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Capitolo Primo il dirigente scolastico

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Capitolo Primo il dirigente scolastico
Capitolo Primo
Il dirigente scolastico
Sommario: Sezione Prima: Inquadramento funzionale. - 1. La figura del dirigente scolastico. - 2. Le attribuzioni del dirigente. - 3. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici. - 4. Il conferimento dell’incarico dirigenziale. - 5. Verifica dei risultati e
valutazione dei dirigenti scolastici. - Sezione Seconda: Inquadramento giuridico.
- 1. La formazione dei dirigenti scolastici. - 2. Il rapporto di lavoro e le vicende
sospensive e interruttive: ferie, permessi e congedi. - 3. Segue: Le assenze per
malattia. - 4. La retribuzione dei dirigenti scolastici.
Sezione Prima
Inquadramento funzionale
1. La figura del dirigente scolastico
La funzione direttiva è preposta alla gestione unitaria dell’istituzione
scolastica e si sostanzia nella promozione e nel coordinamento dell’attività
di circolo o di istituto (art. 396 D.Lgs. 297/1994).
Il riconoscimento di una dirigenza scolastica quale species della dirigenza
dell’amministrazione dello Stato è il risultato dell’ampia riforma dell’organizzazione della scuola prevista dalla L. 15-3-1997, n. 59. Essa ha come
caposaldo il riconoscimento di personalità giuridica e di autonomia agli
istituti scolastici e come corollario l’attribuzione della qualifica dirigenziale
ai capi d’istituto.
In attuazione della delega contenuta nella L. 59/1997, il D.Lgs. 6-3-1998,
n. 59, nel definire i contenuti della qualifica dirigenziale scolastica, ha stabilito
che i capi d’istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assumono
la qualifica di dirigente all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate di autonomia e di personalità giuridica e previa frequenza di appositi
corsi di formazione. Ma è con la cd. riforma Brunetta del pubblico impiego
(D.Lgs. 150/2009) che si ha la definitiva «consacrazione» del dirigente quale
vero e proprio datore di lavoro pubblico, responsabile della gestione delle
risorse umane e della qualità/quantità delle prestazioni poste in essere dai
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Parte Quarta: Stato giuridico del personale della scuola
dipendenti. Il Capo di istituto è chiamato ad una gestione imprenditoriale
delle proprie funzioni, ovvero alla conduzione di una vera e propria azienda:
l’azienda-scuola.
Con il D.Lgs. 59/1998, la dirigenza scolastica resta in concreto separata e distinta dalla dirigenza amministrativa dello Stato (D.Lgs. 80/1998), nell’intento del
legislatore della delega, al fine di sottolineare la specificità della funzione dirigenziale
dei capi di istituto, nonché il peculiare meccanismo di reclutamento, la disciplina
specifica, l’applicabilità solo parziale degli artt.19 e ss. D.Lgs. 165/2001. Tuttavia,
ruoli e funzioni del capo di istituto cambiano notevolemente con l’attribuzione della
nuova qualifica dirigenziale.
Sulla scia di quanto appena detto, l’art. 25 D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico
sul pubblico impiego) dispone che il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell’istituzione (di cui ha la rappresentanza), è responsabile della
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, organizza l’attività
scolastica ed è titolare delle relazioni sindacali. È evidente che l’abbandono della vecchia funzione direttiva ha portato a notevoli cambiamenti nel
modo di intendere tale figura; infatti, pur mantenendo alcune peculiarità,
la dirigenza scolastica è entrata a far parte del settore più ampio della
dirigenza pubblica (COLOSIO).
2. Le attribuzioni del dirigente
A) La disciplina generale
Il quadro delle attribuzioni è assai composito, provenendo da fonti di
disciplina di rango normativo e da fonti contrattuali.
In particolare, le fonti normative della materia sono identificabili:
— nell’art. 396 del Testo unico della scuola (D.Lgs. 297/1994 e succ. modif.);
— nell’art. 25 del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001 e succ.
modif.; si tratta di un profilo rimasto inalterato anche in seguito all’impatto
riformatore del D.Lgs. 150/2009).
Quanto, invece, alla disciplina di derivazione contrattuale valgono le
disposizioni contenute nelle tornate contrattuali ad oggi succedutesi per
l’area negoziale dei dirigenti scolastici - comparto Scuola. In particolare,
occorre richiamare:
— artt. 1 e 2 CCNL valido per il quadriennio normativo 2002/2005;
— art. 1 CCNL valido per il quadriennio normativo 2006/2009.
