...

resp.tá da prospetto Consob

by user

on
Category: Documents
20

views

Report

Comments

Transcript

resp.tá da prospetto Consob
DeJure
Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile
Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 03/03/2001
Numero: 3132
Classificazioni: BORSA - CONSOB
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado
CARNEVALE
- Presidente Dott. Alessandro
CRISCUOLO
- Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI
- Consigliere Dott. Laura
MILANI
- Consigliere Dott. Luigi
MACIOCE
- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GATTI ILARIO, TENGHEL RENATO, SIROLLA LILIANA Ved. BANFI, TIRABOSCHI
CARLA, MANZONI CARLO ALBERTO, ALBERTONI TULLIO, BATTINI LAURA, ZAINA
LUIGI, ZINGIRIAN GIORGIO, ZIGANTE GIOVANNI, FLEGO ANNA MARIA GARDINA,
SANZIN E., CELLA LORENZO, VERNIER ALFREDO, BARINI FABIO, GULINELLO
PAOLO, MEAK LIDIA, MEAK SCHEMEIL MARIA, SCURI PALMIRO (EREDI),
BIANCHINI CARLA, ARMIRAGLIO CARLA in MARIANI,
REGINI
PAGELLA
MARCELLA, ZAFFARONI ALDO, GIANI CARLO MARIA, GASPARRI EDDA, BONFANTI
GIANRANCO (EREDI), RICCIARDI CARMELA, MERLINI LUCIANA,
BARATTI
AMEDEO, SOLIMAN DANTE, COTTA RAMUSINO AMBROGIO, LOVISATO ARIELLA,
RIVA LUDOVICO, TERRANOVA EGIDIO, BIANCHI LIVIO, GAGLIO MASSIMO,
TROIANI CARLO, GATTO RONCHIERI SERGIO, GHIRLANDETTI CRISTINA, ROSSI
RINO, FERRANTI FIORENZA, SALA GIUSEPPE, ZANELLI FRANCO GIOVANNI,
ROSSI GIOVANNA, ROMELLI G. BATTISTA, LETARI WALTER, DONATI SILVIA,
BALLINI TOLONI VALERIA, CHIARI DON SEVERINO, BALLINI
RACHELE,
BETTENZANI BRUNO, ARMANINI FRANCESCO, ANTONINI ISIDORO,
SAIANI
BORTOLO, BECCALUVA CARLO, POSTINI ANNA, ZORI ARMANDO, LENASSI SERGIO,
MARANESI RACHELE, PUNZO MARTINELLI ANNA (EREDI), SPANDRE EMILIO,
RIZZIERI ABELARDO, PESCI BARBARA LAURA in MEROLA, GIRELLI GISELDA,
FONDAZIONE PADRI OBLATI, LANCINI GIUSEPPE, CEREDA GIUSEPPE, CESERANI
AGOSTINO, SPEZZANI LORENZA, MALVICINI ERMINIO, ALBINI GIAN EMILIO,
BONACINI MARIETTA, CARROZZO ROSARIO, CINQUEGRANA GINO, DOLCI LUCIANA
in QUADRO, PASQUALI ANGELO, ANTONNICOLA SEVERINO, VITALE EDOARDO
(EREDI), AIROLDI MARISA, MONIGLIANO EUGENIO, BELLOTTI GIRAUDO ITALA,
POLONIOLI CLAUDIO, DONNA CLAUDIO, DELUIS ANTONIO LUCIANO, MALVICINI
GIOVANNI, BULSARI LUIGIA, MORANDINI GUIDO,
BUTELLI
MARIA
in
MARTINELLI, BUTELLI ANGELINA, QUARESMINI FRANCESCO, REGAZZOLI SANDRA,
VARETTO GIUSEPPE, BETTINZOLI MICHELE, BUONTEMPI AGNESE, BERTOLOTTI
MARIO, FEDERICI PIERNARCISO, FAINI ANNAMARIA, FALSETTI LEOPOLDO,
FRANZONI PIERINO, FERREMI ANTONIETTA, SIRONI MARIO, BALZARINI ELIANA,
LIVA GIAMMARCO, BIONDA IRENE, VINATI SANDRO, COCCO GUIDO, CROTTI
SAVIO, DOMIZIO GAVINO, URNELLI ALBINA, BAGLIONI ERSILIA, PAGANONI
D'AMICO FRANCA, LETARI ARTURO, PERNICI ELETTA, MONTEVERDI CARLO,
MALATESTA JOLE, NANO GIAN MARIO, DAVICO THESY, GRADONE ANTONIO,
CAPANNA RICCARDO, BAROSI EMMA, BASILARI LIANA, GRASSONE BRUNO,
MARMORA MICHELE, VERZOLETTO GISLIO, TABOZZI GIANNI, CAMOSSA LUCIANO,
LORO MILAN LINO, MONTI ARNALDO, SIVELLI ROBERTO, MENEGHETTI MARIA,
PERUCCA MIRANDA in BERETTA, PERES ELIO, CALZOLARI ENZO, TAPPI GUIDO
EUGENIO (EREDI), FURIAN ALDO, DE NICOLÒ BRUNA, RIVA ALEMAGNA
ALBERTO, NENCINI LEDA MARINELLA, PERTOLDI ROBERTO, MASSERA ANGIOLA,
MASSERA GUIDO, INZOLI INES, TORSIELLO ANTONIO, TONGIORGI
IVO,
RAPISARDA LIA GRAZIA, PARABONI FRANCESCA, FROSIO FORTUNATO, FIANO
BERNARDO, MACCHI VITTORIO, PIERALLI LUCIANO, BONETTA LUIGI, RAIMONDI
GIUSEPPE, GAUDENZI LUIGI, MOLIENI GIULIO, SANTIMARIA ROSSANA, CARBONI
GIUSEPPE, PIROTA ALDA, FEDELI PIETRO, PURICELLI LUCIANO, ALLEGRI
LUCIANO, BOCCOLINI WALTER, CATALINI ALBERTO, ARRIGONI GIOVANNI, BANFI
ORESTE, GULMINELLI LUIGI, GIORGI GUIDO, GALLETTI GABRIELE, GALIANI
PIO, FERRARI GAETANO, BONVICINI GIOVANNA, BERTI MARIA LUISA, FRANZONI
ANNA ROSA, VISTARINI ERMINIO, RAFFAELI GIANFRANCO, RAFFAELI DINO,
PIERAGOSTINI ENNIO, COZZA GIORGIO, MARIZIALI GALLIANO, LATTANZI
EGIDIO, BERETTA PIETRO, BOZZOLI SANTO MARTINO, RUGGERI GIOVANNA,
GIUSTO CLEMENTE, BRAMBILLA VINICIO, MASON MARCELLINA, CINTIO UBALDO,
DE SCISCIO ANTONIO, PULLÈ ANNA MARIA, PULLÈ CARLO FELICE, CESARI
ANTONIO, CATTINA UGO, CAPELLI VITTORIA, ANDRI RAOUL, GNUTTI LUCIANO,
FANCHIOTTI PEPPINO, CONTI GIANESI ADELE, ELMO SEBASTIANO, PIROLA
FRANCO, MIGLIERINA G. FRANCO, SANBRUNA ALDO, FRANZONI MARINA, PUERARI
CLAUDIO, RINALDI GIAN GUIDO, MONACO SILVANA in MARZOLLA, MAZZUCA
AUGUSO, UMILE GIUSEPPE, GIOLFO NICOLA, BETTANINI CARLO, CAMEIRANA
PAOLO, VACCARO ANTONINO, REGGIARDO SEVERINA, CASTELLINI VITTORIO,
FREY RICCARDO, BONVICINI VERA, CASUCCI GIAMPIERO, ORSINI LINA,
BARASSI GAVAZZI STEFANIA,
MARENGO
BATTISTA,
PIPINO
ERMANNO,
DOMENEGHETTI OSVALDO, ZANARINI LUDOVICO, PAVANI LUISA, DE MARCO
GASTONE, TAMBANI ANGELA, RIZZI GIUSEPPE, RAMPONI LUCIANO, PAVARINI
CAVALIERI, BERTONE GIULIANA, TRABALLESI SERGIO, AMITRANO
FIL.,
GREGOLETTI ROSA MARIA, CARBONATTO PAOLO, MORONI LAMBERTO, PIUNTI A.
