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contributo prof. Maurizio Comoli
La valutazione del merito creditizio e la classificazione dei crediti da parte del sistema bancario nei confronti delle imprese in crisi: ricadute sulle imprese Prof. Maurizio Comoli Professore ordinario di Economia Aziendale Università del Piemonte Orientale Agenda • Alcuni dati di sintesi • Il rischio di credito • La classificazione dei crediti secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche • Gli istituti di gestione delle crisi di impresa • La centrale rischi • Il trattamento contabile e fiscale dei crediti bancari • Le misure a sostegno delle imprese • Conclusioni 2 Alcuni dati di sintesi 3 Alcuni dati di sintesi – I crediti deteriorati netti 4 Fonte: elaborazioni Ufficio Studi KPMG Advisory sui dati di bilancio del campione, Le banche italiane tra gestione del credito e ricerca di efficienza, 2013 Alcuni dati di sintesi – I crediti deteriorati netti (segue) 5 Fonte: elaborazioni Ufficio Studi KPMG Advisory sui dati di bilancio del campione, Le banche italiane tra gestione del credito e ricerca di efficienza, 2013 Alcuni dati di sintesi – Le sofferenze lorde 6 Fonte: ABI, Osservatorio Permanente sui Rapporti Banca Impresa, Rapporto Trimestrale n° 34 – Andamenti Congiunturali Il rischio di credito 7 Il rischio di credito • Rappresenta la possibilità che una variazione inattesa del merito di credito di una controparte verso cui si ha un’esposizione generi una variazione inattesa del prezzo di mercato della posizione stessa. • Questo giudizio è sintetizzabile in un rating, che può essere assegnato internamente dalla banca o da un’agenzia esterna. Ad un aumento del rischio corrisponde un peggioramento del rating, mentre diminuisce il valore della posizione. • Al peggioramento del merito di credito di un debitore usualmente la quota utilizzata degli affidamenti aumenta, perché aumenta da parte del debitore la necessità di risorse finanziarie esterne per far fronte alla propria operatività, anche perché diminuiscono gli affidamenti concessi dal sistema. • Diventa, pertanto, indispensabile per una banca monitorare con frequenza periodica l’andamento del merito di credito dei propri clienti, al fine di limitare le perdite a fronte di prenditori che dovessero diventare insolventi. 8 Il rischio di credito (segue) METODOLOGIE Standardizzata Basata sui rating interni (IRB) 1) Suddivisione delle esposizioni in diverse classi; 2) Applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio rilasciate da soggetti terzi qualificati (agenzie di rating). 1) Suddivisione delle esposizioni in diverse classi; 2) Il rischio connesso con un’esposizione è espresso attraverso quattro componenti: probabilità di default (PD), che attiene al debitore; tasso di perdita in caso di default (LGD), esposizione al momento del default (EAD) e scadenza effettiva (M), che attengono alla singola operazione. 9 Il rischio di credito (segue) Il patrimonio di vigilanza da mantenere da parte della banca è funzione del rischio, nel senso che: • tanto meno alto è il rischio di credito, tanto minore è il patrimonio di vigilanza da accantonare; • tanto più alto è il rischio di credito, tanto maggiore è il patrimonio di vigilanza da accantonare. Come logica conseguenza, ad un rischio moderato corrisponde un tasso di interesse basso, mentre ad un rischio alto corrisponde un tasso di interesse elevato anche perché: i rischi più elevati assorbono un maggior ammontare di equity e sono meno finanziabili – ceteris paribus – con altre forme di provvista più a buon mercato interbancario (ad es. raccolta diretta dalla clientela). 10 Il rischio di credito (segue) In sede di istruttoria di finanziamento, generalmente, l’operazione comune a tutte le banche è la stima del rischio di insolvenza (PD), eseguito in base a tre livelli di analisi dell’azienda affidata: Quantitativa (scoring) Qualitativa Si svolge costruendo • Analisi relativa al settore di una serie di indicatori attività del richiedente (es. (indici e flussi) livello di concorrenza, finalizzati a profittabilità, ecc.); rappresentare la • Analisi relativa alle rischiosità dell’azienda specificità dell’azienda ed attribuendo un (posizione di mercato, punteggio sulla base capacità produttiva, del migliore o peggiore politiche organizzative e di stato di salute marketing, ecc.). finanziaria dell’impresa. 