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LAVORO DOMESTICO
LAVORO DOMESTICO 1 Indice CAPITOLO I PROFILI PROFESSIONALI • • • • • I lavoratori domestici I datori di lavoro domestico Categorie dei lavoratori Mansioni plurime Lavoratori alla pari CAPITOLO II ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO • • Contratto di lavoro Assunzione - assunzione lavoratori italiani - assunzione lavoratori comunitari - assunzione lavoratori extracomunitari • • • • documenti per l’instaurazione del rapporto di lavoro domestici conviventi – adempimenti periodo di prova risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso CAPITOLO III ORARIO DI LAVORO • • • • • lavoratori conviventi lavoratori non conviventi lavoro notturno prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna prestazioni esclusivamente di attesa notturna CAPITOLO IV ASSENZE DAL LAVORO • • • • • • • • • ferie riposo settimanale giorni festivi festività soppresse permessi individuali retribuiti e non per effettuazione visite mediche permessi individuali non retribuiti permessi per lutto permessi per nascite permessi per matrimonio 2 • • • astensione per maternità permessi per malattia e misura della retribuzione permessi per infortunio e misura della retribuzione CAPITOLO V RETRIBUZIONE E TFR • • • • • • • retribuzione minimi retributivi contrattuali prospetto paga indennità di vitto e alloggio scatti di anzianità tredicesima mensilità trattamento di fine rapporto TFR CAPITOLO VI CONTRIBUZIONE • • • calcolo scadenza versamento CAPITOLO VII PRESTAZIONI • a carico dell’INPS - pensione di anzianità - pensione di vecchiaia - assegno di invalidità - pensione di inabilità - pensione ai superstiti o di reversibilità - indennità di disoccupazione - indennità di maternità - assegni familiari - indennità antitubercolare - cure termali • a carico dell’INAIL - indennità per inabilità temporanea assoluta - rendita diretta per inabilità permanente - rendita ai superstiti e assegno in caso di morte - altre prestazioni economiche - altre prestazioni 3 A cura del settore Tecnico Normativo PPR REEM MEESSSSA A Prima di affrontare le tematiche relative al rapporto di lavoro domestico è necessario fare alcune precisazioni. Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dalle leggi, dalla contrattazione collettiva e dai contratti individuali di lavoro. La legge n. 339/58 recante “norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico” è il provvedimento legislativo più importante in materia. Essa è applicabile esclusivamente ai lavoratori domestici a servizio intero o a mezzo servizio e, comunque, a tutti coloro il cui orario di lavoro risulti essere di almeno 4 ore giornaliere. Non si applica, quindi, ai lavoratori “ad ore”, cioè quelli che effettuano un orario inferiore alle 4 ore giornaliere, i quali sono regolati dagli articoli da 2240 a 2246 del Codice Civile che stabiliscono norme sul periodo di prova, sui riposi, sulle ferie, sul licenziamento, sulle dimissioni, sull’indennità di anzianità e sul certificato del lavoro. La Corte Costituzionale con sentenza n. 16 del 1969 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2243 del Codice Civile nella parte in cui prevede che il diritto alle ferie matura dopo un anno di ininterrotto servizio. Pertanto, per effetto di tale decisione i lavoratori domestici ad ore hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito anche se prestano servizio per meno di un anno. Il primo contratto collettivo per i lavoratori domestici è stato stipulato nel 1974 a seguito della sentenza n. 69/69 della Corte Costituzionale che dichiarava l’illegittimità Costituzionale dell’articolo 2068 del Codice Civile nella parte in cui sottraeva il lavoro domestico alla disciplina della contrattazione collettiva. Il Contratto collettivo di lavoro (stipulato tra le associazioni dei datori di lavoro FIDALDO e DOMINA e i rappresentanti sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FEDERCOLF) vincola esclusivamente aderenti o iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Poiché la maggior parte dei datori di lavoro domestico non aderisce alle organizzazioni firmatarie del contratto sorge il problema dell’effettiva efficacia del contratto stesso. Per quanto concerne il trattamento retributivo, tale problema è stato in parte risolto dalla giurisprudenza che considera applicabile a tutti i lavoratori le tabelle retributive previste dal CCNL. Un discorso diverso deve essere fatto per i lavoratori domestici extracomunitari i quali soggiacciono alle disposizioni previste dal CCNL in quanto il “contratto di soggiorno” firmato e, quindi, accettato dalle parti, in presenza dei funzionari dell’Ufficio Territoriale del Governo (UTG) prevede l’applicazione delle norme previste dal contratto di categoria. Per i contratti individuali di lavoro vige il principio generale che questi possono derogare a quanto stabilito dalle leggi e dal CCNL solo per condizioni di miglior favore. 4 Pertanto, alla luce di quanto su esposto il presente manuale riporterà sia quanto previsto dalle leggi in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro domestico, sia quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, rinnovato per il quadriennio normativo 2007/2011. CAPITOLO I PROFILI PROFESSIONALI Lavoratori dom estici: individuazione gli addetti ai servizi domestici sono i lavoratori di entrambi i sessi che, comunque retribuiti prestano la loro opera per le necessità della vita familiare. La legge 339/58 distingue i lavoratori domestici in due categorie: − lavoratori con mansioni impiegatizie: precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia, assistenti geriatrici ed altri lavoratori con analoghe funzioni; − prestatori d’opera manuale specializzata o generica: cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie ed altri operai con mansioni analoghe. • • Sono, altresì, da considerare lavoratori domestici: − i parenti o affini che prestano la loro opera in forma subordinata e retribuita, di cui venga fornita prova anche attraverso una dichiarazione di responsabilità; − coloro che si occupano dell’assistenza ad invalidi o ciechi (quest’ultimo caso vale anche per il coniuge). La predetta dimostrazione non è richiesta per le persone che prestano assistenza a soggetti invalidi titolari di indennità di accompagnamento o trattamenti pensionistici in virtù del loro status; ai sacerdoti cattolici; alle comunità religiose o militari di tipo familiare (DPR 1404/71) − le persone addette al servizio di pulizia o al servizio diretto e personale dei componenti le comunità di tipo religioso, militare o di tipo assistenziale, culturale, politico, sportivo o di svago; − gli autisti che prestino la loro opera alle dipendenze dirette dei membri di una famiglia; − i giardinieri ed i custodi che svolgono esclusiva attività presso una famiglia; Le caratteristiche essenziali del lavoro domestico sono date dalla finalizzazione dell’attività lavorativa al funzionamento di una comunità di tipo familiare. Rientrano ad esempio, nella disciplina del lavoro domestico gli autisti che prestano la propria attività, in maniera prevalente, per soddisfazione del datore di lavoro e non a vantaggio dell’impresa o della attività professionale del datore di lavoro. Lo stesso vale per i custodi e giardinieri che sono esclusi dall’inquadramento “domestico” quando la cura del giardino o la custodia vengono estese anche a case non abitate dal datore di lavoro, ma da altri inquilini, o adibite ad ufficio. 5 Datori di lavoro: individuazione I datori di lavoro sono le famiglie, anche se composte da una sola persona , e le comunità di tipo famigliare. Sono considerati datori di lavoro domestico le comunità religiose e le convivenze militari (ad esempio la stazione dei carabinieri) purché le prestazioni dei domestici siano destinate esclusivamente al funzionamento di tali comunità ed al soddisfacimento dei bisogni attinenti alle esigenze personali dei componenti la comunità stessa. Non sono considerate comunità familiari e quindi non possono costituire un rapporto di lavoro domestico, gli alberghi, le pensioni, gli affitta camere ed i collegi – convitti aventi finalità educative. Categorie dei lavoratori Il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico per il quadriennio normativo 2007/2011 ha delineato otto livelli di inquadramento per i lavoratori domestici rispetto alla precedente normativa.; o meglio sono definiti quattro livelli (A, B, C, D) a ciascuno dei quali corrispondono due livelli retributivi, il superiore dei quali è definito “super”. Questa nuova classificazione risponde ai mutamenti professionali del settore e meglio delinea le mansioni ed i compiti affidati a questa categoria di lavoratori. LIVELLO A (più basso): Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili livello A Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale; Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; Profili livello A super a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura. Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia; Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco; Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i; 6 Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici; Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione. LIVELLO B: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili livello B Profili livello B super Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza; Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia; Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura; Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera; Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione; Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione; Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia; Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro. 7 LIVELLO C: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. Profili livello C Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime. Profili livello C super Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. LIVELLO D: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili livello D Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare; Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare; Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili; Profili livello D super Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa. Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa; Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione; Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare. 8 Lavori alla pari – Cenni (accordo Europeo n. 68 reso esecutivo dalla L. n. 304del 18.5.1973) Il lavoro alla pari consiste nell’accoglimento presso le famiglie, con contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti in Italia allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche o professionali. Si tratta di uno speciale rapporto di lavoro senza vincolo di subordinazione, nel quale giovani stranieri di impegnano allo svolgimento temporaneo di alcune prestazioni di lavoro domestico a favore di una famiglia, ricevendo come contro prestazioni il vitto e l’alloggio. La durata massima del rapporto di lavoro alla pari è di un anno con possibilità di proroga di un ulteriore anno. Possono essere collocati alla pari solamente gli stranieri di età compresa tra i 17 ed i 30 anni, in possesso di certificazione medica rilasciata da non oltre 3 mesi attestante lo stato di salute. I diritti ed i doveri sia della persona collocata alla pari che della famiglia ospitante devono risultare da accordo scritto (anche sotto forma di lettera) da depositarsi presso l’ufficio provinciale del lavoro. Qualora tale accordo sia stato concluso senza la determinazione del periodo, ciascuna della parti può porvi fine dando un preavviso di 15 gg. L’orario di lavoro non può superare in linea di massima le 5 ore al giorno e deve avere una articolazione tale che consenta al lavoratore di seguire corsi di lingua o di perfezionamento. La persona collocata alla pari oltre al vitto e all’alloggio ha diritto ad 1 giorno intero di riposo settimanale fra cui una domenica al mese e la possibilità di partecipare a riti del proprio culto. Ha, altresì diritto, ad una somma di denaro per le piccole spese che deve risultare da apposito accordo scritto. Per i lavoratori alla pari la legislazione italiana non prevede alcun regime di previdenza sociale. E’ pertanto compito della famiglia ospitante provvedere alla copertura assicurativa, attraverso un’assicurazione privata, contro le malattie e infortuni. E’ possibile l’iscrizione volontaria al SSN dietro pagamento di una somma pari a £. 