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Cambiamento nella vita professionale.

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Cambiamento nella vita professionale.
Cambiamento nella vita
professionale.
La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.
Cambiamento nella vita professionale.
La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.
Inizio di un nuovo impiego entro 30 giorni.
Assicurazione
Copertura assicurativa
Cosa deve fare la persona assicurata?
AVS/AI (Assicurazione
per la vecchiaia e per
i superstiti/Assicurazio­
ne per l’invalidità)
Finché la persona assicurata risiede in Svizzera,
non risultano lacune previdenziali né riduzioni
delle prestazioni dovute a periodi di contribuzione
mancanti.
All’inizio della nuova attività, deve presentare il suo
certificato d’assicurazione AVS al nuovo datore di lavoro.
LPP/Cassa pensioni
(Legge sulla previdenza
professionale)
La persona assicurata ha diritto alla prestazione
d’uscita ai sensi della LPP risp. del regolamento di
previdenza.
Il dipendente comunica il nome dell’istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro al precedente datore
di lavoro risp. alla sua istituzione di previdenza, affinché
possa versare la prestazione d’uscita.
Dopo l’uscita dal servizio il dipendente rimane
assicurato contro i rischi decesso e invalidità per
un mese se non risulta già affiliato all’istituzione
di previdenza del nuovo datore di lavoro.
LAINF
(Assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni)
Assicurazione
complementare
contro gli infortuni
(assicurazione
facoltativa)
Secondo la normativa in materia, la prestazione d’uscita
deve essere apportata interamente (ambito obbligatorio e
sovraobbligatorio LPP) alla nuova istituzione di previdenza.
La copertura assicurativa delle persone assicurate occupate per almeno 8 ore lavorative alla
settimana termina dopo 30 giorni dalla data in
cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario.
Per le persone assicurate che lavorano a tempo
parziale, occupate per meno di 8 ore lavorative
alla settimana, la copertura assicurativa per le
malattie e gli infortuni professionali (incl. il
tragitto fino al luogo di lavoro), termina l’ultimo
giorno di lavoro, non appena hanno percorso il
tragitto di ritorno dal luogo di lavoro. In base
alla LAINF, queste persone non sono assicurate
contro gli infortuni non professionali nemmeno
quando esercitano la loro attività lucrativa.
Per le persone occupate per almeno 8 ore lavorative alla
settimana la copertura assicurativa degli infortuni professionali e di quelli non professionali inizia a decorrere
con l›assunzione dell›impiego convenuta; in ogni caso a
partire dal momento in cui la persona si reca per la pri­ma
volta sul posto di lavoro.
Di regola trovano applicazione le stesse dispo­
sizioni valide per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni.
Se il nuovo datore di lavoro ha stipulato a titolo facoltativo un’assicurazione complementare contro gli infortuni,
trovano applicazione le stesse disposizioni valide per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Non è,
tuttavia, consentito concludere un’assicurazione medi­an­te
accordo speciale, come previsto per l’ambito obbligatorio, nell’ambito di un’assicurazione complementare
LAINF.
La persona assicurata può protrarre sino a 180 giorni
l’assicurazione contro gli infortuni non professionali
con l’assicurazione mediante accordo convenuta con
l’assicuratore contro gli infortuni del precedente datore di
lavoro. Essa deve essere stipulata prima che la copertura
assicurativa ordinaria termini. I dipendenti con un orario
lavorativo inferiore a 8 ore settimanali devono provvedere
loro stessi alla copertura assicurativa necessaria contro gli
infortuni non professionali. Si consiglia di stipulare un’assicurazione individuale presso un assicuratore privato o
una cassa malati (quale complemento alle altre prestazioni della cassa).
Il dipendente può inoltre chiedere all’assicuratore contro
gli infortuni del precedente datore di lavoro il passaggio
all’assicurazione individuale oppure di stipulare un’assicurazione individuale o complementare presso un assicuratore privato o una cassa malati. Egli deve presentare tale
richiesta entro 30 giorni dall’uscita dal servizio.
continua alla pagina seguente
continuazione
Assicurazione
Copertura assicurativa
Cosa deve fare la persona assicurata?
