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le dichiarazioni degli enti
LE DICHIARAZIONI DEGLI ENTI: IVA E IRAP
LA DICHIARAZIONE IVA 2009
La dichiarazione annuale IVA è un riepilogo generale necessario a far pervenire agli uffici le
informazioni relative all’attività del soggetto di imposta, posto che, i dati relativi alle liquidazioni
periodiche rimangono nella sfera del contribuente.
Tramite suddetta dichiarazione, attraverso l’enumerazione delle operazioni attive e degli acquisti
registrati nell’anno (inseriti separatamente in base all’aliquota applicata) nonché delle liquidazioni e
dei versamenti periodici, vengono determinati: il volume d’affari, il debito o il credito di imposta
relativo all’anno solare, l’imposta detraibile ed il pro-rata provvisorio per l’anno successivo.
L’articolo 8 del D.P.R. 322/98 prevede le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione
annuale IVA.
1. Soggetti
Si ricorda che sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA/2009 in via telematica, fra gli altri:
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello 770, dichiarazione dei sostituti di imposta.
I comuni rientrano perciò tra i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica della
dichiarazione IVA.
2. Termini di presentazione
La presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento
deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.
Le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su
modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da
258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del
19 giugno 2002).
La dichiarazione Iva 2009 deve essere presentata entro il 30 settembre 2009.
3.
Modalità di presentazione
La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
Dal 2002 (era già così dal 2001 in virtù di quanto stabilito da Dpcm 30.04.00) gli enti pubblici
devono presentare obbligatoriamente la dichiarazione unificata in via telematica,
direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, fra l’altro, i soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto ovvero i soggetti tenuti
alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.
Gli enti pubblici, in quanto tenuti alla presentazione sia della dichiarazione relativa
all’imposta sul valore aggiunto che di quella dei sostituti di imposta, devono quindi adempiere
a questo obbligo in via telematica.
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2009 (approvate con
provvedimento del 15 gennaio 2009) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione
della dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO 2009, sia ai soggetti tenuti a presentare
detta dichiarazione in via “autonoma”.
In particolare, per i contribuenti, quali gli enti locali, tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel
modello UNICO occorre precisare quanto segue:
• i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata
sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del
frontespizio.
Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2009 – deve essere
utilizzato il frontespizio di quest’ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX
(determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta) devono essere invece indicati nel
quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest’ultimo
modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
• anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2009 comprendente la
dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello
VR-2009 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.
Tale modello deve essere presentato all’agente della riscossione in due esemplari (uno per l’agente
della riscossione ed uno per l’Ufficio), entrambi sottoscritti in originale. Di solito gli enti pubblici
piuttosto che richiedere il rimborso dell’iva utilizzano il relativo credito in compensazione con le
ritenute da versare.
- Presentazione tramite intermediario abilitato
La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa direttamente oppure tramite
intermediari abilitati .
In quest’ultimo caso l’intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente una duplice comunicazione:
- la prima redatta in forma libera, da rilasciare contestualmente alla ricezione della dichiarazione o
dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, che attesta l’impegno a trasmettere in via
telematica la dichiarazione, con l’indicazione della data e della personale sottoscrizione
dell’intermediario. La stessa data sarà indicata nel frontespizio del modello Unico;
- la seconda, da rilasciare entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della
dichiarazione, contenente l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via
telematica debitamente sottoscritta dall’intermediario, e copia della comunicazione dell’Agenzia
delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono conservare copia delle
dichiarazioni trasmesse anche su supporto informativo per il periodo previsto dall’art.43 del Dpr
600/73.
I contribuenti devono invece conservarne copia su supporto cartaceo.
- Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla
direttamente; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa
telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
La prova della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate che
ne attesta l’avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente
avvalersi :
- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
sostituti d’imposta ( Mod. 770 semplificato o normale), in relazione ad un numero di soggetti
superiore a venti ;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo
l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998,
non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di
presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.
La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria
attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o
tramite intermediario.
Il solo impegno a trasmettere o a predisporre e trasmettere la dichiarazione potrà pertanto avere una
valenza probatoria soltanto nell’ambito dei rapporti tra intermediario e contribuente, qualora
sorgano delle controversie tra questi, non potendo invece essere opposto all’Amministrazione
finanziaria.
Le istruzioni precisano che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine del
30 settembre, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi
alla data di comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
- Sottoscrizione
La dichiarazione annuale IVA, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, che, nei
comuni, ai sensi dell’art. 50 comma 2 del Dlgs 267/2000 è il sindaco. Tuttavia è possibile che tale
potere venga attribuito ad altro soggetto, secondo quanto previsto dallo statuto comunale.
4. Elementi necessari della dichiarazione
Nella dichiarazione devono essere indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del
contribuente, l'ammontare delle operazioni effettuate e l'imposta ad esse relativa, nonché gli altri
elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate è in grado
di acquisire direttamente.
Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo,
D.P.R. 633/72.
Quindi, schematizzando, dalla dichiarazione annuale IVA devono risultare:
- l’ indicazione dell’imponibile, distinto secondo le aliquote applicabili, delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi di cui è stata fatta nell’anno precedente relativa registrazione,
nonché l’ammontare delle relative imposte;
- l’indicazione delle operazioni non imponibili ex art. 21, sesto comma, e delle operazioni
esenti registrate nell’anno precedente;
- l’indicazione, distinta secondo le aliquote applicabili, degli acquisti e delle importazioni per i
quali è ammessa la detrazione e che risultano dalle fatture e dalle bollette doganali registrate
nell’anno precedente, nonché l’ammontare delle imposte e quello delle rettifiche della
detrazione;
- la differenza tra imposte a debito e imposte detraibili;
- l’indicazione delle somme versate con gli estremi delle relative attestazioni.
5. Struttura del modello
Il modello di dichiarazione IVA 2009 ha struttura modulare ed è costituito dal:
• Frontespizio
Contiene i dati anagrafici del contribuente.
E’ composto da tre facciate:
– la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
– la seconda e terza facciata richiedono l’indicazione del codice fiscale del contribuente, posto
nella parte superiore del modello, dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante,
dell’ulteriore domicilio per la notificazione degli atti, la firma della dichiarazione, l’impegno
alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità.
Si rammenta che gli enti locali sono tenuti a compilare il frontespizio del modello Unico ENC.
• MODULO
Composto di più quadri, i quadri significativi per gli enti pubblici sono:
- VA – Informazioni sull’attività.
- VE – Determinazione del volume d’affari e dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili.
- VF – Ammontare degli acquisti.
- VG – Iva ammessa in detrazione.
- VH – Liquidazioni periodiche.
- VL – Liquidazione dell’imposta annuale.
- VT – Ripartizione territoriale dell’Iva al consumo
- VO – Comunicazione delle opzioni e delle revoche
6. Istruzioni per la compilazione dei quadri
6.1 Quadro VA
Il quadro VA “Informazioni e dati relativi all’attività” è suddiviso in 4 sezioni :
- Sezione 1: contenente alcuni dati analitici riguardanti l’individuazione dell’attività svolta dal
contribuente;
- Sezione 2: prevede l’indicazione di specifici dati, riguardanti alcune operazioni esenti e
cessioni occasionali di beni usati.
- Sezione 3: contiene i dati riguardanti le operazioni intracomunitarie, le importazioni, le
esportazioni e le operazioni con la Repubblica di San Marino;
- Sezione 4: prevede l’indicazione di alcuni particolari relativi alle attività svolte dal soggetto
(dati riepilogativi).
Nel caso in cui l’ente eserciti un’unica attività la sezione 1 deve essere compilata sull’unico
modulo. Se , invece, esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36 devono essere
presentati tanti moduli e compilate tante sezioni quante sono le attività separate.
Gli enti nella compilazione quadro VA devono prestare particolare attenzione alla sezione 1, righi
VA2 e VA3.