425.000 da porsi a carico della famiglia ospitante. CAPITOLO II ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO Contratto di lavoro Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione) nel quale andranno indicati: a) la data dell’inizio del rapporto di lavoro; b) la categoria di appartenenza e l’anzianità in detta categoria; c) la durata del periodo di prova; d) l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale; e) la durata dell’orario giornaliero di lavoro; f) l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; 9 g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso in cui il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica; h) la retribuzione pattuita; i) la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari; j) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali; k) l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Fac- simile di lettera di assunzione Ai sensi del Ccnl per gli addetti ai servizi domestici e familiari, il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. nome cognome ………………………………….……………………….. assume alle sue dipendenze, in qualità (domicilio del datore di lavoro) di ……………………………….… (1) il/la Sig. ………………………………………………………………………………………….. nome cognome ……………………………………………………………………………………………………. domicilio codice della posizione assicurativa ……………………… con anzianità di lavoro maturata di ……………………………………… codice fiscale mesi e anni Oltre all’osservanza reciproca delle vigenti leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, si precisa che: - la data di inizio del rapporto di lavoro è dal …………………………………… la categoria di appartenenza è ………………… …………….………….. e la relativa anzianità in detta categoria è di ………………………. ……………………………… - la durata del periodo di prova è di ……………………………………………………. - il collaboratore familiare è ammesso alla convivenza familiare SI NO - la durata dell’orario giornaliero e/o notturno di lavoro è dalle ore ……………..… alle ore ………….. e dalle ore ………. alla ore ……………… - la tenuta di lavoro a spese del datore di lavoro è richiesta SI NO - il riposo settimanale è goduto, oltre che nel giorno intero di domenica nella mezza giornata di 12 ore cadente il …………………….. - la retribuzione è pattuita in lire …………………… per settimana – per quindicina – per mese (3) ed è corrisposta il ………………. o giornaliera in lire ……………………….. - le ferie saranno godute nel mese di ………………………… (oppure il tempo sarà concordato entro il ………………………) - gli eventuali spostamenti temporanei previsti per la villeggiatura o per altri motivi familiari (anche da parte del lavoratore domestico) sono ………………………………. 10 - al prestatore di lavoro viene riservato un idoneo spazio per riporre e custodire i propri effetti personali, consistenti in ………………………………………………………….. Datore di lavoro …………..…………………………….. Firme Collaboratore familiare (per la copia da rilasciare al datore) ….. ……….………………………….. Data ……………………….. (1) indicare la qualifica (2) sottolineare la voce che interessa Comunicazioni obbligatorie: nuove regole per i datori di lavoro domestico (Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007) Con l'entrata in vigore delle comunicazioni obbligatorie on line (DI 30 ottobre 2007), cambiano anche le regole per l'assunzione dei collaboratori domestici (badanti, colf, ecc.). In via generale, a partire dall’11 gennaio 2008 le assunzioni dei lavoratori seguono un nuovo iter attraverso la compilazione e l’invio telematico ai Centri per l’impiego di un modello unificato (LAV), che esplica una pluriefficacia verso gli altri enti cui prima si doveva inviare la comunicazione (enti previdenziali e assicurativi). Per quanto riguarda il lavoro domestico in particolare, oltre alla comunicazione telematica, obbligatoria per le altre tipologie di contratti di lavoro, accreditandosi al Sistema Informatico della propria Regione, i datori di lavoro domestico possono effettuare le comunicazioni attraverso il Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro, attraverso i seguenti mezzi: • consegna a mano, avendo cura di farsi rilasciare dall'Ufficio un protocollo contenente data di consegna e ufficio che lo rilascia; • via fax, in questo caso bisogna conservare la ricevuta con l'indicazione della data di invio; • raccomandata A/R. Queste modalità è valida sia per l’assunzioni di lavoratori domestici italiani che stranieri, siano essi comunitari o extracomunitari. La pluriefficacia della comunicazione fatta pervenire, infatti, al Centro per l’impiego almeno 1 giorno prima della data di instaurazione del rapporto di lavoro esime il datore di lavoro dal rivolgersi anche all’INPS, all’INAIL e, nel caso di stranieri extracomunitari allo Sportello Unico per l’immigrazione. 11 Per assunzioni avvenute prima dell’11 gennaio 2008 valgono invece le vecchie regole procedurali, che di seguito illustriamo. Assunzione lavoratori italiani e stranieri comunitari 1. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSUNZIONE 2. DENUNCIA ALL'INAIL Il decreto legislativo n. 38/00 ha previsto, per i datori di lavoro, l’obbligo di comunicare all’INAIL il “… codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione….”, ovvero entro 24 ore. Tale disposizione trova applicazione anche per l’assunzione di collaboratori domestici, fermo restando che il contributo dovuto all’INAIL continua ad essere riscosso dall’INPS (circ. Inps n. 56/02). 3. DENUNCIA ALL'INPS tramite il MOD. LD 09: da produrre all’INPS entro il 10° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa. Le scadenze relative alla prestazione della denuncia sono le seguenti: − 10 aprile, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo; − 10 luglio, per le assunzioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno; − 10 ottobre, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre; − 10 gennaio. per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre. 4. COMUNICAZIONE ALLA PUBBLICA SICUREZZA (entro 48 ore) 5. COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO tramite il MOD. C/ASS (almeno 1 giorno prima dell’assunzione) Assunzione lavoratori extracomunitari residenti all’estero Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero deve presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia di residenza : • Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; • Idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 12 • La proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di rimpatrio; • Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero può chiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste speciali relative agli stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica la richiesta al centro per l’impiego che provvederà a diffondere con ogni mezzo l’offerta di lavoro . Trascorsi 20 giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratori italiani o comunitari, il centro trasmetterà allo sportello unico una certificazione negativa oppure le eventuali domande di lavoro acquisite, delle quali darà comunicazione anche al datore di lavoro che aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione. Entro i successivi 20 giorni lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta . Ai domestici stranieri per espressa volontà di legge si dovranno applicare le retribuzioni e le norme previste dal contratto collettivo di categoria pena il mancato rilascio del nulla osta. A richiesta del datore di lavoro lo sportello unico trasmette la documentazione ed il codice fiscale del lavoratore, attribuito tramite lo sportello stesso, all’ufficio Consolare Italiano del paese di residenza del lavoratore che provvederà a rilasciare il visto d’ingresso con validità non superiore a 6 mesi. Entro 8 giorni dall’ingresso il lavoratore: • si recherà presso lo sportello unico per la firma del contratto di soggiorno • chiederà al questore della provincia in cui lo straniero si trova il permesso di soggiorno. Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere comunicate al questore entro 15 giorni. Il datore di lavoro : • entro 48 darà comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione e ospitalità del lavoratore all’autorità di pubblica sicurezza; • All’INAIL entro 24 ore; • Trasmissione all’INPS del modello LDO9 entro il 10 del mese successivo al trimestre nel quale è avvenuta l’assunzione. 13 Assunzione lavoratori extracomunitari già nel territorio nazionale 1. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSUNZIONE 2. DENUNCIA ALL'INAIL Il decreto legislativo n. 38/00 ha previsto, per i datori di lavoro, l’obbligo di comunicare all’INAIL il “… codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione….”, ovvero entro 24 ore. Tale disposizione trova applicazione anche per l’assunzione di collaboratori domestici, fermo restando che il contributo dovuto all’INAIL continua ad essere riscosso dall’INPS (circ. Inps n. 56/02). 3. DENUNCIA ALL'INPS tramite il MOD. LD 09: da produrre all’INPS entro il 10° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa. Le scadenze relative alla prestazione della denuncia sono le seguenti: − 10 aprile, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo; − 10 luglio, per le assunzioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno; − 10 ottobre, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre; − 10 gennaio. per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre. 4. COMUNICAZIONE ALLA PUBBLICA SICUREZZA (entro 48 ore) 5. COMUNICAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE tramite il MOD. Q con racc. A/R (entro 5 giorni) 6. COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO tramite il MOD. C/ASS (almeno 1 giorno prima dell’assunzione) 14 BOZZA CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO DOMESTICO (art. 33 della L. 189/2002, art. 5 bis del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche) LE PARTI SOTTOSPECIFICATE DATOR E DI LAVOR O Codice fiscale_____________________________ Cognom e_______________________________________________________ _________________ Nome__________________________________________________________ _________________ Stato civile ____________________________ Sesso Nato/a il __________________________ Stato di nascita________________________________ Codice Stato _______________________Luogo di nascita _______________Provincia________ Residente in ____________________________ Provincia _______________________________ Frazione, via ______________________________________________ Numero civico _________ Scala _____________ Interno _______________ C.A.P. _________________________________ Cittadinanza italiana Tipo di documento di identità _________________________________________________ N°. ______________________________________ Data rilascio ______________________ Rilasciato da ___________________________________________________________ _____ Data scadenza ___________________________________________________________ Altra cittadinanza (specificare) __________________________________________________ titolare di carta/permesso di soggiorno n.° _______________________________________ Data scadenza ___________________________________________________________ Per motivi di _______________________________________________________________ 15 LAVOR ATOR E Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore) _______________________________________ Cognom e_______________________________________________________ _________________ Nome________________________________________ Occupato presso n. datore/i di lavoro Stato civile __________________________ Sesso Nato/a il ______________ ______________ Stato di nascita ______________________________ Codice stato _________________________ Luogo di nascita _____________________________ Cittadinanza/e _______________________________________________________________ Residente in stato estero)_________________________________________________________ Codice stato __________________________ Località ___________________________________ Indirizzo di residenza _____________________________________________________________ Recapito in Italia presso _____________________________________________________ Comune __________________________ Provincia ___________ C.A.P. ___________________ Indirizzo __________________________________________________________ Titolare di passaporto o altro documento valido per l’espatrio rilasciato da _____________________________________________________________ n.° _______________________________ 16 data rilascio __________________________________ data scadenza ______________________ se titolare di permesso di soggiorno indicare: n.° ______________________________________ per motivi di ____________________________________________________________________ data scadenza ________________________ data ingresso in Italia ________________________ frontiera ____________________________ visto: n.