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ARAG_news18
9-04-2004
14:34
Pagina 2
Periodico di informazione di Tutela Giudiziaria a cura di ARAG Assicurazioni S.p.A - e-mail: [email protected]
Protezione Legale è disponibile anche in www.arag.it in formato PDF - Anno VI - n.18 - Aprile 2004
ARAG aderisce al Comitato Italiano dell’assicurazione di Tutela Giudiziaria
Perry Mason incontra ARAG
In questo numero
Perry Mason incontra ARAG
Pubblicità anche per le agenzie
ARAG Incentive 2003
ARAG, la prima Compagnia di Tutela
Legale impegnata in una campagna
pubblicitaria in grande stile, punta a
rendere sempre più “familiare” il proprio
marchio, finora apprezzato da molti ma
non conosciuto da tutti.
Non sempre, infatti, il consumatore sa che
esistono dei prodotti assicurativi nati per
coprire il rischio di dover pagare le spese
di un avvocato per la propria difesa.
Perry Mason è il miglior avvocato del
mondo in quanto ottiene sempre il massimo del successo. Perché non metterlo
a disposizione dei vostri clienti? Così,
abbiamo pensato di portare Perry Mason
all’interno delle agenzie, utilizzando
poster, espositori da banco e depliant studiati appositamente, che richiamano le
immagini diffuse dalla campagna pubblicitaria a mezzo stampa e affissioni.
Il materiale di comunicazione che abbiamo preparato punta alla vendita della
polizza Famiglia Protetta (in grado
di risolvere la maggior parte dei problemi
di un nucleo familiare) e, per le aziende,
della “Patente Protetta”, una polizza che
ci sta dando grandi soddisfazioni.
Abbiamo pensato di mettere a disposizione delle agenzie depliant, mailing e buste
personalizzate con richiamo alla campagna pubblicitaria, per rafforzare l’efficacia
delle proposte ARAG.
Con queste iniziative siamo certi che
il cliente riconoscerà il Perry Mason già
visto nei quotidiani o che “viaggia” come
lui sugli autobus, e collegherà l’agenzia
ad una azienda che propone prodotti
diversi dal solito. Prodotti, e un marchio,
che ormai segnano una tendenza.
Francesca Breda
Il fumo nei luoghi di lavoro
Focus
Mobbing
Recensioni
L’approfondimento giuridico
ARAG in dettaglio
Chi è il nostro testimonial?
NOME:
Raymond William Stacy Burr (1917 – 1993)
NATO A:
New Westminster, BC, Canada
TITOLO DEL SUO PRIMO FILM:
San Quentin, 1946
INTERPRETAZIONE PRINCIPALE:
Avvocato Perry Mason (1957-1966)
CREATORE DI PERRY MASON:
Erle Stanley Gardner
PRIMO EPISODIO DI PERRY MASON:
21 settembre 1957 “The Case of the Restless
Redhead”
ALTRI SUCCESSI:
Detective Robert Ironside (1967-1975)
ARAG INCENTIVE 2003 – VAI AL MASSIMO, VAI IN MESSICO
CI A
!!!!
Ecco i 35 agenti vincitori della gara
di produzione ARAG, con i loro accompagnatori.
Dal 20 al 28 febbraio 2004 hanno
trascorso una intensa vacanza nell’affascinante Yucatan, alla scoperta
dei magici siti archeologici Maya,
e del turchese mar Caraibico.
In coda al numero il reportage fotografico…
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Protezione Legale
Anno VI - n.18 - Aprile 2004
Il fumo nei luoghi di lavoro
La polizza diventa preziosa per accertare le responsabilità
di Pierachille Zinelli
Il ragionier Modesti, addetto alla contabilità
in una piccola impresa di servizi, come
molti ex-fumatori ha maturato una vera
insofferenza nei confronti delle sigarette
e di chi ne fa uso. Purtroppo quasi tutti
i suoi colleghi sono nicotina-dipendenti,
perciò decide di rivolgersi al “capo” per
chiedere che venga imposto il divieto
di fumo sul luogo di lavoro.
