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contributo prof. Maurizio Comoli

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contributo prof. Maurizio Comoli
La valutazione del merito
creditizio e la classificazione dei
crediti da parte del sistema
bancario nei confronti delle
imprese in crisi: ricadute sulle
imprese
Prof. Maurizio Comoli
Professore ordinario di Economia Aziendale
Università del Piemonte Orientale
Agenda
• Alcuni dati di sintesi
• Il rischio di credito
• La classificazione dei crediti secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale
per le banche
• Gli istituti di gestione delle crisi di impresa
• La centrale rischi
• Il trattamento contabile e fiscale dei crediti bancari
• Le misure a sostegno delle imprese
• Conclusioni
2
Alcuni dati di sintesi
3
Alcuni dati di sintesi – I crediti deteriorati netti
4
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi KPMG Advisory sui dati di bilancio del campione, Le banche italiane tra gestione del credito e ricerca di efficienza, 2013
Alcuni dati di sintesi – I crediti deteriorati netti
(segue)
5
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi KPMG Advisory sui dati di bilancio del campione, Le banche italiane tra gestione del credito e ricerca di efficienza, 2013
Alcuni dati di sintesi – Le sofferenze lorde
6
Fonte: ABI, Osservatorio Permanente sui Rapporti Banca Impresa, Rapporto Trimestrale n° 34 – Andamenti Congiunturali
Il rischio di credito
7
Il rischio di credito
•
Rappresenta la possibilità che una variazione inattesa del merito di credito di una
controparte verso cui si ha un’esposizione generi una variazione inattesa del prezzo
di mercato della posizione stessa.
•
Questo giudizio è sintetizzabile in un rating, che può essere assegnato internamente
dalla banca o da un’agenzia esterna. Ad un aumento del rischio corrisponde un
peggioramento del rating, mentre diminuisce il valore della posizione.
•
Al peggioramento del merito di credito di un debitore usualmente la quota utilizzata
degli affidamenti aumenta, perché aumenta da parte del debitore la necessità di
risorse finanziarie esterne per far fronte alla propria operatività, anche perché
diminuiscono gli affidamenti concessi dal sistema.
•
Diventa, pertanto, indispensabile per una banca monitorare con frequenza periodica
l’andamento del merito di credito dei propri clienti, al fine di limitare le perdite a
fronte di prenditori che dovessero diventare insolventi.
8
Il rischio di credito (segue)
METODOLOGIE
Standardizzata
Basata sui rating interni (IRB)
1) Suddivisione delle
esposizioni in diverse classi;
2) Applicazione di coefficienti di
ponderazione diversificati
eventualmente anche in
funzione di valutazioni del
merito creditizio rilasciate da
soggetti terzi qualificati
(agenzie di rating).
1) Suddivisione delle esposizioni in
diverse classi;
2) Il rischio connesso con
un’esposizione è espresso attraverso
quattro componenti: probabilità di
default (PD), che attiene al debitore;
tasso di perdita in caso di default
(LGD), esposizione al momento del
default (EAD) e scadenza effettiva
(M), che attengono alla singola
operazione.
9
Il rischio di credito (segue)
Il patrimonio di vigilanza da mantenere da parte della banca è funzione del
rischio, nel senso che:
• tanto meno alto è il rischio di credito, tanto minore è il patrimonio di
vigilanza da accantonare;
• tanto più alto è il rischio di credito, tanto maggiore è il patrimonio di
vigilanza da accantonare.
Come logica conseguenza, ad un rischio moderato corrisponde un tasso di
interesse basso, mentre ad un rischio alto corrisponde un tasso di interesse
elevato anche perché: i rischi più elevati assorbono un maggior ammontare di
equity e sono meno finanziabili – ceteris paribus – con altre forme di provvista
più a buon mercato interbancario (ad es. raccolta diretta dalla clientela).
