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Autonomia tra riforma, contratto e funzioni del dirigente scolastico

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Autonomia tra riforma, contratto e funzioni del dirigente scolastico
Autonomia tra riforma, contratto
e funzioni del dirigente scolastico
I collaboratori del dirigente
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Secondo le affermazioni dei promotori della legge di riforma tutto il suo impianto va letto come
(maldestra) definitiva operazione di rafforzamento dell’autonomia delle scuole attraverso il
riconoscimento del valore professionale della funzione docente.
Nei fatti questo si è tramutato nel rafforzamento dei poteri, con ampio margine di discrezionalità,
dei dirigenti scolastici sulla cui capacità di controllo dei processi, verifica degli esiti, valutazione
dell’impegno, insomma della gestione tout court poggia a scapito di una dimensione democratica
e condivisa della scuola. Coerenza avrebbe voluto ampliare le pratiche di partecipazione e
coinvolgimento piuttosto che ridurne l’impatto a fronte della maggiore complessità organizzativa e
delle esigenze di efficacia ed efficienza diverse da quelle della gestione d’impresa.
Il dirigente tuttologo
Il comma 77 della legge di riforma presenta uno degli strumenti attraverso cui tale modus
operandi prende forma: un dirigente tuttologo.
Per dare piena attuazione all’autonomia delle scuole, alla riorganizzazione del sistema di
istruzione, il dirigente scolastico nel rispetto delle competenze degli organi collegiali garantisce un’
efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali assicurando
il buon andamento. A tale scopo l’articolo 25 del Decreto legislativo 165/2001 stabilisce che il
dirigente scolastico svolge compiti i direzione gestione organizzazione e coordinamento.
Articolo 25 decreto 165/2001
Il dirigente scolastico:
- assicura la gestione unitaria dell'istituzione,
- ne ha la legale rappresentanza,
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio,
- organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative,
- è titolare delle relazioni sindacali
- esercita autonomi poteri di direzione di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane
- nell'esercizio delle competenze il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e
didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per
l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
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nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici
compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al dirigente
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. presentazione
al consiglio di istituto di una motivata relazione sulla direzione ed il coordinamento
dell’attività formativa, organizzativa, e amministrativa al fine di garantire la più ampia
informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi
della scuola
Su questa dimensione del dirigente scolastico si registrano notevoli perplessità
dirigenti scolastici
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degli stessi
Gli incarichi fiduciari
Al fine di favorire la corretta gestione il dirigente scolastico può, stando a quanto disposto dal
comma 82 della legge di riforma , individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10%
di docenti che lo coadiuvano nell’attività di supporto organizzativo e didattico della scuola. Come
sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La legge di stabilità
E’ possibile che tale soluzione arrivi a mettere una pezza alla scelta compiuta nella legge di
stabilità per il 2015 n. 190/2014, secondo cui a partire dal primo settembre 2015 non è più
possibile conferire esoneri né semiesoneri ai docenti collaboratori del dirigente.
Stante la flessibilità di utilizzo dell’organico dell’autonomia, secondo il nuovo lessico, anche in
relazione a progetti, convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di
scuole o per progetti di valore nazionale, non è difficile immaginare che si farà ricorso alla misura
del “ 10%” per fare fronte al taglio degli esoneri, facendo rientrare dalla finestra ciò che era uscito
dalla porta.
E il contratto
Il non aggravio per la finanza pubblica avrà diversi effetti; pochi saranno coloro che assumeranno
l’incarico in cambio di nulla, soprattutto se il lavoro è aggiuntivo a quello di insegnamento con
diritto a retribuzione .
IL CCNL stabilisce che due possono essere i docenti incaricati di collaborare con il dirigente
scolastico, che possono essere retribuiti con il Fondo dell’istituzione scolastica. E’ anche vero che
altre figure sono necessarie alla gestione sempre più complessa delle scuole e che spesso i
contratti di istituto hanno fatto fronte a tali esigenze utilizzando fantasiosamente pieghe del
fondo per i collaboratori aggiuntivi.
Questa contraddizione viene portata ora alla luce del sole, fino a giocare sull’ambiguità, ma non
viene individuata alcuna soluzione al problema.
Unico elemento è l’aver posto un tetto massimo al numero dei collaboratori, prima indefinito, il
10 per cento del totale dell’organico.
Nonostante i vari impegni e le promesse il fondo dell’istituzione scolastica non ha ricevuto alcun
incremento.
Gli incarichi fiduciari e le funzioni strumentali
La struttura, le finalità e le modalità di individuazione delle funzioni strumentali mantiene tutta la
sua validità nell’ambito della riforma. La finalità con cui queste sono state inserite nel panorama
della gestione del piano dell’offerta formativa risale al 1999, anno di primo rinnovo successivo all’
entrata in vigore della legge 57 sull’autonomia scolastica.
L’articolo 33 del vigente contratto
stabilisce che per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di
autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei
docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta
formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola.
Le funzioni strumentali:
- sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano
dell’offerta formativa;
- il piano contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari;
- non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento;
- i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
Le risorse disponibili
Le risorse utilizzabili sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art.
37 del CCNI del 31.08.99 che ne ha stabilito i criteri di calcolo e di attribuzione. L’ammontare delle
quote è annualmente rimodulabile tramite intese tra ministero e sindacati scuola Al momento
attuale questo rimane inalterato, la quota media assegnata a ciascuna istituzione scolastica per il
cosiddetto merito è circa un terzo del fondo.
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Stare accorti!
Il complesso delle modifiche alla organizzazione delle attività di insegnamento e funzionali ad esso
introdotte dalla riforma necessita di una rinnovata accortezza da parte dei collegi dei docenti
nell’assegnazione degli incarichi e nella loro strutturazione, al fine di equilibrare con funzioni
definite all’interno dell’organo tecnico professionale lo sbilanciamento in favore della funzione
dirigenziale che la riforma ha introdotto, dimenticando l’importanza ed il ruolo della funzione
docente quale elemento di democrazia e di partecipazione.
Altrettanta attenzione deve essere posta dalle RSU nella elaborazione del contratto di istituto che
traduce in quantum il riconoscimento economico per il lavoro prestato.
Le diverse modalità di erogazione e di utilizzo della quota spettante a ciascuna scuola, a cui si
aggiungono i 200 milioni del cosiddetto merito, tendono a parcellizzare le decisioni e gli interventi
rendendo ancor più problematica la gestione della scuola e creando confusione e disagi.
Scheda a cura di Noemi Ranieri
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