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IP 7_16 Ferie e permessi non goduti
A TUTTI I GENTILI CLIENTI 23 Febbraio 2016 FERIE NON GODUE PERMESSI (ROL) ED EX- FESTIVITA’ NON GODUTE ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI LE FERIE: quadro normativo di riferimento La normativa in materia di ferie è contenuta nell'art. 36, c. 3, della Costituzione, che tutela il periodo di ferie annuali come diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche. L'art. 2109 del codice civile detta nel merito, i seguenti principi: la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità; l'epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore; il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo; il diritto alla retribuzione. La contrattazione collettiva stabilisce sia i criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore, sia la durata delle ferie stesse. Alcuni contratti stabiliscono anche il termine entro il quale il lavoratore debba fruire delle ferie maturate nell’anno di riferimento o, successivamente, ricevere l’indennità sostitutiva, nonché il computo e le modalità di corresponsione dell’indennità stessa. Con particolare riguardo al momento di fruizione delle ferie che, in base al dettato dell’art. 2109, è stabilito dal datore di lavoro "tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro", appare chiara la rilevanza che assumono non soltanto i C.C.N.L, ma anche i contratti, i regolamenti aziendali e le pattuizioni individuali che, ove finalizzati all'effettiva fruizione delle ferie, sono da considerare di miglior favore rispetto alle norme della contrattazione collettiva. Sempre in materia di individuazione dei limiti temporali del diritto di usufruire delle ferie annuali retribuite, costituisce fonte di rilievo la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970, la quale prevede che il congedo annuale pagato (ferie) di almeno due settimane ininterrotte debba essere accordato e fruito entro il termine di dodici mesi dalla fine dell'anno di maturazione dello stesso e che il resto del congedo per ferie debba essere accordato e usufruito entro il termine di diciotto mesi dalla fine dell'anno che dà il diritto al congedo stesso. Inoltre prevede che la parte di congedo annuale che superi il minimo prescritto (2 settimane) potrà, con il consenso del lavoratore interessato, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre il limite fissato. 1 OBBLIGO CONTRIBUTIVO: Individuazione del "Momento impositivo" del compenso per ferie non godute. Qualora esista una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie prevedendo un termine per l’erogazione dell’indennità sostitutiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso sostitutivo per le ferie non godute e la collocazione temporale dei contributi deve essere individuata in conformità alla predetta normativa. Tuttavia, al fine di agevolare per quanto possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore, tenuto conto delle esigenze delle imprese e dello stesso lavoratore, è rimessa ai regolamenti aziendali ovvero alle pattuizioni individuali la possibilità di procrastinare, entro i limiti fissati dalla Convenzione OIL n.132/1970, la fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato nella previsione legale o contrattuale. In tale ipotesi il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi relativi al compenso ferie non fruite si individua nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione. In assenza di norme contrattuali, regolamentari aziendali o pattuizioni individuali trova applicazione il criterio enunciato con la circolare Inps n. 134/98 in base al quale la scadenza dell’obbligazione contributiva in questione e la collocazione temporale dei contributi devono essere fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. OBBLIGO CONTRIBUTIVO: Assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute. Individuato il momento impositivo con i criteri anzi detti i datori di lavoro sommeranno alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto. FERIE GODUTE: successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi. Come precisato nella circolare Inps n. 186/1999, l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie, non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie. Pertanto, può verificarsi il caso in cui le ferie vengano godute in un periodo successivo al momento impositivo; in tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto. SOSPENSIONE DEL TERMINE: per l’adempimento dell’obbligazione contributiva per ferie non godute. La Direzione dell’Inps, a seguito delle richieste di chiarimenti circa il termine d’adempimento dell’obbligazione contributiva per ferie non godute per i casi nei quali intervengano delle cause legali di sospensione del rapporto di lavoro (es. malattia, maternità, ecc.) , ha illustrato con le circolari n.134/1998 e n. 15/2002, i limiti temporali generali per l’adempimento dell’obbligazione contributiva nell’ipotesi di ferie non godute. Le circolari hanno chiarito che il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie non godute, è fissato, in via residuale, al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie stesse. 2 Si ritiene che nelle ipotesi d’interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge, verificatesi nel corso del termine di diciotto mesi, lo stesso rimanga sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo. Detto termine riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa. Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. Mancato godimento, ovvero mancato pagamento delle indennità sostitutive. Termini e modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva. Con riferimento ai permessi per riduzione di orario di lavoro (c.d. ROL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto a fornire chiarimenti e precisazioni riguardo alla relativa disciplina. NATURA e caratteristiche dei R.O.L. Sono istituto di fonte contrattuale, i permessi per riduzione di orario di lavoro consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione. La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari - la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative - fruibili sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza. Il termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale. Qualora il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione. Riguardo alle ex festività, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che - secondo gli orientamenti ministeriali - costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL. DISCIPLINA contributiva. In ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di orario e per le ex festività, nonché all’insorgenza della connessa obbligazione contributiva, il Dicastero ha sostenuto che, in presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi 3 coincidono con il termine contrattuale o pattuito, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme. MODALITA’ operative. L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Ai fini del versamento, i datori di lavoro sommeranno l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza. Qualora, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato. Consulente del Lavoro Tiziana Mombrini P.& S. Srl - Payroll Services 4