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Da tale congerie di norme si evince che il dirigente scolastico assicura il
funzionamento generale dell’unità scolastica, nella sua autonomia funzionale
entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l’autonomia
sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di
insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.
Più dettagliatamente, ai Capi di istituto spetta:
— la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, finalizzata all’obiettivo della qualità dei processi formativi, mediante la predisposizione degli strumenti attuativi
del piano dell’offerta formativa;
— la rappresentanza del circolo o dell’istituto. Si tratta di rappresentanza legale,
come precisato dall’art. 25, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Spetta al Capo di istituto
la difesa dell’istituzione scolastica nei giudizi di primo grado.
In particolare, per quel che riguarda le controversie aventi ad oggetto il rapporto
di lavoro del personale scolastico, non vi è dubbio che la rappresentanza legale
spetti al Dirigente scolastico (art. 417 c.p.c.);
— la presidenza del Collegio dei docenti, del Consiglio di intersezione, interclasse
o di classe, del Comitato per la valutazione del servizio e da ultimo della Giunta
esecutiva del Consiglio di circolo o di istituto;
— l’attività di esecuzione delle delibere degli organi collegiali predetti;
— il coordinamento del calendario delle assemblee nel circolo o istituto;
— il mantenimento dei rapporti con l’Amministrazione scolastica centrale e periferica, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all’istituto,
nonché dei rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico-psicopedagogico. Rientra in tale ambito anche la promozione degli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi con la collaborazione delle risorse
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
— la formazione delle classi, l’assegnazione alle stesse dei docenti, la formulazione dell’orario sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o
d’istituto e delle proposte del Collegio dei docenti;
— la promozione e il coordinamento delle attività didattiche di sperimentazione e di
aggiornamento nell’ambito del circolo o dell’istituto. L’art. 25 D.Lgs. 165/2001 attribuisce al capo di istituto anche la promozione delle iniziative finalizzate a favorire
l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e di innovazione
metodologica e didattica, nonché per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle
famiglie e per l’attuazione del diritto di apprendimento da parte degli alunni;
— l’attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti
gli alunni e i docenti ivi comprese: la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo
scolastico, l’iscrizione degli alunni, rilascio di certificati, rispetto dell’orario e
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Parte Quarta: Stato giuridico del personale della scuola
del calendario, disciplina delle assenze, concessione di congedi ed aspettative, assunzione di provvedimenti d’urgenza e di quelli necessari per garantire la
sicurezza della scuola;
La salute e la sicurezza nelle scuole e i compiti del dirigente
La materia della sicurezza sul lavoro è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo
unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e integrazioni.
Tale normativa si applica anche alla sicurezza nelle scuole, con gli opportuni
adattamenti e compatibilmente con la normativa specifica vigente in materia.
Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il «datore di lavoro», quale soggetto cui spettano le delicate attribuzioni relative alla tutela della
salute e della sicurezza.
In particolare, per gli istituti scolastici, il D.M. 292/1996, avente ad oggetto «l’Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero
della Pubblica Istruzione», identifica il datore di lavoro nel dirigente scolastico.
Tra gli obblighi più importanti del datore di lavoro-dirigente scolastico ricordiamo,
innanzitutto, la valutazione dei rischi, con conseguente elaborazione del relativo
documento (DVR) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi (RSPP): questi obblighi sono di importanza tale che la
legge li ha ritenuti non delegabili ad altro soggetto.
— la gestione delle risorse umane: in tal senso l’attribuzione al capo di istituto della
competenza ad adottare i provvedimenti relativi al personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico,
è ampliata dall’art. 25 D.Lgs. 165/2001, che conferisce al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione del personale
nonché la gestione delle relazioni sindacali;
— l’adozione dei provvedimenti necessari per le inadempienze del personale
docente e non docente;
— la gestione delle risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine assume le decisioni ed attua le scelte per
la promozione e realizzazione del progetto di istituto non solo sotto il profilo
didattico-pedagogico, ma anche organizzativo-finanziario.
Si ricordi, infine, che, nello svolgimento delle proprie funzioni, il dirigente
può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono esser delegati
specifici compiti; inoltre, egli è coadiuvato dal responsabile amministrativo,
che sovrintende, nell’ambito delle direttive impartite e con autonomia operativa, di servizi amministrativi e ai servizi generali della istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale (art. 25, comma 5, D.Lgs. 165/2001).
