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OPZIONE - NEGOZIO BILATERALE DI OPZIONE

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OPZIONE - NEGOZIO BILATERALE DI OPZIONE
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Tribunale Milano, Sezione 4 civile
Sentenza 13 febbraio 2014, n. 2133
Massima redazionale
OPZIONE - NEGOZIO BILATERALE DI OPZIONE - VALIDITÀ COMPLETEZZA DELLO STESSO - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
DELINEATO DALL'OPZIONE PER IL MERO EFFETTO DELL'ESERCIZIO
DELL'OPZIONE DA PARTE DELL'OPZIONARIO - OPZIONE QUALE
ELEMENTO DI UNA FATTISPECIE A FORMAZIONE SUCCESSIVA INIZIALE ACCORDO AVENTE AD OGGETTO L'IRREVOCABILITÀ DELLA
PROPOSTA - SUCCESSIVA ACCETTAZIONE DEFINITIVA DEL
PROMISSARIO - ACCETTAZIONE CHE, SALDANDOSI CON LA
PROPOSTA, PERFEZIONA IL CONTRATTO - PRESENZA DI TUTTI GLI
ELEMENTI DEL FUTURO CONTRATTO NELLA PROPOSTA - SEMPLICE
ACCETTAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA CONCLUSIONE SENZA
NECESSITÀ DI ULTERIORI PATTUIZIONI - NESSO STRUMENTALE
ESISTENTE TRA CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO
DEFINITIVO - DIFFERENZA CON IL LEGAME STRUTTURALE
INTERCORRENTE TRA IL MOMENTO INIZIALE ED IL MOMENTO
FINALE NEL FENOMENO DELLA FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL
CONTRATTO - RATIO - PATTO DI OPZIONE - CONCEDENTE
ASSOGGETTATO AL VINCOLO DI MANTENERE FERMA LA SUA
PROPOSTA - OPZIONARIO NON AVENTE ALCUN OBBLIGO DI
ACCETTARLA - NASCITA IN CAPO ALL'OPZIONARIO DI UN DIRITTO
POTESTATIVO - DIRITTO CHE SE ESERCITATO CONCLUDE
AUTOMATICAMENTE IL CONTRATTO DI VENDITA - POSIZIONE DEL
CONCEDENTE - SOGGETTO TENUTO A MANTENERE FERMA LA SUA
PROPOSTA CONTRATTUALE - ASSENZA DI TUTELA - FATTISPECIE SCRITTURA PRIVATA OGGETTO DI CONTESTAZIONE - PRESENZA DI
ALCUNI ELEMENTI DEL FUTURO CONTRATTO - MANCANZA DELLA
PRECISA E DEFINITIVA INDICAZIONE DEL BENE DA TRASFERIRE IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE ESATTAMENTE IL BENE DA
TRASFERIRE MEDIANTE IL SEMPLICE ESERCIZIO DELL'OPZIONE NECESSITÀ DI UN'ULTERIORE PATTUIZIONE IN ORDINE ALLA
DETERMINAZIONE ESATTA DEL BENE RICHIESTO - ACCORDO
PREPARATORIO DI VALENZA MERAMENTE PRECONTRATTUALE IMPOSSIBILITÀ PER L'ATTRICE DI INVOCARE L'INADEMPIMENTO DA
PARTE DELLA CONVENUTA - CONVENUTA CHE AVEVA VENDUTO AD
ALTRI IL BENE - IMPOSSIBILITÀ DI CONFIGURARE UN PATTO DI
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OPZIONE E DI RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART.
