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(ord.), V. (avv.ti Guariso e Marzolla)

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(ord.), V. (avv.ti Guariso e Marzolla)
Accoglimento totale n. cronol. 15696/2015 del 22/05/2015
RG n. 4034/2015
RG 4034 / 2015
Tribunale di Milano
Sezione lavoro
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21/05/2015 ;
1. Con il ricorso introduttivo, depositato telematicamente il 7 aprile 2015, è stata chiesta da
parte di VERGILI Gisella la fissazione di udienza ex art.1, commi 47 e segg. della L.92/2012.
Riferiva la ricorrente di essere stata assunta dalla convenuta CRISTALLO – MOKINBA HOTELS
s.r.l. (a seguito di cessione di azienda) il 21 dicembre 2012 come operaia, 4° liv. C.C.N.L. Turismo
Aziende Alberghiere, con la mansione di Commis di bar, sala e piani.
La ricorrente doveva occuparsi della pulizia di 13 camere nel corso del turno di lavoro di sette ore.
Tale limitazione teneva conto del fatto che la ricorrente è invalida al 60%, a causa di una severa
lombalgia.
CRISTALLO – MOKINBA HOTELS s.r.l., pur essendo stata informata di tale particolare
condizione, non l'aveva tenuta in considerazione. Infatti, subentrata nella gestione del precedente
titolare, aveva diminuito il numero dei dipendenti da 16 a 12, aumentando il carico del lavoro di
tutti, inclusa la ricorrente, cui era stata affidata la pulizia del piano sotterraneo, la pulizia di più di
20 camere, e il controllo dei frigo-bar nel corso dei check-out.
Le condizioni di lavoro erano rapidamente peggiorate, sia per il controllo ossessivo sull'operato
della ricorrente, sia per le frequenti sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro pretese dalla
società.
VERGILI Gisella era caduta in una profonda depressione che aveva richiesto il supporto
psicoterapeutico.
Con lettera del 1° ottobre 2014, CRISTALLO – MOKINBA HOTELS s.r.l. aveva irrogato il
licenziamento per superamento del periodo di comporto. La ricorrente aveva impugnato il
licenziamento con raccomandata del 7 ottobre 2014.
VERGILI Gisella riteneva che il licenziamento fosse nullo per la violazione del divieto di
discriminazione in ragione della sua disabilità.
2. Nessuno si costituiva per CRISTALLO – MOKINBA HOTELS s.r.l., che veniva
dichiarata contumace.
3. Il ricorso di VERGILI Gisella va accolto.
La legge e la contrattazione collettiva fissano il c.d. periodo di comporto, durante il quale è vietato
al datore di lavoro licenziare il dipendente assente per malattia, tranne nel caso di giusta causa.
Il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente di legittimità del recesso e pertanto
il datore di lavoro può licenziare il dipendente senza dover provare l'esistenza del giustificato
motivo oggettivo, della sopravvenuta impossibilità della prestazione o della correlata impossibilità
di adibire il lavoratore a mansioni diverse.
La giurisprudenza ritiene in generale che l'istituto del comporto si estenda anche alle categorie
protette, ad eccezione del caso in cui le assenze per malattia ricollegata allo stato di invalidità
siano causate dalla destinazione del lavoratore ad attività incompatibili con le sue condizioni
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd38e - Firmato Da: MARIANI GIORGIO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bf22e
OSSERVA
fisiche (Cass., 20 marzo 1990, n. 2302), e, di conseguenza, la malattia sia derivata o sia stata
aggravata dall'adibizione dell'invalido a mansioni a lui non confacenti.
Invero, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere
computate nel periodo di comporto se l'invalido è stato adibito a mansioni incompatibili con le sue
condizioni di salute, in quanto in tale caso l'impossibilità della prestazione deriva dalla violazione,
da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
In tale delicato contesto, rileva anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,
che, nella sentenza HD Danmark, (sez. I, 11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11) ha
riferito come vada “osservato che un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di
vedersi applicare il periodo di preavviso ridotto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della FL rispetto
ad un lavoratore non disabile. Infatti, come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 67 delle
sue conclusioni, rispetto ad un lavoratore non disabile un lavoratore disabile è esposto al rischio
ulteriore di una malattia collegata al suo handicap. Pertanto, egli corre un rischio maggiore di
accumulare giorni di assenza per malattia e, quindi, di raggiungere il limite dei 120 giorni
contemplato dall'articolo 5, paragrafo 2, della FL. Pertanto, appare evidente che la norma dei 120
giorni prevista da tale disposizione è idonea a svantaggiare i lavoratori disabili e, dunque, a
comportare una disparità di trattamento indirettamente basata sull'handicap ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78” (il riferimento è qui al diritto danese, ed in
particolare alla legge sul lavoro impiegatizio, la «FL»).
