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Periodo minimo di ferie non monetizzabile dal datore di lavoro

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Periodo minimo di ferie non monetizzabile dal datore di lavoro
Periodo minimo di ferie non monetizzabile
dal datore di lavoro
Il diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni di ordine pubblico che
sostanzialmente traggono origine dall’esigenza di tutela dell’integrità fisica e dello stato di
salute del cittadino prestatore di lavoro subordinato (art. 32 Cost.) Il periodo minimo di ferie è
stabilito in almeno quattro settimane, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o
dalla disciplina riferita a specifiche categorie (art. 2, c. 2 D.lgs. 66/2003). In materia di fruizione
delle ferie da parte dei dipendenti, l'art. 10 del D.lgs. 08/04/2003 n. 66, salva diversa previsione del
contratto collettivo, stabilisce che il periodo di ferie deve essere fruito dal lavoratore per almeno 2
settimane nel corso dell'anno di maturazione, mentre il godimento delle restanti 2 settimane
deve avvenire entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione. La determinazione del periodo
dell'anno in cui il lavoratore fruisce delle ferie è rimessa al datore di lavoro, sulla base delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del lavoratore, secondo quanto previsto dal c. 2 dell'art. 2109 c.c. Il lavoratore
non può, quindi, decidere autonomamente quando godere delle ferie, così come non è neppure
necessario che il periodo sia concordato tra le parti. Inoltre, il citato art. 10 del D.lgs. 66/2003 esclude
espressamente che il periodo minimo di ferie di 4 settimane stabilito dalla legge possa essere
monetizzato, cioè sostituito dalla relativa indennità economica. Possono, invece, essere monetizzati i
giorni di ferie riconosciuti dalla contrattazione collettiva in eccesso rispetto al minimo di legge. Per tale motivo,
si ritiene necessario, giunti quasi al termine dell’esercizio, che il datore di lavoro proceda, senza
indugio, ad effettuare un riconciliazione in merito alle ferie, con particolare attenzione a
quelle residue e non ancora godute dal dipendente.
Il diritto alle ferie nell’ordinamento italiano
Il diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni di ordine pubblico che
sostanzialmente traggono origine dall’esigenza di tutela dell’integrità fisica e dello stato di salute (comprensivo
anche di quella afferente alla sfera psicologica) del cittadino prestatore di lavoro subordinato (art. 32 Cost.).
La Costituzione, all’art. 36, c. 3, ha stabilito il principio in base al quale il lavoratore ha diritto di godere,
oltre che del riposo settimanale, di un periodo di ferie annuali retribuite a cui non può rinunciare.
Il principio in parola ha trovato attuazione codicistica nell’art. 2109, il quale prevede che il periodo
annuale di ferie retribuito costituisce un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui
corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l’attività in modo da consentire l’esercizio di
tale diritto.
La predetta disposizione prevede in estrema sintesi che:
□
la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità;
□
il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle
esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
□
il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
□
il periodo feriale deve essere retribuito;
□
l’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il
godimento delle ferie;
□
non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 c.c.
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1
Il legislatore italiano (art. 10 del D.lgs. 66/2003, successivamente integrato con le disposizioni di cui al D.lgs.
213/2004), ha previsto, inoltre, un limite legale minimo alla durata delle ferie stabilendo, in buona
sostanza, che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
La predetta norma dispone, in estrema sintesi, che:
□
il periodo delle ferie, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, debba essere goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di
maturazione;
□
il periodo minimo di quattro settimane non possa essere sostituito dalla relativa indennità
per ferie non godute, fatto salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro;
□
in caso di lavoro medio multiperiodale, siano demandati alla contrattazione collettiva i criteri
e le modalità di regolazione della fruizione delle ferie.
Disposizioni importanti per la regolamentazione dell’istituto sono poi contenute nei singoli contratti
collettivi.
Periodi di maturazione delle ferie
Le ferie maturano in relazione all’effettiva prestazione di lavoro, anche se è ammessa la maturazione a servizio
effettivo, in relazione a periodi assenza equiparata, dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Per
determinare il numero dei giorni di ferie spettanti a ciascun lavoratore occorre considerare due
variabili:
□
la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie;
□
la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge.
La maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro. Le ferie, infatti, maturano, durante un
periodo di dodici mesi stabilito dalla legge.
Generalmente, ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie
spettanti e l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni normalmente
comporta la spettanza di un rateo mensile di ferie.
Il dipendente che non lavora per l'intero periodo di maturazione (come di frequente accade nei
contratti a tempo determinato o in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno) ha, comunque, diritto
ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. In altri termini,
il diritto alle ferie matura pro quota, ossia normalmente in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.
