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Cambiamento nella vita professionale.
Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Inizio di un nuovo impiego entro 30 giorni. Assicurazione Copertura assicurativa Cosa deve fare la persona assicurata? AVS/AI (Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/Assicurazio ne per l’invalidità) Finché la persona assicurata risiede in Svizzera, non risultano lacune previdenziali né riduzioni delle prestazioni dovute a periodi di contribuzione mancanti. All’inizio della nuova attività, deve presentare il suo certificato d’assicurazione AVS al nuovo datore di lavoro. LPP/Cassa pensioni (Legge sulla previdenza professionale) La persona assicurata ha diritto alla prestazione d’uscita ai sensi della LPP risp. del regolamento di previdenza. Il dipendente comunica il nome dell’istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro al precedente datore di lavoro risp. alla sua istituzione di previdenza, affinché possa versare la prestazione d’uscita. Dopo l’uscita dal servizio il dipendente rimane assicurato contro i rischi decesso e invalidità per un mese se non risulta già affiliato all’istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro. LAINF (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) Assicurazione complementare contro gli infortuni (assicurazione facoltativa) Secondo la normativa in materia, la prestazione d’uscita deve essere apportata interamente (ambito obbligatorio e sovraobbligatorio LPP) alla nuova istituzione di previdenza. La copertura assicurativa delle persone assicurate occupate per almeno 8 ore lavorative alla settimana termina dopo 30 giorni dalla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Per le persone assicurate che lavorano a tempo parziale, occupate per meno di 8 ore lavorative alla settimana, la copertura assicurativa per le malattie e gli infortuni professionali (incl. il tragitto fino al luogo di lavoro), termina l’ultimo giorno di lavoro, non appena hanno percorso il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro. In base alla LAINF, queste persone non sono assicurate contro gli infortuni non professionali nemmeno quando esercitano la loro attività lucrativa. Per le persone occupate per almeno 8 ore lavorative alla settimana la copertura assicurativa degli infortuni professionali e di quelli non professionali inizia a decorrere con l›assunzione dell›impiego convenuta; in ogni caso a partire dal momento in cui la persona si reca per la prima volta sul posto di lavoro. Di regola trovano applicazione le stesse dispo sizioni valide per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Se il nuovo datore di lavoro ha stipulato a titolo facoltativo un’assicurazione complementare contro gli infortuni, trovano applicazione le stesse disposizioni valide per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Non è, tuttavia, consentito concludere un’assicurazione mediante accordo speciale, come previsto per l’ambito obbligatorio, nell’ambito di un’assicurazione complementare LAINF. La persona assicurata può protrarre sino a 180 giorni l’assicurazione contro gli infortuni non professionali con l’assicurazione mediante accordo convenuta con l’assicuratore contro gli infortuni del precedente datore di lavoro. Essa deve essere stipulata prima che la copertura assicurativa ordinaria termini. I dipendenti con un orario lavorativo inferiore a 8 ore settimanali devono provvedere loro stessi alla copertura assicurativa necessaria contro gli infortuni non professionali. Si consiglia di stipulare un’assicurazione individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati (quale complemento alle altre prestazioni della cassa). Il dipendente può inoltre chiedere all’assicuratore contro gli infortuni del precedente datore di lavoro il passaggio all’assicurazione individuale oppure di stipulare un’assicurazione individuale o complementare presso un assicuratore privato o una cassa malati. Egli deve presentare tale richiesta entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. continua alla pagina seguente continuazione Assicurazione Copertura assicurativa Cosa deve fare la persona assicurata? Assicurazione aziendale di indennità giornaliera in caso di malattia La copertura assicurativa di un’assicurazione aziendale termina all’uscita dal servizio. Se il nuovo datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione d’indennità giornaliera malattia, la copertura assicurati va inizia il giorno in cui il dipendente comincia l’attività stabilita contrattualmente (eventualmente viene richiesta una domanda d’affiliazione all’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia separata). Assicurazione collettiva delle spese di cura In caso di eventi assicurati subentrati prima di tale data e non ancora conclusi al momento dell’uscita, in genere le prestazioni vengono ancora versate per un periodo limitato contrattualmente definito nell’ambito dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. La