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2. il caso del cantiere - Librerieprofessionali.it
La stabile organizzazione e il rappresentante fiscale Sezione prima - Aspetti generali 2. Il caso del cantiere Il paragrafo 3 dell’art. 5 del Modello OCSE 2010 stabilisce che “un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato stabile organizzazione solamente se oltrepassa i dodici mesi”. Quindi, dopo le specifiche ipotesi di stabile organizzazione, viene inserita una particolare fattispecie collegata al rispetto di un requisito temporale. Infatti, condizione essenziale affinché un cantiere di costruzione o di montaggio possa essere considerato stabile organizzazione è che la sua durata oltrepassi i dodici mesi; ove tale condizione non si verifichi, il cantiere di per sé non realizza l’ipotesi della stabile organizzazione. ATTENZIONE Anche se fosse presente una succursale o un’officina collegati con l’attività di costruzione ma la stessa fosse di durata inferiore ai dodici mesi, non si configurerebbe la stabile organizzazione. Tale precisazione del Commentario OCSE ribadisce l’essenzialità del requisito temporale. In dottrina è stato osservato che l’esigenza di stabilire un periodo minimo di durata per verificare la sussistenza della stabile organizzazione, con riferimento al cantiere, è da ricollegarsi alla particolare natura dell’installazione in questione. La circostanza che il cantiere venga installato al solo scopo di eseguire un’opera di costruzione o di montaggio per essere successivamente smontato ad opera terminata, determina che questa particolare forma di sede d’affari, non possa costituire di per sé una stabile organizzazione a causa della insussistenza di quel “certo grado di permanenza” insito nel requisito della stabilità1. Il cantiere di costruzione o di montaggio rappresenta quindi una previsione specifica ed in alcuni casi derogatoria rispetto al principio generale della sede fissa di affari poiché l’esistenza di una stabile organizzazione è connessa al rispetto di un requisito temporale; “nel caso dei cantieri, dunque, l’esistenza di una sede fissa non viene 1 84 M. Del Giudice, “La stabile organizzazione nel diritto interno, nel diritto convenzionale e nelle Convenzioni stipulate dall’Italia”, in Il Fisco n. 45 del 2008. LA STABILE oRGANIZZAZIoNE E IL RAPPRESENTANTE FISCALE L’ipotesi del cantiere postulata da una ricognizione degli elementi di fatto bensì piuttosto al verificarsi o meno di un presupposto molto più formalistico: la durata temporale del cantiere stesso”.2 2.1 Definizione di “cantiere di costruzione o di montaggio” Per “cantiere di costruzione o di montaggio” si intende “il luogo di costruzione o fabbrica o progetto di montaggio” che abbia una durata superiore ai dodici mesi. Cantiere di costruzione o di montaggio Luogo di costruzione o fabbrica o progetto di montaggio Di durata superiore a 12 mesi Tale definizione è piuttosto ampia: rientrano in tale accezione non solamente l’attività pura di costruzione di strade, ponti, canali ma anche l’attività di ristrutturazione3 (concetto più ampio della semplice manutenzione o tinteggiatura) di strade, ponti e canali allorché si tratti di importanti lavori strutturali e non già di manutenzione ordinaria o di decorazione4; sono comprese anche la posa in opera di oleodotti, gli scavi e i drenaggi. Inoltre, il termine “montaggio” non è limitato esclusivamente alle attività di installazione connesse con l’attività di costruzione ma comprende anche l’installazione di nuovi impianti, come macchinari complessi, in un fabbricato esistente o all’aperto. Infine, la pianificazione e la supervisione dell’attività di costruzione dello stabile rientrano nell’ipotesi di stabile organizzazione5. Tale precisazione è particolarmente rilevante; da ciò si desume infatti che un ufficio destinato esclusivamente all’attività di progettazione e supervisione sia sempre considerato stabile organizzazione a prescindere dal fatto che il cantiere di costruzione venga realizzato dall’impresa stessa o da terzi. 2 3 4 5 U.M. Montegazza, “Cantieri esteri: la duration clause prevista dai trattati bilaterali contro le doppie imposizioni”, in Fiscalità internazionale n. 6 del 2009. Par. 17, art. 5 Commentario OCSE 2010. M. Del Giudice, “La stabile organizzazione nel diritto interno, nel diritto convenzionale e nelle Convenzioni stipulate dall’Italia”, in Il Fisco n. 45 del 2010. Par. 17, art. 5 Commentario OCSE 2010. 