L`orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali
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L`orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali
N.298 del 14.07.2011 La Memory A cura di Riccardo Malvestiti L’orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali Il corpo principale della disciplina dell’orario di lavoro è rappresentata dal D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche. In materia di orario di lavoro e durata normale si ricorda che secondo quanto stabilito dall’articolo 2107 del codice civile “La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative”. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 66/2003, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, l’orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali. L’orario di lavoro settimanale così come viene definito dalla legge può essere ridotto dalla contrattazione collettiva che, inoltre, può riferire tale durata alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. In materia di riposo giornaliero, invece, ricordiamo che secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003, ferma restando la durata dell’orario settimanale il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. Tali disposizione, però non si applica alle lavorazioni caratterizzate dal frazionamento della prestazione: a tal proposito il DL n. 112/2008 ha stabilito che il limite non si applica ai lavoratori reperibili oppure al telelavoro. La contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, può prevedere delle deroghe rispetto alla disciplina legale che, di fatto, per effetto del citato DL il D.Lgs. n. 66/2003 ha assunto carattere “cedevole” pur limitatamente all’ambito del riposo giornaliero. In mancanza della contrattazione collettiva, inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può disporre delle deroghe alla disciplina dei riposi giornalieri. Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 66/2003, invece, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dall’articolo 7 dello stesso decreto. Con le modifiche apportate dal DL n. 112/2008 detto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni, fatta eccezione per alcuni casi previsti dalla legge. 1 Premessa La regolamentazione attuale dell'orario di lavoro, dei riposi giornalieri e di quelli settimanali è dettata dal D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche. Tale disposizione è entrata in vigore in data 29.04.2003 e ha dato attuazione alle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE le quali riguardavano alcuni aspetti, appunto, dell'organizzazione dell'orario di lavoro, disciplinando: la durata dell'orario normale di lavoro; le ferie; i riposi; il lavoro straordinario; il lavoro notturno; il lavoro a turni; il lavoro mobile, ovvero quello svolto dal personale viaggiante o di volo; il lavoro offshore in cui la prestazione è caratterizzata dallo svolgimento prevalente presso una postazione offshore. La disciplina in oggetto esplica la sua efficacia nei confronti dei lavoratori subordinati e degli apprendisti maggiorenni di datori di lavoro pubblici e privati, fatta eccezione per i seguenti “settori di attività”: gente di mare; personale di volo dell'aviazione civile; personale viaggiante o di volo impiegato presso un'impresa che svolga servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per mare, ovvero a impianto fisso non ferroviario (c.d. lavoratori mobili); personale della scuola; personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché degli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali; talune ipotesi riguardanti il personale dei servizi di protezione civile (compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), delle strutture giudiziarie, penitenziarie in subordine all'emanazione di appositi decreti ministeriali. Ciò detto, di seguito illustriamo la disciplina delineata dal D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche riguardo all’orario di lavoro e ai correlati riposi giornalieri e settimanali. L’orario di lavoro, durata normale e massima Secondo quanto stabilito dall’articolo 2107 del codice civile “La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative”. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 66/2003, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, l’orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali. 2 OSSERVA Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005 la durata massima giornaliera del lavoro è, comunque, fissata dalla contrattazione collettiva. L’orario di lavoro settimanale, così come viene definito dalla legge, può, quind,i essere ridotto dalla contrattazione collettiva che, inoltre, può riferire tale durata alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. Ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si considera orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esecuzione della sua attività o delle sue funzioni. Orario di lavoro effettivo Il comma 3 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 66/2003 ha stabilito che rimangono non retribuiti o computati come orario di lavoro i seguenti periodi, da distinguere in relazione alla tipologia di azienda per cui il lavoratore presta la propria opera: aziende industriali; aziende agricole. Periodi esclusi sia dalla retribuzione che dal computo dell’orario di lavoro Riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Il tempo impiegato per recarsi al lavoro, anche in caso AZIENDE di trasferta a meno che le parti stabiliscano diversamente. INDUSTRIALI E COMMERCIALI Le soste sul lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiori a 2 ore comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato. Saranno invece considerate nell’orario di lavoro effettivo le soste superiori a 15 minuti necessitate dalla tipologia di lavorazione, se molto faticosa. I riposi intermedi. AZIENDE AGRICOLE Il tempo per l’andata al campo o al posto di lavoro e quello per il ritorno. Tempo necessario per la martellatura della falce. 