MARIA, RASERO MARCO, MALVEZZI NATALE, BACCARIN LIDIA, ORIENTI SERGIO,
ALVAZZI DEL FRATE FELICE, BORGONOVO MARICA, CAREGLIO TERESA, DEMARIE
DARIO, RAVAGLIA DECIO, PIOVANELLI VITTORIO, CONFALONIERI UMBERTO,
PALLONI CLAUDIO, MANOVANI GIOVANNI, ROMAGNOLI MARIA, STELLA RENATO,
DUDAN LIVIA, LIMIDO ARTURO, CASTIGLIONI LIDIA, MOLINARI PIERA,
BORSOTTI GIANFRANCO, MADDALENA MASSIMO, LODIGIANI GIUSEPPE, MONTINI
MARIA, GIODA MARIA TERESA, FAI MARIAROSA, ANGANUZZI G. BATTISTA
(EREDI), POLIGNANO BIAGIO, COLOMBO MARIA CARLA Ved. BERNASCONI,
CANNIELLO MARIO, PREMAZZI RICCARDA, CAFFARELLI ALBERTO, BUONGIORNO
ANGELO, TOMEAZZI ADRIANA, CIGNETTI RICCARDO, CAMARDA VITANTONIO,
FABBRINI RICCARDO, ELIE RICHARD, CASTRUCCI MARIO, CRIPPA GIOVANNI,
CERELLI GIUSEPPE, CASOLI NILDO, GUARIENTO CHIARA, ZAGLIA FILOTERO,
FERRARIO LILIANA, ORAZI GIOVANNI, MARELLI OTTAVIO, ALESSIO DANIELE,
FERRARIS OTTINO FRANCA, MARTINENGO GIOVANNI AVALLONE ANNA, LUPARIA
ENRICO, VITALE ROCCO, SCOVAZZI VINCENZO, AUDISIO LORENZO, TAMIETTI
CORRADO, GIORDANA LUIGI, STAURINO GIOVANNA,
COMOGLIO
OSVALDO,
MACCAGNO PAOLO PEDROTTI LIA, CERONE NUNZIATINA, VOLSCHI FLORIN
MARIUS, ANDRIANO CLAUDIO, COPPOLA ITALO, PIPPIONE RICCARDO, ALESTRA
LEONARDO, RICCIO ALBERTO, PAOLUZZI PAOLO, ANTIORI MARIO, MARELLI
FELICE, LAMBERTINI LUIGI, BASAGLIA MARCO, ZANELLOTTI ANGELA, MILANI
ANTONIO, LA ROCCA ANTONINO, RONCATO PAOLA, RIGATTI RENZO, BARBATI
MARIO, STOSSI FLAVIO, AQUILANTI FABIO (EREDI), FAVARETTO ARTEMIO,
OTRELLO ANTONIO, DI LAZZARO MARIA ANTONIETTA,
CHECOLIN
RITA,
GERMANETTO ANTONIA, BOSSI ENZO, PORTALUPI CANDIDA, AGRÒ MARIA Ved.
DRAGO, SCARPA GIUSEPPE, VALENTE SAMUELE (EREDI), BATTA LEDA, MARCUCCI
SERGIO (EREDI), LUGHI MARIA ALLEGRI, RANCATI ANGELA MARIA, BATTAINI
MARIO, BIANCHI GIOVANNI, ADRAGNA GIOVANNA, CACCIA GIUSEPPE, CORVI
CAMILLO (EREDI), GARZONIO ELIDE CARLA, BURASCHI ELIGIO, ELIO LUCIO,
MARGARIA ANNAMARIA, DI MARCO PIETRO, FALCHI PICCHINESI MARIA EMMA,
GAMBERI GALLO MARIO, CASELLA MICHELE, RADTKE KINIGADNER, MITTERHOFER
HERMANN, FERRI BENITO, PISTELLI ANDREA, VITELLO LUIGI, ALFIERI
ALFONSO, PROVERA GIUSEPPE, COLLEONI GIUSEPPE, FERRAROLI
F.
,
TETTAMANTI GIORGIO, BRUNI ISACCO CARLA, BRUNI ISACCO FABRIZIA,
STRATTA EBE, ELLENA ORSOLA Ved. ROSSI, BIANCO LINA, CANUTO ELENA,
CANUTO EMILIO, DE MEO GIOVANNI, VAREGGI ANITA, MOJOLI MICHELANGELO,
ARCISTO SILVIO, NAVA STEFANO GIUSEPPE, ROSSI MARIA OLYMPIA, FALCHI
FERRUCCIO, COSTA FULVIO, PIOZZO BENVENUTO, AVALIS ROSA
MARIA,
BOLOGNINI LIDIA, PIAZZA PIERLUIGI, SKOF GEMMA, MONFNERINI MARIA
LUISA, KULTERER PAOLO, CARBI FERRUCCIO, CAMUS ODILIO (EREDI), KESSLER
NORA in BAUER, GRECO PIERO, DAGNELLO ROSSANA, CEPPI SANTO, TROIANO
DOMENICO, CASTIELLO MARIA, CECCHINI CLAUDIO, ABATANGELO DUILIO,
WRIGHT DOUGLAS, IOBBI MARIO, RIVIECCIO GIORGIO, DEL PRINO ORESTE,
SALVADÈ PIER EMILIO, ANDREUCCI GIOVANNI, MARINO LUCIANA, ISACCHI
GIANPIETRO, CALVINO PRIMA MARISA Ved. GHELMA, LOCATELLI DANIELE,
SODERO GIOVANNA, ODDENINO ANDREA, ODDENINO GIOVANNI, MONTECUCCO
ALBINA, PALENI JOLE, LATTUADA V. (EREDI), CAPRIOTTI PIETRO, CONTA
OLGA in GIACALONE, MARCHIANDI ANGELO, GOLOB ARMANDO, NENNUNI MARINO,
MONARELLI MARIO, BORGHI GIANCARLO, BOTTELLI LUIGIA, ROBERTI DI
CASTELVERO MARIA RITA, ZANZOTTERA MARINA, CIRELLO FRANCESCO, ROCCO
LUCIO, BOLOGNA DIEGO, BOLOGNA GUIDO, COEN WALDES, PASCHINA DIEGO,
ROVIS PRIMO, GAMBIRASIO PAOLO, MORETTI ANTONIO, FANCHINI GIANFRANCO,
MAURI GIULIO, VIGANOI GIUSEPPE, ROTA MARIA FANCHINI, NALDINI MAURO,
PANICINI MAURIZIO, CHIEPPA
GABRIELLA
BARBATO,
CERVINI
ELIO,
FRANCESCHINI MADDALENA, FRANCESCHINI ANGELA, GIUNTINI ENRICO, MOSSI
ENRICO, PANICHELLI FLORIDA, BERGERO ALDO, SALAMONE ANNA, MILANI
SILVIA, FONZONE CACCESE MARIA PIA, SALVATORI
ADOLFO,
PETRONE
VINCENZINO, CERNICCHIARA LIVIO,
PORRINI
WALTER
ANGELO,
ZONI
FRANCESCO, MAESTRI FRANCO, SCALTRITTI PRIMO, MINA TERESA (EREDI),
MINA ANNA MARIA, LUCIONI LUCIANO, LODI MARIO, LOVATI SILVANO,
IPPOLITO ALFONSO, GATTI ANTONIO, CHIZZOLA SERENA in MAYER, ARROBBIO
EMO, RIZZOLO LIVIO, ARLONE GIUSEPPE, VARVELLO RINALDO, FRANCHELLO
AUGUSTO, LANZA GIANCARLO, TRAPANI ROBERTO (EREDI), BLASINA GAETANO,
FABRIS LUCIANO, CAMUS ROBERTO, FILIPPINI ALFREDO, LUPONI GIORGIO,
REBEZ LUCIO, DE VAN MAURIZIO, DE MATTIA BOGGIO CASERO RENATA, CUBEI
LUCCHETTA ADELE, GODAS FULVIO, URBANI MARIA LUISA, BURZACCA TERESA,
VENEZIANI ALFREDO, BETTINELLI RENATA, VECCHI ANDREA,
TURCHETTI
FRANCO, LANZANAVA ROSALIA, PAGANO ROMANO, GIANNONI MARIA FABRIZIA in
CITONE, GROSSER CARLA, MONELLI ANGELA, CHEBAT ANTONIO, CONCHIONE IVO,
FERRARESI BRUNO (EREDI), DE POSARELLI IRIMA, BILUCAGLIA LIVIO,
DAGNELLO GIUSEPPE, FANTACCI FERNANDO, BAELI SALVATORE,
MONTORO
IOLANDA, MANGIAPANE GIUSEPPE, MARINI ELENA in FERRI, SILVESTRI ELIDE,
TRAVIA LUIGI, TURPIN DE VATEVILLE JOSETTE, MARASCHINI GIOVANNI, DE
POSARELLI GIUSEPPE, KISS PAOLA, CIACCHI RENATO, SPERINI GIORGIO,
KROKOS SPIRIDIONE, FERRARA MICHELE, RICCIONE GIUSEPPE LUIGI A. , DI
TOMMASO R. , ROMUALDI RAFFAELE, TROJSI ANNAMARIA, DI TOMMASO PIERINO
VALENTINO, ROMUALDI ALFIERO, MAGLIONE NUNZIO, CREVATIN BURNICH BRUNA,
GASSER BIANCA MARIA, PAGLIARDINI ANTONIO, LA MONICA PIETRO, SCOVENA
ROBERTO, CASTELLANETA ANTONIO, PACE
ERNESTO
(EREDI),
GASPARI
GIOVANNI, NARDON ANTONIO, ANTONELLI MARIA,
GRANDI
M.