10
Il rischio di credito (segue)
In sede di istruttoria di finanziamento, generalmente, l’operazione comune a
tutte le banche è la stima del rischio di insolvenza (PD), eseguito in base a
tre livelli di analisi dell’azienda affidata:
Quantitativa
(scoring)
Qualitativa
Si svolge costruendo
• Analisi relativa al settore di
una serie di indicatori
attività del richiedente (es.
(indici e flussi)
livello di concorrenza,
finalizzati a
profittabilità, ecc.);
rappresentare la
• Analisi relativa alle
rischiosità dell’azienda
specificità dell’azienda
ed attribuendo un
(posizione di mercato,
punteggio sulla base
capacità produttiva,
del migliore o peggiore
politiche organizzative e di
stato di salute
marketing, ecc.).
finanziaria dell’impresa.
11
Andamentale
Monitoraggio del
comportamento
dell’azienda affidata nei
confronti:
• del sistema bancario;
• della banca affidante;
relativamente al tipo di
affidamenti ottenuti e alla
modalità di uso e
restituzione degli stessi.
La classificazione dei crediti
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La classificazione dei crediti secondo le disposizioni
di vigilanza prudenziale per le banche
Crediti in
bonis
Crediti in
default
Esposizioni
scadute
• Posizioni nei confronti di imprese in ordinario andamento gestionale
che non presentano anomalie o criticità
• Esposizioni ristrutturate
• Partite incagliate
• Sofferenze
• Sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate;
• Esposizioni scadute e/o sconfinamenti da oltre 90 giorni (past due)
«Non determinano un default le seguenti modifiche delle originarie
Crediti non
in default
condizioni contrattuali: il riscadenzamento dei crediti e la
concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi o ampliamenti di linee di
credito. Tali modifiche non devono dipendere dal deterioramento
delle condizioni economico-finanziarie del debitore ovvero non
devono dare luogo a una perdita» (Circolare B.I. n. 263/2006)
13
La classificazione dei crediti secondo le disposizioni
di vigilanza prudenziale per le banche (segue)
Circolare Banca d’Italia n. 263/2006 (Nuove disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche) e ss. mod. e agg.
Esposizioni in default
«Per esposizioni in default si intendono: sofferenze, incagli, crediti
ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti».
14
La classificazione dei crediti secondo le disposizioni
di vigilanza prudenziale per le banche (segue)
Circolare Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei conti) e ss. mod. e agg.
Sofferenze
Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei
confronti di un soggetto in stato di insolvenza* (anche non accertato
giudizialmente)
o
in
situazioni
sostanzialmente
equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.
*
Secondo l’art. 5 della L.F. «Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Incagli
Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei
confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia
prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.
15
La classificazione dei crediti secondo le disposizioni
di vigilanza prudenziale per le banche (segue)
Esposizioni ristrutturate
Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali
una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni
economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni
contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli
interessi) che diano luogo a una perdita.
Esposizioni scadute e/o sconfinanti
Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da
quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data
di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.
L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o
sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due
seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute
e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell’ultimo trimestre
precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data
di riferimento della segnalazione
16
Gli istituti di gestione delle crisi di
impresa
17
Gli istituti di gestione delle crisi di impresa
Il D.L. 83/2012 (convertito in L. 134/2012), ed il D.L. 69/2013, hanno introdotto
importanti modifiche alla legge fallimentare con la duplice finalità di far emergere
tempestivamente lo stato di crisi e di sostenere la continuità aziendale.
In particolare, è stato introdotto il concordato c.d. «in bianco» per cui è possibile
presentare domanda di concordato preventivo anticipato riservandosi di presentare
domanda «definitiva» con tutta la documentazione prevista, entro un termine
compreso tra 60 e 120 giorni.
L’attuale normativa offre i seguenti istituti di gestione delle crisi di impresa:
1) Procedure di gestione preconcorsuale della crisi
- Liquidazione ordinaria;
- Piano attestato ex art. 67, co.3 , lett. d), L.F.;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F.;
2) Procedure di gestione concorsuale della crisi
- Concordato fallimentare;
- Concordato preventivo;
- Fallimento.
