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Prot.: 301 ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL CHIMICO TRIENNIO

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Prot.: 301 ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL CHIMICO TRIENNIO
Segreteria Nazionale
Prot.: 301
ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL CHIMICO TRIENNIO 2016-2018
Nota FEMCA Nazionale
L’Accordo raggiunto il 15 ottobre a Roma per il rinnovo del CCNL fa assumere
una valenza nuova sempre più partecipativa nei rapporti tra sindacato ed
imprese nei settori rappresentati e, con gli interventi apportati, un ruolo del
CCNL sempre meno prescrittivo seppur in un quadro di regole chiare e
condivise, sempre più invece di indirizzo, di orientamento per la
contrattazione di secondo livello che assume così sempre maggior ruolo e
responsabilità nell’affrontare le sfide impegnative che ci attendono nei
prossimi anni sul piano della competitività e della occupazione.
L’Accordo conferma la durata triennale del CCNL, fatto non scontato visti i
contratti fin d’ora firmati e i due livelli di contrattazione in una logica di
complementarietà dei ruoli e delle funzioni.
La condivisione della necessità di semplificazione del testo del CCNL ha
portato a rivedere strutturalmente l’articolazione dei capitoli e i loro contenuti
ponendo in via prioritaria quello della gestione del rapporto di lavoro, in una
ottica complessiva di miglioramento della esigibilità delle norme previste.
Inoltre l’Accordo ha riconosciuto aumenti dei minimi contrattuali (90€)
rapportati alla inflazione prevista dall’ISTAT (IPCA) nel triennio con un nuovo
sistema di verifica annuale degli scostamenti a consuntivo sui differenziali
inflazionistici.
Nell’Accordo si sono trovate le soluzioni per dare risposta alla verifica degli
scostamenti tra l’inflazione programmata e quella reale cosi come previsto
all’art. 69 del CCNL ancora in vigore, che hanno salvaguardato in buona
sostanza i minimi contrattuali, con alcuni interventi che hanno consentito di
compensare in parte il differenziale che si è accumulato nel triennio (85€).
Il lavoro prosegue con la fase di stesura del testo, che deve portare ad avere
uno strumento che corrisponda alle reali esigenze dei lavoratori e delle
aziende, strumento per rendere esigibili le norme e per avere un sistema di
Relazioni Industriali in grado di esprimere le potenzialità e la diffusione della
contrattazione aziendale.
L’Accordo è stato raggiunto in largo anticipo rispetto alla scadenza
dell’attuale CCNL, in una sola giornata di contrattazione anche grazie al
lavoro svolto dall’Osservatorio Nazionale in questi anni che ha sviluppato
iniziative di coinvolgimento dei territori ed argomenti che sono stati al centro
del rinnovo contrattuale.
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CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTAZIONE AZIENDALE
L’Accordo di fatto conferma i due livelli di contrattazione e afferma la loro
complementarietà ossia una integrazione che mantiene però distinti ruoli e
competenze, un sistema contrattuale in cui il CCNL diviene sempre meno
prescrittivo e più di indirizzo alla contrattazione di secondo livello alla quale
demanda sempre maggiori temi da sviluppare e strumenti da utilizzare.
È prevista la costituzione obbligatoria degli Osservatori nelle aziende con più
di 50 dipendenti e nei Gruppi industriali che, mantenendo la loro natura non
negoziale, hanno la possibilità oltre ad affrontare la fase informazione e
consultazione annuale prevista dalla legge, di approfondire materie
condivise a livello aziendale o che saranno indicate da linee guida nazionali.
L’Accordo indica alcuni obiettivi per il confronto ritenuti importanti e tesi alla
diffusione ed al rafforzamento della contrattazione ed allo sviluppo della
partecipazione.
In particolare vanno segnalati due elementi: il primo è la introduzione del
tema della Organizzazione del Lavoro e le sue ricadute sui temi della
conciliazione tempi di vita-lavoro, della flessibilità, della professionalità, della
formazione, della produttività, rispetto alle quali si possono realizzare analisi e
valutazioni.
Il secondo tema è quello delle riorganizzazioni aziendali e la possibilità che
viene data di individuare procedure e modalità che attraverso la
contrattazione assicurino un confronto costruttivo teso a condividere soluzioni
a sostegno della competitività e della occupabilità, e ad utilizzare quindi tutti
gli strumenti previsti dal contratto.
Per chi ha già l’Osservatorio Aziendale si introducono anche i Comitati
Aziendali (Scenario Economico) in termini di sperimentazione, che nella
intenzione devono essere più legati ad approfondire gli aspetti delle strategie
dell’impresa, opportunità questa molto importante da intrecciare in
particolare per aziende multinazionali con il confronto a livello europeo nei
CAE.