LUISA,
NAPOLITANO M., LEZZI RITA, CITONE ARRIGO, SZALLER HANS, COTTIGLIOLI
ROMANO, FANTACCI GABRIELLA in CORAZZI, PAITA BENITO ALMO, VILA MARIA
LUISA, CASTELLI ANGELO, BOSSO TERESINA, DAVALLI LUCIANO, GIULIVI
INDO, ASTOLFI ALESSANDRO, MEAZZINI ANTONIO, CANETTA ELVIO, DIOTALLEVI
REMO, BRUNO GIORGIO, CROCI FELICE, ZENONI CESARE, RIVA ANNA MARIA,
STUCCHI GIOVANNI, PIETRA CAPRINA GIAMPAOLO, DONI ALDO, BERTINI
ROLANDO, SALVADEI SARTORI MELANIA, FURLANETTO MARIAGRAZIA, GIAMPAOLI
CARLO, ZARA ADRIANA, AMIRANTE MARIA ADINOLFI RENATO, MAZZA GENNARO,
CROCIONI LAURA, ALBERTI GIOVANNI, CAPOCCIA RENATO, MORINI ANNA,
CACIONI, BRONZINI VITTORIA, JOVINE ANNA MARIA, PAPÒ
LUCIANO,
LUPARINI LAMBERTO, BONETTI TRENTINO, PIERAGOSTINI CELESTE, MUSINI
PIETRO, POSSI M. FRANCESCA, IMMINENTE ELIO, DOMENICHINI CLAUDIO, NAVA
GIOVANNI, NAVA GIUSEPPE, VERDECCHIA ANNA, ORLANDINI LUIGI, DENDI
GIORGIO, FRANCHI RUGGERO, CORAZZA SCARRONE EOLES (EREDI) DI LIETO
VITTORIO, DALLARI GIANCARLO, TODARO ANTONIO, QUINTAVALLE FRANCESCO,
QUINTAVALLE LAURA, HELMRETCHEN MARIA FEDERICA, BIANCHI GIANCARLA,
CHIODA GIOVANNI, SALMIN PIETRO ROBERTO, DELL'OLMO GIOVANNI, SENO
TULLIO ANTONIO, RALFO VITTORIO, D'ALVANO ROSA, LA REGINA VITO, FASSIO
FRANCA, COPPOLA OLGA, FIORA PASQUALE ANNIBALE, MAGAGNINI LEONELLO,
MAGAGNINI GIULIANA, MONZANI GIUSEPPE, ORTOLANI ROMEO, FAGIANI MARIO,
CATTIN SERGIO, DOMINICI DANILO, SOLDAN GUIDO, ROMANI FABIO, QUOJANI
GABRIELLA, FOLLANI PIER GIORGIO, NEVOLO PIETRO, SCANAPINI ROBERTO,
CACCIOTTI WANDA, ROSSI VITTORIA Ved. VON BERGER (EREDI), TREVISIOL
RENATO, TOSI MARCO, PEINTNER IDA Ved. CASAGRANDE, MANASSERO RENATO,
FEDON MARIA TERESA, MOMOLI ASSUNTA, DAL BORGO ROBERTO, VIANELLO
NATALE, GHEZZO CLAUDIO, BELTRAME , ALDO, CONCILIO ARMANDA in NINEN,
CORAL ANTONIO, SACERDOTI GIORGIO, LISI GIUSEPPE, CAPOBIANCO GIOVANNI,
VIDA ELCI, LUVIANI ENRICO, SACCAROLA BRUNO, MUZZO COSTANTE (EREDI),
NAVA ROSARIO ETTORE, VLAHOVIC MAURIZIO, BERTEI GIOVANNI BRUNO,
VALSECCHI GIANFRANCO, RAPISARDA ITALO, BARONE MICHELE, ROMAGNOLI
PAOLO, ORLANDI FRANCO,
MARINO
CARMELO,
CHIMENTON
MACEDONIO,
REFRONTOLOTTO RITA, ARGENTON ALESSANDRO, GOETSCH JOHANN, GASPARI
BRUNO, CECCARELLI OSVALDO, NIGOTTO ANNA, VERONESE VINCENZO, VERONESE
MARCO, PAVAN GALILEO, SGAMBARO SANTA MARIA, FAVARO LINO, BONI
DIONELLO, SCARAMUZZA GUIDO, ENDRIGO ANDREINA, PATERGNANI M., VERONESE
DANILA, BARATTO ANTONIO, ZONTA FRANCESCO GIUSEPPE, ORLANDINI EZIO,
CAZZAVILLAN GIANFRANCA, SCARPA FORTUNATO (EREDI), RIVA AUGUSTO,
SPADARI ADA, BARATTO GIROLAMO, DEL PUPPO GIORGIA, RIGHETTO LINO,
MERLO GIANCARLO, AMICARELLA PASQUALE, MEDUSA FRANCESCO, TOSATTO
GIORGIO, FILIPPONI ENRICO, MORINI LINO, AVENA GIOVANNI, POSTORINO
MARCELLO SFORZINI ROSA, CENTURELLI GIOVANNI, MORENGHI GIANNINA,
FRIGATO GRAZIANO, MARCANTONIO ASSUNTA, IRLANDO
OLGA,
LOMBARDI
ANTONIO, MARCUCCI RITA, MONACO EMILIO, CALABRESE VITTORIO, CAPPONI
ROSSELLA, NOTARO CORRADO GIOVANNI, FONZONE
CACCESE
BERARDINO,
MADAFFARI FEDERICO, SCOCA GAETANO, ARIANO GIULIA, VACCARO ANTONIO,
MUSIZZA ANTONIO, LUPIDI FRANCESCO, PERLO ANDREA, PERLO MARIA, FRENDO
PAOLO, WAELTI HEIDI in RUSSO, VIETTONE CARLO, FALCONE IDA LA CUTE,
PELLONI FLAVIA, MARINONI ENRICO, PARISI AMATA, D'ANTONIO LAURA, CURTI
GIARDINA RENATO, FERRARI CAPUTI ANNA, WIRZ UGO (EREDI), SANSONE
FRANCESCO, ESPOSITO ANTONIO, PEZZULLO PASQUALE, TUCCIARDONE MARINA,
TUCCIARDONE ANTONIO, COSTANZI MARIA LUISA, LEONORI LEONE, BERTANI
TIZIANA, GISMONDI EDO, LENCI ALESSANDRO, BORGONOVI ALDO, BORGONOVI
LUCIANO, DE LEO GIAMBATTISTA, CESQUI SIRO, LUZI CESARE, GRIGGI
FERRUCCIO, BAFARO VITA, GUZZO ORLANDO (EREDI), ACAMPORA MARIA,
PIZZORNO JOLE Ved. BUSCAGLIONE, DEL BIANCO ALESSANDRO,
DIERMO
EDOARDO, ACCORNERO ARRIGO, BERTI PAOLA, MOSCHINI FRANCO, GALLERINI
GIORGIO, GINOCCHI FRANCO, GINOCCHI MARIO, OREGGIA GABRIELE, BRUNDO
GIUSEPPE, GINETTI BENITO, COSTANTINI ADOLFO, ALLEGRETTI
GIOVAN
BATTISTA, MORONE SALVATORE, PARINI
GIANNINA,
NICOSANTI
EZIO,
GASPERINI ROBERTO, CIAMPOLI GALENO, CHIAPPERINI VITTORIO, PARENZI
EQUILIO, DE FELICE GIOVANNA, MONACO GIORGIO, BULZONI MICHELE, PIRAS
GIUSEPPE, BERRI ANTONIETTA, MONACO CECILIA, TISO ERNESTO, DEL MONTE
ADRIANA Ved. MARINI, CIGNINI ROSA MARIA ved. RECANATI, PAOLETTI
GERARDO, GRANATA ROBERTO, CONTA CESARINA, MARTINATI FRANCO, CIATTINO
MARIA GRAZIA, LO DICO GIUSEPPE, PINO G. BATTISTA (EREDI), CASTELLANI
GIUSEPPE, RODIGHIERO LINO, RODIGHIERO EMANUELA, DE POGGI GIORGIS
LUIGI, BO ANGELA, LANZETTI GIORGIO, CORNELIA, DI GEMMA NORBERTO, GREZ
MARCELLO, SASSU MARGHERITA, VENTURINI SILVANA, GRASSI MARCELLO,
SQUILLACE MARCELLO, BENATO GIOVANNI, SORIO MARIA Ved. MANTOVANI,
BORELLI ELISA, ZANOLLO FERRUCCIO, D'ISEPPI RAFFAELLA, ROSSI VITTORIO,
VIGILI DE KREUTZENBERG CARLA, RASTELLI GISELLA, AMORE FILADELFO,
FEDELI MODOLO ANNA GIULIA, BIELLA ANGELO, COSTANTINI FEDERICO,
CRISTAUDI ENRICO, MARSAGLIA FIORELLA, MARCHETTO ALBERTO, CAVAGLIÀ
CAROLINA, CHIEZZI BENITO, LIPRANDI RENATA, BATTILANI MARCO, NICOLETTI
FRANCO, NANNI SUSANNA, INNOCENTIN DENIS (EREDI), BONETTI BRUNO,
BUSACCHI VINCENZO, ZAMBONELLI DINA, RAGUSIN LICIA in ALLEGRETTI,
LEPRE CESARE, GALLINOTTI OTTAVIO, CATENELLI LUIGI, TRILLO EDOARDO,
CHIABOTTO MICHELE, FELICETTI
MARINA
URBANI,
ONORI
AGOSTINO,
SUPERMERCATO SFEA Srl, APERIO BELLA RODOLFO, MASSONI ANNA MARIA, DE
PAOLI SIRIO, SIENA FRANCO, SIENZA CINZIA, ORSINI FERDINANDO MASSIMO,
PIZZINI SANTA LINA, FILANNINO NICOLA ANTONIO (EREDI), COSTANTINI
LUIGI, ARBIZZANI TOMMASO, GERVASI TOSCA, PIRINI ROBERTO, CABASSA