11 Andamentale Monitoraggio del comportamento dell’azienda affidata nei confronti: • del sistema bancario; • della banca affidante; relativamente al tipo di affidamenti ottenuti e alla modalità di uso e restituzione degli stessi. La classificazione dei crediti 12 La classificazione dei crediti secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Crediti in bonis Crediti in default Esposizioni scadute • Posizioni nei confronti di imprese in ordinario andamento gestionale che non presentano anomalie o criticità • Esposizioni ristrutturate • Partite incagliate • Sofferenze • Sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate; • Esposizioni scadute e/o sconfinamenti da oltre 90 giorni (past due) «Non determinano un default le seguenti modifiche delle originarie Crediti non in default condizioni contrattuali: il riscadenzamento dei crediti e la concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi o ampliamenti di linee di credito. Tali modifiche non devono dipendere dal deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore ovvero non devono dare luogo a una perdita» (Circolare B.I. n. 263/2006) 13 La classificazione dei crediti secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (segue) Circolare Banca d’Italia n. 263/2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) e ss. mod. e agg. Esposizioni in default «Per esposizioni in default si intendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti». 14 La classificazione dei crediti secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (segue) Circolare Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei conti) e ss. mod. e agg. Sofferenze Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza* (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. * Secondo l’art. 5 della L.F. «Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Incagli Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. 15 La classificazione dei crediti secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (segue) Esposizioni ristrutturate Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Esposizioni scadute e/o sconfinanti Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell’ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione 16 Gli istituti di gestione delle crisi di impresa 17 Gli istituti di gestione delle crisi di impresa Il D.L. 83/2012 (convertito in L. 134/2012), ed il D.L. 69/2013, hanno introdotto importanti modifiche alla legge fallimentare con la duplice finalità di far emergere tempestivamente lo stato di crisi e di sostenere la continuità aziendale. In particolare, è stato introdotto il concordato c.d. «in bianco» per cui è possibile presentare domanda di concordato preventivo anticipato riservandosi di presentare domanda «definitiva» con tutta la documentazione prevista, entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni. L’attuale normativa offre i seguenti istituti di gestione delle crisi di impresa: 1) Procedure di gestione preconcorsuale della crisi - Liquidazione ordinaria; - Piano attestato ex art. 67, co.3 , lett. d), L.F.; - Accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F.; 2) Procedure di gestione concorsuale della crisi - Concordato fallimentare; - Concordato preventivo; - Fallimento. 18 La classificazione dei crediti nell’ambito delle procedure di gestione delle crisi – Orientamenti di Banca d’Italia Lettera roneata Banca d’Italia n. 213879 del 27 settembre 2000 • i crediti verso imprese in Amministrazione Straordinaria, ai sensi del D.Lgs. n. 270/99, vanno classificati nella categoria “partite incagliate”; • laddove il programma di ristrutturazione preveda rinegoziazioni delle condizioni dei finanziamenti bancari (allungamento delle scadenze, riduzione dei tassi applicati), occorre verificare la sussistenza delle condizioni affinché dette esposizioni si possano classificare fra i “crediti ristrutturati” o “in corso di ristrutturazione”; • rimane fermo l’obbligo delle banche di classificare detti crediti nella categoria delle “sofferenze” qualora lo stato di insolvenza delle imprese in amministrazione straordinaria sia ritenuto sostanzialmente irreversibile. Parimenti obbligatoria è la classificazione tra le “sofferenze” nel caso di conversione di detta procedura in fallimento; • dette esposizioni devono essere riclassificate tra i “crediti vivi” alla chiusura positiva della procedura, quando il debitore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 19 La classificazione dei crediti nell’ambito delle procedure di gestione delle crisi Gestione preconcorsuale Gestione concorsuale La liquidazione ordinaria andrà valutata caso per caso, potendo prevedersi una classificazione in bonis, se le condizioni di realizzo della liquidazione possono ragionevolmente prevedersi in un termine breve, tra quelle ristrutturate, tra le incagliate o infine in default. In caso di fallimento, che si chiude anche tramite il concordato fallimentare, la classificazione sarà tra i crediti in sofferenza. Il piano attestato ex art. 67, co.3, lett. d), L.F., se finalizzato al recupero dell’impresa , senza previsione di riduzione dei debiti in conto capitale, potrà da parte delle banche, previo esame, essere considerato strumento con cui l’impresa gestisce in bonis la propria situazione o tra le partite incagliate valutando la bontà del