Comments
Description
Transcript
allegato - Comune di Palermo
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali __________________________________________ Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- USO DEL CASCO. ART. 171 Alla guida di un ciclomotore o motociclo, circoliamo senza indossare il casco protettivo, oppure indossiamo il casco senza allacciarlo, il che equivale a non averlo, perché al primo impatto con un ostacolo o in caso di caduta, volerebbe via dalla testa, non assicurando alcuna protezione del capo. Oltre all’uso del buon senso che da solo basterebbe a convincerci della sua utilità, è inconfutabile che dall’obbligatorietà del casco in poi, all’aumentare dell’uso del casco sono drasticamente diminuiti gli accessi al Pronto Soccorso, i ricoveri in neurologia e traumatologia e le prognosi riservate. Ma nonostante tutto, alcuni giovani dichiarano di usare il casco il meno possibile o addirittura ammettono di non usarlo perché fa sudare, mentre alcune ragazze candidamente affermano di non indossarlo perché rovina i capelli. COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA Dall’uso del casco, obbligatorio per conducente ed eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, sono esclusi i conducenti dei velocipedi, compresi quelli elettrici. Sono altresì esclusi, i conducenti di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote, dotati di carrozzeria chiusa, mentre i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, dotate di cellula di sicurezza , sono obbligati all’uso del casco. GUIDA SENZA CASCO O CON CASCO SLACCIATO. La sanzione per mancato uso del casco o per il casco non perfettamente allacciato è di 84 euro, oltre alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per sessanta giorni e la decurtazione di cinque punti, applicabile ai conducenti maggiorenni titolari di patente. Se, nel corso di un biennio, sia stata commessa la stessa infrazione per almeno due volte, il fermo amministrativo viene esteso a novanta giorni, esclusi i motoveicoli diversi dai motocicli. PASSEGGERO SENZA CASCO.Identica sanzione si applica per il passeggero, maggiorenne o minorenne, senza casco o con casco non perfettamente allacciato. Nel caso di passeggero maggiorenne, l’infrazione si contesta solo al passeggero, ma se in caso di incidente, dovesse riportare danni, una sentenza della Cassazione richiama la responsabilità del conducente che non avendo obbligato il passeggero ad indossare il casco, può risponderne penalmente. Nel caso di passeggero minorenne, l’infrazione viene contestata al conducente se maggiorenne, mentre nel caso di conducente minorenne, viene redatto il verbale nei confronti del genitore. Affidiamoci ad un casco omologato e non ad un casco qualunque. L’omologazione ECE/ONU indica che il casco è di tipo approvato ed ha superato dei test di resistenza. Per la nostra sicurezza alla guida di un ciclomotore o motociclo, diffidiamo di caschi dal prezzo molto basso e rivolgiamoci a marchi conosciuti e rintracciabili. Leggiamo la targhetta all’interno del casco, dove è indicato il numero progressivo di costruzione, il numero di omologazione e la nazione in cui è stata rilasciata l’omologazione. Attenzione perché circolare con il casco non omologato, è come non indossarlo e si incorre pertanto nella sanzione di 84 euro ed al sequestro del casco per la successiva confisca .- A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO – UFFICIO INFORMAZIONI ISTITUZIONALI COMM. SALVATORE ROMANO - COMM. SETTIMO ALBANESE