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6 Regolamento dell`Organismo di Vigilanza
REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Sommario Articolo 1 – Ambito di operativita’ ....................................................... 3 Articolo 2 - Convocazione, voto e delibere dell’organismo................. 3 Articolo 3 - Segreteria tecnica................................................................ 5 Articolo 4 – Supporto e collaborazione ................................................. 6 Articolo 5 – Sistema di reporting........................................................... 6 Articolo 6 – Mezzi finanziari e logistici................................................. 9 2 Articolo 1 – AMBITO DI OPERATIVITA’ 1.1 Le funzioni ed i relativi poteri che lo Statuto di Acquedotto Pugliese S.p.A. attribuisce in capo all’Organismo di Vigilanza (cfr. art. 6 Statuto) costituiscono il fondamento per l’elaborazione da parte dell’Organismo degli adempimenti da realizzare, il piano delle attività ed i tempi stimati di realizzazione. Articolo 2 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL’ORGANISMO 2.1 L’Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne facciano richiesta almeno due membri. E’ fatto, in ogni caso, obbligo all’Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. 2.2 L’Organismo si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con avviso contenente l’ordine del giorno, da inviarsi, a mezzo telefax, mail o telegramma, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di tale data. Presso la segreteria tecnica dovrà essere depositata e resa disponibile a tutti i membri dell’Organismo, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno. Ogni componente, inoltre, ha il diritto di chiedere l’iscrizione di un argomento all’ordine del giorno. Per motivi di urgenza, l’ordine del giorno può essere integrato prima dell’inizio di ciascuna riunione. 2.3 I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno comunicazione motivata tempestivamente al Presidente. 3 2.4 Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell’Organismo. 2.5 Le riunioni dell’Organismo sono valide con la presenza di tutti i membri. Il Presidente ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario. 2.6 Ciascun membro effettivo dell’Organismo ha diritto ad un voto. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall’Organismo stesso. 2.7 Le riunioni sono valide anche qualora i componenti dell’Organismo siano dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio e/o video collegati fra loro. Non è consentito l’audio e/o il video qualora l’oggetto della riunione sia un argomento particolarmente riservato. 2.8 Le delibere dell’Organismo sono valide se adottate a maggioranza. 2.9 Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente della segreteria tecnica, ove esistente, ovvero da un membro dell’Organismo all’uopo designato. 2.10 Il membro dell’Organismo designato ovvero il componente della segreteria tecnica, cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale devono risultare: - i nomi dei componenti presenti; - l’ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni, - per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste; 4 - la delibera adottata. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti. 2.11 L’Organismo può deliberare all’unanimità di procedere ad audizioni, nel corso delle riunioni, di consulenti esterni. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate. Alle riunioni dell’Organismo possono essere chiamati a partecipare, altresì, senza diritto di voto, i Dirigenti, responsabili delle singole direzioni/strutture aziendali o delle aree territoriali. 2.12 E’ fatto obbligo a ciascun membro dell’Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto della delibera. 2.13 L’organismo può effettuare, nell’ambito delle attività a rischio reato, anche senza preavviso, controlli a campione sull’effettiva osservanza delle procedure e degli altre componenti del sistema di controllo esistente ex D.Lgs. 231/01, nonché verifiche, richieste di informazioni su singole operazioni o atti. Articolo 3 - SEGRETERIA TECNICA 3.1 La segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni: - cura la predisposizione di quanto necessario per lo svolgimento delle attività dell’Organismo (predisposizione del materiale, archiviazione di documentazione, verbalizzazioni, ecc.); - custodisce, presso la Società, tutti gli atti inerenti l’attività dell’Organismo (delibere, verbali, esiti di controlli, report inviati e ricevuti); - cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’Organismo. 5 Articolo 4 – SUPPORTO E COLLABORAZIONE 4.1 Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l’Organismo, ove lo ritenga opportuno per la natura dell’attività oggetto di vigilanza stessa, si avvarrà del supporto delle altre strutture della Società e della collaborazione degli organi societari che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessari. 4.2 Ad ogni modo l’Organismo, nei casi in cui debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all’interno della società e, comunque, qualora lo ritenga necessario ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi della professionalità di consulenti esterni per l’esecuzione di specifiche operazioni tecniche. Articolo 5 – SISTEMA DI REPORTING 5.1 Ogni sei mesi l’Organismo di Vigilanza invia un report dell’attività svolta e gli interventi correttivi e migliorativi sul Modello all’Amministratore Unico. Il reporting può avvenire a mezzo verbale/documento interno/riunione soggetta a verbalizzazione. 5.2 L’Organismo comunica e relaziona su base continuativa all’Amministratore Unico in merito alle violazioni del Modello accertate ed, in caso di urgenza, in merito all’attività svolta e gli interventi correttivi e migliorativi sul Modello stesso. Il reporting può avvenire a mezzo verbale/documento interno/riunione soggetta a verbalizzazione, o altro mezzo ritenuto idoneo dallo stesso Organismo. 5.3 L’Organismo predispone, inoltre, con cadenza annuale per il Collegio Sindacale, relativo all’attività svolta ed ai risultati conseguenti dalla stessa ed 6 il piano delle attività per l’anno successivo. Il reporting può avvenire a mezzo verbale/documento interno/partecipazione al Collegio Sindacale. 5.4 L’Organismo dovrà, inoltre, nell’ambito delle proprie competenze, riferire al Collegio sindacale, eventuali violazioni poste in essere dagli Amministratori affinché adotti gli opportuni provvedimenti. 5.5 All’Organismo di Vigilanza dovranno pervenire tempestivamente tutte le informazioni, dati, notizie ed autovalutazioni richieste dallo stesso Organismo alle strutture aziendali. Le segnalazioni all’Organismo di vigilanza avvengono attraverso canali di reporting specificatamente dedicati e possono avvenire tramite riunione soggetta a verbalizzazione/documento interno. 5.6 L’Organismo di Vigilanza è inoltre destinatario di comunicazioni, informazioni documentazione spontanee da parte di chiunque operi nell’interesse della società (ad es. amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori esterni) per aspetti connessi all’attuazione ed osservanza del Modello o comunque inerenti attività aziendali a rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/01. A tale scopo: • i Direttori o responsabili di struttura devono raccogliere tutte le segnalazioni presso la propria struttura e/o dall’esterno, aventi ad oggetto la commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, o comunque le violazioni o sospette violazioni del Modello adottato da AQP; ciascun Direttore o responsabile di struttura deve predisporre idonei strumenti per la raccolta delle segnalazioni e comunicazioni da parte dei dipendenti o collaboratori esterni della propria struttura; • l’afflusso delle segnalazioni di cui sopra, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato, senza ritardo, verso l’Organismo di 7 Vigilanza, secondo i canali informativi di seguito descritti; • ove le suddette segnalazioni riguardino i Direttori, responsabili di struttura, o comunque provengano dagli amministratori, sindaci, revisori o terzi che agiscono nell’interesse della società, potranno pervenire direttamente all’Organismo, secondo i canali informativi di seguito descritti; • le segnalazioni potranno essere riportate all’Organismo tramite posta elettronica/riunione soggetta a verbalizzazione/documento interno o comunque in forma scritta. L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell’identità del segnalante, ove richiesta, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone comunque interessate e/o coinvolte; • l’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna. Circa le modalità di inoltro delle segnalazioni devono essere rispettati i principi di cui al par.2.1. del Modello (Flusso informativo verso/da l’Organismo di Vigilanza). Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informative concernenti: • i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o 8 da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto; • le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di provvedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; • i rapporti preparati dai responsabili delle strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto; • le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti contro i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; • le notizie di cui al par.2.3. del Modello (Flusso informativo verso/da l’Organismo di Vigilanza) in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro Articolo 6 – MEZZI FINANZIARI E LOGISTICI 6.1 Le esigenze finanziarie saranno soddisfatte con specifica previsione nell’ambito del budget assegnato. 6.2 L’organismo si avvarrà della struttura organizzativa dell’Internal Auditing. 9