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R.G. 15450/15 (ricorso per sequestro conservativo ante causam

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R.G. 15450/15 (ricorso per sequestro conservativo ante causam
R.G. 15450/15
(ricorso per sequestro conservativo ante causam)
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TRIBUNALE DELLE IMPRESE
TERZA SEZIONE CIVILE
il Giudice
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24/3/15 e visti gli atti;
letto il ricorso per sequestro conservativo ante causam, depositato il 9/3/15 e
pervenuto in Cancelleria il 16/3/15, in cui la ricorrente LSG Sky Chefs Spa (nel prosieguo
solo LSG Spa), ricordati i rapporti con Danieli Franco, consacrati nella documentazione
richiamata in ricorso ed in particolare nella scrittura privata del 13/12/07 e nei contestuali
patti parasociali, allegava che sempre in data 13/12/07 era stata costituita la Starfood Srl, il
cui capitale sociale era distribuito fra essa ricorrente (51%) ed il Danieli (49%); che il CdA
Danieli, fra l’altro presidente del CdA stesso; che, dopo il decesso del predetto Danieli
(19/11/14), gli eredi (odierni convenuti: moglie e figlio) avevano esercitato, come da patti
parasociali, il diritto di opzione call per la vendita ad essa ricorrente della partecipazione
sociale in Starfood Srl per il corrispettivo pattuito di euro 1.327.721,00; che essa ricorrente
aveva già manifestato l’intenzione di adempiere entro il termine pattuito del 29/3/15; che
peraltro, dopo la morte del Danieli, il nuovo organo amministrativo aveva accertato
l’esistenza di una serie di gravi manchevolezze gestionali da parte del de cuius, da cui
derivavano obblighi risarcitori, gravanti in solido sugli eredi; che invero era emerso che il
Danieli aveva acquistato, nell’interesse della Starfood Srl, prodotti presso la Nuova Gamma
Srl, di cui era socio, a prezzi superiori in media del 10% rispetto ai prezzi correnti sul
mercato, con un aggravio di spesa per la Starfood Srl nell’ordine di 2.700.000,00 euro nel
periodo 2008-2013; che inoltre, anche contrariamente alle garanzie prestate al momento della
sottoscrizione del contratto di affitto di azienda fra Starfood Srl e Food System Srl, di cui il
Danieli era amministratore unico oltre che socio, erano emerse gravi deficienze a livello
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era costituito da cinque membri, di cui tre nominati da essa ricorrente e due nominati dal
igienico e strutturale dello stabilimento di Fiano Romano, ove Starfood Srl esercitava
l’attività, come emerso a seguito di accessi ispettivi della ASL e dei VVF, con conseguenti
oneri a carico della società per le spese di rifacimento (euro 404.272,90 euro oltre Iva) e per le
sanzioni amministrative (già irrogata la prima per 1.753,60 euro); che inoltre erano emerse
gravi irregolarità ed improvvide scelte operative nella gestione del rapporto contrattuale con il
Consorzio Europeline e poi del contratto di appalto con la HMB Logistica e Catering Scarl, da
cui erano derivati danni per 405.050,00 euro più 28.939,00 euro per vertenze con lavoratori ed
altri potenziali danni per 552.182,25 euro per eventuali omissioni contributive, il tutto
complessivamente per oltre 4.000.000,00 di euro; che era legittimata ad esercitare l’azione di
responsabilità e che, ricorrendo anche il requisito del periculum in mora, aveva interesse a
chiedere l’emissione di provvedimento di sequestro conservativo ai danni dei convenuti
Danieli Umberto e Pozzar Diliana “… in solido fra di loro, sino alla concorrenza di euro
4.092.000,00, autorizzando l’esecuzione della misura cautelare su beni mobili, immobili e
crediti di detti soggetti …” (cfr. ricorso);
letta la memoria difensiva di Danieli Umberto (avv.to Lucio Ghia), il quale ha
concluso per l’infondatezza del ricorso;
preso atto del mancato perfezionamento della notifica nei confronti della convenuta
Pozzar Diliana;
altera parte nei confronti della stessa Pozzar, oltre che con ordinanza nei confronti del
resistente Danieli;
sentiti i procuratori delle parti;
osserva quanto segue.
