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la residenza delle persone fisiche
LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE - APPROFONDIMENTI- LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE DEFINIZIONE GENERALE La residenza costituisce il criterio di collegamento di un soggetto rispetto ad uno Stato. La residenza di differenzia dalla cittadinanza delle persone fisiche: la prima esprime una relazione tra una persona e un determinato territorio, la cittadinanza consiste in una relazione di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. DEFINIZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO Articolo 2, comma 2, TUIR Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta: • Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile; • La residenza ai sensi del codice civile. N.B. E’ sufficiente che sussista uno solo dei requisiti previsti dalla norma affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente. LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE RESIDENZA ANAGRAFICA Criterio oggettivo: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente; Caratteristica di presunzione assoluta (vgs. - inter alia - Cass. 5 maggio 1994, n. 1131); Requisito di natura formalistica e semplificatorio. Il soggetto che abbia stabilito la propria dimora abituale all’estero, pur non avendo provveduto a cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente, è considerato residente per presunzione assoluta in Italia (Cassazione, 18 settembre 1997, n. 1215). N.B. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato. Questi ultimi possono essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Cassazione 17 luglio 1967 n. 1812; Cassazione 20 settembre 1979 n. 4839; Cassazione 24 marzo 1983 n. 2070; Cassazione 5 febbraio 1985 n. 791; Cassazione, 8 novembre 1989, n. 4705). LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE L’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cassazione, 15 giugno 2010, n. 14434) Circolare 304/E 1997: la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Cass., 17 luglio 1967, n. 1812; 20 settembre 1979, n. 4829; 24 marzo 1983, n. 2070; 5 febbraio 1985, n. 791). Da ciò discende che l'aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l'aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l'integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE RESIDENZA CIVILISTICA (art. 43, comma 2, c.c.) • “Luogo in cui la persona ha la dimora abituale”; • E’ intesa quale res facti perché non può prescindere dall’insistere sul luogo, con relativa stabilità del soggetto; • Elemento oggettivo: stabile permanenza in un determinato luogo. o quando un soggetto abbia dimorato in più luoghi, sia in Italia che all’estero, occorre non tanto individuare il luogo in cui ha dimorato prevalentemente, quanto sommare i periodi di permanenza in Italia e confrontarli con quelli di permanenza all’estero (Cassazione, Sezioni Unite, 28 dicembre 1985, n.5292); •Elemento soggettivo: volontà di rimanere in quel determinato luogo. o si estrinseca in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cassazione, 5 febbraio 1985, n.791, Cassazione, 5 maggio 1980, n. 2963). La volontà si presume fino a prova contraria e ci si affida, in sede probatoria, ad indici estrinseci, quali i comportamenti del soggetto, le sue abitudini di vita. LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Affinché sussista l’abitualità della dimora non è necessaria la continuità o la definitività (Cassazione, SS.UU., 28 ottobre 1985, n. 5292). Di conseguenza, l’abitualità della dimora permane quando il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza, e quindi anche se al di fuori del territorio dello Stato, purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cassazione, 14 marzo 1986, n. 1738). In sostanza, la residenza non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago (Cassazione, 12 febbraio 1973, n. 435). LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE DOMICILIO CIVILISTICO (art. 43, comma 2, c.c.) • “Luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e d’interessi”. •E’ definito res iuris in quanto situazione essenzialmente e anche soltanto giuridica caratterizzata dalla volontà; •Elemento soggettivo: intenzione di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche (Cassazione, sezione I, 22 maggio 1963, n. 1342, sostanzialmente conforme a Cassazione, 7 agosto 1957, n. 3330; Cassazione, 12 