85 LA STABILE oRGANIZZAZIoNE E IL RAPPRESENTANTE FISCALE L’ipotesi del cantiere Inizio Data in cui l’impresa inizia l’attività (compresi i lavori preparatori) Chiusura Data riportata nel certificato di Temporary Acceptance Cantiere ATTENZIONE Anche se intervengono interruzioni stagionali o temporanee, le stesse devono essere incluse nel calcolo dei dodici mesi; le interruzioni stagionali o temporanee possono essere causate anche da eventi atmosferici o da carenza di materiale o da difficoltà nella prosecuzione del lavoro. (*) (*) Par. 19, art. 5 Commentario OCSE 2010 ESEmPIO N. 3 Interruzione dei lavori per maltempo La società Gamma S.p.A. comincia a lavorare alla realizzazione di una strada il 1° maggio dell’anno x e interrompe i lavori il 1° novembre a causa del maltempo. Il lavoro riparte il 1°febbraio dell’anno successivo e viene terminato il 1° giugno. Tale cantiere deve essere considerato una stabile organizzazione poiché la durata dello stesso è di 13 mesi (1° maggio anno x – 1° giugno anno x+1). 4. il subappalto dei lavori Analizziamo ora l’ipotesi in cui l’appaltatore dia in subappalto parte dell’opera ad un soggetto terzo. In tal caso, l’appaltatore principale, comprenderà nel calcolo della durata del cantiere anche i periodi di tempo utilizzati dai subappaltatori. I subappaltatori, a loro volta, avranno una stabile organizzazione solo se la durata dell’attività svolta supera i 12 mesi. 89 LA STABILE oRGANIZZAZIoNE E IL RAPPRESENTANTE FISCALE Sezione prima - Aspetti generali Appaltatore principale Comprende nel calcolo anche i periodi di tempo utilizzati dai subappaltatori Subappaltatori Stabile organizzazione se durata dell’attività supera i 12 mesi Subappalto dei lavori ESEmPIO N. 4 Il subappalto dei lavori - caso n. 1 L’impresa Zeta S.r.l. appaltatrice principale si avvale di tre subappaltatori che lavorano in serie11(la conclusione dei lavori del primo determina l’inizio dei lavori per il secondo); il primo lavora nel cantiere per 3 mesi, il secondo per 6 mesi, il terzo per 6 mesi. Esaminiamo se per l’appaltatore principale ed i subappaltatori si configura la stabile organizzazione: poiché nessuno dei tre subappaltatori supera la “duration clause” dei dodici mesi allora non dispongono di una stabile organizzazione; Î diversamente l’appaltatore principale, dovendo sommare i periodi di tempo utilizzati dai subappaltatori (3+6+6 =15), ha una stabile organizzazione all’estero. Î ESEmPIO N. 5 Il subappalto dei lavori - caso n. 2 Riprendiamo l’esempio precedente e supponiamo che l’impresa Zeta S.r.l. (appaltatrice principale) si avvalga di tre subappaltatori che lavorano in serie; il primo lavora nel cantiere per 3 mesi, il secondo per 2 mesi, il terzo per 4 mesi. In tal caso, poiché il periodo di tempo trascorso nel cantiere è inferiore ai dodici mesi, sia per le imprese subappaltatrici sia per la società Zeta S.r.l., non si configura in nessun soggetto la stabile organizzazione. 11 U. M. Montegazza,“Cantieri esteri: la duration clause prevista dai trattati bilaterali contro le doppie imposizioni”, in Fiscalità internazionale n. 6 del 2009. 90 LA STABILE oRGANIZZAZIoNE E IL RAPPRESENTANTE FISCALE Sezione prima - Aspetti generali iNveSTiMeNTi All’eSTero: STABile orgANizzAzioNe e SolUzioNi AlTerNATive Finora abbiamo esaminato il caso della stabile organizzazione italiana di una società estera: è ora il momento di cambiare la nostra ottica e prendere in considerazione il caso opposto dell’investimento estero di soggetti residenti in Italia. È immediato rilevare, infatti, come l’attività d’impresa venga rivolta sempre più spesso al di fuori dei confini nazionali: l’attività di delocalizzazione e/o penetrazione nei mercati esteri può avvenire con diversi strumenti giuridici cui corrisponde un diverso grado di impegno economico ed amministrativo da parte del soggetto nazionale. Senza pretesa di completezza, si vuole fornire un quadro di tali modalità evidenziandone i relativi vantaggi e svantaggi allo scopo di meglio indiziare le scelte imprenditoriali. 