Nella Sezione 1, al rigo VA2, va inserito il codice
Rigo VA2: deve essere indicato il codice attività a sei cifre contenuti nella nuova classificazione
delle attività economiche denominata Ateco 2007 (approvata con provvedimento del 16 novembre
2007, ed in vigore dal 1° gennaio 2008). La tabella dei codici attività è consultabile sui siti dell’
Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrete.gov.it e del ministero dell’Economia e delle finanze
www.finanze.gov.it
Nel caso dei Comuni il codice è 84.11.10
In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, sull’unico modulo, deve essere
indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato
nell’anno d’imposta.
Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell’art. 36, deve
essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo.
Se nell’ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto
modulo il codice relativo all’attività prevalente.
Rigo VA3: deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti e delle importazioni (risultanti
nel rigo VF21). I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell’IVA sono i seguenti:
• colonna 1, bisogna riportare il costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali,
compresi i beni di costo non superiore a euro 516,45 e compreso il prezzo di riscatto per i
beni già acquisiti in leasing nel corso del 2008 (ad esempio macchinari, attrezzature,
impianti, ecc).
• colonna 2, bisogna riportare il costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:
l’ importo dei canoni relativi ai beni strumentali;
acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
il corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.:
terreni);
• colonna 3, bisogna riportare il costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni
destinati alla produzione di beni o di servizi;
• colonna 4, bisogna riportare il costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e
servizi inerenti l’esercizio dell’impresa, arte o professione, non compresi nei campi
precedenti (es.: spese generali).
Tale sezione del modello 2009 non ha riportato novità rilevanti, a parte l’introduzione del rigo VA8,
che comunque non è rilevante per gli enti locali.
Il rigo VA8 è stato inserito per l’indicazione degli acquisti ed utilizzi di terminali per il servizio
radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%.
6.2 Quadro VE
Contenente i dati relativi alla “ Determinazione del volume d’affari della imposta relativa alle
operazioni imponibili”.
Tale quadro è suddiviso in 4 sezioni:
Sezioni 1: Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati.
Sezione 2: Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali.
Sezione 3: Altre operazioni.
Sezione 4: Volume d’affari e totale imposta.
Le sezioni del quadro VE non sono tutte rilevanti per gli enti locali. L’ente è interessato
esclusivamente alla Sezione2, Sez. 3 e Sez. 4. In dettaglio:
Sezione 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali
o professionali. Tale sezione deve essere compilata:
• da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
• dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le
cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell’art. 34 effettuate nell’anno 2008 per le
quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni ( regime agricolo Iva ad
Iva).
Righi da VE20 a VE22: In corrispondenza di tali righi vanno riportati:
- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d’imposta,
risultanti dal registro delle fatture emesse ( art.23) e/o dal registro dei corrispettivi (art.24) , per i
quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno, al netto delle variazioni in diminuzione
registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, occorre riportare l’imposta calcolata applicando l’aliquota d’imposta
corrispondente.
Rigo VE23: nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte , determinato sommando
gli importi riportati ai righi da VE20 a VE22, rispettivamente della colonna degli imponibili e della
colonna delle imposte.
Rigo VE24: nel rigo verranno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle
operazioni di cui ai righi da VE20 a VE22.
Rigo VE25: nel rigo indicare il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene
aumentando o diminuendo l’importo risultante al rigo VE23 dell’ammontare delle variazioni in
più o in meno indicato al rigo VE24.
SEZIONE 3 - Altre operazioni
Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle
precedenti sezioni 1 e 2.
Per i comuni assumono significato in particolare i seguenti righi:
Nel rigo VE33 indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 e delle operazioni
dichiarate esenti da altre disposizioni.
Nel rigo VE37 indicare, per diminuire il volume d’affari (ma senza essere preceduto dal segno
“meno”), l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli
anni precedenti e per le quali nell’anno 2008 si é verificata l’esigibilità dell’imposta.
Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE1 a
VE9 e nei righi da VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel corrente
anno.
Nel rigo VE38 deve essere indicato, le operazioni (al netto dell’IVA) non rientranti nel volume
d’affari.
Trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi
interni di cui all’art. 36, ultimo comma. Tale importo diminuisce il volume d’affari dell’anno.
Sezione 4 – Volume d’affari e totale imposte
Rigo VE40: volume d’affari determinato sommando gli importi indicati ai righiVE10 colonna 1,
VE23 colonna 1 ed ai righi da VE30 a VE36 e sottraendo l’importo indicato ai righi VE37 e VE38.
Rigo VE41: totale dell’Iva sulle operazioni imponibili, ottenuto sommando gli importi indicati ai
righi VE12 colonna 2 e VE25 colonna 2.
6.3 Quadro VF
Anche per il quadro VF “ Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli
acquisti intracomunitari e delle importazioni”. Di seguito ci soffermeremo sui righi che vanno
compilati dai comuni:
L’imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi
da VF1 a VF11 per le corrispondenti aliquote.
L’imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1
a VR11 (colonna 2).
Rigo VF12, somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai
righi da VF1 a VF11.
Rigo VF 13 acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento
dell’imposta, con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Nelle istruzioni viene precisato che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo
del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC.
Rigo VF14, acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti
non soggetti all’imposta, nonché quelli effettuati nell’ambito di regimi speciali che prevedono la
determinazione dell’imposta con il metodo base da base (per es. agenzie di viaggio).
Rigo VF15, acquisti all’interno esenti , acquisti intracomunitari esenti e importazioni non soggette
all’imposta.
Rigo VF16, tale rigo è la novità di quest’anno agli acquisti da soggetti che nel 2008 si sono avvalsi
del regime dei minimi ( art.1, c.96 e seguenti L. 244/2007).
Rigo VF17, acquisti all’interno e importazioni non soggetti all’imposta in quanto effettuati, ai sensi
delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati.
Rigo VF18, acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell’IVA, per i
quali, ai sensi dell’art. 19-bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell’imposta.
Rigo VF19, acquisti effettuati dai soggetti di cui all’ultimo comma dell’art. 6, annotati nel 2008,
rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
Rigo VF20, acquisti registrati nell’anno precedente dai soggetti indicati nell’art. 6, ultimo comma,
per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2008.
Per la compilazione quadro VF – righi 19 e VF 20, occorre approfondire il momento impositivo.
Sotto il profilo operativo, la concreta attuazione del principio per cui la detrazione dell’Iva collegata
al pagamento della fattura può realizzarsi attraverso due diverse procedure:
- il rinvio della registrazione della fattura, che in genere resta annotata per memoria in un registro di
transito non vidimato. E’ noto, in proposito, che l’annotazione in sospeso non è più obbligatoria a
far tempo dal 1° gennaio 1998.
- l’annotazione delle fatture sul registro Iva acquisiti, con successivo scomputo, ai fini della
liquidazione periodica, delle fatture non pagate e ripresa di quelle registrate in precedenza ma
pagate nello stesso periodo di liquidazione.
La compilazione dei righi VF19 e VF20 è collegata alla adozione di questa seconda procedura
contabile, che tuttavia non trova apprezzabile riscontro nella realtà degli enti.
In effetti, è assolutamente generalizzata la tecnica del rinvio della registrazione, con contestuale
annotazione sul registro non più vidimato dei sospesi.
Con la conseguenza che i righi VF19 e VF20 non vanno compilati.
Rigo VF21, totale degli acquisti o importazioni sopra elencati determinato sommando gli importi
indicati nei righi da VF12 a VF19 e sottraendo l’importo del rigo VF20.
Rigo VF22, variazioni e arrotondamenti d’imposta. L’imposta sugli acquisti indicata nel rigo
VF12 potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l’importo dell’ IVA
risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicato al rigo VF22, preceduta dal segno
(+), se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero dal
segno (-) nel caso contrario.
