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linea ENERGIE RINNOVABILI Fascicolo Informativo ALL RISKS ENERGIA SOLARE Il presente Fascicolo Informativo contenente: Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Glossario Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Indice Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 1 di 38 I N D I C E pag. 2 Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 14 Modalità d’uso dei dati personali pag. 15 Diritti dell'interessato pag. 16 Glossario pag. 17 Condizioni generali di assicurazione pag. 19 ALL RISKS ENERGIA SOLARE pag. 2 di 38 N o t a I N F o R M a t I V a Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVaP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVaP (ora IVaSS). anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1. Informazioni Generali Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2 Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com Posta elettronica: [email protected] – (nr. verde 800.016611) Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. n. 54871 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi n. 008. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa* Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 353,228.631 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 285,849.707 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. ALL RISKS ENERGIA SOLARE “avvertenza” Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo) termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 1.7 delle Condizioni Generali di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni pag. 3 di 38 Sezione DANNI DIRETTI Il contratto qui descritto consiste in un assicurazione contro i rischi da incendio e altri danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate. La forma di garanzia prestata con il presente contratto è una copertura All-Risks (forma convenzionale inglese per definire una copertura “tutti i rischi”) che protegge le cose assicurate da qualsiasi evento non espressamente escluso. Principale obiettivo della polizza è la copertura assicurativa dell’impianto fotovoltaico o solare termico. La copertura prestata con questa particolare tipologia di contratto è, normalmente, comprensiva delle garanzie incendio, fulmine e scoppio ed è estesa ad alcune garanzie quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Terremoto ed Alluvione. Per il dettaglio di queste ultime garanzie si rimanda alla lettura agli art. 2.1 e 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni Diretti. N o t a I N F o R M a t I V a Esistono Condizioni Aggiuntive che il Cliente può decidere di includere per estendere la copertura ad altri rischi ben identificati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Fenomeno Elettrici e Furto, per il dettagli vedere gli articoli C.A. 1, C.A. 2, C.A. 3 e C.A. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni Diretti. alcune garanzie previste nella presente polizza sono prestate a “primo rischio assoluto” (ad esempio la Condizione aggiuntiva Fenomeno Elettrico o Furto). “avvertenza” La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale. Esempio: Somma assicurata: 20.000 euro Danno accertato: 30.000 euro Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro Per il dettaglio delle varie coperture offerte consultare il documento contrattuale. ALL RISKS ENERGIA SOLARE “avvertenza” Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. pag. 4 di 38 N o t a I N F o R M a t I V a In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dai documenti contrattuali (simplo di polizza e art. 2.2, 2.3, 2.6, C.a. 1, C.a. 2, C.a. 3 e C.a. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione Sezione Danni Diretti). Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto indicato si rimanda all’art. 1.2 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile. “avvertenza” Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli accordi presi con l’Impresa di assicurazione ed espressamente indicati agli art. 2.3, 2.6, C.a. 1, C.a. 2, C.a. 3 e C.a. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione Sezione Danni Diretti. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia. Esempio: Valore del bene : € 100.000,00 Importo del sinistro: € 80.000,00 Indennizzo: € 80.000,00 Valore del bene: € 100.000,00 Importo sinistro: € 120.000,00 Indennizzo: € 100.000,00 Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Esempio Valore del bene = € 400.000,00 Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00 Importo del sinistro = € 100.000,00 Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 200.000/400.000 = 50% (è stata assicurata solo la metà del valore del bene) Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale) Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. Esempio: Franchigia A) Franchigia = € 50,00 Ammontare del danno = € 200,00 Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00 B) Franchigia = € 50,00 Ammontare del danno = € 40,00 Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia pag. 5 di 38 N o t a I N F o R M a t I V a Scoperto A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno Ammontare del danno = € 200,00 Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00 B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00 Ammontare del danno = € 200,00 Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00 Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo. Sezione DANNI INDIRETTI Il contratto qui descritto indennizza l’Assicurato, i danni derivanti da interruzione della produzione di energia elettrica a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo un incendio che distrugga totalmente l’Impianto assicurato). Pertanto, da ciò deriva che il principale obiettivo della polizza è quello di riportare l’Assicurato nella situazione finanziaria che avrebbe avuto se il sinistro non si fosse verificato. Per conoscere il dettaglio delle singole garanzie consultare all’ articolo 3.1 delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti. ALL RISKS ENERGIA SOLARE La presente assicurazione, se attivata, forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Danni Diretti pag. 6 di 38 N o t a I N F o R M a t I V a “avvertenza” Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 3.2, 3.3 e 3.6 delle Condizioni di assicurazione Sezione Danni Indiretti. Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all’art. 3.7 delle Condizioni di assicurazione Sezione Danni Indiretti, all’art. 1.2 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile. “avvertenza” Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli art. 3.3 e 3.6 delle Condizioni di assicurazione Sezione Danni Indiretti. “avvertenza” a norma dell’art. 3.3 della Sezione Danni Indiretti il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a 72 ore di inattività totale dell’Impianto. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia. Esempio: Valore dell’energia elettrica prodotta in un anno: € 30.000,00 Valore Assicurato : € 30.000,00 Giorni inattività: 60 gg Indennizzo: € 30.000,00 / 365 gg x 57 (60 – 3 gg franchigia) = € 4.684,94 Nel caso in cui venga assicurato un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Esempio Valore dell’energia elettrica prodotta in un anno: € 30.000,00 Valore Assicurato : € 15.000,00 Giorni inattività: 60 gg Indennizzo: € 30.000,00 / 365 gg x 57 (60 – 3 gg franchigia) = € 4.684,94 Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 30.000/15.000 = 50% (è stata assicurata solo la metà del valore) Indennizzo = 50% di 4.684,94 = € 2.342,47 (applicata la regola proporzionale) Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. Esempio: Franchigia Temporale A) Franchigia = 3 giorni di inattività Ammontare del danno = 5 giorni di inattività Periodo di inattività indennizzabile = 2 giorni (5 – 3) Se il periodo di inattività è inferiore a 3 giorni non si farà luogo ad alcun indennizzo. pag. 7 di 38 N o t a I N F o R M a t I V a Sezione RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO Il contratto qui descritto consiste in un’assicurazione di Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.), che offre all’Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, conseguenti ad un fatto accidentale ed a lui imputabili in qualità di proprietario dell’Impianto assicurato. La presente assicurazione, se attivata, forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Danni Diretti Per il dettaglio delle garanzie prestate consultare gli art. 4.1 e 4.2 delle Condizioni di Assicurazione Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi dell’Assicurato. “avvertenza” Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si rimanda all’ articolo 4.2 delle Condizioni generali di assicurazione Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi dell’Assicurato. “avvertenza” Il contratto non prevede, per la presente sezione Responsabilità Civile Verso Terzi dell’Assicurato la presenza di franchigie, scoperti. Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto indicato si rimanda all’art. 1.2 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Per quanto riguarda i massimali gli stessi sono riportati sul frontespizio di polizza. pag. 8 di 38 N o t a I N F o R M a t I V a Per tutte le Sezioni per l’assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all’articolo 1.19 delle Condizioni Generali di assicurazione “aVVERtENZa” tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza. 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità “avvertenza” Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all’articolo 1.1 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. “avvertenza” Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima . ALL RISKS ENERGIA SOLARE In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto. Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. pag. 9 di 38 Rimandiamo ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio e agli artt. 1.4 e 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. N o t a Esempio Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato un impianto di allarme antifurto di ultima generazione a salvaguardia del macchinario. oppure Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, non effettua le revisioni periodiche necessarie per il corretto funzionamento del macchinario. I N F o R M a t I V a 6. Premi Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. “avvertenza” L’impresa di assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente: • Frazionamento quadrimestrale: 4% • Frazionamento trimestrale: 5% Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria assicurazioni S.p.a. o in favore dell’agenzia presso cui viene stipulato il contratto. E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare N.t. intestati all’Impresa o all’intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. “avvertenza” L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima. ALL RISKS ENERGIA SOLARE - pagamento in conto corrente postale; pag. 10 di 38 N o t a 7. Rivalse “avvertenza” Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge. 8. Diritto di recesso I N F o R M a t I V a “avvertenza” Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell’Impresa. Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda a quanto previsto nel dettaglio come indicato negli art.1.6 e 1.7 delle Condizioni Generali di assicurazione. ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all’art. 1.26, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Nel caso di contratto poliennale il contraente ha facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata come indicato dall’art. 1.7 delle Condizioni Generali di assicurazione. In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, come indicato nell’art.1.27 delle Condizioni generali di assicurazione, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Nel caso in cui il Contraente/assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell’intero contratto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto ALL RISKS ENERGIA SOLARE I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa. Ipotesi di decadenza contemplate in polizza. La decadenza dal diritto all’indennizzo per tutti i casi previsti all’art. 1.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine indicato dall’art 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. pag. 11 di 38 N o t a 10. Legge Applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. 11. Regime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa Tassazione del Premio Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione Fiscale Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. I N F o R M a t I V a C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo “avvertenza” In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dagli articoli 1.14 e seguenti delle Condizioni Generali di assicurazione e, limitatamente alla Sezione Danni Indiretti, dagli articoli 3.4 e seguenti. Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere art. 1.16 e 1.17 delle Condizioni Generali di assicurazione. 13. Reclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (e-mail [email protected] – fax. 0240938413.). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; pag. 12 di 38 N o t a I N F o R M a t I V a b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – via G.B.Martini 3 - 00198 Roma; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. 14. Arbitrato ALL RISKS ENERGIA SOLARE “avvertenza” Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’autorità Giudiziaria. 