Il dott. Morris tergiversa, ma in seguito alla
lettera che il ragioniere scrive alla Direzione
(e per conoscenza alla competente
Autorità di controllo sull’igiene e la sicurezza dei posti di lavoro), predispone un
apposito locale per i fumatori, imponendo
un rigido divieto in tutti i circostanti
ambienti aziendali. Il provvedimento
suscita malumori, ma col passare dei
giorni viene capito e accettato da tutti.
Arriva perciò inaspettata, perché ormai
considerato problema superato, l’ispezione
che era stata sollecitata dal ragioniere.
Il verbale che viene redatto rischia di avere
conseguenze penali per il dott. Morris, che
non avrebbe rispettato nella sua interezza
quanto previsto per la tutela della salute
dei lavoratori non-fumatori dal D.Lgs.626/94
così come integrato dal D.Lgs.25/02.
La Polizza Attività Protetta con “Pacchetto
FOCUS
poter contare sul rimborso delle eventuali
spese, necessarie per una perizia che accerti
l’idoneità delle misure predisposte.
Sigarette al bar e in ufficio, ecco le nuove regole
La legislazione in materia è piuttosto
copiosa. Recentemente, però, è balzato
agli onori della cronaca il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/12/2003 con cui è stata data
attuazione alla Legge 16 gennaio 2003,
n.3 in materia di “Tutela della salute dei
non fumatori”. Con questo provvedimento vengono individuati i requisiti minimi
che devono essere garantiti perché gli
esercizi pubblici e le aziende possano
apprestare idonei locali per fumatori.
Tali ambienti devono essere chiaramente
identificati con appositi cartelli luminosi
2
Sicurezza”, intestata all’Azienda e stipulata
qualche mese prima dei fatti narrati,
consente al dirigente di garantirsi l’assistenza di un avvocato esperto in materia e di
recanti la scritta “area per fumatori”;
devono essere delimitati da pareti a tutta
altezza su quattro lati; devono essere
accessibili solo tramite porte a chiusura
automatica e non devono costituire
passaggio obbligato per i non fumatori.
Inoltre dev’essere apprestato un idoneo
sistema di ventilazione forzata, sulla
portata e potenza del quale va calcolato
ed indicato il numero massimo di persone
ammissibili nel locale. In caso di guasto,
devono esservi scritte luminose ad accensione automatica con dizione “vietato
fumare per guasto all’impianto di venti-
lazione”. In ogni caso, la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di
ristorazione deve essere inferiore alla
metà della superficie complessiva di
somministrazione dell’esercizio.
Dunque previsioni estremamente rigorose
ed onerose: chi non potrà, per ragioni
economiche o tecniche, adeguarvisi entro
un anno dall’entrata in vigore del D.P.C.M.,
dovrà rassegnarsi ad imporre (e far
rispettare) il divieto totale di fumo in tutti
gli ambienti.
P. Z.
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Protezione Legale
Anno VI - n.18 - Aprile 2004
Mobbing
L’INAIL deve risarcire il lavoratore per il danno che è stato accertato
Per segnalazioni: [email protected]
RECENSIONI
di Fabio Picariello
Dopo vent’anni di soddisfazioni ma anche
di duro lavoro nell’ufficio acquisti di
un’azienda farmaceutica, il dottor Rossi
vede stravolta la propria esistenza dall’arrivo
del nuovo direttore generale.
Rimproveri ingiustificati, controlli esasperati,
compiti troppo gravosi o incarichi svilenti:
il pover’uomo si sente preso di mira.
Cinque mesi di vessazioni, poi un immotivato ordine di trasferimento con mansioni
dequalificate. Il dottor Rossi, che aveva
iniziato a soffrire di crisi d’ansia, sente
aumentare i sintomi del disagio psichico
fino ad entrare in uno stato di depressione
che lo costringe ad allontanarsi dal lavoro.
La moglie, preoccupata, decide di intervenire subito attivando la polizza Famiglia
Protetta da tempo stipulata.
Contatta un famoso avvocato esperto in
materia di lavoro il quale, dopo aver sentito
il parere di un medico-legale, consiglia di
rivolgersi all’INAIL per ottenere il risarcimento dei danni patiti trattandosi di mobbing.