La domanda cautelare è infondata e va rigettata.
In base all’art. 671 c.p.c. “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di
perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni
mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne
permette il pignoramento” e, pacificamente, per la concessione dell’invocato provvedimento
cautelare è richiesta la coesistenza di due requisiti (cfr., per tutte, Cass. 927/96): quello del
fumus boni juris e quello del periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della
verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un
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vista la richiesta di parte ricorrente di provvedere, se del caso, con decreto inaudita
giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa creditoria, e -il
secondo- come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.
Tanto premesso, va prima di tutto ricordato il carattere di stretta e necessaria
strumentalità che deve sussistere fra il sequestro conservativo e la domanda di condanna
proposta (ricorso cautelare in corso di causa) o da proporre (ricorso cautelare ante causam) nel
giudizio di merito; si deve trattare di una domanda di condanna, in quanto il vincolo cautelare
è finalizzato proprio a garantire il soddisfacimento del credito accertato e per il quale vi è
stata condanna al relativo pagamento.
Del resto l’esigenza di detto stretto e necessario collegamento è imposto proprio
dall’art. 686 c.p.c., che prevede invero l’automatica conversione del sequestro conservativo in
pignoramento “al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna
esecutiva” (cfr. Cass. 10871/12; Cass. 18536/07).
Dal contesto del ricorso e dalla documentazione allegata deve ritenersi che sia stata
esercitata dal socio LSG Spa l’azione sociale di responsabilità e che il sequestro sia stato
finalizzato appunto a garantire il positivo soddisfacimento del preteso credito risarcitorio.
Si pone, a questo punto, il problema dell’accertamento della legittimazione attiva della
ricorrente e dell’integrità del contraddittorio.
Pacificamente la ricorrente LSG Spa è socia della Starfood Srl, asserita danneggiata
foriera di danni patrimoniali, di cui appunto dovrebbero rispondere gli eredi del predetto
(moglie e figlio).
Prima di tutto è opportuno richiamare, per quanto qui di interesse, il quadro normativo
di riferimento: l’art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a
responsabilità limitata e di esercizio dell’azione sociale di responsabilità, prevede che “gli
amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per
l’amministrazione della società” (primo comma) e che “l’azione sociale di responsabilità
contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di
gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di
revoca degli amministratori medesimi ….” (terzo comma).
In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate
attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni,
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dalla condotta di mala gestio, attribuita all’ex amministratore Danieli Franco e pretesamente
imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero
dallo statuto (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il
diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori
stessi il risarcimento del danno subito; infatti la circostanza che, in base al terzo comma del
predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria
partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione
di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall’art.
2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione
sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da
potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione -non si può
invero ipotizzare l’attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la
legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di Srl è
legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.),
benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla
società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni
personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto
comma del citato art. 2476.
Nel caso di specie l’azione sociale di responsabilità è stata promossa dal socio LSG
necessario in quanto titolare del diritto al risarcimento del preteso danno da mala gestio del
Danieli ed appunto da cautelare con il sequestro conservativo: le argomentazioni che seguono
rendono peraltro non necessario, al fine di evitare inutile attività processuale, procedere
all’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della Starfood Srl.
E’ ben vero che -come detto- l’art. 2476 c.c. al 6° comma prevede che “le disposizioni
dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo
socio o al terzo, che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli
amministratori”, ma nel caso di specie non risulta neanche prospettato l’esercizio dell’azione
per risarcimento del danno diretto, che in ogni caso, per pacifica giurisprudenza, non sussiste
nel caso del cd. danno riflesso, ossia derivante dalla mera partecipazione del socio al capitale
della società in ipotesi danneggiata.
Ogni dubbio è peraltro fugato dalla lettura del ricorso ove, a parte l’evidente refuso
nell’indicazione dell’art. 2466 c.c. anziché dell’art. 2476 c.c., è dato leggere “ … la ricorrente
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Spa, mentre non risulta la partecipazione al giudizio della Starfood Srl, litisconsorte
è comunque legittimata a richiedere la concessione del provvedimento cautelare in quanto
essa può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli eredi Danieli in forza di
quanto disposto dall’art. 2466 c.c. … (rectius, 2476 c.c.) … e avuto riguardo al fatto che
Umberto Danieli e Diliana Pozzar … sono subentrati in tutti i diritti ed obblighi già assunti da
Franco Danieli …”.