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Tale disposizione è stata interpretata nel senso che la delega non rappresenta affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel
caso in cui i docenti godano dell’esonero o semiesonero. Il docente delegato
può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la
remunerazione accessoria (cfr. art. 14, comma 22, D.L. 95/2012, conv. in L.
135/2012, cd. spending review).
Nella Buona scuola, al comma 83, è previsto che il Dirigente scolastico
possa individuare fino al 10% di docenti che lo coadiuvi nel supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolatica. Essi costituiscono il suo
staff operativo.
B) Il ruolo del dirigente scolastico nella Buona scuola: in particolare, il conferimento degli incarichi triennali
Nel progetto di riforma della Buona scuola, il ruolo del dirigente scolastico
appare potenziato. Nella stesura definitiva del provvedimento, invece, alcune
delle disposizioni che gli attribuivano un ruolo centrale sono state ridimensionate, ripristinando gli equilibri esistenti e, in particolare, la collegiabilità.
Egli comunque «garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche e materiali»; a tale scopo, svolge compiti
di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ai sensi dell’art. 25
D.Lgs. 165/2001.
Il dirigente resta in ogni caso protagonista della nuova modalità dell’individuazione dei docenti di cui la scuola si avvale.
La scelta dei docenti a cui attribuire gli incarichi, infatti, rimane in capo
al solo dirigente scolastico, anche se i professori potranno inviare la propria
candidatura per i colloqui. A partire dal 2016, l’individuazione appartiene al
dirigente, nel rispetto della “trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli
incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione
sul sito internet dell’istituzione scolastica”(comma 80, art. 1, L. 107/2015).
Il dirigente, per la copertura dei posti della scuola propone gli incarichi
ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche
tenendo conto delle candidature presentate dai docenti.
Per l’assegnazione della sede, però, varranno le precedenze della legge
104, articolo 21 e 33, comma 6. Di conseguenza i docenti con disabilità
personale avranno la priorità nella sede presso cui invieranno il curriculum.
La proposta di incarico dovrà avvenire sulla base di questi criteri:
— durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali;
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— conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum,
le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
— trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
attraverso la pubblicazione sul sito internet della scuola.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato, purché in coerenza con
il piano dell’offerta formativa. Si serca in tal modo di sottrarre il mancato
rinnovo dell’impiego alla discrezionalità del dirigente, legandolo invece ad
un cambio di progettazione dell’intera istituzione scolastica.
Al comma 81 è prevista una norma che impedisce al Dirigente di conferire
incarichi a docenti a lui legati da rapporti di parentela. Infatti, il Dirigente
scolastico, nel conferire gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito
territoriale di riferimento è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado
con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.
L’incarico è conferito con l’accettazione della proposta da parte del
docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione
fra quelle ricevute, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una. In
caso di inerzia dei Dirigenti scolastici, nella individuazione dei docenti, sarà
l’Ufficio scolastico regionale a provvede ad assegnarli d’ufficio alle istituzioni
scolastiche. L’Ufficio scolastico regionale provvede a conferire l’incarico ai
docenti non destinatari di alcuna proposta.
Ricordiamo che in base alla legge di riforma, il Dirigente scolastico può
utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono
abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della
disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli
insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
Inoltre, il dirigente, già dall’anno scolastico 2015/2016 può indicare il
fabbisogno dei docenti aggiuntivi destinati a potenziare l’offerta formativa.
La sede è il POF triennale.
Dal 2016, poi, il dirigente ha anche il compito di premiare i docenti da
lui individuati, in base ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione (commi
127 ss.), di cui fa parte.
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3. Il reclutamento dei dirigenti scolastici
Il reclutamento dei dirigenti scolastici è disciplinato dall’art. 29 D.Lgs.
165/2001, interamente sostituito dall’art. 17, D.L. 12-9-2013, n. 104, conv.
in L. 128/2013, a sua volta modificato dal D.L. 58/2014, conv. in L. 87/2014,
legge introduttiva del termine per il concorso nazionale.