L’INAIL all’inizio temporeggia, ma dopo
la minaccia di un’azione legale concede allo
sfortunato lavoratore l’indennizzo dovuto.
Il dott. Rossi è riuscito quindi a far valere i
propri diritti, senza alcuna spesa a proprio
carico, in forza della polizza Famiglia
Protetta che copre anche le controversie
con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni
Previdenziali o Sociali come l’INAIL.
Guida pratica per acquisti
più consapevoli
Quando il “capo”
o i colleghi ti rovinano
la salute
Che cos’è il Mobbing? Non esiste, allo
stato, una definizione legislativa di mobbing: si tratta di atti e comportamenti
discriminatori o vessatori protratti nel
tempo e posti in essere nei confronti
di un lavoratore da parte del datore di
lavoro o di altri colleghi e che si traducono in forme di persecuzione psicologica
e violenza morale (es. svuotamento di
mansioni, attribuzione prolungata di
compiti dequalificanti, ecc..) La Circolare
INAIL n. 71 del 17/12/2003 ha precisato
che vanno considerate malattie professionali e, quindi, sono indennizzabili,
tutte le patologie psichiche di natura
professionale in quanto causate da specifiche e particolari condizioni dell’attività
e dell’organizzazione del lavoro. In particolare, si tratta delle ipotesi di “costrittività organizzativa”che ricorrono in presenza di situazioni di incongruenza delle
scelte dell’impresa in ambito organizzativo. Spetta sempre al lavoratore interessato dimostrare sia l’esistenza del mobbing
perpetrato a suo sfavore, sia il danno che
ne ha di conseguenza subito.
La guida “per non sbagliare le compere”
viene riproposta sotto le insegne del
Comitato Italiano dell’Assicurazione di
Tutela Giudiziaria (www.comitato.it) e di
3 associazioni a tutela dei consumatori:
Adiconsum, Lega Consumatori e Unione
Nazionale Consumatori.
Verrà distribuita agli iscritti alle associazioni
e in occasione delle iniziative del Comitato.
Il risparmio tradito
di Beppe Scienza
Edizioni Libreria Cortina, Torino (€ 12,40)
Questo libro si rivolge a chi ha perso soldi
con i fondi comuni e a chi é insoddisfatto
dei titoli che gli ha venduto la sua banca.
É una contro guida agli investimenti che
dimostra, dati alla mano, il fallimento del
risparmio gestito. Ma denuncia anche le
responsabilità del giornalismo economico
italiano. Lo documentano circa 320 esempi
di gravi errori, omissioni ripetute e apprezzamenti infondati. Scritto in linguaggio
semplice, non fornisce ovviamente la
formula per diventare ricchi; insegna però
come evitare molte trappole, tese a danno
dei risparmiatori. Beppe Scienza, matematico, insegna all'Universitá di Torino.
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Protezione Legale
Anno VI - n.18 - Aprile 2004
NOI E LA LEGGE - L’approfondimento giuridico
I tempi e i costi della giustizia
Legge Biagi
di Fabio Luciani
In occasione dell'apertura ufficiale dell'anno
giudiziario, i principali quotidiani nazionali
hanno richiamato l'attenzione dell'opinione
pubblica sullo "stato di salute" della nostra
giustizia. Puntualmente, veniamo informati
dei tempi legati al nostro sistema giudiziario. Ad esempio, emerge che spesso per la
definizione con sentenza di un processo
civile di primo grado occorrono circa 4 anni.
L'effetto economico di questa situazione è
di non poco conto. Infatti, va da sé che l’impegno finanziario necessario per affrontare
una controversia giudiziaria (parcella dell'avvocato, spese per le perizie e costi processuali), se i procedimenti si protraggono per
anni, è destinato ad aumentare. Sono tutte
"voci" che vanno ad appesantire il bilancio
familiare, già attanagliato dalle altre esposizioni economiche dell'ordinaria vita quoti-
Il mercato del lavoro
è diventato più grande
diana. Problemi di questo genere non
riguardano l'assicurato ARAG, il quale infatti
può depennare le spese relative al giudizio,
visto che il massimale a disposizione
(€11.000,00) copre il pagamento delle
spese originate dal procedimento giudiziario. Inoltre, l'Ufficio Legale di ARAG informa
costantemente il cliente circa lo sviluppo e
gli esiti della vicenda, fornendo, se del caso,
eventuali consulenze.