° ___________________________________ tipo _________________________________________________________ rilasciato da _____________________________________________________ Data scadenza _________________________________ STIPULANO Regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato (di cui all’art. 5 bis del D. lgs n. 286/1998 e successive modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato: al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare; ad attività di assistenza al seguente componente della propria famiglia affetto da patologia o handicap che ne limitano l’autosufficienza: cognome _______________________________________________________________ nome _______________________________________________________________ nato/a a _______________________________________ il ______________________________ INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO 17 Dichiara che la retribuzione mensile convenuta con il lavoratore suindicato, in misura non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria, è di Euro ____________, _____ Importo in lettere ____________________________________________/________________ Fa presente che il luogo di lavoro e il seguente: città ________________________________ Via _______________________________________________________________ E che l’orario settimanale di lavoro è di ore . Clausole eventuali aggiuntive ______________________________________________________ Si impegna a garantire che il lavoratore sopra indicato ha sistemazione alloggiativa, come sotto specificato: comune ___________________________________ provincia __________ C.A.P. ________________________ Indirizzo _______________________________________ Piano _________________________ interno __________________________________ Si impegna, inoltre, al pagamento delle spese di viaggio, in caso di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza,ai sensi dell’art.5-bis del D.lgs. n.286/1998 e successive modifiche. A tal fine si richiama integralmente l’impegno a stipulare già presentato. Il contratto decorre dalla data di entrata in vigore della Legge n. 189/2002 e cioè dal 10 settembre 2002. _______________________________________ ___________________________________ Firm a del datore di lavoro Firm a del lavoratore Si attesta che le firme sovrariportate sono state apposte alla presenza del sottoscritto, previa verifica dei documenti di identità. L’incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro ________________________________________________ Luogo ______________________________ Data _____________________________ Docum enti per l’instaurazione rapporto di lavoro Per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve munirsi di: a) libretto di lavoro, sul quale il datore dovrà annotare la data di assunzione, la 18 qualifica del lavoratore e la data di cessazione del rapporto (in attesa della modifica della disciplina per il rilascio del libretto di lavoro). Nel caso di più rapporti di lavoro, il libretto sarà tenuto da un solo datore che ne rilascerà ricevuta; b) carta d’identità o altro documento equivalente ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici; c) tessera sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL del comune di residenza; d) codice fiscale che dovrà essere comunicato all’INPS sul mod. LD09 al momento della denuncia e dei versamenti contributivi. Nel caso di lavoratori minorenni, oltre ai predetti documenti devono essere presentati: − dichiarazione rilasciata dai genitori, o da chi ne esercita la patria potestà, vidimatA dal sindaco del Comune di residenza con cui si acconsente che il lavoratore viva presso la famiglia del datore di lavoro; − certificato di idoneità al lavoro (da allegare al libretto di lavoro) rilasciato a seguito di visita medica preventiva effettuata dall’ufficiale sanitario. Dom estici conviventi L’assunzione del lavoratore convivente con la famiglia del datore di lavoro deve essere comunicata all’anagrafe del comune di residenza entro 20 giorni, mentre entro 24 ore dall’inizio del rapporto di lavoro deve segnalare alla questura la presenza del lavoratore presso la propria abitazione. Per l’assunzione dei lavoratori stranieri il datore di lavoro deve fare apposita comunicazione all’autorità di Pubblica sicurezza entro 48 ore. P eriodo di prova Il periodo di prova è una utile cautela prima della stipula del contratto definitivo. Tale periodo, che deve essere regolarmente retribuito, è pari a:(L. 339/58) • 30 giorni di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria, ovvero personale impiegatizio; • 8 giorni di lavoro effettivo per la seconda e terza categoria, ovvero operai. Il lavoratore che non abbia ricevuto disdette alla fine del periodo di prova si intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante tale periodo è computabile a tutti gli effetti dell’anzianità. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, con il pagamento della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie. Tale periodo deve essere, comunque, dichiarato all’INPS. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza aver trasferito la propria residenza, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro non avvenga 19 per giusta causa, ha diritto ad un preavviso di 3 giorni o alla retribuzione corrispondente. R isoluzione del rapporto di lavoro con nuovo m odulo inform atico Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dell’istituto del preavviso. Si ricorda che con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma. Rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura soltanto le dimissioni presentate dopo il 5 Marzo 2008. Nel caso in cui il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non è ancora cessato, non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni volontarie. È possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purchè sia fatto entro 15 giorni dall’apposizione della marca temporale e purchè l’atto di dimissioni non sia ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l’atto è di natura recettizia. La nuova procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del TU 151/2001. P reavviso Previsione della l. 339/58 L’art. 16 della legge 339/58 stabilisce, termini di preavviso differenziati tra personale impiegatizio e prestatore d’opera. Per i lavoratori con mansioni impiegatizie il predetto articolo rimanda alla disciplina prevista dal R.D.L. n. 1825 del 1924, sull’impiego privato. Pertanto per i termini dal il preavviso previsti dalla L. 339/58 saranno sarà pari a: impiegati di concetto: 30 gg. 40 gg. 60 gg. impiegati d’ordine : 15 gg. 30 gg. 45 gg. fino a cinque anni di anzianità di servizio da cinque a dieci anni di anzianità oltre dieci anni di anzianità fino a cinque anni di anzianità di servizio da cinque a dieci anni di anzianità oltre i dieci anni di anzianità 20 Prestazioni d’opera manuale • 15 giorni di calendario: fino a cinque anni di anzianità; • 30 giorni di calendario: oltre i 5 anni di anzianità. La legge n. 339/1958 prevede altresì che il lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, ad otto ore settimanali di permesso per la ricerca di un’altra occupazione. Tavola sinottica Anzianità del lavoratore Lavoratori manuali (almeno 4 ore) (*) 15 30 Impiegati d’ordine (**) Fino a 5 anni: gg Da 5 a 10 anni: gg Oltre 10 anni: gg • *art. 16 legge 2 aprile 1958, n. 339 • ** art. 10 R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 15 30 45 Impiegati di concetto (**) 30 45 60 Previsione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Preavviso per dimissioni (CCNL) • • 7.5 giorni di calendario: fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro; 15 gg. di calendario: oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. Rapporto di lavoro di durata inferiore alle 25 ore settimanali • 8 gg. di calendario: fino a due anni di anzianità; • 15 gg. di calendario: oltre due anni di anzianità. Portieri privati, custodi di villa, e altri dipendenti che fruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà o messo a disposizione del datore di lavoro • 30gg. di calendario: fino ad un anno di anzianità; • 60 gg. di calendario: per anzianità superiori. Alla scadenza l’alloggio dovrà essere lasciato libero da persone e cose non di proprietà del datore di lavoro. 21 Nel caso di mancato preavviso è dovuta dalla parte recedente una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. Tavola sinottica CCNL Anzianità del lavoratore 5 anni oltre 5 anni licenziamento 15 giorni 30 giorni Dimissioni 7,5 giorni 15 giorni Previsione del Codice Civile Rapporto di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere Per tale tipologia di lavoro il C.C. (art. 2118) si limita a stabilire la possibilità per i contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso “ nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”. In mancanza quindi, di termini precisi si farà riferimento al contratto collettivo di lavoro. (Cassazione Civile sez. lavoro 9/6/1981 n° 3741). I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale possano chiedere il trasferimento di contributi all’Istituto o ente assicuratore dello stato di provenienza ovvero chiederne la restituzione in loro favore nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o convenzioni internazionali. (art. 3 comma 13 legge 335/95). Inoltre, per il lavoratore extra UE che rientra nel paese di origine, la legge 189/02 (ART. 22 comma 13) dispone la conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e l’assicurato può godere, indipendentemente dalla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del 65 anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’art, 1 comma 20 (5 anni) della legge 335. Cessazione Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve: - corrispondere al lavoratore tutte le spettanze maturate durante il rapporto (retribuzione, ratei della 13^ mensilità, eventuale indennità sostitutiva del preavviso, eventuale indennità per ferie non fruite, trattamento di fine rapporto. - Restituire al lavoratore i documenti ricevuti al momento dell’assunzione, con le prescritte annotazione sul libretto di lavoro; - Dare comunicazione all’agenzia per l’impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore sia stato assunto senza libretto di lavoro (assunzione non vietata: art. 5 L. 112/1935) il lavoratore avrà diritto al rilascio di un certificato di lavoro che attesti la natura delle mansioni disimpegnate ed i periodi di servizio prestato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro ha affermato il principio che il contenuto del certificato di servizio deve considerarsi tassativo e che, pertanto, il certificato stesso non può contenere alcuna valutazione sulla condotta del 22 lavoratore, né alcun riferimento alla causa di cessazione del rapporto di lavoro. Si suggerisce, pertanto, il seguente tipo di certificazione. Certificato di servizio Attesto che il/la Sig. …………………………………………………………………………….. ha presentato servizio presso la mia famiglia dal ………….. al …………………………… con qualifica di …………………………………………………………………………………… Data Firma ed indirizzo ………………………. …………………………………… CAPITOLO III ORARIO DI LAVORO Previsione della legge L. 339/58 La legge 339/58 affronta la questione dell’orario di lavoro in maniera assai generica, limitandosi a stabilire che il lavoratore domestico ha diritto ad un “conveniente riposo durante il giorno ed a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno”, nè tantomeno, questo viene disciplinato dal codice civile. La norma stabilisce, altresì, in termini generali che in caso di necessarie prestazioni notturne “spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno”. Molto più analitico ed articolato risulta essere, invece, il contratto collettivo di lavoro. Previsione del CCNL 2007/2011 Lavoratori conviventi L’orario di lavoro, per questi soggetti, non può superare le 10 ore giornaliere non consecutive. L’orario settimanale è fissato in 55 ore, ridotto di mezz’ora a partire dal 1° gennaio 2002 e di una ulteriore mezz’ora a far data dal 1° gennaio 2003. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non inferiore alle due ore fruibile preferibilmente nelle ore pomeridiane. Lavoratori conviventi e contratto di lavoro a 30 ore settim anali (part-tim e) E’ stato introdotto un rapporto di lavoro part-time, non disciplinato in precedenza, con orario ridotto fino a 30 ore settimanali, per i lavoratori conviventi addetti alla cura di persone autosufficienti e per lavoratori studenti di età compresa tra i 16 ed i 40 anni (art. 15 comma 2). 23 La stipula di questo tipo di contratto è possibile solo per i lavoratori domestici conviventi inquadrati nei livelli C, B, e B super e per gli studenti frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o da Enti pubblici. Il suddetto orario settimanale deve essere articolato secondo una delle tipologie espressamente previste dal contratto collettivo: 1) Interamente collocato tra le ore 6:00 e le ore 14:00; 2) Interamente collocato tra le ore 14:00 e le ore 22:00; 3) Interamente collocato in non più di 3 giorni settimanali, sempre nel limite massimo di 10 ore giornaliere non consecutive. Lavoratori non conviventi L’orario di lavoro per il lavoratore non convivente è di 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. A norma del CCNL precedente l’orario settimanale . già ridotto da 47 a 44 ore, è entrato a regime a partire dalle seguenti date: • • • • 47 46 45 44 ore ore ore ore a a a a decorrere decorrere decorrere decorrere dal dal dal dal 1° 1° 1° 1° aprile aprile aprile aprile 2001; 2002; 2003; 2004. Ciò non comporta una diminuzione della retribuzione oraria. Lavoro notturno E’ considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ed è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria. L’attività prestata oltre il predetto orario è considerata straordinaria e retribuita con l’ulteriore maggiorazione del 50%. Discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna Si tratta di personale non infermieristico espressamente assunto per prestazioni assistenziali di attesa notturna agli anziani, all’infanzia, ai portatori di handicap, o ammalati. 