Le nuove modalità di reclutamento dei dirigenti prevedono che esso avvenga da ora in poi mediante corso-concorso selettivo di formazione, non
più svolto in sede regionale, ma a carattere nazionale, bandito dalla Scuola
nazionale dell’amministrazione, al quale accede il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso
del relativo diploma di laurea magistrale, che abbia maturato un’anzianità
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni.
Un’ulteriore elemento di novità è costituito dalla sua cadenza annuale.
Il corso-concorso, infatti viene bandito annualmente per tutti i posti
vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell’istruzione, sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze.
Al corso-concorso possono essere ammessi candidati per un numero
superiore a quello dei posti, in percentuale massima del venti per cento.
La L. 107/2015 (commi 87-91) ha previsto una «sanatoria» per i vincitori o i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie del concorso per dirigenti del 2012, e per
coloro che abbiano avuto sentenza favorevole almeno in primo grado o non abbiano avuto sentenza definitiva avverso la procedura, attraverso un corso intensivo
di formazione, con relativa prova scritta finale, volto all’immissione nei ruoli dei
dirigenti. Le modalità di svolgimento sono stabilite con decreto ministeriale (D.M.
20-7-2015, n. 499).
Per ciò che concerne il precedente concorso dell’anno 2012, conclusosi con
annullamento, le graduatorie di merito regionali relative sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, con validità fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei.
Il concorso può prevedere una prova preselettiva (cfr. C.d.S. 4670/2014
sulla legittimità della prova preselettiva nazionale dell’ultima procedura concorsuale per dirigenti scolastici) e comprende una o più prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione e una prova
orale cui segue la valutazione dei titoli, in seguito alla quale si forma una graduatoria di merito degli ammessi al corso-concorso selettivo di formazione.
Resta fermo, come in passato, il tirocinio con esame finale e conseguente
graduatoria di merito conclusiva.
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Parte Quarta: Stato giuridico del personale della scuola
Dietro il nuovo sistema di reclutamento e selezione dei dirigenti, comunque, c’è
anche l’esigenza di evitare i ricorsi ai Tar che hanno caratterizzato i precedenti concorsi, e la volontà di individuare, ridimensionando il regionalismo, figure dirigenziali
selezionate direttamente dal centro e con criteri unitari stabiliti a livello nazionale.
4. Il conferimento dell’incarico dirigenziale
A) Generalità
Il dirigente scolastico, come visto, è assunto dall’Amministrazione a
tempo indeterminato, a seguito dell’espletamento delle procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente.
Ciascun dirigente ha, poi, diritto al conferimento di un incarico (assegnazione della sede specificamente individuata). L’assegnazione dell’incarico,
infatti, rappresenta il completamento fondamentale del contratto individuale.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, per una durata
minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall’inizio
dell’anno scolastico o accademico e ammettendosi, solo in via eccezionale
che l’incarico (o il rinnovo) possa essere di durata inferiore a tre anni nel caso
di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre
anni. Gli incarichi sono attribuiti dal Direttore scolastico regionale nell’ambito
della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità
e alle condizioni previste dal D.Lgs. 165/2001.
Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l’Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.
L’assegnazione degli incarichi è effettuata sulla base di quanto disposto dalla disciplina generale dell’art. 19 D.Lgs. 165/2001 nonché dalle
disposizioni negoziali contenute nei contratti collettivi nazionali e in ogni
caso definitva annualmente da apposita circolare emanata dalle Direzioni
generali. In via ordinaria, rispetta i seguenti passaggi:
— conferma degli incarichi ricoperti;
— assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione
dell’ufficio dirigenziale;
— conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti
scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi
sindacali e quelli all’estero;
— mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
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— mutamento d’incarico in casi eccezionali;
— nuovo incarico per mobilità professionale;
— mobilità interregionale.
Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio
per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre
dell’anno scolastico successivo. A tal fine, deve essere assicurata, da ciascun Ufficio scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi
conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l’accesso a tali posti.
I responsabili dei singoli Uffici scolastici regionali effettuano, entro tre mesi dalla
scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell’incarico svolto. Qualora non venga confermato lo stesso incarico precedentemente
ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa sono tenuti ad assicurare
al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico di norma equivalente
(intendendosi quello a cui corrisponde almeno un’analoga retribuzione di posizione).
I criteri oggettivi
Come precisato dall’art. 12 CCNL 2002-2005 (modificato sul punto dall’art. 6 CCNL
2006-2009) ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse
responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni
scolastiche:
a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA);
b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi etc.);
c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale e
territoriale).
