Prot.: 301 ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL CHIMICO TRIENNIO
by user
Comments
Transcript
Prot.: 301 ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL CHIMICO TRIENNIO
Segreteria Nazionale Prot.: 301 ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL CHIMICO TRIENNIO 2016-2018 Nota FEMCA Nazionale L’Accordo raggiunto il 15 ottobre a Roma per il rinnovo del CCNL fa assumere una valenza nuova sempre più partecipativa nei rapporti tra sindacato ed imprese nei settori rappresentati e, con gli interventi apportati, un ruolo del CCNL sempre meno prescrittivo seppur in un quadro di regole chiare e condivise, sempre più invece di indirizzo, di orientamento per la contrattazione di secondo livello che assume così sempre maggior ruolo e responsabilità nell’affrontare le sfide impegnative che ci attendono nei prossimi anni sul piano della competitività e della occupazione. L’Accordo conferma la durata triennale del CCNL, fatto non scontato visti i contratti fin d’ora firmati e i due livelli di contrattazione in una logica di complementarietà dei ruoli e delle funzioni. La condivisione della necessità di semplificazione del testo del CCNL ha portato a rivedere strutturalmente l’articolazione dei capitoli e i loro contenuti ponendo in via prioritaria quello della gestione del rapporto di lavoro, in una ottica complessiva di miglioramento della esigibilità delle norme previste. Inoltre l’Accordo ha riconosciuto aumenti dei minimi contrattuali (90€) rapportati alla inflazione prevista dall’ISTAT (IPCA) nel triennio con un nuovo sistema di verifica annuale degli scostamenti a consuntivo sui differenziali inflazionistici. Nell’Accordo si sono trovate le soluzioni per dare risposta alla verifica degli scostamenti tra l’inflazione programmata e quella reale cosi come previsto all’art. 69 del CCNL ancora in vigore, che hanno salvaguardato in buona sostanza i minimi contrattuali, con alcuni interventi che hanno consentito di compensare in parte il differenziale che si è accumulato nel triennio (85€). Il lavoro prosegue con la fase di stesura del testo, che deve portare ad avere uno strumento che corrisponda alle reali esigenze dei lavoratori e delle aziende, strumento per rendere esigibili le norme e per avere un sistema di Relazioni Industriali in grado di esprimere le potenzialità e la diffusione della contrattazione aziendale. L’Accordo è stato raggiunto in largo anticipo rispetto alla scadenza dell’attuale CCNL, in una sola giornata di contrattazione anche grazie al lavoro svolto dall’Osservatorio Nazionale in questi anni che ha sviluppato iniziative di coinvolgimento dei territori ed argomenti che sono stati al centro del rinnovo contrattuale. Segreteria Nazionale CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTAZIONE AZIENDALE L’Accordo di fatto conferma i due livelli di contrattazione e afferma la loro complementarietà ossia una integrazione che mantiene però distinti ruoli e competenze, un sistema contrattuale in cui il CCNL diviene sempre meno prescrittivo e più di indirizzo alla contrattazione di secondo livello alla quale demanda sempre maggiori temi da sviluppare e strumenti da utilizzare. È prevista la costituzione obbligatoria degli Osservatori nelle aziende con più di 50 dipendenti e nei Gruppi industriali che, mantenendo la loro natura non negoziale, hanno la possibilità oltre ad affrontare la fase informazione e consultazione annuale prevista dalla legge, di approfondire materie condivise a livello aziendale o che saranno indicate da linee guida nazionali. L’Accordo indica alcuni obiettivi per il confronto ritenuti importanti e tesi alla diffusione ed al rafforzamento della contrattazione ed allo sviluppo della partecipazione. In particolare vanno segnalati due elementi: il primo è la introduzione del tema della Organizzazione del Lavoro e le sue ricadute sui temi della conciliazione tempi di vita-lavoro, della flessibilità, della professionalità, della formazione, della produttività, rispetto alle quali si possono realizzare analisi e valutazioni. Il secondo tema è quello delle riorganizzazioni aziendali e la possibilità che viene data di individuare procedure e modalità che attraverso la contrattazione assicurino un confronto costruttivo teso a condividere soluzioni a sostegno della competitività e della occupabilità, e ad utilizzare quindi tutti gli strumenti