Assicurazione
aziendale di indennità
giornaliera in caso
di malattia
La copertura assicurativa di un’assicurazione
aziendale termina all’uscita dal servizio.
Se il nuovo datore di lavoro ha stipulato un’assicurazio­ne
d’indennità giornaliera malattia, la copertura assicurati­
va inizia il giorno in cui il dipendente comincia l’attività
stabilita contrattualmente (eventualmente viene richiesta
una domanda d’affiliazione all’assicurazione d’indennità
giornaliera di malattia separata).
Assicurazione
collettiva delle spese
di cura
In caso di eventi assicurati subentrati prima di
tale data e non ancora conclusi al momento
dell’uscita, in genere le prestazioni vengono
ancora versate per un periodo limitato contrattualmente definito nell’ambito dell’assicurazione
di indennità giornaliera in caso di malattia.
La copertura assicurativa di un’eventuale assicurazione aziendale termina all’uscita dal servizio.
Se il nuovo datore di lavoro non ha concluso tale assicurazione, il dipendente può chiedere all’assicuratore di
indennità giornaliera del precedente datore di lavoro di
passare all’assicurazione individuale. Egli deve presenta­re
tale richiesta entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. Qua­­le
alternativa, il dipendente può stipulare un’assi­curazione
individuale presso un assicuratore privato o una cassa
malati.
Se il nuovo datore di lavoro ha stipulato un’assicurazio­ne
collettiva delle spese di cura, l’ammissione all’assicurazione avviene con un esame del rischio. Se il dipendente non
vi può essere affiliato immediatamente e definitivamente,
bisogna chiedere a tempo debito all’assicuratore malattie
del precedente datore di lavoro di continuare temporaneamente l’assicurazione (in genere, mediante il passaggio
all’assicurazione individuale).
Se il nuovo datore di lavoro non ha stipulato l’assicurazione delle spese di cura, il dipendente può chiedere al­
l’assicuratore malattia del precedente datore di lavoro di
passare all’assicurazione individuale. Egli deve presenta­re
tale richiesta entro 30 giorni dall’uscita dal servizio.
Inizio di un nuovo impiego dopo un periodo d’interruzione di oltre 30 giorni.
Assicurazione
Copertura assicurativa
Cosa deve fare la persona assicurata?
AVS/AI (Assicurazione
per la vecchiaia e per
i superstiti/Assicurazio­
ne per l’invalidità)
Finché la persona assicurata risiede in Svizzera,
non risultano lacune nella copertura assicurativa.
L’obbligo di pagare i contributi va­le anche per le
persone senza attività lucrativa. Le persone che
non esercitano un’attività lucrativa in modo continuato (per es. interruzione dell’attività per un
certo periodo dell’anno) adempio­no all’obbligo
di contribuzione se i contributi derivanti dal loro
reddito di lavoro (compresi i contributi del datore
di lavoro) corrispondono al­me­no alla metà
dell’importo che deve versare una persona senza
attività lucrativa in base alla sua situazione patrimoniale (compreso un eventuale reddito sotto
forma di rendita). Le indennità di disoccupazione
percepite vengono conteggiate dalla cassa disoccupazione come sala­rio, insieme all’AVS.
Se fosse il caso, la persona assicurata deve annunciarsi
come persona senza attività lucrativa presso la cassa di
compensazione dell’AVS del suo cantone o del suo comune di domicilio. Tutte le persone senza attività lu­c­rativa
(compresi i beneficiari di rendite dell’AI) devono versare
contributi fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Se solo uno dei due coniugi esercita
un’attività lucrativa, l’obbligo di pagare i contributi è
considerato adempito se i contributi versati in base al
reddito di lavoro corrispondono almeno al doppio del
contributo minimo.
continua alla pagina seguente
continuazione
Assicurazione
Copertura assicurativa
Cosa deve fare la persona assicurata?