CARLA, GALLI DANTE, TIEFENTHALER ANNA MARIA, GASTALDI AMELIO, BISI
LIBERO, DISNAN GIANCARLO, SOLANNI FERNANDO, ANICHINI CLORINDA, MATTU
ANTONIETTA, MACCAGNO ANTONIO LUIGI, CAVALLINI GIUSEPPE, CAVALLINI
ARMANDO (EREDE), BORGHI GIUSEPPE (EREDI), SCUDERI GIUSEPPE, GIAN
TOMASSI GIANFRANCO, D'AGOSTINO ORSINI PIER PAOLO, CONTI CESARINA,
PELLEGRINO ROMOLO, VARISCO ELENA, PIAZZA PAOLA, MARINELLI BRUNO,
SQUILLACE LUIGI, SQUILLACE CARLO, SALVI STEFANO, GALLUZZO ORAZIO,
POSSI MARIA FRANCESCA, POLI LUCIA, POLI GABRIELE, SESTILLI MARIA
GRAZIA, ANTONIOLI VALERIO (EREDI), ANTONIOLI ANNA MARIA, MAZZOLINI
MAURIZIO, ALIPRANDI CARLO, ANICHINI UMBERTO, AMBROSIONI
BRUNO,
CAVALLI ALESSANDRO, CAVALLI LORENZO JACOPOI
CERRONE
GIANNINO,
GIUSTINIANI GRAZIA, ALTERIO ANTONIO, CASTELLANI
UBER,
BARBATO
VALERIA, COLOSSO FELICITA, DE ZOTTI ILARIO, LAVIANO DOMENICO, BONOTTO
JOLE, DA CAMPO MICHELE, ROMANO MARIA GRAZIA, SAVI RENZO, BACCHINI A.,
GALEOTTI FLORA DANIELA, GIANNINI MARIO, FIRMI STEFANINA, MAESTRI
MARIA BIANCA (EREDI), TRAVERSA MICHELE, AMATO ATTILIO, FLAMIGNI ANNA,
CECCONI MARCELLO, DEL CARRETTO DI NOVELLO MARIA, MAZZUCA GIOVANNI
BATTISTA, CAPPELLO ANDREA, CAPPELLO PIERLUIGI, PAINI GIANPAOLO,
NARDIELLO GIOVANNI, SALVEMINI FRANCESCO, MAPELLI FRANCESCO, BERARDO
GIUSEPPE, GERLI MARISA, BALLETTO MARIO, NATALI DOMITILLA, CUBITO
LUCIANO, JANNITTI RODOLFO, GELSOMINI TERESA, OLANA MARCELLO, CAROZZI
ZAMBELLI DALMA, TIEZZI ITALIANO, BENEDETTI ANNAP FURLANO GIAMBERTO,
CELLINI C. ILVA (EREDI), ORLANDO ANTONIO, PAPA STEFANIA, COELLI
GIUSEPPE, BASSI MAURIZIO, RAPI URBANO, BELLANTI GINO, MINGACCI F.,
RIZZARDI M., SALVATORE NICOLA, MAGLIO GIUSEPPE, LENZA ELIO, MINUCCI
LIDIA, ATTIMONELLI CECILIA, FELICETTI ROSA, FULIGNOLI DILIO, MAZZANTI
GIANNI, RONCA ERCOLE, GEROSA ZAPPIA VIRGINIA, CASTELLANI GIANCARLO,
BAROSINI FEDERICO, BAROSINI ERALDO (EREDI), BONANNO MASSIMO, BONANNO
CAMILLO, FERRIANI CESARE, FERRIANI ANGELA, FERRIANI FRANCO, BENASSI
MARCELLO, SAGGESE MARIO, BIANCHINI MICHELE (EREDI), CAZZOLA PAOLO,
RONSISVALLE TROMBETTA JOLANDA, AMODEO UGO, BRANDONE SERGIO, OSIO
GERMANA, GRANATA TULLIO, CARINO MARISA, SASSONE CARLO, MILIANI A.,
VERGANI EMILIA, CAPUTO GIUSEPPE, GASPERONI ANGELO, LANFREDI SOFIA
ELSA, MANFREDI SARZI, CIABATTA GIUSEPPE, CIPRIANI LIDIA, DE NARDO
MARIO, MASSAIA CARLO, MASTROMARINO GIUSEPPE,
ZINAGAROPOLI
C.,
MANARESE JOLANDA, CANEPA MARIA PIERA, CARRÀ MARIA GRAZIELLA, BABUDRI
NELLA, IUCCI PIERA, MANISCALCO MARCELLO, CHIAIA VITTORIO, CIGNOLINI
MARIA, SEDLACEK INGEBORG, BISEO MARIA ORNELLA, MORETTI
MARIO,
BASELLINI ENRICA, SALAMINA PAOLO VITTORIO, BONO ENRICO, COZZI GILDA,
LORA MORETTO FULVIO, VISCA TOMMASO, PAGANI ETTORINA Ved. GAMBIAGHI,
TOMASSI GIORGIO, FETTARAPPA GABRIELLA (EREDI), DE GRAZIA ROSARIO,
LAGGIARO GIOVANNI, e per essi quale procuratore speciale, GATTI
ILARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OFANTO, 18, presso
l'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che lo rappresenta e
difende
unitamente all'avvocato REMO DANOVI, giusta procura in calce al
ricorso;
- ricorrenti contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E PER LA BORSA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DEL TESORO,
in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti contro
MATTURRI VINCENZO, elettivamente domiciliato in
ROMA
VIA
F.
CONFALONIERI 5, presso l'avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CELONA, giusta delega a
margine del controricorso;
- controricorrente contro
PAZZI BRUNO, POLINETTI ALDO, SANTEDICOLA LUIGI, GULLO FAUSTO;
- intimati avverso la sentenza n. 3053-98 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 13-11-98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14-02-2001 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Michele Giorgianni, con delega,
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per i resistenti,
Consob e Ministero del Tesoro, l'Avvocato dello Stato Salvatorelli,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi per il resistente, Matturri, gli Avvocati Celona e Manzi, che
hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Dott.
Fatto
Svolgimento del processo
In data 21.7.1983 era pubblicato mediante deposito presso la CONSOB un prospetto informativo
(art. 18 D.L. 95-74 conv. in L. 216-74 come modif. dall'art. 12 della L. 23.3.83 n. 77) inerente
l'operazione di offerta al pubblico della sottoscrizione di titoli atipici afferenti l'operazione "Hotel
Villaggio Santa Teresa" (HVST). I proponenti l'operazione - le socc. Sofinvest p.a., Hotel
Villaggio Santa Teresa a r.l., Istituto Fiduciario Lombardo a r.l., Istituto Fiduciario Lombardo
Servizi a r.l. - precisavano che si intendeva collocare presso il pubblico, e per l'intero capitale
sociale (lire 44 mld), le quote della soc. HVST (che deteneva il capitale della s.p.a. Sarda Grandi
Alberghi, proprietaria del complesso immobiliare - villaggio turistico sito in Santa Teresa di
Gallura) e che le quote sarebbero state acquistate mediante mandato, e con successiva intestazione
fiduciaria, alla soc. Istituto Fiduciario Lombardo. Procedutosi a massiccia sottoscrizione di quote
nei mesi successivi, ed all'esito di ripetute notizie di stampa su irregolarità nell'esercizio delle
attività finanziarie da parte delle società promotrici, il Tribunale di Milano con sentenze 7.5.85 e
13.12.85 dichiarava il fallimento delle soc. I. F.L. (poi posta in L.C.A.), I.F.L. Servizi e Sarda
Grandi Alberghi nel mentre era posta in liquidazione la soc.