Il tutto rispettando la libera scelta del legale
da parte dell'assicurato. In altre parole,
il cliente ARAG può affidarsi al servizio dei
migliori professionisti del settore (avvocati e
periti), affrontando la controversia nella consapevolezza e nella sicurezza di aver affidato
la cura delle proprie "preoccupazioni" legali
ad esperti del ramo.Il costo di tutto questo?
Con Famiglia Protetta € 0,27 al giorno.
LA DURATA DEI PROCEDIMENTI PENALI - Durata media in giorni
UFFICI GIUDIZIARI
Primo Grado
Procure presso tribunali
Gip
Tribunali
Corti di Assise
Procure presso i tribunali per i minorenni
Gip e Gup presso i tribunali per i minorenni
Tribunali per minorenni
Grado di appello
Corti di appello
Sezioni per i minorenni delle C.A.
Corti di assise di appello
2000
2001
2002
2003
430
204
289
392
177
302
358
409
225
312
367
190
252
290
390
251
321
419
168
272
289
381
324
341
398
176
272
309
529
183
295
525
177
317
495
173
290
543
299
203
LA DURATA DELLE CONTROVERSIE CIVILI - Durata media in giorni
ANNI
Primo Grado
1998
1999
2000
2001
2002
01.07.01 - 30.06.02
01.07.02 - 30.06.03
ANNI
Secondo Grado
1998
1999
2000
2001
2002
01.07.01 - 30.06.02
01.07.02 - 30.06.03
Fonte: Ministero della Giustizia
4
2000
2001
261
303
340
382
417
324
315
996
965
1024
990
901
953
879
Corti di Appello
998
978
593
686
755
725
774
di Elisa Drezza
Il 13 marzo 2003 è entrata in vigore
la Legge Biagi (L.14 febbraio 2003, n.
30), legge delega al Governo in materia
di occupazione e di mercato del lavoro.
La nuova normativa disegna una prima
strategia di interventi coerenti, finalizzati
soprattutto al raggiungimento di maggiori opportunità di occupazione attraverso la creazione di strutture e figure
contrattuali più moderne e adatte alle
esigenze dei lavoratori e delle imprese.
Riforma del collocamento
In materia di interposizione e intermediazione nel rapporto di lavoro, la legge
30/2003 introduce una maggiore privatizzazione del sistema del collocamento,
che sempre più si svolgerà in regime
di competizione e concorrenza tra
servizi pubblici e operatori privati autorizzati. Accanto ai centri per l’impiego,
altri organismi privati potranno svolgere, a determinate condizioni e con una
specifica autorizzazione, tutti i servizi
per il mercato del lavoro.
A svolgere attività di intermediazione
potranno essere anche enti locali,
camere di commercio, università, istituti
di scuola secondaria di secondo grado,
consulenti del lavoro, enti bilaterali,
sindacati e organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali.
Nuova disciplina contrattuale.
Ecco alcuni esempi
• Job on call (lavoro a chiamata).
Il lavoratore indica la sua disponibilità
a prestare lavoro nell’arco di un tempo
predefinito, anche se l’azienda può
limitarsi ad utilizzarlo in funzione
del soddisfacimento delle esigenze produttive con un preavviso di 48 ore.
E’prevista una ”indennità”di disponibilità.
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Protezione Legale
Anno VI - n.18 - Aprile 2004
Codice della Strada
Il diritto alla difesa è genericamente
previsto dall’articolo 24 della Costituzione
il quale afferma: “La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Uno dei presupposti al concreto
esercizio di questo fondamentale diritto è
che il destinatario di un qualsiasi provvedimento, sanzionatorio o restrittivo, sia posto
in grado di conoscere gli elementi di fatto
e di diritto, in base ai quali lo si vuole
riconoscere responsabile di un comportamento proprio o altrui, ciò per rendere
possibile l’impugnazione dei provvedimenti ritenuti lesivi dei propri diritti.
