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INDENNITA` SOSTITUTIVA di PREAVVISO
www.internetscuola.com by salvatore buonandi INDENNITA’ SOSTITUTIVA di PREAVVISO Ai sensi dell'art. 29 del CCNL 4/08/1995, ripreso dall'art. 21 del CCNL 24/07/2003, esiste l’attribuzione di un numero di mensilità dell'ultimo stipendio, comprensive dell'indennità integrativa speciale, e precisamente: 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. Con le sottoindicate disposizioni ministeriali sono stati individuati e descritti i casi in cui l'indennità sostitutiva di preavviso spetta: 1. C.M. n. 307 (prot. n. 727/N) del 15/07/1998 e n. 369 (prot. n. 789/N) dell'1/09/1998, riguardanti i superstiti in caso di decesso del dipendente in attività di servizio. Alla fattispecie si ritiene applicabile la normativa contenuta nel codice civile, nell'art. 2118 e seguenti. In particolare, l'art. 2122, ai commi 1 e 3, individua i soggetti beneficiari dell'indennità in argomento. Con successiva C.M. 29/05/2000 prot. n. 902/DM, con annessa la circolare del Ministero del Tesoro n. 4 del 18/01/2000, sono individuati gli aventi causa e la ripartizione fra gli stessi dell'indennità. Ulteriori precisazioni in merito sono state diramate con la C.M. n. 155 (prot. n. 503/N) dell'1/06/2000, riportante la nota del Ministero del Tesoro prot. n. 211885 dell'11/01/2000, nella quale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, 22/07/1985, n. 213, vengono individuati come aventi diritto cumulativamente e contemporaneamente il coniuge, i figli se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 2. C.M. n. 150 (prot. n. 479/N) del 23/05/2000 riferita ai cessati per limite massimo di assenze per infermità ed ai casi di risoluzione del rapporto d'impiego per inidoneità fisica permanente (ex dispensa per motivi di salute), anche qualora l'interessato fosse stato dichiarato idoneo a compiti diversi da quelli istituzionali e che non ha inteso assumere. In detta circolare viene precisato che l'attribuzione dell'indennità di preavviso non è compatibile con la pensione di inabilità anche se quest'ultima è stata riconosciuta successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente. In tal caso qualora fosse stata corrisposta l'indennità sostitutiva di preavviso va recuperata, in quanto l'attribuzione della pensione di inabilità comporta abbuono di anzianità che assorbe il preavviso e lo rende ingiustificato. Competente ad emettere il decreto di attribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso per risoluzione del rapporto d'impiego per l'inidoneità fisica permanente è il Dirigente Scolastico della sede di servizio dell'interessato che provvederà a notificarlo al Dipartimento Provinciale del Tesoro che è competente alla liquidazione e corresponsione dell'indennità di cui si tratta. Una copia del decreto va inviata alla Ragioneria Provinciale dello Stato per la verifica degli impegni di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 2 lett. A), del D.P.R. 20/02/1998, n. 38.