HVST. Con citazione 8-9.5.87 un primo gruppo di sottoscrittori delle quote della soc. HVST
(GATTI ILARIO ed altri quattro) conveniva quindi innanzi al Tribunale di Milano i componenti
pro tempore della CONSOB e due suoi funzionari (Pazzi Bruno - Matturri Vincenzo - Polinetti
Aldo - Santedicola Luigi - Gullo Fausto) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti
per effetto della indebita autorizzazione CONSOB 19.7.83 alla operazione, a cagione della quale
essi avevano proceduto all'acquisto da IFL delle quote della HVST.
Con atto 10.7.87, quindi, intervenivano in giudizio Gatti Ilario, Favini Giorgio, Ghirimoldi Emilia
n. q. di procuratori speciali di STENGHEL RENATO e di altri 885 sottoscrittori, che, del pari,
chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Costituitisi i convenuti, con la rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato, era disposta la
chiamata in causa del Ministero del Tesoro e della CONSOB che, costituitisi, eccepivano la
carenza di giurisdizione e l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale. Erano quindi proposti
dai convenuti, o con ricorsi 27.1.89, regolamenti di giurisdizione: l'adita Corte di Cassazione con
sentenza 367-92 a S.U. dichiarava inammissibili i regolamenti per l'inerenza al merito, e non alla
giurisdizione, della prospettata questione di mancanza di diritto soggettivo leso dal
comportamento della P.A. Riassunto il giudizio, medio tempore sospeso, il Tribunale di Milano
con sentenza 11.3.96 rigettava tutte le domande. La sentenza era impugnata da STENGHEL
RENATO e da altri 897 sottoscrittori (e per essi dal procuratore speciale GATTI ILARIO, anche
in proprio) e, costituitisi tutti gli appellati, l'adita Corte di Milano con sentenza 13.11.1998
rigettava l'appello. Affermava in motivazione la Corte, e per quel che in questa sede ancora rileva:
1. Gli appellanti addebitavano al prospetto informativo depositato presso la CONSOB totale non
veridicità, posto che all'epoca del deposito il capitale della soc. HVST ammontava non già a 44
mld di lire ma a soli 20 milioni di lire, che pur dopo le successive delibere di aumento e pur dopo
la loro esecuzione il capitale, al 31.12.83, ammontava a 22 mld di lire, che - come noto ai
commissari CONSOB - la Sofinvest, che avrebbe dovuto cedere ad HVST la partecipazione nella
soc. Sarda Grandi Alberghi, tal partecipazione non aveva neanche essa ancora acquisito; che il
valore del bene era infinitamente inferiore al capitale di lire 44 mld e la stessa stampa, appena nel
settembre 1983, già aveva riferito di preoccupanti iniziative. E posto che di tali gravi carenze la
CONSOB non poteva non accorgersi e posto che aveva gli strumenti idonei per impedire
l'operazione o anche per fornire ai sottoscrittori le dovute esatte informazioni, erano quell'organo
ed i suoi componenti i responsabili dei gravi danni subiti dai sottoscrittori stessi 2. Nell'esame
della sussistenza e rilevanza di tali addebiti non aveva alcun effetto di vincolo la sentenza penale
con la quale il G.
I. presso il Tribunale di Milano aveva dichiarato n.d.p. per amnistia nei confronti degli imputati
Gullo, Santedicola, Polinetti, posto che ai sensi dell'art. 28 dell'abrogato c.p.p. l'efficacia
vincolante della statuizione agli effetti civili sarebbe potuta derivare solo da sentenze di condanna
o di assoluzione e non mai di proscioglimento per amnistia. Restava però indubbia la possibilità di
tenere conto degli atti penali, pur nella piena facoltà di rivalutarli. 3. Quanto ai poteri della
CONSOB all'epoca dei fatti di causa, doveva escludersi alcuna potestà di tale organo di indagare
sulla verità dei fatti dichiarati nel prospetto illustrativo (e tampoco sulla convenienza economica
della proposta operazione) posto che, ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3 in quel momento vigente, la
Commissione aveva solo poteri di regolare in astratto i contenuti e le modalità delle informazioni
da dare al pubblico ma non aveva ancora - tali poteri essendo stati conferiti solo con il D.Leg.
25.1.92 n. 85 - la facoltà di verificare e pubblicizzare la verità dei dati esposti (e tampoco la
opportunità dell'operazione). 4. La CONSOB, poi, aveva fatto inserire nel prospetto la duplice
avvertenza per la quale l'adempimento di pubblicazione del prospetto stesso non conteneva alcun
giudizio di convenienza della Commissione sull'investimento e la veridicità e completezza dei dati
erano esclusiva responsabilità dei redattori, del prospetto: in tal modo la CONSOB aveva
adempiuto con saggezza all'onere di mettere gli investitori sull'avviso quanto ai limiti (legali)
dell'indagine di essa Commissione sulla operazione sollecitata con il prospetto. E se tal contegno
non esonerava la Commissione dalle conseguenze di proprie condotte dolose o gravemente
colpose, certamente rendeva più rigorosa l'esigenza di prova del comportamento inadempiente
addebitato. 5. Prendendo in esame gli addebiti mossi dai sottoscrittori alla CONSOB con riguardo
alle gravi inesattezze contenute nel prospetto, ed in particolare alla negligente verifica dell'entità e
dell'appartenenza del capitale sociale , andava escluso che tali inesattezze avessero potuto avere un
ruolo decisivo nella causazione del danno. In primo luogo, nello stesso prospetto erano dichiarate
modalità di attuazione dell'aumento di capitale tali da far emergere agli occhi dei sottoscrittori la
inidoneità informativa, al proposito, dei dati dichiarati. In secondo luogo, gli eventi indicati
inesattamente (nel luglio 1983) ebbero poi a verificarsi entro il gennaio 1984. In terzo luogo, le
perdite subite dai sottoscrittori non derivarono da inesattezze del prospetto bensì dalla differenza
tra il valore unitario della quota sottoscritta (lire 10.000) e il valore unitario effettivo (stimato in
lire 5.810). In quarto luogo, il valore immobiliare effettivo dell'operazione finiva per coincidere
con quanto (circa lire 30 mld) da Sofinvest comunicato a CONSOB il 13.7.83, sì ché dalla non
correttezza dell'informazione non poteva discendere alcuna omissione informativa della
Commissione. 6. In realtà il danno subito era collegato al fatto che il canone del complesso
immobiliare non poteva affatto rappresentare una componente attiva dell'operazione dato che il
relativo credito (circostanza del tutto sottaciuta) era stato ceduto alla BNL e che il complesso
immobiliare non poteva - per tal ragione - generare a breve termine proventi di sorta: e tanto
attestava bensì le gravi responsabilità dei promotori dell'iniziativa ma escludeva alcuna
responsabilità a carico della CONSOB che non aveva alcun potere di rivedere le stime
immobiliari. 7. Del resto, le successive notizie di stampa sul carattere avventuroso
dell'investimento, lungi dal consentire alla CONSOB alcun intervento a posteriori, che la legge
all'epoca non autorizzava, stante anche il carattere discrezionale dei poteri di cui agli artt. 3 lett.
B-C e 4 della legge 216-74 come modificata con L. 77-83, tal intervento finivano per rendere
affatto inutile: infatti da nuove comunicazioni CONSOB il pubblico non avrebbe ricevuto
protezione maggiore di quella già assicurata dallo stesso clamore della vicenda.
Per la cassazione di tale sentenza STENGHEL RENATO ed altri 897 sottoscrittori di quote (e per
essi il procuratore speciale GATTI ILARIO) hanno proposto ricorso - con cinque motivi notificando l'atto 118.11.99 a Pazzi Bruno, Polinetti Aldo, Matturri Vincenzo destinatario di
seconda notifica il 12.11.99), Santedicola Luigi, Gullo Fausto, CONSOB e Ministero del Tesoro.
Si sono costituiti CONSOB e Ministero notificando controricorso il 18.12.99 nonché Matturri
Vincenzo notificando il proprio atto il 20.12.99.
CONSOB, Ministero e Matturri hanno depositato memorie finali. Alla udienza fissata hanno
oralmente discusso la causa i difensori dei ricorrenti e del Matturri nonché l'Avvocatura dello
Stato che ha illustrato le ragioni tanto degli Enti costituiti quanto degli intimati Pazzi, Polinetti,
Santedicola e Gullo (difesi ai sensi dell'art. 44 RD 1611-33). All'esito di tali difese e delle richieste
orali del P.G. il Collegio ha riservato la decisione.
