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Società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Edizione 01/2014

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Società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Edizione 01/2014
POLIZZA ALL RISK ESPOSITORI FIERA N.94545 –
POLIZZA RCT DEGLI ESPOSITORI FIERA N. 4411
NOTA INFORMATIVA
Edizione 01/2014
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Contraente
ENTE AUTONOMO FIERA DI VERONA
Durata
Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti
al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda
di polizza
Forme di garanzia
Valore Intero (VI)
Primo rischio Assoluto (PRA)
La garanzia è prestata per la totalità di beni esistenti e deve quindi
corrispondere all’intero valore dei beni stessi.
La somma assicurata è inferiore all’intero valore dei beni presenti e
corrisponde al massimo indennizzo in caso di sinistro.
Franchigia
La parte di danno liquidabile ai termini di polizza, espressa in misura
fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato.
Indennizzo / Risarcimento
La somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all’assicurato in caso
di sinistro.
IVASS (ex ISVAP):
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la
stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con
modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l’IVASS succede in tutte le
funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo
all’ISVAP. Ai sensi dell’art. 13, comma 42 della L. n° 135, “ogni
riferimento all’ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni
normative è da intendersi effettuato all’IVASS”.
Polizza
Il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente a Cattolica .
Rischio
La probabilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni
sinistro rimane a carico dell’assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
Società
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Pagina 1 di 5
A.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige
Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 045 8391111 – fax 045 8391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail:
[email protected]
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle
Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all’albo Imprese tenuto dall’IVASS n. 1.00012, Capogruppo del
gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.303 milioni di euro (capitale
sociale: 170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.074 milioni di euro).
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B.
INFORMAZIONI SUI CONTRATTI
La copertura ha inizio sei giorni prima dell’inizio della Manifestazione e termina sei giorni dopo
B.1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Polizza All Risk Espositori Fiera N. 94545
Sezione I - Danni
Il presente contratto, così come meglio specificato e regolamentato nell’art. 1 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi non esplicitamente
esclusi e riportati all’art. 2 – Esclusioni e più precisamente sono esclusi i danni derivanti da:
•
dolo dell’Assicurato e del Contraente e degli Amministratori degli stessi
•
guerra, rivoluzione,insurrezione e invasione
•
maremoti ed eruzioni vulcaniche
•
esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo
come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
•
appropriazione indebita od altro reato di infedeltà commesso da dipendenti del Contraente e
dell’Assicurato o da persone da lui incaricate della custodia delle cose
•
deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento,
contaminazione, deperimento, gelo, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso,
fermentazione, infiltrazioni, evaporazioni;
•
termiti, insetti, vermi , roditori, animali e/o vegetali in genere;
•
difetto di produzione o di installazione o da vizio insito nelle cose assicurate od imputabili al loro normale
uso o funzionamento;
•
furto verificatosi in occasione di terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti o
sommosse;
•
trasporto delle cose assicurate incluse le operazioni di carico e scarico
•
rotture di oggetti fragili, per la parte eccedente €1550 per sinistro
nonché i danni a:
•
dati, software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante i dati, software o programmi per computer a
seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da
interruzione d’esercizio. Tali danni a dati o software sono, invece, coperti se causati direttamente da
danno materiale intrinseco coperto dalla polizza
•
causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare od accedere a dati, software o
programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio.
•
Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
•
perdite di quote di mercato
•
guasti accidentali e/o di funzionamento ai macchinari
•
difetti noti all’assicurato, ai suoi amministratori o Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
•
eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Si precisa inoltre che sono esclusi gli ammanchi constatati dall’assicurato una volta che le cose assicurate sono
state portate al di fuori dell’area della fiera e i danni ai beni all’aperto, relativamente ai danni conseguenti ad eventi
atmosferici o da inondazioni, alluvioni ed allegamenti, salvo i danni causati agli stessi da vento o cose da esso
trasportate.
Limitatamente agli animali si intendono esclusi dalla garanzia il furto, la morte naturale e tutti gli infortuni o malattie
che non risultino imputabili e direttamente derivanti da altro evento risarcibile dalla presente polizza
AVVERTENZA:
Si evidenzia inoltre che sono presenti discipline contrattuali specifiche all’interno delle seguenti condizioni
normative:
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− Modalità di assicurazione ed effetto e scadenza della copertura
− Dettaglio dei Capitali e Descrizione partite /Somme Assicurate
− Garanzia integrativa aumento somme assicurate
− Articolo 10 “Obblighi in caso di sinistro”;
B.1.2. Polizza RC degli Espositori Fiera N. 4411
Il presente contratto, così come meglio specificato e regolamentato nelle Condizioni di polizza alla voce “Rischio
Assicurato” e “Art. 1 Oggetto dell’assicurazione” copre i danni arrecati a terzi con esclusione di quanto previsto all’art.
3 – Esclusioni.
