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Opzione donna - CGIL Bergamo

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Opzione donna - CGIL Bergamo
53
10 dicembre 2014
Opzione donna
In questo numero:
Accesso alla pensione di anzianità
Inps interviene con due messaggi, il 9231 del 28 novembre
2014 e il° 9304 del 2 dicembre 2014, per fornire alcuni
chiarimenti in merito all’accesso alla pensione di anzianità, in
regime sperimentale, per le donne con la c.d. “opzione
donna”, introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge
243/2004 fino al 31.12.2015.
Messaggio 9231
Come noto, alla pensione di anzianità in opzione donna si
applicano sia le finestre mobili (12 mesi per Fpld e 18 mesi per
le gestioni degli Autonomi) nonché l’adeguamento alla
speranza di vita del requisito anagrafico (oggi 57 anni e 3
mesi per Fpld e 58 anni e 3 mesi per le gestioni degli
Autonomi).
Le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare
l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime
sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare
domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle
disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo
restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al
momento della decorrenza del relativo trattamento
pensionistico.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità
in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della
domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato
alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e
contributivi.
Segue a pag.2
Opzione donna
pag.1-2
Perequazione
automatica 2015: +0,3%
pag.2-3
Jobs Act: la legge delega
pag.3-4
INPS:messaggio
9305/2014,ancora sulle
salvaguardie
pag. 4
INPS chiede al Ministero se il 31.12.2015 sia il termine per
maturare i requisiti o per la decorrenza della pensione
Importante presa di posizione INPS.
Che entro il 31.12.2015 debba collocarsi la
decorrenza della pensione e non la sola
maturazione del requisito, è
l’interpretazione restrittiva data a suo tempo
dal Ministero del Lavoro.
Nel merito di tale interpretazione, INPS
aveva emesso due circolari, la 35 e la 37 nel
marzo 2012.
L’Istituto ora con il messaggio 9304/2014
afferma che non saranno respinte ma
tenute in evidenza le domande di pensione
presentate dalle lavoratrici che
perfezionano i requisiti anagrafici e
contributivi entro il 31.12.2015, anche se la
decorrenza della pensione si colloca oltre
tale data.
INPS comunica che è stato sottoposto un
parere al Ministero del lavoro per definire se
la data del 31 dicembre 2015 debba essere
intesa come termine per maturare i requisiti
o per la decorrenza della pensione.
Link al comunicato INPS e alla nota INCA
Pensioni +0,3%
dal gennaio 2015
Perequazione automatica
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha
pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 2 dicembre 2014, il Decreto 20
novembre 2014, con la perequazione
automatica delle pensioni per l’anno 2014 e
valore definitivo per l’anno 2013.
La percentuale di variazione per il calcolo
della perequazione delle pensioni per
l’anno 2013 è determinata in misura pari
a +1,1 dal 1° gennaio 2014 (INPS aveva
applicato in via previsionale un aumento
pari all’1,2%- vedi circolare INPS n° 20/2014).
La percentuale di variazione per il calcolo
della perequazione delle pensioni per
l’anno 2014 è determinata in misura pari a
+0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio
2
da effettuarsi in sede di perequazione per
l’anno successivo.
Con l’incremento dello 0,3% il trattamento
minimo mensile al 1° Gennaio 2015 sarà pari
a 502,39 euro.
A gennaio 2015 ci sarà un conguaglio
negativo, in un’unica soluzione, con
l’importo della sola rata di gennaio che
risulterà inferiore, per tutte le pensioni, a
quella di dicembre 2014 per i seguenti
motivi:
 Recupero dello 0,1% corrisposto in più nel
corso del 2014 su tutte le pensioni perché,
come
già
ricordato,
l’importo
previsionale di perequazione applicato
da INPS, dal gennaio 2014, fu pari all’1,2%
(la trattenuta sarà pari a € 6,50 per le
pensioni al minimo).