Tali criteri si basano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR.
B) Mutamento dell’incarico
Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni
anno scolastico o accademico (art. 9 CCNL 2006-2009).
Il mutamento dell’incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso tiene
conto delle esperienze professionali e competenze maturate e, a parità di
condizioni, del fatto di avere maturato nell’attuale sede di servizio un maggior
numero di anni e/o dell’impegno assunto dallo stesso dirigente di permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa
rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell’incarico.
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Parte Quarta: Stato giuridico del personale della scuola
C) Incarichi aggiuntivi
Il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono
formalmente conferire i seguenti incarichi che il dirigente è tenuto ad
accettare:
— presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame
di licenza media;
— reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico
dirigenziale;
— presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
— funzione di Commissario governativo;
— componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche;
— incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
— incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti
professionali;
— ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.
Nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali
seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi
assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità
professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
5. Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti scolastici
Il dirigente scolastico risponde in ordine ai risultati della propria azione
dirigenziale, tenuto conto delle competenze spettanti in relazione all’assetto
funzionale tipico delle Istituzioni cui è preposto.
L’Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali e le procedure
che informano il sistema di valutazione, dandone preventiva informazione
alle organizzazioni sindacali.
Nel corso delle procedura di valutazione si garantisce:
— la valorizzazione e lo sviluppo professionale del dirigente:
— la partecipazione al procedimento da parte del valutato;
— il confronto e il dialogo tra valutatori e valutato, privilegiando nella misura
massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi.
Capitolo Primo: Il dirigente scolastico
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La valutazione è effettuata da un nucleo nominato dal Dirigente generale
regionale e composto da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e
un dirigente scolastico. Il dirigente scolastico facente parte del nucleo deve
avere almeno 10 anni di servizio nella qualifica di Capo d’Istituto e dirigente
scolastico, aver frequentato e superato apposito corso di formazione e
prestare servizio in provincia diversa da quella in cui insiste l’Istituzione
cui è preposto il dirigente valutato. La valutazione finale è formulata dal
Direttore regionale, tenuto conto di quanto emerso dalla valutazione del
nucleo. La valutazione finale difforme da quella del nucleo deve essere
congruamente e chiaramente motivata. Essa ha carattere pluriennale
legata alla durata dell’incarico conferito. Si articola altresì in fasi annuali in
funzione della retribuzione di risultato, ma può essere anticipata in base
a decisione del Direttore regionale nel caso di rischio di grave risultato
negativo ipotizzabile prima della scadenza annuale. Della decisione deve
essere informato il dirigente interessato. Il descritto sistema di valutazione
è oggetto di monitoraggio annuale da parte dell’amministrazione e degli
esiti del monitoraggio viene data preventiva informativa alle OO. SS. (cfr.
art. 20 CCNL 2002-2005).
Nella L. 107/2015 della Buona scuola, è previsto un sistema di valutazione
dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 165/2001, che saranno
sottoposti a verifica da parte del Nucleo per la valutazione.
L’operato dei dirigenti è valutato in base al miglioramento formativo e
scolastico degli studenti, in base alla capacità gestionale della scuola, a
quelle organizzative e alla valorizzazione dei meriti del personale della scuola.
La valutazione deve essere coerente con l’incarico triennale e col profilo
professionale e connessa alla retribuzione di risultato.
Sezione Seconda
Inquadramento giuridico
1. La formazione dei dirigenti scolastici
Ai sensi dell’art. 21 del CCNL per la dirigenza scolastica, valido per il
quadriennio normativo 2002-2005, confermato nelle sue previsioni dalla successiva tornata contrattuale 2006-2009, la formazione e l’aggiornamento
professionale del dirigente scolastico sono assunti dall’amministrazione
come processo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento
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delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una
cultura di gestione orientata al risultato e all’innovazione.
L’aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell’identità professionale del dirigente, da consolidare in una
prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed
internazionali.
Tali interventi possono definirsi come:
— formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria
rotazione;
— formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell’evoluzione dei processi
di trasformazione.
Le iniziative formative sono realizzate dalla stessa amministrazione,
da altri enti, dall’università, da soggetti pubblici (quali la Scuola nazionale
dell’amministrazione) o da agenzie private specializzate nel settore ed associazioni professionali, anche d’intesa tra loro.
