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AGENZIA DELLE ENTRATE RIPOSO GIORNALIERO PER
551 2012 Prot. 1568 14/11/2012 AGENZIA DELLE ENTRATE RIPOSO GIORNALIERO PER ALLATTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL BUONO PASTO Nell’ambito dei compiti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” istituito in seno all’Agenzia dell’Entrate, rientra anche quello di formulare pareri su argomenti che rientrano tra le proprie competenze. Nell’ambito di queste competenze, ed essendo stata sollecitata da un’organizzazione sindacale, il CUG ha emanato nei giorni scorsi un parere indirizzato alla Direzione Centrale del Personale Ufficio Relazioni Sindacali in merito al riconoscimento del diritto a percepire il buono pasto da parte delle lavoratrici/lavoratori che usufruiscono dei riposi giornalieri cd. “per allattamento” che di seguito si riassume. Come noto, l’art. 39 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che i due riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre entro il primo anno di vita del bambino, nella misura di un'ora ciascuno – cumulabili nella stessa giornata - “...sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro...”. L'orientamento applicativo dell'ARAN ribadisce che la natura di riposi, e non di congedi, di tale istituto fa si che essi debbano essere considerati ore lavorative a tutti gli effetti della durata del lavoro. D'altro canto, il C.C.N.L. del Comparto delle Agenzie Fiscali prevede l'attribuzione del buono pasto ai lavoratori che effettuano un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa, all'interno della quale va consumato il pasto. Partendo da questi assunti, il CUG ha individuato le due condizione per il riconoscimento del buono pasto alle lavoratrici in allattamento: • la previsione di un profilo orario giornaliero ordinario superiore alle sei ore; • l'effettiva fruizione della pausa con consumazione del pasto e successiva ripresa dell'attività lavorativa. A titolo di esempio, il CUG nel parere, fornisce tre situazioni tipo che di seguito si riportano: Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari – Via Nazionale 243 – 00184 Roma - Tel. 06-48 19 507 Fax. 06-48 74 618 Email: [email protected] - PEC: [email protected] - Sito internet: www.salfi.it • la lavoratrice (con profilo orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti) assume servizio alle ore 8.30 e, successivamente, esce alle ore 13.42 dopo 5 ore e 12 minuti di servizio effettivo giustificando quindi, con il permesso per allattamento, le due ore residue (al lordo della pausa minima “virtuale”) dalle 14.12 alle 16.12: in tal caso non spetta il buono pasto, dato che non vi è stata l'effettiva fruizione di pausa, intesa come interruzione del lavoro per la consumazione del pasto, e successiva ripresa dello stesso; • la lavoratrice (con profilo orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti) assume servizio alle ore 8.30 e, dopo quattro ore e trenta minuti di lavoro, esce alle ore 13.00 effettuando una pausa pranzo di trenta minuti fino alle ore 13.30. Successivamente rientra in ufficio, lavorando dalle ore 13.30 alle ore 14.12, totalizzando così 5 ore e 12 minuti di servizio effettivo e giustificando quindi, con il permesso per allattamento, le due ore residue dalle 14.12 alle 16.12: in tal caso, compete il buono pasto, dato che vi è stata la fruizione di pausa per la consumazione del pasto, e l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa; • la lavoratrice (con profilo orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti) assume servizio alle ore 8.30 e, dopo quattro ore di lavoro, si assenta usufruendo del primo riposo dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Effettua poi la pausa pranzo di trenta minuti fino alle ore 14.00. Successivamente rientra in ufficio, lavorando dalle ore 14.00 alle ore 15.12, totalizzando così 5 ore e 12 minuti di servizio effettivo e giustificando quindi, con il secondo riposo per allattamento, l'ora residua dalle 15.12 alle 16.12: pure in tal caso, compete il buono pasto, dato che vi è stata la fruizione di pausa per la consumazione del pasto, e l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. La soluzione prospettata dal CUG potrebbe costituire un buon compromesso per la risoluzione delle numerose problematiche afferenti quest’argomento. La Federazione Confsal-Salfi che ha già formalizzato, nei giorni scorsi, una sua richiesta di intervento e di convocazione avente ad oggetto anche la presente problematica alla luce di quest’importante interpretazione su questa materia tanto dibattuta. A tutti i più affettuosi saluti. IL SEGRETARIO GENERALE Sebastiano Callipo Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari – Via Nazionale 243 – 00184 Roma - Tel. 06-48 19 507 Fax. 06-48 74 618 Email: [email protected] - PEC: [email protected] - Sito internet: www.salfi.it