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La classificazione dei crediti nell’ambito delle procedure
di gestione delle crisi – Orientamenti di Banca d’Italia
Lettera roneata Banca d’Italia n. 213879 del 27 settembre 2000
• i crediti verso imprese in Amministrazione Straordinaria, ai sensi del D.Lgs.
n. 270/99, vanno classificati nella categoria “partite incagliate”;
• laddove il programma di ristrutturazione preveda rinegoziazioni delle
condizioni dei finanziamenti bancari (allungamento delle scadenze,
riduzione dei tassi applicati), occorre verificare la sussistenza delle
condizioni affinché dette esposizioni si possano classificare fra i “crediti
ristrutturati” o “in corso di ristrutturazione”;
• rimane fermo l’obbligo delle banche di classificare detti crediti nella
categoria delle “sofferenze” qualora lo stato di insolvenza delle imprese in
amministrazione straordinaria sia ritenuto sostanzialmente irreversibile.
Parimenti obbligatoria è la classificazione tra le “sofferenze” nel caso di
conversione di detta procedura in fallimento;
• dette esposizioni devono essere riclassificate tra i “crediti vivi” alla chiusura
positiva della procedura, quando il debitore insolvente ha recuperato la
capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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La classificazione dei crediti nell’ambito delle
procedure di gestione delle crisi
Gestione preconcorsuale
Gestione concorsuale
La liquidazione ordinaria andrà valutata caso per caso,
potendo prevedersi una classificazione in bonis, se le
condizioni di realizzo della liquidazione possono
ragionevolmente prevedersi in un termine breve, tra
quelle ristrutturate, tra le incagliate o infine in default.
In caso di fallimento, che si chiude anche
tramite il concordato fallimentare, la
classificazione sarà tra i crediti in
sofferenza.
Il piano attestato ex art. 67, co.3, lett. d), L.F., se
finalizzato al recupero dell’impresa , senza previsione di
riduzione dei debiti in conto capitale, potrà da parte
delle banche, previo esame, essere considerato
strumento con cui l’impresa gestisce in bonis la propria
situazione o tra le partite incagliate valutando la bontà
del credito.
In caso di concordato preventivo, la
classificazione potrà variare tra le partite
incagliate nel caso di concordato in
continuità con previsioni di soluzione
integrale dei debiti, tra i crediti
ristrutturati o tra le sofferenze a seconda
delle diverse previsioni di piano e delle
indicazioni di cui alla relazione ex art. 172
L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, L.F.
L.F., andrà trattato alla stregua del piano attestato.
Fonte: cfr. G. Buffelli, Classificazione e valutazione dei crediti delle banche verso le imprese, in Contabilità finanza e controllo, 04.2013
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La Centrale Rischi
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La Centrale Rischi
La Centrale Rischi (CR):
• è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le
informazioni fornite da banche e società finanziarie sui rapporti che
intrattengono con i clienti;
• comunica mensilmente agli intermediari la complessiva posizione verso il
sistema finanziario di ciascun cliente segnalato;
• fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito
della clientela;
• raccoglie informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di
persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con
gli intermediari segnalanti. Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in
capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla
Banca d’Italia. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti.
22
La Centrale Rischi – Classificazione dei rischi
Le categorie di censimento utilizzate dalla CR consentono di classificare le
operazioni secondo un criterio di rischiosità crescente. In particolare, sono
oggetto di segnalazione:
- i rapporti di affidamento per cassa e di firma;
- le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti
dagli stessi affidati;
- i derivati finanziari;
- altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio
di credito.
23
La Centrale Rischi – Modalità di rappresentazione
dei rischi
Fonte: F. Lenoci, S.Peola, Nuova centrale rischi, Ipsoa, 2011, pag. 76
24
La Centrale Rischi – Crediti per cassa
•
Nella categoria di censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e
altri finanziamenti particolari” vanno segnalati i crediti, assistiti da una
specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale.
•
Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe
di dati “utilizzato”. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato
di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la
cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni
pregresse.
Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e ss. mod. agg.
«L'appostazione a sofferenza implica una valutazione
da parte
dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non
può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel
pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione
sufficiente per l’appostazione a sofferenza
[…]
25
La Centrale Rischi – Crediti per cassa (segue)
[…] Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i crediti
ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza.
Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per
cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella
categoria di censimento finanziamenti a procedura concorsuale e altri
finanziamenti particolari.
[…] Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali
coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo
segnalano a sofferenza. Tale obbligo non configura in alcun modo una
richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati».
26
La Centrale Rischi – Sezione informativa
•
Nella categoria di censimento “sofferenze: crediti passati a perdita” vanno
segnalati i crediti in sofferenza che l’intermediario, con apposita delibera, ha
valutato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto opportuno intraprendere
i relativi atti di recupero. In questa categoria confluiscono anche le frazioni
non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con
la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio.
Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e ss. mod. agg.
«Nella categoria deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo
stock delle perdite via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo
qualunque sia il loro importo, sempreché nel mese di rilevazione o in quello
precedente l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia effettuato a nome
del medesimo cliente una segnalazione a sofferenza. La segnalazione non è più
dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente
passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita ».
27
La Centrale Rischi – Esempio
L'accordato rappresenta il credito che gli organi
competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso
di concedere al cliente. Condizione necessaria per la
segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una
richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo
a una proposta dell'intermediario.
L'utilizzato rappresenta l'ammontare del
credito erogato al cliente alla data di
riferimento della segnalazione (nei crediti
di firma, l’ammontare delle garanzie
effettivamente prestate alla data di
riferimento della segnalazione).
X
Sconfinamento: differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato
operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza
alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari
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La Centrale Rischi – Pro e contro
PRO
CONTRO
Rappresenta un «biglietto da visita»
dell’impresa e i benefici per la clientela
«meritevole» sono rappresentati da un
più agevole accesso al credito.
Lascia spazio alla soggettività delle
banche segnalanti, data la sua
complessità normativa.
Contribuisce a migliorare la qualità degli
impieghi del sistema creditizio
accrescendone la stabilità.
Riporta solo dati aggregati: non contiene
tutte le informazioni che il soggetto
segnalato può vedere con chiarezza su se
stesso.
Gli intermediari impiegano in modo più
efficiente le loro risorse, migliorando la
qualità dei portafogli crediti.
Congenito ritardo temporale (dai 40 ai 70
giorni). Inoltre, le banche possono
consultarne i dati su un orizzonte
temporale di massimo 36 mesi.
29
Il trattamento contabile e fiscale dei
crediti nei bilanci bancari
30
Il trattamento contabile dei crediti bancari
I principi IAS/IFRS indicano una serie di elementi obiettivi di perdita il cui
verificarsi comporta la classificazione del credito nella categoria non
performing loans, quali:
• significative difficoltà finanziarie del debitore;
• violazione degli accordi contrattuali, come un inadempimento o un
mancato pagamento degli interessi o del capitale;
• alta probabilità di fallimento o di altra ristrutturazione finanziaria del
debitore.
Per tale categoria di crediti, ai sensi dello IAS 39, deve essere effettuata una
valutazione analitica al tasso di rendimento effettivo originario del rapporto
alla data di passaggio a non performing. Tale valutazione è effettuata
attraverso la determinazione del Net Present Value (NPV) dei piani di rientro
definiti analiticamente per ciascuna posizione.
31
Il trattamento fiscale dei crediti bancari
L’attuale disciplina (art. 101, co.5. e art. 106, co.3, TUIR) prevede:
INESIGIBILITÀ
Se pur probabile si presenta
Divenuta definitiva
ancora come «potenziale»
Piena e immediata deducibilità in
presenza di determinati requisiti
(es. quando sussistono i
presupposti per la derecognition)
Deducibilità limitata al 0,30% del
totale dei crediti al 31/12, il
riconoscimento fiscale della perdita
complessiva avviene nei successivi
18 anni
32
Il trattamento fiscale dei crediti bancari (segue)
All’interno della legge di stabilità 2014 dovrebbe essere compreso
l’intervento, attualmente in fase di studio:
• svalutazioni e perdite su crediti deducibili in 5 anni ed abbandono
dell’attuale meccanismo di deducibilità in 18 anni delle svalutazioni
eccedenti il tetto dello 0,30% del monte crediti al 31/12;
• ai fini Irap, svalutazioni e perdite su crediti deducibili nel periodo
d'imposta in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.