3 Durata massima della prestazione settimanale Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 66/2003 viene fissata in via generale in 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario, la durata massima dell’orario di lavoro. La durata massima, in tal caso, va riferita a un periodo di 4 mesi qualora i contratti collettivi non dispongano diversamente. In particolare, questi possono: elevare la durata massima settimanale; elevare il periodo riferibile alla durata media a 6 o 12 mesi. Per quanto concerne i periodi di ferie, i periodi di assenza o malattia oppure le ore di straordinario che confluiscono nei riposi compensativi non vengono considerati al fine del calcolo dell’orario medio settimanale. OSSERVA Tale limite vale per tutte le categorie di aziende, non vi è alcuna distinzione tra aziende industriali o agricole. ORARIO NON superiore a 40 DURATA NORMALE ore settimanali MASSIMA DI DELLA LAVORO PRESTAZIONE (art.3, D.Lgs 66/2003) I contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media della prestazione in un periodo non superiore a un anno Non è previsto il limite giornaliero, in ogni caso, a norma dell’art.7 del D.Lgs 66/2003, il lavoratore ha diritto LAVORATIVA 1 Per legge 48 ore settimanali medie, compreso il lavoro straordinario (art.4, D.Lgs 66/2003) Periodo di riferimento (per il calcolo della media) non superiore a 4 mesi 2 Il contratto collettivo 4 ad almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore Può stabilire una minore durata massima dell’orario di lavoro settimanale medio Periodo di riferimento (per il calcolo della media) non superiore a 6 mesi ovvero a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro Ipotesi di esclusione dalla durata dell’orario normale Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 66/2003 sono escluse dalla disciplina della durata dell’orario normale settimanale le seguenti ipotesi, riguardanti in particolare alcune tipologie di personale o di situazioni: nei lavori agricoli a carattere stagionale il superamento della soglia di orario normale di lavoro deve essere valutato nel periodo della lavorazione stagionale; nei casi di forza maggiore; nelle industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi; lavori discontinui e di semplice attesa o custodia; commessi viaggiatori o piazzisti; personale viaggiante dei servizi di trasporto per via terrestre; gli operai agricoli a tempo determinato; giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici, agenzie di stampa o esercenti servizi radiotelevisivi; il personale poligrafico; personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva; prestazione rese da personale addetto a particolari settori; OSSERVA Per particolari settori il legislatore fa riferimento alle aree operative nel settore poste, autostrade, servizi portuali e aeroportuali, personale di servizi di trasporto pubblico, personale di aziende di erogazione di energia, gas, calore e acqua, addetti di aziende di servizi di raccolta dei rifiuti, trattamento, smaltimento e trasporto, personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali nel caso di richiesta dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza. 5 personale dipendente da impianti di distribuzione di carburante non autostradali; personale non impiegatizio di stabilimenti balneari, marini, piscinali, lacuali e fluviali; Si evidenzia, però che la deroga non riguarda la durata massima media settimanale. Lavoratori senza limitazioni di orario Le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro normale e l’orario di lavoro massimo non si applicano ai dirigenti, al personale direttivo delle aziende, alla manodopera familiare, ai lavoratori del settore liturgico, ai lavoratori a domicilio e ai telelavoratori. LE ESCLUSIONI Gente di mare, personale di volo dell'aviazione civile, personale viaggiante o di volo impiegato presso un'impresa che svolga servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, ESCLUSIONE per via aerea o per mare, ovvero a impianto fisso non DALL’APPLICAZIONE ferroviario (c.d. lavoratori mobili), personale della scuola, DEL D.LGS. N. personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché 66/2003 degli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali, talune ipotesi riguardanti il personale dei servizi di protezione civile (compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), delle strutture giudiziarie, penitenziarie in subordine all'emanazione di appositi decreti ministeriali. Lavori agricoli a carattere stagionale il superamento della soglia di orario normale di lavoro deve essere valutato nel periodo della lavorazione stagionale, casi di forza maggiore, ESCLUSIONE industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, lavori DALL’APPLICAZIONE discontinui e di semplice attesa o custodia, commessi DELL’ORARIO viaggiatori o piazzisti, personale viaggiante dei servizi di MASSIMO DI trasporto per via terrestre, gli operai agricoli a tempo LAVORO determinato, giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici, agenzie di stampa o esercenti servizi radiotelevisivi, il personale poligrafico, personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva, prestazione rese da personale addetto a particolari settori, personale dipendente da impianti di distribuzione di carburante non autostradali, personale non impiegatizio di stabilimenti balneari, marini, piscinali, lacuali e fluviali. 