LPP/Cassa pensioni
(Legge sulla
previdenza
professionale)
La persona assicurata ha diritto alla prestazione
d’uscita ai sensi della legge risp. del regolamento
di previdenza. Essa può esigere il pagamento in
contanti della prestazione d’uscita se:
La prestazione d’uscita può essere utilizzata per finanziare una polizza d’uscita o essere trasferita su un conto
d’uscita. La rispettiva domanda va presentata a un
assicuratore privato risp. a un istituto bancario.
Per il fabbisogno previdenziale non coperto è possibile
stipulare un’assicurazione nel quadro del pilastro 3b
(previdenza libera).
• lascia definitivamente la Svizzera, da comprovare mediante l’attestato di partenza ufficiale
o in altro modo;
• l’importo della prestazione d’uscita è inferiore
all’importo del suo contributo annuo.
Dal 1° giugno 2007 il pagamento in contanti
della prestazione d’uscita è limitato se la persona assicurata lascia la Svizzera e si stabilisce in
un Paese della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio e vi continua
ad essere assicurata contro i rischi vecchiaia,
decesso e invalidità.
In caso di pagamento in contanti:
• r ichiesta di pagamento in contanti
• dichiarazione di partenza emessa dall’autorità
competente o documento equivalente
Il divieto di pagamento in contanti vale nell’ambito del regime obbligatorio LPP e dell’obbligo
assicurativo (vecchiaia, decesso, invalidità) nel
relativo Stato. Nel regime sovraobbligatorio il
pagamento in contanti è ammesso alle condizioni consuete.
Dopo l’uscita dal servizio il dipendente rimane
assicurato per le prestazioni di rischio (decesso
e invalidità) per un mese.
LAINF
(Assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni)
La copertura assicurativa delle persone assicurate occupate per almeno 8 ore lavorative alla
settimana termina dopo 30 giorni dalla data in
cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario.
Per le persone assicurate che lavorano a tempo
parziale, occupate per meno di 8 ore lavorative
alla settimana, la copertura assicurativa per le
malattie e gli infortuni professionali (incl. il
tragitto fino al luogo di lavoro), termina l’ultimo
giorno di lavoro, non appena hanno percorso il
tragitto di ritorno dal luogo di lavoro. In base
alla LAINF, queste persone non sono assicurate
contro gli infortuni non professionali nemmeno
quando esercitano la loro attività lucrativa.
È possibile protrarre sino a 180 giorni l’assicurazione
con­tro gli infortuni non professionali con l’assicurazione
mediante accordo convenuto con l’assicuratore contro
gli infortuni del precedente datore di lavoro. L’assicurazione mediante accordo deve essere stipulata prima che
la copertura assicurativa ordinaria termini.
Assicurazione
complementare
contro gli infortuni
(assicurazione
facoltativa)
Di regola si applicano le stesse disposizioni
valide per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni.
È possibile chiedere all’assicuratore contro gli infortuni
del precedente datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale oppure di stipulare un’assicurazione
individuale risp. complementare presso un assicuratore
privato o una cassa malati. Tale richiesta deve essere
presentata entro 30 giorni dall’uscita dal servizio.
Assicurazione
aziendale di indennità
giornaliera in caso
di malattia
La copertura assicurativa di un’assicurazione
aziendale termina all’uscita dal servizio risp. alla
cessazione dell’attività lucrativa.
In caso di eventi assicurati subentrati prima di
tale data e non ancora conclusi al momento
dell’uscita, in genere le prestazioni vengono an­
cora versate per un periodo limitato contrattu­
al­­mente definito nell’ambito dell’assicurazione
di indennità giornaliera in caso di malattia.
È possibile chiedere all’assicuratore per l’indennità
giornaliera del precedente datore di lavoro di passare
all’assicurazione individuale oppure di stipulare un’assicurazione individuale presso un assicuratore privato o
una cassa malati. Tale richiesta deve essere presentata
entro 30 giorni dall’uscita dal servizio.
