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Cantiere edile, accessi e programma dei lavori

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Cantiere edile, accessi e programma dei lavori
Dipartimento di Sanità Pubblica - Ravenna
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Direttore: Dott. Gianpiero Mancini
Regolamentazione delle Relazioni per gli
Accessi e per una efficace
Programmazione dei lavori in cantiere
a cura di Raffaele Orrico, Tecnico della Prevenzione
dell’ AUSL della Romagna - Ravenna
Ravenna, marzo 2015
2
INTRODUZIONE
Dai rilievi del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL
della Romagna - Ravenna, che sono stati raccolti durante lo svolgimento dell’attività di
vigilanza e d’indagine degli infortuni nei cantieri edili, oltre alle inadempienze da parte dei
Datori di Lavoro, sono emerse le seguenti carenze a carico dei Coordinatori della Sicurezza
che svolgevano la loro attività soprattutto durante la fase di “esecuzione dei lavori” e più
precisamente per le attività di “vigilanza e gestione del cantiere”:
-
Assenza dei sopralluoghi da parte del Coordinatore;
-
Assenza di verbalizzazione dei sopralluoghi eseguiti dal Coordinatore;
-
Incompleta verbalizzazione dei sopralluoghi;
-
Mancata trasmissione dei verbali compilati a seguito del sopralluogo;
-
Assenza di regole di accesso al cantiere;
-
Assenza della programmazione dei lavori;
-
Assenza di regole per la programmazione dei lavori;
-
Assenza delle verifiche delle prescrizioni impartite;
-
Assenza delle dovute comunicazioni al Committente;
-
Eccesso dell’attività di vigilanza, in particolare verso i lavori specifici delle imprese a
discapito della vigilanza necessaria sul sistema organizzativo di cantiere;
Emerge quindi una generale carenza derivante dalla scarsa cura delle relazioni e delle
comunicazioni in cantiere, finalizzata alla regolamentazione degli accessi e della
programmazione dei lavori in cantiere.
Il cantiere edile è una realtà complessa per la quale il Legislatore ha definito e richiesto le
figure del Coordinatore per la Sicurezza al fine di svolgere le attività di coordinamento, nelle
fasi di progettazione e di esecuzione dell’opera.
Mentre il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è chiamato a pianificare
il sistema di sicurezza da adottare nel cantiere durante l’esecuzione dei lavori, sin dalla fase
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di progettazione dell’opera, redigendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e quindi
rispondendo a quanto previsto dalla normativa stessa, il Coordinatore per l’Esecuzione dei
Lavori (CSE), oltre a rispettare quanto pianificato nel PSC, dove svolge la sua funzione
attraverso la “vigilanza e la gestione del coordinamento” direttamente sui soggetti chiamati ad
erigere l’opera, curando e mantenendo con questi i necessari contatti e costanti relazioni
d’informazione, finalizzate a garantire il livello di salute e sicurezza idoneo a tutelare i
lavoratori addetti.
Quindi, il CSE, oltre alla necessaria preparazione tecnica di cantiere, dovrà conoscere
approfonditamente gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi previste dallo
stesso Testo Unico, e conoscere ed attuare le necessarie regole di relazione e informazione
atte a garantire che le singole attività dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, dei fornitori,
dei professionisti e non ultimo del committente, non compromettano il livello generale di
sicurezza e salute del cantiere.
Tale compito deriva dagli obblighi previsti per il CSE dall’art. 92, lettera a), del D.Lgs 81/08,
nel quale emerge il precetto generale di “..verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo…”. Infatti, al di là degli altri specifici obblighi richiesti nello stesso articolo, questo
precetto generale comprende tutte quelle azioni prevedibili che il Coordinatore è in grado di
mettere in campo, al fine di assicurare anche il flusso delle informazioni tra i diversi attori,
garantendo così, attraverso altrettanti dispositivi di sicurezza, l’idoneo livello di sicurezza e
salute del cantiere.
In Pratica, il CSE oggi si trova nella medesima posizione nella quale, per circa 50 anni si è
trovato il Datore di Lavoro, dalla pubblicazione del D.P.R. 547/55 all’entrata in campo del
D.Lgs 626/94. Infatti, anche il Datore di Lavoro con il D.P.R. 547/55 era soggetto per
l’organizzazione della sicurezza ad obblighi generali, senza che fossero stati individuati
specifici strumenti atti ad ottenere quell’esito. Sappiamo tutti, cosa questo ha poi comportato
allo stesso Datore di Lavoro negli anni seguenti.