copertura assicurativa di un’eventuale assicurazione aziendale termina all’uscita dal servizio. Se il nuovo datore di lavoro non ha concluso tale assicurazione, il dipendente può chiedere all’assicuratore di indennità giornaliera del precedente datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale. Egli deve presentare tale richiesta entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. Quale alternativa, il dipendente può stipulare un’assicurazione individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati. Se il nuovo datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione collettiva delle spese di cura, l’ammissione all’assicurazione avviene con un esame del rischio. Se il dipendente non vi può essere affiliato immediatamente e definitivamente, bisogna chiedere a tempo debito all’assicuratore malattie del precedente datore di lavoro di continuare temporaneamente l’assicurazione (in genere, mediante il passaggio all’assicurazione individuale). Se il nuovo datore di lavoro non ha stipulato l’assicurazione delle spese di cura, il dipendente può chiedere al l’assicuratore malattia del precedente datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale. Egli deve presentare tale richiesta entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. Inizio di un nuovo impiego dopo un periodo d’interruzione di oltre 30 giorni. Assicurazione Copertura assicurativa Cosa deve fare la persona assicurata? AVS/AI (Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/Assicurazio ne per l’invalidità) Finché la persona assicurata risiede in Svizzera, non risultano lacune nella copertura assicurativa. L’obbligo di pagare i contributi vale anche per le persone senza attività lucrativa. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa in modo continuato (per es. interruzione dell’attività per un certo periodo dell’anno) adempiono all’obbligo di contribuzione se i contributi derivanti dal loro reddito di lavoro (compresi i contributi del datore di lavoro) corrispondono almeno alla metà dell’importo che deve versare una persona senza attività lucrativa in base alla sua situazione patrimoniale (compreso un eventuale reddito sotto forma di rendita). Le indennità di disoccupazione percepite vengono conteggiate dalla cassa disoccupazione come salario, insieme all’AVS. Se fosse il caso, la persona assicurata deve annunciarsi come persona senza attività lucrativa presso la cassa di compensazione dell’AVS del suo cantone o del suo comune di domicilio. Tutte le persone senza attività lucrativa (compresi i beneficiari di rendite dell’AI) devono versare contributi fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Se solo uno dei due coniugi esercita un’attività lucrativa, l’obbligo di pagare i contributi è considerato adempito se i contributi versati in base al reddito di lavoro corrispondono almeno al doppio del contributo minimo. continua alla pagina seguente continuazione Assicurazione Copertura assicurativa Cosa deve fare la persona assicurata? LPP/Cassa pensioni (Legge sulla previdenza professionale) La persona assicurata ha diritto alla prestazione d’uscita ai sensi della legge risp. del regolamento di previdenza. Essa può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se: La prestazione d’uscita può essere utilizzata per finanziare una polizza d’uscita o essere trasferita su un conto d’uscita. La rispettiva domanda va presentata a un assicuratore privato risp. a un istituto bancario. Per il fabbisogno previdenziale non coperto è possibile stipulare un’assicurazione nel quadro del pilastro 3b (previdenza libera). • lascia definitivamente la Svizzera, da comprovare mediante l’attestato di partenza ufficiale o in altro modo; • l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo del suo contributo annuo. Dal 1° giugno 2007 il pagamento in contanti della prestazione d’uscita è limitato se la persona assicurata lascia la Svizzera e si stabilisce in un Paese della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio e vi continua ad essere assicurata contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità. In caso di pagamento in contanti: • r ichiesta di pagamento in contanti • dichiarazione di partenza emessa dall’autorità competente o documento equivalente Il divieto di pagamento in contanti vale nell’ambito del regime obbligatorio LPP e dell’obbligo assicurativo (vecchiaia, decesso, invalidità) nel relativo Stato. Nel regime sovraobbligatorio il pagamento in contanti è ammesso alle condizioni consuete. Dopo l’uscita dal servizio il dipendente rimane assicurato per le prestazioni di rischio (decesso e invalidità) per un mese. LAINF (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) La copertura assicurativa delle persone assicurate occupate per almeno 8 ore lavorative alla settimana termina dopo 30 giorni dalla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Per le persone assicurate che lavorano a tempo parziale, occupate per meno di 8 ore lavorative alla settimana, la