24 A questi soggetti sarà corrisposta la retribuzione prevista nella sezione C della tabella contenente i minimi retribuiti, se la prestazione è ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00. Qualora, invece, la prestazione supera le predette 12 ore si dovrà applicare la maggiorazione prevista per le ore di straordinario se la prestazione supera le 12 ore suddette. Il lavoratore ha diritto alla cena ed alla prima colazione, nonché ad una idonea sistemazione per la notte. Anche tale assunzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti, dove andranno indicati sia l’ora di inizio che di cessazione dell’assistenza, sia il carattere di prestazione discontinua. P restazioni di ESCLUSI VA attesa notturna Questo personale viene assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna. L’orario di lavoro è previsto dalle 21.00 alle 8.00. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dalla tab. D ) e ad un alloggio idoneo per il riposo notturno. Qualora venissero richieste prestazioni diverse dalla semplice attesa, queste NON SONO CONSIDERATE LAVORO STRAORDINARIO, ma retribuite aggiuntivamente in base alla tab. B – 2^ categoria. Anche questa assunzione dovrà risultare da apposito atto scritto. CAPITOLO IV ASSENZE DAL LAVORO Ferie Previsione del CCNL Il lavoratore domestico per ogni anno di lavoro presso lo stesso datore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie, le quali potranno essere frazionate in non più di 2 periodi l’anno, e godute, salvo diversi accordi, nel periodo giugno – settembre. Per consentire al lavoratore non italiano il rimpatrio non definitivo nel paese di origine è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio. Il periodo di ferie è calcolato in dodicesimi. Pertanto, al lavoratore, cessato per qualunque motivo, che non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta 1/26° della retribuzione globale di fatto mensile. Per coloro che usufruiscono del vitto e dell’alloggio, spetta altresì il compenso sostitutivo convenzionale. Previsione del Codice civile Il prestatore di lavoro ad ore (inferiore a 4 ore giornaliere) ha diritto ad un periodo di ferie retribuito non inferiore a 8 giorni. 25 Previsione della legge 339/58 La legge 339/58, riconosciuta illegittima dalla Corte Costituzionale nella parte in cui prevede il diritto alle ferie solo dopo un anno di ininterrotto servizio, stabilisce la durata del periodo feriale in: a) Personale impiegatizio 15 giorni consecutivi 25 giorni consecutivi b) Prestatori d’opera manuale 15 giorni consecutivi 20 giorni consecutivi fino a 5 anni di anzianità oltre i 5 anni di anzianità fino a 5 anni di anzianità per anzianità superiori a 5 Al lavoratore fruitore di vitto e alloggio durante tale periodo spetta la indennità sostitutiva. In ogni caso Il domestico che cessa dal servizio senza aver maturato l’intero periodo di ferie, ha diritto a tanti giorni quanti ne risultano in proporzione ai mesi di anzianità. Tavola sinottica DURATA DEL PERIODO DI FERIE Prestazione inferiore a 4 ore giornaliere Prestazione almeno 4 giornaliere di ore Codice Civile CCNL 8 gg. 26 gg. Legge n. 339 del 1958 CCNL Fino a 5 anni di Oltre 5 di anzianità anzianità Impiegati 15 gg. Impiegati 25gg. 26 gg Operai 15 gg Operai 20 gg R iposo settim anale Previsione della legge 339/58 Il lavoratore ha diritto ad una giornata intera di riposo settimanale di norma coincidente con la domenica oppure a due mezze giornate di cui una coincidente con la domenica. Previsione del CCNL Il contratto prevede un riposo settimanale di 36 ore, di cui 24 coincidenti con la domenica e 12 da godere in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti durante il quale il lavoratore presterà la sua opera per un numero di ore superiore alla metà dell’orario normale giornaliero. Richieste di prestazione lavorativa durante il riposo settimanale saranno retribuite con la maggiorazione del 40% se prestate durante le 12 ore di riposo non domeniche, a mano 26 che tale riposo non sia goduto in altro giorno della settimana, diverso da quello concordato fra le parti. Se la prestazione lavorativa viene, invece, richiesta per la domenica, la retribuzione dovrà essere maggiorata del 60%. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione della domenica con altra giornata. Previsione del Codice Civile Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale secondo gli usi. Giorni festivi I giorni festivi attualmente riconosciuti tali dalla legislazione sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. Previsione della legge 339/58 Nelle giornate festive infrasettimanali la legge prevede un permesso retribuito di mezza giornata. Previsione del C.C.N.L. Più ampia ed articolata si presenta, invece la disciplina prevista dal Contratto Collettivo. Infatti, non solo esso prevede una giornata intera di riposo, ma in caso di richiesta di prestazione lavorativa durante le predette giornate festive ne regola il pagamento. In tal caso la retribuzione dovrà essere maggiorata del 60%. Nella eventualità che una festività infrasettimanale coincida con la domenica il lavoratore avrà diritto al recupero in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Festività soppresse previsione del CCNL Le giornate che hanno cessato di essere festive a norma della L. 54/77 si intendono compensate dalla fruizione di una giornata intera di riposo durante le festività infrasettimanali anziché mezza giornata, come invece, previsto dalla legge 339/58. 27 P erm essi individuali retribuiti Previsione del CCNL I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentati, purchè coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. Lavoratori conviventi 16 ore annue Lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali Lavoratori con orario inferiore a 30 ore settimanali 12 ore annue Saranno riproporzionate sulla base dell’orario effettuato I lavoratori potranno, allo stesso titolo, usufruire di permessi non retribuiti. Resta inteso che le assenze debbano essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Quelle nn giustificate entro il 3° giorno saranno considerate dimissioni del lavoratore. P erm essi individuali non retribuiti (C.C.N.L.) Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. Assenze per lutto (C.C.N.L.) Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni di calendario. Assenze per nascite (C.C.N.L.) Al lavoratore uomo, in caso di nascita un di figlio, spettano due giornate di permesso retribuito. Assenze per m atrim onio Cosa prevede il CCNL In caso di matrimonio al lavoratore spetta un congedo retribuito di 15 gg di calendario. La retribuzione deve essere comprensiva, dell’indennità di vitto e alloggio se spettante. La 28 retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio. Cosa prevede la legge 339/58 In caso di matrimonio al lavoratore è concesso un permesso retribuito di 15 gg consecutivi tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie annuali. M aternità Alle lavoratrici domestiche si applicano le disposizioni previste dalla L. 1204/71 e n. 53/00 sulla tutela della maternità e sui congedi parentali. Tuttavia nei loro confronti non è operante il divieto di licenziamento di cui all’art. 2 della L. 1204/71, secondo il quale le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro , nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Questa diversità di trattamento, che il legislatore ha voluto e che la Corte Costituzionale non trova in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione (sentenza n. 86 del 15/3/94), è stata in parte eliminata dalla contrattazione collettiva precedente (del 2001) che ha esteso loro il divieto di licenziamento previsto dalla legge 1204/71 per tutte le lavoratrici subordinate , valevole dall’inizio della gravidanza e fino al termine del periodo dell’interdizione obbligatoria. Il CCNL vigente ha introdotto un’ ulteriore forma di tutela per le lavoratrici madri. L’articolo 24, comma 3, stabilisce, infatti, l’inefficacia delle dimissioni presentate dalla lavoratrice in stato di gravidanza e fino al terzo mese di vita del bambino, salvo che le stesse siano comunicate in forma scritta. Ad ogni modo, in virtù delle norme sulla tutela della maternità, la gestante lavoratrice domestica non può essere adibita al lavoro durante: a) I due mesi precedenti il parto; b) eventuale periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto; c) i tre mesi dopo il parto. Per queste lavoratrici non è prevista l’astensione facoltativa che può, comunque, essere esercitata volontariamente per un massimo di 6 mesi e fino ad un anno di età del bambino. Il periodo di interdizione obbligatoria deve essere computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla gratifica natalizia ed alle ferie (CCNL). M alattia Il lavoratore domestico in malattia non ha diritto ad alcuna indennità economica a carico dell’INPS. Infatti il contributo versato all’Istituto previdenziale assicura le prestazioni sanitarie e farmaceutiche, ma non da diritto all’indennità di malattia, a differenza di quanto accade per la generalità di lavoratori. 29 La copertura assicurativa al verificarsi dell’evento malattia è a carico del datore di lavoro. Il CCNL vigente (art. 47) ha istituito la Cassa Malattia Colf per l’erogazione delle prestazioni a rimborso del trattamento economico di malattia a carico del datore secondo i parametri individuati nell’articolo 26, comma 6, del contratto stesso. Le Parti sociali si sono impegnate a definire, in un apposito regolamento, tempi e modalità delle prestazioni, individuando l’importo a carico delle parti. Previsione del codice civile e della legge n. 339/58 Il codice civile prevede genericamente che per le infermità di breve durata il lavoratore ha diritto alla cura a all’assistenza medica che, attualmente, viene erogate dal Servizio Sanitario. La legge 339/58 che, ripetiamo, disciplina il lavoro domestico prestato per almeno 4 ore al giorno presso lo stesso datore, include fra i doveri del datore di lavoro quello di tutelare la salute del lavoratore. Né il codice civile né la legge citata disciplinano in alcun modo la conservazione del posto di lavoro e la retribuzione della categoria. Previsione della legge sull'impiego privato Ai collaboratori domestici con qualifica impiegatizia, (governanti, bambinaie diplomate, donne di compagnia ecc.) può applicarsi il Regio decreto n. 1825 del 1924 che detta norma sull’impiego privato. In caso di malattia e infortunio, la citata legge prevede la conservazione del posto di lavoro per: a) 3 mesi per anzianità di servizio inferiore a 10 anni con retribuzione piena per il primo mese ed il 50% per i 2 mesi successivi; b) 6 mesi per anzianità di servizio superiori a 10 anni. La retribuzione prevista è pari al 100% per i primi 2 mesi ed al 50% per i 4 mesi successivi. TAVOLA SINOTTICA TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO PREVISTO PER GLI IMPIEGATI DAL REGIO DECRETO N. 1825 DEL 1924 ANZIANITA’ CONSERVAZIONE POSTO RETRIBUZIONE Non superiore a 10 anni 3 mesi 1° mese 100% successivi 50% Oltre 10 anni 6 mesi 1° e 2° mese 100% successivi 50% 30 Previsione del CCNL Il lavoratore convivente o non convivente, in caso di malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per periodi differenti a seconda dell’anzianità maturata presso la stessa famiglia. L’articolo del contratto relativo alla disciplina della malattia non prevede, in modo esplicito l’applicazione dello stesso ai rapporti di lavoro superiori o meno a 25 ore settimanali, limitandosi a destinarne l’efficacia per i lavoratori “conviventi o non conviventi”. Mentre i rapporti di lavoro inferiori alle 24 ore settimanali vengono espressamente regolati dall’articolo relativo agli infortuni. Pertanto, in caso di malattia, è orientamento comune applicare a quest’ultimi la disciplina prevista in caso di infortunio. Ecco, quindi, come risulta articolato, relativamente alla conservazione del posto ed alla retribuzione percepibile, il periodo di malattia. TRATTAMENTO DI MALATTIA PREVISTO DAL CCNL PER PRESTAZIONI DI ALMENO 24 ORE SETTIMANALI Anzianità Conservazione posto Retribuzione Fino a 6 mesi 10 gg di calendario Fino al 3° giorno 50% dal 4° all’8° 100% Oltre 6 mesi 45 gg di calendario Fino al 3° giorno 50% dal 4° al 10° 100% Oltre 2 anni 180 gg di calendario Fino al 3° giorno 50% dal 4° al 15° 100% TRATTAMENTO DI MALATTIA PREVISTO DAL CCNL PER PRESTAZIONI INFERIORI ALLE 24 ORE SETTIMANALI Anzianità Conservazione posto Retribuzione Da 3 a 6 mesi 8 gg di calendario Fino al 3° giorno 50% dal 4° all’8° 100% Oltre 6 mesi 10 gg di calendario Fino al 3° giorno 50% dal 4° al 10° 100% Oltre 2 anni 15 gg di calendario Fino al 3° giorno 50% Dal 4° al 15° 100% 31 I periodi di conservazione del posto debbono calcolarsi nell’anno solare. MISURA DELLA RETRIBUZIONE DURANTE LA MATTIA Il contratto collettivo prevede, una retribuzione pari al 50% dell’importo globale percepito per i primi 3 giorni di malattia e la retribuzione piena (100%) dal 4° giorno in poi. Il diritto all’indennità sostitutiva di vitto e alloggio scatta solo se il lavoratore non è degente in ospedale o presso il datore di lavoro stesso. La malattia sopravvenuta durante il periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso. Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere comprovato dal relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giorni dell’evento. Come anzidetto, non avendo, il lavoratore domestico, diritto all’indennità di malattia il certificato medico non andrà spedito all’Istituto Nazionale della previdenza sociale. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione per i conviventi qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali il lavoratore non è presente nell’abitazione. INFORTUNIO In caso di infortunio, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto di lavoro prevista per il periodo di malattia. Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL tutti gli infortuni nei seguenti termini: - entro 24 ore, telegraficamente o tramite fax, per gli infortuni mortali o presunti tali; - entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico o dal referto del pronto soccorso, da allegare alla denuncia stessa per inabilità di almeno 4 giorni. Analoga denuncia deve essere presentata all’autorità di P.S. In caso di prolungamento di una precedente prognosi di 3 gg, il termine per la denuncia decorre dal 4° giorno. Se l’infortunio subito dal lavoratore è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, non occorre fare nessuna denuncia, infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità. Poiché le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire al quarto giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni. Anche in quanto caso l’aggiunta della quota convenzionale di vitto e alloggio, per il lavoratore che ne usufruisca, si dovrà fare solo nel caso che questi non sia ricoverato in ospedale o non sia degente presso il datore di lavoro. L’infortunio occorso durante il periodo di prova o preavviso sospende la decorrenza dello stesso. 32 CAPITOLO V R ETR I BUZI ONE E TFR Il Codice Civile si limita genericamente a prevedere per il lavoratore il diritto alla retribuzione. La L. 339/58 ne stabilisce la corresponsione puntuale alle condizioni stabilite e, comunque, a periodi di tempo non superiore al mese. La retribuzione può, quindi, essere determinata liberamente dalle parti, con il solo limite posto dall’art. 36 della Costituzione, il quale stabilisce che “ il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Previsione del CCNL Il contratto collettivo fissa veri e propri minimi retribuiti, distinti in 6 tabelle riprodotte più avanti. - La tabella “A” fissa i minimi contrattuali per i lavoratori conviventi a tempo pieno; - La tabella “B” fissa la retribuzione minima oraria per i lavoratori conviventi e per gli studenti con contratto ad orario ridotto (art. 15 – comma 2 ); - La “C” fissa i minimi mensili per i lavoratori non conviventi; - La tabella “D” individua i valori mensili per i collaboratori chiamati a prestare assistenza notturna; - La tabella “E”, stabilisce la retribuzione mensile per coloro che vengono assunti esclusivamente per garantire la sola presenza notturna; - La tabella “F” stabilisce il valore giornaliero delle varie indennità. I minimi contrattuali non vincolano direttamente coloro che non aderiscono alle Organizzazioni stipulanti il contratto collettivo. Tuttavia, in caso di controversia, il giudice qualora ritenga che la retribuzione pattuita tra le parti non risponde al principio di sufficienza e proporzionalità fissati dall’art. 36 della Costituzione può considerare i minimi contrattuali quali parametri costituenti la “giusta retribuzione” cui il lavoratore ha diritto in base alla Costituzione. Tempi di pagamento della retribuzione Si ritiene che la retribuzione, di regole, debba essere corrisposta mensilmente. Tuttavia, nulla vieta che possono essere concordate scadenze di durata inferiore, come si verifica per i lavoratori con rapporto cosiddetto ad ore o, comunque, ad orario ridotto, i quali vengono retribuiti giornalmente o a settimana. 33 Minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2008 TABELLA A LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili) Livelli A AS B BS C CS D DS Importi 557,92 659,36 710,08 760,80 811,52 862,24 1.014,40 1.065,12 Indennità 150,00 150,00 TABELLA B LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO (valori mensili) Livelli B BS C Importi - Importi - 507,20 532,56 588,35 TABELLA C LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari) Livelli A AS B BS C CS D DS 4,06 4,77 5,07 5,38 5,68 5,98 6,90 7,20 TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili) Livelli BS CS DS Autosufficienti Non Autosufficienti 874,92 - 991,58 1.224,89 585,82 - TABELLA E PRESENZA NOTTURNA (valori mensili) Liv. Unico TABELLA F INDENNITÀ (valori giornalieri) 34 Pranzo e/o colazione 1,666 - Cena 1,666 - Alloggio 1,441 - Totale 4,773 - P rospetto paga Contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione il datore di lavoro dovrà disporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore firmata dal datore di lavoro e l’altra per quest’ultimo datore di lavoro firmata dal lavoratore. Elementi della retribuzione sono: a) retribuzione minima contrattuale; b) eventuali scatti di anzianità; c) eventuali compenso sostitutivo di vitto e alloggio; d) eventuale superminimo. Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale superminimo sia una condizione di miglior favore ad personam non assorbibile. Dovranno, altresì, risultare le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno. FAC-SIMILE PROSPETTO PAGA Datore di lavoro-------------------- lavoratore---------------------------- Residenza--------------------------- nato---------------------------------Assunto----------------------- Periodo di retribuzione Dal----------------al--------------Totale giorni lavorati ------- tot. €--------------------- Scatti di anzianità n. ------- a €---------- tot. €--------------------- Ind.sost.vitt. e all. n. ------- a €---------- tot. €--------------------35 Straordinario ore n. ------- a €---------- Superminimo tot. €--------------------tot. €-------------------- Totale generale €. ============= Data-------------------Per ricevuta-------------------------------- Scatti di anzianità Previsione del CCNL Per ciascun biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento del 4% sul minimo di retribuzione. Ogni lavoratore può maturare un massimo di 7 aumenti. Ribadiamo che la normativa sugli scatti di anzianità si applica esclusivamente ai soggetti che aderiscono alle Organizzazioni che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo. 13^ m ensilità previsione della L.940/53 La 13 ^ mensilità per i lavoratori domestici, introdotta dalla L. 940/53, dovrà essere di un importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in denaro. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio saranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. Previsione del CCNL Chi è tenuto all’applicazione del contratto collettivo deve corrispondere, in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre una mensilità aggiuntiva pari alla retribuzione globale di fatto. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto. Destinatari della 13^ m ensilità La gratifica natalizia riguarda tutti gli addetti ai servizi domestici che siano impegnati a tempo pieno, od in un servizio parziale ad ore, a giorni alterni, purchè il servizio stesso abbia carattere continuativo. 36 M aturazione della 13^ m ensilità E’ da tenere presente che la gratifica natalizia matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità nei limiti del periodo di conservazione del posto. Vitto e alloggio La legge 339/58 sancisce il diritto del lavoratore convivente ad una nutrizione sana e sufficiente, nonché ad un alloggio idonea a salvaguardia della propria dignità e riservatezza. Secondo l’art. 2242 del Codice Civile, al lavoratore domestico ammesso alla convivenza familiare può essere concessa, oltre alla retribuzione in danaro, anche una retribuzione in natura consistente nel vitto e nell’alloggio. Pertanto se il lavoratore domestico mangia e dorme presso il datore di lavoro o l’orario giornaliero supera le 6 ore, il valore convenzionale di vitto e alloggio (oppure anche uno solo di loro nel caso in cui si riceva anche una sola prestazione in natura) deve essere aggiunto alla base oraria, sempre ed esclusivamente al fine di determinare l’importo del contributo da versare. Determ inazione quota oraria di vitto e alloggio Esempio di calcolo: L’importo giornaliero di vitto e alloggio si moltiplica per il numero delle giornate in cui il lavoratore ha ricevuto la prestazione in natura nel caso del mese ottenendo così il valore complessivo mensile. Il risultato, diviso per il numero delle ore retribuite nello stesso mese, darà la quota da aggiungere alla paga oraria. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato 26 giorni nel mese per un numero complessivo di 170 ore. € 4,101 x 26 gg = 106,63 106,63 : 170 ore = 0,63 quota oraria di vitto e alloggio da aggiungere alla paga oraria per la determinazione dell’importo dei contributi. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella seguente e sono rivalutati annualmente ai sensi del CCNL da una apposita commissione nazionale, ma possono comunque essere aggiornati provincia per provincia dalla commissione provinciale istituita presso la prefettura. 37 VITTO E ALLOGGIO TAB F -Valore monetario convenzionale minimo periodo colazione pranzo Cena alloggio giorno mese 100 300 300 200 900 27.000 Dal 1.1.1975 105 315 315 210 945 28.350 Dal1.11.1978 150 150 450 450 2.000 39.000 Dal 1.4.1980 150 550 550 250 1.500 45.000 Dal 1.10.1982 - 800 800 400 2.000 60.000 Dal 1.10.1983 - 850 850 400 2.100 63.000 Dal 1.10.1984 - 1.000 1.000 600 2.600 78.000 Dal 1.4.1985 - 1.040 1.040 620 2.700 81.000 Dal 1.10.1985 - 1.070 1.070 620 2.760 82.800 Dal 1.4.1986 Dal 1.10.1986 - 1.104 1.110 1.104 1.110 639 660 2.847 2.880 85.410 86.400 Dal 1.4.1987 - 1.130 1.130 670 2.940 88.200 Dal 1.10.1987 - 1.150 1.150 680 2.980 89.400 - 1.350 1.350 800 3.500 105.000 Dal 1.10.1988 - 1.380 1.380 820 3.580 107.400 Dal 1.4.1989 - 1.440 1.440 850 3.730 111.900 Dal 1.10.1989 - 1.480 1.480 870 3.830 3.830 Dal 1.4.1990 - 1.530 1.530 900 3.960 118.800 Dal 1.10.1990 - 1.570 1.570 920 4.060 121.800 Dal 1.4.1991 - 1.630 1.630 950 4.210 126.300 Dal 1.10.1991 - 1.670 1.670 980 4.320 129.600 Dal 1.4.1992 - 1.730 1.730 1.010 4.470 134.100 dal 22.05.1974 Dal 1.4.1988 38 Dal 1.7.1992 - 1.900 1.900 1.200 5.000 150.000 Dal 1.10.1992 - 1.940 1.940 1.220 5.100 153.000 Dal 1.4.1993 - 1.980 1.980 1.250 5.210 156.300 Dal 1.10.1993 - 2.020 2.020 1.270 5.310 159.300 Dal 1.4.1994 - 2.070 2.070 1.300 5.440 163.200 Dal 1.10.1994 - 2.100 2.100 1.320 5.520 165.600 Dal 1.4.1995 - 2.170 2.170 1.360 5.700 171.000 Dal 1.10.1995 - 2.220 2.220 1.390 5.830 174.900 Dal 1.4.1996 - 2.260 2.260 1.420 5.940 178.200 Dal 1.7.1996 2.300 (1) - 2.300 2.000 6.600 198.000 Dal 1.1.1997 2.320 (1) - 2.320 2.020 6.660 199.800 Dal 1.1.1998 2.360 (1) - 2.360 2.050 6.770 203.100 Dal 1.1.1999 2.400 (1) - 2.400 2.080 6.880 206.400 Dal 1.1.2000 2.450 (1) - 2.450 2.120 7.020 210.600 Dal 1.1.2001 Dal 1.4.2001 2.520 (1) 2.709 (1) - 2.520 2.709 2.180 2.344 7.220 7.762 216.600 232.860 L. 2.770 2.770 2.400 7.940 € 1,431 1,431 1,239 4,101 1,470 1,470 1,272 4,212 126,36 1,637 1,637 1,416 4,69 141 Dal 1.1.2002 Dal 1.1.2003 Dal 1.1.2007 1,637 (1) il C.C.N.L. 16 giugno 1997 ha stabilito una somma unica a titolo di valore convenzionale per la colazione e/o pranzo. Trattam ento di fine rapporto Qualunque sia la causa, della cassazione del rapporto del rapporto di loro la lavoratrice domestica ha diritto al trattamento di fine rapporto calcolato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive della eventuale indennità di vitto e alloggio. 39 Il totale dovrà essere diviso per il coefficiente fisso del 13,5%. Le somme accantonate dovranno essere annualmente rivalutate su base composta. Il TFR potrà essere anticipato a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno nella misura del 70% del maturato. Ai fini del computo delle somme da erogare al lavoratore al momento della cessazione, occorre tenere conto del periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa. A − − − tali fini si distinguono tre periodi: il primo periodo fino al 31 maggio 1982; il secondo periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989; il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi. I° periodo: fino al 31 maggio 1982 Il TFR è calcolato in un determinato numero di giorni per ogni anno di anzianità. 1) per il rapporto di lavoro a servizio intero, con o senza convivenza presso la famiglia del datore di lavoro. a) anzianità di servizio maturata fino al 30.04.1958: − 15 giorni per ogni anno di anzianità per gli impiegati; − 8 giorni per ogni anno di anzianità per gli operai . b) anzianità di servizio maturata dopo il 01.05.1958: − 1 mese per ogni anno di anzianità per gli impiegati; − 15 giorni per ogni anno di anzianità per gli operai che diventano 20 per le anzianità maturate dal 22 magio 1974 al 29 maggio 1982. 