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PS8202 - ORGANO GOLD ITALIA Provvedimento n. 24786 L

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PS8202 - ORGANO GOLD ITALIA Provvedimento n. 24786 L
PS8202 - ORGANO GOLD ITALIA
Provvedimento n. 24786
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 febbraio 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo
2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6
dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8202 del 10 giugno 2013, volto a verificare l’esistenza di pratiche
commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del
Consumo, poste in essere dalla società Organo Gold B.V.;
VISTA la delibera dell’Autorità del 13 novembre 2013 con la quale è stata disposta la proroga al termine di conclusione
del procedimento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. La società Organo Gold Europe B.V. (di seguito anche OG) opera nel commercio al dettaglio di bevande (in
particolare caffè) a base di un fungo denominato “ganoderma lucidum” mediante l'intervento di un dimostratore o di
un incaricato alla vendita (porta a porta).
Nel periodo costituito dal secondo semestre 2012 e dal primo semestre 2013 ha realizzato un fatturato di circa 12
milioni di euro.
2. La Guardia di Finanza e Federsalus (Associazione Nazionale Produttori Prodotti Salutistici), in qualità di segnalanti.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. Il presente procedimento, che trae origine da due segnalazioni (della Guardia di Finanza e dell’associazione
Federsalus), concerne il comportamento posto in essere da Organo Gold Europe B.V., in qualità di professionista,
consistente nella creazione e gestione di un articolato sistema di promozione e commercializzazione di bevande a base
di ganoderma. Tale sistema prevede, da un lato, il coinvolgimento e la partecipazione di consumatori in uno schema di
acquisto e vendita dei suddetti prodotti nel quale gli stessi sono incentivati a sponsorizzare, per il loro ingresso nel
sistema, un numero sempre crescente di altri consumatori/venditori, dall’altro, l’attribuzione ai prodotti (nei messaggi
su Internet) di particolari proprietà benefiche e/o salutistiche.
4. La partecipazione al sistema di vendita richiede la registrazione al sito dell’azienda OG (www.organogold.com), il
pagamento di una quota di ingresso (42 euro) e l’eventuale acquisto di un pacchetto di reclutamento di diverso ma
significativo valore (“Bronzo” del costo di 159 euro, “Argento” del costo di 449 euro e “Oro” del costo di 1190 euro) che
sono elementi necessari per poter accedere pienamente ai diversi bonus/commissioni indicati in uno specifico Piano di
remunerazione (anche detto Piano dei compensi, di seguito anche PdC).
5. Nel Sistema OG l’incaricato percepisce una prima remunerazione in ragione dei soggetti che riesce a reclutare
(commissione calcolata sui pacchetti, o “starter set”, acquistati dagli incaricati iscritti personalmente), nonché
commissioni calcolate sui volumi di vendite (PQV) da lui direttamente ed indirettamente procurate ad OG, comprese
quelle procurate da incaricati che lui stesso ha provveduto ad inserire nel sistema.
6. Il PdC prevede, per poter accedere alle commissioni ed ai bonus previsti (quali “Primo ordine”, “dual team”,
“unilevel”, “unilevel Matching”, “generational leadership” e “global pool”), una serie di vincoli che ne limitano la loro
entità e, in ogni caso, li rendono non direttamente collegati ai volumi complessivi di vendite, dirette ed indirette,
realizzate. In particolare, sono necessari ordini diretti mensili per un ammontare minimo in termini di CV nonché il
possesso, da parte degli incaricati della “downline” di specifici requisiti qualitativi.
7. Oltre a questi aspetti di attrazione economica, vengono enfatizzate dal professionista e dai suoi incaricati sul sito
www.organogolditalia.info le particolari caratteristiche delle bevande OG in modo che risultino funzionali a creare
un’immagine presso i clienti finali di prodotti di particolare pregio sotto il profilo delle qualità benefiche e/o salutistiche.
8. In particolare si attribuiscono alle bevande particolari capacità salutistiche. Sul sito www.organogolditalia.info si
afferma che il ganoderma possederebbe proprietà farmacologiche particolari documentate da studi scientifici, quali, tra
le altre, le seguenti: “anti-infiammatorio preventivo di malattie neurodegenerative e cardiovascolari; antitrombotico;
aumento delle difese immunitarie e antitumorale in virtù della capacità di potenziamento delle difese fisiologiche,
questo fungo viene attualmente valutato come agente carcinostatico, su base immunomodulatoria, senza peraltro
possedere gli effetti collaterali indesiderati degli antitumorali tradizionali; epatoprotettore, difende efficacemente il
fegato sia con transaminasi alte, sia un po’ intossicato, o anche grasso (steatosi epatica)”. Tali caratteristiche del
prodotto verrebbero descritte attraverso una terminologia di stampo tipicamente medico.
In base alla segnalazione della Guardia di Finanza si apprende che “da apposite ricerche su fonti aperte sul conto della
Organo Gold è emerso che si tratta di una multinazionale leader mondiale nella commercializzazione di caffè,
cosiddetto del benessere, consistente nella miscela di caffè arricchita al “Ganoderma” ovvero un fungo in polvere di
origine cinese, che dovrebbe abbattere il livello di caffeina contenuta nel caffè ed esaltare le proprietà terapeutiche del
fungo, regolare il livello di colesterolo, la glicemia e agire positivamente sull’aritmia cardiaca”1.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
i) L’iter del procedimento
9. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e sulla base delle due citate
segnalazioni relative a una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere da OG nelle attività di
commercializzazione e vendita di prodotti a base di ganoderma, in data 10 giugno 2013, è stato avviato il
procedimento istruttorio PS8202 nei confronti di OG, per presunta violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b)
e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo.
10. In data 6 agosto 2013, è pervenuta una nota del professionista con la quale si trasmetteva una serie di impegni in
ragione dei rilievi formulati nella comunicazione di avvio del procedimento e si chiedeva la proroga del termine di
conclusione del procedimento.
11. In data 11 settembre 2013 l’Autorità ha deliberato di non accogliere gli impegni presentati.
12. In data 28 ottobre 2013, si è tenuta presso i locali dell’Autorità un’audizione dei rappresentanti di OG.
13. In data 15 novembre 2013, veniva comunicato alle Parti la proroga del termine di conclusione del procedimento al
5 febbraio 2014.