copertura assicurativa per le malattie e gli infortuni professionali (incl. il tragitto fino al luogo di lavoro), termina l’ultimo giorno di lavoro, non appena hanno percorso il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro. In base alla LAINF, queste persone non sono assicurate contro gli infortuni non professionali nemmeno quando esercitano la loro attività lucrativa. È possibile protrarre sino a 180 giorni l’assicurazione contro gli infortuni non professionali con l’assicurazione mediante accordo convenuto con l’assicuratore contro gli infortuni del precedente datore di lavoro. L’assicurazione mediante accordo deve essere stipulata prima che la copertura assicurativa ordinaria termini. Assicurazione complementare contro gli infortuni (assicurazione facoltativa) Di regola si applicano le stesse disposizioni valide per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. È possibile chiedere all’assicuratore contro gli infortuni del precedente datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale oppure di stipulare un’assicurazione individuale risp. complementare presso un assicuratore privato o una cassa malati. Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. Assicurazione aziendale di indennità giornaliera in caso di malattia La copertura assicurativa di un’assicurazione aziendale termina all’uscita dal servizio risp. alla cessazione dell’attività lucrativa. In caso di eventi assicurati subentrati prima di tale data e non ancora conclusi al momento dell’uscita, in genere le prestazioni vengono an cora versate per un periodo limitato contrattu almente definito nell’ambito dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. È possibile chiedere all’assicuratore per l’indennità giornaliera del precedente datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale oppure di stipulare un’assicurazione individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati. Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. Assicurazione collettiva delle spese di cura La copertura assicurativa di una eventuale assicur azione aziendale termina all’uscita dal servizio. Entro 30 giorni dall’uscita dal servizio è possibile chiedere all’assicuratore malattia dell’ultimo datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale. È inoltre possibile chiedere all’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale (eccezione: SUVA) oppure di stipulare un’assicurazione individuale o un’assicurazione complementare presso un assicuratore privato o una cassa malati. Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’uscit a dal servizio. Inizio di un’attività lucrativa indipendente. Assicurazione Copertura assicurativa Cosa deve fare la persona assicurata? AVS/AI (Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/Assicura zione per l’invalidità) L’assicurazione viene mantenuta con l’obbligo di pagare i contributi. La persona assicurata passa dalla categoria delle persone con attività lucrativa dipendente a quella delle persone con attività lucrativa indipendente. Occorre notificare l’inizio dell’attività lucrativa indi pendente alla cassa di compensazione cantonale competente. Particolarità dell’assi curazione contro la disoccupazione L’indipendente non è assicurato contro la disoc cupazione e non può assicurarsi contro questo rischio, nemmeno a titolo facoltativo. LPP/Cassa pensioni (Legge sulla previdenza professionale) Dopo l’uscita dal servizio la persona assicurata rimane assicurata per le prestazioni di rischio (decesso e invalidità) fino all’inizio dell’attività lucrativa indipendente, ma al massimo per un mese se essa non risulta già affiliata ad una nuova istituzione di previdenza (cfr. terzo paragrafo, lettere a–c). In conformità alla legge risp. al regolamento di previdenza, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d’uscita alla fine del rapporto di lavoro. Se non desidera assicurarsi a titolo facoltativo, essa può esigere che la prestazione d’uscita venga: a) impiegata per finanziare una polizza d’uscita o trasferita su un conto d’uscita; b) pagata in contanti (prova dell’attività lucrativa indipendente con decisione sulla contribuzione dell’AVS). Se invece desidera assicurarsi a titolo facoltati vo, la prestazione d’uscita può essere impiegata come segue: a) se è membro di un’associazione professionale: trasferita all’istituzione di previdenza di detta associazione (se esiste); b) se ha degli impiegati alle sue dipendenze: trasferita all’istituzione di previdenza a favore dei suoi dipendenti, se l’ammissione del datore di lavoro è prevista dal regolamento*; c) se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute: trasferita all’istituto collettore LPP (solo per la previdenza obbligatoria secondo la LPP). Se la prestazione d’uscita non viene utilizzata per un’assicurazione facoltativa è possibile: a) costituire una polizza d’uscita presso un assicuratore privato o accendere un conto d’uscita presso un istituto bancario; b) chiedere il pagamento in contanti