Rigo VF23, totale dell’Iva sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma
algebrica dei righi VF12 e VF22 di colonna 2. Il relativo ammontare deve poi essere riportato nel
rigo VG71 (IVA ammessa in detrazione), se non si compilano le altre sezioni del quadro VG.
6.4 Quadro VG
Il quadro VG, contenente “Determinazione dell’Iva ammessa in detrazione”, non ha subito
modifiche rispetto alla Dichiarazione Iva 2008.
Tale quadro è composto di 6 sezioni di cui le prime 5 per l’indicazione del metodo utilizzato per la
determinazione dell’IVA ammessa in detrazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere
particolari tipologie di operazioni o che appartengono a particolari settori di attività. I predetti
soggetti devono sempre comunicare il metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta
barrando la corrispondente casella nel riquadro iniziale anche in assenza di dati da inserire nella
relativa sezione.
Nei casi di eventuale coesistenza di due regimi particolari di determinazione dell’IVA detraibile,
occorre compilare un modulo per ogni regime applicato.
Invece, i contribuenti che adottano un regime speciale IVA e che nello stesso anno abbiano anche
effettuato: operazioni esenti occasionali; esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a
9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili;
cessioni occasionali di beni usati, possono presentare un unico modulo compilando, oltre alla
sezione del presente quadro relativa al regime speciale adottato, anche la sezione 2 del quadro VA
per le operazioni sopra elencate.
Anche i contribuenti che non compilano le prime 5 sezioni del quadro VG devono indicare l’IVA
ammessa in detrazione, pari alla somma algebrica degli importi del rigo VF23 e del rigo VG70,
direttamente nel rigo VG71 da riportare, successivamente, al rigo VL4.
La sezione 6 deve essere compilata da tutti i soggetti con l’indicazione delle eventuali rettifiche
della detrazione e dell’ammontare dell’IVA ammessa in detrazione.
Sezione 3 – operazioni esenti – Iva ammessa in detrazione
La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo imposta
operazioni esenti di cui all’art. 10 ovvero operazioni dichiarate esenti da altre particolari
disposizioni.
I dati da indicare sono i seguenti:
I righi da VG35 a VG37 devono essere compilati dai soggetti che, avendo effettuato nello
svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al
calcolo del pro-rata.
La percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto
a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti
effettuate nell’anno medesimo.
Rigo VG35 dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione da indicare nel
campo 7.
Nei campi , 2, 3 e 4 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti; in particolare:
- nel campo 2 si indica l’ammontare delle operazioni esenti, di cui all’art. 10, numeri da 1 a 9, se
non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili.
Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità;
- nel campo 3 si indica l’ammontare delle operazioni esenti ai sensi di cui all’art. 10, n. 27quinquies. Si tratta di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza
senza il diritto alla detrazione totale dell’Iva ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 o 19-bis2. si
evidenzia che l’importo da indicare nel presente campo deve essere ridotto delle cessioni di beni
ammortizzabili esenti eventualmente effettuate. Le operazioni indicate nel campo non devono
essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità;
- nel campo 4 si indica l’ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni
entrambi esenti da Iva. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata
di detraibilità.
Nei campi 5 e 6 devono essere indicate particolari tipologie di operazioni che, ai sensi dell’art. 19,
comma 3, danno comunque diritto alla detrazione pur non essendo soggette agli obblighi di
fatturazione, registrazione, dichiarazione e delle quali occorre tenere conto nel calcolo del pro-rata
di detraibilità;
- nel campo 5 si indica l’ammontare delle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, le
quali, se effettuate in Italia, darebbero diritto a detrazione. Si tratta delle operazioni fuori campo di
applicazione Iva ai sensi dell’art. 7, effettuate all’estero da operatori nazionali che non hanno ivi
istituito una stabile organizzazione;
- nel campo 6 si indica l’ammontare delle operazioni di cui all’art. 74, comma 1, assoggettate al
regime Iva monofase (rivendita generi di monopolio, rivendita di libri e giornali, ecc.);
- nel campo 7 si indica la percentuale di detrazione calcolato con la seguente formula:
VE40 + VG35 campo 1 + VG35 campo 5 + VG35 campo 6 – (VE33 – VG35 campo 4)
x 100
VE40 + VG35 campo 5 + VG35 campo 6 – VG35 campo 2 – VG35 campo 3
Il risultato deve essere arrotondato all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale
superi o meno i cinque decimi. Per l’arrotondamento deve farsi riferimento alle prime tre cifre
decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1; la percentuale 7,500 si arrotonda a 7.
Nella particolare ipotesi in cui risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0
(zero) , mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore 100.
Nel rigo VG38 deve essere indicata l’IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si
differenziano in relazione a differenti situazioni, tuttavia per i comuni la situazione che si verifica
frequentemente è la seguente: presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni
imponibili.
In tal caso l’IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del pro-rata effettuando il
seguente calcolo: IVA ammessa in detrazione
VG38 = [(VF23 + VG36 – VG37) x VG35 campo 7 : 100] – VG36 +VG37
L’importo del rigo VG38, sommato algebricamente all’importo del rigo VG70, va riportato al rigo
VG71.
Sezione 6 - IVA ammessa in detrazione
Rigo VG70, totale rettifiche. La detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve
essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia
variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.
Il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità
esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale
momento, prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene
esercitato. Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti, ma registrati nell’anno
cui si riferisce la dichiarazione annuale, si rende necessario calcolare l’imposta ammessa in
detrazione per entrambi gli anni di riferimento. la differenza risultante dal confronto operato tra le
due misure di detrazione deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell’eventuale importo
indicato nel presente rigo.
Rigo VG71, il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l’indicazione
dell’IVA ammessa in detrazione che , nel caso non siano stare compilate le prime cinque sezioni del
quadro VG né il rigo VG70, corrisponde all’ammontare indicato nel rigo VF23.
6.5 Quadro VJ
Il quadro, contenente la “ Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di
operazioni”, non è significativo per gli enti.
6.6 Quadro VH
Contenente le “Liquidazioni periodiche” è composto da due sezioni alle quali sono state apportate
per il 2009 le seguenti novità.
Sezione 1 - Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti, per l’indicazione dei dati
(IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche.
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA
dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata.
Di conseguenza, il relativo importo coincide, se il versamento è stato regolarmente eseguito per
ogni periodo, con l’ammontare IVA indicato nella colonna “importi a debito versati” del relativo
modello F24.
Nel modello Iva/2009 è stata inserita (sulla sinistra del modello) in corrispondenza dei campi a
credito e a debito, la casella per l’indicazione del ravvedimento per versamenti periodici.
Tale casella va barrata qualora per il periodo interessato il versamento sia stato effettuato a titolo di
ravvedimento (gli interessi da ravvedere non vanno indicati nella casella debiti).
Nel caso in cui il debito di un periodo non superi le euro 25,82, comprensivo di interessi dovuti dai
contribuenti trimestrali il relativo versamento non è dovuto e pertanto nel corrispondente rigo del
quadro VH non deve essere indicato alcun importo.
Nel rigo VH13 è stata introdotta la casella per l’indicazione del metodo adottato ai fini del calcolo
dell’acconto Iva, cioè se si tratti del metodo:
- storico
- revisionale ( non significativo per gli enti locali)
- analitico effettivo
- soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, somministrazioni di acqua,
energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti ecc “Trimestrali speciali”.
Sezione 2 - in tale sezione vanno indicati i versamenti effettuati utilizzando il modello F24 IVA
immatricolazione auto UE 1.
I 12 righi previsti nel quadro VH, (da VH20 a VH31) corrispondono ai 12 mesi dell’anno, deve
essere indicata l’imposta versata nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione utilizzando gli
appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 2007.