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Di fatto, le diverse condanne da lui subite in quel periodo, hanno definito di volta in volta
molte delle specifiche misure di prevenzione che oggi troviamo nella nuova normativa.
Adesso, allo stesso modo, il Coordinatore che ha il compito di “..verifica, con opportune azioni
di coordinamento e controllo…” (art.92 lettera a) D.Lgs 81/08), è assoggettato all’obbligo
generale senza che siano state pienamente definite le misure operative necessarie.
Quindi diventa opportuno e necessario che le MODALITA’ OPERATIVE dirette al controllo e
alla regolamentazione degli accessi e della programmazione dei lavori, a carico del CSE
risultino definite ed inserite nel PSC. Ancora meglio se tali modalità operative sono
predisposte già nel PSC dal CSP, rispondendo anche ai contenuti minimi previsti dall’Allegato
XV del D.Lgs 81/08 (punti 2.1, 2.2 e 2.3).
Tutto ciò, oltre a perseguire il principale requisito di sicurezza del cantiere, comporta in caso
di accertamento, anche il trasferimento dell’onere della prova rispetto all’attività svolta,
sollevando il Coordinatore dalla necessità di dare dimostrazione riguardo agli obblighi
generali di vigilanza.
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RICHIAMI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per gli accessi in cantiere e per la programmazione dei lavori, il D.Lvo 81/08 non prevede
specifici obblighi operativi, a parte la previsione del cronoprogramma dei lavori.
Possiamo solo individuare i seguenti obblighi generali a carico sia del Coordinatore della
Sicurezza per la Progettazione, sia del Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei
lavori di cui al D.lgs 81/08, alcune indicazioni della Regione Emilia Romagna attraverso la
pubblicazione di Nuova Quasco (2004) e i preziosissimi indirizzi della giurisprudenza.
Si riporta di seguito gli elementi più importanti di queste tre fonti, verificando se possibile di
evincerne indicazioni generali o specifiche riguardo le questioni in oggetto.
D.Lgs 81/08 Articolo 92
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all’articolo 100
ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare
di dettaglio del PSC …..
c) organizza tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”…….
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D.lgs 81/08 Articolo 100
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi ……………
2. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare quanto previsto nel PSC, nel POS, ………
Dlgs.81/08 Allegato XV PSC “contenuti minimi” 2.1.2
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
1) l’indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche,
strutturali e tecnologiche;
b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei
nominativi del R.L., del CSP e, qualora già nominato, del CSE ed a cura dello stesso con
l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed
alle loro interferenze;
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d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive,
in riferimento:
1) all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei
punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;
Dlgs.81/08 Allegato XV PSC “contenuti minimi” 2.1.2
f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punto 2.3.4 e 2.3.5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo
comune, nonché nel caso di cui all’art. 94, c. 4*; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici
delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità
dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma
dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
2.1.3. Il CSP indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome
dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
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2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo
altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se già redatta.
2.1.5. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2, è riportato nell’ALLEGATO XV.1.
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni
•
alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con
particolare attenzione:
b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
b2) al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia
del cantiere, l’analisi
dei seguenti elementi:
a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentaz. e reti principali di elettricità, acqua, gas e energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
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i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il CSP suddivide le singole lavorazioni in fasi di
lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua
l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
b) al rischio di …………………..
2.2.4. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove
necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al
loro coordinamento
2.3.1. Il CSP effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. ……………….
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni
operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le
modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di
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interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di
PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori, se necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso
comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
2.3.5. Il CSE dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa
consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
Regione Emilia Romagna - Nuova Quasco (2004)
Veniva richiesto che i contratti contenessero clausole contenenti
“adeguate modalità per garantire l’efficace controllo dei lavoratori presenti in cantiere.
In sintesi si richiedeva che la Committenza e il CSE fossero sempre informati sui nominativi
dei lavoratori presenti in cantiere, sia dell’impresa appaltatrice, sia delle altre imprese
esecutrici.”
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LA GIURISPRUDENZA
Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 del 3/10/2008
……evitare pericolosi vuoti di vigilanza…..
ha ritenuto il CSE penalmente responsabile di omicidio colposo per un infortunio mortale
occorso in un cantiere edile ad un marmista che era scivolato al suolo da una scala priva di
parapetti di protezione. Il CSE è stato giudicato colpevole per non aver esercitato le
necessarie verifiche relativamente alle disposizioni presenti nel PSC, e di non aver fatto
sospendere la pavimentazione della scala in considerazione dell’evidente pericolo dovuto
all’assenza dei parapetti. L’ultimo sopralluogo del CSE risaliva a circa 20 giorni prima
dell’infortunio, quando gli era stato comunicato dal committente che i lavori sarebbero stati
interrotti per qualche tempo e, a sua insaputa, erano stati poi ripresi i lavori di pavimentazione
della scala eliminando i parapetti esistenti. La Corte d’Appello e poi la Cassazione sono state
unanimi nell’affermare che “i compiti del coordinatore codificati dal legislatore
dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti
interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali
sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in
modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente
eventuale, la tutela dei lavoratori” e che la responsabilità del coordinatore va
individuata “ nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle
misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di
marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per
assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a
quanto imposto”.