all’istituzione di previdenza dell’ultimo datore di lavoro (fornendo la prova dell’attività indipendente, p.es. mediante la decisione dell’AVS concernente il pagamento dei contributi). Alla scadenza del periodo di copertura se si desidera un’assicurazione a titolo facoltativo: a) dichiarazione di adesione personale risp. notifica all’assicurazione collettiva presso l’istituzione di prev idenza della propria associazione professionale e trasferimento della prestazione d’uscita; b) dichiarazione di adesione personale risp. notifica all’assicurazione collettiva presso l’istituzione di previdenza del personale e trasferimento della prestazione d’uscita*; c) notifica presso l’ufficio regionale competente dell’istituto collettore LPP e trasferimento della prestazione d’uscita nell’ambito della LPP. I fondi previdenziali derivanti dal regime sovraobbligatorio vanno integrati in una polizza di libero passaggio o versati su un conto di libero passaggio. Conclusione di un’assicurazione personale nell’ambito del 3° pilastro: • previdenza vincolata beneficiante di agevolazioni fiscali (pilastro 3a; l’ammontare dei contributi fiscalmente deducibili dipende dall’appartenenza a un’istituzione di previdenza del 2° pilastro) e/o • previdenza libera (pilastro 3b) * Se desidera costituire un’istituzione di previdenza propria della ditta o affiliarsi a una delle nostre fondazioni collettive o comuni, i nostri consulenti sono volentieri a sua disposizione (043 284 33 11). continua alla pagina seguente continuazione Assicurazione Copertura assicurativa Cosa deve fare la persona assicurata? LAINF (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) La copertura assicurativa delle persone assicurate occupate per almeno 8 ore lavorative alla settimana termina dopo 30 giorni dalla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Per persone assicurate (dipendenti impiegati a tempo parziale) che lavorano meno di 8 ore settimanali la copertura assicurativa viene meno per infortuni professionali (incl. il tragitto per recarsi al lavoro), nonché per le malattie professionali. Secondo la LAINF esse non sono assicurate contro gli infortuni non professionali. È possibile chiedere all’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale (eccezione: SUVA). Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. Assicurazione complementare contro gli infortuni (assicurazione facoltativa) Di regola si applicano le stesse disposizioni valide per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. È possibile chiedere all’assicuratore contro gli infortuni dell’ultimo datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale. Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. L’indipendente può aderire all’assicurazione collettiva contro gli infortuni (assicurazione complementare) oppure concludere un’assicurazione individuale contro gli infortuni presso un assicuratore privato o presso una cassa malati (quale complemento alle altre prestazioni della cassa). Assicurazione aziendale di indennità giornaliera di malattia (stipulata presso un assicuratore privato) La copertura assicurativa di un’assicurazione aziendale termina all’uscita dal servizio. È possibile chiedere all’assicuratore per l’indennità giornaliera dell’ultimo datore di lavoro di passare all’assicurazione individuale. Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. L’indipendente può aderire all’assicurazione collettiva di indennità giornaliera stipulata oppure concludere un’assicurazione individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati. Assicurazione collettiva delle spese di cura La copertura assicurativa di un’eventuale assicurazione aziendale termina all’uscita dal servizio. In caso di eventi assicurati subentrati prima di tale data e non ancora conclusi al momento dell’uscita, in genere le prestazioni vengono ancora versate per un periodo limitato contrattualmente definito nell’ambito dell’assicurazione di indennità giornaliera malattia. L’indipendente può assoggettarsi all’assicurazione facoltativa ai sensi della LAINF oppure stipulare un’assicurazione individuale. Entrambe queste assicurazioni possono essere convenute presso un assicuratore privato o presso una cassa malati (quale complemento alle altre prestazioni della cassa). È possibile chiedere all’assicuratore malattia dell’ultimo datore di lavoro il passaggio all’assicurazione individuale. Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’uscita dal servizio. L’indipendente può aderire all’assicurazione collettiva delle spese di cura stipulata per la sua azienda o concludere un’assicurazione individuale. Swiss Life AG Hauptsitz General-Guisan-Quai 40 Postfach, 8022 Zürich Telefon 043 284 33 11 www.swisslife.ch [email protected] 941 643 - 07.09 Swiss Life SA Prévoyance Entreprises Suisse Romande Avenue de Rumine 13 Case postale 1260 1001 Lausanne Téléphone 021 239 26 26 Swiss Life SA Previdenza Imprese Svizzera Italiana Via Cantonale 18 Casella postale 6928 Manno Telefono 091 973 39 00