...

allegato - Comune di Palermo

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

allegato - Comune di Palermo
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Staff Comandante
Ufficio Informazioni Istituzionali
__________________________________________
Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada
Ripassiamo il Codice della Strada.-
USO DEL CASCO. ART. 171
Alla guida di un ciclomotore o motociclo, circoliamo senza indossare il casco
protettivo, oppure indossiamo il casco senza allacciarlo, il che equivale a non
averlo, perché al primo impatto con un ostacolo o in caso di caduta, volerebbe
via dalla testa, non assicurando alcuna protezione del capo.
Oltre all’uso del buon senso che da solo basterebbe a convincerci della sua
utilità, è inconfutabile che dall’obbligatorietà del casco in poi, all’aumentare
dell’uso del casco sono drasticamente diminuiti gli accessi al Pronto Soccorso, i
ricoveri in neurologia e traumatologia e le prognosi riservate.
Ma nonostante tutto, alcuni giovani dichiarano di usare il
casco il meno possibile o addirittura ammettono di non usarlo perché fa sudare,
mentre alcune ragazze candidamente affermano di non indossarlo perché rovina
i capelli.
COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
Dall’uso del casco, obbligatorio per conducente ed eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli, sono esclusi i conducenti dei velocipedi, compresi
quelli elettrici.
Sono altresì esclusi,
i conducenti di ciclomotori e motoveicoli a
tre o quattro ruote, dotati di carrozzeria chiusa, mentre i conducenti di
ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, dotate di cellula di sicurezza , sono
obbligati all’uso del casco.
GUIDA SENZA CASCO O CON CASCO SLACCIATO.
La sanzione per mancato uso del casco o per il casco non perfettamente
allacciato è di 84 euro, oltre alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per
sessanta giorni e la decurtazione di cinque punti, applicabile ai conducenti
maggiorenni titolari di patente.
Se, nel corso di un biennio, sia stata commessa la stessa infrazione per almeno
due volte, il fermo amministrativo viene esteso a novanta giorni, esclusi i
motoveicoli diversi dai motocicli.
PASSEGGERO SENZA CASCO.Identica sanzione si applica per il passeggero, maggiorenne o minorenne, senza
casco o con casco non perfettamente allacciato.
Nel caso di passeggero maggiorenne, l’infrazione si contesta solo al passeggero,
ma se in caso di incidente, dovesse riportare danni, una sentenza della
Cassazione richiama la responsabilità del conducente che non avendo obbligato
il passeggero ad indossare il casco, può risponderne penalmente.
Nel caso di passeggero minorenne, l’infrazione viene contestata al conducente se
maggiorenne, mentre nel caso di conducente minorenne, viene redatto il verbale
nei confronti del genitore.
Affidiamoci ad un casco omologato e non ad un casco
qualunque. L’omologazione ECE/ONU indica che il casco è di tipo approvato ed
ha superato dei test di resistenza. Per la nostra sicurezza alla guida di un
ciclomotore o motociclo, diffidiamo di caschi dal prezzo molto basso e
rivolgiamoci a marchi conosciuti e rintracciabili. Leggiamo la targhetta
all’interno del casco, dove è indicato il numero progressivo di costruzione, il
numero di omologazione e la nazione in cui è stata rilasciata l’omologazione.
Attenzione perché circolare con il casco non omologato, è come non indossarlo e
si incorre pertanto nella sanzione di 84 euro ed al sequestro del casco per la
successiva confisca .-
A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO –
UFFICIO INFORMAZIONI ISTITUZIONALI
COMM. SALVATORE ROMANO - COMM. SETTIMO ALBANESE
Fly UP