previsti dal contratto. Per chi ha già l’Osservatorio Aziendale si introducono anche i Comitati Aziendali (Scenario Economico) in termini di sperimentazione, che nella intenzione devono essere più legati ad approfondire gli aspetti delle strategie dell’impresa, opportunità questa molto importante da intrecciare in particolare per aziende multinazionali con il confronto a livello europeo nei CAE. Da questo Accordo escono rafforzati il modello partecipativo settoriale e gli strumenti a disposizione della contrattazione aziendale, fatto questo rilevante e positivo ed uno dei temi su cui si era puntato molto con la Piattaforma. FORMAZIONE Gli Osservatori Aziendali possono anche diventare il luogo per il confronto sulla formazione, per la definizione dei piani formativi che abbiano come obiettivi la produttività delle imprese e la occupabilità dei lavoratori, e valorizzare l’investimento formativo (1,5 gg a carico dell’impressa e 1,5 del lavoratore con le giornate di ROL) già previsto nel contratto ma finora poco utilizzato; ciò non toglie che a livello aziendale vi possano essere accordi migliorativi o se ne facciano di nuovi rispetto alle modalità con le quali si Segreteria Nazionale eroga la formazione ai lavoratori (ossia che prevedono le giornate totalmente a carico della impresa). L’attività nell’Osservatorio coinvolge sicuramente l’intera RSU, ma in particolare al suo interno dovrà essere individuato il delegato alla formazione, una figura più specialistica che avrà il compito di sovrintendere alla definizione dei fabbisogni e dei piani formativi: aggiungiamo noi che la contrattazione aziendale può eventualmente individuare delle agibilità aggiuntive se ritenuto necessario. Il ruolo dell’OBC nazionale esce rafforzato da questa intesa per svolgere quel ruolo necessario di indirizzo, coordinamento, supporto, monitoraggio per la formazione a livello aziendale e di eventuale attuazione di piani e attività formative specifiche come ad esempio quella destinata agli RLSSA. L’Accordo prevede una attività di formazione per le RSU neoelette, per le quali sono previsti due moduli programmati, anche in forma congiunta con rappresentanti delle funzioni aziendali, finalizzata al sostegno e sviluppo del sistema chimico di Relazioni Industriali, fattore questo sindacalmente rilevante al fine di migliorare sempre di più la qualità del confronto aziendale nell’ambito degli Osservatori e Comitati, e la qualità stessa della contrattazione. Possiamo dire che su questo capitolo abbiamo fatto alcuni passi in avanti importanti per mettere in condizione le parti aziendali di svolgere un lavoro proficuo su questo tema che oramai è di primaria importanza. Dovremmo ora essere in grado di sbloccare finalmente lo strumento dell’OBC che purtroppo in questi ultimi anni non ha funzionato a causa di visioni ideologiche o forse meglio strumentali che come Femca non abbiamo condiviso. SEMPLIFICAZIONE E CONTRATTAZIONE AZIENDALE, ELEMENTO PEREQUATIVO L’Accordo definisce la nuova struttura del CCNL, i nuovi Capitoli e alcune modifiche del testo in vigore nell’ottica di una sua semplificazione complessiva ai fini di migliorare la sua esigibilità, lavoro che ora dovrà essere svolto compiutamente nella fase di stesura finale del testo. Nel capitolo semplificazioni vengono affrontate alcune questioni che rinviano alla contrattazione aziendale scelte da compiere, la loro gestione, ma che indubbiamente hanno avuto alcune un peso nella economia complessiva del rinnovo del contratto e altre che spostano dal livello nazionale a quello aziendale quantità economiche: - Premio Presenza Art. 8 lett. G e Art. 28 comma 9, b1 e b2 per i Quadri e Direttivi: i precedenti CCNL hanno già dato di fatto alla contrattazione aziendale la possibilità di intervenire con modifiche (deroghe) anche strutturali sull’utilizzo del premio per le PMI. Con il nuovo CCNL i punti ai Segreteria Nazionale rispettivi articoli saranno aboliti al 31.12.2016 e quindi si definiscono alcune strade da percorre a livello aziendale: 1. Nelle aziende in cui si fa contrattazione del Premio di Partecipazione le parti definiranno le modalità di inserimento del Premio Presenza. 2. Nelle imprese dove non si fa contrattazione sarà possibile inserire il Premio Presenza nel Premio di Partecipazione con le modalità già previste per le PMI Art. 27. 