14. In data 3 dicembre 2013 è pervenuta la risposta di OG alla richiesta di informazioni avanzata dall’Autorità.
15. In data 11 dicembre 2013, veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria fissata al 23
dicembre 2013.
16. Con successiva nota del 12 dicembre 2013 si fornivano ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle nuove
modalità di calcolo dei compensi.
17. La Parte ha effettuato accesso agli atti nelle date del 19 luglio e 12 dicembre 2013.
18. Infine, in data 23 dicembre 2013 il professionista faceva pervenire una ulteriore memoria difensiva.
ii) Le evidenze acquisite
a) L’attività distributiva OG
19. L’attività commerciale di distribuzione e promozione in Italia di OG è iniziata, secondo le informazioni fornite dalla
Parte, verso la fine del 2011 ed è stata gestita inizialmente attraverso la società Organo Gold Italia S.r.l. (liquidata
all’inizio del 2013)2 ed in seguito direttamente dalla Organo Gold Europe B.V. Il fatturato realizzato, in continua
crescita, è stato pari complessivamente a circa 12 milioni di euro nel periodo di tempo comprendente il secondo
semestre del 2012 e il primo del 20133 .
20. L’attività di vendita dei prodotti avviene direttamente dai Paesi Bassi, dove è presente il magazzino dei
prodotti. Questi ultimi vengono spediti direttamente dalla società al consumatore finale. La vendita può essere
intermediata da soggetti terzi, nel qual caso ad essi è riconosciuta una provvigione sulle vendite effettuate
direttamente ovvero tramite altri soggetti da quest’ultimo incaricati4.
21. In merito alla dimensione della rete di vendita, dalle informazioni fornite dal professionista, è emerso che il
sistema di distribuzione interessava, nel giugno 2013, circa [20.000-30.000]5 incaricati di cui circa [20.000-30.000]
attivi, vale a dire che hanno intermediato per un valore minimo di affari quantificabili in 50 CV6 (volume
commissionabile)7. Più precisamente risulta che i nuovi incaricati entrati nel sistema nel secondo semestre del 2012 e
nel primo del 2013 sono stati rispettivamente [10.000-15.000] e [10.000-15.000].
22. Specificamente, il numero di incaricati che risultano entrati nel Sistema OG, al 31 dicembre 2012, con i pacchi
promozionali “oro”, “argento” e “bronzo” sono stati rispettivamente pari a [meno di 500], [501-1.000] e [1.500-2.000]
(pari complessivamente a [2.500-3.000], pari a circa il 22% del totale degli incaricati), mentre il numero di incaricati
1 [Cfr. doc. 3.]
2 [Cfr. doc. 24]
3 [Cfr. doc. 18, punto 5.3.1]
4 [Cfr. doc. 18, punto 5.3.2]
5 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]
6 [Il Volume commissionabile è un valore assegnato a un elemento e utilizzato per registrare l’attività di business, le qualifiche e per
calcolare le commissioni (cfr. doc. 18, all.1.1)]
7 [Cfr. doc. 18, punto 5.6]
entrati nel sistema nel primo semestre del 2013 con i suddetti pacchi sono stati rispettivamente [501-1.000], [1.5002.000] e [4.000-4.500] (pari complessivamente a [6.500-7.000], equivalente a circa il 45% del totale dei nuovi
incaricati entrati nel semestre)8.
23. Giova rilevare, infine, come al 30 giugno 2013 solo [inferiore a 1.000] incaricati hanno realizzato volumi di vendita
tali da generare semestralmente commissioni superiori a 500 euro e solo [meno di 100] hanno realizzato commissioni
superiori a [omissis] euro9.
24. Dai dati raccolti, risulta che OG ha ricevuto circa [25.000-30.000] ordini nel periodo compreso tra settembre 2012
e giugno 2013, con un valore medio, depurato del kit di ingresso, di circa [100-150] euro per ordine10. Considerando
il numero di incaricati attivi, nonché il numero dei pacchi promozionali sottoscritti, il numero di ordini per incaricato
risulta estremamente ridotto, non significativamente superiore all’unità.
25. Dai dati di vendita dei prodotti, risulta inoltre che una parte rilevante degli ordini afferisce all’acquisto dei “pacchi
promozionali” effettuati dagli stessi incaricati, presumibilmente per autoconsumo. Dai dati acquisiti relativamente agli
ordini registrati da gennaio a giugno 2013, il valore complessivo dei pacchi promozionali acquistati è stato pari a circa
[omissis] euro, con un’incidenza stimabile in misura pari a circa il 30% del fatturato realizzato nel primo semestre del
201311.
Nello stesso periodo il fatturato generato dal pagamento della fee di ingresso è stato pari a circa [omissis] euro,
stimabile in misura pari a circa il 10% del fatturato.
b) La fase di reclutamento
26. Nel Sistema OG, particolare rilevanza assume la fase di reclutamento, nella quale il consumatore si registra con un
costo di 42 euro, sottoscrivendo un contratto con allegato il piano di remunerazione, e può acquistare uno dei pacchi
promozionali offerti, al quale è collegata una partecipazione al PdC.
27. Con ciascuno di questi pacchi (Oro, Argento e Bronzo), il consumatore/incaricato acquista un diverso campionario
di prodotti OG, corrispondente ad un diverso valore (espresso in CV). Specificamente, al pacchetto “Bronzo”
corrispondono 190 CV, a quello “Argento” 520 CV e a quello “Oro” 1160 CV.
28. In base al pacco acquistato, l’incaricato ha diverse e maggiori “opportunità” di sviluppare la sua rete (downline) al
quale corrispondono due distinti rami (o linee discendenti di sponsorizzazione) dove posizionare i propri soggetti
sponsorizzati (anche dette “gambe”) e vi è una limitazione alle forme percepibili dei bonus previsti dal Piano dei
compensi.
29. Ogni volta che un incaricato introduce nel Sistema OG un nuovo soggetto che acquista uno dei tre pacchi
promozionali gli viene riconosciuto il “Bonus Primo ordine”, pagato settimanalmente e corrispondente ad una
percentuale variabile dal 12,6% al 17,8% del valore del pacco acquistato 12.
c) Il piano di compensazione OG
30. Come detto, l’incaricato alla vendita sottoscrive con OG un contratto che disciplina i meccanismi, alquanto
complessi, per ricevere i compensi previsti dal piano di remunerazione. L’incaricato percepisce i compensi sia in
ragione dell’inserimento di altri incaricati da lui sponsorizzati, sia in virtù dei volumi di vendite da lui direttamente
procurate ad OG, nonché su quelle procurate dagli incaricati della sua cosiddetta “downline”.
