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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4/2012
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sede
OGGETTO: Informazioni circa IMU (imposta Municipale Propria che sostituisce l’ICI).
L’IMU
1. cos’è:
Dal 2012 entra in vigore il nuovo tributo comunale che sostituisce l’ICI, il cui gettito finisce in parte
nelle casse comunali, in parte in quelle erariali: nel modello F24 il contribuente deve infatti
suddividere le due quote;
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto tale possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si e protratto per
almeno 15 giorni è computato per intero
2. chi deve versarla:
sono soggetti passivi IMU i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di imu);
- il titolare del diritto d’uso;
- il titolare del diritto di abitazione;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale.
3. chi non deve versarla:
- il nudo proprietario
- l’inquilino dell’immobile
- la società di leasing concedente
- il comodatario
- l’affittuario dell’azienda (se l’azienda comprende un immobile il versamento compete al
proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto).
4. su quali beni si paga:
L’imposta viene versata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili (anche se una quota finisce
allo Stato). In linea generali tutti gli immobili sono tassati ai fini IMU, quindi non solo quelli di proprietà
dei privati, ma anche quelli di proprietà di imprese e professionisti.
Le tipologie di immobili sono le seguenti:
- Fabbricati: Tutti i fabbricato sono imponibili sulla base della rendita catastale (a cui applicare la
rivalutazione del 5% nonché gli specifici moltiplicatori in ragione della categoria catastale
dell’immobile), con aliquota base dello 0,76% (salvo modifica da parte del Comune):
• Alcuni fabbricati possono essere esenti (ad esempio, immobili degli enti non commerciali,
immobili di categoria catastale E, luoghi in cui viene esercitato il culto ecc.)
Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.
Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca
Tel./fax 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) – email: [email protected]
Sede operativa: Localita’ Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)
Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467
•
Fabbricati rurali sono tassati ai fini IMU, sempre con specifiche agevolazione per i fabbricati
strumentali (stalle, depositi, attrezzi ecc.), mentre tali immobili sono esenti nei Comuni montani. I
fabbricati rurali a destinazione abitativa sono tassati ordinariamente;
• Per l’abitazione principale è stabilita un’aliquota ridotta (pari allo 0,4%, ma modificabile da
parte del Comune) e detrazioni d’imposta (una detrazione base, di regola pari a 200 euro, e
una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ciascun figlio entro i 26 anni, purchè convivente);
• Per i fabbricati vincolati (controllare sull’atto di acquisto o in conservatoria dei registri immobiliari
se vi è un voncoli ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 42/2004) e per quelli inagibili o inabitabili (serve
una dichiarazione da parte del tecnico comunale o una autocertificazione del contribuente), la
base imponibile è ridotta alla metà;
- Terreni agricoli: Sono tassati sulla base del reddito dominicale (rivalutato del 25% a cui applicare i
moltiplicatori: 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli principali iscritti nell’apposita
previdenza, 135 per gli altri soggetti. Per i primi è prevista una franchigia fino a 6mila euro di base
imponibile e riduzioni a scaglioni fino ad un imponibile di 32mila euro;
- Aree edificabili: Non cambia nulla rispetto a quanto previsto ai fini ICI:
• Occorre verificare la destinazione urbanistica del terreno del piano regolatore generale ovvero
altro strumento urbanistico approvato dal Comune;
• La base imponibile è data dal volore venale del terreno, ma molti Comuni individuano dei valori
di riferimento ai quali il contribuente si può adeguare.
5. come si versa:
Il versamento dell’imposta deve avvenire obbligatoriamente tramite modello F24:
- sia da parte dei contribuenti che hanno presentato il modello Unico;
- sia da parte di quelli non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei reggiti;
- ma anche da parte di coloro che hanno presentato il modello 730.
6. cosa dichiarare:
Oltre a effettuare il versamento, occorre anche adempiere agli obblighi dichiarativi, che si
sostanziano in due distinte attività:
a) occorre indicare in dichiarazione dei redditi (sia Unico che 730) l’imposta dovuta per ciascun
fabbricato (nessuna indicazione per terreni ed aree edificabili) con riferimento al periodo d’imposta
precedente. Nella dichiarazione di quest’anno occorrerà quindi ancora far riferimento all’Ici dovuta
per il 2011;
b) occorre anche indicare al Comune gli elementi necessari per la verifica di quanto versato,
tramite presentazione della dichiarazione di variazione (su apposito modello ministeriale). Entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011 dovranno essere
comunicate le variazioni sugli immobili avvenute nel corso del 2011; quindi anche in questo caso si
tratta di eventi che hanno riguardato l’ICI 2011. A tal fine, occorre verificare nelle istruzioni i casi in
cui non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione; si ricorda, in via generale, che quando in un
periodo d’imposta non intervengono fattori che comportano modifiche sugli elementi di calcolo
dell’imposta, non va presentata la dichiarazione al Comuni.
I nostri uffici comunque rimangono a disposizione per qualsiasi informazione e/o delucidazione in
merito.
Cordiali saluti,
Lo studio,
Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.
Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca
Tel./fax 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) – email: [email protected]
Succursale: Via Garibaldi, 32 - 55032 Castelnuovo Garfagnana Lucca, Tel/fax 0583 658940
Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467
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