Garanzie Internazionali - Banca Credito Cooperativo di Brescia
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Garanzie Internazionali - Banca Credito Cooperativo di Brescia
Le Garanzie Internazionali a Prima Richiesta Publication 758 ICC Brescia, 26.02.2011 Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 1 LE GARANZIE INTERNAZIONALI “A PRIMA RICHIESTA” Il 1° Luglio 2010 sono entrate in vigore le nuove “Norme Uniformi della Camera di Commercio Internazionale” di Parigi, per le Garanzie a Prima Richiesta. Norme raccolte nella Brochure URDG 758 in sostituzione della previgente Brochure Nr. 458 del 1992 Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 2 Natura delle norme Sono sostanzialmente identificabili come “Usi normativi” e classificabili come “Clausole d’uso integrative della volontà negoziale dei contraenti”. l’applicazione delle disposizioni contenute nella URDG 758 è subordinata all'espressa indicazione contenuta nella Garanzia stessa, e vincola tutte le parti interessate. Se una Garanzia (o Controgaranzia) viene emessa secondo le URDG, ma senza indicare quale versione, si intende che saranno automaticamente applicate le URDG 758. Tale Garanzia si intende “Irrevocabile” fin dal momento stesso dell'emissione, anche se ciò non viene precisato Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 3 Garanzie Commerciali Sono tutte quelle garanzie che vengono emesse a presidio e a supporto di operazioni di natura commerciale sia in ambito nazionale che estero. Per definizione, l'ambito privilegiato delle “Garanzie Internazionali a Prima Richiesta” è quello a presidio delle operazioni di commercio internazionale: importazione ed esportazione di beni di consumo e beni durevoli, appalti internazionali, grandi impianti, collaudi Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 4 La Fidejussione Bancaria “E‘ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui” (Art. 1936 c. 1 C.C.) E‘ una Garanzia di natura accessoria (trae origine e dipende strettamente dal rapporto sottostante): E‘ un Contratto tipico, disciplinato in Italia dagli artt. 1936, 1957 e seguenti del Codice Civile. L’obbligazione del Garante è condizionata alla dell'inadempienza del debitore principale (legame causale). Il testo della fidejussione è di norma complesso e articolato. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 5 prova La Garanzia Internazionale a Prima Richiesta Rappresenta un impegno, assunto da un garante (di norma una Banca), ad eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, nel caso in cui l’obbligato principale non dovesse adempiere ai suoi impegni contrattuali, debitamente richiamati nella garanzia stessa. Caratteristiche: Garanzia di natura autonoma; Contratto atipico (pur non essendo previsti e disciplinati dalla legge, tali contratti sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, art. 1322 c.c.) Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 6 La Garanzia Internazionale a Prima Richiesta Incaricando un Garante di emettere una Garanzia a Prima Richiesta soggetta alle URDG, un Ordinante rinuncia alla propria capacità di opporsi al pagamento per ragioni derivanti dal suo rapporto con il Beneficiario. per contro Il Beneficiario è tenuto a dichiarare, in termini generali – ma senza giustificare, dimostrare o provare – la natura dell'inadempimento da parte dell'Ordinante della prestazione relativa al rapporto sottostante. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 7 Elementi che conferiscono autonomia ad una Garanzia: l’espressa denominazione “Garanzia a Prima Richiesta”; l'impegno di pagamento da parte del Garante, “a prima richiesta”; la rinuncia del Garante ad avvalersi del diritto di sollevare eccezioni relative al contratto; la previsione che l’eventuale escussione esclusivamente per via documentale, debba avvenire condizioni che debbono rilevarsi – congiuntamente – dal testo della Garanzia. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 8 eccezioni, Il fondamentale principio dell'“Autonomia” della Garanzia dal contratto sottostante viene tuttavia superato in presenza di: richiesta di pagamento fraudolenta od abusiva, a fronte della quale il Garante deve opporre la “exceptio doli”; nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per causa illecita. Il rifiuto ad onorare la richiesta di pagamento non rappresenta una mera facoltà, ma un preciso dovere del Garante, in forza del mandato ricevuto che il Garante è tenuto ad osservare con la “diligenza professionale” prevista dal secondo comma dell’art. 1176 del Codice Civile. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 9 ed ancora, I documenti da presentare in sede di richiesta di pagamento di una Garanzia a Prima Richiesta devono rispondere strettamente ai principi di Formalismo e Letteralità (in totale analogia con quanto previsto per i Crediti Documentari regolati dalla Brochure nr. 600, anch'essa edita dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in vigore dal 1° luglio 2007) Formalismo: Il/i documento/i richiesto/i deve/devono corrispondere “nella forma” al/ai documento/i richiesto/i nel testo della Garanzia. Letteralità: Le dichiarazioni contenute nei documenti presentati devono “letteralmente” corrispondere, nella loro formulazione, a quanto richiesto nel testo della Garanzia, Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 10 pertanto, allo scopo di ridurre al minimo possibili interpretazioni difformi, le URDG 758, mutuando concetti e consuetudini - propri della “Common Law” anglosassone - in maniera innovativa, forniscono: a) all' articolo 2: una serie esaustiva di definizioni, tale da attribuire un significato internazionalmente uniforme ad ogni singolo evento; b) all'articolo 3: l’interpretazione autentica di talune fattispecie, altrimenti descritte in maniera generica. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 11 Le Parti: Richiedente (Instructing Party): il soggetto che dà istruzioni di emettere una garanzia e che è tenuto a fornire la provvista al garante. (il richiedente può coincidere o meno con l'ordinante); Ordinante (Applicant): il soggetto indicato nella garanzia come titolare dell'obbligazione connessa al rapporto sottostante coperta dalla garanzia; Avvisante (Advising Party): il soggetto che avvisa la garanzia su richiesta del garante; Beneficiario (Beneficiary): il soggetto a favore del quale la garanzia è emessa. (di norma si tratta del creditore del rapporto principale). Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 12 Le Banche Banca Emittente (Issuing Bank): è la banca che, in relazione al mandato ricevuto dal richiedente/ordinante, emette la garanzia a favore del beneficiario, avvalendosi dei servizi di una sua corrispondente nel paese del beneficiario ai soli fini della notifica al beneficiario medesimo. (Garanzia diretta). Avvisante (Advising Bank): è la banca che, su istruzioni di una banca emittente, notifica la garanzia al beneficiario (senza assumere altra responsabilità che quella di accertare l'autenticità della garanzia). (Garanzia diretta). Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 13 Garanzia indiretta: Quando la Garanzia (impegnativa) a favore di un beneficiario in un dato Paese estero, è emessa da una Banca residente nel medesimo Paese del beneficiario, su richiesta e dietro Contro-garanzia della banca dell'ordinante (Instructing Bank). (Fattispecie frequentemente ricorrente e meritevole di attenta considerazione in relazione al diritto applicabile ed al testo della garanzia) Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 14 Schema di garanzia assistita da contro-garanzia 1 Legenda: Rapporto sottostante Ordinante Beneficiario Flusso Documenti f (“demand”) 2 4 Garanzia Mandato emissione garanzia c a d Monetario e 3 Controgaranzia Contro-garante Garante b Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 15 Flusso Forma e contenuto delle Garanzie Internazionali a prima richiesta URDG 758: va reso esplicito il richiamo alle norme (beninteso qualora questa sia la volontà del richiedente/ordinante); Premessa: deve fare riferimento al contratto/operazione sottostante ed indicare con precisione ragione sociale, indirizzo e qualifica delle parti contraenti; Somma garantita: va indicata la somma massima garantita (omnicomprensiva), comprendente quindi tutti i possibili oneri accessori; Impegno autonomo: va chiaramente esplicitato che trattasi di impegno “autonomo”; Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 16 ed ancora, Condizioni di escussione: deve essere con chiarezza indicato l'evento generatore dell'inadempienza contrattuale; Documenti richiesti: vanno con precisione indicati i documenti che devono essere presentati in ordine alla eventuale richiesta di pagamento (claim) dell'importo garantito; Scadenza: è la data, o in pervenire al garante la documenti richiesti nella chiaramente esplicitato dell'impegno. Indicazione esplicita della Legge applicabile e Foro competente. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. alternativa l'evento, entro la quale devono richiesta di pagamento (claim), nonché i Garanzia; in alternativa deve essere l'evento che determina la scadenza 17 Presentazione conforme: La conformità di una presentazione va valutata ed accertata in relazione a/ai: Termini ed alle condizioni risultanti dal testo della Garanzia, Norme ed Usi Uniformi per le Garanzie a prima richiesta (URDG 758), Prassi internazionale per le Garanzie a prima richiesta; Alle disposizioni di legge del paese del garante. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 18 Elementi caratterizzanti delle nuove URDG 758 (abstract) In caso di Garanzia indiretta, se dietro istruzione del contro-garante, la Garanzia è resa soggetta alle URDG 758, anche la Contro-garanzia dovrà esservi assoggettata. (tale automatismo non vale per il caso contrario, nel senso che una Garanzia a prima richiesta non dovrà essere regolata dalle URDG solo a causa del fatto che lo è la Contro-garanzia) Una Garanzia non deve contenere istruzioni senza precisare il documento in cui tali istruzioni devono risultare ottemperate. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 19 Requisiti della richiesta di pagamento (claim) (non viene più usato il termine di “escussione”) La richiesta di pagamento a fronte di una Garanzia dovrà essere accompagnata dagli o o altri documenti richiesti nella Garanzia stessa (documenti probatori) e, in ogni caso, da una dichiarazione del beneficiario attestante rispetto a cosa l’ordinante risulta inadempiente con riguardo ai propri obblighi derivanti dai rapporti sottostanti. La Banca Garante deve informare senza ritardo l’ordinante di ogni richiesta di pagamento a fronte della Garanzia, o in alternativa di prorogare la Garanzia. Alla Banca garante sono concessi cinque giorni lavorativi, successivi alla data di ricezione della richiesta di pagamento, per determinare se si tratti o meno di una domanda “conforme”. La Banca garante, una volta stabilito che tale domanda di pagamento è “conforme”, deve provvedere al pagamento. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 20 Richiesta non conforme Analogamente a quanto avviene per i Crediti Documentari, se la Banca Garante accerta la “non conformità” della Richiesta di pagamento ricevuta, può respingere detta Richiesta o, a sua discrezione, prendere contatti con l'ordinante, per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Se la Banca Garante dovesse determinare di respingere una Richiesta di pagamento “non conforme” dovrà darne avviso al presentatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della presentazione, specificando: che il Garante respinge la Domanda; ogni discordanza in base alla quale la Domanda viene considerata non conforme e respinta. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 21 Extend or pay Nel caso in cui una Domanda di pagamento (claim) includa, quale alternativa, la richiesta di prorogare la scadenza, la Banca garante può sospendere il pagamento per un periodo non superiore ai 30 giorni di calendario successivi alla ricezione della domanda. In relazione a ciò, nel caso di Contro-garanzia al contro-garante è concesso un periodo di tempo non superiore a quattro giorni di calendario in meno del periodo previsto per il Garante. Il Garante o il Contro-garante devono senza ritardo informare il soggetto dal quale hanno ricevuto le istruzioni della loro decisione di prorogare o di pagare. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 22 Decadenza della Garanzia Indipendentemente dal fatto che il documento sia restituito al garante, la Garanzia decade: alla scadenza; quando nessun importo risulta ancora pagabile a fronte di essa; a presentazione alla Banca Garante, da parte del Beneficiario, di una dichiarazione da questi sottoscritta, di svincolo (release) dalle obbligazioni derivanti dalla Garanzia. Se la Garanzia o Contro-garanzia non indicano una data di scadenza, né un evento di scadenza, la Garanzia cessa trascorso un periodo di tre anni dalla data di emissione, e la Contro-garanzia scade trenta giorni di calendario dopo lo scadere della garanzia. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 23 Legge applicabile e foro competente Salvo disposizioni contrarie nella Garanzia, la legge applicabile ed il foro competente saranno quelli dell'ubicazione della Sede della Banca Garante che ha emesso la Garanzia. Lo stesso dicasi per la Contro-garanzia. In caso di Garanzia indiretta, la Garanzia della Banca estera nei confronti del beneficiario potrebbe risultare assoggettata al diritto locale (in ipotesi legge islamica); mentre la Contro-garanzia emessa dalla Banca italiana su mandato dell'ordinante, assoggettata alla legge italiana. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 24 Tipologie ricorrenti Garanzia di Pagamento (payment guarantee); Granzie per partecipare a gare d'appalto (Bid Bond o Bid Guarantee); Garanzie per pagamenti anticipati (Advance payment Bond); Garanzie per la buona esecuzione dei lavori (Performance Bond); Garanzie sostitutive di depositi cauzionali (Retention Money Bond); Fideiussioni per ritiro merci in assenza di Polizza di carico marittima. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 25 BID BOND (Garanzia dell’Offerta) Richiesta in relazione ad un bando di gara per l’aggiudicazione di contratti di fornitura di merci o servizi, di impianti, o per l’esecuzione di lavori commissionati per lo più da enti statali. Rappresenta di fatto la garanzia sulla serietà dell’offerta, garantendo il committente sulla buona fede e sulla solvibilità delle imprese partecipanti alla gara d’appalto. Si sostanzia pertanto nell’obbligo di pagare una certa somma da parte della banca garante, qualora l’aggiudicatario non adempia alle condizioni d’asta. Costituisce un deterrente inteso a limitare la partecipazione alle gare d’appalto alle sole imprese realmente interessate. Accompagna di solito i documenti tecnici di partecipazione alla gara e generalmente non supera il 3-5% del prezzo dell’opera. In caso di aggiudicazione esaurisce la sua validità con la firma del contratto e/o con la presentazione di un “Performance Bond”. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 26 PERFORMANCE BOND (Garanzia di buona esecuzione) Garantisce il committente della buona esecuzione dell’opera /fornitura da parte dell'aggiudicatario/fornitore; essa può avere ad oggetto una somma di denaro che potrà variare dal 5 al 10% del valore del contratto a titolo di indennizzo, o piuttosto l’esecuzione di una prestazione (completare o far completare l’opera). Dura fino all’esecuzione totale del contratto e non è passibile riduzione d’importo. Con il Performance Bond la banca emittente si impegna, su incarico del fornitore/aggiudicatario, a pagare al committente/beneficiario, l’importo garantito, qualora il fornitore/aggiudicatario non dovesse adempiere ai propri impegni contrattuali relativi alla fornitura e/o alla esecuzione dei lavori. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 27 di ADVANCE PAYMENT BOND (Garanzia restituzione acconto) Garantisce al committente la restituzione delle somme da questi anticipate all’appaltatore/fornitore, per le spese d’impianto di cantiere o per l’approntamento della fornitura, nel caso in cui quest’ultimo non porti a compimento i lavori o non dia corso alla fornitura; E’ pari al 100% dell’importo anticipato e viene normalmente recuperato mediante una deduzione sullo stato d’avanzamento dei lavori. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 28 RETENTION MONEY BOND (Garanzia sostitutiva depositi cauzionali) A ciascun stato d’avanzamento lavori il committente trattiene di solito una parte degli importi (circa il 10%) da corrispondere all’appaltatore, cautelandosi in tal modo da spese impreviste e relative a difetti occulti di costruzione; tali importi vengono poi corrisposti a collaudo avvenuto. Nel caso in cui queste somme vengano comunque corrisposte nel corso dell'esecuzione del contratto, il committente dovrà garantirsi (a mezzo di Retention money bond) per ottenere l’eventuale restituzione delle medesime escutendo la garanzia ricevuta. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 29 PAYMENT GUARANTEE (Garanzia di pagamento) Con questa garanzia la banca dell’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, si impegna in prima persona, per un determinato periodo di tempo, ad eseguire il pagamento al venditore/beneficiario – a semplice richiesta – (per il tramite della banca sulla quale è stata appoggiata la garanzia), nel caso in cui l’acquirente non adempia al pagamento della fornitura nei tempi stabiliti contrattualmente. (Una variante di questa garanzia è costituita dal rilascio di Garanzie a fronte della concessione di linee di credito da parte di Banche estere) Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 30 FIDEIUSSIONE PER RITIRO MERCI IN ASSENZA DI POLIZZA DI CARICO Rappresenta lo strumento con il quale una Banca garantisce una Compagnia di navigazione contro i rischi derivanti dalla consegna della merce al “consignee” (destinatario della merce) senza la presentazione da parte dello stesso della Polizza di Carico (in caso di smarrimento o ritardo rispetto all’arrivo della merce). In questo modo il “consignee” può ritirare la merce evitando di sopportare spese di sosta, custodia, e simili, e la compagnia di navigazione può liberarsi della merce consegnandola al legittimo destinatario (consignee), senza dover provvedere al deposito in magazzini generali. La condizione necessaria per il rilascio della merce in assenza del titolo rappresentativo, oltre alla garanzia bancaria, è costituita dall’impegno dell’effettivo destinatario della merce di presentare alla Compagnia di navigazione o al suo agente, gli originali della Polizza di Carico non appena in suo possesso. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 31 ed ancora, E‘ altresì opportuno, ad evitare uso fraudolento di uno qualsiasi degli originali della P/C, chiedere, nel più breve tempo possibile, l’ammortamento del titolo ai sensi dell’art 2016 del Codice Civile. Nonostante ciò la Compagnia di navigazione potrebbe decidere di attendere la prescrizione dei diritti del possessore in buona fede della P/C (dieci anni) per liberare dal proprio impegno la Banca garante, con la conseguenza che il cliente/ordinante si troverebbe una linea di credito impegnata per l’importo della fideiussione per tutto il periodo della prescrizione. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 32 CREDITI DOCUMENTARI “STAND BY” (qui inseriti in relazione alla loro natura di “garanzia”) Si tratta di forme particolari di Crediti documentari, (pertanto regolati dalla brochure 600 e 681 della CCI di Parigi). Hanno la valenza di “strumenti di garanzia”, che la Banca emittente rilascia al beneficiario, impegnandosi ad effettuare la prestazione prevista (di norma pagare), nel caso di inadempienza da parte del debitore. Differiscono dal Credito documentario ordinario, che è strumento di pagamento, in quanto le Stand by, per la loro funzione di garanzia, non vengono utilizzate ai fini di ottenere il fisiologico pagamento della esportazione, ma solo nel caso in cui il debitore non effettui il regolamento della transazione nei termini contrattualmente stabiliti, attivando così la loro funzione di strumento di garanzia. Si utilizzano come un Credito documentario, presentando il/i documento/i richiesto/i dal Credito (di solito una dichiarazione di inadempienza accompagnata dalla copia della fattura impagata, e dalla copia del documento di trasporto), entro la scadenza del Credito. Il presente elaborato è da considerare come materiale didattico. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione per scopi differenti da quello indicato. 33