R.G. 15450/15 (ricorso per sequestro conservativo ante causam
by user
Comments
Transcript
R.G. 15450/15 (ricorso per sequestro conservativo ante causam
R.G. 15450/15 (ricorso per sequestro conservativo ante causam) TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TRIBUNALE DELLE IMPRESE TERZA SEZIONE CIVILE il Giudice sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24/3/15 e visti gli atti; letto il ricorso per sequestro conservativo ante causam, depositato il 9/3/15 e pervenuto in Cancelleria il 16/3/15, in cui la ricorrente LSG Sky Chefs Spa (nel prosieguo solo LSG Spa), ricordati i rapporti con Danieli Franco, consacrati nella documentazione richiamata in ricorso ed in particolare nella scrittura privata del 13/12/07 e nei contestuali patti parasociali, allegava che sempre in data 13/12/07 era stata costituita la Starfood Srl, il cui capitale sociale era distribuito fra essa ricorrente (51%) ed il Danieli (49%); che il CdA Danieli, fra l’altro presidente del CdA stesso; che, dopo il decesso del predetto Danieli (19/11/14), gli eredi (odierni convenuti: moglie e figlio) avevano esercitato, come da patti parasociali, il diritto di opzione call per la vendita ad essa ricorrente della partecipazione sociale in Starfood Srl per il corrispettivo pattuito di euro 1.327.721,00; che essa ricorrente aveva già manifestato l’intenzione di adempiere entro il termine pattuito del 29/3/15; che peraltro, dopo la morte del Danieli, il nuovo organo amministrativo aveva accertato l’esistenza di una serie di gravi manchevolezze gestionali da parte del de cuius, da cui derivavano obblighi risarcitori, gravanti in solido sugli eredi; che invero era emerso che il Danieli aveva acquistato, nell’interesse della Starfood Srl, prodotti presso la Nuova Gamma Srl, di cui era socio, a prezzi superiori in media del 10% rispetto ai prezzi correnti sul mercato, con un aggravio di spesa per la Starfood Srl nell’ordine di 2.700.000,00 euro nel periodo 2008-2013; che inoltre, anche contrariamente alle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda fra Starfood Srl e Food System Srl, di cui il Danieli era amministratore unico oltre che socio, erano emerse gravi deficienze a livello http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 era costituito da cinque membri, di cui tre nominati da essa ricorrente e due nominati dal igienico e strutturale dello stabilimento di Fiano Romano, ove Starfood Srl esercitava l’attività, come emerso a seguito di accessi ispettivi della ASL e dei VVF, con conseguenti oneri a carico della società per le spese di rifacimento (euro 404.272,90 euro oltre Iva) e per le sanzioni amministrative (già irrogata la prima per 1.753,60 euro); che inoltre erano emerse gravi irregolarità ed improvvide scelte operative nella gestione del rapporto contrattuale con il Consorzio Europeline e poi del contratto di appalto con la HMB Logistica e Catering Scarl, da cui erano derivati danni per 405.050,00 euro più 28.939,00 euro per vertenze con lavoratori ed altri potenziali danni per 552.182,25 euro per eventuali omissioni contributive, il tutto complessivamente per oltre 4.000.000,00 di euro; che era legittimata ad esercitare l’azione di responsabilità e che, ricorrendo anche il requisito del periculum in mora, aveva interesse a chiedere l’emissione di provvedimento di sequestro conservativo ai danni dei convenuti Danieli Umberto e Pozzar Diliana “… in solido fra di loro, sino alla concorrenza di euro 4.092.000,00, autorizzando l’esecuzione della misura cautelare su beni mobili, immobili e crediti di detti soggetti …” (cfr. ricorso); letta la memoria difensiva di Danieli Umberto (avv.to Lucio Ghia), il quale ha concluso per l’infondatezza del ricorso; preso atto del mancato perfezionamento della notifica nei confronti della convenuta Pozzar Diliana; altera parte nei confronti della stessa Pozzar, oltre che con ordinanza nei confronti del resistente Danieli; sentiti i procuratori delle parti; osserva quanto segue. La domanda cautelare è infondata e va rigettata. In base all’art. 671 c.p.c. “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento” e, pacificamente, per la concessione dell’invocato provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza di due requisiti (cfr., per tutte, Cass. 927/96): quello del fumus boni juris e quello del periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 vista la richiesta di parte ricorrente di provvedere, se del caso, con decreto inaudita giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa creditoria, e -il secondo- come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. Tanto premesso, va prima di tutto ricordato il carattere di stretta e necessaria strumentalità che deve sussistere fra il sequestro conservativo e la domanda di condanna proposta (ricorso cautelare in corso di causa) o da proporre (ricorso cautelare ante causam) nel giudizio di merito; si deve trattare di una domanda di condanna, in quanto il vincolo cautelare è finalizzato proprio a garantire il soddisfacimento del credito accertato e per il quale vi è stata condanna al relativo pagamento. Del resto l’esigenza di detto stretto e necessario collegamento è imposto proprio dall’art. 686 c.p.c., che prevede invero l’automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento “al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva” (cfr. Cass. 10871/12; Cass. 18536/07). Dal contesto del ricorso e dalla documentazione allegata deve ritenersi che sia stata esercitata dal socio LSG Spa l’azione sociale di responsabilità e che il sequestro sia stato finalizzato appunto a garantire il positivo soddisfacimento del preteso credito risarcitorio. Si pone, a questo punto, il problema dell’accertamento della legittimazione attiva della ricorrente e dell’integrità del contraddittorio. Pacificamente la ricorrente LSG Spa è socia della Starfood Srl, asserita danneggiata foriera di danni patrimoniali, di cui appunto dovrebbero rispondere gli eredi del predetto (moglie e figlio). Prima di tutto è opportuno richiamare, per quanto qui di interesse, il quadro normativo di riferimento: l’art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell’azione sociale di responsabilità, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società” (primo comma) e che “l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ….” (terzo comma). In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 dalla condotta di mala gestio, attribuita all’ex amministratore Danieli Franco e pretesamente imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dallo statuto (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito; infatti la circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall’art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione -non si può invero ipotizzare l’attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di Srl è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476. Nel caso di specie l’azione sociale di responsabilità è stata promossa dal socio LSG necessario in quanto titolare del diritto al risarcimento del preteso danno da mala gestio del Danieli ed appunto da cautelare con il sequestro conservativo: le argomentazioni che seguono rendono peraltro non necessario, al fine di evitare inutile attività processuale, procedere all’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della Starfood Srl. E’ ben vero che -come detto- l’art. 2476 c.c. al 6° comma prevede che “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo, che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”, ma nel caso di specie non risulta neanche prospettato l’esercizio dell’azione per risarcimento del danno diretto, che in ogni caso, per pacifica giurisprudenza, non sussiste nel caso del cd. danno riflesso, ossia derivante dalla mera partecipazione del socio al capitale della società in ipotesi danneggiata. Ogni dubbio è peraltro fugato dalla lettura del ricorso ove, a parte l’evidente refuso nell’indicazione dell’art. 2466 c.c. anziché dell’art. 2476 c.c., è dato leggere “ … la ricorrente http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Spa, mentre non risulta la partecipazione al giudizio della Starfood Srl, litisconsorte è comunque legittimata a richiedere la concessione del provvedimento cautelare in quanto essa può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli eredi Danieli in forza di quanto disposto dall’art. 2466 c.c. … (rectius, 2476 c.c.) … e avuto riguardo al fatto che Umberto Danieli e Diliana Pozzar … sono subentrati in tutti i diritti ed obblighi già assunti da Franco Danieli …”. Non vi è dubbio pertanto che sia stata esercitata dal socio l’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, 3° comma, c.c. e che la misura cautelare sia prospettata appunto come finalizzata a tutelare il preteso diritto al risarcimento; quindi la domanda cautelare è ammissibile. Alla luce del nuovo quadro normativo va poi ricordato che per gli amministratori di Srl, al pari di quelli delle Spa, è attualmente richiesta non la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista; è inoltre intuitivo che nella valutazione della diligenza usata dall’amministratore nel caso concreto è necessario operare un giudizio ex ante e non ex post, dovendosi quindi prendere in considerazione solo quelle circostanze, oggettive e soggettive, conosciute o conoscibili, esistenti al momento in cui è stata tenuta quella determinata condotta, poi risultata foriera di danni per la società. concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente. Incombe viceversa sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10): al riguardo l’art. 2476, primo comma, ultima parte, c.c. stabilisce un’inversione dell’onere della prova a favore della società e dei creditori. Tanto richiamato, si osserva altresì che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità nei confronti della società stessa e del ceto creditorio, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand’anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell’ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa; quindi di per sé i risultati http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all’organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all’ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice. Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall’omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell’obbligo generale di vigilanza e/o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell’interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di speciale diligenza, di cui si è detto (cfr. Cass. 3409/13). Va poi ribadito che nei fatti di mala gestio, imputabili a ciascun amministratore, rientrano in astratto non solo le condotte commissive, ma anche quelle omissive, come nel caso in cui l’organo amministrativo non salvaguardi gli interessi della società e dei creditori sociali, adottando tutte quelle iniziative, anche giudiziarie, destinate ad evitare pregiudizi o l’aggravamento di pregiudizi a danno appunto della società o dei creditori sociali. La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l’accertamento dell’inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie tanto la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, quanto la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr. Cass. Cass. 5960/05; Cass. 5876/11; Cass. 7606/11). A quest’ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento e quindi a porre a carico degli http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 dall’atto costitutivo- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva. Chiusa questa doverosa parentesi ed evidenziato, per quanto occorrer possa, che la responsabilità degli eredi potrebbe essere accertata non, come richiesto, in via solidale, ma solo pro quota ex art. 752 c.c., si ritiene che la domanda cautelare è infondata alla luce delle osservazioni che seguono, non senza aver ricordato che in questa sede possono rilevare solo ed esclusivamente pretese condotte di mala gestio da parte del de cuius nei confronti di Starfood Srl e che sono irrilevanti le pretese violazioni di patti parasociali, obbligatori solo fra i paciscenti LSG Spa e Danieli Franco. Affrontando subito il discorso sul periculum in mora, stante la decisività della questione, rileva il Giudice che non emergono in atti elementi, di sicuro riscontro obiettivo, per considerare motivati, sotto il profilo oggettivo (consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio, in rapporto all’ammontare del credito tutelabile) o sotto quello soggettivo (comportamento processuale o extraprocessuale dei resistenti), i timori paventati dalla ricorrente (cfr. Cass. 2081/02). Al riguardo, esclusi in base ad un giudizio di mera verosimiglianza i pretesi danni patrimoniali da mala gestio connessi all’acquisto di merce dalla Nuova Gamma Srl negli anni 2008-2013 a prezzi asseritamente in media superiori del 10% rispetto al prezzo corrente di pretesi rapporti fra il Danieli e la società fornitrice, che non è stata fornita la prova di quelli che, a parità di quantità e soprattutto di qualità dei prodotti acquistati, fossero effettivamente i prezzi correnti di mercato, deficit probatorio non colmato neanche con la produzione in udienza (cfr. doc. 151) di un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati dalla Nuova Gamma Srl e da tale Mochi Srl, non potendo evidentemente quest’ultima società rappresentare il ‘mercato’ di riferimento- ed esclusi altresì i pretesi danni connessi alla vicenda contrattuale con il Consorzio Europeline e poi con il contratto di appalto con la HMB Logistica e Catering Scarl -l’assoluta potenzialità del richiamato eventuale danno e la mancanza della verosimile riconducibilità causale degli stessi al de cuius esclude, salvo diverso approfondimento nel merito, ogni attuale imputabilità dei danni al Danieli-, osserva il Giudice, anche a voler per mera ipotesi ritenere astrattamente ipotizzabile una qualche responsabilità del Danieli in ordine alla vicenda dello stabilimento di Fiano Romano, ove era esercitata l’attività aziendale di Starfood Srl, che a tutto concedere l’organo amministrativo poteva rispondere solo per i http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 mercato -sul punto è sufficiente osservare, a prescindere da ogni altra considerazione sui danni connessi ad una eventuale non sollecita attivazione nella eliminazione degli inconvenienti, poi accertati a seguito dell’accesso di ASL e VVF, e quindi solo in termini di differenziale fra i costi sostenibili al momento dell’insorgenza delle problematiche igieniche e strutturali e quelli da sostenere al momento dell’effettiva esecuzione dei lavori ed in termini di conseguenziali sanzioni amministrative irrogabili alla società a causa di detta ipotetica inerzia. Del resto, se necessari per esigenze igieniche e strutturali dell’impianto, è evidente che i lavori si sarebbero comunque dovuti eseguire, a nulla rilevando in questa sede se ed il quale misura il de cuius, intervenuto al contratto del 20/12/07 di affitto di azienda alla Starfood Srl in veste di amministratore unico della Food System Srl, possa aver garantito la piena funzionalità degli impianti e dello stabilimento di Fiano Romano. In tali termini delineato il quadro in ordine al prevedibile ammontare del preteso danno, va rilevato che, a sostegno dell’allegato pericolo nel ritardo, risulta testualmente riportato in ricorso che “…. 23) La dichiarata disponibilità di Lsg di corrispondere ad Umberto Danieli e Diliana Pozzar il prezzo convenuto …. non inficia sicuramente il diritto dell’istante a conseguire l’invocata misura cautelare. Appare infatti di solare evidenza come non sia ragionevolmente ipotizzabile che Lsg prima paghi quanto dovuto, l’apprezzabile somma di euro 1.327.721,00 e poi debba rincorrere gli eredi Danieli per conseguire il pagamento di quanto le compete a vario titolo e che costituisce una somma ben superiore …”. riferimento al rischio di dover “.