2) rapporto di lavoro con meno di 24 ore settimanali. − − − − 8 gg per ogni anno di anzianità 10 gg per ogni anno di lavoro 15 gg per ogni anno di lavoro 20 gg per ogni anno di lavoro maturata prima del 22.05.1974; dal 22.05.1974 al 31.12. 1978; dal 01.01.1979 al 31.12.1979; dal 01.01.1980 al 29.05.1982. Fino alla data del 29 maggio1982 l’indennità di anzianità si calcola moltiplicando la retribuzione giornaliera del lavoratore per il numero dei giorni di liquidazione spettanti. Retribuzione giornaliera: calcolo La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando l’ultima retribuzione mensile dell’epoca più l’eventuale indennità di vitto e alloggio per 13 (retribuzione annua comprensiva della 13ª mensilità) quindi si divide tale prodotto per 12 (il numero dei mesi dell’anno). Il quoziente ottenuto dovrà essere ulteriormente diviso per 26 (il numero dei giorni di paga). 40 ultima retribuzione mensile + vitto e alloggio giornaliera (se spettanti) X 13 : 12 mesi : 26 gg = retribuzione II° periodo: dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989 In tale periodo non si tiene più conto dei giorni, ma si considera la retribuzione complessiva liquidata ogni anno. Per retribuzione complessiva annua si intende la retribuzione comprensiva della 13ª mensilità e della eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio se spettante. Il risultato si divide per il coefficiente fisso 13,50 e poi si moltiplica per 76,92, dividendo il tutto per 100 si ottiene il TFR dell’anno in questione. Per i lavoratori al tempo inquadrati nella II e nella terza categoria l’ammontare del TFR maturato annualmente nel periodo in esame, deve essere riproporzionato in ragione di 20/26). Se il lavoratore ha qualifica di impiegato non si calcola la riduzione al 76,92% ma è sufficiente dividere lo stipendio annuo per 13,5. Per le anzianità, maturate in questo periodo il TFR si ottiene secondo la seguente formula: somma retribuzioni mensili + tredicesima nell’anno + vitto e alloggio : 13,5 X 76,92 : 100 = TFR maturato (20x100:26) III° Periodo: dal 1° gennaio 1990 a tutt’oggi Per il periodo di servizio prestato dal 1° gennaio 1990 a tutt’oggi viene meno la distinzione tra operai e impiegati ed il trattamento di fine rapporto si ottiene secondo la seguente formula: somma retribuzioni mensili + eventuale Ind. vitto e alloggio +tredicesima : 13,5 = TFR MATURATO NELL’ANNO Il calcolo va ripetuto per ogni anno o frazione di anno. Rivalutazione su base composta La disciplina legale del trattamento di fine rapporto dispone che gli accantonamenti effettuati di anno in anno devono essere rivalutati al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della quota relativa all’anno in corso, mediante applicazione di un tasso composto. 41 Il tasso in argomento è costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Nel caso in cui il rapporto venga a cessare nel corso dell’anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello del dicembre dell’anno precedente, computandosi come mese intero le frazioni pari o superiori ai quindici giorni. I ogni caso non è soggetta a rivalutazione la somma relativa all’anno in corso. COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE Anno Coeff. % Anno 1983 11,06 1989 1984 8,09 1990 1985 7,93 1991 1986 4,76 1992 1987 5,32 1993 1988 5,59 1994 2003 2006 3,20 2,74 2004 2007 gennaio Coeff. % 6,38 6,28 6,03 5,06 4,49 4,54 2,79 Anno 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 Coeff. % 5,85 3,42 2,64 2,62 3,09 3,53 3,21 3,50 2,95 1,02747031 TAVOLA SINOTTICA INDENNITA’ PER LAVORATORI A SERVIZI INTERO Periodo Giorno per ogni anno anzianità maturazione Operai dell’anzianità Impiegati Fino al 30/04/1958 8 15 dall’1/05/1958 al 21/05/1974 15 1 mese Dal 22/05/1974 Al 28/05/1982 20 1 mese INDENNITA’ PER LAVORATORI A SERVIZIO RIDOTTO AD ORE Periodo di GIORNO PER ANNO DI ANZIANITA’ maturazione dell’anzianità Fino al 21/05/1974 8 dal 22/05/1974 10 al 31/12/1978 Dal 31/12/1978 15 al 31/12/1979 Dal 31/12/1979 20 al 29/05/1982 42 CAPITOLO V CONTRIBUZIONE I lavoratori domestici, a prescindere dalla durata della prestazione, sono soggetti: - alle assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria; - alle norme sugli assegni familiari; - all’assicurazione per la maternità; - all’assicurazione contro le malattie; - all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi per il proprio collaboratore domestico: - anche se la prestazione è saltuaria, purché abbia carattere di continuità; - anche se il lavoratore svolge contemporaneamente un’altra attività di lavoro subordinato ed è quindi già assicurato; - anche se il lavoratore svolge contemporaneamente un’altra attività di lavoro domestico presso altri datori di lavoro che lo hanno, a loro volta, assicurato; - anche se il lavoratore è già titolare di pensione; - anche se il lavoratore domestico è parente, affine o coniuge del datore di lavoro. Quest’ultimo caso riguarda coloro che si occupano dell’assistenza ad invalidi o ciechi (vedi cap. 1°) Non vanno versati contributi per le persone collocate “alla pari”. A favore di questi particolari collaboratori domestici la famiglia ospitante ha solo l’obbligo di stipulare, a proprie spese e con compagnie private, una polizza contro le malattie. Ogni patto verbale o scritto fra datore di lavoro e lavoratore per evitare gli obblighi assicurativi è nullo e la relativa responsabilità ricade esclusivamente sul datore di lavoro. I contributi vanno versati all’INPS che provvede a distribuire alle varie gestioni ed all’INAIL le quote di rispettiva competenza. Sulla base della denuncia e dei documenti presentati, l’INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico e ad inviare al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributo dovuti in relazione al lavoro svolto dal dipendente. Determ inazione e calcolo Il contributo è commisurato alla paga effettiva oraria erogata al lavoratore domestico. Gli elementi che compongono la paga oraria sono i seguenti: • la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti; • la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria; • il valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria. 43 Ai fini del calcolo, a partire dal 16 maggio 1993, il legislatore ha introdotto una differenziazione secondo l’orario di lavoro osservato dal lavoratore: inferiore o superiore alle 24 ore settim anali . Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l’orario supera, invece, le 24 ore settimanali il contributo, - valido per tutte le ore retribuite - è fisso. Attualmente sono previste quattro diverse fasce di retribuzione. Le prime tre corrispondono a tre fasce crescenti della retribuzione effettiva, a cui occorre far riferimento per individuare la fascia di collocazione del lavoratore, e vanno utilizzate se il lavoratore domestico effettua, senza superarli, fino a 24 ore settimanali. Se la prestazione supera, invece, le 24 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro si deve far riferimento alla quarta fascia. Moltiplicando il contributo orario corrispondente per le ore di lavoro effettuate nel trimestre otterremo l’importo dei contributi da versare all’INPS. Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è sempre dovuto a meno che non si tratti di lavoro fra coniugi e tra parenti o affini non oltre il terzo grado che siano conviventi (parenti: figli, fratelli o sorelle e nipoti. Affini: genero, nuora e cognati). Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2008 retribuzione oraria Orario di lavoro fino a 24 ore settimanali importo contributo orario comprensivo CUAF* retribuzione oraria senza contributo CUAF* Orario di lavoro fino a 24 ore settimanali fino ad euro 6,95 euro 1,29 (0,31)** euro 1,25 (0,31)** oltre euro 6,95 e fino ad euro 8,48 euro 1,46 (0,35)** euro 1,42 (0,35)** oltre euro 8,48 euro 1,78 (0,43)** euro 1,73 (0,43)** orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali euro 0,94 **(0,22) euro 0,91 **(0,22) 44 *Il contributo CUAF (cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. ** La cifra tra parentesi è la quota di contributi a carico del lavoratore. Il procedimento per determinare l’ammontare dei contributi da versare si compone di quattro fasi: 1) 2) 3) 4) determinazione della retribuzione effettiva; individuazione della retribuzione convenzionale e del relativo contributo orario; determinazione del numero di ore retribuite nel trimestre; determinazione dell’importo da versare. Determinazione della paga oraria Se il lavoratore è retribuito mensilmente per determinare la misura della paga oraria, occorre dividere l’importo mensile per 26 giorni, quindi per le ore lavorate in un giorno. ES: retribuzione mensile € 800 Ore giornaliere 6 per 5 giorni € 800 : 26 = € 31 € 31 : 6 = € 6,00 paga oraria effettiva Il lavoratore in esame, osservando un orario giornaliero di 6 ore ha diritto a fruire di un pasto. Pertanto alla suddetta paga deve aggiungersi il valore convenzionale orario di vitto e alloggio, che si determina moltiplicando l’importo risultante dall’apposita tabella (in questo caso quello relativo ad 1 pasto) per il numero di giornate in cui, nel corso del mese, il lavoratore ha ricevuto la prestazione in natura ottenendo così il valore complessivo mensile. Quindi si divide tale importo per il numero delle ore retribuite del mese e si ottiene il valore della quota oraria. ES: quota giornaliera per il pranzo € 1,637 € 1,637 x 22 gg = € 37 (valore convenzionale mensile) €37: 132 ore (6 x 22) = € 0,28 (quota giornaliera x vitto) Alla somma ottenuta occorre aggiungere la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria. Per ottenere la quota oraria della 13^ basta dividere la paga oraria effettiva per 12 (mesi). Nel nostro caso: € 6,00 : 12 = € 0,5 Pertanto, ai fini dell’individuazione dei contributi da versare, la paga oraria sarà così costituita: 45 Quando si versno i contributi: 1) I contributi si pagano a cadenza trimestrale: - dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre - dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre - dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre - 1° al 10 gennaio per il quarto trimestre Per trimestri di riferimento si intendono i trimestri solari: aa)) ggeennnnaaiioo,, ffeebbbbrraaiioo,, m maarrzzoo bb)) aapprriillee,, m maaggggiioo,, ggiiuuggnnoo cc)) lluugglliioo,, aaggoossttoo,, sseetttteem mbbrree o t t o b r e , n o v e m b r e , d d) ottobre, novembre, diicceem mbbrree Le settimane di ogni trimestre devono essere riferite a ciascun sabato. Le ore successive all’ultimo sabato del trimestre devono essere considerate nel trimestre successivo. 2) Quando cessa il rapporto di lavoro il versamento si fa entro 10 giorni dalla cessazione. 3) Se il lavoratore fa domanda di pensione e continua a lavorare il versamento si fa l’ultimo giorno di calendario del mese in cui è stata presentata la domanda. Naturalmente siccome il lavoratore continua a prestare servizio, alla normale scadenza trimestrale saranno versati i contributi per il resto del trimestre. ES: se il lavoratore facesse domanda di pensione il 20 novembre, il versamento dovrebbe effettuarsi entro il 30 novembre. Tra il 1° ed il 10 di gennaio saranno pagati i contributi per il resto del 4° trimestre. Il pagamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati. Se l’ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento tardivo o parziale comporta l’applicazione di sanzione pecuniarie da parte dell’INPS. Per il versamento dei contributi trimestrali si usa un solo bollettino postale. I bollettini diventato due nel caso in cui nel corso del trimestre si verifica una modifica salariale che comporta la variazione della classe di versamento dei contributi. 46 CAPITOLO VII PRESTAZIONI P restazioni a carico dell’I .N.P .S. Un volta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge il domestico ha diritto alle seguenti prestazioni: - pensione di anzianità; - pensione di vecchiaia; - assegno di invalidità; - pensione di inabilità; - pensione ai superstiti o di reversibilità; - indennità di disoccupazione; - indennità di maternità; - assegni familiari; - indennità antitubercolare; - cure termali. • Premessa I contributi versati dal datore di lavoro, si trasformano in tanti contributi settimanali quante sono le settimane lavorate o comunque retribuite, a condizione che per ciascuna settimana risultino denunciate almeno 24 ore. Nel caso in cui le ore di lavoro settimanali siano inferiori a 24, la legge dispone la riduzione proporzionale del numero dei contributi versati e del relativo periodo assicurato. Ad esempio se un domestico ha sempre lavorato per 12 ore settimanali (pari alla metà del minimo previsto) l’INPS accrediterà 26 settimane anziché 52. Le 24 ore settimanali previste possono comunque essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro. I l calcolo Il calcolo della pensione, sia essa di anzianità che di vecchiaia, varia a seconda dell’anzianità contributiva posseduta dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995 (L. n. 335/1995). 