Diritto
Motivi della decisione
Con il primo motivo viene denunziata violazione dell'art. 28 del C.P.P. abrogato e vizio di
motivazione per avere la Corte di merito omesso di considerare che il Giudice penale aveva
approfonditamente valutato l'inesistenza di fatti e circostanze tali da imporre l'assoluzione nel
merito degli imputati ed aveva quindi statuito sulla esistenza di gravi omissioni di verifica da parte
dei componenti la commissione e dei funzionati addetti, sul cui accertamento il Giudice civile non
avrebbe più potuto operare rivalutazione di sorta.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ripetuta violazione dell'art. 18 della Legge 216-74
come modificato dalle successive L. 23.3.83 n. 77, D.Leg. 25.1.92 n. 85, L. 30.7.94 n. 474,
dell'art. 2043 c.c., degli artt. 28-41-47 Cost., nonché vizio di motivazione, per avere i Giudici di
appello affermato che nel luglio 1983 la CONSOB non aveva il potere di verificare la verità dei
dati alla base del l'investimento proposto, perché tal potere sarebbe stato assegnato solo con il
D.Leg. del 1992. Di contro, ad avviso dei ricorrenti, se la stessa funzione istituzionale della
Commissione imponeva di valorizzarne il ruolo di controllore della veridicità delle affermazioni
contenute negli atti controllati, il solo esame dell'art. 18 quater della legge, con il rinvio ai poteri di
cui agli artt. 3 lett. B) e C) e 4 della stessa legge, avrebbe dovuto far ritenere indiscutibile il potere
della CONSOB nel luglio 1983 di eseguire ispezioni, assumere notizie e chiarimenti onde
accertare completezza ed esattezza dei dati comunicati e pubblicati. In tal senso si era pronunziata
ampia letteratura, gli stessi Presidenti della Commissione e la sentenza istruttoria.
Con il terzo motivo, poi, viene denunziata la violazione delle stesse norme speciali, nonché degli
artt. 1229-2043-2056 c.c.- 28 Cost. e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata dato
indebito rilievo alle incongrue clausole con le quali la CONSOB aveva ritenuto - in sede di
pubblicazione del prospetto - di autoesentarsi dalle responsabilità derivanti dalla inosservanza
degli obblighi di legge e, tra questi, di quello afferente il controllo di veridicità dei dati esposti nel
prospetto stesso.
Con il quarto motivo, quindi, esponente la violazione delle stesse norme sopra indicate ed il
correlato vizio di motivazione, i ricorrenti censurano con ampio argomentare il passaggio
motivazionale con il quale la sentenza della Corte di Milano ha escluso che dalla - pur negata violazione di obblighi di informazione da parte CONSOB fosse derivata ai sottoscrittori alcuna
ipotesi di danno, questo essendo scaturito dalla divergenza tra valore nominale e valore effettivo
della quota e dalla omessa considerazione della inesistenza di redditi di sorta dell'investimento
proposto. Ad avviso dei ricorrenti, invece, ove la CONSOB non avesse autorizzato l'emissione del
prospetto contenente le macroscopiche falsità afferenti l'acquisto già avvenuto di un capitale di
valore pari a lire 44 mld la stessa operazione non avrebbe avuto corso e nessun danno avrebbero
patito i risparmiatori; quantomeno, un inserimento nel prospetto dei dati effettivi o la stessa
adozione di iniziative successive alla pubblicazione, avrebbero reso edotti i sottoscrittori dei reali
termini dell'investimento che si andava a fare ed avrebbero escluso, o quantomeno ridotto, i danni
cagionati.
Con il quinto motivo, infine, viene denunziata la violazione delle ridette norme e la commissione
di vizio di motivazione per avere la Corte territoriale irragionevolmente affermato che le notizie di
stampa successivamente diffuse sul carattere avventuroso dell'investimento in atto avrebbero
esonerato la CONSOB, ignorando il ruolo autorevole dell'organo pubblico a fronte della
opinabilità delle notizie di stampa, sì che in difetto del primo e pur in presenza delle seconde nel
corso del 1984 si erano finite per raccogliere altre ingenti somme (sino ad arrivare ad oltre 27 mld
di lire) nel mentre certamente una sollecita iniziativa CONSOB attuativa del disposto di legge
avrebbe impedito o ridotto la rovinosa raccolta di fondi.
Giova rammentare, prima di procedere all'analitico esame delle censure testè sintetizzate, che la
Corte di Milano, con statuizioni non fatte segno a censura di sorta, ha inteso prendere le mosse
dalla questione della esistenza di posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo agli attori
sostanziali della causa (questione che le S.U. 367-92 avevano ricondotto all'ambito della
fondatezza della domanda) per concludere nel senso della proponibilità delle domande risarcitorie.
E tale conclusione ha fondato sulla qualificazione della causa petendi in termini di addebito del
danno patrimoniale subito (la rovinosa conclusione della sottoscrizione di quote della HVST) alla
condotta della CONSOB e dei suoi componenti e funzionari, condotta omissiva delle possibili e
dovute attività di informazione e gravemente colposa, nonché causalmente incidente su posizioni
giuridiche riconducibili a quelle del diritto soggettivo. Tale qualificazione, pervero scandita su
passaggi coerenti con i principii delineati da questa Corte (nelle note S.U. 500-99 e seguiti da
Cass. 1814-00-3726-00-14432-00), con riguardo alla cognizione dei giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore degli artt. 33 e 34 D.Leg. 80-98, non è stata fatta segno ad impugnazioni di sorta
e va, dunque, tenuta ferma quale, incontestata cornice di riferimento dei passaggi argomentativi
della sentenza impugnata. Essa, dunque, dalla premessa proponibilità delle domande risarcitorie,
deriva, attraverso la disamina delle norme e la valutazione dei fatti, il giudizio conclusivo di
insussistenza dell'illecito; e ciò ponendo in logica sequenza di subordinazione i passaggi afferenti:
1) l'inesistenza dell'obbligo informativo di legge 2) la mancanza del richiesto grado di negligenza
3) l'insussistenza della causalità della (negata) omissione rispetto al danno patrimoniale risarcibile.
Ma prima di esaminare i motivi del ricorso che censurano la legittimità e la coerenza logica di tali
passaggi, occorre esaminare, per disattenderlo a cagione della evidente infondatezza, il primo
motivo del ricorso. Esso prospetta l'efficacia vincolante in sede civile delle statuizioni (di
responsabilità dei commissari e funzionari CONSOB) contenute nella sentenza del G.I. presso il
Tribunale di Milano che ebbe a dichiarare n.d.p. a carico dei predetti per amnistia ma che a tal
declaratoria sarebbe pervenuta dopo la ponderata e specifica valutazione della insussistenza, a
beneficio degli imputati, di ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 152 comma 2 dell'abrogato
c.p.p. La pretesa efficacia vincolante - esattamente esclusa dalla Corte di merito - va invero negata
sull'assorbente rilievo per il quale l'effetto della statuizione penale in sede di giudizio civile di
danno deve essere regolato sulla base del nuovo testo degli artt. 652 e 654 c.p.p. anche se, come
nella specie, la statuizione sia stata emessa prima della entrata in vigore del nuovo codice, in tal
senso disponendo l'art. 260 delle disp. att. c.p.c. approvate con D.Leg. 271-89, con la,
conseguenza per la quale non può riconoscersi alcuna efficacia di giudicato a qualsiasi statuizione
contenuta in una sentenza istruttoria di proscioglimento dell'imputato per applicazione di amnistia
(Cass. 3084-97 - 3519-96 ), pur potendo il Giudice civile - nell'opera di necessaria rivalutazione
del fatto - tenere conto degli elementi di prova ritualmente acquisiti nel processo penale.
Venendo, quindi, all'esame del secondo motivo del ricorso, che denunzia la ripetuta violazione di
legge commessa dalla sentenza impugnata nell'aver escluso la sussistenza - nel luglio del 1983 - di
poteri della CONSOB di accertare le evidenti falsità dei dati comunicati dai promotori delle
operazione di pubblica sottoscrizione e di assumere iniziative di ripristino della verità delle
comunicazioni e di impedimento al corso ulteriore della operazione stessa, ritiene il Collegio,
dall'esame della legislazione all'epoca vigente, che le censure mosse dai ricorrenti alle statuizioni
della pronunzia impugnata siano assolutamente esatte. La Corte di Milano, da un canto, ha
ripetutamente sottolineato l'ovvia constatazione della inesistenza di alcun potere CONSOB di
intervenire formulando riserve sulla opportunità della operazione introdotta con le comunicazioni
di rito e, dall'altro canto, ha più volte, ed erroneamente, escluso che in capo alla CONSOB
sussistessero oneri e poteri di portare ad emersione - e sino alla conseguenza di vietare l'ulteriore
corso dell'operazione - le inesattezze, le incompletezze e le falsità dei dati comunicati.