1218 C.C.
Il negozio bilaterale di opzione, per essere ritenuto valido, necessita di essere completo in ogni sua parte, di modo tale che il
contratto delineato dall'opzione stessa possa essere definitivamente concluso per il mero effetto dell'esercizio dell'opzione da
parte dell'opzionario. L'opzione è, dunque, qualificata come uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva,
costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall'accettazione
definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Di talché, la proposta deve contenere tutti gli
elementi del futuro contratto (definitivo o preliminare) in modo tale che la semplice accettazione dell'altra parte sia sufficiente a
determinare la conclusione senza necessità di ulteriori pattuizioni. Il nesso strumentale esistente tra contratto preliminare e
contratto definitivo non ha nulla in comune con il legame strutturale intercorrente tra il momento iniziale (proposta resa
vincolante per accordo tra le parti) ed il momento finale (accettazione) nel fenomeno della formazione progressiva del contratto
(opzione). Ciò perché nell'ipotesi del contratto preliminare unilaterale o bilaterale gli effetti definitivi si producono solo a
seguito di un successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti; viceversa, nel caso dell'opzione gli effetti finali si
producono in virtù della semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata. In definitiva, a seguito del
patto di opzione, solo il concedente rimane assoggettato al vincolo di mantenere ferma la sua proposta, mentre l'opzionario non
ha alcun obbligo di accettarla. L'opzione determina in capo all'opzionario la nascita di un diritto potestativo che se esercitato
conclude automaticamente il contratto di vendita, mentre la posizione del concedente si concreta in una soggezione a
mantenere ferma la sua proposta contrattuale, senza ricevere alcuna tutela. Alla luce di siffatti principi, nella fattispecie, nella
scrittura privata oggetto di contestazione, nonostante la presenza di alcuni elementi del futuro contratto, non vi era la precisa e
definitiva indicazione del bene da trasferire, con la conseguenza che non era possibile individuare esattamente il bene da
trasferire mediante il semplice esercizio dell'opzione, richiedendo un'ulteriore pattuizione in ordine alla determinazione esatta
del bene richiesto. Si è, dunque, escluso che l'attrice, trattandosi di accordo preparatorio, di valenza meramente
precontrattuale, potesse validamente invocare l'inadempimento da parte della convenuta che aveva venduto ad altri il bene,
come se si trattasse di un contratto o patto di opzione e richiedere il relativo risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c.
PUBBLICAZIONE
Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24
Integrale
OPZIONE - NEGOZIO BILATERALE DI OPZIONE - VALIDITÀ COMPLETEZZA DELLO STESSO - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
DELINEATO DALL'OPZIONE PER IL MERO EFFETTO DELL'ESERCIZIO
DELL'OPZIONE DA PARTE DELL'OPZIONARIO - OPZIONE QUALE
ELEMENTO DI UNA FATTISPECIE A FORMAZIONE SUCCESSIVA INIZIALE ACCORDO AVENTE AD OGGETTO L'IRREVOCABILITÀ DELLA
PROPOSTA - SUCCESSIVA ACCETTAZIONE DEFINITIVA DEL
PROMISSARIO - ACCETTAZIONE CHE, SALDANDOSI CON LA
PROPOSTA, PERFEZIONA IL CONTRATTO - PRESENZA DI TUTTI GLI
ELEMENTI DEL FUTURO CONTRATTO NELLA PROPOSTA - SEMPLICE
ACCETTAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA CONCLUSIONE SENZA
NECESSITÀ DI ULTERIORI PATTUIZIONI - NESSO STRUMENTALE
ESISTENTE TRA CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO
DEFINITIVO - DIFFERENZA CON IL LEGAME STRUTTURALE
INTERCORRENTE TRA IL MOMENTO INIZIALE ED IL MOMENTO
FINALE NEL FENOMENO DELLA FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL
CONTRATTO - RATIO - PATTO DI OPZIONE - CONCEDENTE
ASSOGGETTATO AL VINCOLO DI MANTENERE FERMA LA SUA
PROPOSTA - OPZIONARIO NON AVENTE ALCUN OBBLIGO DI
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ACCETTARLA - NASCITA IN CAPO ALL'OPZIONARIO DI UN DIRITTO
POTESTATIVO - DIRITTO CHE SE ESERCITATO CONCLUDE
AUTOMATICAMENTE IL CONTRATTO DI VENDITA - POSIZIONE DEL
CONCEDENTE - SOGGETTO TENUTO A MANTENERE FERMA LA SUA
PROPOSTA CONTRATTUALE - ASSENZA DI TUTELA - FATTISPECIE SCRITTURA PRIVATA OGGETTO DI CONTESTAZIONE - PRESENZA DI
ALCUNI ELEMENTI DEL FUTURO CONTRATTO - MANCANZA DELLA
PRECISA E DEFINITIVA INDICAZIONE DEL BENE DA TRASFERIRE IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE ESATTAMENTE IL BENE DA
TRASFERIRE MEDIANTE IL SEMPLICE ESERCIZIO DELL'OPZIONE NECESSITÀ DI UN'ULTERIORE PATTUIZIONE IN ORDINE ALLA
DETERMINAZIONE ESATTA DEL BENE RICHIESTO - ACCORDO
PREPARATORIO DI VALENZA MERAMENTE PRECONTRATTUALE IMPOSSIBILITÀ PER L'ATTRICE DI INVOCARE L'INADEMPIMENTO DA
PARTE DELLA CONVENUTA - CONVENUTA CHE AVEVA VENDUTO AD
ALTRI IL BENE - IMPOSSIBILITÀ DI CONFIGURARE UN PATTO DI
OPZIONE E DI RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART.
1218 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
CA. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti St.Ra. e M.
