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Opzione donna - CGIL Bergamo
53 10 dicembre 2014 Opzione donna In questo numero: Accesso alla pensione di anzianità Inps interviene con due messaggi, il 9231 del 28 novembre 2014 e il° 9304 del 2 dicembre 2014, per fornire alcuni chiarimenti in merito all’accesso alla pensione di anzianità, in regime sperimentale, per le donne con la c.d. “opzione donna”, introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 fino al 31.12.2015. Messaggio 9231 Come noto, alla pensione di anzianità in opzione donna si applicano sia le finestre mobili (12 mesi per Fpld e 18 mesi per le gestioni degli Autonomi) nonché l’adeguamento alla speranza di vita del requisito anagrafico (oggi 57 anni e 3 mesi per Fpld e 58 anni e 3 mesi per le gestioni degli Autonomi). Le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Segue a pag.2 Opzione donna pag.1-2 Perequazione automatica 2015: +0,3% pag.2-3 Jobs Act: la legge delega pag.3-4 INPS:messaggio 9305/2014,ancora sulle salvaguardie pag. 4 INPS chiede al Ministero se il 31.12.2015 sia il termine per maturare i requisiti o per la decorrenza della pensione Importante presa di posizione INPS. Che entro il 31.12.2015 debba collocarsi la decorrenza della pensione e non la sola maturazione del requisito, è l’interpretazione restrittiva data a suo tempo dal Ministero del Lavoro. Nel merito di tale interpretazione, INPS aveva emesso due circolari, la 35 e la 37 nel marzo 2012. L’Istituto ora con il messaggio 9304/2014 afferma che non saranno respinte ma tenute in evidenza le domande di pensione presentate dalle lavoratrici che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015, anche se la decorrenza della pensione si colloca oltre tale data. INPS comunica che è stato sottoposto un parere al Ministero del lavoro per definire se la data del 31 dicembre 2015 debba essere intesa come termine per maturare i requisiti o per la decorrenza della pensione. Link al comunicato INPS e alla nota INCA Pensioni +0,3% dal gennaio 2015 Perequazione automatica Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, il Decreto 20 novembre 2014, con la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2014 e valore definitivo per l’anno 2013. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014 (INPS aveva applicato in via previsionale un aumento pari all’1,2%- vedi circolare INPS n° 20/2014). La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio 2 da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Con l’incremento dello 0,3% il trattamento minimo mensile al 1° Gennaio 2015 sarà pari a 502,39 euro. A gennaio 2015 ci sarà un conguaglio negativo, in un’unica soluzione, con l’importo della sola rata di gennaio che risulterà inferiore, per tutte le pensioni, a quella di dicembre 2014 per i seguenti motivi: Recupero dello 0,1% corrisposto in più nel corso del 2014 su tutte le pensioni perché, come già ricordato, l’importo previsionale di perequazione applicato da INPS, dal gennaio 2014, fu pari all’1,2% (la trattenuta sarà pari a € 6,50 per le pensioni al minimo). Conguagli dovuti per l’effettiva % di perequazione da attribuirsi al secondo e all’ultimo scaglione. L’anno scorso Inps, nell’esigenza di dare il via al rinnovo dei mandati di pagamento, ha applicato alla rata di pensione in pagamento nel mese di gennaio 2014 la normativa sulla perequazione nella versione del DdL 1.120 (legge stabilità 2014) approvata dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, attribuendo il 90% dell’aliquota (sull’1,2%) anziché il 95% (sull’1,1%) alle pensioni di importo complessivo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo e il 50% (sull’1,2%) anziché il 40% (sull’1,1%) alle pensioni di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo. Di perequazione automatica delle pensioni ne abbiamo scritto anche sulla Newsletter InFormazione n°48 del 5 novembre 2014 a cui si rinvia per la descrizione del sistema vigente (triennio 2014-2016) di perequazione automatica introdotto dall’art. 1, comma 483, della L 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014). A pag 3 pubblichiamo la tabella dei minimi 2015. INCA INFormazione – N.53 Mensile Annuo € 502,39 € 6.531,07 € 448,52 € 5.830,76 La pensione al minimo nel 2015 Per minime con decorrenza>1994 Limite reddito individuale Limite reddito coniugale € 13.062,14 € 26.124,28 Assegno sociale nel 2015 € 5.830,76 € 11.661,52 Legge delega Jobs Act Il Parlamento l’ha approvata in via definitiva Comunemente denominato col termine inglese di Jobs Act, la legge delega di riforma del mondo del lavoro è stata approvata dal Senato, in via definitiva, il 3 