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Il punto su riposi giornalieri e settimanali

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Il punto su riposi giornalieri e settimanali
12-11-2007
Il punto su riposi giornalieri e settimanali
Corte di Cassazione, Sentenza 6 settembre 2007 – Interpelli Ministero del Lavoro nn. 29, 30, 31
a cura di IGOR GIUSSANI
Cogliamo l’occasione della pubblicazione degli interpelli n. 29, 30 e 31 del Ministero del Lavoro e della Sentenza 6
settembre 2007, n. 18708 della Cassazione per fare il punto sulla questione dei riposi settimanali e giornalieri..
Dalla lettura degli interpelli e della sentenza è possibile, infatti, tracciare un quadro dei principi che regolano la
materia dei suddetti riposi in relazione a quanto previsto dagli artt. 7 (Riposo giornaliero), 9 (Riposi settimanali) e 17
(Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale) del
D.Lgs. 66/03.
Sul riposo giornaliero
L’art. 7 del D.Lgs. 66/03 stabilisce che il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Normalmente tale riposo deve essere fruito in modo consecutivo ma lo stesso articolo
prevede una prima eccezione per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata (quali, ad esempio, dice la Circolare 8/2005 del Ministero del Lavoro, le attività
svolte dal personale addetto alle pulizie).
L’art. 17 prevede inoltre la possibilità per i contratti collettivi, anche di secondo livello (che però
dovranno rispettare i principi stabiliti all’interno di intese o contratti di livello superiore), di derogare a
quanto sopra descritto 1 .
Tali deroghe possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori
interessati sia accordata una protezione appropriata.
L’interpello n. 31 del 5 novembre 2007, prende in considerazione il caso in cui lavoratori con l’obbligo
di reperibilità (lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con CCNL Cartai Industria)
vengano richiamati in servizio. Secondo il Ministero in caso di chiamata per interventi di manutenzione
al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello
settimanale, gli stessi decorrono di nuovo (e per intero) dal termine della prestazione resa in
regime di reperibilità, cioè decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa,
rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite. Questo perché, precisa l’interpello, l’istituto
della reperibilità non rientra tra le “attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata”
per cui è possibile la deroga al principio di consecutività di cui all’art. 7.
Il Ministero cita inoltre La Corte di Giustizia (Sentenza del 9 settembre 2003 C-151/02) che ha confermato
che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di
riposo adeguati ed effettivi, i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e
In mancanza di contrattazione collettiva è prevista, inoltre, la possibilità di promuovere l’emanazione di un Decreto
Ministeriale che regoli la questione delle deroghe, su esplica istanza delle OO.SS. o delle organizzazioni datoriali, per
specifiche tipologie di attività (comma 2 art. 17).
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dall’altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l’accumulo di periodi
di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare.
Sul riposo settimanale
L’art. 9, comma 1, stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7 (sulla questione della cumulabilità vedi infra).
Tale disposizione è solo apparentemente semplice, in realtà stabilisce 4 distinti principi:
1) il riposo settimanale deve essere goduto ogni sette giorni (in altre parole dopo 6 gg. di lavoro è
previsto 1 giorno di riposo)
2) tale periodo di riposo deve avere una durata minima di 24 ore consecutive.
3) il riposo settimanale, di regola, coincide con la domenica
4) le ore di riposo settimanale si cumulano con le ore di riposo giornaliero (24+11)
Lo schema qui evidenziato è utile perché lo stesso D. Lgs. 66/03 pone una serie di eccezioni a quanto
previsto al comma 1 dell’art. 9 su cui ci sembra utile tentare di fare maggiore chiarezza.
Infatti, Il comma 2 dello stesso articolo 9, in maniera abbastanza approssimativa, prevede che: “Fanno
eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del
servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari ….;
d i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17,
comma 4” (a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata).
Il comma 3 del medesimo articolo (alla cui lettura si rinvia) individua specificamente i casi in cui il riposo
settimanale può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica.
Sulla scorta di quanto previsto dal tenore letterale del D. lgs. 66/03, dai citai interpelli, dalla Circolare
8/2005 e della Cassazione n. sembra di poter concludere che eventuali deroghe possano essere poste ai
principi di cui ai punti 1 (rapporto 6+1), 3 (coincidenza del riposo con la domenica) e 4 (cumulabilità dei 2
riposi) ma non al fatto che il riposo settimanale deve avere una durata minima e continuativa di 24 ore.