L’art. 200 del Codice della Strada, attraverso
l’istituto della contestazione immediata,
ziale del procedimento sanzionatorio.
La contestazione immediata della violazione pone infatti il trasgressore nella
condizione di valutarne immediatamente
la legittimità e di poter documentare
eventuali proprie ragioni nel verbale di
accertamento. Nel caso in cui la contestazione non sia potuta avvenire contestualmente alla trasgressione il verbale, che
deve essere notificato entro centocinquanta giorni a tutti gli aventi diritto,
deve contenere, oltre gli altri elementi
necessari ai sensi degli art. 201 Codice
della Strada e art. 383 del Regolamento
di Esecuzione, l’espressa indicazione dei
motivi per i quali non sia stato possibile
procedere alla contestazione immediata.
A questo specifico riguardo la Cassazione
Civile, nella sentenza n. 4459 del marzo
2003, ha ribadito che la contestazione
immediata della violazione delle norme
del codice stradale ha un rilievo essenziale
per la correttezza del procedimento sanzionatorio in tema di violazione delle norme
ha lo specifico fine di rendere effettivo e
concreto l’esercizio del diritto alla difesa nei
procedimenti amministrativi relativi alla circolazione stradale.
La norma prevede: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata
in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa.”
L’immediatezza della contestazione è
ritenuta dalla Cassazione elemento essen-
sulla circolazione stradale, cosicché la sua
indebita omissione costituisce violazione
di legge il cui effetto è quello di rendere
illegittimi, e quindi annullabili, tutti gli atti
successivi del procedimento.
Il verbalizzante deve quindi motivare
espressamente, nel verbale di contestazione successivamente notificato, le ragioni
dell’omissione in relazione alle specifiche
circostanze del caso, ciò per consentirne
la valutazione da parte dell’ autorità
giudiziaria.
Diritto alla difesa
e corretta contestazione
delle violazioni delle norme
di Olivia Flaim
• Il Job sharing (lavoro ripartito) prevede l’assunzione in solido da parte di due
o più lavoratori per un’unica ed identica
obbligazione lavorativa. Lo stipendio è
rapportato alle ore lavorate.
• Il lavoro occasionale o accessorio consente ad alcune categorie di lavoratori
di svolgere piccoli lavori occasionali
e ricevere un buono orario “prepagato”.
La prestazione occasionale non potrà
durare più di 30 giorni in un anno.
• Il contratto di inserimento, che prende
il posto del contratto di formazione
e lavoro, è indirizzato a giovani tra i 18 e
i 29 anni (fino a 32 per i disoccupati
di lunga durata), a lavoratori con più di
45 anni privi di occupazione, a chi non
abbia lavorato negli ultimi due anni,
ai disabili, alle donne residenti nelle aree
svantaggiate. Al contratto, la cui durata
può variare dai 9 ai 18 mesi, è affiancato
un progetto individuale di inserimento,
o reinserimento, finalizzato ad adeguare
le competenze del lavoratore alle mansioni da svolgere in azienda.
• Il lavoro a progetto sostituisce il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il lavoratore assume stabilmente,
senza vincolo di subordinazione, l’incarico
di eseguire un progetto o un programma
di lavoro o una fase di esso, con lavoro prevalentemente o esclusivamente proprio,
concordando direttamente con il committente la durata, le modalità di esecuzione,
l’ammontare del corrispettivo.
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Protezione Legale
Anno VI - n.18 - Aprile 2004
ARAG in dettaglio
L’UNITÀ AGENZIE
G
Umberto Somacal, Luigi Manfredi, Gian Luca Gallone, Silvia Carton, Andrea Benedettini, Francesca Breda, Massimo Parmeggiani, Francesca Bertoldi, Angelo Buscaglia, Fabio Luciani.