Le ferie maturano, anche, durante i periodi di assenza del lavoro del lavoratore, per motivi indipendenti dalla
sua volontà.
Cause di assenza dal lavoro che danno diritto alle ferie
Astensione obbligatoria per maternità
Le ferie maturano durante il congedo di maternità, spettante
o congedo di paternità
dai due mesi antecedenti la data presunta del parto
a tre mesi dopo il parto, nonché durante l’astensione
anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e
durante la proroga, fino a sette mesi dopo il parto, del
congedo di maternità per lavoro a rischio.
Congedo matrimoniale
La “concessione del congedo straordinario agli impiegati per
contrarre matrimonio” prevede che le ferie maturano, per
gli impiegati, anche durante la fruizione del congedo
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matrimoniale in quanto, durante il periodo in questione,
l’impiegato è considerato in servizio a tutti gli
effetti. Tale previsione legislativa è naturalmente riferita
anche agli operai.
Infortunio
I
contratti
collettivi
prevedono
che
l’assenza per
malattia professionale o infortunio, nei limiti dei periodi
fissati per la conservazione del posto di lavoro, non
interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio
agli effetti delle ferie.
CIG a orario ridotto
In virtù del principio generale sulla natura delle ferie,
secondo cui “tale istituto giuridico ha fondamentalmente lo
scopo
di reintegrare le energie fisiche consumate in
relazione al servizio prestato o da prestare in un anno
intero”, il Ministero del lavoro ha chiarito che, nel caso di
lavoratore in CIG, con prestazione lavorativa ridotta, si
debba procedere alla maturazione del diritto alle ferie, in
considerazione del fatto che si tratta "sempre di periodi
lavorativi effettuati anche se ridotti". Dello medesimo avviso,
anche, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 0 1/10/1991
n. 10205).
CIG a zero ore
Il
diritto
alle
ferie
non matura
durante
la
Cassa
integrazione Guadagni a zero ore. Infatti in tale fattispecie,
ritiene la Suprema Corte (Cass. 17/01/1991 n. 408), “non
si ravvede la necessità di reintegrare le energie psicofisiche
del lavoratore e, pertanto, il dipendente non matura le
ferie”.
Malattia
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che (Cass. SU
12/11/2001 n. 14020) le ferie maturano anche durante la
fruizione della malattia che è considerata, a tutti gli effetti,
periodo di servizio. Occorre però fare riferimento, anche, al
periodo in cui la malattia è insorta:
□ se l'evento morboso si verifica prima dell'inizio
del periodo di ferie e si protrae durante tale
periodo, l'assenza va imputata a malattia, con diritto
del prestatore a fruire delle ferie in un momento
successivo, sempre concordandone la data di godimento
con il datore di lavoro;
□ se l'azienda ha programmato per quel periodo il
godimento delle ferie cd. collettive per chiusura
dei reparti, la guarigione intervenuta durante il
suddetto periodo comporta che:
□ tutti i giorni di malattia cadenti nel periodo di
ferie collettive sono imputabili a malattia;
□ cessata la malattia, il lavoratore farà coincidere i
restanti giorni di ferie collettive con le proprie
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ferie e recupererà i giorni non goduti in un momento
successivo;
□ se l’evento morboso si verifica durante il periodo
di ferie il principio dell'effetto sospensivo delle
ferie in caso di malattia insorta durante il suddetto
periodo non ha valore assoluto, ma richiede la verifica
circa l'incompatibilità tra la malattia e l'essenziale
funzione di recupero delle energie del lavoratore, tipica
delle ferie.
Malattia dei figli
Per quanto concerne, invece, il rapporto tra le ferie dei
genitori e la malattia dei figli, l’art. 47 c. 4 D.lgs. n.
151/2001 dispone che la malattia del bambino che
dia luogo ad un ricovero ospedaliero interrompe, a
richiesta
del
genitore,
il
decorso
delle ferie
in
godimento. Al riguardo è opportuno precisare che è
concesso ai genitori di assentarsi a causa della malattia del
figlio fino a tre anni di età del bambino per un periodo
illimitato e per massimo cinque giorni annui fra tre e gli
otto anni di età del bambino.
Incarichi presso seggi elettorali
L’art. 11, L. n. 53/1990 ha sostituito l’art. 119 T.U. n.
361/1957 prevedendo, tra l’altro, che i giorni di assenza
dal lavoro, compresi nel periodo in cui vengono svolti
incarichi
presso
considerarsi
lavorativa
gli
uffici
elettorali,
sono
da
a tutti gli effetti giorni di attività
e,
quindi,
i
lavoratori
maturano
regolarmente le ferie nei periodi in oggetto.