1. Strutture possibili Le forme giuridiche a disposizione dell’imprenditore che vuole espandersi all’estero possono essere riassunte, in ordine di intensità, come di seguito: ufficio di rappresentanza, Î stabile organizzazione; Î società di diritto locale. Î Forme giuridiche per investimento all’estero Ufficio di rappresentanza 116 Stabile organizzazione Società di diritto locale La stabile organizzazione e il rappresentante fiscale Investimenti all’estero: stabile organizzazione e soluzioni alternative 1.1 Ufficio di rappresentanza L’ufficio di rappresentanza è la forma più semplice e, generalmente, la più economica. L’ufficio svolge esclusivamente compiti preparatori dell’attività economica vera e propria, di carattere promozionale oppure informativo. Una struttura del genere non possiede una propria identità giuridica distinta dalla casa madre e – diversamente dalle altre forme sopraccitate – nemmeno una propria soggettività tributaria. La stessa rappresenta quindi un mero centro di costo. Attraverso l’ufficio di rappresentanza non può essere esercitata alcuna attività commerciale oppure industriale, pena il rischio dell’acquisto di un’autonoma soggettività tributaria al pari degli altri soggetti di seguito analizzati. Nella sostanza l’ufficio di rappresentanza rientra nelle ipotesi del paragrafo 4 dell’art. 5 del Modello OCSE. Possiamo evidenziare sin d’ora come l’ufficio di rappresentanza, non svolgendo una effettiva attività di impresa, non determina l’insorgere di materia imponibile nello stato estero in cui è collocato, configurandosi lo stesso come un mero centro di costo. 1.1.1.Il pragmatico approccio cinese per smascherare il finto ufficio di rappresentanza Tradizionalmente la normativa interna cinese pur avendo una definizione di stabile organizzazione, non ha mai previsto quale causa di esclusione lo svolgimento delle attività preparatorie e ausiliarie. Ciò ha fatto sì che anche gli uffici di rappresentanza fossero tassati con l’aliquota ordinaria del 33%. In realtà il problema era agevolmente superabile applicando i trattati contro le doppie imposizioni stipulati dalla Cina che, tendenzialmente, si ispirano al Modello elaborato dall’OCSE. Del resto anche la normativa italiana fino al 2003 non contemplava una definizione di stabile organizzazione, senza che ciò determinasse particolari problemi operativi. Spesso, tuttavia, le indicazioni contenute nei trattati non appaiono puntuali e precise. Il problema che in passato era presente in Cina atteneva alla mancanza di una precisa interpretazione del concetto di “attività preparatoria e ausiliaria” che generalmente esclude la sussistenza della stabile organizzazione. 117 La stabile organizzazione e il rappresentante fiscale Attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione Attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione Abbiamo avuto modo di illustrare come il principio ispiratore del rapporto tra casa madre e stabile organizzazione sia quello del valore normale. In sostanza i due rami della stessa entità devono comportarsi come se si trattasse di soggetti distinti. È ormai noto che si tratta di una finzione giuridica in quanto il soggetto giuridico è unico. L’OCSE ha pubblicato nel mese di luglio 2010 una relazione che affronta il tema oggetto della nostra analisi. 1. La stabile organizzazione nel modello Ocse Negli ultimi anni il tema è stato oggetto di diversi interventi da parte dell’OCSE. Nel mese di dicembre 2006 è stato pubblicato da parte del “Centre for Tax Policy and Administration” il documento intitolato “Report of the attribution of profits to permanent establishment”. L’OCSE, nel citato documento, prende atto della mancanza (sia nei Paesi membri come nei Paesi non membri dell’OCSE) di un’interpretazione uniforme e della presenza di pratiche diverse utilizzate con riferimento all’art. 7 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, relativo agli utili aziendali. È immediato rilevare come queste differenze interpretative possano dare luogo a situazioni di doppia imposizione, o d’imposizione inferiore a quella risultante dall’applicazione di un unico sistema tributario. Chiariamo con un banale esempio. Si ipotizzi che: zzla casa madre dello Stato A abbia una stabile organizzazione nel Paese B. zzle situazioni economiche di entrambe le entità siano quelle illustrate nei successivi conti economici. 