I versamenti andranno compresi nel rigo VL29 c.1.
6.7 Quadro VK
“Società controllanti e controllate”, anche questo non significativo per i nostri enti.
6.8 Quadro VL
Il quadro VL “Liquidazione dell’imposta annuale” è composto da 3 sezioni.
1
Provv. Dir. Ag. Entrate 25.10.207,art.1,co.9, L. 262/2006)-
La sezione 1 contenente il calcolo dell’Iva dovuta (o a credito) riguardante la singola attività
esercitata; la sezione 2 (di nuova costruzione) avente carattere riepilogativo, da compilare dai
contribuenti che nell’anno di imposta precedente hanno evidenziato un credito annuale; la sezione 3
avente carattere riepilogativo di tutte le attività svolte e vengono riepilogati gli altri dati iva richiesti
che permettono di determinare il risultato dell’Iva da versare o del credito d’imposta della
dichiarazione Iva 2009.
Gli enti locali devono prestare attenzione alla compilazione delle sez. 1 e sez. 3.
Sezione 1 – Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta
Detta sezione va compilata su ciascun modello eventualmente redatto per ogni attività in contabilità
separata.
Appare significativa per i comuni la compilazione solo dei seguenti righi:
Rigo VL1, ammontante dell’Iva relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE41.
Rigo VL3, Iva a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi VL1eVL2.
Rigo VL4, Iva ammessa in detrazione. Deve essere indicato l’importo di cui al rigo VG71.
Rigo VL5: tale rigo non è significativo per gli enti.
Rigo VL6, Iva detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righi VL4 e VL5.
Rigo VL7, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo VL3
e il rigo VL6, ovvero imposta a credito, (da indicare nella colonna 2) ricavata dalla differenza tra il
rigo VL6 e il rigo VL3.
Sezione 2 – trattasi di una delle novità del modello Iva 2009 è stata a partire da quest’anno
denominata “Credito anno precedente”.
Questa sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta
2007 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.
Sezione 3 - Tale sezione corrisponde alla sezione 2 della dichiarazione utilizzata lo scorso anno. In
essa viene determinata l’Iva a debito o a credito, di seguito riportati vengono riportati i righi
significativi per i comuni:
Rigo VL22, il dato da indicare nel presente rigo corrisponde all’importo delle eccedenze detraibili
relative ai primi tre trimestri dell’anno 2008, utilizzate in compensazione con il Mod. F24 fino alla
data di presentazione della dichiarazione annuale.
Rigo VL23. Nel rigo deve essere indicato l’importo complessivo degli interessi dovuti, dai
contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono
esattamente con l’importo degli interessi effettivamente versati. Naturalmente, nel rigo devono
anche essere compresi gli interessi per i versamenti trimestrali effettuati in ritardo a seguito di
successive regolarizzazioni. L’ammontare degli interessi dovuti relativi all’imposta da versare in
sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel
rigo VL36.
Rigo VL 25. Interessi da ravvedimento
Rigo VL26. Credito risultante dalla dichiarazione precedente. Il presente importo è dato dalla
differenza tra quelli indicati ai righi VL8 e VL9. La compilazione del presente rigo non è ammessa
per i soggetti che hanno compilato il rigo VL10.
Rigo VL27. indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio
competente, abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad
utilizzare il credito stesso per l’anno 2008 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione
annuale.
Rigo VL28: tale rigo non è significativo per gli enti locali.
Rigo VL29. Nel rigo va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli
interessi trimestrali, nonché l’imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento, relativi al
2008.
Rigo VL31. Nel rigo devono essere compresi:
- il totale dei versamenti integrativi d’imposta, relativi all’anno 2008, effettuati a seguito di verbali
o per altri motivi (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie),
relativi ad operazioni già annotate nei registri. Non devono essere riportati i versamenti integrativi
di imposta effettuati nell’anno 2008, ma relativi ad anni precedenti;
Rigo VL32, totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2
dei crediti ( VL5 col. 2 + righi da VL26 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi della
colonna 1 dei debiti ( da VL7 a VL31). Il dato che si ricava per differenza dei predetti importi va
riportato nel rigo del quadro RX del modello UNICO.
Rigo VL33, totale IVA a debito da indicare nel caso in cu la somma degli importi della colonna 1
dei debiti ( da VL7 a VL24) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti
(da VL7 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.
6.9 Quadro VO
Gli enti pubblici debbono prestare attenzione alla necessità di esprimere opzioni e revoche nel
quadro VO “ Comunicazioni delle opzioni e revoche”
Le sezioni di possibile utilizzo sono la sezione 1 opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto e, eventualmente, la sezione 5 opzione agli effetti dell’Irap.
Sezione 1 - è stato eliminato il rigo VO15, il quale contiene la casella per comunicare l’opzione per
l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari esercitata dai contribuenti che hanno rinunciato al regime
di franchigia di cui all’articolo 32-bis.
Sezione 5 - Determinazione della base imponibile IRAP da parte dei soggetti pubblici che
esercitano anche attività commerciali (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni)
6.10 Quadro VT
Il quadro VT “Separata indicazione delle operazioni effettuate dei confronti di consumatori
finali e soggetti ad IVA”, va cosi compilato.
Nel rigo VT1, campi 3 e 5 occorre ripartire l’importo rispettivamente tra le operazioni effettuate nei
confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita iva.
6.11 Quadro VS – Quadro VW
Tali quadri non sono significativi per gli enti.
LA DICHIARAZIONE IRAP 2009
Il tradizionale modello Irap, utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive,
istituita dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, ha subito, a partire da
quest’anno, rilevanti modifiche.
Il modello è stato oggetto di importanti novità riguardanti sia aspetti tecnici del tributo, quali la base
imponibile e l’aliquota (cc. 50, 51, 71, e 226 L. 244/2007), sia questioni di carattere procedurale
inerenti la liquidazione, l’accertamento, la riscossione del tributo nonché la presentazione della
dichiarazione annuale Irap (cc. 44, 45 e 52 L. 244/2007).
1. Modalità di trasmissione
A partire da quest’anno vengono previste nuove modalità di trasmissione delle dichiarazione
Irap/2009, periodo d’imposta 2008, infatti la finanziaria 2008 ha introdotto l’obbligo di
presentazione in modo esclusivo per via telematica e direttamente alla regione o alla provincia
autonoma, territorialmente competente, la dichiarazione autonoma Irap.
Il D.m. 11 settembre ha predisposto le apposite disposizioni attuative, ed in particolare all’art. 1, c.
3 viene disposto che l’invio della dichiarazione alle regioni o alle province autonome, sia a quelle
nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il
valore della produzione netta ai sensi del decreto Irap, art. 4, sarà effettuato per il tramite
dell’Agenzia delle Entrate. L’agenzia delle entrate ha definito con provvedimento direttoriale, del
31 gennaio 2009, il nuovo modello per il 2009.
La dichiarazione Irap deve essere presentata esclusivamente per via telematica, con due differenti
modalità:
- presentazione telematica diretta
- presentazione telematica tramite intermediari abilitati.
Le regole di carattere generale sono previste dal regolamento di cui al DPR n. 322/1998, in materia
di modalità e di termini di presentazione.
2. Termini di presentazione
In base al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la
dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R.
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (art 42, c. 7-ter D. L 30 dicembre 2008, n. 207;
L. 27 febbraio 2009, n. 14).
La scadenza per la presentazione del modello IRAP/2009 è il 30 settembre dell’anno successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta, cioè il 30 settembre 2009.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del
bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Il passaggio della dichiarazione Irap alla forma autonoma non porta modifiche circa le modalità di
rettifica della dichiarazione.
Nel frontespizio della dichiarazione vengono riportate tre caselle spia attraverso cui il contribuente
comunica che la dichiarazione presentata va ad integrare altri dati già comunicati
all’Amministrazione finanziaria in precedenza, trattandosi o di correttiva nei termini; o di
dichiarazione integrativa a favore; o di dichiarazione integrativa.
