione ai diversi istituti che disciplinano il rapporto
di lavoro, agli obblighi lavorativi che in termini di orari di lavoro
sono connessi all’uno e all’altro. Istituti come la guardia e la pronta
disponibilità, notturne e festive, ai quali è soggetto un dirigente
medico che opera nell’ambito di un presidio ospedaliero che deve
garantire continuità assistenziale 24 ore su 24, non sono previsti
per uno specialista ambulatoriale che in relazione alla natura
stessa delle prestazioni ad esso affidate è di tenuto a rispettare un
orario di lavoro di norma diurno e feriale.
٧ le prospettive offerte dalle due tipologie di rapporti in termini
di crescita professionale e di relativo riconoscimento economico.
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Per quanto concerne i primi due aspetti questi possono essere valutati
solo tenendo conto dell’area e della disciplina di assegnazione, che
potrebbe tra l’altro attenuare o accentuare alcune implicazioni: un
dirigente medico che lavora in una direzione sanitaria non ha, proprio
in relazione alle funzioni attribuite, le stesse responsabilità e lo stesso
stress lavorativo che gravano ad esempio su un neurochirurgo o un
anestesista rianimatore. La gratificazione professionale è tra l’altro
correlata in misura prevalente alle proprie personali attitudini ed
aspirazioni, alla propria vocazione professionale, che ha avuto la sua
prima espressione nella scelta di una determinata specializzazione, e
che deve guidare le scelte forse più di ogni altra considerazione.
Confrontabili sono invece più astrattamente le norme che disciplinano
i due rapporti di lavoro, per quanto concerne in particolare l’orario
di lavoro, le progressioni di carriera e il trattamento economico.
I riferimenti normativi principali che disciplinano il rapporto di lavoro
del medico dipendente dal servizio sanitario nazionale sono:
٧ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche)
٧ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino del Servizio
Sanitario nazionale in attuazione della legge 23 ottobre 1992, 421)
con particolare riferimento all’articolo 15 ed in generale al titolo V
٧ i contratti collettivi nazionali di lavoro.
I riferimenti normativi principali che disciplinano il rapporto di lavoro
del medico specialista ambulatoriale sono:
٧ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino del Servizio
Sanitario nazionale in attuazione della legge 23 ottobre 1992, 421)
con particolare riferimento all’articolo 8 che disciplina l’erogazione
delle prestazioni e che prevede nuove forme di integrazione tra
differenti soggetti che sono deputati all’erogazione dell’assistenza
distrettuale (in particolare i medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali)
٧ gli accordi collettivi nazionali di lavoro.
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La differenza sostanziale che caratterizza i due rapporti di lavoro sta
nel fatto che il medico specialista ambulatoriale ha un rapporto libero
professionale in convenzione, regolato da un accordo nazionale che
disciplina i vari istituti attinenti, ed è retribuito sulla base delle ore
di attività effettivamente prestate, il medico dipendente dal servizio
sanitario nazionale presta la propria attività nell’ambito di una
struttura alla quale è stabilmente assegnato, in coerenza con l’area e
disciplina di appartenenza, e secondo i compiti e le responsabilità ad
esso attribuite contestualmente all’assunzione e nonché all’incarico
dirigenziale ad esso conferito, in una logica di progressiva autonomia
e responsabilizzazione in relazione allo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze tecniche acquisite.
Gli incarichi dirigenziali previsti dalla normativa vigente, nell’ambito
del ruolo unico della dirigenza in cui sono inquadrati i medici secondo
quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo
30dicembre 1992, n. 502, sono:
a) direttore di struttura complessa
b) responsabile di struttura semplice
c) incarico professionale anche di alta specializzazione
d) incarico professionale di base.
(CCNL 1998_2001, articolo 27, comma 1)
Gli incarichi della tipologia d) devono essere conferiti al compimento
del periodo di prova, gli incarichi delle tipologie c) e b) possono essere
conferiti, in relazione alle esigenze organizzative aziendali, a seguito
della valutazione positiva espressa dal collegio tecnico al compimento
dei cinque anni di servizio, sulla base di una valutazione comparativa
secondo criteri e procedure stabilite dal regolamento aziendale che
disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali,
mentre il conferimento di un incarico di direzione di struttura
complessa può avvenire solo a seguito di un avviso pubblico e
secondo procedure precisate dall’articolo 15, comma 7-bis, introdotto
dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158.
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٧ stipendio base (competenze fisse indipendenti dalla presenza
in servizio e dall’incarico dirigenziale attribuito)
٧ indennità di esclusività (componente retributiva che spetta soltanto
ai medici che hanno optato per il rapporto esclusivo)
٧ retribuzione di posizione (componente retributiva articolata in due
parti, la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata,
stabilita contrattualmente e dipendente dall’incarico dirigenziale
attribuito e dall’esclusività o meno del rapporto di lavoro
٧ retribuzione di risultato (componente retributiva legata ai risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi prestazionali fissati nel budget)
٧ indennità per prestazioni particolari (indennità di pronta
disponibilità, indennità per lavoro notturno, ore di lavoro
straordinario prestate per chiamate in pronta disponibilità).
Ulteriori compensi possono essere erogati a fronte di prestazioni
erogate in regime di libera professione intramoenia (consentita solo
per quei medici che hanno optato per il rapporto esclusivo) siano esse
erogate a pazienti esterni, siano esse richieste dall’azienda per
garantire servizi essenziali a fronte di situazioni di carenza di organico
(le cosiddette prestazioni aggiuntive, retribuite con un compenso
orario pari a 60 euro lordi).
Lo stipendio base è attualmente fissato in euro 43.310,90 l’anno ed è
indipendente dall’incarico dirigenziale attribuito.
La retribuzione di risultato ha entità variabili che dipendono in parte
dalla consistenza dei fondi disponibili a livello aziendale, e in parte
dalle politiche adottate per la ripartizione di tali fondi tra i dirigenti
medici in relazione al contributo individuale al raggiungimento degli
obiettivi prestazionali che sono assegnati alle diverse unità operative.
Generalmente la retribuzione di risultato ha un’entità trascurabile
rispetto alle altre componenti della retribuzione, tra le quali quelle che
sono di gran lunga più rilevanti sono la retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata e l’indennità di esclusività, che variano
sensibilmente in relazione all’incarico dirigenziale attribuito, come
riportato nelle tabelle di seguito riprodotte.
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indennità di esclusività
Incarico dirigenziale
importo
struttura complessa
17.052,27
anzianità di servizio superiore a quindici anni
12.791,61
anzianità compresa tra cinque e quindici anni
9.385,84
anzianità di servizio < 5 anni
2.325,41
(CCNL 2006_2009,secondo biennio economico, articolo 12, comma 1)
retribuzione di posizione minima contrattuale unificata,
Incarico dirigenziale
esclusivo
non esclusivo
struttura complessa: area chirurgica
14.260,76
3.507,14
struttura complessa: area medica
12.856,21
2.708,70
struttura complessa: area territorio
12.163,26
2.183,98
struttura semplice
9.110,30
2.568,43
incarico professionale articolo 27 lettera c)
4.458,99
0
dirigente equiparato
3.330,73
0
0
0
dirigente con anzianità < 5 anni
(CCNL 2006_2009, secondo biennio economico, articolo 5, comma 1)
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