203 LA STABILE oRGANIZZAZIoNE E IL RAPPRESENTANTE FISCALE Sezione seconda - Aspetti fiscali e contabili Stabile organizzazione CASA MADre casa madre acquisti da terzi acquisti stabile stabile organizzazione 100.000 vendite a terzi 150.000 50.000 vendite stabile totale 150.000 utile 80.000 totale acquisti da terzi 80.000 utile 50.000 vendite a terzi 80.000 30.000 230.000 Ovviamente la casa madre ingloba anche i profitti della stabile organizzazione. Ipotizziamo che entrambi i Paesi abbiano il medesimo carico fiscale del 30%. La determinazione delle imposte avviene in base ai conteggi che seguono. reddito imponibile imposta 30% reddito imponibile proprio stabile totale imposta 30% credito imposta imposta netta stabile organizzazione 30.000 9.000 casa madre 50.000 30.000 80.000 24.000 - 9.000 15.000 imposizione complessiva 24.000 imposizione 9.000 15.000 24.000 Stato B Stato A totale Si supponga che lo Stato A ritenga che la casa madre ha erogato un servizio, per un importo pari a 20.000 euro eccedente rispetto ai 50.000 euro presenti in conto economico) che lo Stato B non riconosce. In questo caso i conti economici sono così rappresentabili. 204 LA STABILE oRGANIZZAZIoNE E IL RAPPRESENTANTE FISCALE Come aprire una stabile organizzazione in Italia CoMe APrire UNA STABile orgANizzAzioNe iN iTAliA In questo capitolo esamineremo, sotto un profilo strettamente operativo, l’iter di apertura di una stabile organizzazione in Italia da parte di una società estera. I passaggi sono i seguenti: verbale dell’organo della società estera in cui si dà incarico a uno o più soggetti di aprire la stabile organizzazione in Italia; Î deposito del verbale presso il Registro delle Imprese a cura del notaio; Î richiesta della partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese. Î Apertura di stabile organizzazione in italia Redazione verbale della società estera Deposito del verbale al R.I. Richiesta di P. IVA e iscrizione nel R.I. 1. il verbale della casa madre estera Il Verbale deve essere predisposto dall’organo societario competente dello Stato estero che, a seconda delle diverse legislazioni, potrebbe essere l’assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione. Il verbale potrà essere utilmente predisposto in due colonne nella lingua originale ed in italiano. È opportuno che il verbale sia depositato nel registro imprese a cura di un notaio italiano che potrà anche curare il giuramento della traduzione. 221 La stabile organizzazione e il rappresentante fiscale Sezione terza - Apertura di stabile organizzazione e operazioni straordinarie 1.1 Fac simile di verbale della società estera con traduzione in italiano Di seguito si propone una bozza di verbale della società estera tradotto in Italiano. Minutes of a Board Meeting of Verbale del Consiglio di Amministrazione Alfa LTD Alfa LTD ----------- ----------- ----------- ----------- Tax Reg. No. ----- Codice Fiscale Maltese --- VAT Reg. No. ----- P.IVA (VAT) ----- Present at the meeting: A B (Sole director) who also presided over the meeting C D (Company Secretary) Sono presenti alla riunione: A B (Amministratore unico) che ha anche presieduto la riunione C D (Segretario della società) Today, the 12 day May 2010, at the registered office at the above address at 10.00am met the Board of Directors of the company “alfa Leasing LTD to discuss and vote on the following Oggi, 12 maggio 2010, presso la sede legale a l’indirizzo sopra indicato alle ore 10.00 am si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “alfa Leasing LTD” per discutere e deliberare sul seguente AGENDA ORDINE DEL GIORNO Opening a branch in Italy (permanent establishment) in Castelfranco Veneto, via Giorgione 2/A, Postal Code 31033; Allocation of powers to dr. Mario Rossi and Rag. Giuseppe Verdi for consequent implementations; Any other business. Apertura The President announced that, following the new investment projects in Italy in the field of photovoltaics, it is appropriate to open a branch (permanent establishment) in Italy. The legal seat of the permanent estabilishment will be in Castelfranco Veneto, Via Giorgione 2/A; Il Presidente comunica che, a seguito dei nuovi progetti di investimento in Italia nel settore del fotovoltaico, si rende opportuno aprire una sede secondaria (stabile organizzazione) in Italia. La sede legale della stabile organizzazione sarà in Castelfranco Veneto, Via Giorgione 2/A; 222 di sede secondaria in Italia (stabile organizzazione) in Castelfranco Veneto, via Giorgione 2/A, Postal Code 31033; Attribuzione di poteri al dott. Mario Rossi e al Rag. Giuseppe Verdi per gli adempimenti conseguenti; Varie ed eventuali.