In particolare, in relazione al principio secondo cui dopo 6 giorni di lavoro deve seguire 1 giorno
di riposo (punto 1), l’interpello n 29 richiama la circolare n. 8 del 2005 dello stesso Ministero in cui si
afferma che tale disposizione ”può essere derogata, in conformità agli orientamenti consolidati e prevalenti in
giurisprudenza, in presenza, si ritiene, di una triplice condizione: che esistano degli interessi apprezzabili, che si
rispetti, nel complesso, la cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro, che non si superino i limiti di
ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In altre parole solo in casi eccezionali connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali.
Ci sembra utile segnalare che la Sentenza della Corte di Cassazione n. 18708/2005 afferma che nel caso
(eccezionale) in cui il lavoratore presti la sua attività consecutivamente oltre il sesto giorno spetta
comunque un compenso per l’attività lavorativa del settimo giorno nonostante venga garantito il
godimento di un riposo compensativo (immediatamente oltre tale giorno). Il diritto a tale “ulteriore”
compenso non è escluso nemmeno laddove la contrattazione collettiva preveda un particolare trattamento
retributivo per la prestazione lavorativa domenicale. Questo perché tale compenso andrebbe ad
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indennizzare la privazione (pur legittima) della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche e non la
“penosità” del lavoro prestato di domenica.
In relazione alla durata minima di 24 ore consecutive del riposo settimanale (punto 2) non è
ammessa possibilità di deroga: in particolare l’interpello n. 31 ricorda l’orientamento della Corte
Costituzionale che ha stabilito in che “la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo
settimanale… (sentt. n. 150 del 1967 e n. 102 del 1976)” nonché “affinché l’interruzione del lavoro una volta
alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e per assicurargli un
congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia – che è lo scopo umano e
sociale del precetto costituzionale – è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il
riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore
consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità
del precetto voluto dal costituente” (sent. n. 23 del 1982).
Per quel che riguarda la coincidenza del riposo settimanale con la domenica (punto 3) la norma, di
per sé, è abbastanza chiara: è possibile la deroga a questo principio per le attività individuate dai
commi 3 e 4 dell’art 9 (si tratta, in genere di attività che per varie ragioni, non possono essere sospese, ed
attività commerciali di vendita al dettaglio).
Per quanto riguarda l’ultimo principio la cumulabilità delle ore di riposo settimanale con le ore di
riposo giornaliero (punto 4) vedi il seguente paragrafo.
Sulla cumulabilità del riposo giornaliero e riposo domenicale (punto 4).
L’interpello n. 30 prende in considerazione proprio questo tema, ma già sulla scorta delle considerazioni
fatte in precedenza sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale si può concludere per la possibilità di
derogare alla cumulabilità dei due riposi. Nell’interpello si legge infatti che “il principio del cumulo …
non solo conosce le eccezioni previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c), … ma può legittimamente essere
derogato dai contratti collettivi di cui alla lett. d), sia pure a condizione che la concreta soluzione organizzativa
individuata dall’azienda consenta di evitare la deroga anche al principio di non sovrapponibilità (o “infungibilità”) dei
due riposi. In tale ultimo caso, difatti, l’interpretazione della norma verrebbe a configgere con quella fornita dalla
Corte Costituzionale in materia di infungibilità tra le diverse tipologie di riposi (Corte Cost. 28 aprile 1976, n. 102).
Non può, dunque, ritenersi esteso al periodo di 35 ore il vincolo della consecutività (inderogabile) applicabile al
singolo riposo settimanale di 24 ore”.
Documenti
- Consiglio dei Ministri – Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
- Ministero del Lavoro
- interpello n. 29/2007 – Deroga al riposo domenicale
- interpello n. 30/2007 – Cumulo fra riposo giornaliero e riposo settimanale
- interpello n. 31/2007 – Interruzione del riposo giornaliero e settimanale
- Circolare 3 marzo 2005, n. 8
- Corte di Cassazione – Sentenza n. 18708 del 6 settembre 2007
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