… rincorrere gli eredi Danieli per conseguire il pagamento di quanto le compete …”. Orbene, a parte ogni considerazione sull’assoluta ed oggettiva carenza dell’allegazione stessa in ordine al paventato pregiudizio, da intendere come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, va in ogni caso evidenziato che la ricorrente ha inteso sovrapporre posizioni assolutamente distinte: è superfluo ricordare che la società di capitali, dotata di personalità giuridica, è distinta dai singoli soci e che i soci non sono titolari, neanche pro quota, dei beni e dei crediti della società. Al riguardo invero, ribadito che il preteso diritto al risarcimento dei danni patrimoniali non è della ricorrente, ma della Starfood Srl, appare assolutamente fuor di luogo aver posto sullo stesso piano il credito risarcitorio in ipotesi spettante a Starfood Srl per mala gestio del proprio organo amministrativo ed i rapporti di dare-avere fra la socia LSG Spa e gli eredi del socio Danieli Franco in forza di patti parasociali non rilevanti né impegnativi per la società ed http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Il pericolo nel ritardo è stato dunque sostanziato dalla ricorrente nel semplice aver individuato, nell’ottica della garanzia del preteso credito risarcitorio in favore della società, il periculum in mora nel pagamento di debiti personali della socia LGS Spa e nell’asserita, ma assolutamente indimostrata, difficoltà di recupero. Premesso che in astratto il periculum in mora, atto a giustificare l’adozione della misura cautelare, potrebbe essere riconosciuto sussistente, oltre che in presenza di una situazione che faccia emergere un pregresso -o prevedere un prossimo- depauperamento del debitore a causa di condotte distrattive, anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito verosimilmente accertato, si osserva che nel caso di specie non risulta neanche allegata, così da giustificare l’odierna richiesta cautelare, l’insufficienza della garanzia offerta dal patrimonio dei convenuti in rapporto al prevedibile credito risarcitorio di Starfood Srl. Inoltre, ricordata l’assoluta diversità dei piani in cui operano i due distinti rapporti (rapporto fra Starfood Srl ed eredi del pregresso amministratore e rapporto fra socia LGS Spa ed eredi del socio Danieli Franco), appare di assoluta evidenza che, paradossalmente, l’imminente riscossione di 1.327.721,00 euro da parte dei convenuti, per effetto dell’esercizio dell’opzione call connessa ai patti parasociali e del conseguente obbligo in tal senso assunto da LGS Spa, consente di rafforzare la garanzia patrimoniale degli eredi di Danieli Franco di fronte all’eventuale pretesa risarcitoria di Starfood Srl e di escludere viepiù ogni pericolo nel Sotto altro profilo, si osserva che analogamente non emergono in atti (cfr. Cass. 6460/96: “In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore, che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio”; Cass. 6042/98) comportamenti o condotte processuali ovvero extraprocessuali dei convenuti, che possano giustificare il timore della ricorrente per un possibile depauperamento patrimoniale. Del resto, se fosse vera la tesi che qualsiasi convenuto possa sempre e comunque dismettere il proprio patrimonio, si dovrebbe per definizione concedere il sequestro conservativo in ogni giudizio per il solo fatto che il ricorrente prospetti un esito favorevole della controversia ed ipotizzi l’astratta possibilità di atti dispositivi del patrimonio da parte del http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 ritardo. convenuto ovvero l’incapienza del patrimonio stesso; evidentemente dal legislatore è richiesto un quid pluris per concedere l’invocata cautela, come si è in precedenza evidenziato. Le superiori considerazioni, da cui emerge l’assoluta manifesta infondatezza della domanda cautelare, rendono opportuno, per evidenti ragioni di economia processuale e per evitare ulteriori inutili spese alla ricorrente, che fra l’altro non potrebbe neanche integrare la domanda carente in punto di allegazione sul periculum, soprassedere dal fissare una nuova udienza per l’integrazione del contradditorio nei confronti della Starfood Srl e della convenuta Pozzar Diliana. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/14 e che si è proceduto alla somma degli importi minimi dello scaglione ‘procedimenti cautelari’ e con riferimento al valore ‘4.000.001 – 8.000.000’, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore. Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14). Visti gli artt. 671 e 669 bis e ss c.p.c.; rigetta la domanda cautelare proposta da LGS Sky Chefs Spa nei confronti di Danieli Umberto e Pozzar Diliana, quali eredi di Danieli Franco; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del solo resistente Danieli Umberto, della somma di 10.605,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge; manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Roma, 25/3/15 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato http://bit.ly/1EsvLcp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 p.q.m.