3. Soggetti
Il Modello IRAP 2009 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo di imposta 2008, istituita dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di
seguito D. Lgs. n. 446 – e successive modificazioni.
Presupposto dell’Irap, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è
l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato,
costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Si precisa che i contribuenti soggetti ad IRES per i quali il periodo d’imposta si è chiuso
anteriormente al 31 dicembre 2008 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato
l’anno precedente.
I contribuenti diversi da quelli soggetti ad IRES, per i quali il periodo d’imposta si è chiuso
anteriormente al 31 dicembre 2008, devono utilizzare il presente modello, sempreché lo stesso sia
disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario deve essere
utilizzato il modello approvato l’anno precedente.
4. Struttura del modello
Il modello IRAP/2009 è composta da:
•
FRONTESPIZIO
Il frontespizio del modello IRAP si compone di tre facciate.
- la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
- la seconda facciata comprende quattro riquadri: essi si riferiscono al tipo di dichiarazione, ai dati
riguardanti il contribuente, ai dati riguardanti il dichiarante diverso dal contribuente e al domicilio
per la notificazione degli atti.
- la terza facciata comprende tre riquadri: essi sono relativi alla sottoscrizione della dichiarazione,
all’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica e al visto di conformità rilasciato dai
centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti secondo le disposizioni dell’art. 35 del
D.Lgs. n. 241 del 1997.
• Moduli
In confronto all’anno passato importanti novità vi sono anche nella struttura del nuovo modello.
I vari moduli che lo componevano l’anno precedente sono stati completamente rinominati e
suddivisi in modo differente. In dettaglio:
- Quadro IQ – Persone fisiche Il quadro IQ va utilizzato dalle persone fisiche per la determinazione del valore della produzione
relativo all’anno 2008 ai fini dell’IRAP. Tale quadro non è rilevante per gli enti locali.
- Quadro IP – Società di persone Il quadro IP va utilizzato dalle società di persone ed equiparate per la determinazione del valore
della produzione relativo all’anno 2008 ai fini dell’ IRAP. Tale quadro non è rilevante per gli enti
locali.
- Quadro IC – Società di capitali –
Il quadro IC va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la
determinazione del valore della produzione relativo all’anno 2008 ai fini dell’IRAP. Tale quadro
non è rilevante per gli enti locali.
- Quadro IE – enti non commerciali –
Il quadro IE va utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la determinazione del valore
della produzione relativo all’anno 2008 ai fini dell’IRAP. Tale quadro non è rilevante per gli enti
locali.
- Quadro IK – Amministrazioni ed Enti pubblici –
Tale quadro deve essere compilato dagli enti locali, cosi come approfondito in seguito.
- Quadro IR - Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il
versamento.
Tale quadro deve essere compilato dagli enti locali, cosi come approfondito in seguito.
- Quadro IS – Prospetti vari Tale quadro deve essere compilato dagli enti locali, cosi come approfondito in seguito.
5. Istruzioni per la corretta compilazione del modello IRAP 2009
Alla dichiarazione IRAP 2009 viene modificata la struttura rispetto alle dichiarazioni Irap degli
anni precedenti.
Il contenuto del quadro IQ, che in genere veniva compilato dagli enti locali, è stato suddiviso
all’interno di più quadri, e precisamente nel quadro IK- IR – IS.
Di seguito viene riportata la corretta modalità di compilazione di tali quadri rilevanti per gli enti
locali ed anche del Frontespizio, che fino all’anno precedente andava compilato nel modello Unico
ENC.
5.1 Frontespizio
- Tipo di dichiarazione
Nel campo “Codice regione o provincia autonoma” deve essere riportato il codice identificativo
della regione ovvero della provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente, desunto dalla
seguente Tabella.
Nel campo “Regione o provincia autonoma” va indicato per esteso il nome della regione o
provincia autonoma corrispondente al codice indicato nel precedente campo.
Codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Regione
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
- Dati del contribuente
Nella casella partiva iva, va inserito il dato relativo all’ente.
Nella casella “Dichiarazione Unico”, indicare uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di
modello UNICO che il contribuente è tenuto a presentare ai fini dell’imposta sui redditi per il
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
Nel caso degli enti locali andrà inserito il codice 4 – modello Unico ENC. Tale deve essere indicato
anche dalle Amministrazioni ed enti pubblici non assoggettati ad Ires.
La compilazione delle caselle relative ai recapiti, indirizzo di posta elettronica, telefono cellulare e
fax, è facoltativa.
- Persone fisiche
Tale casella non è rilevante per gli enti.
- Soggetti diversi dalle persone fisiche
Tale casella va compilata da parte degli enti locali, vanno indicati la denominazione o la ragione
sociale e i dati (comune, provincia, codice comune, frazione, via e numero civico e codice di
avviamento postale) relativi alla sede legale o, se diverso, al domicilio fiscale.
In caso di variazione della sede legale o del domicilio fiscale rispetto alla dichiarazione del
precedente periodo d’imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l’anno di
variazione.
Particolare attenzione deve essere riservata alla compilazione dell’ultima riga della casella soggetti
diversi dalle persone fisiche.
Devono, inoltre, essere indicati: la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, il termine
legale o statutario per l’approvazione del bilancio o del rendiconto e la data di inizio e di termine
del periodo d’imposta.
Nelle caselle Stato, Natura giuridica e Situazione vanno inseriti gli appositi codici statistici
riepilogate nelle apposite tabelle A, B, e C delle istruzioni ministeriali.
Gli enti locali in linea generale, salvo casi particolari, dovranno compilare tali caselle nel seguente
modo:
- Stato: codice 1 – soggetto in normale attività;
- Natura giuridica: 15 – Enti pubblici non commerciali;
- Situazione: codice 6 - Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del
periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione
- Soggetto non residente
Tale casella non è rilevante per gli enti locali.
- Dichiarante diverso dal contribuente
Tale casella non è rilevante per gli enti locali.
- Firma della dichiarazione
In tale casella vanno spuntati i quadri che sono compilati nel proseguo del modello Irap e l’esercizio
dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
Nel caso dell’ente locale esso spunterà le caselle relative ai quadri che generalmente l’ente compila:
IK, IR ed IS.
La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di
un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà barrando la casella “Invio avviso telematico” inserita nel
riquadro “Firma delle dichiarazione”.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da parte del contribuente o da chi ne ha
la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella
“Codice di carica” , che nel caso degli enti locali sarà il codice 1.
I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono
essere indicati nell’apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30
giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
- Impegno alla presentazione telematica
Tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione
in via telematica.
L’intermediario deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
– riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione;
– barrare la casella “Ricezione avviso telematico”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli
pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
– apporre la firma.
Inoltre, nella casella relativa all’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere
indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la
dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
5.2 Quadro IK
Il quadro IK va utilizzato dalle amministrazioni ed enti pubblici per la determinazione del valore
della produzione relativo all’anno 2008 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) 2.
Sono tenute a utilizzare il presente quadro le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quali:
- lo Stato,
- le regioni,
- le province,
- i comuni,
- le comunità montane e loro consorzi e associazioni,
- le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
- le istituzioni educative e universitarie,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale,
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le amministrazioni
della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della
Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
I soggetti tenuti a presentare il quadro IK dovranno riportare nel campo “natura giuridica”, presente
all’interno del frontespizio del Modello IRAP, il codice 15 (enti pubblici non economici) o 55
(amministrazioni pubbliche) desunto dalla tabella generale di classificazione natura giuridica.
Occorre però precisare che gli enti ospedalieri pubblici devono indicare il codice 15 in luogo del
codice 18.
Il quadro IK è suddiviso in tre sezioni che attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini
della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d’imposta 2008.
Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad
esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle
corrispondenti sezioni e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati
negativi.
Sezione I – Attività istituzionali –
2
Non rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio
delle regioni in regime di extraterritorialità.
La sezione I attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle attività istituzionali
esercitate dalle amministrazioni pubbliche.
Devono compilare questa sezione anche i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente
attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza
economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e
imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le
disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il quadro IC.
Ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n 446, se le amministrazioni e gli enti pubblici
esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base
imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5. In tal caso, per
l’esercizio dell’opzione si rinvia alla sezione VIII del quadro IS, rigo IS36. I costi deducibili
indicati nel citato art. 5, non specificamente riferibili alle attività commerciali, vanno computati per
un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati
dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Rigo IK1: va indicato l’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al
personale dipendente nel corso del 2008 in misura pari all’ammontare imponibile ai fini
previdenziali. 3
Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d’imposta a coloro che prestano il
proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio
nazionale.
In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell’IRAP
del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto
eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.
Concorrono a formare la base imponibile IRAP anche gli oneri relativi al personale assunto con
contratto di lavoro interinale.
Rientrano tra le retribuzioni da assoggettare ad IRAP anche i compensi corrisposti ai dipendenti
appartenenti all’Avvocatura interna 4.
Rigo IK2: vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50 del Tuir 5.
I compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 34 della legge 21
3
Quanto indicato nel rigo IK1 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ1.
cfr. Risoluzione del 14 novembre 2007, n. 327.
5
Quanto indicato nel rigo IK2 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ2.
4
novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001, a meno che non sono rese da un soggetto –
residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale.
Per effetto del comma 1 dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446, sono escluse dalla base imponibile le
somme di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall’Irpef relative a borse di studio o
assegni.
La risoluzione n. 274 del 28 settembre 2007 , interviene apportando chiarimenti in materia di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e con particolare riferimento a quelli di cui alla lettera f)
dell’articolo 50 del Tuir, (ad esempio le indennità e i gettoni di presenza corrisposti dallo Stato,
dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni) ed a quelli di cui
alla lettera g) dell’articolo 50 (quali ad esempio le indennità per cariche elettive),
Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno
erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo
studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
Rigo IK3: vanno indicati 6 i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di
cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir (compresi i redditi menzionati nella predetta
disposizione connessi all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).
Rigo IK4: è suddiviso in più colonne
importanza per gli enti locali.
7
cosi come di seguito esplicato, la colonna 2 riveste
Colonna 1: l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti
ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia ai sensi dell’ art. 3 del D.L. n. 269 del 30
settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, allorché ricorrano le condizioni
previste dalla citata norma.
Colonna 2: le spese erogate relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d’imposta,
così come definiti dall’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall’art. 5 della legge 2 aprile
1968, n. 482 8, deducibili ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del D. Lgs. n. 446. In merito
alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio
2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
Colonna 3: le spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro
deducibili ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del D. Lgs. n. 446;
Colonna 4: la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1, 2 e 3.
Rigo IK5: va compilato 9 inserendo il valore risultante dalla sommatoria dei righi IK1, IK2, IK3 e
sottraendo a questi il valore di IK4, colonna 4.
ATTENZIONE
6
Quanto indicato nel rigo IK3 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ3.
Quanto indicato nel rigo IK4 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ4.
8
Cfr. Risoluzione del 26 novembre 2004 n. 142/E.
9
Quanto indicato nel rigo IK5 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ5.
7
Nel caso in cui l’ente avesse optato per la determinazione del’IRAP con il metodo cd commerciale
per le attività rilevanti iva, nei predetti righi IK1, IK2 e IK3 gli importi devono essere indicati già
ridotti degli imponibili relativi al personale specificamente impiegato in dette attività commerciali,
nonché della cd percentuale promiscua e cioè dell’importo imputabile alle attività commerciali in
base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai
fini IRAP e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Sezione II – Attività commerciali –.
La sezione II va compilata dalle amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali
e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell’art. 5, del D.Lgs. n.
446/97.
La comunicazione dell’opzione deve essere effettuata in sede di dichiarazione IVA (rigo VO50 Modello di dichiarazione IVA).
Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi
e negativi.
Rigo IK6: ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata. In
tale rigo va indicato 10 il valore normale dei beni di cui all’art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
Rigo IK7: importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti, in caso di valore negativo, (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali) l’importo da indicare
deve essere preceduto dal segno meno 11;
Rigo IK8: importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo,
l’importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno) 12;
10
11
Quanto indicato nel rigo IK6 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ6.
Quanto indicato nel rigo IK7 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ7.
Rigo IK9: incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 13.
Rigo IK10: altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi
comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.) 14.
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base
imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione
(come nel caso, ad esempio, dei crediti d’imposta concessi per l’assunzione di nuovi dipendenti)
anche nel caso siano esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l’esclusione
dalla base imponibile dell’Irap non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da
altre disposizioni di carattere speciale.
Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi
(compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono
altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del
conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel
caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);
Rigo IK11: Tale rigo è stato nella dichiarazione di quest’anno modificato 15. In esso vanno
riportate:
- nella colonna 1: la somma degli importi di colonna 3 e 5 del rigo IS16 del quadro IS;
- nella colonna 2, le quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, la cui tassazione sia stata rateizzata in
applicazione della precedente disciplina (art. 1, comma 51, ultimo periodo, legge n. 244 del 2007);
- nella colonna 3, la somma degli importi dei righi da IK6 a IK10, aumentata degli importi di
colonna 1 e 2 del presente rigo.
Rigo IK12: costi per materie prime, sussidiarie e merci 16.
Rigo IK13: costi per servizi 17. Non sono deducibili:
- I costi per lavoro autonomo occasionale. Esclusi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’art. 81, comma 1, del Tuir;
- I costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, ivi comprese le prestazioni di
co.co.co., tranne quelle rese da un soggetto nell’ambito della propria attività artistica o
professionale;
12
Quanto indicato nel rigo IK8 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ8.
Quanto indicato nel rigo IK9 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ9.
14
Quanto indicato nel rigo IK10 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ10.
15
Quanto indicato nel rigo IK11 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ11.
16
Quanto indicato nel rigo IK12 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ12.
17
Quanto indicato nel rigo IK13 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ13.
13
- I costi sostenuti per l’impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione,
in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.;
- Gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art. 53, comma 2 lett. c) del Tuir;
- I costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato preso l’impresa;
- I costi per attività commerciali occasionali ( art. 67 del Tuir)
- I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori sono deducibili – fermi
restando i limiti previsti dall’art. 95, commi 2 e 3, del Tuir- a condizione che siano sostenuti
direttamente dal comune ovvero da questo rimborsati analiticamente al dipendente o al
collaboratore. Non sono perciò deducibili le c.d. indennità chilometriche
Rigo IK14: costi per il godimento di beni di terzi 18. In caso di beni utilizzati in base a contratto di
locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri
finanziari.
Rigo IK15: ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 19.
Rigo IK16: ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 20.
Rigo IK17: importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l’importo
da indicare deve essere preceduto dal segno meno 21.
Rigo IK18: oneri diversi di gestione 22.
Rigo IK19, tale rigo nella dichiarazione di quest’anno è variato 23, poiché è stato suddiviso in due
colonne.
Nella colonna 1 vanno riportate le quote residue dei componenti negativi sostenuti fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della
precedente disciplina (art. 1, comma 51, penultimo periodo, legge n. 244 del 2007- Finanziaria
2008).
Nella colonna 2 va riportato la somma la somma degli importi dei righi da IK12 a IK18, aumentata
dell’importo di colonna 1.
18
Quanto indicato nel rigo IK14 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ14.
Quanto indicato nel rigo IK15 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ15.
20
Quanto indicato nel rigo IK16 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ16.