febbraio 1973, n. 435; Cassazione, 5 maggio 1980, n. 2963); •La Cassazione n. 14434 del 2010, riferendosi ad un caso di soggetto in soggiorno obbligato in Italia (mancanza di elemento soggettivo riguardo alla “dimora” ha fatto prevalere il criterio del domicilio in senso civilistico (relazioni economiche e familiari), dando rilevanza al luogo in cui tali interessi sono gestiti abitualmente, in modo riconoscibile da terzi. LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Il domicilio individua un rapporto giuridico con il centro dei propri affari e non tiene conto della presenza effettiva della persona in un luogo (Cassazione, 29 dicembre 1960, n. 3322). Esso consiste principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi (Cassazione, 21 marzo 1968, n. 884). La determinazione del domicilio va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona (Cassazione, 5 maggio 1980, n. 2936). E’ soggetto passivo il cittadino italiano che pur residente all’estero, stabilisca in Italia il suo domicilio, ossia la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cassazione, 19 maggio 2010, 12259) LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Prevalenza interessi familiari e sociali. Nel caso in cui gli interessi economici siano localizzati in uno Stato e gli interessi familiari e sociali in un altro, prevalgono gli interessi familiari e sociali (Cassazione 14434 del 15 giugno 2010). Vgs. anche CTP Milano, 16 giugno 2010, n. 220 riferita al caso di un soggetto residente in Svizzera (munito di certificato delle autorità locali attastante che è illimitatamente assoggettato ad imposte locali per i redditi ovunque prodotti) che lavora in Italia. Corte di Giustizia CE sentenza 12 luglio 2001, causa C262/99, nel caso in cui una persona abbia legami sia personali che professionali in due Stati membri, il luogo della sua normale residenza è quello in cui viene individuato il centro permanente di interessi che, nell’ipotesi in cui la valutazione globale non permetta di valutare, deve intendersi situato ove vi sia una preminenza di legami personali (presenza fisica dei familiari, disponibilità di una abitazione, luogo in cui i figli frequentano la scuola, luogo di esercizio dell’attività professionale). N.B. In senso difforme, CTR Liguria – 23 gennaio 2012 n. 87 LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Circolare 304/E del 1997: la dimora abituale è caratterizzata da due elementi, uno oggettivo e l’altro soggettivo: - la permanenza in un dato luogo (elemento oggettivo); - la volontà di stabilirsi in quel luogo (elemento soggettivo). Il domicilio, invece, richiama una situazione giuridica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari ed interessi e come tale è indipendente dalla presenza “fisicamente intesa” del soggetto. In tale prospettiva la locuzione “affari ed interessi” deve intendersi in senso ampio, includendo non solo i rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche quelli morali, sociali, familiari. Risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008: deve essere considerato fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, mantiene in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali o sociali. Risoluzione n. 17/E del 10 febbraio 1999: il trasferimento all’estero per lavoro di un dipendente, con la propria famiglia, documentato oltre che dal contratto di affitto di una unità immobiliare all’estero anche dall’iscrizione del figlio alla locale scuola materna è idoneo a dimostrare l’effettività del cambio di residenza LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE La circostanza che il soggetto mantenga in Italia il proprio centro degli interessi patrimoniali o sociali è di per sé sufficiente a determinare un collegamento stabile e giuridicamente rilevante con il territorio dello Stato. Ai fini della determinazione della residenza fiscale in Italia, quindi, possono rilevare taluni indici, quali ad esempio (circolare 304/E del 1997): - disponibilità di una abitazione permanente; - presenza della famiglia; - accreditamento di proventi ovunque conseguiti; - possesso di beni anche mobiliari; - partecipazione a riunioni d’affari; - titolarità di cariche sociali; - sostenimento di spese alberghiere; - iscrizione a circoli o club; - organizzazione dei propri impegni anche internazionali, direttamente ovvero attraverso soggetti operanti nel territorio dello Stato. LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Va