Conguagli dovuti per l’effettiva % di
perequazione da attribuirsi al secondo e
all’ultimo scaglione.
L’anno scorso Inps, nell’esigenza di dare
il via al rinnovo dei mandati di
pagamento, ha applicato alla rata di
pensione in pagamento nel mese di
gennaio 2014 la normativa sulla
perequazione nella versione del DdL
1.120 (legge stabilità 2014) approvata
dal Senato, poi modificata dalla
Camera dei deputati, attribuendo il 90%
dell’aliquota (sull’1,2%) anziché il 95%
(sull’1,1%) alle pensioni di importo
complessivo compreso fra tre e quattro
volte il trattamento minimo e il 50%
(sull’1,2%) anziché il 40% (sull’1,1%) alle
pensioni di importo complessivo
superiore a 6 volte il trattamento minimo.
Di perequazione automatica delle pensioni
ne abbiamo scritto anche sulla Newsletter
InFormazione n°48 del 5 novembre 2014 a
cui si rinvia per la descrizione del sistema
vigente (triennio 2014-2016) di
perequazione automatica introdotto
dall’art. 1, comma 483, della L 27 dicembre
2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014).
A pag 3 pubblichiamo la tabella dei minimi
2015.
INCA INFormazione – N.53
Mensile
Annuo
€
502,39
€ 6.531,07
€
448,52
€ 5.830,76
La pensione al minimo nel 2015
Per minime con decorrenza>1994
Limite reddito individuale
Limite reddito coniugale
€ 13.062,14
€ 26.124,28
Assegno sociale nel 2015
€ 5.830,76
€ 11.661,52
Legge delega Jobs Act
Il Parlamento l’ha approvata in via definitiva
Comunemente denominato col termine inglese di Jobs Act, la legge delega di riforma del
mondo del lavoro è stata approvata dal Senato, in via definitiva, il 3 dicembre. Contiene le
deleghe al Governo per legiferare su diverse materie: la riforma degli ammortizzatori sociali, i
servizi per il lavoro e delle politiche attive, il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, la
tutela e la conciliazione tra le esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il Governo dovrà dare
attuazione alle deleghe entro 6 mesi, adottando per ogni materia uno o più Decreti Legislativi
che entreranno immediatamente in vigore senza bisogno di passaggi parlamentari e che
dovranno attenersi a principi e criteri direttivi contenuti nella legge.
Ecco perché una lettura più approfondita e precisa nonché una valutazione tecnica delle
norme in questione potrà essere rilasciata solo dopo l’emanazione dei Decreti Legislativi che
dovranno tradurre in norme reali e concrete i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge
Delega.
Le tabelle, la sintesi
Ecco qui, in sintesi, i principali contenuti della legge delega, riguardanti i soli ammortizzatori
sociali e quelli sulla tutela e la conciliazione tra le esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Per un approfondimento su tutti i contenuti si rinvia al testo della legge approvata dal Senato.
Delega
Principi e criteri direttivi
-art.1 comma 1 e 2
Universalizzazione del sussidio di disoccupazione Aspi, estensione ai
lavoratori Co.co.co (fino al superamento di questa forma
contrattuale).
Disoccupazione involontariaASPI
Art.1 comma 1 e 2
Cassa Integrazione
Art.1 comma 3 e 4
Politiche attive del lavoro
Unificare Aspi e mini-Aspi.
Durata del trattamento rapportata alla pregressa storia contributiva
del lavoratore.
Incremento della durata massima del sussidio per i lavoratori con
carriere contributive più rilevanti.
Nessuna integrazione salariale in caso di cessazione definitiva
dell’attività aziendale o di un ramo di impresa.
Accesso alla Cig subordinato all’esaurimento di utilizzo dei contratti
di solidarietà, verranno rivisti i limiti attuali di durata della cassa.
Rimodulazione per le aliquote contributive ordinarie sulla base
dell’effettivo ricorso alla Cig.
Verrà istituita un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata
da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal ministero del
Lavoro. L’Agenzia, coordinerà l’attività dei centri per l’impiego e
avrà competenza gestionale per l’erogazione dell’Aspi. È previsto
coordinamento con l’Inps
Razionalizzazione e revisione procedure e adempimenti per
inserimento mirato persone disabili (legge 68/99) al fine di favorire
inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del
lavoro
3
INCA INFormazione – N.53
Delega
Principi e criteri direttivi
Art.1 comma 8 e 9
Estendere, con gradualità, la tutela della maternità a tutte le
categorie di donne lavoratrici

Tutela della maternità delle
lavoratrici
Garantire la tutela alle lavoratrici parasubordinate anche se il
committente non ha versato la contribuzione (automaticità delle
prestazioni)
Incentivare accordi collettivi a favore della flessibilità dell’orario
lavorativo per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con le
responsabilità genitoriali e di assistenza alle persone non
autosufficienti
Garantire flessibilità ai congedi obbligatori di maternità e ai congedi
parentali favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro


Conciliazione esigenze di
cura di vita e di lavoro
Violenza di genere
Congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi
sociali del Comune di residenza
INPS
Chiarimenti sulla salvaguardia pensionistica
L’INPS, con messaggio n. 9305 del 2
dicembre 2014, fornisce ancora chiarimenti
sulle salvaguardie. Come noto, l’Istituto invia
a ciascun soggetto beneficiario una lettera
che certifica il diritto alla pensione secondo
le regole previgenti la riforma Fornero,
specificando la prima decorrenza utile.
La domanda di pensione in salvaguardia
può essere presentata in qualsiasi momento
successivo all’apertura della finestra al pari di
tutti gli altri assicurati.
E però se alla data di presentazione della
domanda di pensione, risulti raggiunta la
copertura finanziaria prevista dalla legge per
ciascuna categoria di lavoratori
salvaguardati, la domanda stessa dovrà
essere respinta.
In riferimento alla c.d. sesta salvaguardia, il
messaggio ribadisce che i soggetti i quali:


hanno presentato alla competente DTL
domanda di accesso alla quarta
salvaguardia (art 11 bis, Legge n. 124 del
2013);
sono in possesso di un provvedimento di
accoglimento della DTL, ma non hanno
ricevuto la certificazione del diritto alla
salvaguardia - in quanto esclusi dal
contingente numerico,
non devono presentare una nuova
domanda per la c.d. sesta salvaguardia in
quanto sarà l’Istituto stesso a provvedere
d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla
certificazione del diritto.
Che invece non ha presentato domanda di
accesso alla quarta salvaguardia alla
competente DTL ovvero che, pur avendo
presentato domanda, non ha ricevuto un
provvedimento di accoglimento da parte della
stessa DTL, dovrà presentare domanda di
accesso alla sesta salvaguardia alla
competente DTL entro il 5 gennaio 2015.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
[email protected]
È vietata la riproduzione e la diffusione.
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INCA INFormazione – N.53
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