Permessi retribuiti
Secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (parere del
09/11/2005 n. 3389), le ferie non possono essere
ridotte se non nei casi in cui, i permessi riconosciuti ai
familiari dei portatori di handicap, siano cumulati con il
congedo parentale e con il congedo per la malattia del figlio.
Di parere analogo il ministero del lavoro (Circolare n.
A/2006) e l’INPS (messaggio n. 7014 del 06/03/2006).
Contratti di solidarietà
In
presenza
di
contratti
di
solidarietà
(Circ.
INPS
13/07/1994), le ferie maturano in proporzione all’orario
effettivamente prestato ovvero:
□ se la riduzione dell’orario è su base giornaliera le ferie
maturato normalmente;
□ se la riduzione dell’orario prevede periodi settimanali o
mensili in cui vi sia prestazione lavorativa e periodi di
inattività, le ferie maturano nei periodi di effettiva
prestazione.
Sciopero
Al contrario, il diritto alle ferie non matura, invece, nei casi
di astensione dal lavoro per sciopero. La giurisprudenza di
legittimità (Cass. 15/02/1985 n. 1315) ha precisato che, “per
il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché
l’esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla
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sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del
rapporto di lavoro, il venir meno dell’obbligo (del datore di
lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del
conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve
disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori,
da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale”.
Periodo di aspettativa
Secondo la cassazione (sentenza n. 5661/1999), anche il
dipendente in aspettativa sindacale per cariche elettive non
matura le ferie perché “il periodo feriale è essenzialmente
destinato a consentire il recupero delle energie psico-fisiche
consumate, che il dipendente in aspettativa, ovviamente,
non esegue”.
Periodo di preavviso
L’art. 2109 c.c. stabilisce che non può essere computato
nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 c.c.
Fruizione delle ferie
Il potere di stabilire quando il lavoratore dipendente possa materialmente assentarsi dal
lavoro compete al datore di lavoro che lo determinerà in relazione:
□
alle esigenze dell’impresa;
□
degli interessi del prestatore di lavoro stesso.
Al fine di consentire al lavoratore una maggiore e consapevole fruizione delle ferie, il datore di lavoro sarà
tenuto a comunicare (generalmente all'inizio dell'anno) il periodo stabilito per il godimento delle
stesse che, tra l’altro, potranno essere usufruite in forma di:
□
ferie collettive ovvero contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori, implicando una sospensione
solo parziale dell’attività produttiva;
□
ferie individuali, ovvero individualmente del lavoratore, garantendo una continuazione pressoché
regolare dell’attività produttiva.
La fissazione di ferie individuali, comunque, non deve essere arbitraria (Cassazione del 06/06/1991
n. 6431) ma il datore di lavoro deve mediare tra esigenze dell'impresa e interessi del lavoratore.
La
fissazione
delle
ferie
deve,
inoltre,
essere
concordata
formalmente,
richiedendo
un'autorizzazione del datore di lavoro (Cass. 14/04/2008 n. 9816). Pertanto, dovendosi prima
coordinare con le esigenze dell’impresa, non sarà consentito al lavoratore scegliere arbitrariamente il
periodo di godimento delle ferie e, qualora decidesse di fruire delle stesse, in spregio alle esigenze
aziendali, potrà essere passibile delle sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata.
Durata del Periodo di ferie
Il periodo minimo di ferie, teso al recupero delle energie psico – fisiche, è stabilito in almeno quattro
settimane che, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche
categorie (art. 2, c. 2 D.lgs 66/2003), vanno godute:
□
per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione.
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Nel caso in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie o il
diverso periodo previsto dalla contrazione collettiva nell'anno di maturazione per cause imputabili
esclusivamente al lavoratore, (ad esempio assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, servizio
civile, ecc.) il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile (Risposta ad Interpello
Min. Lav. 18/10/2006 prot. n. 25/1/0004908);
□
per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione,
salvo i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrazione collettiva.
Deroghe della contrattazione collettiva
Relativamente ad eventuali deroghe, dalle risposte agli interpelli del Ministero, si evince che:
□
la contrattazione collettiva può ridurre il limite minimo delle due settimane di ferie da fruire
nell’anno di maturazione purché tale riduzione non vanifichi la richiamata fruizione dell’istituto delle
ferie e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, “ da esigenze aziendali serie”;
□
la contrattazione collettiva può prolungare il termine di 18 mesi entro cui godere delle ferie
annuali, ma non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse
ne risulti snaturata (Risposta ad Interpello Min. Lav. 18/10/2006 prot. n. 25/1/0004908).