3. Nelle imprese in cui non è contrattato il Premio di Partecipazione e non si applica il Premio previsto all’Art. 27 le aziende dovranno applicare un elemento perequativo a partire dal 01.01.2018 il cui ammontare e definito dalla tabella allegata o individuare per l’utilizzo del Premio Presenza, con le modalità previste all’art.27, iniziative di welfare contrattuale e/o formazione. Precisiamo che il Premio Presenza verrà quindi corrisposto sia a gennaio 2016 sia a gennaio 2017 (o in altro mese se stabilito diversamente aziendalmente), ma non per gli anni successivi, e che quindi gli accordi aziendali o le scelte dell’impresa devono avvenire entro il 2016. Aggiungiamo noi che qualche aggiustamento sulle modalità di utilizzo del Premio a livello aziendale in fase di stesura possiamo provare a farlo in funzione di avere maggiore chiarezza e certezza dei percorsi da poter intraprendere a livello aziendale. - Attività Stagionali: si identificano le attività connesse alle stagioni climatiche e a stagionalità legate ai settori clienti, e si rinvia alla contrattazione eventuali ulteriori ipotesi. - Salvaguardia impianti: si inseriscono nel CCNL le linee guida oggi in appendice per la definizione di specifici accordi aziendali (già previsti nel CCNL) in materia di procedure tese a regolare i conflitti di natura sindacale (assetti produttivi e organizzativi di sciopero). Sulla salvaguardia degli impianti precisiamo che non vi è nessuna limitazione del diritto di sciopero, come qualcuno sostiene, ma una semplice riproposizione di ciò che il contratto già prevedeva cioè di regolarne alcune modalità. Nel testo dell’Accordo vengono chiariti o eliminati/aggiornati alcuni articoli tra i quali i più significativi: - Superamento della qualifica speciale QS per i nuovi assunti. - Settore fibre, viene eliminata la clausola dei 32 anni di età per il riconoscimento dell’IPO. - Viene portato da 3 a 6 mesi il periodo per il riconoscimento del passaggio a mansione superiore. - Abolizione del trattamento economico per la Pasqua. - Necessità di adeguare le norme relative alla RSU al Testo Unico. Segreteria Nazionale Per ciò che riguarda le RSU chiariamo che le norme che definiscono il numero dei componenti nel CCNL attuale sono da considerare clausole di miglior favore. SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE Le Parti hanno condiviso l’obiettivo di mantenere alto l’impegno in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente e di proseguire ad investire da un lato in un approccio improntato al miglioramento continuo che si sviluppa e consolida, in particolare con la adozione di sistemi di gestione aziendale SSA come Responsible Care, dall’altro nella cultura e quindi nella formazione dei soggetti preposti e dei lavoratori. In questo senso è stato condiviso di: - Sostenere l’adozione di Responsible Care anche nelle PMI, nell’ambito della Giornata Nazionale SSA con il coinvolgimento delle Parti Sociali Territoriali. - Proseguire la formazione congiunta in materia di SSA. - Definire nell’ambito dell’OBC specifici moduli formativi anche congiunti RLSSA e funzioni aziendali preposte, utilizzando le previsioni del CCNL in materia di formazione o specifici permessi retribuiti. - La possibilità di eleggere RLSSA anche al di fuori del numero previsto di RSU qualora non si individuassero al loro interno. - Sperimentare nei siti con più aziende presenti, forme di consultazione e scambio di informazioni tra RLSSA delle varie realtà, definendo specifiche intese a riguardo. - In materia di appalti di adottare a livello settoriale le linee guida predisposte nell’ambito di Responsible Care in tema di qualificazione delle imprese esterne con il coinvolgimento e la consultazione del RLSSA, secondo il modello partecipativo previsto dalle Linee Guida SSA oggi in appendice e che verranno inserite nel CCNL unitamente a quelle sugli appalti. Riteniamo che queste norme in particolare sugli appalti siano un passo in avanti positivo che adesso dovremo valorizzare a livello aziendale, mentre per ciò che riguarda i siti con più aziende co-insediate riteniamo che alcuni aspetti che hanno attinenza con la Legge, vadano ancora chiariti in fase di stesura. DIRITTI E TUTELE / WELFARE Nell’Accordo si è condiviso di continuare l’impegno per promuovere la Responsabilità Sociale di Impresa, secondo quella che è la visione condivisa del termine e soprattutto già declinata nel testo