31. Esaminando in dettaglio il PdC, la remunerazione si compone, in via principale, delle seguenti voci: i) “Bonus
vendita al dettaglio”; ii) “Bonus Primo ordine”; iii) “Bonus dual team”; iv) “Bonus unilevel”, v) “Bonus unilevel
Matching”; vi) “Bonus generational leadership”, vii) “Bonus global pool”.
32. Il Bonus “vendita al dettaglio”, pagato settimanalmente, consente all’incaricato di guadagnare acquistando prodotti
OG ad un prezzo all’ingrosso per poi rivenderli al consumatore ad un prezzo maggiorato almeno del 50%.
33. Il “Bonus dual team” richiede per la sua corresponsione di generare personalmente 50 PQV (Volume personale di
qualifica, ovvero il volume totale degli ordini dei clienti) in vendite ed avere almeno un incaricato nella gamba destra e
uno nella gamba sinistra che generano 50 PQV ciascuno. Tale commissione viene pagata settimanalmente sulla propria
struttura di posizionamento binario (gamba destra e sinistra) come percentuale variabile dal 10% al 20% del volume
generato dalla propria struttura sulla gamba “debole” cioè quella con meno punti13.
8 [Cfr. doc. 27, punti 3 e 4]
9 [Cfr. doc. 27, punto 5]
10 [Cfr. doc. 27 punto 7 ]
11 [Cfr. doc. 27.]
12 [Se un incaricato di nuova iscrizione acquista i pacchetto bronzo, argento o oro il suo sponsor percepisce bonus rispettivamente pari
a euro 20, 80, 150 (a loro volta corrispondenti rispettivamente a 190, 520, 1160 CV).]
13 [Cfr. doc. 32]
34. Il “Bonus unilevel” è la commissione pagata mensilmente all’incaricato sul volume delle vendite realizzate nella
propria struttura a diversi livelli di profondità dipendenti dalla qualifica raggiunta.
35. Il “Bonus unilevel matching” è una commissione che remunera mensilmente fino al 20% sul bonus “Unilevel” degli
incaricati alle vendite sponsorizzati personalmente. Questo bonus ripaga sull’attività della struttura personale di iscritti.
Pertanto il posizionamento di un incaricato alle vendite della downline all’interno della struttura “dual team” non
influisce sul pagamento del “matching bonus”14.
36. Il “Bonus generational leadership” è la commissione ottenuta quando si raggiunge la qualifica di “zaffiro”15 (o
superiore) e si sviluppano nuovi “zaffiro” (e superiori) all’interno della propria organizzazione. Tale bonus viene pagato
fino ad una profondità di quattro generazioni di zaffiro (e superiori). In alcuni casi è possibile ricevere pagamenti per
un numero infinito di livelli16.
37. Infine, la commissione “global pool” è corrisposta al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita calcolata
sulle vendite totali realizzate dalla compagnia e redistribuita sulla base degli obiettivi di vendita raggiunti. Il 3% del
volume commissionabile “unilevel” mondiale di OG viene condiviso dagli incaricati qualificati Rubino 17 e superiori.
38. Il PdC prevede ulteriori vincoli per poter accedere alle commissioni ed ai bonus previsti che limitano i compensi
percepiti e, in ogni caso, li rendono non direttamente collegati ai volumi complessivi di vendite, direttamente od
indirettamente (attraverso i soggetti sponsorizzati), realizzati da un incaricato. In particolare, sono necessari ordini
diretti mensili per un ammontare minimo in termini di 50 PQV nonché il possesso, da parte degli incaricati della
downline della medesima qualifica. Solo in tal modo (cioè mantenendo il titolo di “associato di marketing”) viene infatti
riconosciuta la qualifica per poter accedere ai Bonus “Dual team” e “Unilevel” e quindi la possibilità di partecipare
completamente ai compensi18.
39. Dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria nel sistema OG risulta una sproporzione tra gli importi dei
compensi collegati alle vendite dirette e quelli relativi alle indirette, congiuntamente ai numerosi vincoli applicati a
queste ultime, che finiscono per costringere l’incaricato a spostare il suo focus commerciale dall’attività di promozione
delle vendite del prodotto all’inserimento di nuovi consumatori nel sistema. Infatti, al 30 giugno 2013, i [meno di 100]
incaricati che ricoprivano la qualifica di “zaffiro” hanno percepito complessivamente [omissis] euro per vendite dirette
a fronte di ben [omissis] euro per vendite indirette, e solamente euro [omissis] per il bonus “vendita al dettaglio” a
14 [Cfr. doc. 18, all. 1.1]
15 [Per ottenere la qualifica di Zaffiro è necessario che almeno quattro incaricati alle vendite di prima linea abbiano raggiunto il titolo di
consulente o superiore con un minimo di tre incaricati in prima linea che generano almeno 3.000 GQV (Volumi di Qualifica del Gruppo,
ovvero il volume complessivo di tutte le vendite generate dagli incaricati) ciascuno. ]
16 [Cfr. doc. 18, all. 1.1]
17 [Per ottenere la qualifica di Rubino è necessario che almeno sei incaricati alle vendite in prima linea abbiano raggiunto il titolo di
consulente o superiore con un minimo di tre incaricati in prima linea che generano almeno 10.000 GQV (Volumi di Gruppo di Qualifica)
ciascuno. ]
18 [Per raggiungere il titolo di associato di marketing è necessario essere in possesso del titolo di rappresentante e in più soddisfare una
delle seguenti condizioni: 1) generare 200 PQV in vendite di prodotti, 2) generare 50 PQV in vendite di prodotti e aiutare due degli
incaricati sponsorizzati personalmente a promuovere un minimo di 260 CV in vendite di prodotti in un mese di calendario. ]
fronte di ben [omissis] per gli altri bonus. Alla stessa data i [meno di 50] incaricati che ricoprivano la qualifica di
“smeraldo” hanno percepito complessivamente [omissis] euro per vendite dirette, ben [omissis] euro per vendite
indirette, solamente euro [omissis] per il bonus “vendita al dettaglio”, e ben [omissis] per gli altri bonus.
L’attività di promozione dei prodotti OG
40. Il professionista ha prodotto le immagini delle confezioni di tutti i prodotti distribuite sul mercato italiano. Le
confezioni non riportano alcun claim salutistico.