Non vi è dubbio pertanto che sia stata esercitata dal socio l’azione sociale di
responsabilità ex art. 2476, 3° comma, c.c. e che la misura cautelare sia prospettata appunto
come finalizzata a tutelare il preteso diritto al risarcimento; quindi la domanda cautelare è
ammissibile.
Alla luce del nuovo quadro normativo va poi ricordato che per gli amministratori di
Srl, al pari di quelli delle Spa, è attualmente richiesta non la generica diligenza del mandatario
(art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in
relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale
diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista; è inoltre intuitivo che
nella valutazione della diligenza usata dall’amministratore nel caso concreto è necessario
operare un giudizio ex ante e non ex post, dovendosi quindi prendere in considerazione solo
quelle circostanze, oggettive e soggettive, conosciute o conoscibili, esistenti al momento in
cui è stata tenuta quella determinata condotta, poi risultata foriera di danni per la società.
concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la
riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé
del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati,
dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass.
22911/10): al riguardo l’art. 2476, primo comma, ultima parte, c.c. stabilisce un’inversione
dell’onere della prova a favore della società e dei creditori.
Tanto richiamato, si osserva altresì che, al di fuori delle ipotesi di condotte
dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate,
come fonte di responsabilità nei confronti della società stessa e del ceto creditorio, quelle
scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand’anche
risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell’ambito del normale
esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa; quindi di per sé i risultati
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Chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e
negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all’organo amministrativo, in
quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di
convenienza, che attiene all’ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del
giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate,
anche solo a livello di colpa, dall’omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle
verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo
statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell’obbligo
generale di vigilanza e/o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e
successivo per il perseguimento dell’interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo
di speciale diligenza, di cui si è detto (cfr. Cass. 3409/13).
Va poi ribadito che nei fatti di mala gestio, imputabili a ciascun amministratore,
rientrano in astratto non solo le condotte commissive, ma anche quelle omissive, come nel
caso in cui l’organo amministrativo non salvaguardi gli interessi della società e dei creditori
sociali, adottando tutte quelle iniziative, anche giudiziarie, destinate ad evitare pregiudizi o
l’aggravamento di pregiudizi a danno appunto della società o dei creditori sociali.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi
l’accertamento dell’inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o
responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo
caso sono necessarie tanto la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale
della situazione patrimoniale della società, quanto la diretta riconducibilità causale di detto
danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr. Cass. Cass.
5960/05; Cass. 5876/11; Cass. 7606/11).
A quest’ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass.
SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in
termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul
concetto di danno-conseguenza.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della
responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista
oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l’entità del risarcimento
all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento e quindi a porre a carico degli
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dall’atto costitutivo- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la
amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva
o commissiva.
Chiusa questa doverosa parentesi ed evidenziato, per quanto occorrer possa, che la
responsabilità degli eredi potrebbe essere accertata non, come richiesto, in via solidale, ma
solo pro quota ex art. 752 c.c., si ritiene che la domanda cautelare è infondata alla luce delle
osservazioni che seguono, non senza aver ricordato che in questa sede possono rilevare solo
ed esclusivamente pretese condotte di mala gestio da parte del de cuius nei confronti di
Starfood Srl e che sono irrilevanti le pretese violazioni di patti parasociali, obbligatori solo fra
i paciscenti LSG Spa e Danieli Franco.
Affrontando subito il discorso sul periculum in mora, stante la decisività della
questione, rileva il Giudice che non emergono in atti elementi, di sicuro riscontro obiettivo,
per considerare motivati, sotto il profilo oggettivo (consistenza qualitativa e quantitativa del
patrimonio, in rapporto all’ammontare del credito tutelabile) o sotto quello soggettivo
(comportamento processuale o extraprocessuale dei resistenti), i timori paventati dalla
ricorrente (cfr. Cass. 2081/02).