del CCNL nel Capitolo Welfarchim che la valorizza anche sul piano della contrattazione aziendale. Segreteria Nazionale In questo senso si è deciso di inserire nel CCNL le linee guida sulla RS oggi in appendice per rendere più stringenti gli impegni a sviluppare la contrattazione sui temi condivisi. In particolare si è voluto segnare nell’Accordo i temi del bilanciamento esigenze di vita–lavoro, lo smart-working viene delegato a livello aziendale (rispetto al quale sembra vicino anche un intervento di legge declinato in “lavoro agile”) con un impegno a definire specifiche linee guida, e per ciò che riguarda la pianificazione della formazione di tenere in considerazione i temi della diversità di genere e della maternità/paternità. Alcuni interventi richiesti in piattaforma hanno avuto risposta anche se parziale: - L’eliminazione del vincolo anzianità di servizio dei 5 anni per avere l’aspettativa per gravi e riconosciute necessità familiari personali. - La delega alla contrattazione aziendale per estendere il conto ore ai lavoratori in part-time. - Si portano al 100% i giorni di assenza non computabili ai fini del comporto per chi si sottopone a terapie salvavita in caso di malattie oncologiche. - In caso di malattia o infortunio vi è ora la possibilità di avere l’informazione sulla propria situazione ai fini del comporto anche durante l’assenza per un unico evento continuativo. Si è fatta anche la scelta di indicare tra le materie delegate alla contrattazione aziendale la possibilità di regolare la cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturate, materia su cui si è già inserita la legge ma rispetto alla quale il nostro intervento può essere qualificante. Nell’Accordo si è condiviso anche di intervenire in fase di stesura del testo del CCNL su una materia delicata come quella della disciplina sanzionatoria contrattuale che da un lato viene confermata essere quella del contratto, dall’altro si modifica l’Art. 51 elevando da 3 a 8 i giorni di sospensione disciplinare e da 3 a 4 le ore di multa per sanzione disciplinare. Alla fase di stesura si è rinviata l’aggiornamento della normativa contrattuale in materia di tipologie contrattuali. Vengono inoltre migliorate le condizioni a favore dei lavoratori iscritti a FONCHIM con un aumento dello 0,25 % l’aliquota contributiva a carico delle imprese. Segreteria Nazionale PARTE ECONOMICA L’ aumento dei minimi contrattuali previsto dal vigente CCNL con il mese di ottobre di 15 € non viene riconosciuto. Viene riconosciuta invece una cifra di pari importo, riparametrata come da tabelle contrattuali del CCNL vigente, sotto la voce EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) fino al 31.12.2016, dopo di che non sarà più presente in busta paga. Tale cifra avrà incidenza su 13a mensilità, e 14a mensilità per il settore Lub. e GPL. Qualora una azienda avesse già riconosciuto tale importo sui minimi contrattuali, tale adeguamento si farà con il mese di novembre. L’aumento dei minimi contrattuali per il triennio 2016-’18 suddivisi in tre tranche sono pari a: Chimico e Chimico-Farmaceutico: 90 € complessivi alla Cat. D1 40 € da gennaio 2017 35 € da gennaio 2018 15 € da dicembre 2018 Fibre: 84 euro complessivi alla Cat. D1 37 € da gennaio 2017 33 € da gennaio 2018 14 € da dicembre 2018 Abrasivi: 78 euro complessivi alla Cat. D1 34 € da gennaio 2017 31 € da gennaio 2018 13 € da dicembre 2018 Lubrificanti e GPL : 90 euro complessivi alla Cat. D1 40 € da gennaio 2017 35 € da gennaio 2018 15 € da dicembre 2018 L’inflazione presa a riferimento è del 4% per il triennio, sulla base delle previsioni per l’IPCA di ISTAT del 29 maggio 2015 e la verifica scostamenti inflattivi sarà annuale e si svolgerà nel mese di giugno a partire dal 2017. L’Elemento Perequativo da corrispondere ai lavoratori nelle aziende in cui non vi sia il Premio di Partecipazione, viene introdotto nel CCNL inserendo la tabella oggi in allegato 2 e aumentandone gli importi mensili da 26€ a 31€ Segreteria Nazionale alla Cat. D per il settore chimico e farmaceutico, per un totale che passa da 338€ a 403€ annui, ed in maniera diversa per gli altri settori come da tabelle. Per il turno notturno dal 1° marzo 2017, l’indennità in cifra fissa prevista all’art. 9 del CCNL sarà aumentata di 2 euro per il settore chimico ed 1 euro per le fibre. SEGRETERIA NAZIONALE FEMCA CISL Roma, 30 ottobre 2015