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- Cass. Pen. 12/02/09 n. 6219
Attribuisce al CSE i compiti di “verificare” (non più di assicurare) l’applicazione da parte
delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC e quello di adeguare il PSC in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
“Verificare” significa controllare l’opera altrui
è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d’appello
proposto da un CSE condannato per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di
un lavoratore caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale.
Il CSE si era recato in cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si verificasse,
ed aveva consentito che i lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata
alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione
agganci di sicurezza”: “poichè la situazione del cantiere era palesemente in contrasto
con le regole di prevenzione”,
al CSE fu attribuita la colpa “in relazione alla violazione dei suoi obblighi perchè "verificare"
significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, obbligava ad intervenire
se venivano riscontrate violazioni delle misure di prevenzione”.
Non ha esonerato il CSE da responsabilità neppure la mancata
conoscenza, da parte sua, di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il
fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne sia stato informato, in
quanto
il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all’adempimento di
oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto
delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi
incombenti sul coordinatore stesso.
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- Cass. Pen. 16/02/12 n. 6379
“…il CSE ha solo una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale
configurazione delle lavorazioni e non anche di puntuale controllo, momento per
momento, delle singole attività lavorative che è invece demandato in primo luogo al datore
di lavoro dell’impresa esecutrice ed al preposto”…..
“….non vi è dubbio infatti , che la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente di cantiere
è prioritaria; e l’eventuale presenza di altri responsabili non esclude per nulla quella degli
indicati soggetti”…
- Cass. Pen. 05/05/14 n. 18515
Non è responsabile il coordinatore in fase di esecuzione per l’infortunio occorso al dipendente
di un’ impresa esecutrice entrata in cantiere a sua insaputa. Annullata dalla cassazione la
sentenza di condanna
“non possa essere addebitato ad un soggetto il non aver previsto un evento che lo stesso, in
base alle conoscenze che aveva o avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere”
“ l’imputazione aveva riguardato la violazione degli obblighi su di lui gravanti nella figura di
CSE mentre il giudizio di responsabilità era stato fondato dalla Corte di merito, con
riferimento ai doveri posti dalla legge a carico del Datore di Lavoro…….attenzione ai
sistemi di sicurezza della macchina e non avrebbe esercitato la prescritta vigilanza sulla
concreta realizzazione del lavoro di montaggio e posizionamento della macchina ….”
“ l’ingresso della piattaforma in cantiere non era mai stato comunicato al coordinatore,
in violazione di tutti gli obblighi posti dalla legge e dal contratto di appalto”
“ .. i lavori non prevedevano l’utilizzo di quella attrezzatura…”
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“.. le imprese avevano violato l’obbligo posto a loro carico dalla legge nonché dal
contratto di appalto e dal PSC di comunicare alla stazione appaltante ed al CSE
l’ingresso del macchinario di una ditta diversa da quella prevista dal POS…..anzi era
stata scientificamente taciuta al fine di evitare le rigide procedure preventive di verifica
del committente”
quando invece
“ era stato provato che lo stesso CSE sapeva che le operazioni di montaggio dei pannelli
sarebbero state effettuate con altri macchinari appartenenti a imprese i cui POS erano stati
controllati e approvati”
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PROPOSTA
Per l’adozione di Strumenti e Regole sugli accessi e
programmazione dei lavori
è necessario che il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori:
ATTUI l’adozione delle Regole individuate,
DOCUMENTI tale attuazione
e
GARANTISCA L’UFFICIALITA’
della documentazione trasmessa e ricevuta.
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NEL RAPPORTO COL COMMITTENTE:
Il Coordinatore, CSP o CSE incaricato, attraverso il documento d’incarico professionale,
ottiene l’impegno da parte del Committente per il rispetto delle regole stabilite per gli
ACCESSI IN CANTIERE ed eventualmente, quando il Committente voglia partecipare ai
lavori, per la PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.
