Cds difensivi e integrazione salariale nelle giornate di ferie
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Cds difensivi e integrazione salariale nelle giornate di ferie
Regionale Lombardia UFFICIO SINDACALE NOTA n.4 Cds difensivi e integrazione salariale nelle giornate di ferie Domanda Lavoratore in regime di Contratto di Solidarietà, che effettua il 50% dell’orario contrattualmente previsto, dimissionario dall’Azienda, chiede quante e come maturano le ferie durante il periodo di utilizzo del CdS. Risposta In via generale nel contratto di solidarietà difensivo la gestione di tutti gli istituti retributivi in relazione ai quali è prevista l'integrazione salariale richiede il rispetto di due principi fondamentali, a prescindere dall'articolazione della riduzione d'orario in senso orizzontale o verticale concretamente applicata: la riduzione d'orario va sempre rapportata alla settimana lavorativa normale, che rimane l'unità temporale di riferimento; la riduzione d'orario prevista dal contratto vincola la misura percentuale dell'intervento di integrazione salariale. Con riferimento specifico alla maturazione e fruizione delle ferie, l'Inps ha fornito alcune utili indicazioni con apposite circolari. È utile peraltro ricordare che le istruzioni dell'Inps si riferiscono alla normativa vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 6, D.L. n. 510/1996, che ha vietato l'articolazione della riduzione d'orario su base annuale, consentendola solo su base giornaliera, settimanale o mensile. Ferie integrabili In coerenza con la finalità e i limiti dello strumento di solidarietà, l’integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto di concessione del contratto di solidarietà. Occorre pertanto, nella gestione delle ferie, distinguere le ferie maturate in periodi anteriori all’inizio del contratto di solidarietà che non danno diritto all’integrazione salariale. Parimenti, non sono integrate le indennità per ferie non godute, ad esempio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, e le ex festività , poiché non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa. Maturazione delle ferie Durante il contratto di solidarietà le ferie maturano in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d’orario adottata. Se la riduzione di orario e` stabilita su base: a) giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, è posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell’ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l’anno 2013 all’80%). b) settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno; c) mensile, in modalità verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno. Normalmente, però, gli accordi sindacali prevedono la garanzia della piena maturazione dei ratei, compresi quelli di ferie, durante tutto il Cds, anche quando per effetto dell’utilizzo della solidarietà nella misura massima ammessa del 60% con distribuzione verticale le giornate effettivamente lavorate siano meno di 15 in ciascun mese. Pertanto, è ragionevole supporre che la maturazione mensile delle ferie non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto