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INDENNITA` SOSTITUTIVA di PREAVVISO

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INDENNITA` SOSTITUTIVA di PREAVVISO
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by salvatore buonandi
INDENNITA’ SOSTITUTIVA di PREAVVISO
Ai sensi dell'art. 29 del CCNL 4/08/1995, ripreso dall'art. 21 del CCNL 24/07/2003, esiste
l’attribuzione di un numero di mensilità dell'ultimo stipendio, comprensive dell'indennità
integrativa speciale, e precisamente:
2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Con le sottoindicate disposizioni ministeriali sono stati individuati e descritti i casi in cui
l'indennità sostitutiva di preavviso spetta:
1. C.M. n. 307 (prot. n. 727/N) del 15/07/1998 e n. 369 (prot. n. 789/N)
dell'1/09/1998, riguardanti i superstiti in caso di decesso del dipendente in attività di
servizio. Alla fattispecie si ritiene applicabile la normativa contenuta nel codice
civile, nell'art. 2118 e seguenti.
In particolare, l'art. 2122, ai commi 1 e 3, individua i soggetti beneficiari
dell'indennità in argomento. Con successiva C.M. 29/05/2000 prot. n. 902/DM, con
annessa la circolare del Ministero del Tesoro n. 4 del 18/01/2000, sono
individuati gli aventi causa e la ripartizione fra gli stessi dell'indennità.
Ulteriori precisazioni in merito sono state diramate con la C.M. n. 155 (prot. n.
503/N) dell'1/06/2000, riportante la nota del Ministero del Tesoro prot. n. 211885
dell'11/01/2000, nella quale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale,
22/07/1985, n. 213, vengono individuati come aventi diritto cumulativamente e
contemporaneamente il coniuge, i figli se vivevano a carico del prestatore di lavoro,
ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
2. C.M. n. 150 (prot. n. 479/N) del 23/05/2000 riferita ai cessati per limite massimo di
assenze per infermità ed ai casi di risoluzione del rapporto d'impiego per inidoneità
fisica permanente (ex dispensa per motivi di salute), anche qualora l'interessato
fosse stato dichiarato idoneo a compiti diversi da quelli istituzionali e che non ha
inteso assumere. In detta circolare viene precisato che l'attribuzione dell'indennità
di preavviso non è compatibile con la pensione di inabilità anche se quest'ultima è
stata riconosciuta successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro per
inidoneità fisica permanente. In tal caso qualora fosse stata corrisposta l'indennità
sostitutiva di preavviso va recuperata, in quanto l'attribuzione della pensione di
inabilità comporta abbuono di anzianità che assorbe il preavviso e lo rende
ingiustificato.
Competente ad emettere il decreto di attribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso
per risoluzione del rapporto d'impiego per l'inidoneità fisica permanente è il Dirigente
Scolastico della sede di servizio dell'interessato che provvederà a notificarlo al
Dipartimento Provinciale del Tesoro che è competente alla liquidazione e corresponsione
dell'indennità di cui si tratta.
Una copia del decreto va inviata alla Ragioneria Provinciale dello Stato per la verifica
degli impegni di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma
2 lett. A), del D.P.R. 20/02/1998, n. 38.
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