credito. In caso di concordato preventivo, la classificazione potrà variare tra le partite incagliate nel caso di concordato in continuità con previsioni di soluzione integrale dei debiti, tra i crediti ristrutturati o tra le sofferenze a seconda delle diverse previsioni di piano e delle indicazioni di cui alla relazione ex art. 172 L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, L.F. L.F., andrà trattato alla stregua del piano attestato. Fonte: cfr. G. Buffelli, Classificazione e valutazione dei crediti delle banche verso le imprese, in Contabilità finanza e controllo, 04.2013 20 La Centrale Rischi 21 La Centrale Rischi La Centrale Rischi (CR): • è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui rapporti che intrattengono con i clienti; • comunica mensilmente agli intermediari la complessiva posizione verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato; • fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela; • raccoglie informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti. Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d’Italia. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti. 22 La Centrale Rischi – Classificazione dei rischi Le categorie di censimento utilizzate dalla CR consentono di classificare le operazioni secondo un criterio di rischiosità crescente. In particolare, sono oggetto di segnalazione: - i rapporti di affidamento per cassa e di firma; - le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati; - i derivati finanziari; - altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito. 23 La Centrale Rischi – Modalità di rappresentazione dei rischi Fonte: F. Lenoci, S.Peola, Nuova centrale rischi, Ipsoa, 2011, pag. 76 24 La Centrale Rischi – Crediti per cassa • Nella categoria di censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari” vanno segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale. • Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati “utilizzato”. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e ss. mod. agg. «L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza […] 25 La Centrale Rischi – Crediti per cassa (segue) […] Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza. Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari. […] Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati». 26 La Centrale Rischi – Sezione informativa • Nella categoria di censimento “sofferenze: crediti passati a perdita” vanno segnalati i crediti in sofferenza che l’intermediario, con apposita delibera, ha valutato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto opportuno intraprendere i relativi atti di recupero. In questa categoria confluiscono anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio. Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e ss. mod. agg. «Nella categoria deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo qualunque sia il loro importo, sempreché nel mese di rilevazione o in quello precedente l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia effettuato a nome del medesimo cliente una segnalazione a sofferenza. La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita ». 27 La Centrale Rischi – Esempio L'accordato rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario. L'utilizzato rappresenta l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione (nei crediti di firma, l’ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione). X Sconfinamento: differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari 28 La Centrale Rischi – Pro e contro PRO CONTRO Rappresenta un «biglietto da visita» dell’impresa e i benefici per la clientela «meritevole» sono rappresentati da un più agevole accesso al credito. Lascia spazio alla soggettività delle banche segnalanti, data la sua complessità normativa. Contribuisce a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio accrescendone la stabilità. Riporta solo dati aggregati: non contiene tutte le informazioni che il soggetto segnalato può vedere con chiarezza su se stesso. Gli intermediari impiegano in modo più efficiente le loro risorse, migliorando la qualità dei portafogli crediti. Congenito ritardo temporale (dai 40 ai 70 giorni). Inoltre, le banche possono consultarne i dati su un orizzonte temporale di massimo 36 mesi. 29 Il trattamento contabile e fiscale dei crediti nei bilanci bancari 30 Il trattamento contabile dei crediti bancari I principi IAS/IFRS indicano una serie di elementi obiettivi di perdita il cui verificarsi comporta la classificazione del credito nella categoria non performing loans, quali: • significative difficoltà finanziarie del debitore; • violazione degli accordi contrattuali, come un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; • alta probabilità di fallimento o di altra ristrutturazione finanziaria del debitore. Per tale categoria di crediti, ai sensi dello IAS 39, deve essere effettuata una valutazione analitica al tasso di rendimento effettivo originario del rapporto alla data di passaggio a non performing. Tale valutazione è effettuata attraverso la determinazione del Net Present Value (NPV) dei piani di rientro definiti analiticamente per ciascuna posizione. 