15) Mediazione obbligatoria Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all’articolo 1.9 - “Foro competente e mediazione obbligatoria”. “avvertenza” Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: l contattare il numero verde 800.016611; l inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. pag. 13 di 38 N o t a Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com Vittoria assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L’Amministratore Delegato Roberto Guarena I N F o R M a t I V a aREa RISERVata In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell’Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o Partita IVA); - un indirizzo e-mail valido; e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11. ALL RISKS ENERGIA SOLARE pag. 14 di 38 I N F o R M a t I V a Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti. trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). 1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2 ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6). 3 ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta. 4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. ALL RISKS ENERGIA SOLARE 5 ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.a.S. Difesa automobilistica Sinistri S.p.a., a Mapfre asistencia S.a. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: • assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; • società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; • società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge); • aNIa – associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi; • organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati –, quali: - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’assicurazione dei Rischi atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota ( 6 ), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte. Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità. pag. 15 di 38 I N F o R M a t I V a Modalità d’uso dei dati personali I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. 7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati. ALL RISKS ENERGIA SOLARE valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; - assicurazioni R.C. generale: Pool per l’assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; • CoNSaP – Concessionaria Servizi assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 – Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; • commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; • IVaSS – Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137; • nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via SantuarioRegina degli apostoli, 33 – Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; • CoNSoB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216; • Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), IMPDaI (Viale delle Provincie, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; • Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato); • Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM. pag. 16 di 38 ALL RISKS ENERGIA SOLARE I N F o R M a t I V a Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell’interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (N° verde 800.016.611 e-mail [email protected]) (10). 8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti ”titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6). 9 tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo. 10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. Glossario pag. 17 di 38 G L o S S a R I o Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Definizioni generali assicurazione il contratto di assicurazione Polizza il documento che prova l’assicurazione Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione Impresa Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa Primo Rischio assoluto la forma di garanzia per la quale il danno viene liquidato senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C. Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro Franchigia l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro o per ogni danneggiato Comunicazioni per comunicazione all’Impresa si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Scoperto la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato pag. 18 di 38 G L o S S a R I o Altre Definizioni Macchinario l’impianto fotovoltaico o solare termico comprensivo di: supporti, staffe, moduli (pannelli), inverter, serbatoi, apparecchiature di controllo e rilevazione. I macchinari si intendono suddivisi nelle due seguenti categorie: • Installati su Fabbricati: gli impianti installati su tetti / coperture di edifici abitati e/o comunque non abbandonati. • Installati a terra: gli impianti installati al suolo o su ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Gli impianti installati su tettoie o piccoli ricoveri per attrezzi/animali inferiori ai 4 metri, pensiline e tutte le strutture che possono essere accomunate a queste si intendono parificati a Macchinari installati a Terra. atti di terzi scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate. Guasti macchine tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione. Fenomeno elettrico i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura esclusivamente elettrica, da qualsiasi motivo occasionati. atto di terrorismo atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. atto di sabotaggio organizzato atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Dichiarazioni del Contraente o dell’assicurato Le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altri Assicuratori. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza. Condizioni generali di assicurazione pag. 19 di 38 C o N D I Z I o N I Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate. G E N E R a L I Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate. Art. 1.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 C.C. Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Art. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l’Impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso. Trascorso il termine di preavviso del recesso, l’Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso. Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza. pag. 20 di 38 C o N D I Z I o N I G E N E R a L I Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente. Art. 1.7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga. Art. 1.8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 1.9 - FORO COMPETENTE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna: 1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: [email protected] 2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto. Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. Art. 1.11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. pag. 21 di 38 C o N D I Z I o N I Art. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE L’Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 1.13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l’Impresa ha prestato il suo consenso e determinato il premio. G E N E R a L I Art. 1.14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C. b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C. c) fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è di sospetta origine dolosa, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Art. 1.15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. pag. 22 di 38 C o N D I Z I o N I G E N E R a L I Art 1.16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 1.17 - MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1.14; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 1.16; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Art. 1.18 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri: ALL RISKS ENERGIA SOLARE - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; - l’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, disciplinate all’art. 2.6 - Spese di demolizione e sgombero, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. pag. 23 di 38 C o N D I Z I o N I Art. 1.19 - ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Limitatamente alla Sezione II – Danni Indiretti, se dalle stime fatte risulta che l’importo annuo pagato dal gestore per l’energia elettrica, prodotta dal macchinario oggetto della copertura, eccede la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. G E N E R a L I Art. 1.20 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicurazione insolvente - superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 1.21 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 1.22 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell’Assicurato medesimo o del Contraente. Art. 1.23 - BUONA FEDE Si conviene che, l’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Art. 1.24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole all’Assicurato. pag. 24 di 38 C o N D I Z I o N I ALL RISKS ENERGIA SOLARE G E N E R a L I Art. 1.25 - CONSERVAZIONE DEL MACCHINARIO ASSICURATO Le macchinario assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali e superiori a quelle tecnicamente ammesse. Art. 1.26 - FACOLTÀ DELL’IMPRESA DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI POLIZZA Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Art. 1.27 – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Sezione I - Danni diretti pag. 25 di 38 C o N D I Z I o N I NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto indicato dall’art. 2.2 - Esclusioni e dall’art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni. Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. G E N E R a L I Art. 2.2 - Esclusioni SoNo ESCLUSI I DaNNI CaUSatI Da o DoVUtI a: ALL RISKS ENERGIA SOLARE 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine; 4) dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; 5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive; 6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del “macchinario”; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; 7) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell’apposita SEZIONE II – DANNI INDIRETTI, qualora attivata mediante indicazione della relativa somma assicurata e corresponsione del relativo premio); 8) difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza; 9) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore; pag. 26 di 38 C o N D I Z I o N I G E N E R a L I 10) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del “macchinario” (se non quanto previsto nelle apposite Condizioni Aggiuntive – “1 -FENOMENO ELETTRICO” o “2 - GUASTI MACCHINE”, qualora attivata/e mediante indicazione della/e relativa/e somma/e assicurata/e e corresponsione del/dei relativo/i premio); 11) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato; 12) montaggio, smontaggio, manutenzione di “macchinario” 13) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; 14) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; 15) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze; 16) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “macchinario”; 17) difetti di rendimento; 18) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze; 19) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento; 20) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l’indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata; 21) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento; 22) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione; 23) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; 24) da impiego di esplodenti in genere; 25) furto, rapina (se non quanto previsto nell’apposita Condizione Aggiuntiva 4 - FURTO qualora attivata mediante indicazione della relativa somma assicurata e corresponsione del relativo premio), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita. Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati: 26) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti; ALL RISKS ENERGIA SOLARE PRoPRIEtà E BENI ESCLUSI: 1) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; 2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione; 3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione del Macchinario; 4) pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali. Art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni In nessun caso l’Impresa pagherà importo superiore a quello specificatamente indicato sul frontespizio di polizza. pag. 27 di 38 C o N D I Z I o N I Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, ascrivibile alla presente Sezione, che avvenga nel corso del periodo di assicurazione di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile ai termini di polizza, con il minimo di 500 euro, salvo ove diversamente convenuto. 1) Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia. L’impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata nella partita “Macchinario”. G E N E R a L I 2) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: vento e cose da esso trasportate, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita “Macchinario”. 3) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da grandine, sovraccarico neve, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita “Macchinario”. 4) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da franamento e smottamento del terreno, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata nella partita “Macchinario” con il massimo di 200.000 euro per sinistro e anno assicurativo. 5) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da alluvione, inondazione e allagamento, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata nella partita “Macchinario”. 6) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita “Macchinario”. CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti) a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni; ALL RISKS ENERGIA SOLARE Art. 2.4 - Macchinario in Leasing (d.i.c. - difference in condition / d.i.l. – difference in limits) Qualora i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare l’Impresa garantisce i beni medesimi: pag. 28 di 38 C o N D I Z I o N I G E N E R a L I b. per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni. Art. 2.5 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell’Art. 1.18 - Valore delle cose assicurate, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina: a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse; b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”. 