Da questo Accordo escono rafforzati il modello partecipativo settoriale e gli
strumenti a disposizione della contrattazione aziendale, fatto questo rilevante
e positivo ed uno dei temi su cui si era puntato molto con la Piattaforma.
FORMAZIONE
Gli Osservatori Aziendali possono anche diventare il luogo per il confronto
sulla formazione, per la definizione dei piani formativi che abbiano come
obiettivi la produttività delle imprese e la occupabilità dei lavoratori, e
valorizzare l’investimento formativo (1,5 gg a carico dell’impressa e 1,5 del
lavoratore con le giornate di ROL) già previsto nel contratto ma finora poco
utilizzato; ciò non toglie che a livello aziendale vi possano essere accordi
migliorativi o se ne facciano di nuovi rispetto alle modalità con le quali si
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eroga la formazione ai lavoratori (ossia che prevedono le giornate
totalmente a carico della impresa).
L’attività nell’Osservatorio coinvolge sicuramente l’intera RSU, ma in
particolare al suo interno dovrà essere individuato il delegato alla formazione,
una figura più specialistica che avrà il compito di sovrintendere alla
definizione dei fabbisogni e dei piani formativi: aggiungiamo noi che la
contrattazione aziendale può eventualmente individuare delle agibilità
aggiuntive se ritenuto necessario.
Il ruolo dell’OBC nazionale esce rafforzato da questa intesa per svolgere quel
ruolo necessario di indirizzo, coordinamento, supporto, monitoraggio per la
formazione a livello aziendale e di eventuale attuazione di piani e attività
formative specifiche come ad esempio quella destinata agli RLSSA.
L’Accordo prevede una attività di formazione per le RSU neoelette, per le
quali sono previsti due moduli programmati, anche in forma congiunta con
rappresentanti delle funzioni aziendali, finalizzata al sostegno e sviluppo del
sistema chimico di Relazioni Industriali, fattore questo sindacalmente rilevante
al fine di migliorare sempre di più la qualità del confronto aziendale
nell’ambito degli Osservatori e Comitati, e la qualità stessa della
contrattazione.
Possiamo dire che su questo capitolo abbiamo fatto alcuni passi in avanti
importanti per mettere in condizione le parti aziendali di svolgere un lavoro
proficuo su questo tema che oramai è di primaria importanza. Dovremmo ora
essere in grado di sbloccare finalmente lo strumento dell’OBC che purtroppo
in questi ultimi anni non ha funzionato a causa di visioni ideologiche o forse
meglio strumentali che come Femca non abbiamo condiviso.
SEMPLIFICAZIONE E CONTRATTAZIONE AZIENDALE, ELEMENTO PEREQUATIVO
L’Accordo definisce la nuova struttura del CCNL, i nuovi Capitoli e alcune
modifiche del testo in vigore nell’ottica di una sua semplificazione
complessiva ai fini di migliorare la sua esigibilità, lavoro che ora dovrà essere
svolto compiutamente nella fase di stesura finale del testo.
Nel capitolo semplificazioni vengono affrontate alcune questioni che rinviano
alla contrattazione aziendale scelte da compiere, la loro gestione, ma che
indubbiamente hanno avuto alcune un peso nella economia complessiva
del rinnovo del contratto e altre che spostano dal livello nazionale a quello
aziendale quantità economiche:
- Premio Presenza Art. 8 lett. G e Art. 28 comma 9, b1 e b2 per i Quadri e
Direttivi: i precedenti CCNL hanno già dato di fatto alla contrattazione
aziendale la possibilità di intervenire con modifiche (deroghe) anche
strutturali sull’utilizzo del premio per le PMI. Con il nuovo CCNL i punti ai
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rispettivi articoli saranno aboliti al 31.12.2016 e quindi si definiscono
alcune strade da percorre a livello aziendale:
1. Nelle aziende in cui si fa contrattazione del Premio di
Partecipazione le parti definiranno le modalità di inserimento del
Premio Presenza.
2. Nelle imprese dove non si fa contrattazione sarà possibile inserire il
Premio Presenza nel Premio di Partecipazione con le modalità già
previste per le PMI Art. 27.
3. Nelle imprese in cui non è contrattato il Premio di Partecipazione e
non si applica il Premio previsto all’Art. 27 le aziende dovranno
applicare un elemento perequativo a partire dal 01.01.2018 il cui
ammontare e definito dalla tabella allegata o individuare per
l’utilizzo del Premio Presenza, con le modalità previste all’art.27,
iniziative di welfare contrattuale e/o formazione.