Esempio di regole da inserire nell’accordo:
Gli accessi all’interno del cantiere durante l’intera fase di
costruzione/manutenzione sono regolamentati dalle norme
riportate all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC);
Il controllo degli accessi in cantiere è demandato al Capo Cantiere
nominato (nome e cognome) o suo sostituto (nome e cognome), il
quale ha l’obbligo di fare accedere in cantiere solo le persone
autorizzate e secondo le regole stabilite nel PSC;
Il Committente o il Responsabile dei lavori s’impegna a rispettare
le regole per gli accessi in cantiere contenute nel PSC e non
autorizzare persone estranee all’accesso all’interno del cantiere
senza il previsto consenso da parte del Coordinatore per
l’Esecuzione dei lavori.
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Inoltre in caso di
COMMITTENTE LAVORATORE:
- Cass. Pen. 12/06/12 n. 23147
…..non può certamente sostenersi una sorta di esonero da responsabilità basato sulla
pretesa impossibilità di impedire la presenza in loco del committente…
“ l’addebito era stato formalizzato valorizzando la posizione di garanzia del DL che,
nell’esecuzione di alcune opere murarie oggetto di contratto di appalto intercorso con il
Committente in proprio, aveva omesso di rispettare le necessarie misure precauzionali,
onde durante le operazioni, la minipala condotta dallo stesso DL, in ragione delle irregolarità
del terreno e della benna montata sulla minipala con particolare riferimento alla idoneità a
svolgere le operazioni di miscelatura e di manipolazione del calcestruzzo, si rovesciava,
travolgendo il Committente, che riportava gravissime lesioni.”
L’infortunato, quale committente dei lavori, non poteva essere considerato”dipendente”
della società, anzi, si era impegnato a collaborare all’esecuzione dei lavori in modo
autonomo, senza che l’imputato potesse contrattualmente impedirglielo, in quanto …le
norme infortunistiche non sono dettate per la tutela dei lavoratori …ma anche a tutela
dei terzi, cioè di tutti coloro che , per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri eo
comunque in luoghi ove vi sono macchine, che se non munite dei presidi antinfortunistici
voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.
La corte ha stabilito che “le conclusioni cui si è giunti non possono mutare valorizzando la
circostanza che l’infortunato era il Committente dell’opera, giacché non può certamente
sostenersi una sorta di esonero da responsabilità basato sulla pretesa impossibilità di
impedire la presenza in loco del committente. Il principio cautelare, infatti, ha una valenza
generale e inderogabile, tale da imporre non solo il rispetto delle norme di sicurezza nei
confronti di chiunque si venga a trovare e a operare nel cantiere, ma anche da escludere
ZONE FRANCHE rimesse alla volontà individuale.“
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- Il Coordinatore della Sicurezza rispetto il Committente lavoratore:
- Inserisce il Committente nel cronoprogramma;
- Riduce al minimo le interferenze;
-Controlla l’attrezzatura e i DPI del Committente, chiedendone dei
nuovi qualora non fossero idonei;
- Ribadisce i doveri del Committente secondo l’art.15 D.lgs 81/08
(cass. 23147/12) relativi alla:
Riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di ciò che è pericoloso
con ciò che non lo è o lo è meno, la priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto i DPI, l’uso dei segnali di avvertimento
e la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti
Ribadisce al Committente il suo obbligo sancito dall’art. 92 comma 1
lettera f) di segnalare alla ASL e alla DTL situazioni pericolose
dovute a gravi inosservanze di legge e sospendere i lavori
Se non si è in presenza di Coordinamento rimane tutto in capo al Datore di Lavoro
(cass. 23147/12)
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VERSO LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI:
Il CSP incaricato, attraverso il Piano di Sicurezza di Coordinamento, dispone le regole di
ACCESSO IN CANTIERE e di PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, utilizzando determinati
strumenti, come appositi incontri verbalizzati finalizzati alla emissione di specifiche
prescrizioni per le imprese e lavoratori autonomi.
Esempio di REGOLE per l’ACCESSO al cantiere previste nel PSC:
L’impresa affidataria dei lavori o l’impresa esecutrice incaricata che prevede la
presenza del proprio Capo Cantiere per l’intera durata dei lavori, dovrà nominare
lo stesso e il suo sostituto (in caso di assenza del primo) e li renderà edotti
delle seguenti regole relative per l’accesso in cantiere. Tali figure dovranno
essere in possesso dell’opportuna formazione di preposti.