rilevato come il citato art. 2 del TUIR richieda il requisito temporale (... "per la maggior parte del periodo d'imposta") sia nel caso dell'iscrizione anagrafica che nelle ipotesi di domicilio o di residenza ai sensi del codice civile. Con tale requisito il legislatore ha inteso, in effetti, richiedere la sussistenza di un legame effettivo e non provvisorio del soggetto con il territorio dello Stato, tale da legittimare il concorso alle spese pubbliche in ottemperanza ai doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione. Relazione governativa: “si tratta di accertare, ai fini dell’obbligo della dichiarazione e dell’esercizio del potere di accertamento, il presupposto di una obbligazione tributaria di periodo ed è perciò necessario precisare per quanta parte del periodo deve sussistere la condizione richiesta” ATTIVITA’ di INTELLIGENCE Circ. 304/E 1997 La circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E indirizza l’attività di “intelligence” degli uffici ai fini di individuare la residenza fiscale dei soggetti anagraficamente residenti all’estero. In particolare gli uffici possono: • reperire notizie certe sulla posizione storico-anagrafica risultante presso il Comune dell’ultimo domicilio fiscale in Italia; si ricorda che presso ciascun Comune e presso il Ministero dell’Interno sono tenuti schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglie cancellate dall’Anagrafe delle popolazioni residenti in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui si riferiscono; • acquisire tutte le informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria; • acquisire copia degli atti concernenti donazioni, compravendite, costituzione di società di persona e/odi capitale anche a stretta base azionaria, conferimenti in società; • valutare attentamente i rapporti intercorrenti con i soggetti cointeressati nei suddetti atti; ATTIVITA’ di INTELLIGENCE Circ. 304/E 1997 • acquisire informazioni sulle movimentazioni di somme di danaro da e per l’estero, sul luogo e data di emissione di assegni bancari, sugli investimenti in titoli azionari e obbligazionari italiani. In sintesi, con l’attività investigativa devono essere reperiti tutti gli elementi concreti di prova in ordine: • ai legami familiari o comunque affettivi e all’attaccamento all’Italia; • agli interessi economici in Italia • all’interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate all’estero; • all’intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da pubbliche dichiarazioni. Tali elementi potranno essere ricavati anche da un’attenta ricognizione sulla stampa locale e nazionale, nonché su pubblicazioni biografiche o servizi prodotti dalle reti televisive. PRESUNZIONE DI RESIDENZA IN ITALIA – ART 2, comma 2bis-TUIR Articolo 2, comma 2 bis, TUIR Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani: • Cancellati dalle anagrafi della popolazione residente; • Emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle Finanze…(Dm 4 maggio 1999). La norma si applica ai cittadini Italiani - la cittadinanza è da intendersi attuale. Modalità di acquisto/perdita della cittadinanza (L. 5 febbraio 1992, n. 91 e successivi regolamenti di attuazione): per nascita, per riconoscimento, per adozione durante la minore età da parte di cittadino italiano, da parte dello straniero apolide con genitore o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini italiani per nascita, in modo automatico per nascita, per matrimonio. PARADISI FISCALI – IL DM 4 maggio 1999 DM 4 maggio 1999, relativo all’inversione dell’onere della prova per i cittadini emigrati all’estero DOPPIA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Le norme formali interne di ogni stato sono applicate in via unilaterale ed autonoma, cosicché possono essere congiuntamente applicabili le norme impositive di due stati diversi. Se due stati con potestà concorrente assoggettano a tassazione i redditi dei propri residenti ovunque prodotti in base alle proprie norme sostanziali si verificherà doppia imposizione internazionale per doppia residenza. Tale circostanza si verifica qualora almeno uno degli stati coinvolti adotti il criterio di tassazione world wide. DOPPIA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Articolo 4, modello OCSE. In caso di doppia residenza fiscale di una persona fisica la convenzione prevede le cosiddetto tie break rules (alcuni test in successione progressiva che consentono