La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene comunicata all’Amministrazione dai
dirigenti interessati intendendosi autorizzata se non esplicitamente negata
o rinviata ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
A tal fine al dirigente è concesso un periodo di aspettativa non retribuita
per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell’arco di un anno.
2. Il rapporto di lavoro e le vicende sospensive e interruttive: ferie, permessi e congedi
A) Assunzione e contratto
Il dirigente scolastico è assunto dall’Amministrazione a tempo indeterminato mediante la stipula di un contratto individuale, a seguito dell’espletamento delle procedure di reclutamento previste dalle norme legislative
vigenti.
Il contratto di lavoro individuale (art. 12 CCNL 2002-2005) è stipulato in
forma scritta; in esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
Capitolo Primo: Il dirigente scolastico
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b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale, di posizione e di
risultato;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione;
e) le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il dirigente scolastico, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro,
è soggetto a un periodo di prova (art. 14 CCNL 2002-2005) della durata
pari all’anno scolastico, nel corso del quale deve prestare effettivo servizio
per almeno sei mesi; ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli
periodi di effettivo servizio.
Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dal D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 o dagli accordi collettivi.
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere
dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento del servizio
prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell’assunzione. In caso di mancato
superamento della prova, il dirigente può rientrare, a domanda, nell’Amministrazione di comparto di provenienza, sulla base della disciplina prevista
dal relativo CCNL.
B) Ferie e festività
Il CCNL valido per il quadriennio 2002-2005 per il personale dirigente
della scuola riconosce il diritto del dirigente scolastico ad un periodo di
ferie pari a trentadue giorni lavorativi, comprensivi di due giornate per ogni
anno di lavoro (art. 16).
I dirigenti scolastici assunti al primo impiego hanno diritto a trenta giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate di cui si è detto e maturano
il diritto a 32 giorni di ferie solo dopo tre anni di servizio.
Nel caso in cui, presso l’Amministrazione o la struttura cui il dirigente scolastico
è preposto l’orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana,
le ferie spettanti sono pari a ventotto giornate lavorative (e ridotte a ventisei per i
dirigenti assunti al primo impiego).
Al dirigente scolastico sono altresì attribuite quattro giornate di riposo
da fruire nell’anno scolastico.
170
Parte Quarta: Stato giuridico del personale della scuola
In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno scolastico successivo. In caso di
esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato
fino alla fine dell’anno scolastico successivo.
C) Permessi retribuiti
Si tratta di ipotesi caratterizzate da una specifica motivazione e durata,
in presenza delle quali è consentito al dipendente assentarsi dal lavoro
senza alcuna decurtazione del trattamento economico.
Il CCNL 2002-2005 riconosce al dirigente scolastico il diritto di assentarsi
nei seguenti casi (art. 22):
— partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove;
— partecipazione a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per
ciascun anno scolastico;
— lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini
di primo grado, o del convivente purché la stabile convivenza risulti da
certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre anche non consecutivi
per evento;
— particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre
giorni per ciascun anno scolastico;
— matrimonio nel limite di quindici giorni consecutivi.
Tali assenze possono cumularsi nell’anno scolastico, non riducono le
ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
D) La tutela della genitorialità
In materia di tutela della genitorialità nel lavoro, per i dirigenti trovano applicazione in primo luogo, le disposizioni vigenti contenute nel Testo Unico per la
tutela ed il sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001), che
si applica sia nel lavoro privato che nel pubblico. La normativa citata va, a sua
volta, letta in combinato disposto con quanto stabilito dal CCNL 2002-2005.
L’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 (come mod. dal D.Lgs. 80/2015) prevede un
periodo di astensione obbligatoria, cd. congedo di maternità, in cui è fatto
divieto assoluto di adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti la
data presunta del parto e nei 3 mesi dopo il parto.
Capitolo Primo: Il dirigente scolastico
171
Il divieto è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando la lavoratrice
sia impegnata in lavori considerati pregiudizievoli o gravosi.
In caso di complicazioni della gravidanza, persistenti forme morbose aggravate
dalla gravidanza, quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni
o, ancora, l’ambiente di lavoro presenti rischi per la donna o il bambino, la Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono l’interdizione dal lavoro (art. 17, D.Lgs.