Ritiene di contro il Collegio, accingendosi all'esame delle rilevanti questioni poste dalla
affermazione di responsabilità civile di un organo pubblico di vigilanza (in vicenda di rilevante
impatto economico non dissimile da quella su alcuni profili della quale ebbero a pronunziare le
SS.UU. 5477-95 e 7339-98), che, una volta accertato (come effettuato dalla sentenza impugnata a
pagg. 29-30-31-35) che ex actis risultava (tanto emergendo dalla documentazione allegata alla
comunicazione effettuata dai promotori) la falsità di essenziali dati della prescritta comunicazione
e della necessaria informazione pubblica (il prospetto), l'organo pubblico, istituzionalmente
preposto ad assicurare l'effettività di minimi standards informative avesse la potestà legale di
intervenire con iniziative istruttorie, integrative, repressive su operazioni che, prima facie, quel
livello di veridica informazione non fornivano.
Ed è la stessa sentenza della Corte milanese a rammentare che il prospetto riassuntivo dei dati
afferenti l'operazione promossa dalle socc. HVST, SOFINVEST, IFL, IFLS, secondo l'incontestata
prospettazione attorea,".. avrebbe dato falsamente per avvenuta ed eseguita la delibera di aumento
del capitale sociale della società Hotel Villaggio S. Teresa a 44 miliardi, mentre l'aumento non era
stato eseguito ed il capitale era all'epoca di 20 milioni.." e che ... il prospetto era stato depositato
benché i proponenti non fossero ancora proprietari del bene, il prezzo di acquisto fosse stato
dichiarato in una somma inferiore a quella di 44 miliardi, il valore della operazione non
considerasse i mutui per 15 miliardi gravanti sulla società" ed anche che "..il canone del
complesso immobiliare non poteva affatto rappresentare per il gruppo Sofinvest - Cultrera una
componente di reddito attiva ed una disponibilità liquida effettiva perché il relativo credito
(circostanza questa del tutto sottaciuta) aveva formato oggetto di cessione o vincolo a favore della
B.N.L.".
Ed è con riguardo all'incontestata eloquenza di tali circostanze che la Corte di merito ha
disapplicato le norme vigenti nel luglio del 1983, ripetutamente ed erroneamente affermando che,
sulla loro base, la CONSOB non aveva alcun potere di controllo sulla veridicità dei dati fattuali
comunicati dai promotori nè di intervento correttivo sugli stessi (finalizzato all'inserimento
sostitutivo dei dati veri) nè, infine, alcun potere di vietare la esecuzione dell'operazione
inottemperante agli interventi stessi.
La legge 23.3.83 n. 77 (pubblicata su G.U. 85-83), che disciplinava i fondi comuni di investimento
immobiliare, ebbe all'art. 12 a ridisegnare i poteri di controllo della CONSOB anche con
riferimento alle operazioni di sottoscrizione od acquisto di titoli ed assai semplicemente delineati
dall'art. 5 D.L. 95-74 conv. in L. 216-74: al proposito vennero disciplinati agli artt. 18 e 18 bis - ter
- quater gli oneri dei promotori di analitica e veridica comunicazione alla CONSOB dei dati
afferenti l'operazione nonché di quelli, da inserire in apposito prospetto informativo, concernenti
organizzazione, situazione economico - finanziaria, evoluzione e prospettive dei soggetti
proponenti.
La Consob, fermo restando il potere (art. 18 comma 3 ) di innovare alle proprie metodologie
informative dell'offerta e di pretendere l'addizione dei dati (rispetto a quelli generalmente
richiesti), aveva poi il ben più penetrante e diffuso potere di controllo della completezza veridicità delle notizie (art. 18 quater) lungo tutto l'arco procedimentale corrente dalla data della
comunicazione della operazione, un potere espressivo della scelta legislativa di assegnare alla
CONSOB la massima funzione di garante della legalità dell'agire delle società e tradotto in
plurime potestà di intervento (artt. 3 - 4), significativamente richiamate per la fase del controllo
dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio (art. 18 quater cit.), tra le quali, e per quel
che rileva, la potestà di disporre esibizioni ed integrazioni documentali, ispezioni ed inchieste, al
fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati..".
E, si badi, tali ultime potestà (art. 3 lett. c), richiamate espressamente dall'intervento legislativo del
1983 (con il citato art. 18 quater comma 1 introdotto dall'art. 12 della legge 23.3.83 n. 77), erano
ancora quelle previste nel testo dell'art. 1 della legge 7.6.74 n. 216 di conversione del D.L. 96-74
istitutivo della Consob: e tali letteralmente rimasero anche quando il citato art. 3 venne ridisegnato
dall'art. 5 della legge 4.6.85 n. 281. Si trattava, quindi, di poteri qualificanti per lo stesso rilievo
ordinamentale della CONSOB e comunque nella disponibilità dell'apparato della Commissione da
ben nove anni e non certo frutto di una novellazione ad opera della legge 77-83 (che, infatti, a tali
poteri fece espresso rinvio per estenderne l'esercizio proprio al controllo della fase aperta dalla
comunicazione di offerta al pubblico).
Ed a chiusura razionale di tale sistema di poteri, sussisteva, poi, la potestà (art. 18 comma 4) di
vietare in infine l'operazione o di intervenire nel suo corso (non già, come ripetutamente quanto
inutilmente ribadito dalla sentenza impugnata, per l'inopportunità o la rischiosità della stessa bensì
per l'inosservanza delle prescrizioni - generali o speciali - poste a garanzia della genuinità dei
richiesti standards informativi.
Ebbene, la Corte di merito, che pur nella disamina dello stato normativo nel luglio 1983, ha inteso
ignorare tale sistema di norme, ha poi finito per dar atto della esistenza dei poteri di cui all'art. 3
lett. C (se pur nella riduttiva ottica di poteri di integrazione successiva) ma ne ha escluso la
rilevanza sotto il profilo della discrezionalità del loro uso (oltre che della inutilità pratica, come
sarà esaminato in occasione della valutazione del quinto motivo di ricorso). Ed anche tale
affermazione appare formulata in violazione di legge, posto che se è indiscutibile che appartenga
alla sfera riservata alle scelte dell'organo quella di utilizzare questo o quello strumento istruttorio,
correttivo, repressivo a fronte di elementi di, incompletezza o non veridicità della comunicazione
di cui all'art. 18, è altrettanto indiscutibile - trattandosi di strumenti assegnati all'organo pubblico
per l'esercizio di una funzione di vigilanza - che l'omissione di alcuna iniziativa funzionale allo
scopo assegnato non può trovare esimente nell'appartenenza anche di tale omissione all'ambito
della funzione stessa, tal funzione avendo oltre i noti limiti esterni della imparzialità, correttezza e
buona amministrazione (S.U. 500-99 cit.) il vincolo interno costituito dalla attivazione della
vigilanza nell'interesse pubblico, quello che questa Corte ha già avuto occasione di definire come
l'interesse alla trasparenza del mercato dei valori mobiliari (Cass. 10976-96).
A questo quadro normativo coerente nel dettare le regole per un preventivo e successivo controllo
CONSOB sulla completezza e veridicità delle informazioni date dai promotori della operazione si è aggiunto, vari anni appresso, lo strumento del supplemento di prospetto, imposto ai promotori
dal sopravvenire, dopo la pubblicazione e prima della chiusura dell'operazione, di fatti nuovi (o
constatazione di errori) idonei ad influire sulla valutazione dei valori mobiliari (comma C dell'art.
18 come modificato dall'art. 1 D.Leg. 25.1.1992 n. 85, adottato in esecuzione della Dir.
89-298-CEE). E si tratta di un supplemento di "informazione" che innova al quadro normativo
previgente soltanto perché aggiunge uno strumento di garanzia predefinito ad un quadro di misure
di vigilanza affidate alla scelta tecnica aperta della CONSOB (e non certo perché, come
inesattamente affermato dai Giudici di merito, introduce poteri ispettivi prima inesistenti).
Va, infine, e conclusivamente, rilevato che la qui disattesa interpretazione del (chiarissimo) dato
normativo del 1983 confligge in modo macroscopico anche con la razionalità del sistema di
garanzie perseguite con la istituzione della CONSOB. Ed infatti, ipotizzare che l'intero
procedimento di comunicazione di dati di allegazione di documentazione e di pubblicazione del
prospetto riassuntivo fosse stato ideato al solo fine di consentire una programmata pubblicità della
operazione ed affermare che in tal quadro alla CONSOB spettasse solo di regolare - integrare i
modi di pubblicizzazione, significherebbe ridurre il ruolo dell'Organo di garanzia a quello di un
ufficio di deposito atti, con la ineluttabile conseguenza di veder attribuita ad un organo in tesi
privo di alcun potere di controllo sulla veridicità degli atti il ruolo di pubblico promotore della
genuinità degli atti quale dichiarata dagli interessati. Ed è sintomatico che la sentenza impugnata,
partita dalle rilevate erronee premesse ed affrontata con le subordinate e successive rationes
decidendi l'ipotesi della sussistenza della contestata condotta omissiva, si sia imbattuta proprio in
tale conseguenza, finendo per attribuire rilevanza alla anomala clausola di "esonero di
responsabilità" apposta al prospetto in discorso e, giustamente, attirandosi le censure contenute nel
terzo motivo del ricorso, censure che si vanno subito ad esaminare.