Modalità di calcolo della liquidazione delle ferie
La legge prevede, espressamente, che le ferie vengano retribuite e durante la fruizione delle
stesse, al lavoratore deve essere corrisposta la retribuzione che gli sarebbe spettata se fosse
stato al lavoro.
La monetizzazione delle ferie non godute
L’art. 10 del D.lgs. 08/04/2003, n. 66 (come modificato dal D.lgs. n. 213/2004), ha introdotto l’espresso
divieto di monetizzare il periodo feriale non goduto durante il corso del rapporto di lavoro.
Diviene, dunque, illegittima la consolidata prassi negoziale di indennizzare i giorni di ferie
maturati e non goduti dal lavoratore nel periodo di riferimento fissato dalla legge o dalla
contrattazione collettiva. In particolare, il predetto articolo dispone che il periodo minimo feriale di
quattro settimane "non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro" (art. 10, c. 2).
Ne consegue che la cessazione del rapporto costituisce così l’unica ipotesi che consente la
sostituzione delle ferie con la relativa indennità, risultando oggettivamente impossibile l’effettiva
fruizione di esse.
Residue ipotesi di monetizzazione delle ferie
Il Ministero del lavoro ha provveduto (con la circolare n. 8/2005, e con successive risposte a interpelli
n. 2018 del 27/07/2005, n. 496 del 13/06/2006 e n. 4908 del 18/10/2006) a circoscrivere le ipotesi
tassative e residuali per le quali è ancora possibile la monetizzazione delle ferie. Le ipotesi
di monetizzazione ammesse sono le seguenti:
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Ipotesi di monetizzazione delle ferie
Ferie
maturate
nei
contratti
a
tempo
Riferimento di prassi
Circ. Min. lav. n. 8/2005; risposta ad interpello n.
determinato di durata inferiore ad un anno.
2041/2005.
Ferie maturate
Circ. Min. lav. n. 8/2005; risposta ad interpello n.
e
non godute
fino al
29/04/2003 (data di entrata in vigore del D.lgs.
496/2006
n. 66/2003).
Ferie maturate e non godute dal lavoratore
Art. 10 D.lgs. n. 66/2003; risposta ad interpello
il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di
n. 5221/2006
riferimento.
Ferie previste dalla contrattazione collettiva
Art. 10 D.lgs. n. 66/2003; circ. Min. lav. n. 8/2005;
o individuale in misura superiore al periodo
risposta ad interpello n. 5221/2006; Trib. Milano
minimo legale di quattro settimane.
03/03/2005, Guida al diritto, 2005, n. 30, p. 76)
Lavoratore inviato all’estero, non in trasferta,
Min. Lav. Int. N. 15/2008
e le cui condizioni economiche e normative del
rapporto di lavoro vengano rideterminate in
funzione del paese in cui è inviato e della durata
del rapporto di lavoro all’estero e qualora il tempo
intercorrente tra la decisione di inviare il lavoratore
all’estero e la sua partenza sia tale da non
consentire la programmazione e la fruizione delle
ferie.
Calcolo dell’indennità sostitutiva
Anche l’indennità sostitutiva per le ferie non godute va calcolata alla stessa maniera della
retribuzione dovuta per le ferie godute.
Trattamento contributivo dell’indennità sostitutiva delle ferie
Sotto il profilo contributivo è confermata la prassi secondo cui il momento impositivo e la
collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono
con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con
il più ampio termine contrattuale.
Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo
a quello di scadenza del termine anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non
godute, sebbene non ancora corrisposto al lavoratore, salvo poi chiedere il rimborso in caso di effettivo
godimento (circ. INPS n. 186/1999 e n. 15/2002; messaggio INPS n. 118 dell’08/10/2003; risposta ad
interpello Ministero del lavoro n. 5221/2006).
Le sanzioni
La violazione del divieto di monetizzazione, salvo nei casi su descritti, è rafforzato dalla previsione
di una sanzione amministrativa. In altri termini, il mancato godimento del periodo minimo legale
di ferie, ossia le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai
contratti collettivi è punito con una sanzione amministrativa.
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Il novellato regime sanzionatorio
Il mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie (4 settimane) entro il termine
stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti collettivi, così come la violazione del
divieto di monetizzazione, è punito, oggi, con la seguente sanzione amministrativa:
□
sanzione base da 100 a 600 euro;
□
se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni: da 400
a 1.500 euro;
□
se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni, da 800
a 4.500 senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta (art. 16 L. 689/1981).
È sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo perché
il datore di lavoro sia considerato soggetto alla sanzione indicata.