151/2001, come novellato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, cd. decreto semplifica
Italia, conv. in L. 35/2012).
Anche al padre lavoratore è riconosciuto il congedo di paternità, ovvero
il diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di
morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono o affidamento
esclusivo del bambino al padre (art. 28 D.Lgs. 151/2001, come modif. dal
D.Lgs. 80/2015).
Ciò vale anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma (comma 1bis,
art. 28, introdotto ex D.Lgs. 80/2015).
Per tutto il periodo del congedo di maternità e di paternità spetta alle lavoratrici
e/o ai lavoratori un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione; inoltre, tali
periodi sono computati nell’anzianità di servizi a tutti gli effetti (TFR, ferie etc.).
I congedi per maternità o paternità operano anche in caso di adozione
o affidamento.
Poi vi è la cd. astensione facoltativa (cd. congedi parentali). Durante i primi dodici anni di vita del bambino, l’art. 32 del T.U. (mod. ex D.Lgs. 80/2015)
prevede la possibilità di un congedo della durata massima cumulativa di
10 mesi, fruibile in alternativa dal padre o dalla madre.
In particolare il diritto di astenersi dal lavoro compete:
— alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
— al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui il padre lavoratore
eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato
non inferiore a tre mesi (per cui il congedo complessivo sale a undici mesi);
— qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32, è dovuta un’indennità, pari al
30% della retribuzione e per un periodo complessivo di sei mesi tra i genitori, fino
al sesto anno di vita del bambino (art. 34, mod. ex D.Lgs. 80/2015).
172
Parte Quarta: Stato giuridico del personale della scuola
Il congedo parentale appena esposto è esteso espressamente ai genitori adottivi
o affidatari che ne possono beneficiare entro dodici anni dall’ingresso del minore
in famiglia, qualunque sia l’età dello stesso fino al raggiungimento dei 18 anni (art.
36 D.Lgs. 151/2001, come mod. ex D.Lgs. 80/2015).
Poi ci sono i riposi giornalieri. Durante il primo anno di vita del bambino
la madre lavoratrice, infatti, fruisce di due periodi di riposo retribuiti, anche
cumulabili durante la giornata (il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero
di lavoro è inferiore a sei ore), della durata di un’ora ciascuno, considerati
a tutti gli effetti ore lavorative (art. 39 D.Lgs. 151/2001). Durante tali periodi
la lavoratrice può uscire dall’azienda.
I periodi di riposo sono concessi anche al padre lavoratore, ai sensi dell’art. 40
D.Lgs. 151/2001, qualora i figli siano affidati al solo padre; in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; in caso di morte o di grave infermità della madre.
Come si articola il divieto di licenziamento in caso di gravidanza?
Il D.Lgs. 151/2001, all’art. 54, conferma il divieto assoluto di licenziamento delle lavoratrici, nonché
di sospensione dal lavoro e di collocazione in mobilità, dall’inizio del periodo di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino (comma 1).
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre
lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del
bambino (comma 7).
Va sottolineato che le disposizioni dell’articolo 54 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare.
In caso di adozione internazionale, il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a
recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento (comma 9, art. 54 sostituito dall’art. 2
del D.Lgs. 25-1-2010, n. 5).
Per quanto riguarda, infine, i punti principali della disciplina contrattuale contenuta nell’art. 23 CCNL 2002-2005 occorre ricordare che:
— qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si
accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di
danno o di pericolo per la gestazione o la salute della dirigente madre, l’Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo
consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor
aggravio psicofisico;
— nel periodo di astensione obbligatoria alla dirigente o al dirigente spetta l’intera
retribuzione mensile, inclusa quella di posizione;
— in caso di parto prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio
Capitolo Primo: Il dirigente scolastico
173
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non
fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio;
— nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del
D.Lgs. 151/2001, per le dirigenti madri o, in alternativa, per i dirigenti padri, i
primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera
retribuzione mensile, compresa la retribuzione di posizione.
E) Congedi per motivi di famiglia e di studio
A norma dell’art. 24 CCNL 2002-2005, ancora oggi valido, il dirigente può
chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo
continuativo o frazionato, non superiore a due anni, che non si cumula
con le assenze per malattia.
Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruisca delle borse di studio è collocato, a domanda, per tutto il periodo
di durata del corso o della borsa in aspettativa per motivi di studio senza
assegni. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
Inoltre, ai dirigenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa
Amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi non retribuiti per
la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale
in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con arrotondamento all’unità
superiore.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile,
l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un
massimo di sei mesi. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo
formativo per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo
formativo, con diritto di priorità.