Precisiamo che il Premio Presenza verrà quindi corrisposto sia a gennaio
2016 sia a gennaio 2017 (o in altro mese se stabilito diversamente
aziendalmente), ma non per gli anni successivi, e che quindi gli accordi
aziendali o le scelte dell’impresa devono avvenire entro il 2016.
Aggiungiamo noi che qualche aggiustamento sulle modalità di utilizzo del
Premio a livello aziendale in fase di stesura possiamo provare a farlo in
funzione di avere maggiore chiarezza e certezza dei percorsi da poter
intraprendere a livello aziendale.
- Attività Stagionali: si identificano le attività connesse alle stagioni
climatiche e a stagionalità legate ai settori clienti, e si rinvia alla
contrattazione eventuali ulteriori ipotesi.
- Salvaguardia impianti: si inseriscono nel CCNL le linee guida oggi in
appendice per la definizione di specifici accordi aziendali (già previsti
nel CCNL) in materia di procedure tese a regolare i conflitti di natura
sindacale (assetti produttivi e organizzativi di sciopero).
Sulla salvaguardia degli impianti precisiamo che non vi è nessuna limitazione
del diritto di sciopero, come qualcuno sostiene, ma una semplice
riproposizione di ciò che il contratto già prevedeva cioè di regolarne alcune
modalità.
Nel testo dell’Accordo vengono chiariti o eliminati/aggiornati alcuni articoli
tra i quali i più significativi:
- Superamento della qualifica speciale QS per i nuovi assunti.
- Settore fibre, viene eliminata la clausola dei 32 anni di età per il
riconoscimento dell’IPO.
- Viene portato da 3 a 6 mesi il periodo per il riconoscimento del
passaggio a mansione superiore.
- Abolizione del trattamento economico per la Pasqua.
- Necessità di adeguare le norme relative alla RSU al Testo Unico.
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Per ciò che riguarda le RSU chiariamo che le norme che definiscono il
numero dei componenti nel CCNL attuale sono da considerare clausole di
miglior favore.
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE
Le Parti hanno condiviso l’obiettivo di mantenere alto l’impegno in materia di
Salute, Sicurezza ed Ambiente e di proseguire ad investire da un lato in un
approccio improntato al miglioramento continuo che si sviluppa e consolida,
in particolare con la adozione di sistemi di gestione aziendale SSA come
Responsible Care, dall’altro nella cultura e quindi nella formazione dei
soggetti preposti e dei lavoratori.
In questo senso è stato condiviso di:
- Sostenere l’adozione di Responsible Care anche nelle PMI, nell’ambito
della Giornata Nazionale SSA con il coinvolgimento delle Parti Sociali
Territoriali.
- Proseguire la formazione congiunta in materia di SSA.
- Definire nell’ambito dell’OBC specifici moduli formativi anche congiunti
RLSSA e funzioni aziendali preposte, utilizzando le previsioni del CCNL in
materia di formazione o specifici permessi retribuiti.
- La possibilità di eleggere RLSSA anche al di fuori del numero previsto di
RSU qualora non si individuassero al loro interno.
- Sperimentare nei siti con più aziende presenti, forme di consultazione e
scambio di informazioni tra RLSSA delle varie realtà, definendo
specifiche intese a riguardo.
- In materia di appalti di adottare a livello settoriale le linee guida
predisposte nell’ambito di Responsible Care in tema di qualificazione
delle imprese esterne con il coinvolgimento e la consultazione del
RLSSA, secondo il modello partecipativo previsto dalle Linee Guida SSA
oggi in appendice e che verranno inserite nel CCNL unitamente a
quelle sugli appalti.
Riteniamo che queste norme in particolare sugli appalti siano un passo in
avanti positivo che adesso dovremo valorizzare a livello aziendale, mentre
per ciò che riguarda i siti con più aziende co-insediate riteniamo che alcuni
aspetti che hanno attinenza con la Legge, vadano ancora chiariti in fase di
stesura.
DIRITTI E TUTELE / WELFARE
Nell’Accordo si è condiviso di continuare l’impegno per promuovere la
Responsabilità Sociale di Impresa, secondo quella che è la visione condivisa
del termine e soprattutto già declinata nel testo del CCNL nel Capitolo
Welfarchim che la valorizza anche sul piano della contrattazione aziendale.
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In questo senso si è deciso di inserire nel CCNL le linee guida sulla RS oggi in
appendice per rendere più stringenti gli impegni a sviluppare la
contrattazione sui temi condivisi.