41. Nel corso del procedimento è stato acquisito materiale promozionale dal sito www.organogolditalia.info nel quale
alcuni prodotti OG venivano promossi vantando specifici claim salutistici e specificamente la loro efficacia per una serie
ampia di situazioni fisiologiche compromesse e malattie, di cui alcune anche gravi, quali tra l’altro i tumori.
42. Su tale sito infatti si attribuiscono ai prodotti OG proprietà farmacologiche particolari anche mediante l’utilizzo di
una terminologia di stampo tipicamente medico mentre lo stesso professionista, nel corso dell’audizione tenutasi il 28
ottobre 2013, ha precisato specificatamente che i prodotti in esame sono solo ed esclusivamente caffè.
iii) Le argomentazioni difensive del professionista
a) Sulla natura piramidale del Sistema OG
43. OG ha precisato quanto segue:
a) non sarebbe corretto qualificare quale consumatore l’incaricato alle vendite inserito nel sistema OG. Il professionista
afferma che “l’incaricato, tenuto conto delle norme civilistiche e fiscali applicabili, non acquista mai i prodotti per poi
rivenderli: è OG che vende sempre direttamente i prodotti al consumatore finale” 19. Gli incaricati, per certi versi
assimilabili nella sostanza alla nozione di franchisee, avendo tutti i requisiti per essere considerati soggetti che
svolgono attività commerciale “sono economicamente indipendenti dalla società mandante, sono dotati di autonomia
organizzativa e svolgono la propria attività con assunzione del rischio di impresa”20;
b) “che una vendita piramidale sussiste se un incaricato percepisce mediamente più provvigioni "dall'entrata di altri
consumatori nel sistema" piuttosto che dalla "...vendita o dal consumo di prodotti"” e che l’articolo 5, comma 1, della
legge n. 173/05 non distingue tra vendite dirette o indirette21;
c) “l’acquisto dei pacchetti bronzo, argento, oro non è in alcun modo condizione per entrare nel sistema di
remunerazione, essendo infatti sufficiente l’acquisto del kit di ingresso del valore di 42 euro che essenzialmente
remunera i costi amministrativi di registrazione e il materiale di marketing e informativo fornito al nuovo incaricato.
Chi è entrato nel sistema pagando solo il kit di ingresso, se comincia a intermediare i prodotti OG può da subito
ricevere un bonus per l’attività intermediata. Anche il soggetto che non intenda creare una rete di vendita al suo
seguito potrà percepire le commissioni pari al 33% del valore delle vendite dirette realizzate, attraverso il retail
bonus”22. “Per essere attivi nel sistema e beneficiare di una remunerazione per l’intermediazione basta aver realizzato
un fatturato minimo peraltro estremamente basso (50 CV). Inoltre non corrisponde a verità che lo status di soggetto
attivo richieda obbligatoriamente l’uso di meccanismi di autoship”23.
d) “il compensation plan della società prevede che i compensi degli incaricati siano dipendenti e quindi parametrati alle
vendite di prodotto perfezionatesi in un dato periodo di riferimento. In particolare, le intermediazioni di prodotto
consentono all’incaricato di ottenere remunerazioni sia direttamente in quanto commisurate agli ordinativi di prodotto
personalmente intermediati (e.g. “bonus per clienti al dettaglio”), sia indirettamente, in quanto commisurate ai volumi
di prodotto intermediati dal team di lavoro”24.
“Non esiste alcuna remunerazione corrisposta per l’arruolamento di nuovi soggetti; al contrario tutte le remunerazioni
sono collegate alle intermediazioni di prodotto, nello spirito di corrispondere maggiori compensi agli incaricati in grado
di intermediare, direttamente o indirettamente, maggiori quantitativi di prodotti OG”25.
e) “La possibile presenza di remunerazioni incrementali all’incaricato legate alla formazione di un team, ma comunque
legati (come nel caso di specie) al fatturato riferibile ai nuovi incaricati non è certamente prova della prevalenza del
reclutamento di nuovi aderenti rispetto all’obiettivo primario rappresentato comunque dalla generazione del fatturato
conseguente alla vendita dei prodotti. Stesse valutazioni valgono per i soggetti definiti come attivi. Tale qualifica ha la
funzione di non ingolfare eccessivamente il sistema, essendo volta a mantenere in quest’ultimo solo i soggetti che
generino un minimo di fatturato. Di fatto solo chi svolge attività di intermediazione riceverà compensi per tale attività.
19 [Cfr. doc.
20 [Cfr. doc.
21 [Cfr. doc.
22 [Cfr. doc.
23 [Cfr. doc.
24 [Cfr. doc.
25 [Cfr. doc.
33, punto 7.4]
33, punto 7.6]
18, punto 3.9.]
33, punto 3.2]
33, punto 3.3]
33, punti 3.13-3.14]
33, punto 3.15]
Ciò è anzi prova ulteriore che il sistema non ha natura piramidale in quanto non premia il mero reclutamento in
assenza di intermediazione di prodotti”26.
f) “Il programma di autoship, cioè di acquisto periodico di prodotti, non è adottato in Italia da OG. Tuttavia, anche
laddove fosse presente, non solleverebbe alcun problema dato che non è associato agli ordini in autoship alcun
vantaggio a livello di piano dei compensi”27.
a) Sulle proprietà salutistiche dei prodotti OG
44. Pregiudizialmente, il professionista precisa che il sito dal quale sono stati tratti i claim oggetto di censura non è in
alcun modo riferibile all’organizzazione OG. L’unico sito ufficiale della società è www.organogold.com/c/IT/It. La società
declina ogni responsabilità per quel che è scritto da terzi. Il sito oggetto di attenzione nella comunicazione di avvio del
procedimento “è stato chiuso grazie all’intervento di OG che ha individuato il gestore della piattaforma informatica”28.
“L’ufficio legale di OG è costantemente impegnato nel monitoraggio del materiale informativo che i suoi incaricati
pubblicano su internet al fine di sanzionare eventuali condotte contrarie alle direttive di OG”29.
45. Le Politiche e Procedure chiariscono che gli incaricati alle vendite convengono di evitare qualsiasi riferimento o link
a siti web di qualsiasi materiale bibliografico di terzi allo scopo di verificare o sottolineare effetti medicinali o terapeutici
di qualsiasi prodotto della società o relativi componenti.