I nominativi e le seguenti regole dovranno far parte delle procedure di
lavoro complementari al PSC all’interno del POS delle imprese:
Il capo cantiere nominato e il suo sostituto sono preposti al controllo degli
accessi in cantiere e allo svolgimento delle lavorazioni, come da
autorizzazione del CSE (verbali);
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E’ vietato far accedere all’interno del cantiere: imprese, lavoratori
autonomi, professionisti, acquirenti, etc., senza l’esplicita
“autorizzazione scritta del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori”
e che non indossino i minimi DPI necessari per l’accesso in cantiere
(elmetto, gilet alta visibilità, scarpe antinfortunistiche);
Per le imprese esecutrici dei lavori e i lavoratori autonomi dipendenti
dalle stesse, l’“autorizzazione scritta del Coordinatore per
l’Esecuzione dei lavori” può essere espressa sul frontespizio del POS
completo della firma di accettazione dello stesso CSE;
Per i fornitori, l’“autorizzazione scritta del Coordinatore per
l’Esecuzione dei lavori” può essere espressa all’interno del PSC che
contenga le modalità di accesso e scarico, quindi possono accedere nel
cantiere previa chiara indicazione da parte del Capo Cantiere delle vie di
circolazione da percorrere e luogo di scarico dei materiali;
Per altri lavoratori autonomi, professionisti, acquirenti, etc., l’
“autorizzazione scritta del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori”
è concesso solo attraverso permesso scritto da parte del Coordinatore
stesso e dovranno essere accompagnati dal capocantiere o da persona
da lui delegata;
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Esempio di REGOLE per la PROGRAMMAZIONE delle attività di cantiere:
E’ istituita la riunione di cantiere, prima dell’inizio del periodo
lavorativo (es. alle ore 16.00 di ogni venerdì). Durante la quale
dovranno necessariamente essere presenti oltre al CSE: il capo
cantiere, i rappresentanti delle imprese ed i lavoratori autonomi che
dovranno lavorare in cantiere la settimana successiva.
Durante la riunione di cantiere ogni impresa (preposto) o lavoratore
autonomo dovrà dichiarare le lavorazioni svolte e quelle che
intende effettuare la settimana successiva. Il CSE prenderà atto,
adeguerà, se necessario il cronoprogramma ed emetterà eventuali
prescrizioni per il periodo futuro determinato.
Qualora il rappresentante della ditta (preposto) non possa partecipare
alla riunione del venerdì, dovrà comunicare per iscritto, prima dello
svolgimento della riunione le lavorazioni che intende svolgere la
settimana successiva (presente nel Pos), il CSE annoterà sul verbale
dette comunicazioni.
Al termine di ogni riunione sarà stampato il verbale completo delle
descrizioni dei lavori da effettuare e conseguenti prescrizioni, dovrà
essere firmato dai rappresentanti delle imprese e dai lavoratori
autonomi (il mancato ricevimento non autorizza i lavori) ed inviato per
conoscenza al Committente o al Responsabile dei lavori, nonchè
consegnato al CAPOCANTIERE che sarà preposto garante
dell’osservanza dell’attivazione delle operazioni;
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IL VERBALE DI RIUNIONE DEVE CONTENERE:
DICHIARAZIONE delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi dello
stato dei lavori e dei lavori che intendono svolgere nel periodo
successivo;
AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI del CSE per i lavori da
svolgere individuando i destinatari e la DATA DI VALIDITA’;
RICEVUTA da parte dei singoli destinatari del verbale.
(Autorizza allo svolgimento dei lavori)
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IL VERBALE DI SOPRALLUOGO DEVE CONTENERE:
ACCERTAMENTO della forza lavoro presente in cantiere con specifica per
impresa e lav. Autonomi;
DESCRIZIONE DELLO STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI con specifica
delle attività svolte dalle imprese e lav. Autonomi presenti sempre in
riferimento alla sicurezza ed igiene del lavoro;
Eventuali CONTESTAZIONI elevate a soggetti presenti in cantiere, eventuale
SOSPENSIONE dei lavori e PRESCRIZIONI per il risanamento operativo;
Esempio delle garanzie rispetto le prescrizioni impartite:
………Le carenze sopra evidenziate dovranno essere sanate nel più breve tempo
possibile e comunque prima della ripresa dei lavori;
Fino aIl’adozione delle misure di sicurezza sopra evidenziate il capo cantiere
dovrà mantenere fermi i lavori;
ATTESTAZIONE DI RICEVIMENTO DEL VERBALE del soggetto contestato
(datore di lavoro, lav. Aut.), del capo cantiere preposto ai fini della vigilanza
ed eventualmente del Committente.
ATTENZIONE
LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DEVONO ESSERE TUTTE
VERIFICATE E CIO’ DEVE ESSERE ANNOTATO NEI
VERBALI DI SOPRALLUOGO
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