Assicurazione
collettiva delle spese
di cura
La copertura assicurativa di una eventuale
assicu­r azione aziendale termina all’uscita dal
servizio.
Entro 30 giorni dall’uscita dal servizio è possibile
chiedere all’assicuratore malattia dell’ultimo datore di
lavoro di passare all’assicurazione individuale.
È inoltre possibile chiedere all’assicuratore LAINF
dell’ultimo datore di lavoro di passare all’assicurazione
individuale (eccezione: SUVA) oppure di stipulare un’assicurazione individuale o un’assicurazione complementare presso un assicuratore privato o una cassa malati.
Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni
dall’usci­t a dal servizio.
Inizio di un’attività lucrativa indipendente.
Assicurazione
Copertura assicurativa
Cosa deve fare la persona assicurata?
AVS/AI (Assicurazione
per la vecchiaia e per
i superstiti/Assicura­
zione per l’invalidità)
L’assicurazione viene mantenuta con l’obbligo
di pagare i contributi. La persona assicurata
passa dalla categoria delle persone con attività
lucrativa dipendente a quella delle persone
con attività lucrativa indipendente.
Occorre notificare l’inizio dell’attività lucrativa indi­
pendente alla cassa di compensazione cantonale com­pe­ten­te.
Particolarità del­l’assi­
curazione contro la
disoccupazione
L’indipendente non è assicurato contro la dis­oc­
cupazione e non può assicurarsi contro questo
rischio, nemmeno a titolo facoltativo.
LPP/Cassa pensioni
(Legge sulla
previdenza
professionale)
Dopo l’uscita dal servizio la persona assicurata
rimane assicurata per le prestazioni di rischio
(decesso e invalidità) fino all’inizio dell’attività
lucrativa indipendente, ma al massimo per un
mese se essa non risulta già affiliata ad una nuova istituzione di previdenza (cfr. terzo paragrafo,
lettere a–c).
In conformità alla legge risp. al regolamento di
previdenza, la persona assicurata ha diritto a
una prestazione d’uscita alla fine del rapporto
di lavoro. Se non desidera assicurarsi a titolo
facoltativo, essa può esigere che la prestazione
d’uscita venga:
a) impiegata per finanziare una polizza d’uscita
o trasferita su un conto d’uscita;
b) pagata in contanti (prova dell’attività lucrativa indipendente con decisione sulla contribuzione dell’AVS).
Se invece desidera assicurarsi a titolo facoltati­
vo, la prestazione d’uscita può essere impiegata
come segue:
a) se è membro di un’associazione professiona­le:
trasferita all’istituzione di previdenza di detta
associazione (se esiste);
b) se ha degli impiegati alle sue dipendenze:
trasferita all’istituzione di previdenza a favore
dei suoi dipendenti, se l’ammissione del datore di lavoro è prevista dal regolamento*;
c) se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non
sono adempiute: trasferita all’istituto collettore LPP (solo per la previdenza obbligatoria
secondo la LPP).
Se la prestazione d’uscita non viene utilizzata per un’assicurazione facoltativa è possibile:
a) costituire una polizza d’uscita presso un assicuratore privato o accendere un conto d’uscita presso un
istituto bancario;
b) chiedere il pagamento in contanti all’istituzione di
previdenza dell’ultimo datore di lavoro (fornendo
la prova dell’attività indipendente, p.es. mediante
la decisione dell’AVS concernente il pagamento dei
contributi).
Alla scadenza del periodo di copertura se si desidera
un’assicurazione a titolo facoltativo:
a) dichiarazione di adesione personale risp. notifica
all’assicurazione collettiva presso l’istituzione di
pre­v idenza della propria associazione professionale e
trasferimento della prestazione d’uscita;
b) dichiarazione di adesione personale risp. notifica
all’assicurazione collettiva presso l’istituzione di previdenza del personale e trasferimento della prestazione d’uscita*;
c) notifica presso l’ufficio regionale competente dell’istituto collettore LPP e trasferimento della prestazione
d’uscita nell’ambito della LPP. I fondi previdenziali derivanti dal regime sovraobbligatorio vanno integrati in
una polizza di libero passaggio o versati su un conto
di libero passaggio.