Al riguardo, esclusi in base ad un giudizio di mera verosimiglianza i pretesi danni
patrimoniali da mala gestio connessi all’acquisto di merce dalla Nuova Gamma Srl negli anni
2008-2013 a prezzi asseritamente in media superiori del 10% rispetto al prezzo corrente di
pretesi rapporti fra il Danieli e la società fornitrice, che non è stata fornita la prova di quelli
che, a parità di quantità e soprattutto di qualità dei prodotti acquistati, fossero effettivamente i
prezzi correnti di mercato, deficit probatorio non colmato neanche con la produzione in
udienza (cfr. doc. 151) di un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati dalla Nuova Gamma
Srl e da tale Mochi Srl, non potendo evidentemente quest’ultima società rappresentare il
‘mercato’ di riferimento- ed esclusi altresì i pretesi danni connessi alla vicenda contrattuale
con il Consorzio Europeline e poi con il contratto di appalto con la HMB Logistica e Catering
Scarl -l’assoluta potenzialità del richiamato eventuale danno e la mancanza della verosimile
riconducibilità causale degli stessi al de cuius esclude, salvo diverso approfondimento nel
merito, ogni attuale imputabilità dei danni al Danieli-, osserva il Giudice, anche a voler per
mera ipotesi ritenere astrattamente ipotizzabile una qualche responsabilità del Danieli in
ordine alla vicenda dello stabilimento di Fiano Romano, ove era esercitata l’attività aziendale
di Starfood Srl, che a tutto concedere l’organo amministrativo poteva rispondere solo per i
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mercato -sul punto è sufficiente osservare, a prescindere da ogni altra considerazione sui
danni connessi ad una eventuale non sollecita attivazione nella eliminazione degli
inconvenienti, poi accertati a seguito dell’accesso di ASL e VVF, e quindi solo in termini di
differenziale fra i costi sostenibili al momento dell’insorgenza delle problematiche igieniche e
strutturali e quelli da sostenere al momento dell’effettiva esecuzione dei lavori ed in termini di
conseguenziali sanzioni amministrative irrogabili alla società a causa di detta ipotetica inerzia.
Del resto, se necessari per esigenze igieniche e strutturali dell’impianto, è evidente che
i lavori si sarebbero comunque dovuti eseguire, a nulla rilevando in questa sede se ed il quale
misura il de cuius, intervenuto al contratto del 20/12/07 di affitto di azienda alla Starfood Srl
in veste di amministratore unico della Food System Srl, possa aver garantito la piena
funzionalità degli impianti e dello stabilimento di Fiano Romano.
In tali termini delineato il quadro in ordine al prevedibile ammontare del preteso
danno, va rilevato che, a sostegno dell’allegato pericolo nel ritardo, risulta testualmente
riportato in ricorso che “…. 23) La dichiarata disponibilità di Lsg di corrispondere ad
Umberto Danieli e Diliana Pozzar il prezzo convenuto …. non inficia sicuramente il diritto
dell’istante a conseguire l’invocata misura cautelare. Appare infatti di solare evidenza come
non sia ragionevolmente ipotizzabile che Lsg prima paghi quanto dovuto, l’apprezzabile
somma di euro 1.327.721,00 e poi debba rincorrere gli eredi Danieli per conseguire il
pagamento di quanto le compete a vario titolo e che costituisce una somma ben superiore …”.
riferimento al rischio di dover “.… rincorrere gli eredi Danieli per conseguire il pagamento di
quanto le compete …”.
Orbene, a parte ogni considerazione sull’assoluta ed oggettiva carenza dell’allegazione
stessa in ordine al paventato pregiudizio, da intendere come timore di perdere la garanzia
costituita dal patrimonio del debitore, va in ogni caso evidenziato che la ricorrente ha inteso
sovrapporre posizioni assolutamente distinte: è superfluo ricordare che la società di capitali,
dotata di personalità giuridica, è distinta dai singoli soci e che i soci non sono titolari, neanche
pro quota, dei beni e dei crediti della società.