Questa Unità fa parte dell’Ufficio
Commerciale e si occupa dello sviluppo
e della gestione dell’attività, che la
Compagnia svolge con le Agenzie di
Assicurazione. Sotto la supervisione
ed il coordinamento di Francesca Breda,
responsabile dell’Unità, ogni altro componente è direttamente responsabile dei
rapporti con le Agenzie per le specifiche
aree geografiche assegnate: Fabio Luciani
per Veneto e Friuli Venezia Giulia; Angelo
Buscaglia per Piemonte, Valle d’Aosta e
Liguria; Francesca Bertoldi per Lombardia
(escluso Milano); Massimo Parmeggiani
per Emilia Romagna, Toscana e Marche;
Andrea Benedettini per Roma e provincia;
Silvia Carton per Trentino Alto Adige e
per le province di Verona e Mantova;
Gian Luca Gallone per il Centro Italia
(esclusa Roma); Luigi Manfredi per Milano;
Umberto Somacal come referente commerciale interno.
Numero di fax per contattare l’Unità:
045 8290513.
LA FUNZIONE COMUNICAZIONE
La Funzione Comunicazione, di staff alla
Direzione Commerciale, è composta da
Giovanni Nenz e Consuelo Congiu, ed ha
Consuelo Congiu, Giovanni Nenz
6
la finalità di gestire l’immagine della
Compagnia e garantire la comunicazione
di natura istituzionale e commerciale verso
l’esterno e verso l’interno.
Le principali attività dell’ufficio sono:
la predisposizione dei piani di comunicazione aziendali, la creazione, pianificazione
e gestione delle campagne pubblicitarie,
la gestione dei contatti con la stampa,
la redazione dei comunicati stampa e
della newsletter aziendale Protezione
Legale, l’allestimento degli stampati
promozionali della Compagnia, l’emissione della rassegna stampa, la gestione
della comunicazione interna attraverso
la rete Infonet, la predisposizione delle
presentazioni di carattere istituzionale.
La funzione comunicazione gestisce inoltre
l’organizzazione e la realizzazione di eventi mirati allo sviluppo commerciale ed alla
diffusione del marchio ARAG, e di eventi
interni aziendali.
Nell’ambito Marketing l’ufficio si occupa
di monitorare i dati del mercato assicurativo
attraverso stampa e internet, di effettuare
ricerche di mercato finalizzate ad azioni
in ambito comunicazione.
Per contattare la funzione comunicazione,
si consiglia di utilizzare l’e-mail dedicata
[email protected] o il numero di
fax: 045 8290514.
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Protezione Legale
Anno VI - n.18 - Aprile 2004
GARA DI PRODUZIONE 2003 - Ricordi dal Messico
21/02/04 - Carichi di entusiasmo e curiosità, siamo pronti per il tour!
Il viaggio comincia da Chichen-Itza…
21/02/04 - El Castillo: finalmente l’abbiamo visto!
21/02/04 - Diamo il via alle foto di gruppo...ecco il mitico “Pullman 2”!
23/02/04 - ...travolti dagli intensi e sgargianti colori del México!
25/02/04 - La Laguna Negra: in viaggio tra mangrovie e...coccodrilli!
25/02/04 - Aperitivo “Méxicano” a suon di tequila nella laguna blu!
25/02/04 - Finalmente...un momento Istituzionale!
26/02/04 - La perla dello Yucatan: Tulum e il suo mare leggendario!
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Protezione Legale
Anno VI - n.18 - Aprile 2004
26/02/04 - Un’allegra tavolata...
27/02/04 - Come non divertirsi tra sole, cocktails...
…. palme e mare turchese?!
“Tuffiamoci in un sogno” non è solo un titolo, ma una
promessa…. ARAG INCENTIVE 2004 vi porterà nel lontano
mondo Indonesiano, nel fascino della verde BALI! Nessun
dettaglio sarà lasciato al caso, preparatevi ad un’esperienza
magica ed indimenticabile! Stiamo già lavorando per Voi!
ARRIVEDERCI A
BALI !!!!!!!!!
ARAG Assicurazioni S.p.A. - Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona - Tel. 0458290411 Fax 0458290449
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