46. “I prodotti Organo Gold non sono integratori alimentari in quanto non contengono forme concentrate di
Ganoderma. Trattasi di bevande con ganoderma. Il fungo ganoderma è considerato prodotto alimentare dalla disciplina
nazionale e comunitaria”30. “Per tale motivo la società ha ritenuto di non dover applicare le procedure di registrazione
presso il Ministero della Salute previste proprio per gli integratori alimentari”31.
b) Proposta di modifiche al Piano di remunerazione e alle modalità di promozione dei prodotti OG
47. Il professionista, in data 12 dicembre 2013, ha proposto una modifica con effetto immediato al modello di business
adottato, che consiste, in particolare:
a) modifica del bonus “vendita al dettaglio”, la corresponsione del quale non è soggetta ad alcun tipo di qualifica
minima o necessità di acquisto personale32.
b) abolizione del bonus “primo ordine” e rimozione dei builder pack dalla disponibilità di acquisto degli incaricati.
c) per poter accedere al bonus “dual team” è solo necessario generare un certo numero di PQV in vendite dirette o
indirette. Il volume intermediato eventualmente non liquidato nel periodo corrente viene riportato nel periodo
successivo (settimana) fino a quando non viene liquidato. Vengono inoltre inseriti dei tetti massimi di remunerazione
complessiva per questo bonus tesi a rendere inutile il reclutamento e a valorizzare invece la generazione di vendite
intermediate sia direttamente sia indirettamente33.
d) il piano già prevede una remunerazione minima per le vendite intermediate anche per chi non ha realizzato alcuna
organizzazione di vendita (il c.d. “retail bonus” veniva infatti già riconosciuto in ogni caso e quindi anche a incaricati
che non fossero attivi). Nel nuovo piano si potrà rimanere attivi avendo intermediato, in modo diretto o indiretto, un
certo volume di vendite; tale volume minimo potrà essere realizzato sia direttamente (dunque tramite intermediazione
verso propri clienti diretti) sia tramite una rete (downline). In tal modo si fugherà qualunque dubbio in ordine
all’eventuale sussistenza a pressioni di qualunque genere al reclutamento per la realizzazione di una downline. Il bonus
“primo ordine” previsto nel piano compensi in vigore alla data di avvio delle vendite dei prodotti in Italia viene
riconosciuto comunque anche semplicemente essendo presenti nel sistema, avendo sostenuto solo i costi di
registrazione pari a 42 euro, senza necessità che l’incaricato sia in alcun modo attivo34.
e) nessuna modifica è stata proposta per quanto attiene alle modalità di calcolo dei bonus “unilevel”, “unilevel
matching” “generational leadership” e “global pool” e ai titoli (i livelli di qualifica che permettono di accedere a
maggiori livelli di commissione legati al raggiungimento di obiettivi di vendita predefiniti) 35.
f) un potenziale incaricato non potrà firmare il modulo di adesione senza prima aver letto attentamente il piano di
remunerazione e il documento “Politiche e procedure” nel quale viene espressamente vietata anche la semplice enfasi
sulle possibilità di guadagno derivanti dall’appartenenza al sistema OG, al fine di non ingenerare aspettative che
26 [Cfr. doc. 33, punti 5.1-5.3. ]
27 [Cfr. doc. 33, punto 6.1.]
28 [Cfr. doc. 33, punto 8.3.]
29 [Cfr. doc. 33, punto 8.4.]
30 [Cfr. doc. 18, punto 5.2.]
31 [Cfr. Doc. 18, punto 5.3.]
32 [Cfr. doc. 32.]
33 [Cfr. doc. 32.]
34 [Cfr. doc. 33, punti 9.6-9.7.]
35 [Cfr. doc. 32.]
vadano oltre quanto legittimamente ci si possa attendere dal piano di remunerazione36. Infine, relativamente agli
aspetti promozionali, il professionista prevede la risoluzione immediata del contratto con l’incaricato nel caso in cui
questi effettui attività pubblicitaria di qualunque genere senza il consenso della società37.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
48. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e attraverso
mezzi di telecomunicazione, in data 24 dicembre 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
49. Con parere pervenuto in data 23 gennaio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in
esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c) e 23, lettere p) e s), del Codice del
Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) “in base al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 20123 del 22 luglio 2009,
"Dissipatore di rifiuti", la ratio dell'articolo 23 lettera p) che definisce in ogni caso come ingannevoli sistemi di
promozione a carattere piramidale è tra l'altro quella di (punto 45) "evitare un'eccessiva dilatazione di sistemi
distributivi basati sul progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati, con conseguente danno a carico dei
soggetti che hanno investito nella piramide, una volta che la catena si estende in maniera esponenziale";
b) “anche nelle ipotesi in cui gli incaricati della società OG non possano definirsi "consumatori", rientrerebbero nella
definizione di "microimprese" di cui all'articolo 18, lett. d bis) del Codice del consumo”;
c) inoltre, “il consumatore medio sarebbe indotto ad istituire un’indebita relazione tra il consumo costante delle
bevande ed effetti preventivi rispetto a malattie anche gravi”, mentre “i documenti istruttori esaminati non provano in
alcun modo le proprietà benefiche attribuite alle bevande base di “ganoderma lucidum” nonché “il professionista nelle
proprie comunicazioni commerciali fornisce informazioni non idonee ad informare sulle effettive caratteristiche del
prodotto.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Premessa: gli schemi di vendita piramidali
50. Con la legge n. 173 del 2005, “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di
vendite piramidali”, è stato disciplinato il fenomeno delle cosiddette vendite “multilivello” ovvero forme di vendita
diretta a domicilio. In tale sistema, i soggetti che vi aderiscono hanno oltre alla possibilità di intermediare vendite per
una data società anche quella di far aderire alla struttura altri soggetti, sponsorizzandone l’ingresso, in qualità di nuovi
incaricati. I compensi percepiti da un incaricato sono in relazione diretta, oltre che con gli acquisti da lui procurati,
anche con i volumi delle vendite determinate dall’attività dei soggetti da lui sponsorizzati e non sono mai previsti38
vincoli o prescrizioni in merito a volumi di vendite che devono necessariamente essere realizzati, dall’incaricato insieme
o meno ai soggetti da lui sponsorizzati, in un determinato periodo temporale.