Al riguardo invero, ribadito che il preteso diritto al risarcimento dei danni patrimoniali
non è della ricorrente, ma della Starfood Srl, appare assolutamente fuor di luogo aver posto
sullo stesso piano il credito risarcitorio in ipotesi spettante a Starfood Srl per mala gestio del
proprio organo amministrativo ed i rapporti di dare-avere fra la socia LSG Spa e gli eredi del
socio Danieli Franco in forza di patti parasociali non rilevanti né impegnativi per la società ed
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Il pericolo nel ritardo è stato dunque sostanziato dalla ricorrente nel semplice
aver individuato, nell’ottica della garanzia del preteso credito risarcitorio in favore della
società, il periculum in mora nel pagamento di debiti personali della socia LGS Spa e
nell’asserita, ma assolutamente indimostrata, difficoltà di recupero.
Premesso che in astratto il periculum in mora, atto a giustificare l’adozione della
misura cautelare, potrebbe essere riconosciuto sussistente, oltre che in presenza di una
situazione che faccia emergere un pregresso -o prevedere un prossimo- depauperamento del
debitore a causa di condotte distrattive, anche quando sussista una condizione oggettiva di
inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito
verosimilmente accertato, si osserva che nel caso di specie non risulta neanche allegata, così
da giustificare l’odierna richiesta cautelare, l’insufficienza della garanzia offerta dal
patrimonio dei convenuti in rapporto al prevedibile credito risarcitorio di Starfood Srl.
Inoltre, ricordata l’assoluta diversità dei piani in cui operano i due distinti rapporti
(rapporto fra Starfood Srl ed eredi del pregresso amministratore e rapporto fra socia LGS Spa
ed eredi del socio Danieli Franco), appare di assoluta evidenza che, paradossalmente,
l’imminente riscossione di 1.327.721,00 euro da parte dei convenuti, per effetto dell’esercizio
dell’opzione call connessa ai patti parasociali e del conseguente obbligo in tal senso assunto
da LGS Spa, consente di rafforzare la garanzia patrimoniale degli eredi di Danieli Franco di
fronte all’eventuale pretesa risarcitoria di Starfood Srl e di escludere viepiù ogni pericolo nel
Sotto altro profilo, si osserva che analogamente non emergono in atti (cfr. Cass.
6460/96: “In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere
desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in
rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del
debitore, che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti
dispositivi, idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio”; Cass.
6042/98) comportamenti o condotte processuali ovvero extraprocessuali dei convenuti, che
possano giustificare il timore della ricorrente per un possibile depauperamento patrimoniale.
Del resto, se fosse vera la tesi che qualsiasi convenuto possa sempre e comunque
dismettere il proprio patrimonio, si dovrebbe per definizione concedere il sequestro
conservativo in ogni giudizio per il solo fatto che il ricorrente prospetti un esito favorevole
della controversia ed ipotizzi l’astratta possibilità di atti dispositivi del patrimonio da parte del
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ritardo.
convenuto ovvero l’incapienza del patrimonio stesso; evidentemente dal legislatore è richiesto
un quid pluris per concedere l’invocata cautela, come si è in precedenza evidenziato.
Le superiori considerazioni, da cui emerge l’assoluta manifesta infondatezza della
domanda cautelare, rendono opportuno, per evidenti ragioni di economia processuale e per
evitare ulteriori inutili spese alla ricorrente, che fra l’altro non potrebbe neanche integrare la
domanda carente in punto di allegazione sul periculum, soprassedere dal fissare una nuova
udienza per l’integrazione del contradditorio nei confronti della Starfood Srl e della convenuta
Pozzar Diliana.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero
Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in
vigore il 3/4/14 e che si è proceduto alla somma degli importi minimi dello scaglione
‘procedimenti cautelari’ e con riferimento al valore ‘4.000.001 – 8.000.000’, tenuto conto
della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e
dell’attività complessivamente svolta dal difensore.
Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM
55/14).
Visti gli artt. 671 e 669 bis e ss c.p.c.;

rigetta la domanda cautelare proposta da LGS Sky Chefs Spa nei confronti di Danieli
Umberto e Pozzar Diliana, quali eredi di Danieli Franco;

condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del solo resistente Danieli
Umberto, della somma di 10.605,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso
forfettario, Cp ed Iva come per legge;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma, 25/3/15
il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato
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Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848
p.q.m.
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