2. Agli effetti degli Artt.1.19 - “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo. 3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. 4. Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’art. 1.18 – Valore delle cose assicurate. 5. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio Nazionale se non derivi aggravio per l’Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. ALL RISKS ENERGIA SOLARE 6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto macchinari, attrezzature in stato di attività e operativi da non oltre 5 anni. 7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. Art. 2.6 - Spese di demolizione e sgombero L’Impresa indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 50.000,00. Per i residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l’importo indennizzabile in base alla presente estensione, nell’ambito del limite sopra indicato, non potrà comunque essere superiore al 5% della del danno indennizzabile con il massimo di € 15.000,00. pag. 29 di 38 C o N D I Z I o N I Art. 2.7 - Deroga alla regola proporzionale Relativamente alla partita “Macchinario”, a parziale deroga di quanto previsto dall’ art. 1.19 – Assicurazione parziale, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%. Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto del suddetto art. 1.19 rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima. G E N E R a L I CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza e corrisposti i relativi premi) C.A. 1 – FENOMENO ELETTRICO A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma 10) della Sezione I - Danni Diretti, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, l’Impresa si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da “Fenomeno Elettrico” al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato. Sono esclusi i danni: • causati a tubi elettronici o a lampade ad incandescenza; • derivanti da comprovata negligenza del personale addetto alla utilizzazione o conservazione degli Enti assicurati; • per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; • verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; nonché i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, i danni a moduli e componenti elettronici dell’Ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna. Agli effetti della presente garanzia in nessun caso l’Impresa pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore della somma assicurata riportata sul frontespizio di polizza. ALL RISKS ENERGIA SOLARE La presente garanzia è prestata nella forma a “primo rischio assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.19 – “Assicurazione Parziale” e all’art. 1907 del Codice Civile. pag. 30 di 38 C o N D I Z I o N I G E N E R a L I Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto pari al 5% del danno liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 250,00. C.A. 2 – GUASTI MACCHINE A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma 10) e 13) della Sezione I - Danni Diretti, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, l’Impresa si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico” al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato. Sono esclusi i danni: a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato; b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna. Per quanto concerne i danni da serie (intendendosi per tali una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più anni), solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola: 1° sinistro: 100% dell’indennizzo 2° sinistro: 75% dell’indennizzo 3° sinistro: 50% dell’indennizzo 4° sinistro: 30% dell’indennizzo dal 5° sinistro: no indennizzo Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso l’Impresa pagherà per ciascun sinistro somma superiore a quella indicata sul frontespizio di polizza. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto pari al 5% del danno liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 250,00. C.A. 3 – RICORSO TERZI L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro al Macchinario assicurato, indennizzabile a termini della presente Sezione I – Danni Diretti. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale indicato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. pag. 31 di 38 C o N D I Z I o N I L’Assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; • da furto; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; • derivanti da Responsabilità Civile professionale; • sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. G E N E R a L I Non sono comunque considerati terzi: I. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; II. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; III. le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n.216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. C.A. 4 – FURTO A parziale deroga dell’art.2.2 comma 25) della Sezione I - Danni Diretti, l’Impresa risponde dei danni derivanti da Furto. E’ condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato. Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Le installazioni a terra dovranno essere provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto: • tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata; • tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; • dotazione di un chip all’interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell’inverter; • sistema antifurto di localizzazione GPS. pag. 32 di 38 C o N D I Z I o N I ALL RISKS ENERGIA SOLARE G E N E R a L I LA MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELL’ASSICURATO DI ALMENO UNO DEI SUDDETTI SISTEMI DI SICUREZZA COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO. In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione ( altezza minima 2 metri ) e, per impianti il cui valore è superiore a € 250.000, di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio, pena la perdita del diritto all’indennizzo. La presente garanzia è prestata nella forma a “primo rischio assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.19 – “Assicurazione Parziale” e all’art. 1907 del Codice Civile. Agli effetti della presente garanzia in nessun caso l’Impresa pagherà per ciascun sinistro e anno assicurativo somma maggiore della somma assicurata riportata sul frontespizio di polizza. Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 1.000,00. Sezione II – Danni indiretti pag. 33 di 38 C o N D I Z I o N I NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI (Valida solo se sul frontespizio di polizza è riportata la relativa somma assicurata e corrisposti i relativi premi) Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione L’Impresa indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro, indennizzabile a termini della Sezione I – Danni Diretti, che abbia colpito il Macchinario ubicato nel luogo indicato sul frontespizio di polizza, sempre che: • il macchinario sia collegato alla rete; • il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore; G E N E R a L I e fatte salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 - Esclusioni e 3.3 - Delimitazioni e detrazioni. Limitatamente ai Macchinari avente potenza superiore ai 50 kWp dovrà essere prevista, pena la perdita al diritto all’indennizzo per le garanzie della presente Sezione, una regolare attività di manutenzione del Macchinario, sia essa contrattualizzata con un’azienda esterna oppure eseguita da personale interno, purchè gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile. Art. 3.2 - Esclusioni L’Impresa non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – Danni Diretti della presente polizza, causato da: • serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; • mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; • difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; • da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; L’Impresa non risponde inoltre di: • penali o indennità o multe dovute a terzi; • giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; ALL RISKS ENERGIA SOLARE L’Impresa non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: • disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; pag. 34 di 38 C o N D I Z I o N I G E N E R a L I Sono inoltre escluse le perdite dovute a: • dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; • difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; • mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. Art. 3.3 - Delimitazioni e detrazioni (franchigia temporale) Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia corrispondente a 72 (settantadue) ore dalla denuncia del sinistro. Art. 3.4 - Determinazione dell’indennizzo Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti: a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante; b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione; c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per: c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete ad esso venduta o il prezzo fissato da GSE (gestore dei servizi elettrici) per l’autoconsumo; c2) Il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche; d) L’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia. Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall’indennizzo come sopra determinato. Qualora il pagamento dell’indennizzo da parte dell’Impresa fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l’Assicurato è tenuto alla restituzione all’Impresa dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Art. 3.5 - Pagamento dell’indennizzo Ad integrazione dell’Art. 1.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente sezione si conviene che: a) l’Impresa si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all’assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto. b) L’Assicurato potrà, trenta giorni dopo che l’Impresa avrà ricevuto debita notifica della perdita dell’interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, come richiedere come pagamento/i anticipato/i l’importo/gli importi minimo/i che l’Impresa concorderà come pagabile/i. c) L’Impresa sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui: i. esistano dubbi circa il diritto dell’assicurato all’indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’assicurato fornirà la prova necessaria o l’Impresa accetterà la responsabilità; ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto. pag. 35 di 38 C o N D I Z I o N I Art. 3.6 - Periodo di indennizzo L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 90 (novanta) giorni, al netto della franchigia prevista in polizza. G E N E R a L I Art. 3.7 - Sospensione dell’assicurazione In caso di inattività del Macchinario per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività del Macchinario è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività. Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dall’Impresa. ALL RISKS ENERGIA SOLARE pag. 36 di 38 C o N D I Z I o N I ALL RISKS ENERGIA SOLARE G E N E R a L I Sezione III - Responsabilità civile verso terzi dell’Assicurato (Valida solo se sul frontespizio di polizza è Riportato il relativo massimale assicurato e corrisposto il relativo premio) Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario del Macchinario assicurato, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle macchinario assicurate in polizza. L’assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione. Art. 4.2 - Delimitazione dell’assicurazione Non sono considerati terzi: a) se conviventi: il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell’Assicurato; b) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi; c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso. L’assicurazione non comprende i danni: d) da furto; e) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; f) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari; g) comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto; h) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; i) da detenzione o impiego di esplosivi; j) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; k) a cose altrui derivanti da incendio dei Macchinari dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all’Art. C.A. 3 – RICORSO TERZI della Sezione I – Danni Diretti; l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole o di servizio; m) da mancata produzione di energia da rivendere a terzi; n) alle opere ed alle cose sulle quali è installato il Macchinario assicurato; o) di qualunque tipo o natura derivanti dall’impiego, utilizzo e/o riconducibili all’utilizzo del Macchinario assicurato; p) derivanti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici. Art. 4.3 - Gestione delle controversie - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a norme dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Impresa fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. L’Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, nè spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. pag. 37 di 38 C o N D I Z I o N I G E N E R a L I ALL RISKS ENERGIA SOLARE ALL RISKS ENERGIA SOLARE pag. 38 di 38 N o t E Note Mod. PB 058.520.1210 - ALL RISKS ENERGIA SOLARE VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.- CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS. - P. IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA 20149 MILANO VIA IGNAZIO GARDELLA, 2 ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008