di stabilire in quale Stato il soggetto deve considerarsi residente. Pertanto, la persona si considera “residente” (fiscalmente): a) nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente. La residenza coincide con il luogo in cui l’individuo possiede un’abitazione permanente. L’abitazione può essere posseduta a qualsiasi titolo (in proprietà, in affitto, anche ammobiliata) purché il soggetto l’abbia a disposizione continuamente e non occasionalmente allo scopo di un soggiorno di breve durata (per viaggi di svago, d’affari, di cultura, o per la frequentazione di corsi scolastici, ecc.). Secondo il Commentario, non deve essere considerata, ad esempio, abitazione permanente tenuta a disposizione quella posseduta da un soggetto che al momento di emigrare abbia messo in vendita la propria casa senza essere ancora riuscito a trovare un acquirente. Inoltre, una casa data in affitto non può essere considerata a disposizione del contribuente anche se egli ne è proprietario. Anche la casa di un familiare che tenga permanentemente a disposizione del contribuente una stanza per i sui soggiorni nello Stato può essere considerata “abitazione permanente tenuta a disposizione”. DOPPIA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE b)se ha un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si considera residente in quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette. È il luogo in cui la persona ha il “centro degli interessi vitali”. Si avrà riguardo alle sue relazioni familiari e sociali, alla sua occupazione, alle sue attività politiche, culturali o di altro genere, alla sede di affari o a quella dalla quale amministra le sue proprietà. Tutte queste circostanze debbono essere esaminate nella loro globalità. Il Commentario precisa che, a titolo esemplificativo, se una persona che ha un’abitazione in uno Stato ne acquista una seconda in un altro Stato, pur mantenendo la prima, il fatto che abbia mantenuto la prima dimora nello Stato nel quale ha sempre vissuto e ha lavorato e ha la sua famiglia e le sue proprietà può, con altri elementi, dimostrare che ha mantenuto il centro degli interessi vitali nel primo Stato. DOPPIA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE c) se non si può individuare lo Stato in cui la persona ha il centro degli interessi vitali, lo si considera residente in quello in cui “soggiorna abitualmente”. Il criterio è sussidiario rispetto ai precedenti e può essere utilizzato quando non si può determinare lo Stato contraente nel quale la persona ha in centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti. Il confronto deve avvenire su una durata sufficientemente ampia da consentire di individuare gli intervalli di tempo nei quali si verificano i soggiorni negli Stati considerati. d) se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, lo si considera residente nello Stato di cui ha la cittadinanza; e) in caso di doppia cittadinanza: accordo fra le autorità competenti Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.U.I.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 CASO PRATICO Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 Il contribuente è un cantante lirico italiano i cui redditi derivano da compensi corrisposti da diversi teatri italiani a fronte delle sue prestazioni artistiche. Tesi dell’Amministrazione finanziaria L’Amministrazione finanziaria, attraverso un’accurata e approfondita indagine, ha focalizzato la propria attenzione su una serie di elementi di fatto, inerenti la sfera personale e familiare del contribuente. Secondo il fisco, l’artista, nonostante avesse trasferito formalmente la propria residenza anagrafica nel Principato di Monaco, iscrivendosi all’A.I.R.E., aveva di fatto mantenuto in Italia la sede principale dei propri affari e interessi patrimoniali e morali e quindi la propri a residenza effettiva. Gli elementi probatori su cui si basa il convincimento dell’Ufficio sono: la moglie del contribuente era rimasta residente in Italia e solo successivamente aveva trasferito la sua residenza a Montecarlo; il contribuente aveva acquistato un immobile in un comune italiano, beneficiando delle agevolazioni prima casa, poi concesso in locazione per uso abitazione turistica; per tale immobile, lo stesso era intestatario di una utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso di abitazione privata; Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 Tesi dell’Amministrazione