In particolare si è voluto segnare nell’Accordo i temi del bilanciamento
esigenze di vita–lavoro, lo smart-working viene delegato a livello aziendale
(rispetto al quale sembra vicino anche un intervento di legge declinato in
“lavoro agile”) con un impegno a definire specifiche linee guida, e per ciò
che riguarda la pianificazione della formazione di tenere in considerazione i
temi della diversità di genere e della maternità/paternità.
Alcuni interventi richiesti in piattaforma hanno avuto risposta anche se
parziale:
- L’eliminazione del vincolo anzianità di servizio dei 5 anni per avere
l’aspettativa per gravi e riconosciute necessità familiari personali.
- La delega alla contrattazione aziendale per estendere il conto ore ai
lavoratori in part-time.
- Si portano al 100% i giorni di assenza non computabili ai fini del
comporto per chi si sottopone a terapie salvavita in caso di malattie
oncologiche.
- In caso di malattia o infortunio vi è ora la possibilità di avere
l’informazione sulla propria situazione ai fini del comporto anche
durante l’assenza per un unico evento continuativo.
Si è fatta anche la scelta di indicare tra le materie delegate alla
contrattazione aziendale la possibilità di regolare la cessione a titolo gratuito
di riposi e ferie maturate, materia su cui si è già inserita la legge ma rispetto
alla quale il nostro intervento può essere qualificante.
Nell’Accordo si è condiviso anche di intervenire in fase di stesura del testo del
CCNL su una materia delicata come quella della disciplina sanzionatoria
contrattuale che da un lato viene confermata essere quella del contratto,
dall’altro si modifica l’Art. 51 elevando da 3 a 8 i giorni di sospensione
disciplinare e da 3 a 4 le ore di multa per sanzione disciplinare.
Alla fase di stesura si è rinviata l’aggiornamento della normativa contrattuale
in materia di tipologie contrattuali.
Vengono inoltre migliorate le condizioni a favore dei lavoratori iscritti a
FONCHIM con un aumento dello 0,25 % l’aliquota contributiva a carico delle
imprese.
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PARTE ECONOMICA
L’ aumento dei minimi contrattuali previsto dal vigente CCNL con il mese di
ottobre di 15 € non viene riconosciuto.
Viene riconosciuta invece una cifra di pari importo, riparametrata come da
tabelle contrattuali del CCNL vigente, sotto la voce EDR (Elemento Distinto
della Retribuzione) fino al 31.12.2016, dopo di che non sarà più presente in
busta paga.
Tale cifra avrà incidenza su 13a mensilità, e 14a mensilità per il settore Lub. e
GPL.
Qualora una azienda avesse già riconosciuto tale importo sui minimi
contrattuali, tale adeguamento si farà con il mese di novembre.
L’aumento dei minimi contrattuali per il triennio 2016-’18 suddivisi in tre
tranche sono pari a:
Chimico e Chimico-Farmaceutico: 90 € complessivi alla Cat. D1
40 € da gennaio 2017
35 € da gennaio 2018
15 € da dicembre 2018
Fibre: 84 euro complessivi alla Cat. D1
37 € da gennaio 2017
33 € da gennaio 2018
14 € da dicembre 2018
Abrasivi: 78 euro complessivi alla Cat. D1
34 € da gennaio 2017
31 € da gennaio 2018
13 € da dicembre 2018
Lubrificanti e GPL : 90 euro complessivi alla Cat. D1
40 € da gennaio 2017
35 € da gennaio 2018
15 € da dicembre 2018
L’inflazione presa a riferimento è del 4% per il triennio, sulla base delle
previsioni per l’IPCA di ISTAT del 29 maggio 2015 e la verifica scostamenti
inflattivi sarà annuale e si svolgerà nel mese di giugno a partire dal 2017.
L’Elemento Perequativo da corrispondere ai lavoratori nelle aziende in cui non
vi sia il Premio di Partecipazione, viene introdotto nel CCNL inserendo la
tabella oggi in allegato 2 e aumentandone gli importi mensili da 26€ a 31€
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alla Cat. D per il settore chimico e farmaceutico, per un totale che passa da
338€ a 403€ annui, ed in maniera diversa per gli altri settori come da tabelle.
Per il turno notturno dal 1° marzo 2017, l’indennità in cifra fissa prevista all’art.
9 del CCNL sarà aumentata di 2 euro per il settore chimico ed 1 euro per le
fibre.
SEGRETERIA NAZIONALE FEMCA CISL
Roma, 30 ottobre 2015
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