La proposta di modifica, fortemente invocata dagli intermediari bancari e
assicurativi, rientrerebbe tra le misure per la crescita, al fine di contrastare le
morse della stretta creditizia, e con l’obiettivo di adeguare la normativa
italiana a quella comunitaria.
E’ chiaro, infatti, che se si riduce il costo di una perdita su crediti al netto del
beneficio fiscale (considerando anche i tempi più o meno lunghi di
monetizzazione di tale beneficio) è possibile per le banche concedere credito
alle imprese a condizioni più favorevoli o in maggior quantità.
33
Le misure a sostegno delle imprese
34
La misure a sostegno delle imprese
• Accordo per il credito 2013 (1 luglio 2013)
Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: operazioni di
sospensione delle rate capitale dei finanziamenti; operazioni di allungamento
dei finanziamenti; operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle
attività.
Abi ha chiesto a Banca d'Italia, con una lettera, di potere inserire tra gli
incagli e non tra le sofferenze i debiti dell'imprenditore che ha utilizzato la
possibilità, offerta da poco più di un anno, di accesso al concordato
preventivo senza la contestuale presentazione della documentazione (c.d.
concordato in bianco). In caso contrario, la classificazione immediata tra le
sofferenze, potrebbe pregiudicare in maniera irrimediabile le chance di
riequilibrio dell'azienda impedendo l'erogazione di nuova finanza.
35
La misure a sostegno delle imprese (segue)
Le differenti pratiche nazionali rendono difficile raccogliere dati comparabili a
livello UE e la non perfetta coerenza/comparabilità dei valori di rischio di
credito segnalati dalle banche ha portato a difficoltà nella valutazione della
qualità dell'attivo.
L'Autorità bancaria europea (EBA), ha diffuso nuove indicazioni per rendere
più armonici gli standard su sofferenze e debiti incagliati degli istituti europei
e le conseguenze che essi hanno potenzialmente sul capitale dell’emittente
identificando:
- forbearance;
- non-performing exposures.
Secondo la nuova definizione dell’EBA un prestito deve essere considerato
non performing quando il pagamento è in ritardo di più di 90 giorni. La
cosiddetta forbearance (ovvero quando i termini per la restituzione del
credito concesso sono dilazionati per difficoltà del debitore) comporta una
valutazione più complessa e lo slittamento dei tempi non può, in automatico,
36
condurre a considerare l’asset “non performing”.
La misure a sostegno delle imprese (segue)
Fonte: EBA FINAL draft Implementing Technical Standards. On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of regulation
(EU) No 575/2013, 21/10/2013, pag. 7.
37
Conclusioni
38
Conclusioni
La classificazione dei crediti nei confronti di imprese in difficoltà finanziaria ha
importanti ricadute:
sulla misura della rischiosità degli attivi della banca e sulle conseguenti
necessità di dotazione di patrimonio netto di vigilanza a copertura dei rischi
di perdita;
sul risultato di esercizio, ovvero, un potenziale effetto negativo di natura
economico-finanziaria sul bilancio della banca, in particolare, per una
classificazione ad incagli o sofferenze (minore redditività per i maggiori
accantonamenti richiesti);
sul pricing dei finanziamenti, in quanto più elevato è il rischio che assume
la banca, più elevato è il tasso applicato al prenditore;
sull’immagine del cliente veicolata dal sistema centrale rischi dove, in
particolare, una segnalazione come sofferenza può avere conseguenze
difficilmente recuperabili da parte dell’impresa.
39
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