6 ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELL’ORARIO Dirigenti, al personale direttivo delle aziende, alla manodopera familiare, ai lavoratori del settore liturgico, ai lavoratori a domicilio e ai telelavoratori NORMALE DI LAVORO Lavoro straordinario L’articolo 5 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce, in via generale che il ricorso al lavoro straordinario – ovvero il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali ovvero oltre i limiti fissati dai contratti collettivi - deve essere contenuto. La prestazione del lavoro straordinario è ammessa nelle seguenti ipotesi: eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle con l’assunzione di nuovi lavoratori; forza maggiore o per far fronte a situazioni di pericolo; eventi come mostre, fiere, e manifestazioni collegate all’attività produttiva. Riguardo al ricorso al lavoro straordinario vengono stabiliti i seguenti limiti: un limite generale è rappresentato nel limite di durata massima del lavoro; le limitazioni stabilite dai CCNL; 250 ore annue in assenza di disciplina collettiva applicabile. Retribuzione e banca ore Riguardo alla retribuzione, al lavoro straordinario devono applicarsi le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Alla retribuzione, i CCNL possono prevedere in alternativa o in aggiunta alla retribuzione periodi di riposo compensativi (c.d. banca dati ore) Il riposo giornaliero Secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003, ferma restando la durata dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. Tali disposizione, però non si applica alle lavorazioni caratterizzate dal frazionamento della prestazione: a tal proposito il DL n. 112/2008 ha stabilito che il limite non si applica ai lavoratori reperibili oppure al telelavoro. La contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, può prevedere delle deroghe rispetto alla disciplina legale che, di fatto, per effetto del citato DL il D.Lgs. n. 66/2003 ha assunto carattere “cedevole” pur limitatamente all’ambito del riposo giornaliero. In mancanza della contrattazione collettiva, inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può disporre delle deroghe alla disciplina dei riposi giornalieri. Tale facoltà, però, è riconosciuta solamente in relazione ad alcune tipologie di attività o personale: 7 DEROGHE MINISTERIALI ALLA DISCIPLINA DEI RIPOSI GIORNALIERI Caso I Attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore. Caso II Attività di guardia, sorveglianza e permanenza. Caso III Attività caratterizzate dalla necessità di continuità del servizio o della produzione. Caso IV Sovraccarico prevedibile di attività. Caso V Personale del settore dei lavori ferroviari. Caso VI Incidente o rischio incidente. Caso VII Attività di lavoro a turni. Caso VIII Personale mobile. Caso IX Attività caratterizzate dal periodo di lavoro frazionato durante la giornata. OSSERVA Per gli addetti alla vigilanza esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 i limiti legali devono essere dedotti dalla contrattazione collettiva. Il riposo settimanale Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 66/2003 il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dall’articolo 7 dello stesso decreto. Calcolo del periodo di riposo Con le modifiche apportate dal DL n. 112/2008 detto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni, fatta eccezione per i seguenti casi: attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario; i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse. 8 Secondo quanto previsto dalla disciplina del riposo settimanale attualmente vigente, tali disposizioni si applicano anche ai seguenti soggetti: soci di cooperative; dirigenti. Il giorno di riposo e la domenica Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: FRUIZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE FUORI DALLA DOMENICA Caso I Operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate. Caso II Attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche. Caso III Industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi. Caso IV Servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità. Caso V Attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia. Caso VI Attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 vale a dire attività di vendita al minuto. Caso VII attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 relativo a comuni ad economia prevalentemente turistica e stabilimento balneari. 