Autonomia tra riforma, contratto e funzioni del dirigente scolastico
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Autonomia tra riforma, contratto e funzioni del dirigente scolastico
Autonomia tra riforma, contratto e funzioni del dirigente scolastico I collaboratori del dirigente 1 Secondo le affermazioni dei promotori della legge di riforma tutto il suo impianto va letto come (maldestra) definitiva operazione di rafforzamento dell’autonomia delle scuole attraverso il riconoscimento del valore professionale della funzione docente. Nei fatti questo si è tramutato nel rafforzamento dei poteri, con ampio margine di discrezionalità, dei dirigenti scolastici sulla cui capacità di controllo dei processi, verifica degli esiti, valutazione dell’impegno, insomma della gestione tout court poggia a scapito di una dimensione democratica e condivisa della scuola. Coerenza avrebbe voluto ampliare le pratiche di partecipazione e coinvolgimento piuttosto che ridurne l’impatto a fronte della maggiore complessità organizzativa e delle esigenze di efficacia ed efficienza diverse da quelle della gestione d’impresa. Il dirigente tuttologo Il comma 77 della legge di riforma presenta uno degli strumenti attraverso cui tale modus operandi prende forma: un dirigente tuttologo. Per dare piena attuazione all’autonomia delle scuole, alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico nel rispetto delle competenze degli organi collegiali garantisce un’ efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali assicurando il buon andamento. A tale scopo l’articolo 25 del Decreto legislativo 165/2001 stabilisce che il dirigente scolastico svolge compiti i direzione gestione organizzazione e coordinamento. Articolo 25 decreto 165/2001 Il dirigente scolastico: - assicura la gestione unitaria dell'istituzione, - ne ha la legale rappresentanza, - è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, - organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, - è titolare delle relazioni sindacali - esercita autonomi poteri di direzione di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane - nell'esercizio delle competenze il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. - - nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. presentazione al consiglio di istituto di una motivata relazione sulla direzione ed il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa, e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della scuola Su questa dimensione del dirigente scolastico si registrano notevoli perplessità dirigenti scolastici 2 degli stessi Gli incarichi fiduciari Al fine di favorire la corretta gestione il dirigente scolastico può, stando a quanto disposto dal comma 82 della legge di riforma , individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano nell’attività di supporto organizzativo e didattico della scuola. Come sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La legge di stabilità E’ possibile che tale soluzione arrivi a mettere una pezza alla scelta compiuta nella legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014, secondo cui a partire dal primo settembre 2015 non è più possibile conferire esoneri né semiesoneri ai docenti collaboratori del dirigente. Stante la flessibilità di utilizzo dell’organico dell’autonomia, secondo il nuovo lessico, anche in relazione a progetti, convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale, non è difficile immaginare che si farà ricorso alla misura del “ 10%” per fare fronte al taglio degli esoneri, facendo rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. E il contratto Il non aggravio per la finanza pubblica avrà diversi effetti; pochi saranno coloro che assumeranno l’incarico in cambio di nulla, soprattutto se il lavoro è aggiuntivo a quello di insegnamento con diritto a retribuzione . IL CCNL stabilisce che due possono essere i docenti incaricati di collaborare con il dirigente scolastico, che possono essere retribuiti con il Fondo dell’istituzione scolastica. E’ anche vero che altre figure sono necessarie alla gestione sempre più complessa delle scuole e che spesso i contratti di istituto hanno fatto fronte a tali esigenze utilizzando fantasiosamente pieghe del fondo per i collaboratori aggiuntivi. Questa contraddizione viene portata ora alla luce del sole, fino a giocare sull’ambiguità, ma non viene individuata alcuna soluzione al problema. Unico elemento è l’aver posto un tetto massimo al numero dei collaboratori, prima indefinito, il 10 per cento del totale dell’organico. Nonostante i vari impegni e le promesse il fondo dell’istituzione scolastica non ha ricevuto alcun incremento. Gli incarichi fiduciari e le funzioni strumentali La struttura, le finalità e le modalità di individuazione delle funzioni strumentali mantiene tutta la sua validità nell’ambito della riforma. La finalità con cui queste sono state inserite nel panorama della gestione del piano dell’offerta formativa risale al 1999, anno di primo rinnovo successivo all’ entrata in vigore della legge 57 sull’autonomia scolastica. L’articolo 33 del vigente contratto stabilisce che per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le funzioni strumentali: - sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa; - il piano contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari; - non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento; - i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto. Le risorse disponibili Le risorse utilizzabili sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 che ne ha stabilito i criteri di calcolo e di attribuzione. L’ammontare delle quote è annualmente rimodulabile tramite intese tra ministero e sindacati scuola Al momento attuale questo rimane inalterato, la quota media assegnata a ciascuna istituzione scolastica per il cosiddetto merito è circa un terzo del fondo. 3 Stare accorti! Il complesso delle modifiche alla organizzazione delle attività di insegnamento e funzionali ad esso introdotte dalla riforma necessita di una rinnovata accortezza da parte dei collegi dei docenti nell’assegnazione degli incarichi e nella loro strutturazione, al fine di equilibrare con funzioni definite all’interno dell’organo tecnico professionale lo sbilanciamento in favore della funzione dirigenziale che la riforma ha introdotto, dimenticando l’importanza ed il ruolo della funzione docente quale elemento di democrazia e di partecipazione. Altrettanta attenzione deve essere posta dalle RSU nella elaborazione del contratto di istituto che traduce in quantum il riconoscimento economico per il lavoro prestato. Le diverse modalità di erogazione e di utilizzo della quota spettante a ciascuna scuola, a cui si aggiungono i 200 milioni del cosiddetto merito, tendono a parcellizzare le decisioni e gli interventi rendendo ancor più problematica la gestione della scuola e creando confusione e disagi. Scheda a cura di Noemi Ranieri 4