An.Po., presso lo studio dei quali in Milano, è elettivamente domiciliata;
- attrice nei confronti di:
CE. s.r.l. (p.i. 10204130156), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Sa.Bi. e Lu.De., presso lo studio dei quali in Milano, è elettivamente domiciliata;
- convenuta Oggetto: vendita immobiliare
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società CA. S.p.A. conveniva in giudizio la società CE. s.r.l. per vedere accertato l'inadempimento di quest'ultima di una
scrittura privata stipulata inter partes, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti.
L'attrice esponeva di aver venduto alla convenuta in data 30.03.2000 un fabbricato industriale di vecchia costruzione posto al
piano terreno sito in Legnano (MI), e contestualmente di aver stipulato una scrittura privata con cui la convenuta, quale nuova
proprietaria dell'immobile - intenzionata a demolirlo in tutto o in parte per realizzarvi un fabbricato commerciale - concedeva
all'attrice un'opzione irrevocabile di vendita di ca. 600 metri quadrati ca. della edificanda costruzione, per un importo fisso di
Lit. 4.000.000 al metro quadrato. Veniva stabilito in detto contratto che l'attrice avrebbe dovuto esercitare l'opzione entro
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quattro mesi dalla comunicazione scritta dell'ottenimento della prima concessione edilizia ad edificare. L'attrice riferiva di aver
inviato richieste di informazioni al riguardo, e di aver in particolare ricevuto in data 30.11.2003 formale rassicurazione dalla
contraente che sarebbe stata tempestivamente informata del rilascio della concessione edilizia per l'esercizio dell'opzione.
Passati alcuni anni, a seguito di ulteriore richiesta di informazioni nel 2010, la convenuta aveva contestato la decadenza della
attrice dal predetto diritto di opzione. L'immobile, peraltro, nelle more era stato completato e la porzione de qua era stata
venduta unitamente al resto a terzi in data 10.03.2009, che aveva poi provveduto a completarla e rivenderla. Affermando
l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali della convenuta, che non aveva mai comunicato il rilascio della concessione
edilizia, ed assumendo di aver patito un danno per effetto del mancato esercizio dell'opzione, prendendo a base del calcolo il
prezzo di vendita, realizzato dalla terza acquirente della convenuta, concludeva chiedendo, previi i necessari accertamenti, la
condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 1.237.062,00 o nella diversa somma ritenuta di
giustizia, oltre ad interessi legali e con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società CE. s.r.l. contestava integralmente gli assunti avversari, eccependo
preliminarmente: 1) la carenza di interesse dell'attrice, che non aveva esercitato l'opzione nel tempo stabilito (la concessione
edilizia era stata rilasciata il 28.02.2006), e che anche con l'ultima comunicazione (18.03.2010), non aveva esercitato l'opzione,
ma solo espresso una dichiarazione di intenti, non aveva ben distinto l'area oggetto di opzione, né aveva provveduto al
pagamento della quota prezzo prevista; 2) la nullità dell'opzione per mancanza del corrispettivo, e pertanto di causa; III) la
nullità dell'opzione per indeterminatezza dell'oggetto; IV) la decadenza dal diritto di opzione, in quanto la concessione edilizia
era stata rilasciata a fine Febbraio 2006; IV) la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2946 c.c.. Nel merito contestava
l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte sua, atteso che la scrittura de qua non prevedeva alcun obbligo di
informazione sulla data del rilascio della concessione edilizia, e che la successiva lettera del 30.11.2003 doveva considerarsi
"nulla e/o inefficace per mancanza di causa, e/o difetto originario della situazione presupposta " non contenendo la scrittura
privata alcun obbligo informativo. Tale comunicazione doveva peraltro considerarsi viziata da errore, con conseguente
"eccezione di annullabilità". Contestava inoltre che l'attrice ben poteva, usando l'ordinaria diligenza, sapere del rilascio della
c.e., attesa la natura pubblica della stessa. In ordine al risarcimento del danno, contestava la possibilità nel caso di specie di
invocare l'interesse positivo, atteso che il contratto di compravendita non era stato stipulato, ed il metodo di calcolo, basato su
un raffronto tra il prezzo di acquisto stabilito nel contratto del 30.3.2000 e quello di vendita intervenuto tra terzi per un area
diversa da quella oggetto dell'opzione. Affermando altresì la mancata deduzione di alcun concreto danno, ed invocando il
disposto dell'art. 1227 c.c., concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande dell'attrice nei suoi confronti, con condanna
della stessa per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 commi I e III c.p.c. per somme da determinarsi in via equitativa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.
Le domande dell'attrice risultano, all'esito del presente giudizio, infondate e non meritano pertanto accoglimento.