9 Ministero del Lavoro – interpello n.26/2011 OSSERVA In data 27.06.2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcuni interpelli: tra questi, l’interpello n. 26 tratta, in particolare, la disciplina dei riposi settimanali e la possibilità che questi siano fruiti in un giorni diverso dalla domenica. Rispetto a tale questione il Ministero del Lavoro sottolinea che nell’ambito del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 66/2003 la fattispecie del lavoro a turni costituisce una peculiare modalità organizzativa del lavoro, attuata mediante l’avvicendamento di diverse unità lavorative nell’espletamento della medesima attività. Nello specifico, secondo quanto disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. f del D.Lgs. n. 66/2003, ogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività “ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane”, consentendo al datore di lavoro di utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si ricorda al riguardo, che l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni (…) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”. In merito a tale aspetto il Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento nonché con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, ha già avuto modo di chiarire che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale. Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità. Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 26 ritiene che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Casi particolari Ci sono delle attività in cui possono verificarsi delle situazioni che determinano il mancato godimento del riposo settimanale nella giornata di domenica. Tali ipotesi sono le seguenti: 10 IPOTESI DI MANCATO FODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE Art. 9 Industrie all’aperto soggette ad interruzioni per intemperie che legge 370/34 sospendono l’attività per 24 ore consecutive: il giorno di sospensione è giorno di riposo in sostituzione della domenica successiva, se non viene effettuato il recupero. Art. 10 legge 370/74 Industrie con periodi di eccezionale attività: viene sospeso per 6 settimane l’obbligo del riposo. Art. 11 Opifici mossi direttamente dal vento o dall’acqua: il riposo può legge 370/74 essere dato per 10 settimane, per turno di 24 ore consecutive ogni 2 settimane Categorie particolari Vi sono delle categorie di lavoratori a cui si applicano disposizioni differenti da quelle appena illustrate. Di seguito esponiamo i casi particolari di lavoratori e la disciplina ad essi applicabile. Lavoratori marittimi Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i CCNL o in loro assenza le restanti forme di contrattazione collettiva possono derogare la disciplina riguardante la durata giornaliera, il numero massimo di ore e il numero minimo di ore di riposo. Autoferrotranvieri Per i lavoratori appartenenti alla categoria degli autoferrrotranvieri vige un regime specifico in materia di orario di lavoro stabilito dalla legge n. 138/1958 che prevede quanto segue: Disciplina dell’orario di lavoro degli autoferrotranvieri LAVORO STRAORDINARIO PAUSA GIORNALIERA RIPOSO GIORNALIERO La durata massima della prestazione straordinaria non può superare le 2 ore al giorno e le 12 settimanali. Almeno 1 ora. Diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore medie nell’arco di 4 settimane con un minimo di 9 ore per ciascuna giornata. RIPOSO SETTIMANALE 24 ore da fruire di norma alla domenica, eccetto il personale viaggiante. 11 Per i lavoratori domestici, in considerazione del particolare tipo di attività valgono le seguenti regole specifiche, dettate dalla legge n. 339/58: Disciplina dell’orario di lavoro dei lavoratori domestici PAUSA Conveniente periodo di riposo durante il giorno. RIPOSO GIORNALIERO Almeno 8 ore di riposo notturno. RIPOSO SETTIMANALE Una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di 2 mezze giornate, di regola coincidenti con la domenica. Lavoratori di fede ebraica Il giorno di riposo per i lavoratori di fede ebraica cade di sabato e le modalità di godimento possono essere di due tipi: nell’ambito della flessibilità dell’organizzazione del lavoro; con possibilità di recupero in altro giorno della settimana, senza diritto ad alcun compenso straordinario. Lavoratori mobili Per quanto concerne gli autotrasportatori, oltre i limiti di guida previsti dal Regolamento Ce n. 561/2006 (pari a 56 ore settimanali e 90 bisettimanali), l’articolo 4 del D.Lgs. n. 234/2007 stabilisce che la durata massima media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore settimanali. Sono previsti, inoltre, riposi intermedi obbligatori: di almeno 30 minuti per una prestazione di lavoro di durata tra le 6 e le 9 ore; di 45 minuti per una prestazione di lavoro di durata superiore a 9 ore. Minori Per i lavoratori minori valgono i seguenti limiti orari, imposti dalla legge n. 977/1967: adolescenti: il limite è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali; bambini: il limite è di 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali Sanzioni A decorrere dal 01.09.2004 il correttivo del D.Lgs. n. 66/2003 ha provveduto a fissare specifiche sanzioni penali e amministrative. Le sanzioni in materia di orario di lavoro sono le seguenti: 12 IPOTESI DI MANCATO FODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE Superamento della media Sanzione amministrativa da 100 a 750 euro. di 48 ore settimanali Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è oppure mancata fruizione verificata in almeno tre periodi di riferimento la del riposo settimanale un sanzione passa da 400 a 1.500 euro. Se si è verificata giorno diverso dalla per più di 5 periodi di riferimento la sanzione passa da denuncia 1.000 a 5.000. Inadempienze in materia Sanzione da 50 a 150 euro. Se la violazione riguarda di riposo giornaliero più di 5 lavoratori o tre periodi di 24 ore la sanzione passa da 300 a 1.000 euro. Se la sanzione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore la sanzione passa da 900 a 1.500 euro. Copyright© La Lente sul Fisco 13