51. Le forme di vendita con caratteristiche piramidali, che condividono con gli schemi multilivello la strutturazione delle
modalità di intermediazione delle vendite dirette, rappresentano, invece, una fattispecie illecita, ovvero “strutture di
vendita” nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi
soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente
o attraverso altri componenti la struttura”39 e sono oggetto di divieto assoluto40. Anche il Codice del Consumo
all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta la condotta del professionista che avvia, gestisce o
promuove “un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio
della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”41.
52. In particolare, nelle forme di vendita piramidali, il guadagno dello sponsor non dipende solo dai livelli di vendita
complessivamente realizzati insieme ai soggetti da lui sponsorizzati (ai quali inoltre gli stessi non sono collegati in
36 [Cfr. doc. 33, punto 10.2.]
37 [Cfr. doc. 33, punti 10.4-10.5.]
38 [Cfr. anche provvedimento AGCM, n. 22299/2011, PS 6425 Xango.]
39 [Art. 5, comma 1, Legge 17 agosto 2005, n. 173.]
40 [Divieto la cui inosservanza è duramente sanzionata: l’art. 7 della predetta legge, infatti, punisce chi da vita o partecipa a strutture
di vendita piramidale con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.]
41 [L’art. 5 delle disposizioni finali del Codice, infatti, prevede che “… gli art. 5, comma 1 e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte
in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite dall’art. 23, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, in cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un
consumatore come definito dall’art. 18, comma1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma1, e 7, restano applicabili
pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale”.]
maniera diretta42) ma discende principalmente dall’ingresso di altri soggetti nella rete di vendita o promozione,
aspetto principale di tale schema e dal quale dipende il livello di ricavi che gli saranno riconosciuti. Molto diversificati
risultano essere i meccanismi di calcolo dei compensi, commissioni e/o bonus, come pure il sistema di realizzazione
delle somme da restituire poi come compensi (commissioni) tra i soggetti sponsor: di solito, per tale finalità, sono
previste quote di adesione elevate per i soggetti entranti nella rete di vendita e/o acquisti obbligatori dei prodotti e/o
servizi da promuovere o vendere. Inoltre, sono previste limitazioni alle erogazioni dei compensi attraverso
l’inserimento di clausole consistenti in obblighi relativi alle caratteristiche specifiche per la struttura originata dai
soggetti sponsorizzati da realizzare e mantenere per un determinato periodo temporale e/o vincoli per le qualifiche dei
medesimi e/o per i volumi di vendita da realizzare.
53. In altre parole, mentre una società che opera attraverso forme di vendita diretta multilivello retribuisce i propri
agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni sempre direttamente collegate al valore o alla quantità dei beni o
servizi venduti direttamente o per il tramite di altri soggetti che si è riusciti ad includere nella struttura di vendita, in
una forma di vendita con caratteristiche piramidali il bene oggetto di vendita passa in secondo piano, rappresentando
semplicemente il pretesto e l’occasione per reclutare altri consumatori che entrino all’interno della piramide e vi
rimangano effettuando ordini personali (acquisti), con ciò alimentando artificialmente il sistema. Per questo il neovenditore, non appena avuto accesso alla struttura piramidale, avrà come obiettivo primario la ricerca di altri venditori
- ai quali far pagare il diritto d’accesso alla catena o comunque la permanenza nella stessa - i quali a loro volta ne
cercheranno altri e così via.
54. La ratio sottesa alla norma è quella di evitare la diffusione di sistemi volti non tanto alla commercializzazione di
beni o servizi quanto a conseguire un vantaggio economico che si ricollega principalmente al progressivo ampliamento
della base dei soggetti reclutati, sulla base di un’ingannevole prospettazione di facili guadagni 43. Coloro che per ultimi
hanno avuto accesso alla piramide, infatti, potranno conseguire i guadagni prospettati - in alcuni casi recuperare
quanto pagato per garantirsi l’accesso nel sistema - soltanto se un alto numero di partecipanti aderirà ad esso ed
effettuerà delle vendite44, mentre è elevato il rischio che la catena s’interrompa, e che i nuovi incaricati non
conseguano alcun reale beneficio economico45.
55. Tale eventualità – la cui probabilità di accadimento dipende anche dalla tipologia ed entità dei vincoli presenti nei
piani di remunerazione – viene ovviamente omessa al momento del reclutamento dei nuovi incaricati, ai quali vengono
invece prospettati guadagni immediati, di una certa consistenza, anche attraverso la partecipazione a convegni o
manifestazioni dai toni enfatici e nelle quali sono vantate caratteristiche particolarmente interessanti degli integratori,
ad esempio in relazione ai loro aspetti salutistici.
i) Sulla qualifica di consumatore dell’incaricato OG
56. Preliminarmente, occorre rilevare come sia nei sistemi di vendita multilivello che nella loro degenerazione,
rappresentata dagli schemi piramidali, non rileva il dato formale dei soggetti che vi partecipano, ovvero della figura
dell’incaricato alle vendite, quanto invece il dato sostanziale dell’attività svolta che, per entrambi gli schemi, si risolve
in un’attività certamente occasionale. Anche nel caso di OG, dai dati forniti dal professionista, risulta che al 31
dicembre 2012 e al 30 giugno 2013 gli incaricati titolari di partita IVA erano solo rispettivamente [meno di 100] e
[meno di 100] mentre tutti gli altri rappresentano incaricati occasionali.
57. Inoltre, ed in particolare nei sistemi piramidali, assume rilievo la fase di reclutamento dei nuovi soggetti e gli
obblighi o le sollecitazioni di acquisto dei prodotti a carico degli incaricati, elementi che indubbiamente qualificano tali
soggetti come consumatori piuttosto che professionisti che svolgono attività di vendita.
58. Conferma ulteriore di ciò si evince nel sistema OG, dal fatto che nel periodo settembre 2012 – giugno 2013 il
numero di ordini mensili è stato in media significativamente basso, pari a circa [2.500-3.000] su circa [25.000-30.000]
incaricati registrati nel sistema, [20.000-25.000] dei quali considerati attivi e ben [9.000-9.500] che hanno acquistato
uno dei pacchi promozionali che consentiva l’accesso al PdC. Risulta pertanto che solo un numero limitatissimo di
incaricati ha effettuato ordini in via continuativa, mentre la stragrande maggioranza degli incaricati ha operato in modo
del tutto occasionale.
59. Infine, la stessa disciplina normativa richiamata, la legge n. 173/05, nel definire la figura degli incaricati alle
vendite dei soggetti che operano nell’ambito della vendita diretta multilivello “multilevel marketing”, individuava gli
elementi presuntivi dello schema piramidale, superando pertanto il dato formale relativo alla figura di incaricato alle
vendite.