31 Il trattamento fiscale dei crediti bancari L’attuale disciplina (art. 101, co.5. e art. 106, co.3, TUIR) prevede: INESIGIBILITÀ Se pur probabile si presenta Divenuta definitiva ancora come «potenziale» Piena e immediata deducibilità in presenza di determinati requisiti (es. quando sussistono i presupposti per la derecognition) Deducibilità limitata al 0,30% del totale dei crediti al 31/12, il riconoscimento fiscale della perdita complessiva avviene nei successivi 18 anni 32 Il trattamento fiscale dei crediti bancari (segue) All’interno della legge di stabilità 2014 dovrebbe essere compreso l’intervento, attualmente in fase di studio: • svalutazioni e perdite su crediti deducibili in 5 anni ed abbandono dell’attuale meccanismo di deducibilità in 18 anni delle svalutazioni eccedenti il tetto dello 0,30% del monte crediti al 31/12; • ai fini Irap, svalutazioni e perdite su crediti deducibili nel periodo d'imposta in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi. La proposta di modifica, fortemente invocata dagli intermediari bancari e assicurativi, rientrerebbe tra le misure per la crescita, al fine di contrastare le morse della stretta creditizia, e con l’obiettivo di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria. E’ chiaro, infatti, che se si riduce il costo di una perdita su crediti al netto del beneficio fiscale (considerando anche i tempi più o meno lunghi di monetizzazione di tale beneficio) è possibile per le banche concedere credito alle imprese a condizioni più favorevoli o in maggior quantità. 33 Le misure a sostegno delle imprese 34 La misure a sostegno delle imprese • Accordo per il credito 2013 (1 luglio 2013) Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: operazioni di sospensione delle rate capitale dei finanziamenti; operazioni di allungamento dei finanziamenti; operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. Abi ha chiesto a Banca d'Italia, con una lettera, di potere inserire tra gli incagli e non tra le sofferenze i debiti dell'imprenditore che ha utilizzato la possibilità, offerta da poco più di un anno, di accesso al concordato preventivo senza la contestuale presentazione della documentazione (c.d. concordato in bianco). In caso contrario, la classificazione immediata tra le sofferenze, potrebbe pregiudicare in maniera irrimediabile le chance di riequilibrio dell'azienda impedendo l'erogazione di nuova finanza. 35 La misure a sostegno delle imprese (segue) Le differenti pratiche nazionali rendono difficile raccogliere dati comparabili a livello UE e la non perfetta coerenza/comparabilità dei valori di rischio di credito segnalati dalle banche ha portato a difficoltà nella valutazione della qualità dell'attivo. L'Autorità bancaria europea (EBA), ha diffuso nuove indicazioni per rendere più armonici gli standard su sofferenze e debiti incagliati degli istituti europei e le conseguenze che essi hanno potenzialmente sul capitale dell’emittente identificando: - forbearance; - non-performing exposures. Secondo la nuova definizione dell’EBA un prestito deve essere considerato non performing quando il pagamento è in ritardo di più di 90 giorni. La cosiddetta forbearance (ovvero quando i termini per la restituzione del credito concesso sono dilazionati per difficoltà del debitore) comporta una valutazione più complessa e lo slittamento dei tempi non può, in automatico, 36 condurre a considerare l’asset “non performing”. La misure a sostegno delle imprese (segue) Fonte: EBA FINAL draft Implementing Technical Standards. On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of regulation (EU) No 575/2013, 21/10/2013, pag. 7. 37 Conclusioni 38 Conclusioni La classificazione dei crediti nei confronti di imprese in difficoltà finanziaria ha importanti ricadute: sulla misura della rischiosità degli attivi della banca e sulle conseguenti necessità di dotazione di patrimonio netto di vigilanza a copertura dei rischi di perdita; sul risultato di esercizio, ovvero, un potenziale effetto negativo di natura economico-finanziaria sul bilancio della banca, in particolare, per una classificazione ad incagli o sofferenze (minore redditività per i maggiori accantonamenti richiesti); sul pricing dei finanziamenti, in quanto più elevato è il rischio che assume la banca, più elevato è il tasso applicato al prenditore; sull’immagine del cliente veicolata dal sistema centrale rischi dove, in particolare, una segnalazione come sofferenza può avere conseguenze difficilmente recuperabili da parte dell’impresa. 39