finanziaria nell’anno d’interesse, il cantante lirico aveva stipulato un contratto di mutuo in un altro comune italiano; l’artista aveva utilizzato carte di credito in località italiane, nel corso dell’anno, per 93 giorni, e tali transazioni erano state molto più numerose rispetto a quelle effettuate in territorio monegasco; due conti correnti bancari accesi in Italia utilizzati per la gestione degli addebiti delle carte di credito; sul sito Internet dell’artista, nella biografia del contribuente, veniva indicato l'indirizzo di un comune italiano e un numero telefonico (intestato alla moglie); Il cantante lirico era assiduo frequentazione delle sue abitazioni italiane, ciò dimostrato dagli acquisti di carburante effettuati presso le stazioni di servizio delle località vicine agli immobili; il contribuente risultava abbonato a servizi TV a pagamento e fruitore di servizi per il tempo libero presso vari golf club italiani; la dimora abituale in Italia era confermata dall'elevato ammontare dell'utenza per la fornitura dell'energia elettrica intestate al coniuge. Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 Tesi dell’artista L’artista si difendeva sostenendo che: il domicilio o la residenza non erano stati mantenuti nel territorio dello Stato italiano per la "maggior parte del periodo d'imposta", e cioè per almeno 183 giorni in un anno (mentre il dato relativo all'utilizzazione delle carte di credito riguardava solo 93 giorni); la residenza e il domicilio nel Principato di Montecarlo erano dimostrati da un contratto stipulato per la locazione di un appartamento e dai pagamenti dei relativi canoni; tra l’artista e il proprio i coniugi vigeva il regime di separazione dei beni e che la anche la moglie aveva trasferito la sua residenza nel Principato di Monaco, una volta cessata l'esigenza di assistere il genitore, perché deceduto; l'utilizzo delle carte di credito in Italia era avvenuto per un periodo di tempo di molto inferiore ai 183 giorni; i dati che lo riguardavano riportati su Internet rivestivano interesse essenzialmente ai fini pubblicitari della propria attività di artista; i dati forniti dagli enti committenti e riguardanti le sue prestazioni erano puramente indicativi e privi del requisito della precisione e della certezza. Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: l’amministrazione finanziaria ha sostenuto che le esibizioni canore rese a favore dei committenti italiani esercenti attività di impresa (teatri) dovevano essere fatturate dall’artista con l’applicazione del tributo, poiché rese da soggetto passivo d’imposta, fittiziamente residente all’estero, ma di fatti residente nel territorio italiano, ex articolo 7, comma 3, del D.P.R. 633 del 1972 (requisito territoriale). l’artista, invece – dopo aver precisato che l'articolo 2, comma 2, del T.U.I.R., che disciplina il concetto di residenza dei soggetti passivi, è applicabile solamente ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini I.V.A. – riteneva che, non essendo egli residente in Italia, non era obbligato alla liquidazione e al versamento dell'imposta, e che tali obblighi gravavano, invece, sul committente, in virtù della previsione contenuta nell'articolo 17, comma 3, del citato D.P.R. 633 del 1972. Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 Decisione della Corte di Cassazione La sentenza dei giudici di appello ha ritenuto che i concetti di residenza e di domicilio di cui all'articolo 43 del codice civile, ai quali fa riferimento l'articolo 2 del T.U.I.R., sono rilevanti solo in materia di imposte sui redditi e non anche nel campo applicativo dell'I.V.A.. Ai fini di tale tributo - secondo la sentenza di secondo grado - trova applicazione l'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633 del 1972, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato italiano da soggetti non residenti che non siano identificati in Italia devono essere adempiuti dai cessionari o committenti. Di qui la irrilevanza, per la Commissione tributaria regionale, della questione relativa alla residenza effettiva dell’artista. Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 Decisione della Corte di Cassazione Secondo i giudici di legittimità, l'impostazione seguita dalla sentenza impugnata (e dal contribuente) è con tutta evidenza giuridicamente e logicamente erronea. Il citato comma 2 dell'articolo 17 si applica, infatti, secondo gli ermellini esclusivamente nelle ipotesi in cui il prestatore dell'opera o del servizio sia effettivamente residente all'estero. E poiché il concetto di residenza non trova nella normativa I.V.A. alcuna definizione speciale, secondo i togati della cassazione, deve necessariamente ritenersi applicabile quella stabilita dall'articolo 43 del codice civile. L'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui non sussiste ai fini I.V.A. il presupposto della residenza, è stata ritenuta dai giudici di legittimità, quindi, incomprensibile e comunque erroneo. Per gli alti togati, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto accertare sulla base delle deduzioni delle parti e delle prove acquisite e acquisibili se effettivamente l’artista aveva nel Principato di Monaco e non in Italia la sede principale dei suoi affari ed interessi ovvero la sua dimora abituale. Poiché la sentenza di appello ha ritenuto sostanzialmente superfluo tale accertamento e lo ha, quindi, omesso, tale provvedimento è stato cassato e l’accertamento di merito dell’effettiva residenza è stato rinviato ad altra sezione della Commissione regionale. Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 Decisione della Corte di Cassazione La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, intervenendo sulla complessa questione della residenza delle persone fisiche ai fini I.V.A., ha precisato che i concetti e gli istituti giuridici della residenza e del domicilio, così come definiti dalla disciplina del codice civile, rilevano sia nell’ambito delle imposte dirette quanto dell’I.V.A., salva l’applicazione, per le imposte dirette, del criterio della prevalenza quantitativa-temporale. La sentenza, infatti, induce a una riflessione: se nei confronti di un contribuente viene esclusa la residenza fiscale ai fini delle imposte dirette (per carenza del requisito temporale), non è detto che avvenga la stessa esclusione anche ai fini I.V.A.. La sentenza, infine, si allinea alla previsione comunitaria, introdotta con l’articolo 13 del regolamento (UE) 282/2011 del 15 marzo 2011 (di esecuzione della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006), ribadendo che è la presenza continuativa nel corso dell’anno, di legami personali e familiari a determinare la residenza fiscale ai fini I.V.A., a prescindere da rapporti di ordine professionale o dalla residenza anagrafica stabilita in altro Stato. Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 In merito al criterio di prevalenza temporale, i concetti pronunciati dalla Corte di Cassazione sembrano però superabili considerando i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria. La Corte di giustizia (23 aprile 1991, causa C297/89, «Ryborg»; 12 luglio 2001, causa C-262/99, «Louloudakis»; 26 aprile 2007, causa C-392/05, «Alevizos»), infatti, ha precisato che il legame tra la persona e lo Stato deve essere «abituale» e non «occasionale», così testimoniando la necessità di un rapporto duraturo e stabile con il territorio. Deve pertanto concludersi che, anche se non esplicitato, il criterio di durata temporale sia applicabile anche al settore dell’I.V.A. Altro aspetto significativo espresso dalle pronunce della Corte di giustizia sopra richiamate è il criterio di risoluzione dei conflitti di giurisdizione fiscale, al fine di prevenire casi di doppia imposizione I.V.A.. I giudici comunitari hanno infatti chiarito che, laddove un soggetto intrattenga legami di natura professionale e personale in più Stati diversi, deve considerarsi prevalente il rapporto con il Paese in cui si collocano gli interessi personali. Residenza fiscale fittizia di persone fisiche esercente attività di lavoro autonomo (art.2 del T.I.U.R., art.17 D.P.R. 633 del 1972 e art.43 del codice civile) Cassazione,Sezione Tributaria, Sentenza n.14071 del 2011 Tale impostazione è recepita nel citato regolamento (UE) 282/2011, il quale definisce la residenza abituale come il luogo in cui la persona fisica «sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali. Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso da quello in cui sono gli interessi personali, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il luogo in cui vive». Anche nella previsione comunitaria, quindi, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37/E, si ribadisce la necessità di un collegamento «abituale» con un Paese, a conferma della necessità di uno stabile rapporto, sotto il profilo temporale, con una giurisdizione fiscale.