42 [Mentre negli schemi multilivello anche una singola unita di prodotta intermediata alla vendita da luogo ad una remunerazione, negli
schemi piramidali, sono previsti dei volumi di vendite minimi personali e/o di gruppo (insieme ai soggetti sponsorizzati) che se non
raggiunti non originano compensi.]
43 [Cfr. provvedimento n. 19163 del 20 novembre 2008, PS121 – Telefonia Telme con VSIM-NGR, in Boll. n. 44/08.]
44 [Ciò che si realizza, nella maggior parte dei casi è, così, un sistema di acquisto piuttosto che un sistema di vendita dove gli
acquirenti, di converso, sono gli stessi incaricati/consumatori.]
45 [Infatti, di solito solo un numero molto esiguo (qualche decina) di incaricati con elevata qualifica alle vendite percepisce compensi di
una certa consistenza (qualche decina di migliaia di euro su base annua) anche per reti di vendita costituiti da qualche decina di
migliaia di partecipanti.]
ii) Sulla natura piramidale del sistema OG
60. Prima di analizzare la natura del sistema OG, giova rilevare come, nei documenti di presentazione del Sistema OG
e specificamente nel Piano di remunerazione distribuito ai consumatori che si apprestano ad entrarvi, mentre vengono
ampiamente ed in più parti enfatizzate le possibilità di guadagno (ad esempio l’indicazione “potenziale di guadagno di
$ 5.000 a settimana del dual team” per la qualifica di “Zaffiro” fino ad un “potenziale di guadagno di $ 75.000 a
settimana del dual team” per la qualifica di “Ambasciatore della Corona”), dall’altro altrettanta completezza e/o
chiarezza non si ritrova in merito ai meccanismi di calcolo dei compensi per ciascun tipo di commissione o bonus
previsti.
61. Quello che invece emerge chiaramente è che il sistema di commercializzazione e vendita dei prodotti OG è
strutturato su modalità che appaiono volte principalmente all’inserimento di nuovi consumatori in un complesso
sistema di remunerazione che implica, in primo luogo, il pagamento di una quota di registrazione e reclutamento nel
sistema.
62. In particolare, la presenza di una fee di reclutamento, rappresentata dall’importo versato per l’acquisto del kit di
ingresso, e l’acquisto di uno dei pacchi promozionali disponibili (Oro, Argento e Bronzo), necessario per poter
raggiungere le qualifiche che danno diritto al raggiungimento degli obiettivi all’interno del piano compensi,
costituiscono indubbiamente elementi di chiara anomalia di un sistema di vendita multilivello mentre costituiscono,
come esplicitato in premessa, tipici indici di uno schema piramidale, nel quale appunto la finalità del professionista è
quella di ricevere dal consumatore un significativo contributo iniziale. Infatti, soltanto attraverso tale modalità di
reclutamento è possibile, con diverse gradazioni, accedere a tutte le commissioni previste dal piano di remunerazione.
63. Al fine di apprezzare la rilevanza di tale aspetto, basti ricordare che quasi la metà dei consumatori entrati nel
sistema nel primo semestre del 2013 ha acquistato un pacco promozionale (cfr. paragrafo 22), ricavi che
rappresentano circa il [omissis] del fatturato generato nel periodo di riferimento.
64. In ogni caso, nel sistema OG hanno carattere rilevante gli ordini di tipo “personale”, ovvero gli acquisti di pacchi
promozionali al momento del reclutamento. In tal modo, è evidente che il sistema OG è fortemente finalizzato a creare
non una rete di vendita multilivello, bensì un sistema di acquisto da parte dei consumatori che vengono fittiziamente
reclutati come incaricati alle vendite.
65. Va, invece, precisato che la mera fee di 42 euro di registrazione consente di ricevere una commissione per le sole
vendite dirette, e quindi non partecipare al piano dei compensi e ai diversi bonus che rappresentano la vera attrattività
per i nuovi incaricati.
66. Il recupero delle somme versate per l’acquisto di un pacco promozionale, avviene attraverso la sponsorizzazione e
l’ingresso di altri incaricati e specificamente in caso di acquisto di uno dei pacchi sopraindicati, nel quale all’incaricato
sponsorizzatore viene riconosciuto il compenso denominato “Bonus primo ordine”, in misura compresa tra il 12,6% e il
17,8% del valore del pacco acquistato dal nuovo incaricato. In base a tale meccanismo, pertanto, l’incaricato è indotto
in primo luogo a reclutare nuovi consumatori anche per recuperare quanto inizialmente versato.
67. Particolare rilievo, al fine di ritenere che il Sistema OG ricada in uno schema piramidale, assumono anche le
condizioni a cui sono assoggettate le commissioni/bonus sulle vendite realizzate dalla struttura riconducibile
all’incaricato e alla presenza di alcuni specifici requisiti qualitativi della struttura di vendita realizzata e soggettivi del
singolo incaricato. Mentre i meccanismi di calcolo delle commissioni appaiono caratterizzati da un elevato livello di
complessità, appare chiaro che il Piano dei compensi prevede l’obbligo mensile di ordini personali, sia per le vendite
direttamente intermediate (per un volume di prodotti pari a 50 CV) che su quelle indirette (100 CV).
68. Va altresì osservato che nello schema OG le commissioni di vendita previste dal piano di compensazione non sono
riconosciute in relazione diretta al volume complessivo delle vendite procurate, ma solo su un sottoinsieme di questo.
In particolare, per effetto del meccanismo di calcolo dei volumi realizzati solo su una delle downline realizzate,
vengono escluse le vendite per un importo in volume pari a quello realizzato sulla gamba “lunga”.
69. Conferma della finalità distorta del Sistema OG si riscontra anche nella sproporzione tra gli importi dei compensi
collegati alle vendite dirette e quelli relativi alle indirette, e tra questi ultimi e i bonus legati all’inserimento di altri
incaricati nel sistema, che finiscono per costringere l’incaricato a spostare il suo focus commerciale dall’attività di
promozione delle vendite del prodotto all’inserimento di nuovi consumatori nel Sistema OG (si veda par. 39).