VERGILI Gisella è invalida al 60% dal 24 ottobre 2011 (doc. 3 fasc. ric.).
Due sono gli argomenti in suo favore che risultano per iscritto:
a) il fatto che VERGILI Gisella chieda a CRISTALLO – MOKINBA HOTELS s.r.l., in data
28 novembre 2013, di essere sottoposta a visita medica presso il medico competente al fine di
verificare quali mansioni potessero essere adatte al suo stato di salute (doc. 8 fasc. ric.), ricevendo
come risposta la missiva del 4 dicembre 2013, in cui la società convenuta la invita la signora a
“sottoporsi a visita medica presso il suo medico personale di famiglia” (doc. 9 fasc. ric.); il fatto è
indice di un comportamento anomalo poiché, come è noto, al fine di effettuare la sorveglianza
sanitaria, il datore di lavoro deve nominare un medico competente, che può avvalersi della
collaborazione di medici specialisti da lui scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta
gli oneri (artt. 38 e 39 D.Lgs. 81/2008);
b) il secondo argomento, legato al primo, riguarda il fatto che CRISTALLO – MOKINBA
HOTELS s.r.l. computa fra le assenze rilevanti ai fini del comporto, anche quelle dal 4 aprile 2014
al 23 aprile 2014 (cfr. atto di licenziamento: doc. 14 fasc. ric.), che sono ascrivibili alla lombalgia
(doc. 11 fasc. ric.) e cioè alla ragione di invalidità di VERGILI Gisella; come detto poco più sopra,
le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel
periodo di comporto, se vi è una destinazione del lavoratore incompatibile con il suo stato fisico,
come il punto precedente pare asseverare.
Dunque, pare emergere il punto centrale della vicenda in fatto di cui al ricorso: VERGILI Gisella ha
chiesto una riduzione dei compiti lavorativi a causa della propria invalidità, ma tale richiesta non è
stata accolta da CRISTALLO – MOKINBA HOTELS s.r.l., senza neppure passare attraverso la
visita medica. Da qui un peggioramento del suo stato di salute psichico, come conseguenza del suo
stato di invalidità, indice di un atteggiamento inaccettabilmente discriminatorio della datrice di
lavoro.
Ne deriva che il licenziamento può essere considerato nullo, trovando applicazione il primo comma
dell’art. 18 S.L.
VERGILI Gisella deve pertanto essere reintegrata, con riconoscimento delle retribuzioni maturate
dal giorno del licenziamento (1° ottobre 2014) al giorno della reintegra, sulla base della retribuzione
globale di fatto mensile pari a lordi € 1.810,00.
4. Parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
4.000,00, oltre IVA e CPA.
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd38e - Firmato Da: MARIANI GIORGIO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bf22e
Accoglimento totale n. cronol. 15696/2015 del 22/05/2015
RG n. 4034/2015
Accoglimento totale n. cronol. 15696/2015 del 22/05/2015
RG n. 4034/2015
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd38e - Firmato Da: MARIANI GIORGIO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bf22e
P. Q. M.
Dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente il 1° ottobre 2014; ordina a
CRISTALLO – MOKINBA HOTELS s.r.l. la reintegrazione della ricorrente; condanna
CRISTALLO – MOKINBA HOTELS s.r.l. a corrispondere a VERGILI Gisella le retribuzioni
maturate dal giorno del licenziamento (1° ottobre 2014) alla reintegra, sulla base della retribuzione
globale di fatto mensile pari a lordi € 1.810,00;
condanna la parte soccombente CRISTALLO – MOKINBA HOTELS s.r.l. Alla rifusione delle
spese processuali a vantaggio di VERGILI Gisella, liquidate in complessivi € 4000,00, oltre agli
accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, il 21 maggio 2015.
Il giudice
Giorgio Mariani
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