Conclusione di un’assicurazione personale nell’ambito
del 3° pilastro:
• previdenza vincolata beneficiante di agevolazioni fisca­li (pilastro 3a; l’ammontare dei contributi
fiscalmente deducibili dipende dall’appartenenza a
un’istituzione di previdenza del 2° pilastro) e/o
• previdenza libera (pilastro 3b)
* Se desidera costituire un’istituzione di previdenza propria della ditta o affiliarsi a una delle nostre fondazioni collettive o comuni,
i nostri consulenti sono volentieri a sua disposizione (043 284 33 11).
continua alla pagina seguente
continuazione
Assicurazione
Copertura assicurativa
Cosa deve fare la persona assicurata?
LAINF
(Assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni)
La copertura assicurativa delle persone assicurate occupate per almeno 8 ore lavorative alla
settimana termina dopo 30 giorni dalla data in
cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario.
Per persone assicurate (dipendenti impiegati a
tempo parziale) che lavorano meno di 8 ore
settimanali la copertura assicurativa viene meno
per infortuni professionali (incl. il tragitto per
recarsi al lavoro), nonché per le malattie professionali. Secondo la LAINF esse non sono assicurate contro gli infortuni non professionali.
È possibile chiedere all’assicuratore LAINF dell’ultimo
datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale
(eccezione: SUVA). Tale richiesta deve essere presentata
entro 30 giorni dall’uscita dal servizio.
Assicurazione
complementare
contro gli infortuni
(assicurazione
facoltativa)
Di regola si applicano le stesse disposizioni
valide per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni.
È possibile chiedere all’assicuratore contro gli infortuni
dell’ultimo datore di lavoro di passare all’assicurazione
individuale. Tale richiesta deve essere presentata entro
30 giorni dall’uscita dal servizio. L’indipendente può aderire all’assicurazione collettiva contro gli infortuni (assicurazione complementare) oppure concludere un’assicurazione individuale contro gli infortuni presso un assicuratore
privato o presso una cassa malati (quale complemento
alle altre prestazioni della cassa).
Assicurazione
aziendale di indennità
giornaliera di malattia
(stipulata presso un
assicuratore privato)
La copertura assicurativa di un’assicurazione
aziendale termina all’uscita dal servizio.
È possibile chiedere all’assicuratore per l’indennità giornaliera dell’ultimo datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale. Tale richiesta deve essere presentata
entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. L’indipendente può
aderire all’assicurazione collettiva di indennità giornaliera
stipulata oppure concludere un’assicurazione individuale
presso un assicuratore privato o una cassa malati.
Assicurazione
collettiva delle spese
di cura
La copertura assicurativa di un’eventuale assicurazione aziendale termina all’uscita dal servizio.
In caso di eventi assicurati subentrati prima di
tale data e non ancora conclusi al momento
dell’uscita, in genere le prestazioni vengono
ancora versate per un periodo limitato contrattualmente definito nell’ambito dell’assicurazio­ne
di indennità giornaliera malattia.
L’indipendente può assoggettarsi all’assicurazione facoltativa ai sensi della LAINF oppure stipulare un’assicurazione
individuale. Entrambe queste assicurazioni posso­no essere
convenute presso un assicuratore privato o presso una
cassa malati (quale complemento alle altre prestazioni
della cassa).
È possibile chiedere all’assicuratore malattia dell’ultimo
datore di lavoro il passaggio all’assicurazione individua­le.
Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni
dall’uscita dal servizio.
L’indipendente può aderire all’assicurazione collettiva
delle spese di cura stipulata per la sua azienda o concludere un’assicurazione individuale.
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