47 Se a tale data risulta un’anzianità pari o superiore a 18 anni, il calcolo sarà affettuato secondo il sistema retributivo che è basato sulla entità delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni di lavoro. Per chi al 31.12.1995 non raggiungeva i 18 anni di contribuzione sarà destinatario del cosiddetto sistema “misto”, ossia retributivo per gli anni fino al 31.12.1995 e contributivo per gli anni successivi. A coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 1996 sarà applicato il sistema contributivo basato sul monte complessivo dei contributi versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. In questo caso la pensione si consegue al compimento dell’età di 57 anni purchè siano stati versati almeno 5 anni di contributi e l’importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Al montante individuale dei contributi rivalutati viene applicato il coefficiente corrispondente all’età del lavoratore come da tabella sottostante: ETA’ COEFFICIENTI 57 4,720% 58 4,860% 59 5,006% 60 5,163% 61 5,334% 62 5,514% 63 5,706% 64 5, 911% 65 6,136% Si prescinde dall’età minima di 57 anni in presenza di un’anzianità contributiva di 40 anni per la determinazione della quale non concorrono i riscatti dei periodi di studio e la prosecuzione volontaria. 48 Ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo di 5 anni è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, riscatto), mentre non è rilevante l’accredito della contribuzione figurativa a qualunque titolo effettuata. La contribuzione versata prima dei 18 anni viene moltiplicata per 1,5. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, indipendentemente dal fatto che al momento della maternità la donna lavori o meno spetta un anticipo dell’età pensionabile pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del coefficiente relativo all’età di accesso al trattamento maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, o di due anni in caso di tre o più figli. Altresì, in caso di assenza dal lavoro per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età è riconosciuto un periodo figurativo pari a 170 giorni per ciascun figlio. Per l’assenza dal lavoro per l’assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchè conviventi e affetti da handicap come previsto dall’art. 3 della legge n. 104/92, sono accreditati 25 giorni l’anno nel limite massimo complessivo di 24 mesi. I lavoratori con meno di 18 anni al 31.12,1995 che abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 successivi al 1° gennaio 1996, hanno la facoltà di optare per l’applicazione del sistema interamente contributivo. P ensione di anzianità La pensione di anzianità può essere conseguita al raggiungimento dei seguenti requisiti: _________________________________________________________________________ Anno età anagrafica più anzianità solo anzianità contributiva Contributiva 2002 57 e 35 37 2003 57 e 35 37 2004 57 e 35 38 49 2005 57 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 40 Dal 1° gennaio 2008 58 e 35 40 59+36 40 Al 30 giugno 2009 Dal 1° luglio 2009 al 31/12/2009 o 60+35 2010 59+36 40 60+35 2011/2012 60+36 o 40 61+35 2013/2014 61+36 (soggetto a verifica) o 40 62+35 P ensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia spetta, in presenza di almeno 20 anni di contributi, ai soggetti che abbiano compiuto 65 anni se uomini, 60 anni se donne. Per i lavoratori che al 31.12.1992 sono stati autorizzati ai versamenti volontari, ovvero a tale data abbiano compiuto l’età pensionabile o raggiunto 15 anni di contributi, il requisito contributivo utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia viene ridotto a 15 anni. 50 Assegno di invalidità Viene concesso ai soggetti con una anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui tre nel quinquennio precedente l’istanza, ai quali è stata accertata dai medici dell’INPS una infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. L’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda ed ha validità triennale. Può essere confermato per tre volte consecutivamente dopo di che diventa definitivo. Al compimento dell’età pensionabile l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente e possegga i requisisti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, saranno considerati utili solo ai fini del conseguimento del diritto e non anche della misura della pensione. L’assegno di invalidità non è reversibile ai superstiti, ciò significa che in caso di decesso del titolare , ai fini della prestazione, i familiari sono considerati superstiti di assicurato. L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati. Se l’importo così determinato risulta essere inferiore al minimo, nel rispetto dei requisiti reddituali richiesti, l’assegno viene integrato fino ad una cifra che è pari all’importo della pensione sociale Il totale non può, comunque, superare l’importo del trattamento minimo. Se il titolare dell’assegno svolge attività lavorativa l’importo viene ridotto del: - 25% se il reddito dell’assicurato supera di 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in pagamento al 1° gennaio di ciascun anno; - 50% se il reddito dell’assicurato supera 5 volte l’importo del trattamento minimo. pensione di inabilità A differenza dell’assegno ordinario di invalidità, per la pensione di inabilità è prevista una riduzione assoluta e permanente della capacità lavorativa. Infatti, è considerato inabile colui che a causa di una infermità o di un difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. la riduzione della capacità 51 lavorativa è accertata dai medici dell’INPS. Per avere diritto alla pensione di inabilità i requisiti di assicurazione e di contribuzione sono gli stessi previsti per l’assegno di invalidità. Al momento della domanda l’interessato deve avere almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui 3 nel quinquennio precedente l’istanza. La concessione della pensione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro. La pensione di inabilità viene calcolata aggiungendo ai periodi contributivi versati l’anzianità mancante al raggiungimento dell’età pensionabile. In pratica, il calcolo della pensione viene effettuato aumentando l’anzianità contributiva e3ffettivamente posseduta di un numero settimane pari a quelle comprese tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell’età pensionabile. In ogni caso non può essere riconosciuta una anzianità contributiva superiore a 40 anni. Il titolare di pensione di inabilità può essere sottoposto a visita sanitaria di controllo da parte dell’INPS; se è stata riacquistata la capacità lavorativa, l’interessato può ottenere l’assegno di invalidità, sempre che sussista il requisito sanitario. Viceversa il titolare di assegno ordinario di invalidità che ritiene di essere inabile, può chiedere all’INPS, prima della scadenza del triennio o in occasione della revisione triennale dell’assegno, di ottenere in sostituzione dell’assegno stesso, la pensione di inabilità. La pensione di inabilità è reversibile. Ciò significa che in caso di morte del titolare i familiari saranno considerati superstiti di pensionato e non di assicurato, come avviene, invece, per l’assegno di invalidità. P ensione ai superstiti o di reversibilità In caso di morte di una lavoratore già pensionato ai fini del riconoscimento della pensione in favore dei familiari, l’unico squisito richiesto è la titolarità, da parte del de cuius, di una pensione diretta sia essa di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o si tratti di pensione di invalidità. Quest’ultima riguarda le pensioni di invalidità liquidate prima del 1984. In quanto, come si è detto in precedenza, l’assegno di invalidità , introdotto nell’anno 1984 dalla legge 222, non è reversibile. In questo caso il diritto alla pensione per i familiari scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisisti contributivi richiesti per 52 la pensione indiretta, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno. In caso di morte di assicurato, affinché possa essere riconosciuta una rendita ai familiari superstiti, (pensione indiretta) è necessario che in favore del lavoratore deceduto risultino versati almeno 15 anni di contributi in tutta la vita lavorativa o, in alternativa 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la morte. La pensione spetta : a) al coniuge, anche se separato. Tuttavia se il coniuge è separato con “ addebito” può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno alimentare stabilito dalla magistratura. Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti purché: - sia titolare di assegno di divorzio; - non si sia risposato; - l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La legge (n.74/87) prevede, inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si è rispostato però, ed il nuovo coniuge sia ancora in vita.. In questi casi, affinché l’INPS possa mettere in pagamento la prestazione, occorre una sentenza della magistratura che “divide” la pensione trai due interessati. Una divisione che tenga conto non solo della durata temporale dei due matrimoni, ma anche di altri criteri di valutazione, come la posizione economica del coniuge divorziato e quella dei coniuge superstite (sentenza C.Cost. 419/99). Il nuovo matrimonio contratto dal coniuge superstite, fa perdere il diritto alla pensione di reversibilità . in tal caso viene corrisposta una doppia annualità della quota di pensione comprensiva della 13^ mensilità. Se la pensione spettante è integrata al minimo l’importo corrisposto sarà comprensivo di detta integrazione. La doppia annualità viene corrisposta anche nel caso in cui restino titolati della pensione i figli superstiti. Se si tratta di figli minori che percepiscono la pensione insieme al genitore, la perdita del diritto di quest’ultimo conseguente al nuovo matrimonio comporta una aumento della loro quota. b) ai figli (legittimi,legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge), che alla data della morte del genitore siano: 53 - minori di 18 anni; - studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa; - studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non otre i 26 anni, a carico del genitore, e che non svolgano attività lavorativa. A questo proposito la sentenza della Corte Costituzionale n.42/99 ha stabilito che i figli studenti titolari di pensione di reversibilità a carico del genitore qualora svolgano attività lavorative saltuarie e precarie per le quali percepiscono un piccolo reddito che può migliorare momentaneamente la situazione economica, non perdono la qualifica prevalente di studenti con conseguente diritto alla quota di pensione di reversibilità. c) i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti. Sempre la Corte Costituzionale con sentenza n.180/99 ha equiparato i nipoti ai figli legittimi e legittimati includendoli tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti. La “vivenza a carico” richiesta dalla sentenza, anche nel caso di soggetti di età inferiore ai 18 anni, occorrono le seguenti condizioni: a) una situazione di bisogno del superstite determinata dalla sia condizione di non autosufficienza economica; b) il mantenimento da parte del defunto. d) ai genitori, in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, con almeno 65 anni di età non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto. e) ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili , in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, purché alla data della morte del lavoratore siano: • inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni; • non titolari di pensione; • a carico del lavoratore deceduto. Per concedere la pensione ai figli ed equiparati maggiorenni studenti o inabili, l’INPS richiede il requisito del “carico” alla data del decesso del genitore. Tale requisito si considera soddisfatti in presenza di: 54 • uno stato di bisogno del figlio superstite determinato dalla sua condizione condizione di non autosufficienza economica; • il mantenimento del figlio da parte del genitore o, del nipote da parte del nonno. I criteri seguiti dall’INPS per valutare il requisito del carico sono i seguenti: • Per i figli equiparato maggiorenni studenti il limite di reddito è pari all’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%; • Per i figli maggiorenni inabili il limite di reddito è quello adottato per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali; • Per i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, il limite di reddito è quello adottato per gli invalidi civili totali aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento. Nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge o, in mancanza ai figli minori, studenti o inabili, spetta una indennità una tantum proporzionata all’entità dei contributi versati a favore del defunto purché nei cinque anni precedenti la data della morte risulti versato almeno un anno di contribuzione. La misura della pensione del superstite sia di assicurato che di pensionato è pari al: • 60% al coniuge • 80% al coniuge ed un figlio • 100% al coniuge e due figli. Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le aliquote di reversibilità sono le seguenti: • un figlio 70% • due figli 80% • tre o più figli 100% • un genitore 15% • due genitori 30% • un fratello o sorella 15% • due fratelli o sorelle 30% • tre fratelli o sorelle 45% 55 • quattro fratelli o sorelle 60% • cinque fratelli o sorelle 75% • sei fratelli o sorelle 90% • sette fratelli o sorelle 100% Ai nipoti vengono applicate le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli. Per effetto della sentenza n.495/93 della Corte Costituzionale, le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al trattamento minimo, vengono calcolate sull’importo effettivamente pagato al defunto. assicurato Le quote dovute ai superstiti di vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva della eventuale integrazione al trattamento minimo. Se il pensionato di reversibilità possiede altri redditi la pensione viene ridotta del: • 25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS; • 40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS; • 50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. A tal fine non costituiscono reddito. 1. I trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi; 2. la casa di proprietà in cui si abita; 3. competenze arretrate soggette a tassazione separata; 4. la stessa pensione di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato è titolare. Se i titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito. 56 Le pensioni ai superstiti decorrenti dal 1.7.2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia , in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale liquidata dall’INAIL. I ndennità di disoccupazione L’indennità di disoccupazione spetta al lavoratore licenziato che può far valere: • almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; • almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. A far data dal 1.1.1999 la predetta indennità non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fatta eccezione per le lavoratrici in maternità. L’indennità viene corrisposta fino a 180 giorni. Dal 1 gennaio 2001 può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età. La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento. L’indennità decorre dall’8°dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni , dal 5 giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. L’importo corrisponde al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro e comunque nei limiti massimi annualmente stabiliti. L’erogazione cessa quando: • il lavoratore ha percepito tutte le 180 giornate di indennità. • Il lavoratore viene avviato ad un nuovo lavoro; • Il lavoratore viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati; • Il lavoratore diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto. I ndennità di m aternità Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità da parte dell’INPS, pari all’80% del salario “convenzionale” annualmente stabilito e sul quale sono stati versati i contributi orari. La paga giornaliera su cui commisurare tale indennità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali relativa ai periodi compresi nei 24 mesi anteriori all’inizio dell’assenza per parto. 57 Nel calcolo dell’indennità valgono solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica e non anche eventuali attività contemporanee svolte in differenti settori di lavoro. Contrariamente alle altre lavoratrici subordinate, quelle domestiche possono riscuotere l’indennità INPS solo se in possesso dei seguenti requisisti contributivi: a) nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati o dovuto 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello domestico. b) In alternativa, nei 12 mesi anteriori all’inizio dell’assenza obbligatoria risultano versati o dovuti 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico. L’indennità di maternità è pagata dall’INPS ed il datore di lavoro è esonerato dall’anticipare le somme per poi chiedere il rimborso. Le lavoratrici domestiche non hanno diritto alla indennità per astensione facoltativa prevista dalla legge 53/00. L’interruzione di gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto. Pertanto le lavoratrici hanno diritto alla indennità di maternità. L’interruzione avvenuta prima del 180° dall’inizio della gestazione è considerata aborto e quindi equiparata alla malattia. A differenza di quanto accade per la generalità dei lavoratori, il lavoratore domestico NON ha diritto alla indennità di malattia ma alla conservazione del posto di lavoro a norma della legge sull’impiego privato (R.D. 1825/24) e, alla corresponsione della retribuzione nella misura prevista dal contratto collettivo. (vedasi paragrafo “misura della retribuzione durante la malattia”). Le lavoratrici domestiche non hanno, altresì, diritto né ai riposi giornalieri fruibili durante il primo anno di vita del bambino, né all’indennità prevista in caso di congedi straordinari per l’assistenza di figli portatori di handicap. Assegno per il nucleo fam iliare L’assegno viene concesso quando il limite di reddito complessivo per l’intero nucleo familiare non supera quello stabilito dalla legge per l’anno in corso e, almeno il 70% di tale reddito sia costituito da redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente. 58 L’assegno viene pagato direttamente dall’INPS a cui va indirizzata la domanda utilizzando l’apposito modello. Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei redditi assoggettabili all’IRPEF ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi – se superiori a € 1032,91 (£. 2.000.000) - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Ai fini del diritto all’assegno non sono considerati redditi: - le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; - le pensioni di guerra; - le rendite INAIL; - le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; - l’indennità ai ciechi parziali ed ai sordi prelinguali; - l’indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili; - gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; - le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; - le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; - i trattamenti di famiglia; - i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni; - gli arretrati delle integrazioni salariali. I ndennità antitubercolari Si tratta di indennità sostitutive o integrative della retribuzione che vengono pagate, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle genitori) malati di tubercolosi anche se questi non sono assicurati. Le indennità economiche sono a carico dell’INPS mentre l’assistenza sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il requisito contributivo è fissato in un anno (52 settimane) nell’intera vita lavorativa. Il lavoratore ammalato può contare sulle seguenti indennità: a) indennità giornaliera: spetta all’interessato che non ha diritto all’intera retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali. 59 b) Indennità post- sanatoriale: spetta per due anni all’interessato che abbia raggiunto la guarigione clinica o la stabilizzazione dopo: - la fine del ricovero che sia durato almeno 60 giorni; oppure la fine della cura ambulatoriale se la cura è durata non meno di 60 giorni e l’interessato non abbia lavorato almeno per 60 giorni, anche non continuativi; oppure - dopo la fine dell’assistenza sanitaria che si sia svolta in parte mediante ricovero ed in parte mediante cura ambulatoriale, per un totale di 60 giorni. - c) assegno di cura o sostentamento: spetta all’interessato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e che non percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno. L’assegno spetta per due anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo semprechè permangano i requisiti amministrativi e sanitari. d) Assegno natalizio: spetta all’interessato che abbia usufruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di assistenza antitubercolare sanitaria od economica. Per ottenere le prestazioni antitubercolari la domanda compilata sul modello ACT21 deve essere presentata alla sede INPS di residenza dell’interessato. Cure term ali Si tratta di una prestazione che l’INPS ha facoltà di concedere, e non l’obbligo, per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. Viene concessa a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’INPS, con esclusione dei familiari degli assicurati e dei titolari di qualsiasi trattamento pensionistico eccetto i titolari di assegno di invalidità. I requisiti sono fissati in 5 anni di assicurazione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda. Questa è comprensiva di un certificato medico sul quale il medico di fiducia dell’interessato dovrà indicare la malattia per la quale vengono chieste le cure termali e lo stabilimento termale prescelto, e 60 dovrà essere presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla sede INPS di residenza del lavoratore. Le cure possono essere praticate per forme broncocatarrali e reumo-artropatiche. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quello di soggiorno è a carico dell’INPS. Rimangono a carico del richiedente i costi relativi alle spese di viaggio ed al ticket, nella misura prevista dalla legge. Le cure termali possono essere effettuate per un massimo di 5 anni fatta eccezione per alcuni casi particolari ed eccezionali individuati dall’INPS. P restazioni a carico dell’I NAI L In caso di infortunio al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto di lavoro prevista per il periodo di malattia. Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL tutti gli infortuni nei seguenti termini: • Entro 24 ore, telegraficamente o tramite fax, per gli infortuni mortali o presunti tali; • Entro 2 giorni dal ricevimento In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL fornisce le seguenti prestazioni economiche: I ndennità per inabilità tem poranea assoluta Dal 4° giorno successivo all’infortunio fino a guarigione clinica, viene erogata una indennità giornaliera pari al: - 60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni; - 75% a partire dal 91° giorno. Rimane a carico del datore di lavoro il giorno dell’infortunio ed i tre giorni successivi per i quali corrisponderà l’intera retribuzione comprensiva dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se dovuta. Tale indennità non è dovuta nel caso in cui il lavoratore sia ricoverato o risieda presso il datore di lavoro. L’indennità è soggetta a IRPEF e va indicata sulla dichiarazione dei redditi. R endita diretta per inabilità perm anente Ai sensi del DLGS 38/2000 per gli eventi verificatisi a partire dal 25/7/2000, quando dall’infortunio derivi una inabilità permanente, intesa come perdita o riduzione della 61 capacità lavorativa con una percentuale invalidante compresa tra il 16 ed il 100% spetta una rendita diretta. Se la percentuale invalidante è, invece, compresa tra il 6 ed il 15% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale. La rendita diretta è esente da tassazione IRPEF, è percepita per intero indipendentemente dallo svolgimento dell’attività lavorativa, ma può generare forme di incumulabilità con le prestazioni per invalidità erogate dall’INPS . R endita ai superstiti e assegno in caso di m orte Quando l’infortunio causa la morte, a partire dal primo giorno successivo, ai superstiti spetta una rendita entri i limiti della retribuzione convenzionale annua pari al: 50% al coniuge; 20% a ciascun figlio; 40% ai figli orfani di entrambi i genitori. L a rendita erogata ai superstiti è esente da tassazione IRPEF. Oltre alla rendita l’ INAIL corrisponde ai superstiti o a chi dimostri di averne sostenuto le spese, un assegno per le spese funerarie . Altre prestazioni econom iche erogate L’INAIL, in aggiunta ad altre prestazioni eroga anche: • un assegno per l’assistenza personale continuativa quando l’inabilità è del 100% e la menomazione riportata è tra quelle previste dalla legge; • Uno speciale assegno continuativo mensile ai superstiti del titolare di rendita per inabilità superiore al 65% deceduto per cause indipendenti dall’infortunio; • Una erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi (inabilità dall’80 al 100%). • Altre prestazioni Al lavoratore domestico infortunato, le prestazioni sanitarie sono erogate dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale come per la generalità dei cittadini. L’INAIL, tuttavia, in caso di infortunio o malattia professionale fornisce: • cure ambulatoriali con proprie strutture operanti nelle sedi dell’INAIL in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale; 62 • protesi e presidi quando l’inabilità causata dall’infortunio richiede la fornitura di protesi e di altri mezzi tecnologici indispensabili per una normale vita di relazione; • cure idrofangotermali e soggiorni climatici possono essere usufruite su prescrizione del medico dell’INAIL nei limiti posti dalla normativa vigente. 63