3. Segue: Le assenze per malattia
A) Aspetti generali
In tema di assenze per malattia, la disciplina generale è rappresentata
dalle disposizioni introdotte dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) al
174
Parte Quarta: Stato giuridico del personale della scuola
D.Lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego) e cioè gli artt. 55 quinquies e 55
septies.
Nella contrattazione collettiva, il dirigente scolastico assente per malattia
o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione
del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio
morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente (art.
11 CCNL 2006/2009).
Superato il periodo, al dirigente che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi
per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto
ad alcun trattamento retributivo.
I periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per
malattia nel triennio, è il seguente:
— intera retribuzione tabellare mensile, RIA, retribuzione di posizione,
per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo nei primi
dieci giorni di assenza, salvo il caso di ricovero ospedaliero, al dirigente
compete solo lo stipendio tabellare mensile, la RIA e la retribuzione di
posizione, parte fissa;
— 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
— 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.
In caso di assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza, spetta l’intera retribuzione tabellare
mensile, la RIA e la retribuzione di posizione (art. 17, comma 9).
Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,
alle norme legislative vigenti che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello stato
di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione
eventualmente necessaria, dandone informativa alla Direzione regionale.
La visita fiscale viene disposta dall’Istituzione scolastica secondo le vigenti
normative in materia (art. 11 CCNL).
Capitolo Primo: Il dirigente scolastico
175
Le assenze per malattia dovranno essere tempestivamente inserite sul sito del
Ministero Economia e Finanze, nella sezione «Assenze Net», per le prescritte decurtazioni, e in ogni caso comunicate all’USR (nota prot. 12788, 20-5-2013).
B) Le assenze per infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a
causa di servizio
Nel caso, poi, in cui l’infermità derivi da infortunio non sul lavoro ma
sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all’amministrazione, ai fini della rivalsa da parte
di quest’ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle
retribuzioni erogate durante il periodo di assenza; tale risarcimento è versato
dal dirigente all’amministrazione.
In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul
lavoro (art. 26 CCNL dirigenti scolastici 2002-2005) il dirigente ha diritto
per l’intero periodo all’intera retribuzione comprensiva della retribuzione di
posizione nonché alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica.
Anche se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da
causa di servizio, al dirigente spetta l’intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.
4. La retribuzione dei dirigenti scolastici
A) La disciplina generale
La retribuzione, in generale, è una prestazione periodica in denaro cui la
pubblica amministrazione è tenuta verso il dipendente, quale corrispettivo
del servizio prestato. Si tratta del principale diritto di natura patrimoniale
che caratterizza lo status del pubblico dipendente.
Costituisce principio generale del pubblico impiego quello per cui il
trattamento economico – sia fondamentale che accessorio – è definito dai
contratti collettivi e le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (art. 45 D.Lgs. 165/2001).
In particolare, i trattamenti economici accessori, definiti dai contratti
collettivi in coerenza con le disposizioni vigenti, devono essere collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel
suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui
si articola l’amministrazione;
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Parte Quarta: Stato giuridico del personale della scuola
c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute.
Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle
previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono responsabili i dirigenti circa l’attribuzione dei trattamenti economici accessori.
B) In particolare, il trattamento economico del dirigente scolastico
La retribuzione dei dirigenti scolastici è costituita da una somma annua,
corrisposta a rate mensili posticipate, cui si aggiungono alcune indennità.
La struttura si compone delle seguenti voci:
— stipendio tabellare riconosciuto per tredici mensilità;
— retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
— retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
— retribuzione di risultato.
Il trattamento economico così descritto remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi (cd. principio dell’onnicomprensività) attribuiti ai dirigenti
(art. 52 CCNL 2002-2005).
Vi sono, poi, altri due istituti di cui i dirigenti possono beneficiare. Si tratta della
indennità di trasferta, che si applica ai dirigenti inviati dalla P.A. a prestare servizio in una località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla sede
centrale di servizio, e del trattamento di trasferimento, cui ha diritto il dirigente
trasferito ad un’altra sede dall’Amministrazione (cfr. gli artt. 40 e 41 CCNL dirigenti
scolastici 2002-2005).
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