70. A questo proposito, giova osservare come, dei circa [20.000-30.000] incaricati attivi, alla data del 30 giugno 2013
solo [meno di 100] hanno realizzato volumi di vendita tali da generare semestralmente commissioni di intermediazione
al di sopra di [omissis] euro, mentre solo [inferiore a mille] incaricati hanno ricevuto compensi superiori a 500 euro e
solo [meno di 100] risultavano in possesso di partita IVA.
71. In sintesi, le condotte poste in essere da Organo Gold ed oggetto di contestazione consistono nell’aver istituito un
sistema di vendita con caratteristiche piramidali nel quale il professionista guadagna principalmente dall’inserimento e
dagli acquisti del prodotto direttamente effettuati da parte degli incaricati, e dove lo sforzo promozionale degli
incaricati è rivolto al continuo inserimento di nuovi incaricati e alla creazione di una organizzazione prettamente di
acquisto (da parte degli stessi incaricati entrati nel Sistema OG) piuttosto che a procurare vendite del prodotto.
72. Non possono invece essere esaminate nel presente provvedimento le modifiche realizzate da OG al Piano dei
Compensi e più in generale al sistema di distribuzione indicate nelle memorie del 12 e 23 dicembre 2013.
73. Infatti, le misure proposte, pur apprezzabili per le modifiche degli aspetti più incisivi del piano di compensazione
(eliminazione del bonus “primo ordine”, rimozione dei pacchi promozionali dalla disponibilità di acquisto da parte degli
incaricati, modifica del bonus “dual Team”), mantengono alcuni aspetti del vecchio schema – la necessità di
raggiungere e mantenere determinate qualifiche per poter beneficiare dei compensi - e inseriscono nuovi elementi - ad
esempio, la possibilità di portare al periodo successivo il volume intermediato eventualmente non liquidato nel periodo
corrente, del quale non sono state fornite informazioni – che richiedono una nuova e complessiva valutazione dello
schema che esula dall’accertamento della condotta in esame.
iii) Sulla natura e sulle proprietà salutistiche del prodotto
74. Ruolo sinergico nell’accrescere l’efficacia di tale schema piramidale è la presentazione dei prodotti in modo
ingannevole al fine di aumentarne l’attrattività, attribuendo agli stessi natura e caratteristiche che essi non possiedono.
75. In primo luogo, va precisato che le informazioni riportate sul sito www.organogolditalia.info hanno chiara valenza
promozionale dei prodotti e dello schema di vendita del professionista per promuovere (pubblicizzare) l’acquisizione di
ordini di prodotti OG e sono quindi certamente riferibili allo stesso. Peraltro l’assenza di riferimenti e contatti ad un
preciso incaricato alle vendite, unitamente al dettaglio delle informazioni ivi contenute, appaiono chiari indici di diretta
riferibilità al professionista.
76. In ogni caso, non appare conforme alla diligenza professionale richiesta, in un sistema in cui le vendite rimangono
in capo al professionista, l’aver lasciato liberi gli incaricati di sviluppare materiale promozionale relativo alle bevande in
questione. E ciò proprio in ragione del numero rilevante di incaricati che si andavano di continuo ad inserire nel
Sistema OG nel corso del 2012 e del 2013 vista anche la delicatezza della problematica relativa alle presunte proprietà
salutistiche della bevande stesse.
77. Non possono pertanto essere condivise le giustificazioni addotte nella memoria difensiva del 23 dicembre 2013 in
merito all’assenza di responsabilità del professionista per quanto contenuto nel sito oggetto di contestazione, alla luce
del fatto che in tale sito venivano riportati il nome e il logo del professionista.
78. Diversamente, proprio quanto rappresentato sul sito precedentemente descritto circa la natura del prodotto,
attraverso termini di stampo tipicamente medico, era in grado di ingenerare nel consumatore il convincimento che si
tratti di una bevanda speciale, con caratteristiche assimilabili a quelle di un prodotto farmaceutico.
79. In merito all’ingannevolezza di tali indicazioni salutistiche, si rileva che lo stesso professionista nel corso del
procedimento ha chiaramente precisato trattarsi solo ed esclusivamente di prodotti alimentari, in particolare di caffè a
base di ganoderma ed ha precisato di non aver ritenuto necessario registrare i suoi prodotti come integratori alimentari
presso il Ministero della Salute.
In ogni caso, va rilevato che nessuno dei claim utilizzati risulta approvato nell’elenco di cui al Reg. CE 432/2012 né
aver ricevuto una valutazione positiva da parte dell’EFSA.
80. Alla luce delle predette considerazioni la pratica commerciale posta in essere da OG di cui al punto II, del presente
provvedimento appare integrare una violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23 lettere p) e s), del
Codice del Consumo.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
81. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale
scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto
conto della gravità e della durata della violazione.
82. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo:
in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
83. Con riguardo alla gravità della pratica, si deve tener conto dell’importanza e della dimensione economica del
professionista, rappresentato, nel caso in esame, da una società di rilevanti dimensioni e ben conosciuta nello specifico
settore di attività in quanto operante in alcuni paesi comunitari, tra cui i Paesi Bassi dove ha sede legale la società
Organo Gold Europe B.V.
84. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell’ampiezza della pratica che ha coinvolto un numero elevatissimo di
consumatori pari a circa [20.000-30.000], nonché in ragione della pluralità di profili di scorrettezza e della particolare
natura delle violazioni riscontrate, relative all’adozione di uno schema distributivo di carattere piramidale e
all’ingannevolezza di messaggi promozionali che prospettano l’efficacia di alcuni prodotti OG nel curare e prevenire
gravi patologie.
85. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è
stata posta in essere a partire dalla fine del 2011, anche avvalendosi di materiale promozionale dedicato ai prodotti ed
è tuttora in corso.
85. In considerazione di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria
applicabile alla società Organo Gold Europe B.V. nella misura di 250.000 € (duecentocinquantamila euro).
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in
quanto, da un lato, idonea a generare affidamento sulle proprietà di alcuni prodotti pubblicizzati, dei quali vengono
vantati inesistenti proprietà salutistiche, e, dall’altro, il complesso sistema di commercializzazione e vendita degli stessi
risulta connotarsi per il suo carattere piramidale in violazione degli articoli 20, 21, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s),
del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Organo
Gold Europe B.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai
sensi degli artt. 20, 21, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o
continuazione;
b) di irrogare alla società Organo Gold Europe B.V. una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 €
(duecentocinquantamila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al
Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato
telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a
presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia
conoscenza della propria attività istituzionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del
Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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