Affermano al proposito i Giudici milanesi che la duplice avvertenza e dichiarazione fatta apporre
in testa ed in coda al prospetto (e relativa tanto alla inesistenza di alcun giudizio della CONSOB
anche sulla sola completezza e verità dei dati riportati quanto alla responsabilità dei soli
proponenti per le notizie riportate), se pur non inducenti esonero della Commissione da
responsabilità per condotta gravemente, colposa avrebbero comunque determinato un elevarsi
della soglia probatoria afferente la colpa necessaria all'addebito. Come esattamente rilevato nel
motivo in esame la statuizione testè riferita appare viziata da violazione di legge ed illogica sul
piano della valutazione dei fatti. Se, infatti, occorre affermare (come rammentato nell'esame del
secondo motivo) che la CONSOB aveva comunque il dovere di verificare ed assicurare la
veridicità di dati e notizie che autorizzava fossero pubblicati nelle premesse del prospetto, le
precisazioni in discorso, per la parte in cui negavano proprio l'esistenza di quel dovere, erano
stilate evidentemente contra legem (restando corrette per la parte in cui negavano che la
pubblicazione del prospetto comportasse giudizio della CONSOB sulla convenienza per il
pubblico della operazione proposta). Ma è anche illogico attribuire ad un organo pubblico - per il
quale il comportamento dovuto non è adempimento contrattuale ma osservanza delle
norme-precetto afferenti la funzione - il potere di emettere dichiarazioni (negoziali) idonee a
comprovare una media diligenza e buona fede, là dove la colpa dell'azione od omissione della
P.A., inducente danno risarcibile per la lesione di una situazione protetta del privato, deve essere
scrutinata oggettivamente con riguardo alle regole di imparzialità, correttezza e buona
amministrazione (S.U. 500-99 cit.).
Solo in parte fondata è la censura contenuta nel quarto motivo del ricorso: la Corte territoriale,
seguendo lo sviluppo delle subordinate rationes decidendi, ha inteso dare per commessa la ascritta
violazione di legge (per omissione) ma ha negato la sussistenza della causalità tra omissione e
danno sul rilievo della non dipendenza dalle omesse informative del reale danno patito, questo
essendo individuabile semmai nella divergenza tra valore di sottoscrizione delle quote e valore
effettivo delle stesse (a sua volta indotta dalla sottaciuta assenza di componenti di reddito
nell'investimento proposto, determinata dalla pregressa cessione dei canoni alla BNL). Le omesse
informazioni originarie (quelle afferenti i fatti successivi non sarebbero state comunque erogabili
dalla CONSOB, stanti i limiti legali di intervento), del resto, sarebbero state, ad avviso della
Corte, afferenti fatti poi effettivamente - anche se su valori inferiori - realizzati (entro il gennaio
1984).
Orbene, se appare inconferente, ed in parte inammissibile, la contestazione delle valutazioni fatta
dalla Corte di merito sulla dimensione del danno subito dagli investitori ed il suo collegamento
con questa o quella manipolazione operata dai promotori, appare del tutto pertinente e fondata la
ripetuta denunzia del palese equivoco nel quale è incorsa la pronunzia impugnata. Questa, infatti,
indagando sulla causalità tra condotta omissiva e danno patito ha finito per negarla sulla base di
rilievi afferenti la mera quantificazione del danno, senza interrogarsi - con specifico riguardo alle
date ed alle modalità delle varie sottoscrizioni - sulla possibilità che l'uso dei poteri conferitile
dalla legge avrebbe dovuto indurre CONSOB a far pubblicare sul prospetto, previa le menzionate
iniziative ed integrazioni, solo notizie veridiche (nel luglio 1983) ovvero, ed in caso di non
ottemperanza alle proprie iniziative, a non autorizzarne affatto la pubblicazione. Avrebbe quindi
dovuto il Giudice d'appello scrutinare la pretesa causalità, pur nella difficoltà della valutazione e
con l'uso di ogni potere assegnato al Giudice del merito, ma facendo applicazione dei principii in
tema di concorso di cause statuiti dall'art. 41 C.P. ed applicabili anche a regolare la causalità
nell'illecito extracontrattuale; ed avrebbe poi dovuto formulare prognosi sulla sorte delle iniziative
di sottoscrizione in presenza dei possibili esiti del corretto e tempestivo esercizio della vigilanza
CONSOB.
E solo ove avesse dato al relativo quesito risposta positiva concludendo nel senso della
presumibile, esclusione di questa o quella sottoscrizione "dannosa", per effetto del tempestivo
esercizio delle potestà di legge - avrebbe dovuto spostare l'attenzione dalla responsabilità degli
organi (scrutinandone la condotta "colposa" alla stregua delle indicazioni dianzi formulate) alla
specifica ed individuale responsabilità dei componenti o dipendenti.
Fondata è, infine, la censura contenuta nel quinto motivo del ricorso. La sentenza impugnata ha,
come in narrativa rammentato, negato che dalla CONSOB fosse comunque esigibile un intervento
successivo alla pubblicazione del prospetto ed in coincidenza della diffusione (27.9.83) di notizie
di stampa sul carattere avventuroso dell'operazione avviata: e l'opinione negativa dei Giudici
milanesi si è fondata sulla duplice considerazione del carattere certamente "discrezionale" dei
poteri di integrazione di cui all'art. 3 lett.
B-C della L. 216-74 (ai quali faceva rinvio l'art. 18 quater comma 1 della stessa legge, come
modificato dall'art. 12 della L. 77-83) e della sostanziale inefficienza causale di un intervento
informativo assunto nel pieno di una campagna giornalistica di informazione.
Orbene, se per quel che rileva la pretesa discrezionalità delle iniziative non può che rinviarsi a
quanto affermato nell'esame del secondo motivo del ricorso (ed alla cui stregua è stata rilevata la
contrarietà a legge della statuizione dei Giudici di merito), per quanto concerne la pretesa
"superfluità" di un intervento accertatore CONSOB dopo le notizie di stampa appaiono pertinenti
e condivisibili le censure al proposito formulate dai ricorrenti. La Corte di merito, infatti, pur
consapevole del fatto che CONSOB in quel contesto - che richiamava l'attenzione dell'opinione
pubblica su profili i cui dati fattuali emergevano già dalla documentazione allegata alla
comunicazione del luglio - avesse i poteri di intervento di cui alla lettera C) art. 3 della Legge
216-74 (poteri in effetti limitati al mero accertamento correttivo ed episodico dei dati comunicati,
e non autorizzanti la pubblicazione del supplemento di prospetto disciplinato solo con il D.Leg.
85-92), ha però ritenuto che i potenziali investitori fossero stati già sufficientemente avvertiti,
proprio a cagione del clamore di stampa, dei rischi esistenti.
Orbene, tale argomentare disvela pienamente la denunziata violazione dell'art. 2043 c.c. e la
parimenti evidenziata illogicità argomentativa, per avere la Corte di merito considerato le notizie
di stampa quali esimenti dall'obbligo istituzionale della CONSOB di attivare le potestà disponibili
senza considerare che; al contrario, tali notizie avrebbero semmai imposto, e non certo escluso, la
sollecita attivazione degli interventi doverosi - sino a quel momento negletti.
Di contro, le notizie in discorso avrebbero potuto essere considerate come originanti una
situazione - pervero caratterizzata, dall'ampio dispiegamento cronologico delle sottoscrizioni
(iniziate all'indomani della pubblicazione del prospetto e continuate anche nell'anno 1984) nella
quale, semmai, il comportamento dei sottoscrittori (o di parte di essi) avrebbe potuto ricevere una
valutazione alla stregua degli artt. 2056 comma 1 e 1227 c.c.
Sicché, e sotto entrambi i profili la riportata statuizione merita censura avendo, da un canto,
erroneamente attribuito alle notizie di stampa l'indebito ruolo di esimenti dai propri obblighi a
beneficio della CONSOB ed avendo, dall'altro canto, mancato di collocarle sull'esatto terreno della
valutazione della condotta dei creditori.
All'esito delle esposte considerazioni, quindi, ritiene il Collegio che, rigettato il primo motivo del
ricorso ed accolto pienamente il secondo, nonché accolte, per quanto di ragione, le censure
contenute nei successivi mezzi di impugnazione, la sentenza impugnata debba essere cassata con
rinvio ad altra sezione della Corte di Milano per nuovo completo esame della controversia, esame
che sarà condotto sulla base dei formulati principii di diritto e seguendo una corretta logica
argomentativa (alla quale la sentenza impugnata si è più volte sottratta).
Sarà compito del Giudice del rinvio anche quello di regolare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
p.q.m.
La Corte di Cassazione, rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo e, per quanto di
ragione, il terzo, quarto e quinto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
ad altra sezione della corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Note
Utente: Univ. degli Studi di Bologna Univ. degli Studi di Bologna
www.iusexplorer.it - 10.02.2014
© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156
Fly UP