21
Quanto indicato nel rigo IK17 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ17.
22
Quanto indicato nel rigo IK18 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ18.
23
Quanto indicato nel rigo IK19 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ20, la numerazione è variata a causa
dell’eliminazione del rigoIQ19, relativo agli accantonamenti deducibili..
19
Rigo IK20: Le deduzioni sono suddivise in più colonne 24:
- in colonna 1, indicare l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati
corrisposti ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia
- in colonna 2, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad
esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili
per il loro intero ammontare ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), numero 1) del citato D.Lgs. n.
446. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all’impresa che
utilizza il personale;
- in colonna 3, le spese relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d’imposta;
- in colonna 4, le spese relative al personale impiegato nel periodo d’imposta con contratto di
formazione lavoro deducibili ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) numero 5) del Dl.gs. 446.
- nella colonna 5 va indicato l’importo complessivo di tali deduzioni.
Se i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell’attività istituzionale sia in
attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini
dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Rigo IK21, colonna 2, va indicato 25 il valore della produzione netta risultante dalla somma
algebrica degli importi indicati nei righi IQ11, IQ20 e IQ21 colonna 5.
Sezione III – Produttori agricoli La sezione III non è rilevante per gli enti locali.
5.3 QUADRO IR
Nel presente quadro va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della
regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente
imposta netta.
Il presente quadro è suddiviso in quattro sezioni:
– la prima e la seconda devono essere compilate da parte dei soggetti che hanno determinato il
valore della produzione nel quadro IK (sezioni II e III) e riguardano la ripartizione della base
imponibile, la determinazione dell’imposta e i dati concernenti il versamento dell’imposta;
– la terza e la quarta sono riservate alle amministrazioni pubbliche che hanno determinato il valore
della produzione derivante dall’attività istituzionale nella sezione I del quadro IK e riguardano la
ripartizione della base imponibile, la determinazione dell’imposta e i dati concernenti i versamenti
di acconto e saldo e l’indicazione del codice fiscale del funzionario delegato ad emettere
provvedimenti autorizzativi per il versamento dell’Irap.
24
25
Quanto indicato nel rigo IK20 l’anno precedente andava indicato al rigo IQ21.
Quanto indicato nel rigo IK21 l ’anno precedente andava indicato al rigo IQ22.
Sezione I – Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK ( sez.
II e III) –
Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile, determinata, per
ciò che riguarda gli enti locali, i quadri IK (sezioni II e III), in funzione della regione (o della
provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.
In base al quadro che è stato compilato, il valore della produzione complessivo da ripartire è
specificato nello schema che segue:
Quadro IK amministrazioni pubbliche
(sezioni II e III)
Importo positivo di rigo IK21 e di rigo IK25
Il quadro IR è cosi composto:
Righi da IR1 a IR21 va indicato:
– in colonna 1, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma
(vedere tabella codice regione o provincia autonoma nel frontespizio);
– in colonna 2, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia
autonoma) sulla base del rapporto tra l’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili
spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel
territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all’ammontare complessivo delle
retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IS11, colonna 2, del quadro IS. Analogo
criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante
dall’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del Tuir (rigo IS12, colonna 2, del quadro IS) e per la
ripartizione della base imponibile delle banche (rigo IS13, colonna 2, del quadro IS) o delle
società ed enti finanziari diversi dalle banche (rigo IS14, colonna 2, del quadro IS) o delle
imprese di assicurazione (rigo IS15, colonna 2, del quadro IS). Nel caso di esercizio nella stessa
regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data
specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta
regionale riferibile a ciascuna attività.
Oltre a ripartire il valore della produzione positivo (vedi tabella sopra riportata) occorre ripartire
separatamente in tale colonna gli importi negativi di rigo IK21 e di rigo IK25 per i soggetti che
compilano il quadro IK, sezioni II e III.
- in colonna 3, non è rilevante per gli enti locali;
- in colonna 4, la somma algebrica tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3. Nel caso in cui
l’importo derivante da tale somma algebrica sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la
colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
– in colonna 5, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti
istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
- in colonna 6, l’aliquota dell’imposta applicata. Si ricorda che in base al comma 174 dell’art. 1
della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come integrato dal comma 277 dell’art. 1 della legge n.
266 del 23 dicembre 2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2006 n. 296, ed in base al comma 1-bis dell’art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno
2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, con riferimento alle
regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, e quelle
incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’articolo
16 del citato D. Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale ferma restando,
comunque, l’aliquota massima del 4,82 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3
dell’art. 16 del citato D.lgs. n. 446. Nelle medesime regioni sopra elencate, l’aliquota ridotta
dell’1,9 per cento prevista dall’articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo, e quelle
incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’articolo
16 del citato D. Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale.
Si precisa che ai sensi del comma 226 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 le aliquote vigenti alla
data del 1 gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446, sono
riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
– in colonna 7, l’imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma
Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di
Trento e Bolzano) di un credito d’imposta ai fini Irap, il contribuente che intende avvalersi di tale
credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con
riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver
determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:
– in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella
codice regione o provincia autonoma nel frontespizio);
– in colonna 5, la codifica CR;
– in colonna 7, l’importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.
Sezione II – Dati concernenti il versamento dell’imposta determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE,
IK ( sez. II e III) –
Nel rigo IR22 va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IR1 a IR21.
Nel rigo IR23 va indicato il credito d’imposta di cui al comma 280 della legge n. 296 del 27
dicembre 2006, come modificato dal comma 66 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, utilizzabile
fino a concorrenza dell’importo di cui al rigo IR22 ai fini del versamento dell’Irap.
Tale credito d’imposta risulta specificato nel quadro RU del Mod. UNICO 2009.
Nel rigo IR24 va indicata l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione non
richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX5 del “Mod. UNICO ENC 2008”, ovvero di
rigo IQ36, colonna 1, del quadro IQ 2008, Amministrazioni pubbliche).
Nel rigo IR25 va indicato l’ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data
di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna “Importi a credito compensati” dei
modelli di versamento F24.
Nel rigo IR26, va indicato :
- in colonna 1, l’importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini
disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- in colonna 2, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l’importo indicato
in colonna 1.
Nel rigo IR27, l’eccedenza di versamento in acconto, ossia l’importo eventualmente versato in
eccedenza rispetto all’acconto.
Nel rigo IR28, l’eccedenza di versamento in acconto di cui al rigo precedente utilizzata in
compensazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 185 del 2008, e indicata nella colonna
“Importi a credito compensati” dei modelli di versamento F24, utilizzando il codice tributo “3859”
26
. La differenza tra l’importo di rigo IR22 e la somma degli importi dei righi IR23, IR24 e IR26,
colonna 2, quest’ultima somma diminuita dell’importo di rigo IR25 e dell’importo di rigo IR28
(qualora non restituito ai sensi del comma 3 dell’art. 10, del D.L. n. 185 del 2008), va indicata nel
rigo IR29 (importo a debito) ovvero IR30 (importo a credito).
26
Ris. del 9 dicembre 2008, n. 476.
Nel rigo IR31 va indicata l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato
in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi dei righi IR30 e IR31 deve essere ripartita tra i righi IR32 e/o IR33 e/o
IR34. In particolare, nel rigo IR32 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che,
ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione
fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nel rigo IR33 va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, ovvero, in diminuzione dell’imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si
riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.
Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione
dell’acconto IRAP dovuto per l’anno 2009 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nel presente rigo gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.
Nel rigo IR34, riservato ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a
142 del Tuir (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della
compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato
nel quadro GN (o nel quadro GC) del modello UNICO SC.
Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall’art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel
limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l’ammontare
del credito ceduto al gruppo consolidato.