L'attrice deduce l'inadempimento della convenuta della scrittura privata datata 30.03.2000, costituita a suo dire da un patto
d'opzione ("opzione di bene futuro") per la vendita di una porzione dell'erigenda costruzione, sostenendo che la convenuta
stessa, non informandola dell'avvenuto rilascio della prima concessione edilizia, non l'aveva messa in condizione di esercitare
l'opzione nel termine contrattualmente previsto, con conseguente domanda di risarcimento dei danni.
La convenuta, al riguardo, nel contestare le prospettazioni attoree sotto più profili, ha eccepito anche la nullità del predetto
contratto sia per mancanza di previsione del corrispettivo, e quindi di causa, sia per indeterminatezza dell'oggetto.
Si ritiene preliminarmente che la prima eccezione sopra indicata risulti infondata, atteso che il patto di opzione non
necessariamente non necessariamente implica l'espressa previsione di un corrispettivo (cfr. tra le più recenti al riguardo Trib.
Milano, 03.10.2013 n. 12213); inoltre, nel caso di specie, la mancata previsione di un c.d. "premio" trova ampia giustificazione
nel collegamento negoziale esistente tra la scrittura privata de qua e la vendita dell'intero compendio immobiliare da parte
dell'attrice avvenuta sempre in data 30.03.2000, come peraltro attestato dall'espresso richiamo dell'atto di vendita nella
scrittura stessa.
Ciò posto, deve comunque valutarsi compiutamente la natura e la natura e la validità scrittura privata del 30.03.2000.
Detta scrittura recita testualmente: "Premesso che in data odierna la società CA. S.p.A. ha venduto alla società CE. s.r.l. la piena
proprietà del fabbricato industriale di vecchia costruzione con annessa area di pertinenza sito nel comune di Legnano, e censito
al catasto edilizio urbano di Legnano alla particella nr. xxx, foglio nr. Xxx come segue: mappale nr. xxx subalterno nr. xxx e
mappale nr. xxx tra loro graffiati, via Pontida nr. 4, piano T (terreno). E' intenzione della società CE. s.r.l. procedere alla
demolizione totale o parziale dell'edificio predetto ed alla realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale. Tutto ciò
premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale si conviene quanto segue:
La società CE. s.r.l. concede alla società CA. S.p.A. opzione irrevocabile per l'acquisto della porzione di circa 600 nr della
costruzione realizzando sull'area citata in premessa, posta al piano terreno, con destinazione commerciale ed evidenziata in
colore verde nella planimetria di massima che si allega al presente atto sotto la lettera "A " da specificare a cura della società CA.
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S.p.A. all'atto dell'esercizio del diritto di opzione con tolleranza massima di +/- 5% al prezzo fisso ed invariabile, anche in via di
alea ex art. 1469 c.c. di lire 4.000.000 oltre Iva al metro quadrato, comprensivo di ogni e qualsiasi onere.
L'opzione potrà essere esercitata dalla società CA. S.p.A. con comunicazione scritta da inviare entro il termine ultimo di quattro
mesi successivi al rilascio della prima concessione edilizia ad edificare da parte dell'amministrazione comunale per l'area in
questione. Il prezzo sarà pagato per l'8% al momento dell'esercizio dell'opzione e per il saldo alla consegna dei locali
contestualmente al rogito."
Detto regolamento negoziale, così come strutturato, non può essere qualificato come un vero e proprio patto di opzione, nei
termini in cui lo stesso risulta precisato, oltre che dal disposto dell'art. 1331 c.c., dall'ormai consolidata interpretazione
giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di specificare, in plurime occasioni, che il negozio bilaterale di opzione,
per essere ritenuto valido, necessita di essere completo in ogni sua parte, di modo tale che il contratto delineato dall'opzione
stessa possa essere definitivamente concluso per il mero effetto dell'esercizio dell'opzione da parte dell'opzionario. L'opzione è
stata in altri termini qualificata come uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da
un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario che,
saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Ne consegue che la proposta deve contenere tutti gli elementi del futuro
contratto (definitivo o preliminare) in modo tale la semplice accettazione dell'altra parte è sufficiente a determinare la
conclusione senza necessità di ulteriori pattuizioni. Il nesso strumentale esistente tra contratto preliminare e contratto
definitivo non ha nulla in comune con il legame strutturale che intercorre tra il momento iniziale (proposta resa vincolante per
accordo tra le parti) ed il momento finale (accettazione) nel fenomeno della formazione progressiva del contratto (opzione), in
quanto nell'ipotesi del contratto preliminare unilaterale o bilaterale gli effetti definitivi si producono solo a seguito di un
successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti, mentre nel caso dell'opzione gli effetti finali si producono in virtù
della semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata. A seguito del patto di opzione, solo il
concedente rimane assoggettato al vincolo di mantenere ferma la sua proposta, mentre l'opzionario non ha alcun obbligo di
accettarla.