Più precisamente l’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
dei quali il Contraente, pur non essendone responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole o di
impegni inseriti in contratti;
derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle
atomiche, salvo l’impiego durante fiere, mostre o convegni, a solo scopo dimostrativo, di impianti diagnostici e
terapeutici;
provocati con dolo dei legali rappresentanti del Contraente e/o degli amministratori degli altri soggetti assicurati;
derivanti da circolazione in area pubblica di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria ex legge 990;
da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
conseguenti ad inquinamento dell’ambiente non accidentale;
da furto di cose in consegna e/o custodia;
derivanti da:
• estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti
fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo,
sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
provocati da campi elettromagnetici.
AVVERTENZA :
Si evidenzia inoltre che sono presenti discipline contrattuali specifiche all’interno delle seguenti Condizioni
Normative:
-
diritto di recesso della Società in caso di mancato regolamento del premio
diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro
obblighi in caso di sinistro
foro competente
2.1 Polizza All Risk Espositori Fiera N.94545
Sono presenti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo differenziate per tipologia di evento
In nessun caso la società sarà tenuta a pagare per singola manifestazione importo superiore a
20.000.000€
Garanzia
Franchigia/scoperto
Limite di risarcimento
danni
ai
beni
contenuti
in Scoperto 10% con minimo 750.000€
costruzioni diverse dai padiglioni 1.000€
dell’ente fiera e conseguenti ad
eventi atmosferici, inondazione,
alluvione, allagamento
Furto e Rapina
Scoperto 10% con minimo Somma assicurata
200€
Rottura oggetti fragili
258€
1550€
Terrorismo
25.000.000€ per sinistro e anno
AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l’assicurato devono rispettare le modalità ed i termini per
la denuncia del sinistro meglio precisati nell’ articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione.
Per quanto concerne le modalità di liquidazione dell’indennizzo si faccia riferimento all’art. 14 delle
condizioni generali di assicurazione.
AVVERTENZA : Nel caso in cui la somma assicurata fosse risultata insufficiente, troverebbe applicazione
quanto previsto dall’articolo 15 delle condizioni generali di assicurazione.
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Il dettaglio dei capitali assicurati per ogni singolo espositore è il seguente:
25.825,00€
1.
arredamento e allestimento dei padiglioni . macchinari , attrezzature e merci
esclusi: denaro, titoli ed altri valori, preziosi, argenteria, pellicce, macchine,
strumenti ed apparecchiature elettroniche in genere, apparecchiature
fotografiche ed audiovisive, apparecchiature da ufficio in genere, oggetti
d’arte e di antiquariato.
2.
apparecchiature elettroniche in genere, apparecchi audiofonovisivi
fotografici e da ufficio
3.
enti descritti ai punti 1 e 2 contro il furto e rapina
5.165,00€
4.
rottura oggetti fragili
1.550,00€
e
775,00€
Sono possibili aumenti delle somme assicurate da concordare.
2.2. Polizza R.C.T. degli Espositori Fiera N. 4411
Sono presenti franchigia, scoperti e limiti di indennizzo differenziati per tipologia di evento
Evento / Garanzia
Franchigia / Scoperto
Danni da inquinamento
Danni a locali / strutture ove si
svolge l’attività
Danni da interruzione di attività e/o
servizi di terzi
Danni a opere in costruzione e a
quelle sulle quali si eseguono i
lavori
Danni a condutture e impianti
sotterranei
Danni a cose in consegna e/o
custodia
Danni da incendio di cose
dell’Assicurato o da lui detenute
Scoperto 10%
===
Limite di risarcimento
€
520.000,00
€ 1.033.000,00
Scoperto 10% con il massimo di
€ 2.600,00
Franchigia € 5.165,00
€
250.000,00
€
110.000,00
Franchigia € 2.600,00
€
110.000,00
Franchigia € 1.550,00
€
26.000,00
Franchigia € 2.600,00
€
500.000,00
Il dettaglio dei massimali di garanzia prestati per ogni singolo espositore è il seguente:
€ 2.582.000,00
€ 2.582.000,00
€ 2.582.000,00
per ogni sinistro
per ogni persona
per danneggiamenti a cose
AVVERTENZA :
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono rispettare le modalità ed i termini per la denuncia del
sinistro meglio precisati nell’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del
contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia alle norme comuni a tutte le sezioni
contenute nelle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali
dichiarazioni.
4. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento o
diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato
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conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo
avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
5. Legge applicabile ai contratti
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
6. Regime fiscale
Le polizze sono soggette all’imposta nella misura del 22,25%.
C.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro l’assicurato deve
•
•
•
entro nove giorni successivi al sinistro darne avviso alla Società Cattolica di Assicurazioni
in caso di furto, farne a sue spese denuncia all’autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore
trasmettere alla Società entro cinque giorni dalla data di avviso di sinistro copia della denuncia
nonché l’elenco delle perdite subite con il relativo valore.
2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
seguente indirizzo:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. – Servizio Reclami
Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
E-mail: [email protected]
Indicando i seguenti dati:
−
−
−
−
Nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
Numero della polizza e nominativo del contraente;
Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45
giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06
42133745 oppure 06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale
riscontro.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante,
denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo
della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al
sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria.
3. Arbitrato
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia alle norme di legge
AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma
la facoltà per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
***
Cattolica assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.
Il legale rappresentante
(Dott. Giovanbattista Mazzucchelli)
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