Il datore di lavoro sarà, altresì, passibile di sanzioni, anche nelle ipotesi in cui il godimento di
detto periodo di ferie annuale sia in corso di godimento in quanto il periodo deve essere fruito
nel corso dell’anno di maturazione e non oltre il termine di esso (circ. Min. lav. n. 8/2005).
In sostanza, si tratta di un sistema sanzionatorio progressivo che prevede l’aumento della
somma da pagare, se le mancanze riguardano più lavoratori o sono ripetute nel tempo.
In presenza di più giorni di ferie, riconducibili a periodi diversi, il Ministero del Lavoro (nota 13/06/2006 prot.
25/I/0000496) ha precisato che “in assenza di un principio in materia, occorre attenersi a un criterio di
prudenza che, al fine di evitare sanzioni per la violazione degli obblighi di legge, impone di imputare
prioritariamente le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine
per il godimento”.
Risarcimento del danno a favore del lavoratore
Nel caso in cui, per una qualsivoglia ragione, comunque non riferibile alla volontà del lavoratore, il
periodo minimo legale di ferie non sia stato goduto, si pone il problema del risarcimento del
danno. Una fattispecie che non può essere assimilata in alcun caso a quella dell'indennità sostitutiva. In tal
senso, spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l'entità del danno subito, che attiene alla
sfera esistenziale ed è privo, quindi, di ogni collegamento retributivo con le ferie non godute. In tal caso,
infatti, non si tratta di pagamento dell'indennità sostitutiva, ma esclusivamente di risarcimento nel senso
più stretto del termine, derivante dal mancato utilizzo delle ferie attribuibile esclusivamente al
comportamento del datore di lavoro.
In buona sostanza, in caso di mancato godimento delle ferie nei due periodi di riferimento previsti
dalla legge (cioè l’anno di maturazione ed i 18 mesi successivi ad esso), o nel periodo diverso previsto
dalla contrattazione collettiva, il lavoratore, pur non avendo diritto all’indennità sostitutiva, può chiedere:
□
l’effettiva (anche se tardiva) fruizione delle ferie;
□
il risarcimento dell’eventuale danno biologico ed esistenziale.
Possibilità di fruizione tardiva delle ferie
La possibilità di chiedere il concreto godimento delle ferie è stata ribadita anche dalla Corte di Giustizia
nella sentenza 06/04/2006 (causa 124/2005, secondo cui “le ferie rimangono utili ai fini della sicurezza e
della salute anche se godute in un periodo successivo”. In tal senso, anche Cass. n. 2569/2001.)
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Risarcimento del danno
L’azione di risarcimento del danno per mancato godimento delle ferie nel periodo prescritto dalla
legge richiede, da parte del lavoratore, la prova del danno e del nesso di causalità tra il danno
stesso ed il mancato godimento del riposo, non essendovi automaticità tra mancato riposo e usura
psicofisica (Cass. n. 1307/2000; Cass. n. 15776/2002).
Prassi amministrativa
Anche il Ministero del lavoro ha affermato che ove il mancato godimento delle ferie “non sia riferibile alla
volontà del lavoratore”, allo stesso spetterà uno “specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali
di risarcimento del danno anche per quanto riguarda l’onere della prova”, a carico del lavoratore, il quale è
chiamato a dare dimostrazione in giudizio dell’“entità del danno subito”, da quantificarsi “in base al danno
psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie” (risposta ad interpello n. 5221/2006).
Differente è il caso in cui, il mancato godimento delle ferie è imputabile al rifiuto del
lavoratore. In tal caso, infatti, viene meno sia il diritto al godimento delle ferie che all’eventuale risarcimento
del danno (cfr. Cass. n. 2326/2003).
Giurisprudenza
La Corte di Cassazione che si è pronunciata sull’indennità per ferie non godute. Con decisione n.
10341 dell’11/05/2011, la Corte Suprema ha statuito che il termine di prescrizione per chiedere il
pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, cui si aggiunge anche l’indennità
sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perché il diritto
rivendicato, essendo direttamente correlato ad un inadempimento contrattuale del datore di
lavoro, ha natura risarcitoria. Con ciò si supera una precedente diversa interpretazione, secondo cui tale
indennità avrebbe avuto natura retributiva e, quindi, sottoposta ad una prescrizione breve. La decorrenza
della prescrizione decennale, sempre secondo la pronuncia dei Giudici di legittimità,
decorrerebbe, tuttavia, in costanza di rapporto di lavoro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
Cordiali saluti
STUDIO ASSOCIATO FRANCHIN E RONCHIATO
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