L'opzione determina in capo all'opzionario la nascita di un diritto potestativo che se esercitato conclude automaticamente il
contratto di vendita, mentre la posizione del concedente si concreta in una soggezione a mantenere ferma la sua proposta
contrattuale, senza ricevere alcuna tutela (cfr. Cass. Ili, 21.11.2011 n. 24445; ved. altresì Cass. L, 26.02.1997, n. 2692); "Sia la
proposta irrevocabile (art. 1329 cod. civ.) che la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art.
1331 cod. civ.) debbono contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere in modo da consentire la conclusione
di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni (Cass. II,
10.09.2004 n. 18201; cfr. altresì explurimis anche Cass. II, 13.12.1994, nr. 10649).
Nel caso di specie, nonostante alcuni elementi del futuro contratto fossero stati effettivamente indicati, manca una precisa e
definitiva indicazione del bene da trasferire, atteso che si parla esclusivamente di "600 metri quadri" di due più ampi mappali,
all'epoca dei fatti graffati, con una "forbice" di estensione del +/- 5 %; l'estensione effettiva dell'immobile avrebbe dovuto essere
indicata dalla stessa attrice solo al momento "dell'esercizio dell'opzione". Tale previsione non risulta ad attenta analisi pertanto
sufficientemente determinata da consentire in modo preciso ed inequivocabile l'individuazione del bene da trasferire, mediante
il semplice esercizio dell'opzione, richiedendo per contro una specificazione ulteriore - e quindi un'ulteriore pattuizione - da
parte dell'attrice, in ordine all'esatta consistenza del bene richiesto, e la sua precisa collocazione spaziale, atteso che non è
neanche dato capire come la suddetta "forbice" avrebbe dovuto esplicarsi in concreto.
Né, si osserva, tale indeterminatezza poteva essere sopperita dal richiamo dell'area identificata in verde nell'allegato "A" della
scrittura, atteso che tale individuazione grafica si riferiva soltanto ad un progetto di massima, e non ad un progetto definitivo,
che in relazione alle vicende relative al successivo iter amministrativo avrebbe ben potuto essere diverso o difforme.
Sulla scorta dei predetti rilievi, si ritiene di aderire all'interpretazione della S.C. secondo cui "Sia la proposta irrevocabile (art.
1329 cod, civ.) che la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 cod. civ.) debbono
contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel
momento e per effetto della adesione dell'altra parte, senza necessità dì ulteriori pattuizioni, assumendo, in mancanza, carattere
di mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro contratto con l'effetto di fissarne solo gli
elementi già concordati" (Cass. III, 29.10.1993 nr. 10777).
Trattandosi di accordo preparatorio, di valenza meramente precontrattuale, l'odierna attrice non può validamente invocare il
suo inadempimento da parte della convenuta, come se si trattasse di un contratto o patto di opzione cosi come previsto dall'art.
1331 c.c., e richiedere il relativo risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Né avuto riguardo anche alle conseguenze più specificamente delineate dai più recenti arresti giurisprudenziali in materia (cfr.
Cass. III, 24445/11 cit.), può ritenersi che dal tenore complessivo delle allegazioni e delle conclusioni rassegnate dall'attrice, la
stessa abbia inteso prospettare una responsabilità precontrattuale e non contrattuale. Tale conclusione è altresì suffragata
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anche dalla circostanza che la stessa, anche ai fini del risarcimento, ha fatto espresso riferimento all'interesse positivo, non
invocabile certo in materia di responsabilità precontrattuale.
In virtù del principio sancito dall'art. 112 c.p.c. nessuna ulteriore valutazione o statuizione si rende necessaria.
Alla soccombenza dell'attrice consegue la condanna della stessa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di lite, come
specificato in dispositivo, secondo la nuova normativa sui compensi professionali di cui al D.M.G. 140/2012.
Non si ravvisano per contro gli estremi, attese le difficoltà comunque ravvisabili nella concreta qualificazione ed interpretazione
della scrittura privata de qua per l'applicazione invocata dalla convenuta, dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società CA. S.p.A. nei confronti della società
CE. s.r.l., nel contraddittorio delle pani, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa così provvede:
I - rigetta le domande dell'attrice;
II - rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. della convenuta;
III - condanna l'attrice al pagamento a favore della, società convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro
11.900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano il 19 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.
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