Sezione III - Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva
(attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK –
In tale sezione, riservata alle amministrazioni pubbliche che hanno determinato il valore della
produzione relativo all’attività istituzionale nella sezione I del quadro IK, amministrazioni
pubbliche, va indicata la ripartizione regionale della base imponibile, dell’imposta dovuta,
dell’ammontare degli acconti e dei saldi effettuati, nonché dell’eventuale somma a credito che è
possibile portare a riduzione dei versamenti successivi.
Tale sezione corrisponde sostanzialmente alla sezione V del modello dell’anno precedente.
Nei righi da IR35 a IR43 va indicato 27:
– colonna 1, il codice regione, ovvero della provincia autonoma;
– colonna 2, la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
– colonna 3, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni,
identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
– colonna 4, l’imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma determinata applicando
alla base imponibile di colonna
2 l’aliquota d’imposta dell’8,5 per cento ovvero la minore aliquota deliberata a favore delle ASP
con legge regionale o provinciale.
L’imposta è pari a zero nel caso una legge regionale o provinciale abbia disposto a favore delle ASP
l’esenzione dal versamento dell’Irap, ai sensi dell’art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
– colonna 5, l’eventuale credito d’imposta ai fini Irap, utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta
di cui a colonna 4, qualora introdotto
da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano), senza
essere preceduto dal segno meno. In tale
ipotesi, è necessario riportare in colonna 3 il codice CR;
– colonna 6, l’eccedenza relativa all’anno precedente indicata in colonna 6 della sez. V del quadro
IQ 2008, Amministrazioni ed enti pubblici;
– colonna 7, l’eccedenza di cui a colonna 6 utilizzata in compensazione interna con versamenti
effettuati ai fini Irap;
– colonna 8, il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione o provincia
autonoma. Si precisa che nella presente colonna non vanno riportati gli acconti non versati in
quanto compensati con l’eccedenza IRAP relativa all’anno precedente;
– colonna 9, l’ammontare degli acconti di cui a colonna 8 effettuati mediante versamento in
Tesoreria o con altre modalità diverse dall’utilizzo del mod. F24;
– colonna 10, l’ammontare dell’IRAP dovuta a saldo derivante dalla differenza, se positiva, tra
l’importo della colonna 4 e la somma degli importi di colonna 5, 6 e 8;
– colonna 11, l’ammontare dell’IRAP a saldo versata mediante utilizzo del mod. F24;
– colonna 12, l’ammontare dell’IRAP a saldo versata in Tesoreria o con altre modalità diverse
dall’utilizzo del mod. F24;
– colonna 13, l’ammontare dell’IRAP a credito derivante dalla differenza, se positiva, tra la somma
degli importi di colonna 5, 6 e 8 e l’importo della colonna 4;
– nella colonna 14, l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo ossia l’importo
eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente
dichiarazione.
27
Questa sezione è una novità rispetto all’anno precedente , in essa è stato riunito quanto veniva dichiarato l’anno
precedente nelle sez. V e sez. VIII.
Qualora l’ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni
superiore a 9, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo (ciò non ha
rilevanza per gli enti locali).
Si precisa che gli eventuali crediti evidenziati nella presente sezione non possono essere utilizzati
per diminuire i versamenti successivi relativi all’attività non istituzionale.
Si precisa che nel caso in cui sia stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di
acconto mensile IRAP o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, le
amministrazioni pubbliche potranno far valere l’acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo
dell’imposta.
Qualora, invece, sia stato effettuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da quello
della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il
domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l’ente che ha effettuato il
versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente
imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi al
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Ufficio XII, il quale procederà alla
sistemazione contabile delle partite segnalate. A tal fine, la regione dovrà indicare il numero del
conto di tesoreria centrale da cui prelevare i fondi ed il numero del conto di tesoreria di
destinazione. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di acconto Irap siano
stati erroneamente versati sui conti intestati “Irpef – addizionali regionali o Provincia autonoma”,
ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato “IRAP - Amministrazioni
pubbliche” anziché “IRAP - altri soggetti” e viceversa. Per esigenze di semplificazione è peraltro
opportuno che le richieste di rettifica delle Regioni vengano cumulate, per singolo tributo, con
cadenza mensile e che vengano prodotte al predetto Ufficio del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato con la stessa cadenza mensile.
Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli enti pubblici individuati dalle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, al fine del
versamento dell’IRAP utilizzano il modello “F24 enti pubblici”, approvato
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007. Il predetto
modello di versamento può essere utilizzato anche dalle Amministrazioni centrali dello Stato,
titolari di conti presso la tesoreria centrale, che non si avvalgono del “Service Personale Tesoro” per
il pagamento delle retribuzioni del proprio personale.
Le Amministrazioni pubbliche, che non versano mediante modello F24, sono tenute a provvedere al
versamento dell’IRAP secondo le modalità indicate dal Decreto interministeriale 2 novembre 1998,
n. 421, di attuazione dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 446.
Sezione IV - Codice fiscale del funzionario delegato –
La presente sezione deve essere compilata qualora nell’ambito della stessa pubblica
amministrazione vi siano più funzionari che, secondo le rispettive norme regolamentari, sono stati
delegati, con provvedimento formale, ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti
dell’IRAP (ipotesi che si concretizza molto raramente negli enti locali).
In tal caso, ferma restando la presentazione di una unica dichiarazione da parte del soggetto cui è
attribuita la rappresentanza legale dell’amministrazione, ciascun funzionario delegato compilerà un
distinto quadro IR (ad esclusione della sezione I), in cui riportare i dati relativi ai versamenti
effettuati.
Pertanto, nel rigo IR44 deve essere riportato il codice fiscale del funzionario delegato a cui si
riferiscono i dati esposti nelle predette sezioni II e III del presente quadro.
5.4 QUADRI IS – Prospetti vari –
Il presente quadro:
è cosi composto:
– Sezione I: Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97;
– Sezione II: Ripartizione territoriale del valore della produzione;
– Sezione III: Recupero deduzioni extracontabili;
– Sezione IV: Soggetti non operativi ex art. 30 L. n. 724/94;
– Sezione V: Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento;
– Sezione VI: Dati per l’applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti;
– Sezione VII: Rideterminazione dell’acconto;
– Sezione VIII: Opzioni;
– Sezione IX: Codici attività.
Le sezioni che interessano agli enti locali sono la sezione VIII “ Opzioni” e la sezione IX “ Codici
attitivà”.
Sezione VIII – Opzioni –
Rigo IS 37: non è rilevante per gli enti locali.
Rigo IS 38: le amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano anche attività commerciali possono
optare, ai sensi del comma 2 dell’art. 10-bis del D. Lgs. n. 446, per la determinazione della base
imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5.
Alla predetta opzione si applicano le regole previste dal D.P.R. n. 442 del 1997 28 . Pertanto,
nell’ipotesi in cui il soggetto sia esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale
IVA e dei redditi (e quindi non abbia potuto comunicare l’opzione nel quadro VO), al fine di
comunicare l’esercizio dell’opzione va barrata l’apposita casella “Opzione” del rigo IS36 e
compilata anche la sezione II del quadro IK.
La casella “Revoca” deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca
dell’opzione precedentemente esercitata.
Sezione IX – Codici attività –
Nella presente sezione va indicato il codice relativo a ciascuna attività per la quale è stata compilata
una distinta sezione nel quadro IK. Qualora il contribuente abbia svolto più attività per le quali è
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Circolare del 26/07/2000 n. 148/E e Circolare del 20/12/2000 n. 234/E.
stata compilata la medesima sezione in uno dei sopra elencati quadri occorre riportare il codice
dell’attività svolta in via prevalente.
Nel rigo IS37 va indicato nel campo “Codice attività” il relativo codice e nel campo “Sezione” il
numero (da 1 a 5) che contraddistingue la sezione ove è stato determinato il valore della produzione
relativo alla predetta attività.
Si ricorda che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate
ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero
dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle
ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
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