dicembre. Contiene le deleghe al Governo per legiferare su diverse materie: la riforma degli ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e delle politiche attive, il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, la tutela e la conciliazione tra le esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il Governo dovrà dare attuazione alle deleghe entro 6 mesi, adottando per ogni materia uno o più Decreti Legislativi che entreranno immediatamente in vigore senza bisogno di passaggi parlamentari e che dovranno attenersi a principi e criteri direttivi contenuti nella legge. Ecco perché una lettura più approfondita e precisa nonché una valutazione tecnica delle norme in questione potrà essere rilasciata solo dopo l’emanazione dei Decreti Legislativi che dovranno tradurre in norme reali e concrete i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge Delega. Le tabelle, la sintesi Ecco qui, in sintesi, i principali contenuti della legge delega, riguardanti i soli ammortizzatori sociali e quelli sulla tutela e la conciliazione tra le esigenze di cura, di vita e di lavoro. Per un approfondimento su tutti i contenuti si rinvia al testo della legge approvata dal Senato. Delega Principi e criteri direttivi -art.1 comma 1 e 2 Universalizzazione del sussidio di disoccupazione Aspi, estensione ai lavoratori Co.co.co (fino al superamento di questa forma contrattuale). Disoccupazione involontariaASPI Art.1 comma 1 e 2 Cassa Integrazione Art.1 comma 3 e 4 Politiche attive del lavoro Unificare Aspi e mini-Aspi. Durata del trattamento rapportata alla pregressa storia contributiva del lavoratore. Incremento della durata massima del sussidio per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti. Nessuna integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di impresa. Accesso alla Cig subordinato all’esaurimento di utilizzo dei contratti di solidarietà, verranno rivisti i limiti attuali di durata della cassa. Rimodulazione per le aliquote contributive ordinarie sulla base dell’effettivo ricorso alla Cig. Verrà istituita un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal ministero del Lavoro. L’Agenzia, coordinerà l’attività dei centri per l’impiego e avrà competenza gestionale per l’erogazione dell’Aspi. È previsto coordinamento con l’Inps Razionalizzazione e revisione procedure e adempimenti per inserimento mirato persone disabili (legge 68/99) al fine di favorire inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro 3 INCA INFormazione – N.53 Delega Principi e criteri direttivi Art.1 comma 8 e 9 Estendere, con gradualità, la tutela della maternità a tutte le categorie di donne lavoratrici Tutela della maternità delle lavoratrici Garantire la tutela alle lavoratrici parasubordinate anche se il committente non ha versato la contribuzione (automaticità delle prestazioni) Incentivare accordi collettivi a favore della flessibilità dell’orario lavorativo per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con le responsabilità genitoriali e di assistenza alle persone non autosufficienti Garantire flessibilità ai congedi obbligatori di maternità e ai congedi parentali favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Conciliazione esigenze di cura di vita e di lavoro Violenza di genere Congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza INPS Chiarimenti sulla salvaguardia pensionistica L’INPS, con messaggio n. 9305 del 2 dicembre 2014, fornisce ancora chiarimenti sulle salvaguardie. Come noto, l’Istituto invia a ciascun soggetto beneficiario una lettera che certifica il diritto alla pensione secondo le regole previgenti la riforma Fornero, specificando la prima decorrenza utile. La domanda di pensione in salvaguardia può essere presentata in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati. E però se alla data di presentazione della domanda di pensione, risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta. In riferimento alla c.d. sesta salvaguardia, il messaggio ribadisce che i soggetti i quali: hanno presentato alla competente DTL domanda di accesso alla quarta salvaguardia (art 11 bis, Legge n. 124 del 2013); sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia - in quanto esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia in quanto sarà l’Istituto stesso a provvedere d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla certificazione del diritto. Che invece non ha presentato domanda di accesso alla quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non ha ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, dovrà presentare domanda di accesso alla sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.53